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Diritto privato completo, Dispense di Diritto Privato

Completezza di tutti gli argomenti di diritto privato, divisi in paragrafi ed evidenziati in grassetto.

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 27/01/2026

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Diritto Privato (1)
Il diritto
Parlando di diritto, l’associazione che viene più naturale è alle regole. Ma il diritto è qualcosa di
preesistente alle regole (norme). Le regole sono una risposta dei legislatori ai problemi della
convivenza. Questo diritto delle regole è cosiddetto “positivo”, nel senso di “porre” delle norme,
lavoro adempito del legislatore.
C’è qualcosa però che precede il diritto positivo, cioè la giuridicità. Questa è un tema estremamente
connesso alla relazionalità. Non c’è infatti diritto se non c’è rapporto (anche nei rapporti unilaterali). I
rapporti unilaterali sono rapporti che un soggetto compie senza la collaborazione di altri. Un esempio
di atto unilaterale è quello fra avvocato e cliente che si fa rappresentare da questo. Il diritto
presuppone sempre una relazione (tra un altro soggetto o tra interessi). La giuridicità è anche la
radice delle regole del diritto positivo e derivano dal diritto romano.
È importante sapere ciò per fare un'importante distinzione: il diritto delle regole non
necessariamente è sovrapponibile al diritto della giustizia. Parlando del “Processo di
Norimberga” la preponderante tesi difensiva era quella che i soldati stessero solo eseguendo gli
ordini, quindi seguendo la legge, che dava legittimazione. Quella legge però non era giusta. Quindi:
giustizia e legge, diritto e regola, non sono la stessa cosa. La legge infatti dipende dai valori e i principi
che in quel momento caratterizzano l’ordinamento giuridico. Nel nostro caso è la costituzione
italiana lo specchio di ciò, che può reinterpretare il Codice civile e può variare in base al periodo
storico. Quindi le regole vanno reinterpretate.
L’ordinamento giuridico attuale è composto da una pluralità delle fonti del diritto (interne,
sovrannazionali...) poiché la società è fortemente mutata (e più complessa) da quando il Codice
civile è stato redatto e la costituzione promulgata.
Principio di sussidiarietà: è l’istituzione più vicina che aiuta in cittadino e se non riesce il problema
passa all’istituzione di grado maggiore. può essere: verticale, in questo caso; orizzontale, con
l’organizzazione della società in gruppi, come le associazioni, che si autogestiscono. La società è
molto più improntata sul principio di sussidiarietà; infatti, ci sono delle fondazioni che si occupano di
supervisionare queste, come l'antitrust. Questo principio ci spiega che ci sono tante norme quante
ne necessitano queste organizzazioni.
Ci si organizza sempre in base agli interessi, ed è per questo motivo che, certe volte, per risolvere
delle controversie, oltre che il giudizio, ci serviamo di un arbitrato, che non emette una sentenza, ma
un lodo. Il vantaggio è la velocità della sentenza in cambio di un pagamento agli arbitri.
Il sistema giudiziario
Il giudice si occupa di risolvere conflitti tra interessi e di scegliere, graduare in concreto la tutela di un
interesse tra quelli già individuati dalla legge come meritevoli di tutela.
Sentenza: provvedimento di definizione delle controversie. Fatto e diritto (Norme, diritti) e
dispositivo (chi ha ragione) che si apre con PQM (per questo motivo). Dopo pochi giorni, viene
pubblicata la motivazione della sentenza.
Tribunale (giudizio di primo grado): emette una sentenza. DI MERITO.
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Diritto Privato (1)

Il diritto

Parlando di diritto, l’associazione che viene più naturale è alle regole. Ma il diritto è qualcosa di preesistente alle regole (norme). Le regole sono una risposta dei legislatori ai problemi della convivenza. Questo diritto delle regole è cosiddetto “positivo”, nel senso di “porre” delle norme, lavoro adempito del legislatore. C’è qualcosa però che precede il diritto positivo, cioè la giuridicità. Questa è un tema estremamente connesso alla relazionalità. Non c’è infatti diritto se non c’è rapporto (anche nei rapporti unilaterali). I rapporti unilaterali sono rapporti che un soggetto compie senza la collaborazione di altri. Un esempio di atto unilaterale è quello fra avvocato e cliente che si fa rappresentare da questo. Il diritto presuppone sempre una relazione (tra un altro soggetto o tra interessi). La giuridicità è anche la radice delle regole del diritto positivo e derivano dal diritto romano. È importante sapere ciò per fare un'importante distinzione: il diritto delle regole non necessariamente è sovrapponibile al diritto della giustizia. Parlando del “Processo di Norimberga” la preponderante tesi difensiva era quella che i soldati stessero solo eseguendo gli ordini, quindi seguendo la legge, che dava legittimazione. Quella legge però non era giusta. Quindi: giustizia e legge, diritto e regola, non sono la stessa cosa. La legge infatti dipende dai valori e i principi che in quel momento caratterizzano l’ordinamento giuridico. Nel nostro caso è la costituzione italiana lo specchio di ciò, che può reinterpretare il Codice civile e può variare in base al periodo storico. Quindi le regole vanno reinterpretate. L’ordinamento giuridico attuale è composto da una pluralità delle fonti del diritto (interne, sovrannazionali...) poiché la società è fortemente mutata (e più complessa) da quando il Codice civile è stato redatto e la costituzione promulgata. Principio di sussidiarietà : è l’istituzione più vicina che aiuta in cittadino e se non riesce il problema passa all’istituzione di grado maggiore. può essere: verticale, in questo caso; orizzontale, con l’organizzazione della società in gruppi, come le associazioni, che si autogestiscono. La società è molto più improntata sul principio di sussidiarietà; infatti, ci sono delle fondazioni che si occupano di supervisionare queste, come l'antitrust. Questo principio ci spiega che ci sono tante norme quante ne necessitano queste organizzazioni. Ci si organizza sempre in base agli interessi, ed è per questo motivo che, certe volte, per risolvere delle controversie, oltre che il giudizio, ci serviamo di un arbitrato , che non emette una sentenza, ma un lodo. Il vantaggio è la velocità della sentenza in cambio di un pagamento agli arbitri.

Il sistema giudiziario

Il giudice si occupa di risolvere conflitti tra interessi e di scegliere, graduare in concreto la tutela di un interesse tra quelli già individuati dalla legge come meritevoli di tutela. Sentenza : provvedimento di definizione delle controversie. Fatto e diritto (Norme, diritti) e dispositivo (chi ha ragione) che si apre con PQM (per questo motivo). Dopo pochi giorni, viene pubblicata la motivazione della sentenza. Tribunale (giudizio di primo grado): emette una sentenza. DI MERITO.

Corte d’appello (secondo grado di giudizio): c’è un appello, conferma o contesta la sentenza di primo grado. DI MERITO Ci può essere in 1 e 2 giudizio una compensazione tra le due parti lese con una sentenza. Corte di cassazione o Suprema Corte (terzo grado di giudizio): c’è un ricorso, non esaminerà nel merito la controversia ma esaminerà il lavoro giuridico di 1 e 2 grado. Può cassare (cancellare) la sentenza di appello. Può eliminare (non giudica necessario il rimborso) o reinviare il giudizio d’appello (cassazione con rinvio o senza rinvio). Corte costituzionale : non è un organo giurisdizionale ma è un organo di controllo della legittimità costituzionale delle leggi. È composta da giudici costituenti eletti per: 1/3 dal presidente della repubblica; 1/3 dal parlamento; 1/3 dal consiglio superiore di magistratura. Il Consiglio superiore di magistratura è un organo di autogestione della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica (primo magistrato), organo di rilevanza costituzionale, disciplina l'attività dei magistrati (requirenti). Esiste anche la magistratura contabile (Corte dei conti, controversie di contabilità); la magistratura amministrativa (tar, primo grado di giudizio; consiglio di stato, secondo grado di giudizio); la magistratura militare ; la corte di giustizia dell’unione europea.

Il diritto nel mondo

La Corte di giustizia europea ci introduce al concetto del problema delle fonti. Civil law : caratteristico di paesi come Sudamerica ed Europa continentale non prevede tra le fonti la giurisprudenza cioè l'opera dei giudici. Per ragioni storiche iniziano dal diritto romano e dal codice di Napoleone. Noi ne riprendiamo la tradizione dei codici e quindi ci basiamo sulla legislazione, che i giudici applicano. Common law : Caratteristico di paesi come Inghilterra, Regno Unito e Australia. In questo caso ha forza il precedente, e vincola un evento giudice successivo. È importante che si tratti di giudici di vari gradi. Non viene meno alla libertà di decisione ma il precedente crea però una scia da seguire. Il giudice ha la facoltà di non seguire il precedente con obbligo di motivazione (si devono seguire le fonti del diritto).

Il sistema delle fonti europeo

Atti normativi

Gli atti normativi sono le fonti del diritto dell'Unione europea. Visto che si integra con il diritto interno, possiamo dire che le fonti del diritto europeo sono anche le nostre fonti nazionali. Regolamento : prodotto da Commissione e Parlamento, è indirizzato a tutti i soggetti del diritto dell'Unione europea, cioè stati membri e cittadini. È immediatamente efficace ed obbligatorio. Es. GDPR (dati personali UE). Direttiva : é un atto normativo che è destinato ai soli stati membri. Ognuna ha un termine di recepimento entro il quale gli stati devono produrre un atto normativo interno che renda efficace la direttiva europea (sentenza direttiva). Regolano determinati settori, anche in base alle richieste dei loro rappresentanti. La fase è monitorata anche dagli stati nazionali. Ci sono delle direttive ( self executive ) che non hanno termine di recepimento poiché hanno necessità di immediato intervento. Non si fa un regolamento poiché il regolamento è specifico, la direttiva si riferisce ad un determinato settore e deve essere recepita. Se un paese non adempie alla direttiva, dapprima ci sono ulteriori termini da parte dell'unione europea. Dopo, lo Stato membro viene giudicato davanti alla Corte di giustizia europea. Se l'Italia viene condannata, dopo il trattato di Lisbona, ci sono multe salatissime giornaliere. altri atti normativi non vincolanti sono: Raccomandazioni : sollecita lo stato membro a tenere un determinato comportamento. Decisioni : nasce con il trattato di Lisbona, è un atto che ha portata individuale ed è obbligatore solo nei confronti di questi soggetti. È vincolante e solo per determinati soggetti. Pareri : punto di vista, possono essere vincolanti se vengono richiesti dagli stati membri alle istituzioni europee.

TUE e TFUE

C'è stato un tentativo di Costituzione europea bocciato dai cittadini di Francia e Olanda. Nel 2009 si arriva al trattato di Lisbona che fa nascere il trattato sull’unione (TUE) europea e il trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) , fonti del diritto europeo. Il primo contempla i principi e i valori su cui è basata l’unione europea (esempio delle licenze balneari e dei taxi). Il secondo spiega tutte le procedure dell’unione europea. Sono due trattati istitutivi. La corte di giustizia dell’unione europea è un organo giurisdizionale. Garantisce uniforme interpretazione del diritto dell’unione europea. L’interpretazione del diritto dell’unione europea è importante perché si applica a tutti gli stati membri (li unifica), che hanno ognuno il proprio ordinamento giuridico. Quindi la situazione è complicata. Si parla infatti in una sentenza della corte di giustizia sempre di obiettivi e non per fattispecie, poiché quello è caratteristico del sistema giuridico nazionale.

Il sistema delle fonti internazionali

Le leggi del diritto internazionale privato si applicano ai cittadini e in certi casi anche a

stranieri in italia. Succede quando ci sono dei rapporti che fanno capo a stranieri e rapporti che si svolgono al di fuori della nazione (italiani all’estero). Sono norme che seguono criteri di collegamento si sceglie se applicare il diritto italiano o estero (anche tra matrimoni tra italiani e stranieri).

Il sistema delle fonti interne

—-> costituzione repubblicana , una parte sui principi e la seconda sull’ordinamento dello stato. La prima non è modificabile. A tutela della costituzione c’è la corte costituzionale, che giudica la legittimità costituzionale delle leggi. —-> leggi ordinarie , prodotte e votate dal parlamento Parlamento : sistema bicamerale perfetto, camera e senato. La legge nasce con una proposta di legge fatta da un parlamentare, che la porta nella commissione a cui spetta. Una volta approvato dalla commissione competente il testo arriva in aula, camera o senato, per poi approvarla e passarla all’altra camera in attesa di approvazione. Ci sono due camere che fanno la stessa cosa per tutelare il parlamento s in epoca fascista. La legge viene approvata e promulgata dal presidente della repubblica. Si unisce anche il controllo della corte costituzionale. Ci sono anche procedimenti alternativi poiché possono nascere in regione o da referendum propositivi, ma noi abbiamo solo quelli abrogativi o costituzionali. Normalmente è un’iniziativa parlamentare, ma nella stragrande maggioranza è sempre il governo ad essere delegato dal parlamento, cioè decreti legislativi. Leggi ordinarie regionali : le regioni a statuto speciale sono regolate da un piccolo simil parlamento. I consigli regionali emettono leggi che riguardano materie di competenza delle regioni, come le infrastrutture, ambiente, sanità… —> Regolamenti : atto amministrativo. È fonte di diritto per i destinatari di quell’atto (ministro dell’università). —-> Usi e consuetudini. Non sono leggi.

Codice civile

Dal punto di vista del sistema delle fonti. È la codificazione normativa/legislativa del diritto civile , cioè dei rapporti tra privati. È quindi una legge ordinaria e segue il procedimento ordinario, così come il codice del consumo, insieme normative a tutela di contraenti deboli. Ci sono raccolte di norme sempre leggi ordinarie che sono testi unici (bancario, finanziario, enti locali…). Vengono inserite nel codice civile perché attengono a dei casi concreti tra privati.

Interpretazione

Tutte queste fonti vengono scelte grazie all’interpretazione che è un processo conoscitivo, cioè capire una legge per applicarla (funzione applicativa). L’interpretazione ha ad oggetto la legge, ma anche qualsiasi atto giuridico (come il contratto, che ha forza di legge). L’interprete è chiunque abbia a che fare con un testo giuridico per applicare un concetto ad un caso concreto.

Interpretazione del diritto

Interpretare significa dare significato a un testo normativo per applicarlo a un caso concreto. L’interpretazione è un processo conoscitivo che permette di comprendere il contenuto della norma per arrivare a un risultato interpretativo, cioè al significato concreto della legge. Questo processo ha

Situazioni giuridiche soggettive Le s ituazioni giuridiche soggettive indicano la titolarità di un interesse che viene protetto dalla legge. L’interesse rappresenta la relazione tra un soggetto e un bene, ad esempio conservare, trasferire o godere di quel bene. Quando un interesse è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento, diventa un diritto soggettivo. Ogni diritto ha i suoi mezzi di tutela, senza i quali non potrebbe essere esercitato efficacemente. Un esempio chiaro è il diritto di proprietà. L’articolo 832 del codice civile stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento. “In modo pieno ed esclusivo” significa che il proprietario può utilizzare il bene senza interferenze, salvo i limiti imposti dalla legge. Il diritto di proprietà è elastico (può variare), nel senso che può coesistere con altri diritti, come la nuda proprietà o l’usufrutto. Inoltre, è un diritto assoluto, quindi tutti gli altri soggetti devono rispettarlo. Per tutelare la proprietà esiste l’azione di rivendicazione prevista dall’articolo 948 del codice civile. Grazie a questa azione, il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possieda o la detenga. Se il nuovo possessore, dopo la domanda, smette di possedere la cosa per fatto proprio, l’azione può comunque essere esercitata. L’azione di rivendicazione dimostra che non esiste diritto senza un mezzo di tutela : il diritto di proprietà dell’articolo 832 si realizza pienamente solo se può essere fatto valere tramite l’articolo 948. In sintesi, le situazioni giuridiche soggettive collegano interessi e diritti, e la tutela legale garantisce che questi possano essere effettivamente esercitati nei confronti di terzi.

I sottoinsiemi delle situazioni giuridiche soggettive

Le situazioni giuridiche soggettive rappresentano l’interesse che l’ordinamento riconosce come meritevole di tutela. Esse si suddividono in attive e passive. Le situazioni giuridiche soggettive attive sono quelle che attribuiscono al titolare un potere o una pretesa, come il diritto di proprietà o il diritto di credito. Le situazioni giuridiche soggettive passive , invece, impongono a un soggetto un obbligo o un dovere corrispondente, come l’astenersi dall’interferire con la proprietà altrui o adempiere a un’obbligazione. Ogni situazione giuridica si colloca sempre all’interno di un rapporto giuridico. Ad esempio, chi possiede un immobile è titolare di una situazione giuridica attiva, in quanto ha il diritto di proprietà sul bene. Se Daniela è creditrice di Angelo, la prima si trova nella posizione attiva, mentre Angelo, in quanto debitore, è nella posizione passiva e deve adempiere all’obbligo di restituire il denaro ricevuto. Diritti soggettivi: assoluti e relativi I diritti soggettivi possono essere distinti in:

  • Diritti assoluti : come la proprietà, sono esercitabili nei confronti di tutti (erga omnes) e comportano un dovere generico di astensione da parte di terzi.
  • Diritti relativi : come i crediti, sono esercitabili soltanto nei confronti di soggetti determinati e comportano un dovere specifico di cooperazione.

Il diritto soggettivo si caratterizza per essere una tecnica di tutela diretta e immediata dell’interesse protetto dall’ordinamento: diretta perché non necessita di mediazioni, immediata perché la legge garantisce direttamente la protezione, e in caso di lesione il danno viene risarcito.

Abuso del diritto e limiti all’esercizio

L’esercizio di un diritto incontra limiti nella legge e nei principi generali. In particolare, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l’abuso del diritto si verifica quando il titolare esercita il proprio diritto (ad esempio la proprietà) in modo sproporzionato, tale da determinare un sacrificio altrui non giustificato dal beneficio che ne ricava. Tutti i diritti devono essere esercitati nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, ossia evitando di ledere in modo scorretto i diritti altrui, anche in assenza di una piena consapevolezza. Un richiamo a questo principio si trova, ad esempio, nell’a rticolo 1177 c.c., che disciplina l’obbligo del debitore di conservare la cosa dovuta con la diligenza del buon padre di famiglia.

Interesse legittimo

Il titolare di un diritto soggettivo gode di una tecnica di tutela immediata e diretta nei confronti della pubblica amministrazione, esercitata davanti al giudice ordinario. Esempio: chi partecipa a un concorso pubblico e viene escluso dalla graduatoria è pur sempre titolare di un interesse tutelato dalla legge. Tuttavia, qui la situazione è diversa: non si tratta di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo. Infatti, se il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato, due gradi di giudizio) riconosce la fondatezza del ricorso, non attribuisce direttamente il posto al candidato, ma annulla il concorso o ne ordina la ripetizione. In questo caso, ciò che viene tutelato in via diretta è l’interesse della Pubblica Amministrazione al corretto svolgimento della procedura concorsuale. L’interesse del singolo candidato è quindi protetto in via indiretta e mediata. La differenza fondamentale è quindi tra:

  • Diritto soggettivo → tutela diretta e immediata (es. diritto di credito davanti al giudice ordinario).
  • Interesse legittimo → tutela mediata e indiretta (il giudice amministrativo tutela prima l’interesse pubblico e, solo attraverso questo, quello del privato). Oggi, però, la Cassazione ha riconosciuto anche al titolare di un interesse legittimo la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, che costituisce un rimedio diretto. Diverso dal risarcimento è invece l’indennizzo, che si ha in casi come l’espropriazione per pubblica utilità: qui la Pubblica Amministrazione lede un diritto soggettivo (es. proprietà privata), ma prevede un ristoro economico.

Situazioni giuridiche soggettive particolari

Contratto e aspettativa

Esempio: contratto di donazione con trasferimento di un immobile condizionato al conseguimento del voto di 100 alla laurea.

Facoltà Le facoltà (diritti facoltativi) sono una situazione giuridica soggettiva e costituiscono una manifestazione del diritto soggettivo. Non hanno carattere autonomo, ma fanno parte del diritto in cui sono incorporate, seguendone le sorti. Esempio: il diritto soggettivo di proprietà attribuisce diverse facoltà (recintare, vendere, godere del bene). Alessio, proprietario di un fondo, lo può recintare perché esiste il diritto di proprietà. Se Alessio vende il fondo, perde il diritto e con esso tutte le facoltà collegate. Status Lo status è una situazione giuridica soggettiva autonoma dalla quale discendono altre situazioni giuridiche soggettive, sia attive che passive. La perdita dello status comporta la perdita di tutte le situazioni giuridiche soggettive che ne derivano. Esempio: lo status di cittadino comporta diritti e doveri (come il diritto di voto). Se perdo la cittadinanza, perdo anche i diritti collegati. Si parla anche di status di consumatore , dal quale derivano diritti specifici previsti dal Codice del Consumo (art. 2). Tuttavia, il consumatore non ha veri doveri nei confronti di altri soggetti: è definito come la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività professionale. In questo caso lo “status” è più debole, perché non è permanente ma collegato al singolo atto di consumo.

I soggetti di diritto Essere soggetto di diritto significa avere l’idoneità a essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Questa idoneità si chiama capacità giuridica.

  • Capacità giuridica : si acquista con la nascita e si perde con la morte. Riguarda la persona fisica e non l’ente.
  • Capacità di agire : è l’idoneità a compiere atti giuridici. Si acquista a 18 anni e presuppone la capacità giuridica (eccezione è il minore emancipato, colui che si sposa tra i 16 e i 18 anni, che però non può compiere atti di straordinaria amministrazione). Esempio: una donazione fatta a un concepito. Il concepito non è ancora nato, ma può essere destinatario di una donazione: si tratta di una aspettativa, che diventerà diritto soggettivo solo al momento della nascita.

Limitazioni della capacità di agire

  • Interdizione : riguarda l’infermo di mente abituale. È nominato un tutore che sostituisce la sua volontà.
  • Inabilitazione : riguarda chi ha infermità meno gravi (prodigalità, abuso di alcol, sordità o cecità dalla nascita). Qui agisce un curatore, che integra la volontà dell’inabilitato senza sostituirla. La distinzione pratica è tra atti di ordinaria amministrazione (es. riscuotere un affitto) e straordinaria amministrazione (es. vendere un immobile).
  • Amministrazione di sostegno : per chi non riesce a provvedere autonomamente ai propri interessi a causa di infermità fisica o psichica. Non c’è tutore, ma un amministratore che assiste nei soli atti necessari.

Eventi che incidono sulla capacità giuridica

  • Nascita : attribuisce la capacità giuridica. Per la legge basta che il neonato sia vivo, anche se per poco tempo.
  • Morte : determina la perdita della capacità giuridica.
  • Assenza : dichiarata quando una persona non dà più notizie di sé da almeno due anni. In questo periodo un curatore amministra i suoi beni.
  • Scomparsa : quando non si hanno notizie della persona, ma senza ancora dichiarazione di assenza. Il tribunale può nominare un curatore provvisorio.
  • Morte presunta : dichiarata dopo 10 anni di assenza, oppure dopo 2 anni se la persona è scomparsa in circostanze pericolose (terremoti, naufragi, guerre). Con la morte presunta si aprono successioni ed effetti come se la persona fosse morta.

Gli enti

Accanto alle persone fisiche, anche gli enti sono soggetti di diritto. Bisogna distinguere:

  • Soggettività giuridica : idoneità a essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Riguarda tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche.
  • Personalità giuridica : riguarda solo gli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, cioè quando i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio dell’ente e non su quello personale dei soci (es. società di capitali).

Diritti e interessi delle persone giuridiche

  • Gli enti possono essere titolari di diritti patrimoniali e, in alcuni casi, anche non patrimoniali.
  • Diritti come immagine e reputazione possono essere riferiti a un ente.
  • Gli interessi tutelati possono essere immateriali (es. diritto d’autore).
  • La patrimonialità è la capacità di un interesse di avere valutazione economica ; anche interessi non patrimoniali possono avere tutela economica tramite risarcimento danni (es. salute, dignità).

I diritti della personalità

I diritti della personalità comprendono tutti i valori essenziali dell’uomo in quanto tale, cioè quelli che garantiscono la tutela dell’identità e della dignità della persona. Sono riferibili principalmente alla persona fisica, ma in alcuni casi (ad esempio il diritto all’immagine) si estendono anche alle persone giuridiche. Caratteri generali

1. Assolutezza Sono diritti erga omnes, cioè opponibili a chiunque. Tutti i membri della collettività sono tenuti a rispettarli. (Esempio: il diritto alla vita, alla salute, all’immagine.) 2. Indisponibilità Non possono essere liberamente oggetto di disposizione da parte del titolare. Ciò significa che non è possibile “cedere” o “vendere” i propri diritti fondamentali (es. vendere un organo). Tuttavia, l’ordinamento pone dei limiti (art. 5 c.c.), consentendo alcune eccezioni, purché non si ledano l’ordine pubblico, il buon costume o la legge. → Eccezione: il diritto all’immagine, che può essere oggetto di sfruttamento economico (es. contratti pubblicitari o di sponsorizzazione). 3. Non patrimonialità Il valore della vita, della salute o della dignità non è economicamente quantificabile. Tuttavia, in caso di lesione, è possibile ottenere un risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.), che ha una funzione compensativa. 4. Intrasmissibilità Non possono essere trasmessi o ereditati da altri soggetti. 5. Imprescrittibilità Non si estinguono con il passare del tempo o per mancato esercizio. (Esempio: anche se non faccio nulla per difendere la mia salute, non perdo il diritto ad essa.)

Teorie interpretative

  • Teoria monista Considera i diritti della personalità come un unico blocco unitario, dal quale possono derivare nuovi diritti in base all’evoluzione sociale. Esempio: la proposta di riconoscere il diritto a un clima stabile, nato dall’esigenza di proteggere l’ambiente e la salute umana.
  • Teoria pluralista Ritiene che i diritti della personalità siano autonomi e distinti, ognuno con una propria disciplina e tutela specifica. Fonti dei diritti della personalità
  • Costituzione italiana, in particolare gli articoli 1–12 e, soprattutto, artt. 2 e 3: Art. 2 Cost. Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si sviluppa la sua personalità. Art. 3 Cost. Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza, impedendo il pieno sviluppo della persona.
  • Fonti internazionali: o Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU) o Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) o Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) o Trattati dell’Unione Europea Queste fonti possono essere invocate quando i diritti non risultano adeguatamente tutelati dai giudici nazionali.
  • Codice civile: Dedica ai diritti della personalità solo gli artt. 6–10, che riguardano il nome, il pseudonimo e l’immagine. In origine, il diritto privato era concepito come diritto patrimoniale, ma dagli anni ’60 e soprattutto dagli anni ’90 si è passati a una visione centrata sull’essere umano, con una progressiva estensione della responsabilità civile anche a danni non patrimoniali. Articoli principali del Codice Civile
  • Art. 6 c.c. – Diritto al nome Ogni persona ha diritto al nome attribuitole per legge, comprendente prenome e cognome.

Riguarda la corretta rappresentazione dell’individuo nella vita sociale, evitando travisamenti o falsificazioni.

4. Diritto all’immagine Nessuno può esporre, pubblicare o commercializzare l’immagine altrui senza consenso, salvo che ciò avvenga per fini di giustizia o informazione pubblica. 5. Integrità morale Tutela la reputazione, l’onore e la dignità della persona. 6. Diritto alla riservatezza (privacy) Protegge i dati personali e la sfera privata. È disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dal Codice della Privacy italiano, che puniscono l’uso illecito o abusivo dei dati personali.

Oggetto dei diritti Art. 810 c.c. – Nozione di beneSono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.” Ogni diritto deve avere un oggetto, cioè qualcosa su cui si esercita. I beni rappresentano quindi l’oggetto dei diritti: sono le cose materiali e immateriali su cui i soggetti giuridici possono vantare un diritto. Nozione di bene e tipologie Per “cose” si intendono in generale gli oggetti dotati di corporalità, cioè percepibili con i sensi (ad esempio una casa, un’auto, un terreno). Tuttavia, nel diritto civile, rientrano tra i beni anche gli elementi immateriali che, pur non essendo fisicamente tangibili, hanno un valore giuridico o economico. Esempi:

  • un diritto di credito;
  • una quota azionaria (es. il 5% di un fondo);
  • un marchio, un brevetto o un format televisivo. Questi beni non si “vedono” o si “toccano”, ma sono beni giuridici perché suscettibili di appropriazione e di valutazione economica. Distinzione tra beni mobili e immobili Art. 812 c.c.Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio. Tutte le altre cose sono mobili.” 1. Beni immobili Sono i terreni, fondi agricoli o industriali, case, palazzi, ecc. Hanno una disciplina particolare perché non possono essere spostati e sono registrati nei pubblici registri immobiliari. 2. Beni mobili Tutti gli oggetti che si possono muovere. Tra questi si distinguono:
  • beni mobili registrati (auto, moto, imbarcazioni, aeromobili): pur essendo mobili, sono soggetti a registrazione e hanno un regime giuridico simile a quello degli immobili;
  • beni mobili non registrati , tutti gli altri. Rilevanza della distinzione È importante per due motivi:
  • bancario e fiscale (per la solvibilità o la tassazione);
  • familiare (es. calcolo dell’assegno di mantenimento);
  • societario (partecipazioni, trust, associazioni che separano patrimoni).

Diritti reali I diritti reali sono i diritti che attribuiscono al titolare un potere diretto e immediato su un bene. Si distinguono in:

  • diritti reali di godimento (es. usufrutto, uso, abitazione, servitù);
  • diritti reali di garanzia (es. pegno, ipoteca). Tutti derivano dal diritto di proprietà, che rappresenta la forma più piena di diritto reale. Art. 832 c.c. – Diritto di proprietà “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi imposti dall’ordinamento giuridico.” Caratteri del diritto di proprietà
  • Assoluto : può essere fatto valere verso chiunque.
  • Esclusivo : solo il proprietario può esercitare le facoltà di godimento e disposizione.
  • Pieno : comprende tutte le utilità economiche che la cosa può dare.
  • Imprescrittibile : non si perde per mancato uso. Facoltà del proprietario
  • Godere : trarre utilità dal bene (uso diretto o sfruttamento economico);
  • Disporre : trasferirlo o costituire diritti su di esso a favore di terzi. Limiti alla proprietà
  • Di interesse pubblico : espropriazione per pubblica utilità.
  • Di interesse privato : vincoli derivanti da rapporti di vicinato o servitù. La proprietà è tutelata sia dal Codice civile che dalla Costituzione (art. 42 Cost.), che ne garantisce la funzione sociale. Acquisto della proprietà Si distingue in: 1. A titolo derivativo: La proprietà passa da un soggetto (dante causa) a un altro (avente causa). → Esempio: compravendita, donazione, successione. 2. A titolo originario: Si acquista un bene che non apparteneva a nessuno, o che viene acquisito per effetto di una situazione prevista dalla legge. → Esempi: occupazione, invenzione, usucapione.