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La protezione legislativa della libertà sindacale, dell'attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero, come realizzata dall'articolo 28 del statuto dei lavoratori italiano. Delle fattispecie generali e specifiche di condotta antisindacale, i limiti dell'antisindacabilità e i relativi processi giudiziari. Il documento si riferisce alle leggi 146/1990 e 428/1990 e analizza i casi di violazione di clausole obbligatorie e mancato rispetto degli obblighi procedurali in caso di trasferimento aziendale.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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La protezione legislativa della libertà sindacale, dell’attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero si realizza nel modo più ampio e con la massima effettività nell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori che prevede uno speciale procedimento giudiziario di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro. L’ art. 28 St. Lv. prevede una fattispecie generale che ravvisa la condotta antisindacale in “qualsiasi comportamento diretto a impedire o limitare, anche solo potenzialmente, l’esercizio della libertà sindacale, dell’attività sindacale e del diritto di sciopero” (3 beni protetti). A tale disposizione generale se ne sono aggiunte altre due specifiche , tramite:
- (^) L.146/1990 : violazione delle clausole obbligatorie contenute negli accordi sindacali. - L.428/1990 : mancato rispetto degli obblighi procedurali in caso di trasferimento d’azienda. Il procedimento, applicabile anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a., si svolge innanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro , sia quando il ricorso ha ad oggetto comportamenti lesivi solo delle organizzazioni sindacali, sia quando riguardi comportamenti plurioffensivi che incidono, oltre che sul sindacato, anche sulle situazioni giuridiche dei singoli dipendenti. L’unico fattore definito in modo tipico dalla norma è il soggetto attivo della condotta vietata (dunque il legittimato passivo), che è il datore di lavoro , a prescindere dal fatto che sia imprenditore o non, privato o pubblico, e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. - Collaboratori del datore: la condotta è imputabile solo ed esclusivamente al datore di lavoro (sono pertanto esclusi dalla tutela ex art. 28 i lavoratori autonomi o parasubordinati), anche quando non sia posta in essere personalmente da quest’ultimo, ma dai soggetti che secondo l’organizzazione dell’azienda svolgono attività a lui riconducibile, esercitando una frazione più o meno ampia del potere dell’imprenditore. - Associazioni datoriali e sindacali: si esclude che rilevi una condotta posta in essere da tali organizzazioni di datori di lavoro e dai sindacati emarginati sul piano dei rapporti di forza negoziali nei confronti di altre organizzazioni sindacali concorrenti. Lo Statuto non definisce la condotta antisindacale in base alle sue caratteristiche strutturali, ma costruisce una fattispecie attraverso il rinvio alla sua idoneità a ledere beni protetti. Si tratta quindi di una fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata, in quanto i beni protetti possono essere lesi nella pratica da comportamenti più disparati, non tipizzabili a priori. Il termine comportamento, per la sua genericità, è comprensivo di:
di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate dal trasferimento. La condotta antisindacale plurioffensiva rileva sia ai sensi dell’art.28, sia in forza delle altre norme che vietano l’atto illegittimo, perché diversi sono i presupposti di utilizzo e gli interessi tutelati. ES. licenziamento antisindacale:
autotutela collettiva non organizzate su base nazionale (No RSA/RSU). Tale limitazione soggettiva (organismi locali dei sindacati nazionali) è stata considerata contraria agli artt. 24 (che riconosce a ogni soggetto il diritto ad agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche), 2 (che riconosce i diritti del cittadino nelle formazioni sociali), 3 (uguaglianza) e 39 (libertà sindacale) della Costituzione. La Corte costituzionale ha respinto tutte le obiezioni affermando che la scelta del legislatore non limita in alcun modo i diritti individuali e collettivi di libertà sindacale, ma attribuisce a soggetti qualificati uno strumento di azione giudiziaria di particolare efficacia. In particolare, con riferimento all’art. 24, la Corte ha affermato che la norma non sostituisce i mezzi di tutela giudiziaria assicurati ai singoli, ma ne introduce uno nuovo. Il procedimento ha carattere d’urgenza : si fonda su una istruttoria minima (assunzione di sommarie informazioni), da concludersi in tempi brevi, anche se il termine dei 2 giorni entro il quale le parti devono essere convocate è ordinatorio e di fatto è largamente superato. L’azione si propone con ricorso al Tribunale nel luogo ove è posto in essere il comportamento vietato.