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SCHEMI DIRITTO REGIONALE PER ESAME, Slide di Diritto Regionale

SCHEMI DIRITTO REGIONALE PER ESAME

Tipologia: Slide

2018/2019

Caricato il 22/03/2019

Michele.Rubino
Michele.Rubino 🇮🇹

4.5

(16)

44 documenti

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POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE
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F0
F 2
Esigenze di unitarietà
Cambiamento potestà concorrente:
prima dopo
MATERIE DI LEGISLAZIONE STATALE
(disciplina completa, non vincola le
regioni per il futuro) Lo stato esercita
un proprio potere legislativo,non
vincolante per il futuro le leggi
regionali.
Regioni: limitano il potere statale,
possono mutare ciò che non è principio
fondamentale
MATERIE DI LEGISLAZIONE REGIONALE
Salvo
Stato: principi fondamentali
C.C. 2002 : muta la formulazione del 117,3°
C.C. 303/2003 : inversione tecnica di riparto lo stato non può
dettare
Enumerazione tassativa competenze stato NORME
SUPPLETIVE in mat
concorrenti salvo
quando
Assume funzioni amministr.
Per PRINC.SUSSIDIARIETA’
[la compressione del potere Leg. Reg.
non è Irragionevole perché ci sono
Esigenze unitarie]
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POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE

F 0 F 2

Esigenze di unitarietà

Cambiamento potestà concorrente:

prima dopo

MATERIE DI LEGISLAZIONE STATALE

(disciplina completa, non vincola le

regioni per il futuro) Lo stato esercita

un proprio potere legislativo,non

vincolante per il futuro le leggi

regionali.

Regioni: limitano il potere statale,

possono mutare ciò che non è principio

fondamentale

MATERIE DI LEGISLAZIONE REGIONALE

Salvo

Stato: principi fondamentali

C.C. 2002 : muta la formulazione del 117,3°

C.C. 303/2003 : inversione tecnica di riparto lo stato non può

dettare

Enumerazione tassativa competenze stato NORME

SUPPLETIVE in mat

concorrenti salvo

quando

Assume funzioni amministr. Per PRINC.SUSSIDIARIETA’ [la compressione del potere Leg. Reg. non è Irragionevole perché ci sono Esigenze unitarie]

MATERIE DI POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE:

art 122,1°: legge della regione con principi fondamentali stabiliti con l. stato

sistema di elezione; ineleggibilità e incompatibilità

C.C. : spetta alla legge reg, lo Statuto può solo dettare regole sui modi di approvazione di tale legge (anche speciali)

Rapporti

internazionali e con

l’UE delle Regioni

R: F 0 B 7Aspetti organizzativi e procedimentali dell’attività regionale F 0 B 7Norme necessarie per recepire nell’ord reg gli accordi stipulati (ex 117,9°co) NB: intese regioni con enti territoriali interni ad altro Stato F 0 E 0per favorire sviluppo e realizzare attività di mero rilievo internazionale. COMUNICAZIONE Presidenza CMin + Min Esteri e ev. osservazioni; dopo 30 gg sottoscrivono l’intesa. Accordi con altri stati F 0 E 0comunicazione a Presidenza CMin + Min Esteri (che può indicare principi e criteri). Il progetto di accordo è comunicato al Min Esteri che conferisce i pieni poteri per la firma. C.C. 2004: Gov può formulare criteri e osservazioni ma relativi alla politica estera naz e alla corretta esecuzione degli obblighi di cui lo Stato è responsabile e non come ingerenza immotivata nelle scelte della regione.

Commercio con

l’estero

Misure promozionali e assistenza alle imprese. NB: commercio=non menzionata quindi è residuale

PRINC.FOND: coordinamento azione stat – reg ESCLUSIVE ST: rapporto di lavoro (ord.civile)

Tutela e sicurezza

del lavoro

Promozione occupazione e protezione lavoratori

L 30 / 2003 e d.lgs 276 / 2003 riservano ampie competenze leg+ amm allo stato C.C. : sono legittime ESCLUSIVE ST: rapporto di lavoro (ord.civile)

Istruzione F 0 7 5SALVA AUTONOMIA

ISTITUZIONE SCOLASTICHE

F 0 7 5ESCLUSA ISTRUZ E FORMAZ

PROFESSIONALE (residuale)

ESCLUSIVE ST: norme generali dell’istruzione C.C. : norme generali = esigenze unitarie, applicabili indistintamente Princ fond = informano altre norme RISPETTO PRINC COSTITUZ es. libertà insegnamento

Professioni Problematiche prof

regolamentate: si cerca una disciplina comune europea per realizzare la libera circolazione e la libertà di stabilimento. R: organizzazione ma vale sempre principio generale di libertà. Maggiori competenze nel riconoscere nuove attività professionali

STATO prevede esame di Stato (art 35 Cost)

Ricerca scientifica

e

tecnologica,sosteg

Organizzazione promozione sostegno

rispetto principio di libertà (33 Cost) C.C. ricerca scient = valore oltre che materia

COMPETENZA REGIONALE RESIDUALE ART 117 4°

Non più enumerazione ma criterio residuale, vantaggioso: F 0 E 0 per affermare il potere regionale sarà sufficiente che non invada le materie del 2°co (riservate allo stato) F 0 E 0 non ci sono principi fondamentali da rispettare Tuttavia: rimane possibile l’intervento statale in presenza di clausole abilitanti:

  1. attribuzioni di competenza trasversale (presenti nel 117, 2°)
  2. principio di sussidiarietà (118)

1 Organizzazione uffici e enti amministrativi dipendenti dalla regione 2 Circoscrizioni comunali 3 Polizia locale e urbana 4 Beneficenza pubblica 5 Assistenza sanitaria e ospedaliera = aspetti organizzativi

Problematica perché la tutela della salute è concorrente (esistenza e caratteristiche fondamentali) 6 Istruzione artigiana e professionale 7 Assistenza scolastica 8 Musei biblioteche degli enti locali Coordinamento con :

  • valorizzazione beni culturali (concorrente)
  • tutela dei beni culturali (esclusiva statale) 9 Turismo e industria alberghiera

10 Linee automobilistiche, di interesse

regionale, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti lacuali

Prima erano limitate all’interesse ragionale, ora non c’è più questo limite. Problemi di interferenza:

  • governo del territorio (concorrente)
  • porti e aeroporti civili,grandi reti…

(concorrente) 11 Acque termali cave e torbiere Coordinamento con:

  • Alimentazione e tutela salute (concorrenti) 12 Caccia e pesca Coordinamento con:
  • tutela ambiente ecosistema (esclusiva)
  • sanzionipenali (esclusiva) 13 Agricoltura e foreste, artigianato Coordinamento con:
  • normativa comunitaria sul mercato agricolo
  • tutela concorrenza (esclusiva)

SPECIALI FORME DI AUTONOMIA ART 116

1° co forme e condizioni particolari di autonomia F 0 E 0regioni a statuto speciale

Rimasto inattuato :

3° co ULTERIORI forme e condizioni particolari di autonomia F 0 E 0a altre regioni (r. ord)

  • ambito di maggiore autonomia delimitato:
    • materie di potestà concorrente
    • l) organizzazione giustizia di pace (= giurisdizione giudice di pace)
    • n) norme generali sull’istruzione
    • s) tutela ambiente, ecosistema, beni culturali
  • condizioni:
    • iniziativa regione
    • intesa
    • sentiti enti locali
    • legge stato approvata a m.a. dalle camere
    • rispetto art 119

LIMITI COMUNI ALLA POTESTA’ LEGISLATIVA ORDINARIA

  1. COSTITUZIONE

F 0 B 7principio di uguaglianza (art 3) : in relazione all’ambito di efficacia, le leggi

regionali necessariamente creano disuguaglianze (libertà di autodeterminarsi).

L’uguaglianza viene comunque garantita con regole costituzionali, norme

europee, leggi statali sui livelli minimi, competenze esclusive statali, principi

fondamentali in quelle concorrenti.

F 0 B 7libertà di circolazione (art 120): vietato alle regioni:

a) dazi imp/exp

b) ostacoli alla libera circolazione di persone e cose

c) limiti al diritto dei cittadini di esercitare professione/impiego/lavoro

  1. ORDINAMENTO COMUNITARIO E OBBLIGHI INTERNAZIONALI

vale per il legislatore ordinario (non per quello costituzionale)

Lo Stato (non le regioni) può sottrarsi ai trattati (non alle consuetudini-principi

internazionali)

  • Lo Regioni non emanano l’ordine di esecuzione del trattato ma attuano e

eseguono gli accordi internazionali: dopo che è divenuto esecutivo l’accordo

ratificato ne danno attuazione previa comunicazione al Min Affari Esteri +

presidenza CMin

(ev. criteri e osservazioni entro

°competenza su rapporti internazionali

  1. Concorrente F 0 E 0 PRINCIPI FONDAMENTALI Posti dallo stato. La formulazione risolve questioni: 1 la legge di principio può fungere da limite alla potestà concorrente? Si, ma tutto ciò che ne rimane escluso rientra nella potestà residuale reg ( F 0 B 9dal passato) 2 La legge statale sui principi può riservare allo stato materie che sarebbero concorrenti?

  2. Concorrente F 0 E 0 LEGGI DI DETTAGLIO Lo stato interviene con norme di dettaglio ma cedevole. Deve essere concesso un tempo alle regioni per l’adeguamento (salvo se si tratti di salvaguardare valori costituzionali)

  3. RICOGNIZIONE PRINCIPI principi desunti dalle leggi statali vigenti. L 131/2003 delega il governo a una ricognizione dei principi (rimasta inattuata; la C.C. : la delega ha carattere meramente ricognitivo e non può ridefinire il riparto delle materie)

  4. Residuali F 0 E 0 COMPITI ESCLUSIVI STATALI Nell’area residuale (esclusiva regionale) valgono i seguenti limiti:

  • quelli comuni a tutte le potestà legislative
  • i compiti esclusivi dello stato (117,2°)
  • potestà normative dell’UE
  1. LEALE COLLABORAZIONE Limite fondato sul 5 Cost [ma anche 120,2°]. Non c’è più il limite dell’ ‘interesse nazionale e delle altre regioni’ nel qual caso decideva il Parlamento

LE GARANZIE COSTITUZIONALE DELLE POTESTA’ LEGISLATIVE

A) PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO STATALE per questioni regionali i rappresentanti partecipano alla COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUEST.REG. progetto di legge F 0 E 0Comm Parl quest reg: F 0 E 0Comm in sede referente: F 0 E 0Assem. delibera a m.a. su 117,3° o 119 voto negativo non si adeguata tuttavia è problematica: 1- l’istituzione Comm parl integrata è soltanto facoltativa (non ancora istituita) 2- ci si riferisce solo alle materie concorrenti ma anche quelle statali si intrecciano con quelle regionali 3- il meccanismo è temporaneo fino alla revisione del Parlamento: è un rimedio surrogato e temporaneo fino all’istituzione di una camera rappresentativa delle regioni.

B) RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE entro 60 gg dalla pubblicazione :

  • stato impugna legge regionale che eccede la competenza F 0 E 0ogni ragione di incostituzionalità di l.reg
  • regione impugna legge statale che lede la propria sfera di competenza F 0 E 0ogni vizio che leda la competenza.

LA POTESTA’ LEGISLATIVA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Disciplinata da : F 0 9 6statuto (approvato con l.cost) F 0 9 6 art 10 l.cost 3/2001 ‘ fino all’adeguamento dei rispettivi statuti la l.cost 3/2001 si applica anche alle regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite’ e quindi: -eliminato controllo preventivo -estensione poteri legislativi reg ord a quelle speciali. Si estende la competenza residuale = le materie non elencate dai loro statuti sono regionali (salvo rientrino in 117,2°)

  • principi disciplina più favorevole (tra previsione statuto e previsione legge cost) per quelle materie elencate negli statuti -potestà legislativa primaria: prevista da alcuni statuti e limitata da principi generali dell’ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali delle riforme econ e soc. Essa permane se è più favorevole rispetto alla previsione della legge cost.