Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


schemi di diritto fallimentare, Schemi e mappe concettuali di Diritto fallimentare

schema di diritto fallimentare

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2014/2015

Caricato il 21/05/2015

carmeluccia90
carmeluccia90 🇮🇹

4

(4)

5 documenti

1 / 9

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
ASPETTI COMUNI ALLE PROCEDURE
Al verificarsi di determinati presupposti si hanno determinate conseguenze.
1. Dall’autorita giudiziaria viene sottratta all’imprenditore la disponibilita dell’impresa e dei suoi beni
2. Dall’autorita giudiziaria viene nominato un soggetto che controlla l’esercizio dell’attivita
3. La procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori esistenti al momento della instaurazione della
procedura
4.Coinvolge tutti i beni del debitore/imprenditore
F ALLIMENTO
Definizione: E’ quella procedura rivolta alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori quando il titolare
di una impresa commerciale (debitore comune) non e piu in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.
FONTI
Legge fallimentare che e un R.d.16 marzo 1942, n.267;
Modificata dal D.Lgs.9gennaio2006,n.5;
Modificata dal D.Lgs.12settembre2007, n.169
CARA TTERISTICHE
Universalita: cioe colpiscono non singoli beni ma l’intero patrimonio del debitore/imprenditore;
Concorsualita: cioe la procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori del fallito, che devono essere
soddisfatti in egual misura, salvo la presenza di cause legittime di prelazione
Istanza di fallimento: creditore – debitore – pubblico ministero
Il tribunale compie le indagini e sulla base dei presupposti oggettivo soggettivo Rigetta il ricorso
Accoglie il ricorso oppure
Sentenza dichiarativa di fallimento
Procedura : -Apposizione inventario -Accertamento dello
dei sigilli e stato
Contenuto: - nomina Giudice delegato - nomina curatore fallimentare - ordina al fallito di depositare i bilanci
- assegna ai creditori un termine per presentare le domande di insinuazione al passivo
Effetti: -Il fallito viene passivo beni che
-Liquidazione dell’attivo spossessato dei vengono amministrati dal
-Ripartizione dell’attivo
curatore -par condicio creditorum -azioni revocatorie
Chiusura del fallimento
CHI PUO’ FALLIRE?
PRESUPPOSTI F ALLIMENTO
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9

Anteprima parziale del testo

Scarica schemi di diritto fallimentare e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

ASPETTI COMUNI ALLE PROCEDURE

Al verificarsi di determinati presupposti si hanno determinate conseguenze.

  1. Dall’autorita giudiziaria viene sottratta all’imprenditore la disponibilita dell’impresa e dei suoi beni
  2. Dall’autorita giudiziaria viene nominato un soggetto che controlla l’esercizio dell’attivita
  3. La procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori esistenti al momento della instaurazione della procedura 4.Coinvolge tutti i beni del debitore/imprenditore

F ALLIMENTO Definizione: E’ quella procedura rivolta alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori quando il titolare di una impresa commerciale (debitore comune) non e piu in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.

FONTI Legge fallimentare che e un R.d.16 marzo 1942, n.267; Modificata dal D.Lgs.9gennaio2006,n.5; Modificata dal D.Lgs.12settembre2007, n.

CARA TTERISTICHE Universalita: cioe colpiscono non singoli beni ma l’intero patrimonio del debitore/imprenditore; Concorsualita: cioe la procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori del fallito, che devono essere soddisfatti in egual misura, salvo la presenza di cause legittime di prelazione Istanza di fallimento: creditore – debitore – pubblico ministero Il tribunale compie le indagini e sulla base dei presupposti oggettivo soggettivo Rigetta il ricorso Accoglie il ricorso oppure Sentenza dichiarativa di fallimento Procedura : Apposizione inventario Accertamento dello dei sigilli e stato Contenuto: nomina Giudice delegato nomina curatore fallimentare ordina al fallito di depositare i bilanci assegna ai creditori un termine per presentare le domande di insinuazione al passivo Effetti: Il fallito viene passivo beni che Liquidazione dell’attivo spossessato dei vengono amministrati dal Ripartizione dell’attivo curatore par condicio creditorum azioni revocatorie Chiusura del fallimento

CHI PUO’ FALLIRE?

PRESUPPOSTI F ALLIMENTO

Il debitore deve essere: imprenditore commerciale, con determinati requisiti dimensionali e di indebitamento

individuati. sono esclusi gli enti pubblici, imprese agricole, le imprese di piccole dimensioni

Presupposto soggettivo

Imprenditore commerciale art.1 LF. La norma (art. 1, co. 2) prende in esame limiti quantitativi

ed esclude dal fallimento e dalle procedure concorsuali quegli imprenditori che dimostrino il

possesso congiunto dei seguenti requisiti: di avere avuto nei tre esercizi precedenti la data di

deposito della istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non

superiore a € 300.000,00 ; aver realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi per un ammontare

complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 ; di avere un ammontare di debiti anche non

scaduti non superiore a € 500.000,.

Presupposto oggettivo La manifestazione dello stato di insolvenza art. 5 L.F. “L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori , i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”

Insolvenza = incapacità di soddisfare i creditori.

Nozione economica: insolvenza=incapacità di produrre le risorse finanziarie necessarie a

fronteggiare il proprio indebitamento.

Nozione giuridica: insolvenza=inadempimenti o altri fattori esteriori i quali dimostrino che il

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 RD 16.3.

n. 267 - legge fallimentare – così come modificato da ultimo con d. lgs. 12.9.2007 n. 169.) Ai sensi

della definizione giuridica l’insolvenza non coincide con la cessazione dei pagamenti ma si verifica

quando emerge l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni che

abbiano ad oggetto un dare o un facere.

Le forme di organizzazione di impresa: le organizzazioni societarie e l’estensione delle procedure

ai soci illimitatamente responsabili

Le procedure concorsuali sono applicabili, in linea di principio, a tutte le società che esercitano

un’attività commerciale, sia che siano società di persone, di capitali o cooperative.

La complessità delle articolazioni che possono assumere le società impone di esaminare varie

fattispecie, la prima delle quali riguarda i gruppi di società. Gli scambi tra le società di un gruppo

sono intensi e lo stato di crisi in genere le investe tutte.

L’attuale disciplina non consente l’apertura di un’unica procedura nei confronti dell’intero gruppo,

bensì nei confronti di ogni singola società.

Il fallimento di società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni

comporta il fallimento dei soci illimitatamente responsabili anche se non sono persone fisiche.

Sono tali nella società in accomandita semplice e per azioni i soli soci accomandatari. Tuttavia,

qualora un socio accomandante si ingerisca nella gestione o accetti l’inserimento del proprio nome

nella ragione sociale, egli risponde illimitatamente e solidalmente nei confronti dei terzi per tutte le

obbligazioni sociali.

Ebbene la giurisprudenza prevalente estende le procedure concorsuali anche a tale socio

accomandante, tuttavia la nuova formulazione dell’articolo 147, comma 1, appare di segno

contrario tenendo conto che la responsabilità illimitata del socio che violi il divieto di immistione

appare avere una natura più che altro sanzionatoria.

L’imputazione

L’individuazione dell’imprenditore sottoposto alle procedure segue il criterio della spendita del

nome, in forza del quale gli atti sono imputati al soggetto il cui nome è speso nel traffico giuridico.

Il socio occulto, che emerga successivamente alla dichiarazione di fallimento, viene dichiarato

fallito dal tribunale su istanza del curatore, di un creditore o di un socio fallito. Analogamente può

essere dichiarato il fallimento della società occulta. Non sono coinvolti nel fallimento invece le

dal curatore, dal comitato dei creditori o da chiunque ne abbia interesse. Il

reclamo non è proponibile decorsi novanta giorni dal deposito dell'atto presso

la cancelleria. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

  1. Il curatore: èl’organo a cui spetta, come compito principale, l’amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del giudice delegato. Ha competenze esecutive e di natura ausiliare.
  2. Il comitato dei creditori: è un organo collegiale, composto da tre o cinque creditori e nominato dal giudice delegato, al quale spetta anche la scelta del presidente. Funzione consultiva Funzione di controllo obbligatoria eventuale

FASE PREFALLIMENTARE INIZIATIVA Istanza di fallimento presentata presso il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dal: Debitore Creditore Su richiesta del Pubblico ministero

FASE PREFALLIMENTARE Il Trib. verifica che ci siano i presupposti per la dichiarazione di fallimento convocando il debitore e i creditori che hanno fatto istanza Il fallimento non puo essere dichiarato se dalla istruttoria risulta che l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati e inferiore ad euro 30.

SENTENZA DICHIARATIVA DI F ALLIMENTO Il Trib. se sussistono i presupposti (soggettivo e oggettivo) accoglie il ricorso e dichiara con sentenza il fallimento dell’imprenditore Oppure Rigetta il ricorso motivandolo Contenuto della sentenza: Nomina del giudice Nomina il curatore Ordina al fallito il deposito Stabilisce il giorno, il luogo e l’ora per l’esame Assegna a creditori e terzi che hanno diritti sulle cose del fallito un termine per presentare domande di insinuazione delegato

dei bilanci e scritture contabili dello stato passivo

EFFETTI DELLA SENTENZA Viene formato il fascicolo della procedura fallimentare, che contiene tutti gli atti e i documenti, la relazione del curatore, provvedimenti del Tribunale Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese Il tribunale puo disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione puo derivare un danno grave, purche non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

EFFETTI SENTENZA DI F ALLIMENTO Produce molti effetti: A) Per il fallito Personali: obbligo di residenza, di consegnare al curatore la corrispondenza Patrimoniali: viene spossessato dei suoi beni, cioe privato del potere di amministrazione e di disposizione B)Per i creditori Hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito Per la tutela della par condicio creditorum, sono loro precluse azioni esecutive individuali sui beni del fallito Partecipano in condizione di eguaglianza salvo cause legittime di prelazione, quali pegno, ipoteca o privilegi C)Per i terzi Sono coloro che non hanno avuto rapporti con il fallito Costoro possono vedersi intentata una azione revocatoria fallimentare dal curatore al fine di ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito

PERCHE’? Un imprenditore sapendo di essere in crisi e che probabilmente fallira, puo decidere di intestare a persone di fiducia il suo patrimonio (terzi) per sottrarlo alla futura esecuzione oppure decida di venderlo a terzi per ricavare del denaro Questa operazione viene contrastata dal curatore perche si sottraggono beni dalla massa attiva del fallimento a danno dei creditori Il curatore con la revocatoria fallimentare ricostituisce l’attivo fallimentare La finalita della revocatoria fallimentare e ricostituire il patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti dallo stesso a danno dei creditori

PROCEDURA FALLIMENTARE Definizione: e l’ insieme delle fasi successive tra di loro coordinate per raggiungere un medesimo fine

A) CHIUSURA FALLIMENTO

Con il decreto di chiusura cessa la procedura fallimentare e decadono i relativi organi Si ha anche quando: I creditori non propongono domande di ammissione al passivo

  • Quando tutto il passivo e saldato
  • Quando tutto il patrimonio del fallito e stato ripartito
  • Quando non esiste massa attiva

B) CONCORDATO F ALLIMENT ARE

INIZIATIVA :

UNO O PIU’ CREDITORI

UN TERZO

  • FALLITO,ma solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche‘ non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo CONTENUTO DELLA PROPOSTA Suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici Trattamenti differenziati a seconda la classe di appartenenza Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso Può essere previsto che i creditori privilegiati non vengano soddisfatti omogenei qualsiasi forma integralmente, ma sempre in una misura non inferiore a quella ricavabile per la liquidazione considerata la prelazione

Esame della proposta La proposta di concordato è presentata al Giudice Delegato Il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore. Dopo il parere il GD ordina che la proposta sia comunicata ai creditori Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto

CONCORDATO PREVENTIVO Condizioni soggettive: Imprenditore commerciale Stato di insolvenza Iscritto nel Registro delle imprese da due anni Tenuta regolare della contabilità Condizioni oggettive

Offrire serie garanzie reali e personali Pagamento integrale dei creditori privilegiati Pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari Oppure Offrire la cessione dei beni pignorabili ai creditori, sempre che la valutazione di tali beni faccia ritenere il pagamento dei debiti

CONCORDATO PREVENTIVO Vantaggi Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e continua l’esercizio della impresa Mantiene la capacità processuale di rimanere in giudizio

La revocatoria fallimentare ATTIVO FALLIMENTARE = BENI DEL DEBITORE AL MOMENTO DEL FALLIMENTO + BENI REINTEGRATI NEL PATRIMONIO ATTRAVERSO L’AZIONE REVOCATORIA La revocatoria fallimentare RISTABILISCE LA “PAR CONDICIO CREDITORUM”E PU0’ ESSERE PROMOSSA SOLO DAL CURATORE FALLIMENTARE NELL’INTERESSE DELLA MASSA AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA FALLIMENTARE

  • INDIVIDUALE
  • COLLETTIVA
  • PER REINTEGRARE UNA LESIONE DEL DIRITTO DEL CREDITORE ATTORE
  • PER LA SODDISFAZIONE DELLA GENERALITA’ DEI CREDITORI Atti sottoposti a revocatoria fallimentare: Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie che presentino anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta (presunzione iuris tantum di consilium fraudis nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino irregolarità (onere della prova a carico del curatore per atti compiuti entro un anno dalla dichiarazione di fallimento) Atti privi di efficacia per presunzione assoluta di frode:
  1. Atti a titolo gratuito
  2. Pagamenti di crediti non scaduti (se compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento) Ha l’effetto di ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito L’atto revocato non ha effetto per i creditori del fallito ma rimane valido tra le parti Si prescrive in cinque anni dalla data di sentenza dichiarativa di fallimento AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI d.l. 30 gennaio 1979 n. Garanzia dello stato per i debiti contratti per l’esercizio della impresa nel corso della procedura;