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Tipologia: Appunti
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e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; l) norme generali sull'istruzione; m) previdenza sociale; n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; b) commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; d) professioni; e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; f) tutela della salute; g) alimentazione; h) ordinamento sportivo; i) protezione civile; j) governo del territorio; k) porti e aeroporti civili; l) grandi reti di trasporto e di navigazione; m) ordinamento della comunicazione; n) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; o) previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; q) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
È approvato a con procedura aggravata ( due votazioni a maggioranza assoluta effettuate a due mesi di distanza. Entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo del corpo elettorale o 1/5 dei consiglieri comunali può richiedere il referendum abrogativo. Lo stato invece può fare ricorso alla Corte costituzionale entro 30 gg. Lo statuto regola i principi fondamentali e rimanda alle leggi regionali per il dettaglio delle norme. CONTENUTO: Compiti del Presidente: dirige la politi della giunta e ne è responsabile, proclama le leggi ed emana i regolamenti Può essere sfiduciato dal consiglio regionale LIMITI: solo la costituzione, negli statuti non ci può essere la normativa elettorale che deve essere regolata con legge regionale. REGIONI A STATUTO SPECIALE: Per la Sicilia il Friuli e il Trentino la potestà regolamentare è della giunta regionale. Sardegna e Val d'Aosta e del consiglio regionale. Lo statuto è incentrato sull’elezione diretta a suffragio universale (sim ul stabent simul cadent per la giunta). È di rango SUB-COSTITUZIONALE - l'iniziativa per la modifica/revisione degli statuti speciali è del consiglio con regionale. Il governo o il Parlamento, per modificare gli statuti serve necessariamente il parere del consiglio. Gli statuti sono APPROVATI CON UN PROCEDIMENTO AGGRAVATO con una sola votazione, è previsto il referendum abrogativo richiesto da un cinquantesimo del corpo elettorale o 1/5 dei consiglieri regionali lo stato può fare ricorso alla Corte costituzionale entro tre mesi dalla pubblicazione. È stato escluso il referendum nazionale confermativo per gli statuti delle regioni a statuto speciale. La legge statutaria è una legge rinforzata. Lo STATUTO DISCIPLINA:
- forma di governo della regione - iniziativa legislativa popolare - referendum I LIMITI dello statuto sono la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico. Per le province di Trento e Bolzano i limiti sono la costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e gli obblighi internazionali. La normativa elettorale è compresa nello statuto regionale.
viene istituito il comitato delle regioni e delle autonomie locali che ha il compito consultivo con la previsione di consultazione obbligatoria per politica sociale ,trasporti ,occupazione ,formazione professionale ,cultura sanità - quando il Consiglio dei ministri si discutono questioni riguardanti le autonomie regionali sono i rappresentanti di questi a sedere in consiglio - il trattato di Lisbona ha previsto il comitato delle regioni e delle autonomie locali abilitato a promuovere ricorsi davanti alla Corte di giustizia europea quando ritiene lesa le prerogative di un atto di un'istituzione europea - anche di corsi degli Stati membri richiedo una consultazione del comitato –
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Competenza concorrente di Stato e Regioni Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a (art. 117.3 Cost.): a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; b) commercio con l'estero; c) tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; e) professioni; f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; g) tutela della salute; h) alimentazione; i) ordinamento sportivo; l) protezione civile; m) governo del territorio; n) porti e aeroporti civili; o) grandi reti di trasporto e di navigazione; p) ordinamento della comunicazione; q) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; r) previdenza complementare e integrativa; s) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; t) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; u) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; v) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato[2]. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Competenza residuale esclusiva delle Regioni Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato; per questa fattispecie si parla di competenza residuale delle Regioni come dispone l'art. 117 comma 4 della Costituzione. La competenza legislativa residuale ed esclusiva delle Regioni italiane va intesa alla luce del fatto che tra le materie formalmente attribuite dall'art 117 co. 2 Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato vi sono delle "competenze finalistiche" (in particolare quelle di cui alle lettere m) e s) dell'art 117 co. 2 Cost), e in questo caso la disposizione costituzionale più che una materia
costituzione, territoriali, obblighi internazionali e comunitari competenze trasversali, chiamata in sussidiarietà. CONTTROLLI: per la Sicilia lo statuto prevede il Commissario dello Stato con il potere di impugnazione entro 5 giorni degli atti del consiglio regionale. nel Trentino Alto Adige le norme regionali e provinciali possono essere impugnate sia dal governo che dai consigli provinciali dal consiglio regionale (per delibere provinciali) e da una maggioranza di un gruppo linguistico se ritenuta lesiva del gruppo stesso.
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Competenza concorrente di Stato e Regioni