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scusanti diritto penale, Appunti di Diritto

per scusanti si intendono quei fattori motivazionali

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 28/12/2020

ristorante-pizzeria-
ristorante-pizzeria- 🇮🇹

7 documenti

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Per scusanti si intendono quei fattori motivazionali in grado di neutralizzare la motivabilità
secondo diritto – la quale è presunta in un certo senso dall’esistenza dalla capacità di intendere e
di volere e dalla conoscenza/conoscibilità del precetto - senza vanificare nel contempo lo stesso
concetto di colpevolezza.
L’individuazione di ipotesi o cause scusanti, si risolve nella selezione normativa di situazioni capaci
di escludere la motivabilità secondo diritto nonostante la presenza delle condizioni(imputabilità e
scentia iuris) su cui presuntivamente si fonda il giudizio di colpevolezza.
Si suol distinguere il tema delle scusanti da quello delle condizioni fondanti la colpevolezza,
imputabilità e scientia iuris.
Imputabilità vs scientia iuris Mentre queste ultime costituiscono condizioni senza delle quali
non si può nemmeno ipotizzare una motivabilità del soggetto secondo diritto;
scusanti possono operare solo nel presupposto di quella virtuale motivabilità del soggetto
secondo diritto.
Di conseguenza si ritiene che la rilevanza giuridica delle condizioni di motivabilità secondo il diritto
è necessariamente imposta dal principio di colpevolezza: una responsabilità senza imputabilità o
senza scientia iuris(almeno potenziale) sarebbe invero in contrasto con il principio di colpevolezza.
Le scusanti, attribuiscono rilevanza a fattori psichici che hanno in concreto avuto il sopravvento
sulla capacità motivante del precetto, danno cioè ulteriore spazio e rilevanza giuridica al processo
motivazionale per come si è psicologicamente formato nel presupposto della motivabilità secondo
diritto.
Dunque, la loro rilevanza, risponde certamente al principio di colpevolezza e all’esigenza di una più
incisiva soggettivizzazione del relativo giuridizio, ma non sembra costituire una condizione minima
irrinunciabile perché si possa parlare di una responsabilità colpevole.
Le scusanti concernono o l’intensità o la qualità dei motivi che hanno spinto il soggetto a
delinquere nonostante la motivabilità secondo il diritto.
Per quanto riguarda l’intensità dei moventi criminosi, l’eventuale efficacia scusante non può
essere ricollegata alla intensità del movente criminoso in sé, quanto all’esistenza di una situazione
obiettiva di carattere eccezionale capace di determinare una irresistibile spinta ad un’azione
criminosa idonea a superare detta situazione.
Viene in gioco in tal punto l’inesigibilità, che si ha quando l’ordinamento valuta – sulla base dell’id
quod plerumque accidit – una determinata situazione obiettiva capace di determinare un motivo a
delinquere così soverchiante da escludere che, in quella situazione, si possa esigere un
comportamento conforme al diritto. Ma tal principio, nonostante rappresenti lo sviluppo più
raffinato del principio di colpevolezza stenta a trovare applicazione a causa delle sue intrinseche
incertezza concettuali e applicative. E ciò per due ordini di ragioni:
a. Manca una clausola generale di inesigibilità, cioè una norma che attribuisca al giudice il
compito di accertare in concreto l’eventuale inesigibilità del comportamento doveroso,
senza che siano cioè specificatamente descritte le situazioni obiettive produttive del
movente soverchiante;
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Per scusanti si intendono quei fattori motivazionali in grado di neutralizzare la motivabilità secondo diritto – la quale è presunta in un certo senso dall’esistenza dalla capacità di intendere e di volere e dalla conoscenza/conoscibilità del precetto - senza vanificare nel contempo lo stesso concetto di colpevolezza. L’individuazione di ipotesi o cause scusanti, si risolve nella selezione normativa di situazioni capaci di escludere la motivabilità secondo diritto nonostante la presenza delle condizioni(imputabilità e scentia iuris) su cui presuntivamente si fonda il giudizio di colpevolezza. Si suol distinguere il tema delle scusanti da quello delle condizioni fondanti la colpevolezza, imputabilità e scientia iuris. Imputabilità vs scientia iuris Mentre queste ultime costituiscono condizioni senza delle quali non si può nemmeno ipotizzare una motivabilità del soggetto secondo diritto; scusanti possono operare solo nel presupposto di quella virtuale motivabilità del soggetto secondo diritto. Di conseguenza si ritiene che la rilevanza giuridica delle condizioni di motivabilità secondo il diritto è necessariamente imposta dal principio di colpevolezza: una responsabilità senza imputabilità o senza scientia iuris(almeno potenziale) sarebbe invero in contrasto con il principio di colpevolezza. Le scusanti, attribuiscono rilevanza a fattori psichici che hanno in concreto avuto il sopravvento sulla capacità motivante del precetto, danno cioè ulteriore spazio e rilevanza giuridica al processo motivazionale per come si è psicologicamente formato nel presupposto della motivabilità secondo diritto. Dunque, la loro rilevanza, risponde certamente al principio di colpevolezza e all’esigenza di una più incisiva soggettivizzazione del relativo giuridizio, ma non sembra costituire una condizione minima irrinunciabile perché si possa parlare di una responsabilità colpevole. Le scusanti concernono o l’ intensità o la qualità dei motivi che hanno spinto il soggetto a delinquere nonostante la motivabilità secondo il diritto. Per quanto riguarda l’intensità dei moventi criminosi , l’eventuale efficacia scusante non può essere ricollegata alla intensità del movente criminoso in sé, quanto all’esistenza di una situazione obiettiva di carattere eccezionale capace di determinare una irresistibile spinta ad un’azione criminosa idonea a superare detta situazione. Viene in gioco in tal punto l’inesigibilità, che si ha quando l’ordinamento valuta – sulla base dell’id quod plerumque accidit – una determinata situazione obiettiva capace di determinare un motivo a delinquere così soverchiante da escludere che, in quella situazione, si possa esigere un comportamento conforme al diritto. Ma tal principio, nonostante rappresenti lo sviluppo più raffinato del principio di colpevolezza stenta a trovare applicazione a causa delle sue intrinseche incertezza concettuali e applicative. E ciò per due ordini di ragioni: a. Manca una clausola generale di inesigibilità, cioè una norma che attribuisca al giudice il compito di accertare in concreto l’eventuale inesigibilità del comportamento doveroso, senza che siano cioè specificatamente descritte le situazioni obiettive produttive del movente soverchiante;

b. Esistono delle disposizioni contenenti una presunzione legale di inesigibilità. Ex art. 307 cp reato di chi da rifugio o fornisce vitto ai partecipi di un’associazione mafiosa, ma esclude la punibilità per chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. c. Non mancano infine disposizioni che contengono la predeterminazione legislativa della obiettiva situazione da cui scaturisce il movente all’agire criminoso e prescrivono inoltre che il giudice accerti in concreto il nesso psichico motivazionale, che deve sussistere effettivamente tra quella situazione obiettiva e la soggettiva determinazione ad agire. Aldilà di queste ipotesi legislative, l’ordinamento NON ATTRIBUISCE rilevanza scusante all’inesigibilità. A questa conclusione si deve giungere sempre che si reputi che lo stato di necessità e l’ordine illegittimo insindacabile costituiscano due cause di esclusione dell’antigiuridicità e non incidano sulla colpevolezza. Contrariamente, chi reputa stato di necessità e ordine illegittimo insindacabile come situazioni che non rispecchino un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco ma alterino la normalità del processo motivazionale del soggetto, concluderà per una qualificazione come scusanti codificate, visto e considerato che lo stato di necessità e l’ordine illegittimo insindacabile , mentre presuppongono le condizioni indispensabili di motivabilità secondo il diritto(imputabilità e scientia iuris), determinano l’insorgenza di un fattore motivazionale soverchiante. ALTRA PROBLEMATICA DELLE SCUSANTI: LE IPOTESI DI CONFLITTO DI DOVERI. Tali ipotesi sussistono allorquando il soggetto viene ad essere contemporaneamente destinatario di due doveri confliggenti nel senso che l’adempimento dell’uno esclude necessariamente quello dell’altro. Es. il caso in cui Tizio, obbligato a presentarsi in caserma entro un certo orario, venga a trovarsi nelle condizioni di dover prestare soccorso ad un ferito, così che sia nell’alternativa tra rientrare puntualmente omettendo il soccorso oppure – prestare l’aiuto doveroso rientrando tardativamente. Ora, occorre preliminarmente considerare al riguardo, che quando si tratti – di due doveri entrambi giuridici, dovrà essere verificato se l’ordinamento offra già sul piano oggettivo dei criteri per risolvere il conflitto venutosi a creare tra le due norme antinomiche: in tal caso il soggetto sarà tenuto all’osservanza unicamente del dovere imposto dalla norma che risulta prevalente mentre la mancata osservanza dell’altro dovere- andrà esente da pena non certo per ragioni attinenti alla colpevolezza bensì per difetto di antigiuridicità. Nel silenzio dell’ordinamento, che non prevede una clausola generale di non punibilità per inesigibilità del comportamento doveroso, anche queste ipotesi di (soggettivo) conflitto di doveri sono destinate a non produrre efficacia scusante. Infine, la mancata previsione legislativa di norme scusanti dotate di efficacia escludente la colpevolezza(e dunque la responsabilità) non impedisce che eventuali situazioni concretamente incidenti sulla esigibilità del comportamento possano essere valutata dal giudice nell’esercizio del suo potere discrezionale di commisurazione della pena ex art.133 c.p. QUALITA’ DEI MOVENTI Nonostante l’ordinamento tende a distinguere la qualità dei moventi in positivi, negativi, buoni e cattivi, tale distinzione nulla dice in merito al ruolo preponderante o anomale che esso ha svolto nel processo motivazionale del soggetto.