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Schemi Diritto Fallimentare, Schemi e mappe concettuali di Diritto fallimentare

Schemi riassuntivi del diritto fallimentare

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2013/2014
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Caricato il 19/03/2014

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Presupposti del fallimento
Soggettivo Oggettivo
Art 1 co1 = imprenditori che esercitano attività!
commerciale, esclusi gli enti pubblici.!
Quindi esclusi anche imprenditori agricoli. !
Se forma societaria è esclusa dal fallimento solo la
società semplice. Sono assoggettate invece la
società illecita, e di fatto che svolge attività
commerciale => fallimento di tutti i soci, anche
quelli occulti.
Requisiti dimensionali: è escluso l’imprenditore che!
- abbia avuto nei 3 es. antecedenti la data di deposito dell’istanza, !
o inizio attività, un attivo patrimoniale non superiore ai 300mila ;!
- ha realizzato nei 3 es. antecedenti ricavi lordi annui non superiori a 200mila ;!
- ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a 500mila .
È lo stato d'insolvenza. !
Art 5 co 2 = si manifesta con inadempimenti od altri
fatti esteriori. Il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Cioè
anche senza far ricorso a liquidazioni rovinose. Lo
stato d’insolvenza è lo stato d’illiquidità rispetto alle
passività correnti.
Fatti esteriori sono tutti quelli che emergono dalla sfera!
esterna all’imprenditore e che al pari degli inadempimenti !
siano idonei a rivelare lo stato d’insolvenza.!
Tra essi rientrano quelli specificati nell’art 7.!
Non è necessaria l’esteriorizzazione tranne che per il caso!
previsto dall’art 10.
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Scarica Schemi Diritto Fallimentare e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

Presupposti del fallimento

Soggettivo Oggettivo

Art 1 co1 = imprenditori che esercitano attività

commerciale , esclusi gli enti pubblici.

Quindi esclusi anche imprenditori agricoli.

Se forma societaria è esclusa dal fallimento solo la

società semplice. Sono assoggettate invece la

società illecita, e di fatto che svolge attività

commerciale => fallimento di tutti i soci, anche

quelli occulti.

Requisiti dimensionali : è escluso l’imprenditore che

  • abbia avuto nei 3 es. antecedenti la data di deposito dell’istanza,

o inizio attività, un attivo patrimoniale non superiore ai 300mila €;

  • ha realizzato nei 3 es. antecedenti ricavi lordi annui non superiori a 200mila €;
    • ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a 500mila €.

È lo stato d'insolvenza.

Art 5 co 2 = si manifesta con inadempimenti od altri

fatti esteriori. Il debitore non è più in grado di

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Cioè

anche senza far ricorso a liquidazioni rovinose. Lo

stato d’insolvenza è lo stato d’illiquidità rispetto alle

passività correnti.

Fatti esteriori sono tutti quelli che emergono dalla sfera

esterna all’imprenditore e che al pari degli inadempimenti

siano idonei a rivelare lo stato d’insolvenza.

Tra essi rientrano quelli specificati nell’art 7.

Non è necessaria l’esteriorizzazione tranne che per il caso

previsto dall’art 10.

Effetti del fallimento per il debitore

Natura patrimoniale Natura processuale Natura personale

Art 42 co1 = spossessamento. Il fallito diventa

nudo proprietario dei beni, cioè perde il potere di

amministrazione e di disposizione del suo

patrimonio. => cristallizzazione patrimonio.

Per beni si intendono non solo quelli mobili e

immobili, materiali e immateriali ma qualunque

elemento del patrimonio economicamente

valutabile.

Lo spossessamento opera anche nei confronti dei

beni e diritti che appartengono al fallito in modo

provvisorio al momento della dichiarazione e beni

di sua proprietà ma che al momento della

dichiarazione non erano nella sua disponibilità.

L' apprensione alla massa attiva avverrà salvo che il

3° detentore abbia il diritto di rimanerne nel

godimento in virtù di un titolo negoziale

opponibile al curatore.

Il rivendicante dovrà: dimostrare di essere

proprietario del bene sulla base di un atto scritto e

datato la cui trascr. sia avvenuta prima della

sentenza dichiarativa; dimostrare di essere rimasto

titolare del bene fino alla sentenza dichiarativa;

dimostrare il titolo di affidamento, in virtù del

quale il bene si trova presso il fallito.

Perde sia la legittimazione attiva che quella passiva

nelle controversie patrimoniali relative ai beni e

rapporti compresi nel fallimento => passa al

curatore.

Art 46 patrimonio esente :

  • beni di natura strettamente personale (diritti

potestativi, stato di cittadinanza, la ditta, il marchio);

  • gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni, i salari e

ciò che guadagna entro i limiti di quanto occorre per il

suo mantenimento e quello della sua famiglia;

  • i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i

beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti su di essi.

Art 48 = il fallito persona è tenuto a

consegnare al curatore la corrispondenza

ricevuta che non abbia contenuto

personale, mentre il fallito non persona

fisica deve consegnare tutto.

Art 49 = il fallito ha l’obbligo di comunicare

al curatore il cambiamento di residenza o

di domicilio.

Art 47 co 1 = se al fallito mancano i mezzi

di sussistenza gli è concesso un sussidio.

Art 47 co 2 = la casa di proprietà del fallito

se indispensabile per l’abitazione di lui e

della sua famiglia potrà essere liquidata per

ultima.

Art 44 = se il fallito non rispetta le previsioni

compiendo atti di amministrazione del

patrimonio, gli atti compiuti dopo la

dichiarazione sono inefficaci.

L’azione revocatoria

L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di

conservare la garanzia patrimoniale per il

creditore, consentendo di rendere inefficaci nei

confronti del creditore gli atti di disposizione del

patrimonio del debitore che mettano in pericolo

il suo soddisfacimento.

Il creditore dovrà dimostrare che l’atto di

disposizione del patrimonio ha determinato dei

pregiudizi tali al patrimonio di aver inficiato la

possibilità di pagamento, deve dimostrare la

malafede del debitore e nel caso in cui l’atto

coinvolga un terzo deve dimostrare anche la

malafede del terzo (Art 2901 cc).

Art 64 e 65 descrivono due ipotesi che non sono di

revocatoria fallimentare vera e propria ma di

inefficacia ex lege.

Art 64: sono inefficaci gli atti a titolo gratuito

compiuti nei 2 anni prima della dichiarazione di

fallimento. L’onere della prova grava sul curatore.

Art 65: sono inefficaci i pagamenti effettuati nei 2

anni prima della dichiarazione di fallimento dei

debiti che scadono il giorno della sentenza che

dichiara il fallimento o successivamente => par

condicio creditorum.

Art 67 co 1 stabilisce che sono revocati, salvo che l’altra parte non provi che non fosse a

conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso sproporzionati compiuti

l’anno anteriore alla sentenza dichiarativa (scatta la presunzione che la controparte fosse a

conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore);

Art 67 co 2 stabilisce che sono revocati i pagamenti effettuati con mezzi anormali (cioè diversi dal

denaro o da titoli di credito) nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento;

Art 67 co 3 e 4 si occupano delle garanzie e in esse l’anormalità sta nella non contestualità tra il

sorgere del debito e il sorgere di una garanzia => sono revocati (comma 3), salvo prova contraria

della controparte, le ipoteche volontarie e le garanzie per debiti preesistenti non scaduti sorte

nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento; e sono revocati (comma 4), salvo prova

contraria della controparte, le ipoteche volontarie, giudiziarie e le garanzie per debiti preesistenti

scaduti sorte nei 6 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

L’accoglimento di questa azione comporta che colui che soccombe

deve restituire alla procedura quanto ha ricevuto in esecuzione di

quell’atto, quindi è un effetto che determina l’incremento del

patrimonio attivo della procedura. Il soggetto soccombente dal canto

suo si potrà insinuare al passivo per il suo eventuale credito.

Art 67 co 3 stabilisce che non sono soggetti

ad azione revocatoria: i pagamenti di beni e

servizi effettuati nell’esercizio dell’attività

d’impresa nei termini d’uso, le rimesse

effettuate su conto bancario (l’importo

revocabile è solo quello pari alla differenza tra

la max esposizione debitoria ed il saldo

liquido al momento della sentenza dichiarativa

di fallimento), le vendite e i preliminari di

vendita trascritti conclusi a giusto prezzo e

aventi ad ogg. immobili ad uso abitativo

destinati a a costituire l’abitazione principale

dell’acquirente ed affini fino al 3° grado, i

salari e le retribuzioni erogate prima del

fallimento.

Nella legge fallimentare non c’è nessuna norma

che consente di impugnare il sub-acquisto. Art

2901 cc dice che l’inefficacia dell’atto non

pregiudica i diritti acquistati dai 3i in buona fede

salvo gli effetti della domanda di revocazione.

Art 70 rende revocabile il pagamento che il

fallito ha effettuato al terzo intermediario.

La ripartizione dell’attivo

Art 111 co 1 in base al quale le somme ricavate dalla

liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine :

  • pagamento crediti prededucibili
    • pagamento crediti privilegiati
  • pagamento crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute

secondo l’ordine assegnato dalla legge

  • pagamento creditori chirografari

Per agevolare la par condicio creditorum

introdotto il 111 ter che consente da un lato

di scindere la massa attiva in mobiliare e

immobiliare e dall’altro impone al curatore

di tenere in conti autonomi le operazioni di

vendita relative ai beni oggetto di privilegio

speciale, pegno e ipoteca.

La massa liquida immobiliare è costituita

dalle somme ricavate dalla vendita dei beni

immobili, mentre quella mobile da tutte le

altre entrate che possono essere il frutto di

vendite, dell’es. provvisorio, dell’affitto

d’azienda o di azioni di reintegrazione del

patrimonio del debitore.

Secondo l’art 111 co 2 sono prededucibili quei crediti che

sono così qualificati da una disposizione di legge e quelli sorti

in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Devono

essere pagati per intero e alla scadenza. Se sono liquidi, esigibili

e non contestati per collocazione ed ammontare possono

essere soddisfatti fuori dal procedimento di riparto se l’attivo è

sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti e tale

pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Art 111 quater ci dice che i crediti assistiti da privilegio

generale hanno diritto di prelazione sul ricavato dalla

liquidazione del patrimonio mobiliare, mentre quelli garantiti da

ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale lo hanno

sul prezzo ricavato dai beni vincolati dalla loro garanzia.

Al terzo posto si collocano i chirografari poi i subordinati, che

saranno soddisfatti solo se i chirografari sono stati soddisfatti

tutti e per intero.

Il procedimento di riparto si articola in

ripartizioni parziali e riparto finale ed è

delineato dall’art. 110 => il curatore ogni 4

mesi dalla data del decreto che rende

esecutivo il passivo o nel termine indicato

dal giudice presenta un progetto di

ripartizione.

I creditori hanno tempo 15 gg dalla ricezione della

comunicazione per proporre reclamo al giudice

delegato. Se entro il termine non vengono

proposti reclami il riparto diventa esecutivo.

Anche in presenza dei reclami lo diventa ma in

quel caso avremo accantonamento delle somme

corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

Le ripartizioni parziali non possono mai

superare l’80% delle somme disp. Art

dice che devono essere accantonate le

quote per: creditori ammessi con riserva,

creditori opponenti e creditori nei cui

confronti sono stati proposti i giudizi di

impugnazione e revocazione.

Prima del riparto finale il curatore è tenuto a

presentare il rendiconto idoneo a rappresentare in

modo completo ed esauriente lo svolgimento

dell’amministrazione fallimentare. Il giudice ordina il

deposito in cancelleria e stabilisce la data d’udienza.

Se non sorgono contestazione il giud. approva con

decreto il rendiconto e ordina il riparto finale.

Concordato preventivo

È una procedura concorsuale autonoma ed a carattere

volontario, potendo aprirsi esclusivamente su richiesta

dello stesso debitore.

Preventivo perchè tende a prevenire l’apertura

del fallimento ma anche previene il manifestarsi

di uno stato d’insolvenza.

Per l'ammissibilità è richiesto dall’art 160 che

l’istante sia un imprenditore commerciale che

versi in uno stato di crisi.

Presupposto oggettivo si identifica quindi nello

stato di crisi, che ingloba lo stato d'insolvenza. Il

debitore è da considerare in stato di crisi anche

quando presenti un’ogg. probabilità di non

riuscire ad adempiere regolarmente alle proprie

obbligazioni.

La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato

preventivo ai sensi dell’art 161 è proposta con ricorso al

tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale.

Con il ricorso il debitore deve presentare:

  • una aggiornata relazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
    • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco dei creditori con l’individuazione

dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

  • l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
    • Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione

devono essere accompagnate

della relazione di un

professionista.

Presentato il ricorso il tribunale

deve valutare se sussistono o

meno i requisiti richiesti dalla

legge. Se verifica che non

sussistono => inammissibilità

della proposta => i creditori o

il pm possono presentare

istanza per la dichiarazione di

fallimento.

Se sussistono con

decreto non soggetto a

reclamo dichiara aperta la

procedura, ancor prima

che i creditori votino.

Con il decreto di apertura il tribunale

nomina il giudice delegato ed il

commissario giudiziale , ordina la

convocazione dei creditori entro

30gg e stabilisce il termine non

inferiore a 15gg entro il quale il

ricorrente deve depositare la somma

pari al 50% delle spese necessarie per

l’intera procedura. Se non viene

depositata la somma il concordato è

revocato.

Art 175 co 2 dice che la proposta non

può essere modificata dopo l’inizio delle

operazioni di voto. L’art. 173 co 3

stabilisce che il tribunale può in qualunque

momento revocare la proposta se non

sussistono più le condizioni previste per

l’ammissione. Se il concordato prevede la

cessioni dei beni ai creditori in base

all’art.182 allora il tribunale nomina un

liquidatore e un comitato di creditori.

Effetti sul debitore: spossessamento attenuato ,

non vengono applicati l’art 43, 44, 46, 48, 49. Dalla

data della presentazione del ricorso e fino al

momento in cui il decreto di omologazione del

conc. diventa definitivo, i creditori non possono

iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio

del debitore. È infine assente anche la fase di

accertamento giudiziale del passivo, e tutti i rapporti

tendenzialmente proseguono.

Costituita l’ adunanza si apre la discussione sulla

proposta del debitore. In primo luogo parla il

comm. giudiziale che illustra la sua relazione di

fattibilità, poi i creditori possono effettuare delle

osservazioni e infine parla il debitore che a sua

volta può sollevare osservazioni. La votazione

avviene secondo l’art 177 e vige il principio del

silenzio-dissenso. Se non è raggiunta la magg. il

tribunale dichiara non approvato il conc. Se si =>

giudizio di omologazione. (Per opposizioni e

reclami = conc. fallimentare).