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diritto regionale domande, Appunti di Diritto Regionale

domande su concetti base e non del programma

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 29/12/2022

angelo.lombardi1977
angelo.lombardi1977 🇮🇹

4.5

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DOMANDE DIRITTO REGIONALE
1. DOMANDA: Segretario comunale
RISPOSTA: Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Il ruolo e le funzioni del segretario comunale e provinciali vengono trattate dall’art. 97 del d.lgs. n.
267/2000, stabilendo che ogni comune e provincia hanno un segretario titolare dipendente (oggi)
del Ministero dell’interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali) e iscritto in un apposito Albo di categoria.
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari e dei Responsabili dei Servizi
resi dall'Ente, ne coordina l'attività ed inoltre:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta
e ne cura la verbalizzazione;
può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
2. DOMANDA: Definizione di enti locali (collegamento articolo 5 e 114 costutuzione)
RISPOSTA: Gli enti locali sono degli enti pubblici ai quali è affidato il governo o l'amministrazione
locale, ovverosia con competenza limitata entro i confini di un certo ambito territoriale.
Agli enti locali sono affidate, nei limiti della loro competenza, funzioni normative e amministrative,
che contribuiscono a realizzare il cd. decentramento autarchico.
In generale, a essi è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa, normativa, impositiva e
finanziaria.
3. DOMANDA:Art. 5.
RISPOSTA : La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
4. DOMANDA: Come sono emanati gli STATUTI SPECIALI ?!?
RISPOSTA: Lo Statuto è votato dalla regione ma è emanato dal governo con legge costituzionale, a
tal proposito si ricorda che una Legge costituzionale non può subire variazioni se non ad opera di
un’altra legge costituzionale.
5. DOMANDA: Art. 117 Costituzione
RISPOSTA : La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
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DOMANDE DIRITTO REGIONALE

  1. DOMANDA: Segretario comunale RISPOSTA: Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il ruolo e le funzioni del segretario comunale e provinciali vengono trattate dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, stabilendo che ogni comune e provincia hanno un segretario titolare dipendente (oggi) del Ministero dell’interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali) e iscritto in un apposito Albo di categoria. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari e dei Responsabili dei Servizi resi dall'Ente, ne coordina l'attività ed inoltre: partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
  2. DOMANDA: Definizione di enti locali (collegamento articolo 5 e 114 costutuzione) RISPOSTA: Gli enti locali sono degli enti pubblici ai quali è affidato il governo o l'amministrazione locale, ovverosia con competenza limitata entro i confini di un certo ambito territoriale. Agli enti locali sono affidate, nei limiti della loro competenza, funzioni normative e amministrative, che contribuiscono a realizzare il cd. decentramento autarchico. In generale, a essi è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa, normativa, impositiva e finanziaria.
  3. DOMANDA:Art. 5. RISPOSTA : La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
  4. DOMANDA: Come sono emanati gli STATUTI SPECIALI ?!? RISPOSTA: Lo Statuto è votato dalla regione ma è emanato dal governo con legge costituzionale, a tal proposito si ricorda che una Legge costituzionale non può subire variazioni se non ad opera di un’altra legge costituzionale.
  5. DOMANDA: Art. 117 Costituzione RISPOSTA : La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; l) norme generali sull'istruzione; m) previdenza sociale; n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; b) commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; d) professioni; e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; f) tutela della salute; g) alimentazione; h) ordinamento sportivo; i) protezione civile; j) governo del territorio; k) porti e aeroporti civili; l) grandi reti di trasporto e di navigazione; m) ordinamento della comunicazione; n) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; o) previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; q) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

È approvato a con procedura aggravata ( due votazioni a maggioranza assoluta effettuate a due mesi di distanza. Entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo del corpo elettorale o 1/5 dei consiglieri comunali può richiedere il referendum abrogativo. Lo stato invece può fare ricorso alla Corte costituzionale entro 30 gg. Lo statuto regola i principi fondamentali e rimanda alle leggi regionali per il dettaglio delle norme. CONTENUTO: Compiti del Presidente: dirige la politi della giunta e ne è responsabile, proclama le leggi ed emana i regolamenti Può essere sfiduciato dal consiglio regionale LIMITI: solo la costituzione, negli statuti non ci può essere la normativa elettorale che deve essere regolata con legge regionale. REGIONI A STATUTO SPECIALE: Per la Sicilia il Friuli e il Trentino la potestà regolamentare è della giunta regionale. Sardegna e Val d'Aosta e del consiglio regionale. Lo statuto è incentrato sull’elezione diretta a suffragio universale (sim ul stabent simul cadent per la giunta). È di rango SUB-COSTITUZIONALE - l'iniziativa per la modifica/revisione degli statuti speciali è del consiglio con regionale. Il governo o il Parlamento, per modificare gli statuti serve necessariamente il parere del consiglio. Gli statuti sono APPROVATI CON UN PROCEDIMENTO AGGRAVATO con una sola votazione, è previsto il referendum abrogativo richiesto da un cinquantesimo del corpo elettorale o 1/5 dei consiglieri regionali lo stato può fare ricorso alla Corte costituzionale entro tre mesi dalla pubblicazione. È stato escluso il referendum nazionale confermativo per gli statuti delle regioni a statuto speciale. La legge statutaria è una legge rinforzata. Lo STATUTO DISCIPLINA:

- forma di governo della regione - iniziativa legislativa popolare - referendum I LIMITI dello statuto sono la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico. Per le province di Trento e Bolzano i limiti sono la costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e gli obblighi internazionali. La normativa elettorale è compresa nello statuto regionale.

  1. DOMANDA: Riforma Titolo V RISPOSTA: le regioni possono stipulare accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altro stato nei casi e con le forme disciplinate dalle leggi statali - lo stato può ancora stipulare accordi che coinvolgano le regioni perché titolare esclusivo della materia di politica estera - lo stato è colui che disciplina forme e casi nell'esercizio del potere estero e la regione deve rispettare i limiti degli obblighi internazionali - il rapporto tra stato e regioni in termini di concorso con disciplina statale da realizzarsi in principio di leale collaborazione - le intese con enti omologhi esteri sono equiparate a quelle di mero rilievo internazionale (sviluppo economico sociale e culturale ) - tali intese vanno comunicate al presidente del consiglio e al ministero degli affari esteri entro 30 giorni - la stipula di accordi internazionali esecutivi o applicativi di accordi internazionali già entrati in vigore i cui limiti sono la costituzione gli obblighi internazionali e comunitari e i principi fondamentali della materia. procedura : comunicazione del presidente del Consiglio dei ministri e ministri degli affari esteri con comunicazione del contenuto dell'accordo da sottoscrivere al ministero che è sentita la Presidenza del consiglio con felice pieni poteri per la firma dell'accordo. se i poteri non vengono conferiti l'eventuale firma e nulla. cooperazione transfrontaliera collaborazione instaurate tra regioni e stati limitrofi - sono incentivate dal diritto comunitario per stabilizzare le politiche di coesione sociale ed economica cooperazione internazionale è di competenza esclusiva statale. trattati europei col trattato di Maastricht si è passati da un regionalismo a funzionale a un regionalismo istituzionale e

viene istituito il comitato delle regioni e delle autonomie locali che ha il compito consultivo con la previsione di consultazione obbligatoria per politica sociale ,trasporti ,occupazione ,formazione professionale ,cultura sanità - quando il Consiglio dei ministri si discutono questioni riguardanti le autonomie regionali sono i rappresentanti di questi a sedere in consiglio - il trattato di Lisbona ha previsto il comitato delle regioni e delle autonomie locali abilitato a promuovere ricorsi davanti alla Corte di giustizia europea quando ritiene lesa le prerogative di un atto di un'istituzione europea - anche di corsi degli Stati membri richiedo una consultazione del comitato

  1. DOMANDA: Regioni a Statuto Speciale RISPOSTA: Per la Sicilia il Friuli e il Trentino la potestà regolamentare è della giunta regionale. Sardegna e Val d'Aosta e del consiglio regionale. Lo statuto è incentrato sull’elezione diretta a suffragio universale (simul stabent si mul cadent per la giunta). È di rango SUB-COSTITUZIONALE - l'iniziativa per la modifica/revisione degli statuti speciali è del consiglio con regionale. Il governo o il Parlamento, per modificare gli statuti serve necessariamente il parere del consiglio. Gli statuti sono APPROVATI CON UN PROCEDIMENTO AGGRAVATO con una sola votazione, è previsto il referendum abrogativo richiesto da un cinquantesimo del corpo elettorale o 1/5 dei consiglieri regionali lo stato può fare ricorso alla Corte costituzionale entro tre mesi dalla pubblicazione. È stato escluso il referendum nazionale confermativo per gli statuti delle regioni a statuto speciale. La legge statutaria è una legge rinforzata. Lo STATUTO DISCIPLINA: - forma di governo della regione - iniziativa legislativa popolare - referendum I LIMITI dello statuto sono la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico. Per le province di Trento e Bolzano i limiti sono la costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e gli obblighi internazionali. La normativa elettorale è compresa nello statuto regionale.
  2. DOMANDA: Lo Statuto Ordinario e il principio di sussidiarietà RISPOSTA: PRIMA l'autonomia amministrativa era in diretta con la regione titolare di una certa funzione amministrativa che veniva esercitata però dagli enti locali tramite delega di funzioni o mediante l'avvalimento dei loro uffici. ORA vige il principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione:
    • sussidiarietà e allocazione delle funzioni a livello più basso di governo quello comunale, il principio di sussidiarietà opera sia a livello amministrativo che normativo (finalizzato alla tutela nel rispetto del principio di leale collaborazione. collaborazione che può essere forte o debole).
    • adeguatezza esercizio ad esercitare funzioni in modo idoneo e se non è così le funzioni vanno esercitate da organi superiori
    • differenziazione fare differenza nei destinatari delle competenze sussidiarietà orizzontale autonomia iniziativa dei cittadini ,singoli associati ,per svolgimento attività di interesse generale (AUTONOMIE FUNZIONALI: università camere di commercio) INOLTRE CI SONO I LIMITI DELLA REGIONE RISPETTO ALLA POTESTÀ NORMATIVA DEGLI ENTI LOCALI: comuni città metropolitane provincia comunità montane hanno un loro statuto. a loro devono essere attribuite funzioni con il principio di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, ed hanno una riserva regolamentare. Organizzazione, svolgimento gestione delle funzioni degli enti locali e diserbate alla loro potestà regolamentare e la legislazione statale e regionale ne assicura i requisiti di uniformità fino all'emanazione di tali regolamenti. gli enti locali possono proporre, tramite la Conferenza Stato-Città autonomie locali, Al Consiglio dei ministri, l'impugnativa di una legge regionale.
  1. DOMANDA: Funzione Statutaria RISPOSTA: L’autonomia statutaria conferita dalla Costituzione e dalla legge ordinaria a Regioni, Province, Comuni e Comunità montane indica la potestà di emanare il rispettivo statuto/atto normativo contenente le norme fondamentali sull’organizzazione, l’assetto str utturale ed il funzionamento dell’ente. Si deve alla Legge n. 142 del 1990 il riconoscimento di tale potestà statutaria autonoma anche a Province e Comuni i cui statuti, deliberati a maggioranza qualificata dai rispettivi organi consiliari, stabiliscono, nell’ambito dei principi fissati dalla legge ordinaria, le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente con riferimento, in particolare, alle attribuzioni degli organi, all’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, all’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi. Gli statuti ordinari possono prevedere organi di garanzia statutaria per verificare il contenuto delle leggi regionali in conformità con gli statuti. Per gli statuti speciali , la legge statutaria e una legge rinforzata e lo statuto disciplina: forma di governo della regione iniziativa legislativa popolare e il referendum i LIMITI dello statuto sono la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico. per le province di Trento e Bolzano i limiti sono la costituzione i principi dell'ordinamento giuridico e gli obblighi internazionali. la normativa elettorale è compresa nello statuto regionale.
  2. DOMANDA: Art 117 Competenza legislativa RISPOSTA: A seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie. Da ultimo la legge 131-2003, la cosiddetta legge La Loggia, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo Stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato. Approfondimento : Competenza esclusiva dello Stato Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (art. 117.2 Cost.): a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Competenza concorrente di Stato e Regioni Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a (art. 117.3 Cost.): a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; b) commercio con l'estero; c) tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; e) professioni; f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; g) tutela della salute; h) alimentazione; i) ordinamento sportivo; l) protezione civile; m) governo del territorio; n) porti e aeroporti civili; o) grandi reti di trasporto e di navigazione; p) ordinamento della comunicazione; q) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; r) previdenza complementare e integrativa; s) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; t) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; u) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; v) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato[2]. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Competenza residuale esclusiva delle Regioni Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato; per questa fattispecie si parla di competenza residuale delle Regioni come dispone l'art. 117 comma 4 della Costituzione. La competenza legislativa residuale ed esclusiva delle Regioni italiane va intesa alla luce del fatto che tra le materie formalmente attribuite dall'art 117 co. 2 Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato vi sono delle "competenze finalistiche" (in particolare quelle di cui alle lettere m) e s) dell'art 117 co. 2 Cost), e in questo caso la disposizione costituzionale più che una materia

costituzione, territoriali, obblighi internazionali e comunitari competenze trasversali, chiamata in sussidiarietà. CONTTROLLI: per la Sicilia lo statuto prevede il Commissario dello Stato con il potere di impugnazione entro 5 giorni degli atti del consiglio regionale. nel Trentino Alto Adige le norme regionali e provinciali possono essere impugnate sia dal governo che dai consigli provinciali dal consiglio regionale (per delibere provinciali) e da una maggioranza di un gruppo linguistico se ritenuta lesiva del gruppo stesso.

  1. DOMANDA: Legislazione concorrente, legislazione senza legge quadro RISPOSTA: Per legislazione concorrente si intende il Complesso di attribuzioni spettanti a due o più soggetti laddove sia previsto che essi siano parimenti titolari della facoltà di legiferare o adottare atti giuridicamente vincolanti in determinate materie. Le leggi quadro contengono i princìpi, nelle materie indicate nel previgente testo dell'articolo 117[1], entro cui poteva esprimersi la funzione legislativa delle Regioni a statuto ordinario. Dopo la riforma Costituzionale avvenuta con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la categoria delle leggi quadro formalmente non esiste più. Sono tuttavia ancora vigenti numerose leggi-quadro emanate prima del 2001. Alcune leggi quadro importanti riguardano Turismo, Assistenza Sociale, Disabilità, Opere Pubbiche.
  2. DOMANDA: Art 117 in generale 17 materie di competenza stato Legge 3/ RISPOSTA: Legge 3/2001 che regola il nuovo assetto delle competenze legislative amministrative e finanziarie delle regioni. Art 114: equipara Stato Regioni province autonome provincia città metropolitane e comuni. Art 116: prevede il terzo tipo di regione finalizzata ad ulteriori forme di autonomia esclusivamente nella materia di organizzazione e giustizia di traccia, istruzione, tutela ambiente beni culturali art 117: Ehi articolo che regola le competenza normative delle regioni. le competenze normative esclusive statali sono in 17 materie quelle concorrenti con le Regioni sono in 20 materie il resto sono residuali della regione - la regione ha potestà regolamentare per materie concorrenti e residuali e lo stato per quelle esclusive che può però devolvere. vieni introdotto anche il potere estero alle regioni con il delitto di concludere accordi con stati e intese con enti esteri prevede il diritto a partecipare alla stipula di atti normativi comunitari e viene assegnato alle regioni il compito di attuare trattati internazionali. Art. 118: che funziona amministrative sono assegnate con il principio di sussidiarietà. Art 119: autonomia finanziaria contributi propri e compartecipazione al gettito di tributi erariali e riferibili al territorio, con il fondo perequativo a destinazione non vincolata i controlli degli atti normativi sono solo successivi (tranne che per la Regione Sicilia tramite il Commissario dello Stato). per gli atti amministrativi è stato istituito il potere sostitutivo per il mancato rispetto dei trattati internazionali e per le norme comunitarie o per grave pericolo per l'incolumità la sicurezza pubblica o per tutelare l'unita giuridica ed economica. viene istituita la commissione bicamerale per gli affari regionali. 7 Le 17 materie sono: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Competenza concorrente di Stato e Regioni

  1. DOMANDA: Rapporto tra presidente giunta regionale e giunta regionale RISPOSTA: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Rappresenta la regione - direzione della politica della giunta ed è responsabile di essa - promulga le leggi ed emana i regolamenti - indice le elezioni regionali e il referendum - presenta il consiglio previa delibera della giunta proposte di legge - propone ricorsi giurisdizionali convoca e presiede la giunta - cura i rapporti con lo stato altre regioni e UE - adotta ordinanze Contingibile ed urgenti - fa le nomine di sua competenza - per le regioni a statuto speciale può essere convocato dal Consiglio dei ministri quando vengono trattate questioni riguardanti la regione - Per la Sicilia il presidente ha convocato ha facoltà di voto col rango di ministro GIUNTA REGIONALE composta da presidente numero variabile di assessori - se decade il presidente decade anche la giunta - assessori nominati e revocati dal presidente anche fuori dai membri dei consiglio - ruolo di assessore e incompatibile con quello di consigliere ed è prevista dalla legge regionale - è prevista la nomina di un vicepresidente che sostituisce il presidente per temporanea assenza ma non svolge le sue funzioni - alcuni istituti fanno sostituire il presidente del vicepresidente nel prorogatio prima di nuove elezioni o in caso di morte impedimento permanente rimozione dimissioni - i membri della giunta sono responsabili collegialmente degli atti adottati dall'organo ed individualmente dei propri atti - ad essi non si applica la non responsabilità per opinioni e voti espressi. ATTIVITÀ DELLA GIUNTA deliberazione delle proposte di legge - deliberazione dei regolamenti - deliberazione di ricorsi per lesioni in ambiti di competenza regionale davanti la Corte costituzionale - deliberazione hai proposte atti di programmazione pianificazione - esecuzione leggi e deliberazioni consiliari - gestione del bilancio e del patrimonio e del demanio - deliberazione dei contratti - funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività degli uffici regionali.
  2. DOMANDA: Funzioni presidente regione e corte costituzionale RISPOSTA: Le funzioni del presidente regione,dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Le funzioni presidente corte costituzionale Il presidente della Corte costituzionale svolge svariate funzioni fra le quali risaltano: la nomina di un giudice per l'istruzione e la relazione nei giudizi di