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Nozioni di Diritto Civile
Nozioni
di
Diritto
Civile
Capitolo 1
La persona fisica
1. I soggettI dI dIrItto
Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto :
— la persona fisica: è qualsiasi essere umano nato vivo , centro di imputazione di situazio-
ni giuridiche e pertanto soggetto di diritto ;
— la persona giuridica: è un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno sco-
po, al quale la legge riconosce la personalità giuridica ;
— gli enti senza personalità: sono un complesso organizzato di persone e di beni al quale
la legge, pur riconoscendoli come soggetti di diritto, non attribuisce la personalità giuri-
dica.
Col termine status si indica la situazione della persona in relazione alla sua appartenenza ad una comunità. Lo status , quindi, è il presupposto di una serie di situazioni soggettive (diritti-doveri) che fanno capo ad un soggetto in quanto stabilmente appartenente ad una certa collettività. I diritti di stato sono diritti assoluti che si fanno valere nei confronti dei terzi, i quali hanno il dovere di non con- testarli e alterarli, e nei confronti della pubblica autorità, che ha il dovere di riconoscerli.
2. La capacItà gIurIdIca: acquIsto e LImItI
La capacità giuridica è l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici , cioè
di situazioni giuridiche attive e passive.
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 comma 1), con la separa-
zione del feto dal corpo materno.
È necessario che il feto sia nato vivo perché gli possa essere riconosciuta la capacità giuri-
dica. Non si richiede, invece, né il requisito della vitalità (es. l’assenza di gravi menomazio-
ni organiche) né una durata minima della vita.
La capacità giuridica è riconosciuta ad ogni persona fisica: è, però, configurabile un’ incapa-
cità speciale che indica la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti.
Essa può riguardare:
— l’ età : in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita, es-
sendo richiesta una determinata età (es.: 18 anni per fare testamento);
— il sesso : la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro ritenute particolarmente gra-
vose e indicate in leggi speciali (es.: lavoro nelle miniere), in relazione alla essenziale fun-
zione familiare che essa è chiamata a svolgere (art. 37 Cost.);
— la salute : per esempio, l’ interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio
(art. 85);
— le condanne penali : a seguito di determinate condanne penali è prevista, come sanzio-
ne accessoria, la perdita o la sospensione (quest’ultima durante l’espiazione della pena)
della responsabilità genitoriale sui figli (art. 32 c.p.);
— l’ onore : ad es. il fallito non può accedere ad uffici tutelari (art. 350, n. 5); gli alimenti
possono essere ridotti in relazione alla riprovevole condotta dell’alimentato (art. 440,
co. 1).
La capacità giuridica cessa solo a seguito dell’evento naturale della morte del soggetto. In-
fatti, l’art. 22 Cost. detta: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria ca-
pacità giuridica», bandendo in tal modo ogni ipotesi di morte civile dell’individuo.
Nozioni
di
Diritto
Civile
c) dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta rinviene la sua ratio nell’esigenza di certezza delle si-
tuazioni giuridiche.
Il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o di qualunque interessato, dichiara, con sen-
tenza, la morte presunta di una persona , se la sua scomparsa si è protratta per almeno dieci
anni. Il soggetto si considera morto nel giorno cui risale l’ultima notizia.
La dichiarazione di morte presunta prescinde da una precedente dichiarazione di assenza. Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono analoghi agli effetti della morte accertata e riguardano tanto il campo patrimoniale, quanto quello personale, quindi: — gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni del «presunto» morto; — coloro ai quali fu concessa la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’art. 50 conseguono la libera- zione definitiva; — il coniuge può contrarre nuovo matrimonio ; — si estinguono i diritti personali ; — si apre la successione ereditaria , con l’obbligo di procedere all’inventario. In caso di ritorno o della prova dell’esistenza del presunto morto cessano gli effetti della dichiarazione ex nunc (dal momento, cioè, del ritorno); infatti: — i beni sono restituiti al presunto morto nello stato in cui si trovano al momento del suo ritorno e non come li ha lasciati (v. art. 66); — l’eventuale matrimonio contratto dal coniuge è nullo : in ogni caso, però, sono fatti salvi i suoi effetti civili (art.
- e non ne rimangono pregiudicati i figli_._
4. La capacItà dI agIre: nozIone, caratterI e vIcende
La capacità d’agire è l’idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il pro-
prio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive.
La capacità d’agire , in particolare, è:
— generale : in quanto abilita al compimento di tutti i tipi di atti ;
— piena : in quanto legittima il suo titolare a porre validamente in essere l’atto, senza il con-
corso necessario (rappresentanza o assistenza) di altri soggetti.
La capacità d’agire si acquista con il conseguimento da parte della persona fisica della at-
titudine a curare da sé i propri affari e interessi.
Il raggiungimento di tale maturità è fissato dal legislatore (art. 2) al compimento degli anni
diciotto (cd. « maggiore età »).
Differenze
Palese appare, dunque, la differenza con la capacità giuridica : con l’acquisto della capacità
giuridica l’uomo diviene titolare di un’astratta qualità che si concretizza nella idoneità ad essere
titolare di posizioni giuridiche, mentre con l’acquisto della capacità d’agire diventa, in concreto ,
l’ autore e l’ autonomo protagonista dell’attività giuridica.
5. LImItI aLLa capacItà dI agIre
La capacità d’agire è limitata o esclusa , anche dopo il compimento degli anni diciotto, se
un soggetto si trova in condizioni psico-fisiche che lo rendono (in tutto o in parte) incapace
di provvedere ai propri interessi ovvero abbia riportato particolari condanne penali.
Si distingue tra incapacità legale e naturale.
Capitolo
La
persona
fisica
I casi di incapacità legale assoluta sono:
Interdizione giudiziale
C C Il maggiore di età, che si trovi in abituale stato di infermità mentale, è dichiarato con senten- za incapace di provvedere in modo totale ai propri interessi. A seguito dell’emanazione del- la L. 6/2004 l’interdizione non è più obbligatoria , ma deve essere disposta solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell’adeguata protezione dell’incapace (art. 414) C C La sentenza ha natura costitutiva
C C Conseguenze
- Incapacità totale di agire (salvo autorizzazione del giudice ex art. 427 al compimento di taluni atti di ordinaria amministrazione sen- za l’intervento del tutore)
- Nomina di un tutore - Annullabilità relativa degli atti eventualmente posti in essere dall’in- terdetto
Interdizione legale
C C Prevista dalla legge come pena accessoria di una condanna all’ergastolo o a più di 5 anni di reclusione (art. 32 c.p.) C C L’incapacità dell’interdetto è limitata agli atti di natura patrimoniale (la L. 689/1981 ha abro- gato la norma del codice penale che prevedeva per il condannato all’ergastolo anche l’inca- pacità a fare testamento nonché la caducità del testamento già fatto) C C Annullabilità assoluta (art. 1441 comma 2) degli atti eventualmente posti in essere dall’in- terdetto
Si ha, invece, incapacità legale relativa in caso di:
Inabilitazione (art. 415)
C C L’inabilitazione comporta una limitazione della capacità del soggetto
C C Cause
- Infermità abituale non grave
- Prodigalità
- Abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti
- Imperfezioni o menomazioni fisiche (art. 415)
C C Effetti
- Limitazione della capacità ai soli atti di ordinaria amministrazio- ne (salvo autorizzazione ex art. 427 al compimento di taluni atti di straordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore)
- Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di cui all’art. 374 è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore; per gli atti di cui all’art. 375, l’autorizzazione del Tribuna- le e l’assistenza del curatore
- Gli atti compiuti, senza le dovute forme, sono annullabili su istanza dell’inabilitato o dei suoi aventi causa
Emancipazione (art. 390)
C C L’emancipazione indica lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il mi- nore prima del compimento del 18° anno di età qualora — avendo compiuto i 16 anni — sia stato ammesso a contrarre matrimonio C C Trattasi di un effetto che consegue ipso iure al matrimonio
C C Effetti
- Cessazione della responsabilità genitoriale nei confronti del mino- re emancipato
- Acquisto di una limitata capacità di agire del tutto simile a quel- la dell’inabilitato
- Acquisto di una piena capacità di agire in campo patrimoniale (ad eccezione della capacità di donare) se autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale
Capitolo
La
persona
fisica
Possiamo avere i seguenti tipi di tutela:
— volontaria : quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore; — legittima : quando, mancando la designazione, la tutela è affidata a parenti prossimi o affini del minore, comin- ciando dagli ascendenti; — dativa : quando, sempre mancando la designazione, la tutela è affidata ad altre persone, che non siano parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare; — assistenziale : quando è affidata ad un ente di assistenza (art. 354).
Alla funzione tutoria sovraintende il giudice tutelare che provvede :
— alla nomina del tutore;
— alla nomina del protutore , che ha una duplice funzione:
— rappresenta il minore quando l’interesse di costui sia in contrasto con l’interesse del
tutore;
— compie , quando viene a mancare il tutore, gli atti conservativi e gli atti urgenti di am-
ministrazione.
In ordine all’ amministrazione dei beni del pupillo occorre distinguere:
— il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il manteni- mento del pupillo; — compie gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione con l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374); — compie gli atti di disposizione con l’autorizzazione del Tribunale, sentito il giudice tutelare (art. 375).
Gli atti compiuti senza l’osservanza di tali formalità sono annullabili.
c) La curatela
La volontà dell’ inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall’intervento di un curato-
re. La curatela è un ufficio di diritto privato diretto alla realizzazione di un interesse pubblico.
La curatela , pertanto, si distingue dalla tutela perché:
— il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza : cioè, non sostituisce, ma integra la volontà dell’emancipato e dell’inabilitato; — l’attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi ; — il curatore cura solo interessi di natura patrimoniale ; — l’inabilitato, a differenza dell’interdetto, può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.
d) L’amministrazione di sostegno
Al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, e temperando la rigi-
dità delle disposizioni relative all’interdizione ed inabilitazione, il legislatore ha introdot-
to nel corpus del codice civile l’istituto dell’ amministrazione di sostegno (L. 9-1-2004, n. 6).
Per effetto della nuova disciplina, colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi
a causa di infermità anche parziale o temporanea (pur non versando, dunque, in stato di
«abituale infermità di mente»), ovvero di menomazione fisica o psichica (intesa in senso
ampio, ivi comprese forme di disabilità intellettiva quali l’autismo o la sindrome di Down),
può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un «amministratore di soste-
gno» indicato dall’interessato ovvero, in mancanza di tale indicazione o in presenza di gra-
vi ragioni che impongano una diversa designazione, scelto dal giudice nell’interesse esclu-
sivo del beneficiario medesimo.
A differenza dell’interdetto (il quale non può donare alcunché, né fare testamento, né unirsi
in matrimonio etc.), il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di
agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessa-
ria dell’ amministratore di sostegno. Quest’ultimo, per converso, nel provvedere alla cura ed
agli interessi dell’assistito ha l’obbligo di informarlo tempestivamente degli atti da compiere.
Nozioni
di
Diritto
Civile
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni dettate dalla legge, ovvero oltre- passando i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell’incarico, o che siano comunque in contrasto con l’inte- resse del beneficiario, possono essere annullati su istanza dell’amministratore medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi o aventi causa di quest’ultimo. Parimenti annullabili sono gli atti personalmente com- piuti dal beneficiario in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice.
7. La sede gIurIdIca deLLa persona
Il luogo in cui le persone vivono e svolgono la propria attività assume rilevanza nell’ordi-
namento giuridico, in quanto è necessario che si sappia dove il soggetto opera e può esse-
re reperito.
La dimora ( da «morari» = rimanere ) è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmen-
te; ha scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la
residenza, per la notifica di alcuni atti giudiziari (art. 139 c.p.c.).
La residenza è, come la dimora, una situazione di fatto ( res facti) , ma implica l’ effettiva e
abituale presenza del soggetto in un dato luogo, il luogo di abituale dimora (art. 43). La re-
sidenza può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denuncia-
to nei modi prescritti dalla legge.
La residenza ha autonomo rilievo giuridico in materia di pubblicazioni, celebrazione del ma-
trimonio e adozione (artt. 94, 106, 311).
Il domicilio è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed inte-
ressi (art. 43).
A differenza della dimora e della residenza, il domicilio è una situazione di diritto ( res iuris ),
per cui non è necessario che il soggetto dimori di fatto nel luogo del domicilio.
Il domicilio ha rilievo per l’apertura della successione per causa di morte (art. 456) e per la
dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale (art. 9 legge fallimentare).
8. I dIrIttI deLLa personaLItà
Lo status di persona, accanto all’attribuzione della capacità giuridica, conferisce all’indivi-
duo determinati diritti soggettivi che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della per-
sona umana e costituiscono i principi fondamentali di un sistema democratico: sono que-
sti i diritti della personalità che la Costituzione riconosce e garantisce, sancendone l’ invio-
labilità (art. 2 Cost.).
I diritti della personalità sono:
— personalissimi : in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona. Come
tali essi sono intrasmissibili ;
— non patrimoniali ;
— assoluti , potendo essere fatti valere erga omnes ;
— indisponibili , non essendo consentito, salvo eccezioni (art. 5), alcun potere dispositivo
su di essi;
— irrinunziabili ;
— imprescrittibili , poiché non si estinguono per non uso.
Tra i vari diritti della personalità ricordiamo:
— il diritto alla vita ed alla integrità fisica , in ottemperanza del quale non sono ammessi
gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente
all’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al
buon costume (art. 5);
— il diritto all’onore e all’integrità morale , protetto dal nostro ordinamento sia in sede pe-
nale che civile. Attualmente si riconosce un autonomo diritto alla riservatezza ;
Nozioni
di
Diritto
Civile
Capitolo 2
Le persone giuridiche e gli enti
non riconosciuti
1. Le persone gIurIdIche: defInIzIone, tIpI e caratterI
Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e beni (elemento ma-
teriale) , preordinato ad uno scopo lecito , socialmente rilevante , al quale l’ordinamento giuri-
dico attribuisce (attraverso l’elemento formale del riconoscimento ) la personalità giuridi-
ca. Esse sono quindi dei soggetti di diritto, distinti ed autonomi dalle persone dei loro com-
ponenti, e sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta.
Le persone giuridiche si distinguono in:
a) Corporazioni
È tale il complesso organizzato di persone fisiche , in cui è prevalente l’ elemento persona-
le (cd. « universitas personarum »).
Le corporazioni si costituiscono per contratto ed, in particolare, si distinguono in: — associazioni (in senso stretto): se il loro scopo è di natura ideale (culturale, sportivo, politico etc.); — società : se perseguono uno scopo di lucro , ossia la divisione degli utili conseguiti con l’esercizio di un’attività economica, ex art. 2247 (società lucrative), o mutualistico (società mutualistiche).
b) Istituzioni
È tale il complesso organizzato di beni , in cui è prevalente l’ elemento patrimoniale (cd.
« universitas bonorum »).
Le istituzioni si distinguono in: — fondazioni , caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità; — comitati , generalmente costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una finalità determinata. Le persone giuridiche si distinguono, a seconda dell’attività esercitata, in: — persone giuridiche pubbliche , che svolgono attività di interesse pubblico (generale) e spesso godono di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti privati con cui vengono in rapporto (cd. enti pubblici); — persone giuridiche private , che svolgono attività di interesse privato in un regime di diritto comune. Una ulteriore distinzione delle persone giuridiche è fatta in base allo scopo perseguito: — persone giuridiche con scopo ideale , disciplinate dal Libro I del codice (associazioni e fondazioni); — persone giuridiche con scopo di lucro , regolate dal Libro V del codice (società).
Il valore pratico della personalità giuridica viene di solito indicato nell’ autonomia patrimo-
niale riconosciuta all’ente e nella conseguente limitazione di responsabilità assicurata ai sin-
goli membri.
Si intende per « autonomia patrimoniale perfetta » il fatto che il patrimonio della perso-
na giuridica rimanga nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti.
Conseguentemente:
- i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli componenti;
- tra la persona giuridica ed i suoi componenti possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali ;
- il creditore di una persona giuridica non può rivalersi di regola, nei confronti dei singoli soci , i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita;
- viceversa, il creditore del singolo socio non è anche creditore verso la persona giuridica e, in caso di inadem- pienza, non può normalmente rivalersi neanche attaccando la parte del patrimonio sociale versata dal socio suo debitore.
Capitolo
Le
persone
giuridiche
e
gli
enti
non
riconosciuti
2. La capacItà deLLe persone gIurIdIche
a) La capacità giuridica
Le persone giuridiche godono di una capacità giuridica generale ed illimitata simile a
quella delle persone fisiche. Tale capacità incontra dei limiti di ordine naturale con riguar-
do a quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche.
B) La capacità di agire
Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire , tuttavia esse non sono idonee, per
loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà , se non attraverso persone fisiche, gli
amministratori , che si configurano quali « organi » della persona giuridica, portatori della
volontà dell’ente.
La volontà dell’ente si manifesta, dunque, attraverso i suoi organi , che sono:
— gli amministratori : organi esecutivi comuni a tutte le persone giuridiche (normalmen-
te dotati di rappresentanza), mediante i quali la persona giuridica manifesta la propria
volontà ed entra in relazioni giuridiche con altri soggetti;
— l’ assemblea : organo deliberativo (delle sole associazioni), formato da tutti gli associa-
ti, cui spetta ogni decisione relativa all’esistenza, alla disciplina ed all’attività dell’ente;
essa delibera secondo il principio maggioritario.
3. Le vIcende deLLe persone gIurIdIche: La costItuzIone
Riguardo alla costituzione occorre distinguere tra associazioni e fondazioni.
La costituzione delle associazioni ( in senso lato ) si ha attraverso due atti separati:
— l’ atto costitutivo , che è il negozio plurilaterale di natura contrattuale da stipulare nella
forma dell’ atto pubblico , in forza del quale si costituisce l’associazione;
— lo statuto , che è documento integrativo dell’atto costitutivo , anch’esso redatto nella for-
ma dell’ atto pubblico. Esso contiene le norme che regoleranno la vita dell’ente.
Lo statuto e l’atto costitutivo impegnano all’osservanza non solo gli attuali componenti, ma
anche quelli che, in futuro, vi entreranno a far parte.
La costituzione delle fondazioni si ha attraverso due atti chiaramente separati, il primo di
natura personale, il secondo di natura patrimoniale (oltre lo statuto):
— il negozio unilaterale di fondazione che ha come contenuto la volontà del fondatore a
che sorga la fondazione , e può rivestire sia la forma dell’ atto ( pubblico ) tra vivi , revoca-
bile fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, che quella del testamento ;
— l’ atto di dotazione che opera l’ attribuzione dei beni, a titolo gratuito , al futuro ente da
costituire.
Per lo statuto vale quanto detto per la costituzione delle associazioni.
L’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione e della fondazione devono contenere (art. 16): la denominazione dell’ente; l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede; le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Per le sole associazioni, è previsto inoltre l’obbligo di indicare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Fa invece parte del contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo e dello statuto delle fonda- zioni l’indicazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite.
Capitolo
Le
persone
giuridiche
e
gli
enti
non
riconosciuti
7. I comItatI
Il comitato è un ente composto da un gruppo di persone che, attraverso un’aggregazione di
mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo , generalmente di interesse pub-
blico o, in ogni caso, non egoistico (artt. 39 e ss.).
Il fondo del comitato si costituisce con le offerte (« oblazioni ») dei singoli sottoscrittori.
Tali oblazioni sono versate, di regola, in seguito a richiesta del comitato ed hanno il carattere di donazioni manua- li (e come tali sono esenti dall’onere della forma dell’atto pubblico).
Anche il comitato ha un’ autonomia patrimoniale imperfetta. Tali fondi, infatti, una volta
raccolti non appartengono né agli oblatori né ai singoli appartenenti al comitato, ma sono
irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono stati raccolti (art. 42).
Circa la responsabilità dei membri del comitato, distinguiamo:
— responsabilità verso gli oblatori : i componenti del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito (art. 40); — responsabilità verso i terzi creditori : oltre al comitato stesso con i suoi fondi, tutti i componenti del comitato (non solo quelli che hanno agito, come nel caso delle associazioni non riconosciute) sono responsabili solidalmente e personalmente per le obbligazioni assunte dal comitato (art. 41).
Essi, però, possono esigere che gli oblatori effettuino le oblazioni promesse e non eseguite.
8. L’Impresa socIaLe
Si definisce impresa sociale (D.Lgs. 24-3-2006, n. 155) un’organizzazione privata, compresi gli enti di cui al Libro V del codice civile, che esercita in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzio- ne o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Per aversi impresa sociale è necessaria la presenza di alcuni elementi, tra cui:
— operatività esclusiva in settori di particolare rilievo sociale (es. settore sanitario, socio-sanitario, socio- assistenziale, istruzione anche extra-scolastica, tutela del patrimonio ambientale ed artistico, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili etc.); — destinazione degli utili e degli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria e conseguente divieto di ridistribuzione degli utili.
L’impresa sociale deve costituirsi per atto pubblico nel quale deve essere esplicitamente indicato il carattere so- ciale dell’impresa stessa. Le organizzazioni che esercitano attività di impresa sociale, con patrimonio superiore ai ventimila euro, godono di autonomia patrimoniale , per cui delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio.
Nozioni
di
Diritto
Civile
Capitolo 3
Il diritto di famiglia
**1. Le persone gIurIdIche: defInIzIone, tIpI e caratterI
- generaLItà**
Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status fa-
miliari (coniuge, figlio, padre etc.) ed i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone
che la costituiscono.
Con la L. 19-5-1975, n. 151 il legislatore, rifacendosi al principio dell’ uguaglianza giuridi-
ca dei coniugi (art. 29 Cost.), ha modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari, abro-
gando numerose disposizioni del codice civile in contrasto con la Costituzione e dando at-
tuazione alla impostazione già in precedenza delineata dalla Corte costituzionale.
La famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio , riconosciuta dalla Costituzio-
ne all’art. 29.
Quanto ai rapporti che legano fra di loro i componenti della famiglia, distinguiamo: — il rapporto di coniugio , che lega marito e moglie ; — il rapporto di parentela , che costituisce, invece, un legame di sangue tra persone che discendono da un comune capostipite ( genitori e figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti etc.) riconosciuto fino al sesto grado. Ai sensi dell’art. 74, come modif. dalla L. 219/2012 ( Riforma della filiazione ), la parentela è tale sia nel caso in cui la filiazione è intervenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso e anche in caso di figlio adottivo (a meno che si tratti di adozione di persone maggiorenni); — il rapporto di affinità , che lega tra loro il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (così suocero e genero sono affini di primo grado, il marito è affine di secondo grado col fratello di sua moglie e viceversa etc.). Nessun rapporto , invece, lega gli affini di un coniuge con quelli dell’altro coniuge (es.: consuoceri) per il noto principio romanistico adfines inter se non sunt adfines.
2. IL matrImonIo
L’art. 29 Cost. riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia.
L’atto di matrimonio rientra nella categoria dei negozi giuridici bilaterali , ma non è assimi-
labile al contratto in quanto non ha contenuto patrimoniale; costituisce, inoltre, un actus le-
gitimus in quanto i nubendi non possono apporvi condizioni o termini (art. 108).
Il matrimonio è una fattispecie complessa che si perfeziona con le dichiarazioni dei nu-
bendi (negozio giuridico bilaterale) e con la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile (art.
107) che costituisce un atto amministrativo.
a) promessa reciproca di matrimonio (sponsali) (artt. 79-81)
La promessa reciproca di contrarre matrimonio non ha rilevanza per il diritto , salvo che sia-
no stati instaurati rapporti patrimoniali.
Presupposti
C C Spese effettuate o obblighi assunti in vista del matrimonio C C Promessa risultante da atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) o dalle pubblicazioni o dalla richiesta di pubblicazioni
Nozioni
di
Diritto
Civile
— violazione dei limiti di età minima previsti dalla legge (annullabilità relativa e sanabile ex art. 117 co. 2); — interdizione (annullabilità assoluta e sanabile ex art. 119); — incapacità di intendere e di volere (annullabilità relativa e sanabile ex art. 120).
1 - Violenza (art. 122)
Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato: a) estorto con violenza: deve trattarsi della minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da coartare la volontà di una persona sensata, tenuto conto dell’età, del sesso e della condizione sociale (arg. ex art. 1434). Ad esempio, una ragazza è indotta al matrimonio dalle percosse o dalle costanti tempestose scenate del padre; b) determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Ad esempio, una ragazza è indotta al matrimonio per sfuggire a persecuzioni razziali.
2 - Errore (art. 122)
Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale quando si accerti che il coniuge non avrebbe prestato il suo consenso se avesse conosciuto una delle seguenti condizioni dell’altro coniuge: — l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; — l’esistenza di condanna non inferiore a 5 anni per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione prima del matrimonio; — la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; — una condanna non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione; — lo stato di gravidanza non cagionato dalla persona caduta in errore. La sanatoria per tutti questi casi è la coabitazione per un anno dalla cessazione della violenza e dalla scoperta dell’errore (art. 122). Si ricordi, inoltre, che la legge non prevede come causa d’invalidità del matrimonio il dolo.
3 - Simulazione (art. 123)
Ciascuno dei coniugi può impugnare il matrimonio, per simulazione , solo quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L’azione non può essere più proposta decorso un anno dalla celebrazione, ovvero qualora i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione stessa. Caso di simulazione si ha, ad esempio, quando due giovani si uniscono con l’intento di non vivere poi come coniugi, ma solo per soddisfare il desiderio del genitore moribondo. La convivenza , che in questa ipotesi sana, si distingue dalla coabitazione in quanto all’elemento esterno del vivere insieme, si aggiunge anche l’esistenza dell’ affectio coniugalis.
Va aggiunta, infine, l’ipotesi del matrimonio contratto dal coniuge di chi, dopo la dichiara-
zione di morte presunta, torna a farsi vivo (GALGANO).
Dalla nullità del matrimonio si distingue l’ inesistenza , che si verifica nei seguenti casi:
— mancanza di celebrazione ;
— matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso ;
— mancanza di consenso degli sposi.
In alcuni casi l’inosservanza di un requisito richiesto dalla legge non determina l’invalidità del matrimonio, ma solo la sua irregolarità : — inosservanza del divieto di nozze prima che sia trascorso il periodo di lutto vedovile (art. 140); — omissione di pubblicazione (art. 134); — altre violazioni di legge (artt. 134 e ss.).
d) matrimonio putativo (artt. 128-129bis)
Sebbene l’annullamento del matrimonio abbia efficacia retroattiva (agisce cioè ex tunc ) l’or-
dinamento deve tener conto del fatto che tale matrimonio ha comunque creato una comu-
nità familiare (eventualmente con figli). Si parla, a tal proposito, di matrimonio putativo.
Capitolo
Il
diritto
di
famiglia
Gli effetti del matrimonio putativo sono così disciplinati dalla legge, con riferimento alla buona fede o alla mala- fede dei coniugi:
— se i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede , o il loro consenso è stato estorto con violenza o de- terminato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, l’annullamento opera soltanto « ex nunc », per cui sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi, anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio nonché a quelli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha dichiarato l’invalidità. Se le condizioni anzidette si verificano nei confronti di uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. La buona fede consiste nell’ignoranza da parte dei coniugi, o di uno di essi, della causa di invalidità del matrimonio. Essa si presume ed è sufficiente che esista al momento della celebrazione del matrimonio; — se i coniugi, invece, hanno contratto il matrimonio in malafede , questo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto. In caso di incesto, si applica la disciplina dettata dal novellato art. 251 in tema di autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi, attualmente generalmente ammesso salvo il caso di evitare al figlio stesso qualsiasi pregiudizio.
Norme particolari detta il codice per disciplinare i diritti del coniuge in buona fede (art. 129) e le responsabilità del coniuge in malafede e del terzo (art. 129bis). Questi ultimi sono tenuti, qualora la nullità del matrimonio sia loro imputabile, a corrispondere al coniuge in buo- na fede una congrua indennità.
e) effetti del matrimonio
Il matrimonio crea diritti ed obblighi reciproci , tra i coniugi, come:
— l’ obbligo di coabitazione nella residenza familiare;
— l’ obbligo di fedeltà ;
— l’ obbligo di assistenza morale e materiale. Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire
ai bisogni della famiglia.
f) separazione
Secondo una definizione tradizionale, la separazione personale dei coniugi è la «situazione
di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di recipro-
co rispetto» (bIANCA). Essa si diversifica dal divorzio in quanto la sua conseguenza non è
lo scioglimento del matrimonio, ma la modificazione di alcuni suoi effetti.
La separazione, nell’attuale disciplina, prescinde dalla addebitabilità ad uno dei coniugi del-
le cause della stessa.
La domanda di separazione personale dei coniugi si propone con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fat- ti sui quali la domanda è fondata, i dati relativi all’atto di matrimonio, l’indicazione dell’eventuale prole e la volon- tà di non proseguire la vita coniugale.
Tipi
C C Separazione giudiziale : pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi o da en- trambi a seguito di fatti, anche indipendenti dalla loro volontà, che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino pregiudizio alla educazione della prole (art. 151) C C Separazione consensuale : avviene d’accordo tra le parti. Acquista efficacia con l’ omolo- gazione del Tribunale (art. 158) C C Separazione di fatto : si ha quando, senza sentenza e senza omologazione, i coniugi, di fat- to, cessano la vita in comune. È irrilevante ai fini del divorzio
Effetti
C C Cessa l’obbligo di coabitazione C C Obbligo di mantenimento verso il coniuge cui non è addebitabile la separazione C C Obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti C C Affidamento condiviso dei figli , tranne casi particolari
Capitolo
Il
diritto
di
famiglia
Quanto agli effetti riguardanti i figli e al diritto di abitazione nella casa coniugale, anche in
caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applica la nuova disciplina dell’ affi-
damento condiviso (v. supra ).
3. IL regIme patrImonIaLe deLLa famIgLIa
In seguito alla riforma del diritto di famiglia, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra
coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni (detta
comunione legale ), che importa la contitolarità e la cogestione di alcuni beni acquistati, an-
che separatamente, in costanza di matrimonio.
La legge tuttavia ammette che i coniugi possano, mediante una apposita convenzione, ac-
cordarsi per un regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale ed, even-
tualmente, per la costituzione di un fondo patrimoniale.
a) Le convenzioni matrimoniali
Le parti possono derogare al regime legale di comunione mediante un negozio giuridico,
la convenzione matrimoniale , che deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nulli-
tà (art. 162 comma 1).
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, anteriormente o successivamente
alla celebrazione del matrimonio, e sono in qualsiasi momento modificabili col consenso di
tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime o dei loro eredi.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione
del matrimonio.
B) La comunione legale
In mancanza di diversa convenzione, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati
secondo le regole della comunione legale , che comporta la contitolarità e la cogestione dei
beni acquistati anche separatamente dai coniugi durante il matrimonio.
Costituiscono oggetto della comunione (art. 177):
— gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio , ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali;
— i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimen-
to della comunione;
— i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comu-
nione, non sono stati consumati;
— le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti
di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da
entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi;
— i beni destinati all’esercizio dell’ impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimo-
nio, se sussistono al momento dello scioglimento della comunione (art. 178).
Va osservato che, mentre i beni indicati sub a) e sub d) rientrano automaticamente nella comunione durante il ma- trimonio (formando la cd. comunione immediata ), i frutti, i proventi e i beni indicati sub b), c) ed e) formano la cd. comunione del residuo, perché durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e, solo se non sono consumati, al momento dello scioglimento della comunione sono divisi in parti uguali tra i coniugi.
Non cadono in comunione e sono beni personali di ciascun coniuge quelli elencati nell’art. 179.
L’amministrazione del patrimonio in comunione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniu-
gi per gli atti di ordinaria amministrazione (art. 180, comma 1). Spetta, invece, congiunta-
mente per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 180, comma 2).
Nozioni
di
Diritto
Civile
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro e da questo non con-
validati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. Per gli atti com-
piuti, senza consenso, su beni mobili , vedi l’art. 184, comma 3.
La comunione legale si scioglie in presenza delle seguenti cause: — morte di uno dei coniugi, dichiarazione di assenza o morte presunta ; — annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ; — separazione personale ; — separazione giudiziale dei beni (art. 193) a seguito di interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione; — mutamento convenzionale del regime patrimoniale ; — fallimento di uno dei coniugi. La divisione della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo (art. 194).
c) comunione convenzionale (art. 210)
I coniugi possono, mediante apposita convenzione, modificare il regime di comunione lega-
le dei beni. Possono comprendere nella comunione anche beni che di regola ne sono esclusi,
ma non quelli strettamente personali e quelli previsti dalle lettere c) d) ed e) dell’art. 179.
La convenzione deve essere stipulata per atto pubblico sotto pena di nullità (art. 162); non sono
derogabili dalle parti le norme sull’amministrazione dei beni e sull’eguaglianza delle quote.
d) La separazione dei beni (art. 215)
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio (art. 215).
In tal caso ciascuno dei coniugi ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è esclu-
sivo titolare (art. 217). Tale convenzione può essere anche dichiarata nell’atto di celebra-
zione del matrimonio.
e) fondo patrimoniale (artt. 167-171)
I coniugi (ma anche un terzo estraneo) possono conferire dei beni immobili, mobili registra-
ti o titoli di credito in un fondo destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni facen-
ti parte del fondo patrimoniale sono inalienabili e sono vincolati ai bisogni della famiglia.
f) L’impresa familiare
L’impresa familiare (art. 230bis) è quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell’imprendito- re, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’ impresa familiare acqui- sta i seguenti diritti: a) il diritto al mantenimento , secondo la condizione patrimoniale della famiglia; b) il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi , nonché agli incrementi dell’azienda , anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
4. La fILIazIone
La filiazione è il rapporto che lega un soggetto a coloro che l’hanno concepito.
La L. 219/2012 ha eliminato ogni distinzione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal ma-
trimonio, affermando il principio secondo cui « tutti i figli hanno lo stesso stato giuridi-
co » (art. 315).
Per i figli nati nel matrimonio lo status di figlio si forma d’ufficio, con la denuncia di nascita e la formazione dell’at- to relativo, salva la facoltà della madre di non essere nominata (art. 30, d.P.R. 396/2000). In mancanza di questo