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Sciopero e sindacati, Sintesi del corso di Diritto del Lavoro

Il testo è un riassunto dello sciopero e dei sindacati

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

Caricato il 09/04/2026

ciro-caiazzo-2
ciro-caiazzo-2 🇮🇹

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Parte Speciale a modo mio
Premessa
Con la costituzione del 1948, il sindacato e lo sciopero diventano diritti
fondamentali. L'articolo 39 riconosce la libertà sindacale e l'articolo 40
riconosce il diritto allo sciopero.
Libertà e organizzazioni sindacali
L'organizzazione sindacale è l'insieme dei soggetti, delle regole e degli
strumenti attraverso cui i lavoratori si uniscono per difendere i loro
interessi. (art 39 principio di libertà sindacale). I sindacati sono
associazioni private organizzate in modo democratico. Esistono a diversi
livelli, a livello territoriale nazionale e per categorie professionali. A livello
più alto ci sono le grandi confederazioni, come. CGL,CISL,UIL. Ehi, la legge.
Riconosce alle organizzazioni sindacali rappresentativi aziendali il diritto di
costituire RSA (Rappresentanze sindacali aziendali.) Organismi che
fungono da punto di riferimento dei lavoratori all'interno dell'azienda.
Questi organismi sono fondamentali perché portano completamente dei
lavoratori all'interno dell'azienda.
Contratto Collettivo
Il contratto collettivo di lavoro e l'accordo stipulato tra i sindacati dei
lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. Ha la funzione di stabilire
le regole economiche e normative che si applicheranno ai singoli rapporti
di lavoro: Salario minimo orario, ferie, permessi, inquadramenti, diritti e
doveri (clausole normative). Accanto al contratto collettivo nazionale
esiste il contratto aziendale che è un accordo stipulato all'interno della
singola impresa tra il datore e le rappresentanze sindacali in azienda,
questo contratto serve a stabilire gestione dei conflitti, turni, premi,
flessibilità oraria, eccetera.(clausole obbligatorie)
Contratto aziendale gestionale
Una categoria particolare, il contratto gestionale, che non regola
direttamente il rapporto di lavoro, ma affronta problemi organizzativi
dell'impresa, individuandone soluzioni con i sindacati. La giurisprudenza
distingue nettamente il contratto collettivo nazionale dal contratto
aziendale. La Cassazione, infatti, ha affermato che il contratto aziendale,
una volta stipulato, si applica a tutti i lavoratori dell'azienda, anche a
quelli che non sono iscritti ai sindacati firmatari. Questo perché il contratto
aziendale è considerato uno strumento fondamentale per l'organizzazione
complessiva del lavoro all'interno dell'impresa e non può valere solo per
una parte dei lavoratori.
Livelli di Contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva è il processo con cui i sindacati dei lavoratori e
le associazioni dei datori di lavoro negoziano regole che disciplinano il
rapporto di lavoro in un determinato settore o contesto produttivo. In Italia
la contrattazione collettiva si articola su due livelli: il contratto collettivo
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Parte Speciale a modo mio Premessa Con la costituzione del 1948, il sindacato e lo sciopero diventano diritti fondamentali. L'articolo 39 riconosce la libertà sindacale e l'articolo 40 riconosce il diritto allo sciopero. Libertà e organizzazioni sindacali L'organizzazione sindacale è l'insieme dei soggetti, delle regole e degli strumenti attraverso cui i lavoratori si uniscono per difendere i loro interessi. (art 39 principio di libertà sindacale). I sindacati sono associazioni private organizzate in modo democratico. Esistono a diversi livelli, a livello territoriale nazionale e per categorie professionali. A livello più alto ci sono le grandi confederazioni, come. CGL,CISL,UIL. Ehi, la legge. Riconosce alle organizzazioni sindacali rappresentativi aziendali il diritto di costituire RSA (Rappresentanze sindacali aziendali.) Organismi che fungono da punto di riferimento dei lavoratori all'interno dell'azienda. Questi organismi sono fondamentali perché portano completamente dei lavoratori all'interno dell'azienda. Contratto Collettivo Il contratto collettivo di lavoro e l'accordo stipulato tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. Ha la funzione di stabilire le regole economiche e normative che si applicheranno ai singoli rapporti di lavoro: Salario minimo orario, ferie, permessi, inquadramenti, diritti e doveri (clausole normative). Accanto al contratto collettivo nazionale esiste il contratto aziendale che è un accordo stipulato all'interno della singola impresa tra il datore e le rappresentanze sindacali in azienda, questo contratto serve a stabilire gestione dei conflitti, turni, premi, flessibilità oraria, eccetera.(clausole obbligatorie) Contratto aziendale gestionale Una categoria particolare, il contratto gestionale, che non regola direttamente il rapporto di lavoro, ma affronta problemi organizzativi dell'impresa, individuandone soluzioni con i sindacati. La giurisprudenza distingue nettamente il contratto collettivo nazionale dal contratto aziendale. La Cassazione, infatti, ha affermato che il contratto aziendale, una volta stipulato, si applica a tutti i lavoratori dell'azienda, anche a quelli che non sono iscritti ai sindacati firmatari. Questo perché il contratto aziendale è considerato uno strumento fondamentale per l'organizzazione complessiva del lavoro all'interno dell'impresa e non può valere solo per una parte dei lavoratori. Livelli di Contrattazione collettiva La contrattazione collettiva è il processo con cui i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro negoziano regole che disciplinano il rapporto di lavoro in un determinato settore o contesto produttivo. In Italia la contrattazione collettiva si articola su due livelli: il contratto collettivo

nazionale di lavoro il (CCNL) e contrattazione aziendale o territoriale. Il testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio2014 è un accordo tra le principali organizzazioni sindacali le associazioni dei datori di lavoro. Nato con l'obiettivo di rendere più chiaro ordinato il sistema della della contrattazione collettive in Italia. In particolare, esso serve a stabilire chi può rappresentare davvero i lavoratori e chi è legittimato a firmare i vari contratti collettivi. Prima, prima della sua introduzione, il sistema era caratterizzato da una forte frammentazione sindacale con il rischio che i contratti collettivi venissero sottoscritti da soggetti poco rappresentativi. Dando luogo o ai cosiddetti contratti pirati. Il testo unico i interviene viene proprio per evitare questa stessa situazione. Esso stabilisce che la rappresentatività dei sindaci venga misurata sulla base di criteri oggettivi, come il numero degli iscritti e i voti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Solo le organizzazioni sindacali che risultano realmente rappresentative possono partecipare alla contrattazione e sottoscrivere contratti collettivi validi. Il testo prevede inoltre che i contratti collettivi, una volta firmati i dalla maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori, siano vincolati e debbano essere essere rispettati da tutte le tutte le parti parti coinvolte volte. Condotta Antisindacale L’articolo 18 dello statuto dei lavoratori disciplina la repressione della condotta antisindacale cioè di quei comportamenti del datore di lavoro che ostacolano o limitano l’attività sindacale nei luoghi di lavoro. Si tratta di una norma di chiusura, pensata per intervenire in modo rapido ed efficace ogni volta che la libertà sindacale o il diritto di sciopero vengano messi in pericolo. É condotta antisindacale qualsiasi comportamento del datore idoneo a impedire o ostacolare anche solo potenzialmente l’attività del sindacato o l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori SCIOPERO Cap 3 Il diritto di sciopero è riconosciuto dall’art. 40 della Costituzione, Si tratta di un diritto fondamentale dei lavoratori, che consiste nell’astensione collettiva dal lavoro, volontaria e temporanea, finalizzata a esercitare una pressione sul datore di lavoro o sui pubblici poteri per il soddisfacimento di rivendicazioni di carattere lavoristico o sindacale. La titolarità del diritto spetta ai lavoratori subordinati, mentre il suo esercizio è normalmente promosso dalle organizzazioni sindacali, anche se può realizzarsi pure in forma spontanea. La disciplina dello sciopero è stata in larga parte elaborata dalla giurisprudenza, che ha individuato i requisiti fondamentali di legittimità: la collettività dell’astensione, la finalità sindacale, la temporaneità e la volontarietà. Sono ritenute illegittime, invece, le forme di sciopero che violano altri diritti fondamentali o che si traducono in comportamenti abusivi, come lo sciopero a sorpresa in violazione di

  1. Poteri nella fase della proclamazione dello sciopero:Una volta proclamato lo sciopero, la Commissione ha poteri di controllo sulle modalità e sui tempi della protesta.Può: – raccogliere informazioni; – convocare le parti per verificare se hanno svolto i tentativi di conciliazione; – accertare se esistono le condizioni per evitare lo sciopero. Inoltre, può emanare delibere di invito, cioè indicazioni rivolte alle parti su come devono comportarsi. Se queste indicazioni non vengono rispettate, le sanzioni applicabili diventano più gravi.
  2. Poteri successivi allo sciopero (fase sanzionatoria) Dopo lo sciopero, la Commissione verifica il rispetto delle regole e può proporre o applicare sanzioni se ci sono state violazioni delle norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Si tratta quindi di poteri sanzionatori, che incidono sulle parti che non hanno rispettato la legge o le indicazioni della Commissione. POTERE DI PROPOSTA Potere preventivo della commissione di garanzia si basa due fasi:
  3. Fase della proposta:La Commissione formula alle parti in conflitto una proposta per risolvere la controversia, cioè una sorta di indicazione tecnica sulle regole da seguire (durata dello sciopero, fasce garantite, intervalli tra azioni di sciopero ecc.).In questa prima fase la Commissione svolge una funzione negoziale, cercando di favorire un accordo tra le parti.
  4. Fase della regolamentazione provvisoria:Se le parti rifiutano la proposta, oppure non raggiungono un accordo entro 20 giorni,allora la Commissione può adottare una regolamentazione provvisoria.Questa regolamentazione è vincolante e rimane in vigore fino a quando le parti non raggiungono un accordo valido.Un esempio significativo è rappresentato dal settore ferroviario, dove la Commissione ha stabilito regole precise, come:durata massima dello sciopero di 24 ore,distanza minima di 10 giorni tra uno sciopero e l’altro,obbligo di comunicare la revoca dello sciopero con almeno 5 giorni di anticipo.Accanto ai nuovi poteri, la Commissione ha acquisito anche una maggiore autonomia finanziaria, che la rende più indipendente dall’esecutivo e le permette di adottare regolamenti propri. Tuttavia, non mancano criticità: negli anni si è osservata una crescente tendenza della Commissione a ridefinire da sola il proprio ruolo, andando oltre i limiti inizialmente fissati dalla legge. Il suo inquadramento nel sistema delle autorità indipendenti è rimasto problematico, soprattutto per:1)le sue funzioni originarie quelle di prevenire e raffreddare il conflitto non coincidono rispetto al ruolo più ampio che poi ha assunto; la scarsa incisività dei poteri sanzionatori;il dubbio iniziale sul carattere vincolante della proposta in caso di mancato accordo. Sanzioni Cap 5

L’articolo 4 della legge 146/1990 ha introdotto un sistema molto articolato di sanzioni, differenziato in base ai soggetti coinvolti nel conflitto: lavoratori, sindacati, datori di lavoro ed enti erogatori dei servizi pubblici essenziali.1. Le sanzioni ai singoli lavoratori:In origine, la legge prevedeva che i lavoratori che partecipavano a scioperi irregolari potessero essere sanzionati attraverso provvedimenti disciplinari.Il compito di applicare queste sanzioni era affidato al datore di lavoro, che aveva quindi un potere molto ampio: poteva incidere direttamente sulla posizione professionale del lavoratore scioperante e, allo stesso tempo, era quasi totalmente immune da sanzioni per eventuali violazioni commesse da lui stesso. Questo sistema si è rivelato incoerente e poco equilibrato, perché creava una disparità di trattamento e non garantiva una vera tutela per gli utenti dei servizi pubblici essenziali.Con l’evoluzione normativa, pur restando al datore di lavoro il compito materiale di applicare le sanzioni disciplinari ai singoli lavoratori è stata attribuita alla Commissione una funzione nuova e più forte.La Commissione deve infatti valutare i comportamenti di:lavoratori scioperanti,organizzazioni sindacali,enti erogatori dei servizi pubblici.Dopo tale valutazione, la Commissione delibera le sanzioni, che poi vengono applicate dal datore di lavoro.In questo modo, il potere del datore di lavoro è stato limitato e guidato, perché deve muoversi nei limiti stabiliti dalla Commissione, evitando squilibri. La legge prevede anche sanzioni a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti che erogano il servizio quando non rispettano le norme poste a tutela dell’interesse pubblico. Cap 6 TENTATIVI DI RIFORMA NELLO SCIOPERO Un tentativo di riformare la disciplina dello sciopero nei trasporti e il ruolo della Commissione di Garanzia si trova nel disegno di legge del 23 marzo 2009, che però non entrò mai in vigore. Quel progetto prevedeva una trasformazione importante: la Commissione di Garanzia sarebbe diventata una Commissione per le relazioni di lavoro, con una diversa composizione dei membri e con poteri più forti rispetto a quelli attuali.Nonostante la riforma non sia stata approvata, l’idea alla base del provvedimento rimane significativa.Infatti, le parti sociali riconoscono alla Commissione un ruolo ormai molto incisivo, soprattutto dopo la legge 83/2000, e ne condividono l’importanza nel regolare scioperi e conflitti nei servizi pubblici essenziali. LA PRECETTAZIONE

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.La sanzione è irrogata:con decreto della stessa autorità che ha emanato l’ordinanza di precettazione;ed è applicata mediante ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro – sezione ispettorato del lavoro. Nel caso in cui la sanzione sia irrogata nei confronti dei singoli prestatori, professionisti o piccoli imprenditori, il suo ammontare deve essere:proporzionato alla gravità dell’infrazione;commisurato alle condizioni economiche del destinatario.In ogni caso, la sanzione pecuniaria deve essere compresa tra 5.000 e 50.000 euro.Qualora, invece, il destinatario della sanzione sia un’organizzazione sindacale, l’importo può variare:da 2.500 a 50.000 euro per ogni giorno di mancata ottemperanza all’ordinanza,tenendo conto della consistenza economica dell’organizzazione e della gravità delle conseguenze della violazione. Sanzioni a carico delle amministrazioni pubbliche e delle imprese erogatrici del servizio: Nel caso in cui la violazione dell’ordinanza di precettazione sia imputabile alle amministrazioni pubbliche o alle imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali, la legge prevede una sanzione di tipo diverso.In particolare, è stabilita la sospensione dall’incarico dei dirigenti responsabili, per un periodo:non inferiore a trenta giorni;non superiore a un anno. AMBITO DI APPLICAZIONE LEGGE 146/ La legge n. 146 del 1990 disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, cioè in quei servizi che garantiscono diritti fondamentali della persona e che devono essere assicurati anche in caso di astensione dal lavoro.La legge non dà una definizione unica di “servizio pubblico essenziale”, ma segue un criterio in due passaggi. Prima individua alcuni diritti costituzionali fondamentali che devono essere tutelati anche durante lo sciopero: il diritto alla vita e alla salute, alla libertà e alla sicurezza, la libertà di circolazione, il diritto all’assistenza e alla previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.Poi elenca, in modo non esaustivo, i servizi necessari a garantire tali diritti. Tra questi rientrano, ad esempio, i servizi sanitari e di protezione civile, la raccolta dei rifiuti, l’amministrazione della giustizia nelle attività più delicate, l’approvvigionamento di beni essenziali, i trasporti pubblici, i servizi previdenziali e assistenziali, la scuola per quanto riguarda esami e scrutini, e i servizi postali, di telecomunicazione e radiotelevisivi, la gestione dei farmaci, la manutenzione dei mezzi di trasporto pubblico, i servizi di pulizia negli aeroporti e la ristorazione nel trasporto aereo.Restano invece escluse le forme anomale di sciopero, come il picchettaggio o lo sciopero pignolo. PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE

Prima di proclamare uno sciopero, le parti sono obbligate ad attivare le procedure di raffreddamento e conciliazione, previste dai contratti collettivi, al fine di tentare una soluzione pacifica del conflitto. Se tali procedure non sono previste o non vengono attivate, esse devono svolgersi davanti a un soggetto terzo (come il Prefetto o il Ministro competente), a seconda della rilevanza del conflitto. Solo dopo l’espletamento di queste procedure è possibile proclamare lo sciopero. La proclamazione deve essere formale e comunicata per iscritto, con un preavviso minimo di 10 giorni, indicando durata, modalità di svolgimento e motivazioni dello sciopero. Il preavviso serve anche a consentire l’organizzazione delle prestazioni indispensabili e a informare correttamente l’utenza.La revoca dello sciopero dopo che l’utenza è già stata informata costituisce una condotta sleale, valutabile dalla Commissione di Garanzia ai fini dell’applicazione di sanzioni. RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Un ruolo centrale è attribuito ai contratti collettivi, cui spetta il compito di individuare concretamente le prestazioni indispensabili, le modalità di erogazione dei servizi minimi e i lavoratori tenuti a garantirli. Le previsioni dei contratti collettivi, una volta stipulate, hanno efficacia erga omnes, cioè si applicano a tutti i lavoratori, anche se non iscritti ai sindacati firmatari. LA SERRATA Nel sistema delle relazioni industriali, accanto al diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori dall’art. 40 della Costituzione, si pone il tema della serrata, cioè della sospensione dell’attività lavorativa decisa unilateralmente dal datore di lavoro. La serrata rappresenta uno strumento di pressione datoriale nel conflitto collettivo e si colloca all’interno delle relazioni datoriali, intese come l’insieme dei rapporti tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.La serrata consiste nella chiusura totale o parziale dell’azienda con conseguente impedimento per i lavoratori di prestare la propria attività. A differenza dello sciopero, la serrata non è espressamente riconosciuta dalla Costituzione, né è vietata in modo esplicito. La sua legittimità è stata pertanto ricostruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali ne hanno ammesso l’esercizio entro limiti rigorosi, in funzione del bilanciamento tra libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e tutela del lavoro.Tradizionalmente si distingue tra serrata offensiva e serrata difensiva.La serrata offensiva è quella utilizzata dal datore di lavoro come strumento di pressione per ottenere concessioni dai lavoratori o per contrastare rivendicazioni sindacali: essa è generalmente considerata illegittima, poiché altera l’equilibrio del rapporto di lavoro e incide in modo eccessivo sui diritti dei lavoratori.La serrata difensiva, invece, è quella