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Sintesi "Delitto e Perdono", Adriano Prosperi, 1-8, Sintesi del corso di Storia Moderna

Sintesi dei primi otto capitoli del libro di Prosperi.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021
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Caricato il 06/04/2021

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Delitto e perdono, Adriano Prosperi
LA PE NA DI MOR TE N EL L’ORI ZZO NTE MENT ALE DELL EU ROP A C R IS TIANA , X IV-
XI II SEC OLO
PREMESSA
La pena di morte è una realtà di lunga, lunghissima durata. Nel mondo, nonostante il periodico affiorare di
buoni propositi, le vecchie e nuove lotte degli abolizionisti e la recente “moratoria” indetta dall’Onu, si
continua a praticare l’uccisione legale. E’ un fatto, tuttavia, che si tratta di una pratica in lento declino.
Attualmente l’Asia resta il continente con il maggior numero di esecuzioni; nel più importante dei suoi
paesi, la Cina, in cinque anni la cifra degli ammazzati sui patiboli è, tuttavia, diminuita di circa il 50 per
cento.
PARTE PRIMA, CONDANNARE E PERDONARE
CAPITOLO PRIMO, “Tu non ucciderai”
L’oggetto di questo libro è la storia della cristianizzazione dell’esecuzione capitale realizzatasi nel corso del
lungo Medioevo europeo; la pena di morte è una forma di giustizia abitualmente praticata in varie parti del
mondo e presente nel passato storico di gran parte delle nostre società. Negli Stati Uniti d’America a partire
dalla sentenza definitiva un essere umano diventa un “morto che cammina”, il suo indirizzo diventa il
“braccio della morte” della prigione: qui vivrà tutto il tempo che gli regalerà il tentativo dei suoi avvocati di
ottenere la revisione della sentenza o la grazia del governatore dello Stato. Il permesso di guardare il
condannato mentre muore è concesso solo a pochi, i suoi familiari e quelli della parte offesa, la morte resta
un fatto privato per chi muore, quest’ultimo potrà dire solo un’ultima frase a chi è presente. Resta però una
traccia lasciata dal lungo passato della cultura cristiana: a fianco del condannato ci sarà un membro della
sua confessione religiosa per confortarlo con gli argomenti e coi riti da essa previsti. Ben prima che la
cultura illuministica arrivasse a definire il diritto alla vita come proprio di ogni essere umano, erano state le
religioni a proporlo in nome della superiore autorità divina; le tavole della Legge che il popolo ebraico
ricevette da Mosè recavano l’ordine “Tu non ucciderai”, da lì la religione dei cristiani partì per raggiungere
un livello più alto: quello del dovere di perdonare le offese e di amare i nemici. E tuttavia le culture
cristiane, non diversamente dalle altre, hanno praticato e spesso praticano ancora il ricorso alla pena di
morte. La via regia per legittimare la pena di morte fu imboccata a partire da quando Tommaso d’Aquino
distinse i precetti cristiani dalle norme del diritto di natura: in base a questa distinzione si possono uccidere
gli animali per nutrirsi, i nemici per difendersi, i malfattori per garantire la salute della società. Ma c’è un
argomento più generale che giustifica la pena capitale per san Tommaso: il malvagio (malus homo) non
possiede più la dignità di uomo, l’ha perduta nel commettere la sua colpa, è diventato una bestia; così
ucciderlo può essere un bene, come lo è uccidere una bestia. C’è un vincolo profondo che lega le culture
cristiane alla pena di morte: il Dio che esse adorano si fece uomo e fu condannato al patibolo, in suo nome
fu amministrata per secoli la giustizia nelle società europee, la presenza del crocifisso divenne molto presto
abituale laddove si condannava e si giudicava (nella storia della Francia moderna una disposizione del re
rese obbligatorio quel simbolo religioso nelle aule di giustizia). Alla luce di questo ci si può facilmente
rendere conto che la pratica della morte legale così come si è sviluppata nelle società europee resterebbe
incomprensibile se non si tenesse conto del contributo del cristianesimo.
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Delitto e perdono, Adriano Prosperi

LA PENA DI MORTE NELL’ORIZZONTE MENTALE DELL’EUROPA CRISTIANA, XIV-

XIII SECOLO

PREMESSA

La pena di morte è una realtà di lunga, lunghissima durata. Nel mondo, nonostante il periodico affiorare di buoni propositi, le vecchie e nuove lotte degli abolizionisti e la recente “moratoria” indetta dall’Onu, si continua a praticare l’uccisione legale. E’ un fatto, tuttavia, che si tratta di una pratica in lento declino. Attualmente l’Asia resta il continente con il maggior numero di esecuzioni; nel più importante dei suoi paesi, la Cina, in cinque anni la cifra degli ammazzati sui patiboli è, tuttavia, diminuita di circa il 50 per cento.

PARTE PRIMA, CONDANNARE E PERDONARE

CAPITOLO PRIMO, “Tu non ucciderai” L’oggetto di questo libro è la storia della cristianizzazione dell’esecuzione capitale realizzatasi nel corso del lungo Medioevo europeo; la pena di morte è una forma di giustizia abitualmente praticata in varie parti del mondo e presente nel passato storico di gran parte delle nostre società. Negli Stati Uniti d’America a partire dalla sentenza definitiva un essere umano diventa un “morto che cammina”, il suo indirizzo diventa il “braccio della morte” della prigione: qui vivrà tutto il tempo che gli regalerà il tentativo dei suoi avvocati di ottenere la revisione della sentenza o la grazia del governatore dello Stato. Il permesso di guardare il condannato mentre muore è concesso solo a pochi, i suoi familiari e quelli della parte offesa, la morte resta un fatto privato per chi muore, quest’ultimo potrà dire solo un’ultima frase a chi è presente. Resta però una traccia lasciata dal lungo passato della cultura cristiana: a fianco del condannato ci sarà un membro della sua confessione religiosa per confortarlo con gli argomenti e coi riti da essa previsti. Ben prima che la cultura illuministica arrivasse a definire il diritto alla vita come proprio di ogni essere umano, erano state le religioni a proporlo in nome della superiore autorità divina; le tavole della Legge che il popolo ebraico ricevette da Mosè recavano l’ordine “Tu non ucciderai”, da lì la religione dei cristiani partì per raggiungere un livello più alto: quello del dovere di perdonare le offese e di amare i nemici. E tuttavia le culture cristiane, non diversamente dalle altre, hanno praticato e spesso praticano ancora il ricorso alla pena di morte. La via regia per legittimare la pena di morte fu imboccata a partire da quando Tommaso d’Aquino distinse i precetti cristiani dalle norme del diritto di natura: in base a questa distinzione si possono uccidere gli animali per nutrirsi, i nemici per difendersi, i malfattori per garantire la salute della società. Ma c’è un argomento più generale che giustifica la pena capitale per san Tommaso: il malvagio (malus homo) non possiede più la dignità di uomo, l’ha perduta nel commettere la sua colpa, è diventato una bestia; così ucciderlo può essere un bene, come lo è uccidere una bestia. C’è un vincolo profondo che lega le culture cristiane alla pena di morte: il Dio che esse adorano si fece uomo e fu condannato al patibolo, in suo nome fu amministrata per secoli la giustizia nelle società europee, la presenza del crocifisso divenne molto presto abituale laddove si condannava e si giudicava (nella storia della Francia moderna una disposizione del re rese obbligatorio quel simbolo religioso nelle aule di giustizia). Alla luce di questo ci si può facilmente rendere conto che la pratica della morte legale così come si è sviluppata nelle società europee resterebbe incomprensibile se non si tenesse conto del contributo del cristianesimo.

CAPITOLO SECONDO, Un punto d’arrivo: Cesare Beccaria Nell’opera di Cesare Beccaria per la prima volta fu criticata la pena di morte nei suoi fondamenti; Beccaria possedette a quanto pare una copia del “libro mastro”, cioè l’elenco dei condannati assistiti dai confratelli dal 1471 al 1760 e da lì potè ricavare non solo i dati statistici e i dettagli di delitti e pene ma soprattutto un’idea del legame che per secoli aveva tenuto insieme la pena capitale e la religione ufficiale. Ben consapevole della bufera che stava per scatenare, si sforzò nella premessa di presentarsi nella maniera più accattivante e innocua possibile e a questo fine moltiplicò riconoscimenti ed espressioni di deferenza nei confronti della religione. Beccaria dedico all’Inquisizione ecclesiastica il capitolo 39, qui sotto la forma di una scrupolosa dichiarazione dei limiti del suo argomento, si legge una vibrante denuncia degli orrori dell’Inquisizione. Il tentativo di distinguere la sua materia da quella di cui si occupavano i teologi non evitò a Beccaria la condanna della Chiesa che pose all’indice l’opera. Prima di Beccaria anche Tommaso Moro criticò la pena di morte affermando che “anche tutti i beni che uno può possedere non valgono la vita di un uomo” e fece notare che perfino la durissima legge mosaica puniva il furto con un’ammenda e non con la morte. Per quanto riguarda Erasmo da Rotterdam, invece, il punto fondamentale del suo ragionamento era il valore tassativo del comandamento che vietava di uccidere; perciò secondo lui, anche se un accordo tra gli uomini consentiva di uccidere secondo determinate regole, quell’accordo era solo un modo per non rispettare i comandamenti divini. Ci sono poi altre idee dietro il rifiuto della pena di morte, ad esempio quella secondo cui uccidere il malvagio era colpa ancora più grave di quella di uccidere l’uomo buono, perché se ne dannava eternamente l’anima; l’idea di una punizione che fosse “penosa e durevole” ma non capitale preesistette dunque all’opera di Beccaria. I dubbi e le critiche riguardanti la pena di morte furono raccolti da un gesuita di nome Giacinto Manara, attivo a Bologna nel Seicento, che riportava tali opinioni solo per confutarle; dunque egli non intendeva criticare la pena capitale (chi avesse tentato di farlo in quell’epoca avrebbe corso gravi rischi personali), piuttosto invitava i giudici a non “guardarla tanto per il sottile” quando si trovavano davanti ad un delitto: bisognava punire i delinquenti “perché così richiedeva il bene pubblico”. Il lavoro del gesuita, inoltre, evoca agli occhi del lettore lo spettacolo dell’esecuzione: impiccagioni, decapitazioni, roghi, squartamenti, il terribile supplizio della ruota (che consisteva nel fracassare tutte le ossa del corpo vivente facendoci passare sopra una pesante ruota di ferro); queste erano alcune delle più consuete forme di esercizio della crudeltà sui condannati, che dovevano morire in forme diverse a seconda non solo dei reati ma anche della loro classe sociale di appartenenza. CAPITOLO TERZO, La legge del perdono, la realtà della vendetta L’avvento del cristianesimo come religione esclusiva del lungo Medioevo europeo non ha cancellato questa realtà, il ricorso al patibolo come strumento abituale di una giustizia terrificante si è fatto, anzi, particolarmente intenso proprio nei secoli in cui ha preso forma su fondamenti cristiani l’assetto dei moderni Stati nazionali, cioè approssimativamente dal Trecento al Seicento. Nei secoli di cui parliamo la regola della vendetta governa ogni relazione sociale ed essa è vista come un obbligo morale e giuridico; una ricerca sulle ragioni dei delitti descritti nelle domande di grazia al re di Francia ha mostrato che nella maggior parte dei casi il delitto nasceva da un’offesa subita in precedenza, da un affronto che bisognava pagare con il sangue. La regola della vendetta privata era il modo obbligato di reagire ad un danno o ad un’offesa ricevuta, l’esecuzione capitale era la forma estrema della vendetta ed era solo una componente: c’era la violenza dell’esposizione pubblica, da vivo e da morto e c’erano le mutilazioni pubbliche: la lingua mozzata al bestemmiatore o all’eretico, la mano tagliata al ladro o all’assassino; a differenza di quando

aggiunse che, tuttavia, la severità era necessaria: la mitezza in fatto di crimini incoraggiava altri a diventare criminali. D’altra parte anche la religione chiedeva severità e, anzi, condannava alla stessa stregua l’autore del peccato e chi lo approvava. Inoltre riconoscere al vescovo il diritto di porre dei limiti al vicario imperiale significava attribuire alla Chiesa un potere superiore a quello dello Stato. Agostino rispose con una lunga lettera nella quale da un lato ribadì il dovere religioso dell’intercessione per i condannati, dall’altro distinse il campo del magistrato da quello del vescovo; il che non significava che anche i vescovi non svolgessero un’attività giudiziaria: a loro spettava la punizione dei peccatori. Lo stesso Macedonio, come cristiano, si era trovato a intercedere presso un vescovo per addolcire una misura punitiva nei confronti di un peccatore ma il vescovo aveva colpito il peccato con una sentenza severe. Un altro esempio di questo sistema di suddivisione delle parti (ai magistrati il compito di essere severi, ai vescovi quello di “temperare” la severità con l’intercessione) lo si può individuare nel 408, quando sant’Agostino scrisse al proconsole Donato implorando clemenza in occasione delle condanne a morte contro i ribelli donatisti. Agli uomini della chiesa spettava il compito di portare sentimenti di misericordi e di mitezza, questo non significava però mettere in dubbio il sistema delle pene e il meccanismo della giustizia retributiva che mandava a morte i colpevoli. CAPITOLO SESTO, Corpi e anime: conflitti e intrecci di potere La divisione tra i due poteri era avvenuta nel segno di una egemonia di quello sacrale della Chiesa, in quanto titolare del diritto di aprire e chiudere le porte del regno di Dio. La distinzione tra la Roma terrena e la Gerusalemme celeste corrispondeva a quella tra corpo e anima: alla Chiesa spettava il potere spirituale che riguardava l’eternità, la salvezza delle anime; allo Stato spettava invece l’esercizio del potere temporale, quello valido nel limitato tempo umano della vita sulla terra. Alla prima la croce, al secondo la spada: il ricorso al potere della spada da parte dell’autorità riceveva così una legittimazione religiosa; il linguaggio dei simboli lo disse in modo esplicito: la croce finì con l’assumere una funzione centrale nei luoghi della violenza statale, dalle insegne di guerra ai patiboli. Per quanto riguarda la Chiesa, quest’ultima aveva costruito una normativa canonica in materia di pene per chi si macchiava di colpe pubblicamente note; bisogna dire, infatti, che vigeva una netta distinzione tra crimine e peccato segreto, quest’ultimo era lasciato alla confessione privata e alla contrizione del peccatore, il primo, invece, richiedeva penitenza pubbliche. In sostanza la colpa notoria richiedeva una punizione e una riparazione, altra cosa era la confessione di un peccato segreto, che poteva essere rimesso privatamente al peccatore contrito. L’esclusione dalla comunione dei fedeli era la pena fondamentale: il colpevole non poteva partecipare ai sacramenti per tutta la durata della penitenza e questa poteva durare per tempi lunghissimi, talvolta per l’intera vita. Ci vollero secoli perché le pene venissero mitigate e il colpevole potesse ottenere il perdono pagando in denaro la tariffa della penitenza. Ma intanto nacque il problema dei rapporti tra le procedure ecclesiastiche e quelle della giustizia secolare. Nelle procedure penali dei regni romano-barbarici la punizione più frequente per reati come il furto e l’assassinio era la pena di morte. Il sistema delle pene ecclesiastiche per la riammissione del colpevole all’interno della comunità diventava impotente davanti a una punizione che non lasciava tempo a risarcimenti e riabilitazioni. Si poteva riammettere il condannato alla comunione prima dell’esecuzione capitale? Se non lo si faceva, la condanna del giudice temporale si traduceva in una condanna eterna: la morte del corpo diventava anche la morte dell’anima. La questione fu dibattuta nei concili dei vescovi dell’Europa medievale, qui fu approvato un canone che imponeva la rottura della comunione con l’omicida che avesse ucciso senza l’attenuante della legittima difesa. Tuttavia il canone prevedeva che allo stesso omicida, se pentito, si potesse concedere la comunione prima dell’esecuzione; il canone fu, tuttavia, reiterato successivamente e, dunque, quale dovesse essere la sorte del’anima del condannato rimaneva una problematica, così come lo era la sorte del corpo: a Magonza nell’anno 847 si

discusse su che fare dei corpi dei condannati a morte; si potevano seppellire nelle chiese? E, per quanto riguardava le loro anime, era possibile celebrare messe e fare offerte in suffragio per loro? CAPITOLO SETTIMO, Confessione e comunione dei condannati: uno scontro fra Stato e Chiesa La pratica di attendere l’ultima confessione del condannato era di uso corrente nella giustizia francese. Nel 1357 Michelet de Terreblay, mandato a morte per furto dai giudici dell’abbazia di Saint-Martin-des- Champs, confessò di essere anche un assassino, per cui lo si fece discendere dalla forca per essere sottoposto ad aggravamenti di pena prima di essere impiccato. Da qui si generò un conflitto tra papato e sovrani temporali su come trattare colui che per i suoi delitti veniva condannato a morte. Papa Clemente V con una decretale del 1317 contestò il diritto dei giudici di negare ai condannati il sacramento della penitenza e l’eucarestia, la sua decretale impose ai giudici di permettere ai condannati a morte di ricevere almeno il sacramento della penitenza prima del supplizio ma l’esito fu nullo, la pratica tradizionale continuò ad essere in vigore. Qualcosa cambiò quando subentrò la voce dell’autorevole cancelliere dell’università di Parigi, Jean Gerson, il quale sottopose al sovrano un appello per i condannati a morte: con la confessione sacramentale al sacerdote, segreta e privata, si perdeva la possibilità di ascoltare pubblicamente dalla voce del condannato rivelazioni su delitti e complici che potevano essere preziose per i giudici ma, spiegava Gerson, ci si doveva rassegnare alla volontà di Dio che evidentemente voleva riservarsi la sua parte e non cederla tutta ai giudici terreni. Questo passo è significativo perché con l’affermazione della confessione auricolare andava di pari passo la sovrapposizione di crimine e di peccato e scompariva l’antica pratica della confessione pubblica dei delitti, con le connesse punizioni e riparazioni, o meglio, si divideva in due parti sulle quali si affermavano i poteri della Chiesa e dello Stato. Al tribunale sacramentale della prima restava il potere di assolvere in segreto da ogni colpa, invece i tribunali laici del sovrano rivendicavano il diritto di mantenere in uso la confessione pubblica. CAPITOLO OTTAVO, Sepolti con gli asini. La sorte del corpo La disputa tra papato e giudici francesi riguardava la confessione del condannato, cioè la sorte della sua anima, ma sullo sfondo restava il destino del corpo. I corpi dei giustiziati e le vicende del trattamento dei loro resti sono generalmente sfuggiti all’attenzione, chi se ne occupò lo fece solo per cercare nei resti materiali dei condannati la prova di una predestinazione naturale al delitto: Cesare Lombroso, il fondatore dell’antropologia criminale come scienza, se ne andò a raccogliere crani di giustiziati ad Alessandria per studiarli e ricavarne dati sperimentali sulla conformazione del cranio del criminale. In molti popoli e in epoche diverse la condanna capitale è generalmente accompagnata dalla negazione della sepoltura; i corpi potevano essere ridotti in cenere, con la dispersione successiva delle ceneri nell’acqua dei fiumi o lasciate alla mercé degli animali che mangiandoli ne cancellavano totalmente l’umanità. Il 22 luglio 1997 nelle cronache dei giornali italiani fu dato molto spazio alla notizia che nelle prigioni di Greensville, Virginia, era cominciato il conto alla rovescia per l’esecuzione di un condannato, Joseph O’Dell. Intanto in Viginia si leggeva con stupore la notizia che il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si era recato dal governatore della Virginia e aveva cercato di visitare in carcere il condannato. La domanda di grazie e l’appello alla Suprema Corte non ebbero esito. L’esecuzione si svolse regolarmente. Ma subito dopo il corpo di O’D ell fu imbarcato in aereo e giunse a Palermo dove fu sepolto nel cimitero cittadino, alla presenza della moglie e di suo Helen Prejean, autrice di un best seller sulle esecuzioni capitali americane e protagonista di un progetto di assistenza religiosa ai condannati. La suora americana nel suo discorso al cimitero dichiarò che Palermo