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Diritto Fallimentare: Liquidazione e Concordato, Sintesi del corso di Diritto fallimentare

Schemi semplificati del manuale D'Attorre

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

In vendita dal 25/04/2022

Giulia_Sil
Giulia_Sil 🇮🇹

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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Procedura Concorsuale di natura Giudiziale e carattere coattivo
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO_ Imprenditori commerciali
PRESUPPOSTO OGGETTIVO_ Stato di Insolvenza(NO pericolo di insolvenza) attuale
PROCEDIMENTO APERTURA
Deposito domanda di accesso( Debitori , Creditori, P.M,Organi e Autorità amministrative
con funzione di vigilanza e controllo del debitore)
Tribunale convoca le parti per l'udienza( deve tenersi entro 45 giorni dal deposito del
ricorso)
Procedimento di apertura può chiudersi per ESTINZIONE PER RINUNCIA DI DOMANDA,
DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA, RIGETTO DELLA DOMANDA DI APERTURA,
DICHIARAZIONE DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (Art.49)
EFFETTI APERTURA
DEBITORE : Spossessamento(privazione poteri di amministrazione e disposizione beni
) e privazione capacità di resistere in giudizio nelle cause relative ai diritti patrimoniali.
CREDITORE: Divieto azioni individuali esecutive e cautelari
CONTRATTI PENDENTI : Sospensione ( attribuzione al Curatore della facoltà di
sciogliersi o subentrare nel contratto)
FASI PROCEDURA
1. Attività di Ricognizione , Apposizione dei sigilli e Inventario
2. Accertamento Passivo ( Si svolge innanzi al Giudice delegato e si conclude con Decreto di
esecutività dello stato passivo)
3. Liquidazione attivo (Programma di liquidazione predisposto dal curatore entro 60
giorni dalla redazione inventario e inviato al giudice delegato per l'approvazione da
parte del comitato dei creditori)
4. Ripartizione attivo (crediti prededucibili, privilegiati,chirografari,postergati)
5. Chiusura (dichiarata dal Tribunale con Decreto motivato)
ORGANI PROCEDURA
TRIBUNALE CONCORSUALE
GIUDICE DELEGATO
CURATORE
COMITATO CREDITORI
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Procedura Concorsuale di natura Giudiziale e carattere coattivo PRESUPPOSTO SOGGETTIVO_ Imprenditori commerciali PRESUPPOSTO OGGETTIVO_ Stato di Insolvenza(NO pericolo di insolvenza) attuale PROCEDIMENTO APERTURA Deposito domanda di accesso( Debitori , Creditori, P.M,Organi e Autorità amministrative con funzione di vigilanza e controllo del debitore) Tribunale convoca le parti per l'udienza( deve tenersi entro 45 giorni dal deposito del ricorso) Procedimento di apertura può chiudersi per ESTINZIONE PER RINUNCIA DI DOMANDA, DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA, RIGETTO DELLA DOMANDA DI APERTURA, DICHIARAZIONE DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (Art.49) EFFETTI APERTURA

  • DEBITORE : Spossessamento(privazione poteri di amministrazione e disposizione beni ) e privazione capacità di resistere in giudizio nelle cause relative ai diritti patrimoniali.
  • CREDITORE: Divieto azioni individuali esecutive e cautelari
  • CONTRATTI PENDENTI : Sospensione ( attribuzione al Curatore della facoltà di sciogliersi o subentrare nel contratto) FASI PROCEDURA
  1. Attività di Ricognizione , Apposizione dei sigilli e Inventario
  2. Accertamento Passivo ( Si svolge innanzi al Giudice delegato e si conclude con Decreto di esecutività dello stato passivo)
  3. Liquidazione attivo (Programma di liquidazione predisposto dal curatore entro 60 giorni dalla redazione inventario e inviato al giudice delegato per l'approvazione da parte del comitato dei creditori)
  4. Ripartizione attivo (crediti prededucibili, privilegiati,chirografari,postergati)
  5. Chiusura (dichiarata dal Tribunale con Decreto motivato) ORGANI PROCEDURA ♦ TRIBUNALE CONCORSUALE ♦ GIUDICE DELEGATO ♦ CURATORE ♦ COMITATO CREDITORI

PIANI ATTESTATI

Strumento negoziale stragiudiziale PRESUPPOSTO SOGGETTIVO= tutti gli imprenditori PRESUPPOSTO OGGETTIVO= stato di crisi e insolvenza Producono effetti solo nei confronti dei creditori che aderiscono Concessa l'esenzione dalle azioni revocatorie e dai reati di bancarotta semplice e fraudolenta 3 ELEMENTI =

1. Piano predisposto dall’imprenditore per consentire il risanamento dei

debiti e riequilibrio situazione finanziaria. Il piano è un documento che deve contenere un programma di azioni finalizzate al superamento della crisi e si compone di un PIANO INDUSTRIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO. Deve indicare le principali cause della crisi, creditori e ammontare dei crediti, strategie di intervento e tempi necessari.

2. Attestazione del professionista (imparziale e remunerato) sulla veridicità

dei dati aziendali e fattibilità economica e giuridica del piano.

3. Accordo con 1 o più debitori volto alla negoziazione dei debiti

_ Atti, Pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso sono esenti da Revocatoria (per evitare si crei allarme nei confronti del debitore e i terzi si rifiutino di avviare rapporti commerciali con lui)

ACCORDI DI RISTRUTTARZIONE AGEVOLATI

Possono ottenere l’omologazione anche con il 30% (non necessariamente 60%) Il debitore NON può beneficiare della moratoria legale per i crediti dei creditori estranei agli accordi (devono essere pagati integralmente e rispettando le scadenze) Il debitore NON deve chiedere (o rinunciare se già chieste) misure protettive temporanee

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA

Estesi ai creditori NON aderenti che appartengono alla medesima categoria dei creditori aderenti che rappresentano il 75% dei crediti , che sono stati informati e messi nella condizione di partecipare Cioè si ottiene l’effetto del concordato

CONVENZIONE MORATORIA

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO- tutti gli imprenditori PRESUPPOSTO OGGETTIVO- stato di crisi o insolvenza Lo scopo è di regolamentare, in via negoziale, le conseguenze dell’inadempimento degli obblighi di pagamento, consentendo all’imprenditore di migliorare il proprio profilo finanziario e disporre di un periodo maggiore per concludere le trattative con i creditori Cioè consente al debitore una dilazione di pagamento e dilazione delle scadenze dei crediti(max 12 mesi) La Convenzione NON può determinare una modifica QUANTITATIVA ( ammontare) o QUALITATIVA (modalità ) Si estende ai creditori che appartengono alla medesima categoria che rappresentano il 75% dei crediti

CONCORDATO PREVENTIVO

Procedura concorsuale a carattere volontario con cui il debitore formula una proposta ai creditori PRESUPPOSTO SOGGETTIVO_ Imprenditori commerciali, imprese soggette a liquidazione Coatta amministrativa e amministrazione straordinaria PRESUPPOSTO OGGETTIVO _ stato crisi o insolvenza ,anche c .d pericolo di insolvenza 2 elementi : - NEGOZIALE (accordo tra debitore e creditore avviene mediante votazione a maggioranza )

  • GIUDIZIALE (fase di controllo del tribunale) 2 TIPOLOGIE : - CONCORDATO IN Continuità AZIENDALE che consente la prosecuzione o ripresa dell’attività aziendale (diretta o indiretta)
  • CONCORDATO LIQUIDATORIO Può esserci un CONCORDATO MISTO, ma dato che non c’è una specifica disciplina si cerca di capire se prevalgono gli elementi della prima tipologia o seconda Procedura volontaria e può essere aperta solo dal debitore che presenta la domanda di accesso e piano contenente modalità e tempi di adempimento della proposta. Domanda di accesso _ atto giudiziario con cui il debitore chiede di regolare la propria crisi e insolvenza. Piano strumento operativo indicante tempi e modalità della attività che il debitore si impegna a compiere. Proposta offerta di pagamento o soddisfacimento che il debitore rivolge ai creditori **EFFETTI DOMANDA DI ACCESSO DEBITORE** SPOSSESSAMENTO (dal deposito della domanda all’avvio della procedura il debitore ha potere di amministrare e disporre dei propri beni solo per gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione deve chiedere l’autorizzazione al tribunale. Se manca l’autorizzazione del tribunale, l’atto di straordinaria amministrazione è valido, ma inefficace) **CREDITORI** Non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore CONTRATTI PENDENTI_ Proseguono durante il concordato per tutelare il debitore, ma il debitore può chiedere lo scioglimento di 1 o più contratti se la prosecuzione NON è coerente con le previsioni del piano.

Il consumatore che intende accedere a tale procedura deve presentare una domanda di accesso(contente la proposta di soddisfacimento dei crediti). Il contenuto di tale proposta è LIBERO , ma deve rispettare il “ contenuto minimo “ ,cioè la proposta deve indicare tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento ( c.d PIANO) L'offerta è LIBERA , cioè il consumatore può prevedere anche il soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti attraverso qualsiasi forma ; però è necessario assicurare ai crediti privilegiati un “trattamento minimo garantito” ( cioè vi è una soglia minima di soddisfacimento al di sotto della quale non si può scendere) e l’OCC deve attestare che la proposta non offra al creditore privilegiato un soddisfacimento inferiore. La proposta può prevedere il pagamento parziale e dilazionato anche dei debiti da restituzione derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio , del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. È consentita la suddivisione dei creditori in classi (naturalmente le classi devono essere formate da creditori che hanno posizione giuridica e interessi omogenei ) e la proposta deve , in ogni caso, rispettare l’ordine delle cause di prelazione tra creditori. Non esiste un termine massimo per il compimento di pagamenti in favore dei creditori, vi è però un limite ,implicito ma operante , riguardo la durata del piano dei pagamenti

OCC (ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO )

Sono iscritti in un registro tenuto presso il Ministro della giustizia Tutela sia gli interessi del debitore che creditore (FIGURA BIFRONTE) , cioè è sia consulente del debitore che ausiliario del tribunale. Il consumatore è libero di scegliere uno qualsiasi degli OCC costituiti nel circondario del tribunale competente per la procedura ; se nel circondario NON vi è un OCC i suoi compiti e funzioni sono svolti da un professionista o da una società tra i professionisti in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di curatore o commissario giudiziale. Una volta ricevuto l’incarico, l’OCC deve esaminare la documentazione del debitore e redare una relazione da allegare alla domanda introduttiva (con tale relazione attesta la completezza della relazione, non la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano). La relazione comprende: - indicazione cause indebitamento e diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, - ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, - indicazione costi procedura.

AVVIO PROCEDIMENTO

L'atto iniziale è rappresentato dalla domanda , che va presentata dal consumatore (con l’ausilio dell’OCC) o dal debitore stesso. Alla domanda vanno allegati : - elenco creditori e indicazione somme dovute , - descrizione patrimonio, - elenco atti di straordinaria amm. compiuti negli ultimi 5 anni – dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni. Il solo deposito della domanda sospende il corso degli interessi per i crediti chirografari fino alla chiusura della procedura. Ricevuta la domanda e allegati, il Tribunale verifica l’assenza di motivi di inammissibilità _ Devono esserci i documenti richiesti, presupposto soggettivo e oggettivo , contenuto minimo, il debitore non deve avere beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti o per 2 volte e NON avere determinato la situazione di sovraindebitamento con COLPA GRAVE , MALAFEDE O FRODE( c.d CONTROLLO SULLA MERITEVOLEZZA ). Non è meritevole il consumatore che ha contratto il proprio indebitamento in ragione di una condotta gravemente negligente.

OMOLOGAZIONE

Non è prevista la fase dell’approvazione dei creditori (i quali possono solo inviare le loro osservazioni all’ OCC che deve riferire al Tribunale) In tale FASE il Tribunale deve verificare la sussistenza del presupposto sogg. E ogg., esistenza condizioni previste ( meritevolezza del consumatore), ammissibilità giuridica della proposta e fattibilità economica del piano. Se la verifica ha ESITO NEGATIVO (cioè ritiene carenti presupposti e condizioni prescritte), il Tribunale rigetta con decreto reclamabile innanzi alla corte d’appello, l’omologazione Se ha ESITO POSITIVO, il Tribunale omologa il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura È ammesso reclamo nel termine di 30 giorni.

CONCORDATO MINORE

Si fonda su una proposta formulata dal debitore , che viene sottoposta all’approvazione dei creditori che rappresentano la MAGGIORANZA dei crediti e il tribunale interviene per verificare la regolarità del procedimento.