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Schemi riassuntivi del diritto fallimentare
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Soggettivo Oggettivo
Art 1 co1 = imprenditori che esercitano attività
commerciale , esclusi gli enti pubblici.
Quindi esclusi anche imprenditori agricoli.
Se forma societaria è esclusa dal fallimento solo la
società semplice. Sono assoggettate invece la
società illecita, e di fatto che svolge attività
commerciale => fallimento di tutti i soci, anche
quelli occulti.
Requisiti dimensionali : è escluso l’imprenditore che
o inizio attività, un attivo patrimoniale non superiore ai 300mila €;
È lo stato d'insolvenza.
Art 5 co 2 = si manifesta con inadempimenti od altri
fatti esteriori. Il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Cioè
anche senza far ricorso a liquidazioni rovinose. Lo
stato d’insolvenza è lo stato d’illiquidità rispetto alle
passività correnti.
Fatti esteriori sono tutti quelli che emergono dalla sfera
esterna all’imprenditore e che al pari degli inadempimenti
siano idonei a rivelare lo stato d’insolvenza.
Tra essi rientrano quelli specificati nell’art 7.
Non è necessaria l’esteriorizzazione tranne che per il caso
previsto dall’art 10.
Natura patrimoniale Natura processuale Natura personale
Art 42 co1 = spossessamento. Il fallito diventa
nudo proprietario dei beni, cioè perde il potere di
amministrazione e di disposizione del suo
patrimonio. => cristallizzazione patrimonio.
Per beni si intendono non solo quelli mobili e
immobili, materiali e immateriali ma qualunque
elemento del patrimonio economicamente
valutabile.
Lo spossessamento opera anche nei confronti dei
beni e diritti che appartengono al fallito in modo
provvisorio al momento della dichiarazione e beni
di sua proprietà ma che al momento della
dichiarazione non erano nella sua disponibilità.
L' apprensione alla massa attiva avverrà salvo che il
3° detentore abbia il diritto di rimanerne nel
godimento in virtù di un titolo negoziale
opponibile al curatore.
Il rivendicante dovrà: dimostrare di essere
proprietario del bene sulla base di un atto scritto e
datato la cui trascr. sia avvenuta prima della
sentenza dichiarativa; dimostrare di essere rimasto
titolare del bene fino alla sentenza dichiarativa;
dimostrare il titolo di affidamento, in virtù del
quale il bene si trova presso il fallito.
Perde sia la legittimazione attiva che quella passiva
nelle controversie patrimoniali relative ai beni e
rapporti compresi nel fallimento => passa al
curatore.
Art 46 patrimonio esente :
potestativi, stato di cittadinanza, la ditta, il marchio);
ciò che guadagna entro i limiti di quanto occorre per il
suo mantenimento e quello della sua famiglia;
beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti su di essi.
Art 48 = il fallito persona è tenuto a
consegnare al curatore la corrispondenza
ricevuta che non abbia contenuto
personale, mentre il fallito non persona
fisica deve consegnare tutto.
Art 49 = il fallito ha l’obbligo di comunicare
al curatore il cambiamento di residenza o
di domicilio.
Art 47 co 1 = se al fallito mancano i mezzi
di sussistenza gli è concesso un sussidio.
Art 47 co 2 = la casa di proprietà del fallito
se indispensabile per l’abitazione di lui e
della sua famiglia potrà essere liquidata per
ultima.
Art 44 = se il fallito non rispetta le previsioni
compiendo atti di amministrazione del
patrimonio, gli atti compiuti dopo la
dichiarazione sono inefficaci.
L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di
conservare la garanzia patrimoniale per il
creditore, consentendo di rendere inefficaci nei
confronti del creditore gli atti di disposizione del
patrimonio del debitore che mettano in pericolo
il suo soddisfacimento.
Il creditore dovrà dimostrare che l’atto di
disposizione del patrimonio ha determinato dei
pregiudizi tali al patrimonio di aver inficiato la
possibilità di pagamento, deve dimostrare la
malafede del debitore e nel caso in cui l’atto
coinvolga un terzo deve dimostrare anche la
malafede del terzo (Art 2901 cc).
Art 64 e 65 descrivono due ipotesi che non sono di
revocatoria fallimentare vera e propria ma di
inefficacia ex lege.
Art 64: sono inefficaci gli atti a titolo gratuito
compiuti nei 2 anni prima della dichiarazione di
fallimento. L’onere della prova grava sul curatore.
Art 65: sono inefficaci i pagamenti effettuati nei 2
anni prima della dichiarazione di fallimento dei
debiti che scadono il giorno della sentenza che
dichiara il fallimento o successivamente => par
condicio creditorum.
Art 67 co 1 stabilisce che sono revocati, salvo che l’altra parte non provi che non fosse a
conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso sproporzionati compiuti
l’anno anteriore alla sentenza dichiarativa (scatta la presunzione che la controparte fosse a
conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore);
Art 67 co 2 stabilisce che sono revocati i pagamenti effettuati con mezzi anormali (cioè diversi dal
denaro o da titoli di credito) nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento;
Art 67 co 3 e 4 si occupano delle garanzie e in esse l’anormalità sta nella non contestualità tra il
sorgere del debito e il sorgere di una garanzia => sono revocati (comma 3), salvo prova contraria
della controparte, le ipoteche volontarie e le garanzie per debiti preesistenti non scaduti sorte
nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento; e sono revocati (comma 4), salvo prova
contraria della controparte, le ipoteche volontarie, giudiziarie e le garanzie per debiti preesistenti
scaduti sorte nei 6 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.
L’accoglimento di questa azione comporta che colui che soccombe
deve restituire alla procedura quanto ha ricevuto in esecuzione di
quell’atto, quindi è un effetto che determina l’incremento del
patrimonio attivo della procedura. Il soggetto soccombente dal canto
suo si potrà insinuare al passivo per il suo eventuale credito.
Art 67 co 3 stabilisce che non sono soggetti
ad azione revocatoria: i pagamenti di beni e
servizi effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa nei termini d’uso, le rimesse
effettuate su conto bancario (l’importo
revocabile è solo quello pari alla differenza tra
la max esposizione debitoria ed il saldo
liquido al momento della sentenza dichiarativa
di fallimento), le vendite e i preliminari di
vendita trascritti conclusi a giusto prezzo e
aventi ad ogg. immobili ad uso abitativo
destinati a a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente ed affini fino al 3° grado, i
salari e le retribuzioni erogate prima del
fallimento.
Nella legge fallimentare non c’è nessuna norma
che consente di impugnare il sub-acquisto. Art
2901 cc dice che l’inefficacia dell’atto non
pregiudica i diritti acquistati dai 3i in buona fede
salvo gli effetti della domanda di revocazione.
Art 70 rende revocabile il pagamento che il
fallito ha effettuato al terzo intermediario.
Art 111 co 1 in base al quale le somme ricavate dalla
liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine :
secondo l’ordine assegnato dalla legge
Per agevolare la par condicio creditorum
introdotto il 111 ter che consente da un lato
di scindere la massa attiva in mobiliare e
immobiliare e dall’altro impone al curatore
di tenere in conti autonomi le operazioni di
vendita relative ai beni oggetto di privilegio
speciale, pegno e ipoteca.
La massa liquida immobiliare è costituita
dalle somme ricavate dalla vendita dei beni
immobili, mentre quella mobile da tutte le
altre entrate che possono essere il frutto di
vendite, dell’es. provvisorio, dell’affitto
d’azienda o di azioni di reintegrazione del
patrimonio del debitore.
Secondo l’art 111 co 2 sono prededucibili quei crediti che
sono così qualificati da una disposizione di legge e quelli sorti
in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Devono
essere pagati per intero e alla scadenza. Se sono liquidi, esigibili
e non contestati per collocazione ed ammontare possono
essere soddisfatti fuori dal procedimento di riparto se l’attivo è
sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti e tale
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori.
Art 111 quater ci dice che i crediti assistiti da privilegio
generale hanno diritto di prelazione sul ricavato dalla
liquidazione del patrimonio mobiliare, mentre quelli garantiti da
ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale lo hanno
sul prezzo ricavato dai beni vincolati dalla loro garanzia.
Al terzo posto si collocano i chirografari poi i subordinati, che
saranno soddisfatti solo se i chirografari sono stati soddisfatti
tutti e per intero.
Il procedimento di riparto si articola in
ripartizioni parziali e riparto finale ed è
delineato dall’art. 110 => il curatore ogni 4
mesi dalla data del decreto che rende
esecutivo il passivo o nel termine indicato
dal giudice presenta un progetto di
ripartizione.
I creditori hanno tempo 15 gg dalla ricezione della
comunicazione per proporre reclamo al giudice
delegato. Se entro il termine non vengono
proposti reclami il riparto diventa esecutivo.
Anche in presenza dei reclami lo diventa ma in
quel caso avremo accantonamento delle somme
corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.
Le ripartizioni parziali non possono mai
superare l’80% delle somme disp. Art
dice che devono essere accantonate le
quote per: creditori ammessi con riserva,
creditori opponenti e creditori nei cui
confronti sono stati proposti i giudizi di
impugnazione e revocazione.
Prima del riparto finale il curatore è tenuto a
presentare il rendiconto idoneo a rappresentare in
modo completo ed esauriente lo svolgimento
dell’amministrazione fallimentare. Il giudice ordina il
deposito in cancelleria e stabilisce la data d’udienza.
Se non sorgono contestazione il giud. approva con
decreto il rendiconto e ordina il riparto finale.
È una procedura concorsuale autonoma ed a carattere
volontario, potendo aprirsi esclusivamente su richiesta
dello stesso debitore.
Preventivo perchè tende a prevenire l’apertura
del fallimento ma anche previene il manifestarsi
di uno stato d’insolvenza.
Per l'ammissibilità è richiesto dall’art 160 che
l’istante sia un imprenditore commerciale che
versi in uno stato di crisi.
Presupposto oggettivo si identifica quindi nello
stato di crisi, che ingloba lo stato d'insolvenza. Il
debitore è da considerare in stato di crisi anche
quando presenti un’ogg. probabilità di non
riuscire ad adempiere regolarmente alle proprie
obbligazioni.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo ai sensi dell’art 161 è proposta con ricorso al
tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale.
Con il ricorso il debitore deve presentare:
dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
Il piano e la documentazione
devono essere accompagnate
della relazione di un
professionista.
Presentato il ricorso il tribunale
deve valutare se sussistono o
meno i requisiti richiesti dalla
legge. Se verifica che non
sussistono => inammissibilità
della proposta => i creditori o
il pm possono presentare
istanza per la dichiarazione di
fallimento.
Se sussistono con
decreto non soggetto a
reclamo dichiara aperta la
procedura, ancor prima
che i creditori votino.
Con il decreto di apertura il tribunale
nomina il giudice delegato ed il
commissario giudiziale , ordina la
convocazione dei creditori entro
30gg e stabilisce il termine non
inferiore a 15gg entro il quale il
ricorrente deve depositare la somma
pari al 50% delle spese necessarie per
l’intera procedura. Se non viene
depositata la somma il concordato è
revocato.
Art 175 co 2 dice che la proposta non
può essere modificata dopo l’inizio delle
operazioni di voto. L’art. 173 co 3
stabilisce che il tribunale può in qualunque
momento revocare la proposta se non
sussistono più le condizioni previste per
l’ammissione. Se il concordato prevede la
cessioni dei beni ai creditori in base
all’art.182 allora il tribunale nomina un
liquidatore e un comitato di creditori.
Effetti sul debitore: spossessamento attenuato ,
non vengono applicati l’art 43, 44, 46, 48, 49. Dalla
data della presentazione del ricorso e fino al
momento in cui il decreto di omologazione del
conc. diventa definitivo, i creditori non possono
iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio
del debitore. È infine assente anche la fase di
accertamento giudiziale del passivo, e tutti i rapporti
tendenzialmente proseguono.
Costituita l’ adunanza si apre la discussione sulla
proposta del debitore. In primo luogo parla il
comm. giudiziale che illustra la sua relazione di
fattibilità, poi i creditori possono effettuare delle
osservazioni e infine parla il debitore che a sua
volta può sollevare osservazioni. La votazione
avviene secondo l’art 177 e vige il principio del
silenzio-dissenso. Se non è raggiunta la magg. il
tribunale dichiara non approvato il conc. Se si =>
giudizio di omologazione. (Per opposizioni e
reclami = conc. fallimentare).