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Appunti schematici di diritto privato. Integrato con lezioni del prof Pardolesi
Tipologia: Appunti
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ORDINAMENTO = carattere ordinato / completo e autosufficiente di un complesso di regole GIURIDICO = momento qualitativo delle regole che esprime finalità e modalità -> dare regole alla convivenza, organizzare al meglio le attività e risolvere questioni evitando il ricorso alla violenza. Non tutti gli ordinamenti o regole sono giuridiche es. regole ludiche, etiche, morali e religiose in quanto queste non necessitano di un momento istituzionale. Cosa distingue regole giuridiche da quelle non giuridiche? non ETERONOMIA ( cioè poste ed applicata da un’autorità istituzionalizzata, quindi esterna), non la FUNZIONE (cioè la convivenza pacifica), non la STRUTTURA (generalità => il precetto si può applicare a chiunque si trova nelle condizioni previste dallo stesso / astrattezza => la norma prescinde dal carattere concreto: queste condizioni permettono la prevedibilità delle decisioni, certezza della regola, uguaglianza dei consociati ecc…) , ma la COERCITIVITà = meccanismo afflittivo o riparatorio, predeterminato e disciplinato dall'ordinamento che non fa distinzione tra i trasgressori. Affinché una norma possa essere considerata coercitiva deve essere valida ed efficace => effettivamente vigente (la norma deve far pare dell’ordinamento sia in senso formale che sostanziale.
vigenti in un certo luogo, in un determinato momento storico. Nella dottrina maggioritaria, per parlare di ordinamento giuridico ci devono essere tre elementi:
efficacia DIRITTO oggettivo = insieme di regole date dall’ordinamento giuridico in un determinato momento storico. soggettivo = situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento; è il potere attribuito dalla legge ad uno specifico soggetto di far valere di fronte ad un giudice il proprio interesse. es. diritto di proprietà: art. 832 senso oggettivo = insieme di regole di uno specifico ordinamento che in un dato momento storico disciplinano il rapporto di dominio tra beni e soggetti di diritto rispetto agli altri consociati senso soggettivo = le pretese del singolo individuo che sono riconosciute dall’ordinamento al fine di tutelare gli interessi sottesi alla vicenda. CIVIL LAW E COMMON LAW : due famiglie di ordinamenti giuridici CIVIL LAW: modello dominante a livello mondiale che si sviluppò nell’Europa continentale a partire dal diritto romano - giustinianeo. Nel Medioevo continuò a basarsi sulla tradizione e si è sempre basato sui codici: corpi omogenei di regole giuridiche emanate dal potere costituito. Il giudice, secondo questo modello, si dovrebbe attenere alla legge per come è formulata dal legislatore. COMMON LAW: fondato su leggi non scritte e sviluppatosi secondo la tradizione consuetudinaria. La caratteristica più importante è quella del precedente giurisprudenziale => una sentenza già usata è vincolante per un caso simile. cenno storico: si vede l’origine nel 1066 quando Guglielmo il Conquistatore occupò la Britannia, e portò sull’isola la tradizione normanna del vassallaggio tra Re e sudditi organizzando uno Stato centralizzato. Tuttavia al tempo era presente una pluralità di ordinamenti come: giurisdizione locale dei baroni, giurisdizioni ecclesiastiche e le giurisdizioni precedenti quella normanna. Alla fine del XII sec. si affermano - common law delle Corti Centrali che era considerata consuetudine
Nel XIX sec è avvenuta l’unificazione tra law ed equity attraverso l’organizzazione dei tribunali e oggi lo stesso giudice ordinario può applicare principi di law e di equità. Tuttavia esiste ancora la distinzione dei diritti discendenti dl sistema di law detti ‘at law’, mentre quelli derivanti dall’equità detti ‘at equity'.
- per common law si intende anche il^ complesso di norme di tradizione consuetudinaria e formazione giurisprudenziale ( case law) che si differenziano dallo ‘statute law' che sono emanate dal legislatore. Inoltre è importante sottolineare che anche nei Paesi di common law il peso della statute law, cioè del diritto scritto è aumentato rispetto al passato per la maggiore esigenza di regolamentazione tecnica. CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO: Codificazione = si intende l’attività legislativa di raccolta delle regole di diritto privato da parte dei legislatore dall’Ottocento.
diritto e sostituire allo Stato assoluto uno Stato di diritto che assicurasse l’uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge.
corpus unitario delle regole di diritto proprie della complessa e stratificata tradizione giuridica francese. Questo è prodotto della Rivoluzione e del pensiero illuministico e dall’esigenza a livello economico a causa della situazione sfavorevole dei mercati. Rispetto ai tentativi precedenti si distinse per chiarezza, organicità, coerenza, completezza e tecnicismo. Rappresenta un netto distacco rispetto all’Ancien Regime, caratterizzato da una molteplicità giurisprudenziale e dal particolarismo giuridico che si basava sul diritto comune. STRUTTURA: I. persone II. beni III. proprietà Secondo il modello delle ‘Istitutiones’ di Gaio suddivise in personae, res, actiones.
Gli Istituti fondamentali sono: => PROPRIETA: la filosofia di fondo era quella della libertà dei singoli consociati di obbligarsi ed esercitare i poteri proprietari, tutto nel rispetto dell’ordine pubblico con l’obbligo di rispondere per danni arrecati intenzionalmente o per colpa a terzi.
In Italia:
- Codice civile Pisanelli (1865): primo codice civile unitario che ricalca il modello francese per contenuti, struttura, regole… n.b Il codice civile francese non conteneva regole che disciplinassero i rapporti commerciali tra privati. Nasce così il Code De Commerce che vede la luce nel 1807 e entra in vigore nel 1808 in tutti i territori occupati da Napoleone. Fu poi modificato nel 1838 e 1841. Suddiviso in 4 libri 1.atti di commercio
industrializzazione e afflusso di capitali stranieri. codice civile vigente in Italia : 1942 => si discosta dal modello francese per l’influsso del 1900 del BGB.
Il legislatore italiano sempre più spesso emana delle leggi speciali, ciò create ad hoc per regolare delle specifiche materie piuttosto che modifiche quelle già esistenti. In questo modo il codice civile perde parte della sua centralità propria in virtù delle leggi speciali e dei testi unici, cioè raccolte sistematiche che regolano una determinata materia. Un sistema analogo avviene nei Paesi di common law che si evolvono continuamente grazie all’intervento continuo del legislatore. Un esempio è lo U.S. Code = raccolta di testi di carattere privatistico importantissimo negli Stati Uniti, continuamente interpellato. Il codice civile rimane il punto di riferimento per il diritto privato, ma appare sempre più forte la necessità dei legislatori di regolare con maggiore puntualità alcuni aspetti della convivenza tra i consociati in modo più tecnico e preciso. Nel nostro codice tra le più importanti riforme c’è quella del diritto di famiglia del 1975 che attua il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi che modifica i libri I e II:
Regole di diritto privato:
carattere di disponibilità della norma civile. Tuttavia vale il principio processualistico della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 99 100 c.p.c.) in ragione del quale il giudice non può pronunciarsi oltre quanto chiesto dalle parti => QUINDI il giudice può dichiarare d’ufficio la nullità del contratto limitandola al caso ci sia un giudizio in corso.
stata proposta un’azione di adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione o nullità del contratto. Questo perché la validità o la nullità del contratto è una questione pregiudiziale sia alla domanda di adempimento sia ad altre domande che hanno ad oggetto il contratto in quanto tale. in assenza dell’iniziativa di una parte nessun giudice può dichiarare la nullità di un contratto salvo che il relativo accertamento sia pregiudiziale rispetto alla domanda formulata dalla parte in giudizio.
decreti, direttive, regolamenti ecc…
SISTEMA DELLE FONTI: si intendono nelle loro connessioni reciproche le regole destinate ad organizzare le fonti. Le fonti possono essere suddivise in due macroaree:
tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico.
I PRINCIPI CHE REGOLANO LE FONTI sono:
perde i suoi effetti (sempre che la norma abrogatrice sia considerata idonea dall’ordinamento). Non sono passibile di abrogazione la forma repubblicana espressa attraverso il referendum del 2 Giugno ’46 e la Costituzione nel suo complesso. L’abrogazione può essere espressa, quindi dichiarata esplicitamente o tacita, quando deriva dall’incompatibilità. una volta entrata in vigore la norma abrogatrice, la precedente non viene espunta dall’ordinamento ed anzi rimane efficace per i fatti antecedenti a cui potrebbe risultare efficace, ma perde effetto ai fatti nuovi.
esclusivamente i fatti che si sono verificati dopo l’entrata in vigore della norma stessa.
sistema complesso come quello italiano le fonti possono essere di vario tipo , cioè possono derivare o dalla democrazia rappresentativa (legge del parlamento) o dalla democrazia diretta (referendum) o democrazia sociale (contrattazione collettiva). Alcune fonte di potere collettivo sovranazionale etc..
non si attribuisce il potere di partecipare alla produzione, ma allo stesso tempo nel concreto contribuiscono a determinare la conformazione attuale dell’ordinamento giuridico. Antinomie: false antinomie: sono risolubili attraverso il processo ermeneutico che rende le due norme compatibili. Le antinomie si possono risolvere attraverso:
1. criterio gerarchico:
quelli particolarmente futili o in contrasto con l’interesse generale o illeciti. Nel rapporto giuridico si possono avere due ruoli:
dell’ordinamento per cui il diritto soggettivo è limitato da istanze solidaristiche per evitare che il proprio esercizio di potere diventi un abuso a danno di terzi.
specifica nel codice, ma consiste nell’idea generale dell’autonomia privata e il potere del singolo di esercitare i suoi diritti è limitata da istanze solidaristiche per evitare che l’esercizio dei propri poteri sconfini con l’abuso e quindi il danno nei confronti di terzi.
Tuttavia nel codice italiano non c’è una norma generale repressiva dell’abuso del dritto, ma norme specifiche con consentono di sanzionarlo in specifiche categorie. Tuttavia, queste norme possono essere usata anche in senso lato e sanzionare l’abuso del potere in altri ambiti.
1. art.1175: comportamento secondo correttezza delle parti delle obbligazioni 2. art. 1375: esecuzione di buona fede: (esecuzione del contratto) 3. art. 833: divieto di atti emulativi norme generali che sono ritenute principi generali di divieto di esercizio abusivo del diritto. esempi:
disposizione dell’altra parte una somma di denaro) in modo imprevisto e senza giustificazioni. Esercizio del potere di recedere dal contratto ad nutum ristretto.
interesse extrasociale, cosi come la minoranza non può chiedere la convocazione assembleare se il solo fine sia quello di ostacolare l’attività societaria senza un valido motivo. PERSONA FISICA : si fa riferimento alla singola persona umana e definita che tuttavia deve distinguersi dal concetto di persona in senso giuridico , cioè titolare di situazioni giuridiche soggettive. Ogni uomo in quanto tale possiede la capacità giuridica dal momento della nascita fino al momento della morte. La personalità giuridica rappresenta il momento dinamico della prima, cioè la capacità vista nel suo svolgimento.
-> art. 428: gli atti compiuto da persona incapace di intendere e di volere possono essere annullati se recano a questa grave pregiudizio; in caso di contratti per essere annullati si deve dimostrare la male fede dell’altro contraente. II. incapacità legale :
interdizione : può essere promossa dalle persone più prossime all’asserito incapace o dal pubblico ministero (art. 414 / 415) e il procedimento giudiziario si conclude con la sentenza di interdizione una volta che vengono verificati i presupposti per cui il soggetto maggiore di età minore emancipato si trova in condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di perseguire o propri interessi. Se l’interdetto compie atti per i quali non abbia capacità di agire, tali atti possono essere annullati. L’interdizione deve essere al margine dell’atto di nascita. inabilitazione : soggetti di maggiore età o minori emancipati che non si trovano in un stato talmente grave da essere interdetti o coloro che per prodigalità fanno uso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti tali da creare pregiudizio economico. art. 424:l’ interdetto è considerato alla stregua di un minore bisognoso di tutela, mentre l’inabilitato è nella situazione del minore emancipato che deve essere che deve essere affiancato dal nutre solo per atti di particolare rilevanza. Legge n.6/2004 = art 427 nella sua versione attuale ha modificato la tradizionale disciplina dell’interdizione e inabilitazione in quanto anche per taluni atti di straordinaria amministrazione, l’interdetto può compierli senza intervento del tutore e ,o stesso vale per l’inabilitato pero con l’assenza del curatore. -> la legge ha introdotto ex novo un nuovo istituto: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: (art. 404 /412)