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sintesi "lo sciopero", Sintesi del corso di Diritto del Lavoro

sintesi dello sciopero Mazziotti

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 27/04/2020

thiago92
thiago92 🇮🇹

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LO SCIOPERO
Lo sciopero, del quale l’ordinamento giuridico non fornisce alcuna
definizione, consiste nell’astensione collettiva dal lavoro. L’astensione
avviene nell’ambito dei singoli rapporti individuali, non esistendo un
rapporto collettivo di lavoro.
La qualificazione dello sciopero, nell’ambito dell’ordinamento
intersindacale, può essere quella della sanzione. Essa si configura a carico
del datore, se lo sciopero realizza i suoi obiettivi, in quanto il datore stesso
è costretto ad accogliere le rivendicazioni dei lavoratori, pur avendo perso
il guadagno delle ore lavorative non svolte. Se lo sciopero non riesce, la
sanzione è a carico dei lavoratori, i quali non raggiungono i loro obiettivi,
pur perdendo le retribuzioni corrispondenti alle ore di astensione dal
lavoro.
Nel nostro ordinamento, con il sistema corporativo, lo sciopero era
considerato un reato, vietato nel codice Rocco. Con la caduta del sistema
corporativo, si pensò ad un’abrogazione delle norme penali contro lo
sciopero, ma la tesi non fu accolta. Solo con la Costituzione, precisamente
all’art.40, lo sciopero viene riconosciuto come diritto. La costituzione
rinvia alla legge la determinazione dei limiti esercizio. In attesa
dell’emanazione della legge, però, il diritto di sciopero è immediatamente
efficace, con i limiti di esercizio da individuare mediante il ricorso a
principi generali.
Il riconoscimento dello sciopero come diritto significa che esso non è solo
una libertà nei confronti dello Stato, che non può limitare penalmente lo
sciopero, ma anche una libertà nei confronti del datore di lavoro.
Il riconoscimento dello sciopero come diritto comporta che il datore di
lavoro non può pretendere la prestazione lavorativa, in quanto
sull’obbligazione contrattuale della stessa prevale il diritto dei lavoratori di
astenersi collettivamente dal lavoro. Ne consegue una situazione di
inesigibilità della prestazione di lavoro, paragonabile all’impossibilità
sopravvenuta, con l’applicazione della regola del rischio contrattuale, in
base al quale, quando nei rapporti a prestazioni corrispettive viene meno
una delle due prestazioni, l’altra parte non è tenuta ad adempire la propria.
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LO SCIOPERO

Lo sciopero, del quale l’ordinamento giuridico non fornisce alcuna definizione, consiste nell’astensione collettiva dal lavoro. L’astensione avviene nell’ambito dei singoli rapporti individuali, non esistendo un rapporto collettivo di lavoro. La qualificazione dello sciopero, nell’ambito dell’ordinamento intersindacale, può essere quella della sanzione. Essa si configura a carico del datore, se lo sciopero realizza i suoi obiettivi, in quanto il datore stesso è costretto ad accogliere le rivendicazioni dei lavoratori, pur avendo perso il guadagno delle ore lavorative non svolte. Se lo sciopero non riesce, la sanzione è a carico dei lavoratori, i quali non raggiungono i loro obiettivi, pur perdendo le retribuzioni corrispondenti alle ore di astensione dal lavoro. Nel nostro ordinamento, con il sistema corporativo, lo sciopero era considerato un reato, vietato nel codice Rocco. Con la caduta del sistema corporativo, si pensò ad un’abrogazione delle norme penali contro lo sciopero, ma la tesi non fu accolta. Solo con la Costituzione, precisamente all’art.40, lo sciopero viene riconosciuto come diritto. La costituzione rinvia alla legge la determinazione dei limiti esercizio. In attesa dell’emanazione della legge, però, il diritto di sciopero è immediatamente efficace, con i limiti di esercizio da individuare mediante il ricorso a principi generali. Il riconoscimento dello sciopero come diritto significa che esso non è solo una libertà nei confronti dello Stato, che non può limitare penalmente lo sciopero, ma anche una libertà nei confronti del datore di lavoro. Il riconoscimento dello sciopero come diritto comporta che il datore di lavoro non può pretendere la prestazione lavorativa, in quanto sull’obbligazione contrattuale della stessa prevale il diritto dei lavoratori di astenersi collettivamente dal lavoro. Ne consegue una situazione di inesigibilità della prestazione di lavoro, paragonabile all’impossibilità sopravvenuta, con l’applicazione della regola del rischio contrattuale, in base al quale, quando nei rapporti a prestazioni corrispettive viene meno una delle due prestazioni, l’altra parte non è tenuta ad adempire la propria.

All’inesigibilità della prestazione consegue, dunque, il venir meno dell’obbligazione del datore di lavoro corrispondente la retribuzione. La perdita della retribuzione risponde all’esigenza che lo sciopero determini un sacrificio per i lavoratori, con conseguente ricorso ad esso soltanto quando sussistano apprezzabili rivendicazioni. La corrispettività della retribuzione, anche differita, comporta la riduzione, in relazione alle ore di sciopero, anche delle voci integrative e delle corresponsioni differite, quali ad esempio la tredicesima e il TFR. Non rientrano nello sciopero i riposi settimanali e le festività, pur se ricadenti nel periodo dello svolgimento dello stesso. Non vengono toccate dallo sciopero neanche le ferie, che non sono in rapporto di corrispettività con la prestazione. Nell’ipotesi di sciopero discontinuo, ossia non per l’intera giornata lavorativa, la riduzione della retribuzione è relativa soltanto alle ore non svolte. Si è già detto che lo sciopero presenta l’aspetto individuale per il fatto che ogni singola astensione dal lavoro assume rilevanza nell’ambito dei singoli rapporti. Ma ogni astensione deve coordinarsi con le altre, occorrendo il carattere collettivo delle stesse. Ciò precisato, assume scarsa importanza se lo sciopero debba essere considerato un diritto individuale ad esecuzione collettiva, come appare più convincente, oppure se sia un diritto collettivo la cui attuazione assume rilevanza individuale. L’importante è che si riconosca, in base al combinato disposto degli art. 39 e 40 Cost, che lo sciopero non appartiene solo alle associazioni sindacali, ma anche alle organizzazioni non associative e finanche a coalizioni di lavoratori che si aggregano esclusivamente al fine dell’astensione collettiva dal lavoro. Un’associazione sindacale, o un’organizzazione di natura non associativa, possono proclamare lo sciopero, conferendo in tal modo all’astensione dal lavoro il carattere collettivo. Ma, a parte l’ipotesi della proclamazione, la dimensione collettiva dello sciopero dipende dalle finalità cui esso mira. Se lo sciopero venisse esercitato per la stipulazione di un contratto collettivo, di categoria o aziendale, che può riguardare anche centinaia o

Le finalità dello sciopero si ricavano esaminando gli articoli del codice penale che vietavano lo sciopero, oramai eliminati da decisioni della corte costituzionale. L’art. 502 c.p., che è stato dichiarato incostituzionale nel 1960, vietava lo sciopero per fini contrattuali. Per sciopero per fini contrattuali deve intendersi quello rivolto alla stipulazione o al rinnovo del contratto collettivo, che dà luogo ad una controversia economica, cioè avente ad oggetto interessi ancora privi di regolamentazione giuridica. In questo tipo di sciopero rientra anche quello per la risoluzione di una controversia giuridica, avente ad oggetto interessi per i quali già esiste una specifica regolamentazione, disapplicata o di incerta applicazione. Una specifica rilevanza riceveva lo sciopero di solidarietà o di protesta, disciplinato dall’art. 505 c.p., dichiarato incostituzionale nel 1962. Per sciopero di protesta deve intendersi quello contro un comportamento del datore, anche nei confronti di un solo lavoratore, ma ritenuto illegittimo ed inopportuno dagli altri. Lo sciopero di solidarietà, invece, si ha quando i lavoratori scioperano per appoggiare le rivendicazioni di un’atra categoria. La corte costituzionale ha ritenuto che lo sciopero di solidarietà sia ammissibile soltanto quando tra i primi partecipanti ed i secondi esista un’affinità di interessi. Lo sciopero di coazione nei confronti della pubblica autorità viene, di solito, esercitato per rivendicare azioni di carattere politico-professionale, come, ad esempio, la modifica del sistema pensionistico, che può avvenire soltanto con legge e non con un contratto collettivo. Secondo la corte costituzionale, tuttavia, per la liceità dello sciopero di coazione, occorre che esso non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale e ad impedire l’esercizio dei poteri sovrani. Lo sciopero per finalità politiche, ad esempio contro l’installazione di basi missilistiche in Italia, trovava la sua rilevanza penalistica nell’art. 503 c.p., dichiarato anch’esso incostituzionale. La corte, tuttavia, ha affermato che lo sciopero politico è soltanto una libertà, non un diritto, con conseguente responsabilità nei confronti del datore. Il datore, infatti, non può subire effetti negativi quando sono in discussione interessi politici estranei alle relazioni sindacali