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La Repressione della Condotta Antisindacale: Articolo 28 del Statuto dei Lavoratori, Schemi e mappe concettuali di Diritto Sindacale

La protezione legislativa della libertà sindacale, dell'attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero, come realizzata dall'articolo 28 del statuto dei lavoratori italiano. Delle fattispecie generali e specifiche di condotta antisindacale, i limiti dell'antisindacabilità e i relativi processi giudiziari. Il documento si riferisce alle leggi 146/1990 e 428/1990 e analizza i casi di violazione di clausole obbligatorie e mancato rispetto degli obblighi procedurali in caso di trasferimento aziendale.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 19/10/2021

ilaria-scivoli
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LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
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La protezione legislativa della libertà sindacale, dell’attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero
si realizza nel modo più ampio e con la massima eettività nell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori che
prevede uno speciale procedimento giudiziario di repressione della condotta antisindacale del
datore di lavoro. L’art. 28 St. Lv. prevede una fattispecie generale che ravvisa la condotta
antisindacale in “qualsiasi comportamento diretto a impedire o limitare, anche solo potenzialmente,
l’esercizio della libertà sindacale, dell’attività sindacale e del diritto di sciopero” (3 beni protetti). !
A tale disposizione generale se ne sono aggiunte altre due specifiche, tramite:#
-L.146/1990: violazione delle clausole obbligatorie contenute negli accordi sindacali.#
-L.428/1990: mancato rispetto degli obblighi procedurali in caso di trasferimento d’azienda.#
Il procedimento, applicabile anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a., si svolge innanzi al
Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, sia quando il ricorso ha ad oggetto
comportamenti lesivi solo delle organizzazioni sindacali, sia quando riguardi comportamenti
plurioensivi che incidono, oltre che sul sindacato, anche sulle situazioni giuridiche dei singoli
dipendenti.#
L’unico fattore definito in modo tipico dalla norma è il soggetto attivo della condotta vietata (dunque il
legittimato passivo), che è il datore di lavoro, a prescindere dal fatto che sia imprenditore o non,
privato o pubblico, e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.#
Collaboratori del datore: la condotta è imputabile solo ed esclusivamente al datore di lavoro (sono
pertanto esclusi dalla tutela ex art. 28 i lavoratori autonomi o parasubordinati), anche quando non sia
posta in essere personalmente da quest’ultimo, ma dai soggetti che secondo l’organizzazione
dell’azienda svolgono attività a lui riconducibile, esercitando una frazione più o meno ampia del potere
dell’imprenditore.#
Associazioni datoriali e sindacali: si esclude che rilevi una condotta posta in essere da tali
organizzazioni di datori di lavoro e dai sindacati emarginati sul piano dei rapporti di forza negoziali nei
confronti di altre organizzazioni sindacali concorrenti.#
Lo Statuto non definisce la condotta antisindacale in base alle sue caratteristiche strutturali, ma
costruisce una fattispecie attraverso il rinvio alla sua idoneità a ledere beni protetti. Si tratta quindi di
una fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata, in quanto i beni protetti possono essere lesi
nella pratica da comportamenti più disparati, non tipizzabili a priori. !
Il termine comportamento, per la sua genericità, è comprensivo di:#
-Atti giuridici: sanzione disciplinare contro chi esercita un diritto sindacale, licenziamento,
trasferimento;#
-Meri comportamenti materiali: intimidazioni, minacce, indagini antisindacali.#
-Comportamenti omissivi: ad esempio il rifiuto di promuovere il sindacalista. Tuttavia si richiede che
questi siano coordinati con comportamenti attivi che completino il quadro antisindacale (ad esempio
un’attribuzione discriminatoria).#
Come si è accennato, accanto alla fattispecie a struttura aperta delineata dall’art. 28 sono poi previste
alcune ipotesi tipiche introdotte dal legislatore nel 1990:#
-Inadempimento datoriale di clausole obbligatorie, ossia le clausole collettive in tema di diritti e
attività proprie del sindacato: la previsione è contenuta nella legge che disciplina lo sciopero nei
servizi pubblici essenziali (146/1990), dunque con esplicito riferimento a un preciso datore di
lavoro, cioè l’ente gestore di un servizio pubblico essenziale. La dottrina comunque tende ad
attribuirle portata generale.#
-Violazione della procedura nel trasferimento d’azienda: mancato rispetto, da parte del cedente o
del cessionario, degli obblighi di comunicazione, informazione ed esame congiunto previsti nei
confronti delle rispettive RSA e RSU costituite nelle unità produttive interessate oppure dei sindacati
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LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

La protezione legislativa della libertà sindacale, dell’attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero si realizza nel modo più ampio e con la massima effettività nell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori che prevede uno speciale procedimento giudiziario di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro. L’ art. 28 St. Lv. prevede una fattispecie generale che ravvisa la condotta antisindacale in “qualsiasi comportamento diretto a impedire o limitare, anche solo potenzialmente, l’esercizio della libertà sindacale, dell’attività sindacale e del diritto di sciopero” (3 beni protetti). A tale disposizione generale se ne sono aggiunte altre due specifiche , tramite:

- (^) L.146/1990 : violazione delle clausole obbligatorie contenute negli accordi sindacali. - L.428/1990 : mancato rispetto degli obblighi procedurali in caso di trasferimento d’azienda. Il procedimento, applicabile anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a., si svolge innanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro , sia quando il ricorso ha ad oggetto comportamenti lesivi solo delle organizzazioni sindacali, sia quando riguardi comportamenti plurioffensivi che incidono, oltre che sul sindacato, anche sulle situazioni giuridiche dei singoli dipendenti. L’unico fattore definito in modo tipico dalla norma è il soggetto attivo della condotta vietata (dunque il legittimato passivo), che è il datore di lavoro , a prescindere dal fatto che sia imprenditore o non, privato o pubblico, e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. - Collaboratori del datore: la condotta è imputabile solo ed esclusivamente al datore di lavoro (sono pertanto esclusi dalla tutela ex art. 28 i lavoratori autonomi o parasubordinati), anche quando non sia posta in essere personalmente da quest’ultimo, ma dai soggetti che secondo l’organizzazione dell’azienda svolgono attività a lui riconducibile, esercitando una frazione più o meno ampia del potere dell’imprenditore. - Associazioni datoriali e sindacali: si esclude che rilevi una condotta posta in essere da tali organizzazioni di datori di lavoro e dai sindacati emarginati sul piano dei rapporti di forza negoziali nei confronti di altre organizzazioni sindacali concorrenti. Lo Statuto non definisce la condotta antisindacale in base alle sue caratteristiche strutturali, ma costruisce una fattispecie attraverso il rinvio alla sua idoneità a ledere beni protetti. Si tratta quindi di una fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata, in quanto i beni protetti possono essere lesi nella pratica da comportamenti più disparati, non tipizzabili a priori. Il termine comportamento, per la sua genericità, è comprensivo di:

  • Atti giuridici : sanzione disciplinare contro chi esercita un diritto sindacale, licenziamento, trasferimento;
  • Meri comportamenti materiali : intimidazioni, minacce, indagini antisindacali.
  • (^) Comportamenti omissivi : ad esempio il rifiuto di promuovere il sindacalista. Tuttavia si richiede che questi siano coordinati con comportamenti attivi che completino il quadro antisindacale (ad esempio un’attribuzione discriminatoria). Come si è accennato, accanto alla fattispecie a struttura aperta delineata dall’art. 28 sono poi previste alcune ipotesi tipiche introdotte dal legislatore nel 1990:
  • (^) Inadempimento datoriale di clausole obbligatorie , ossia le clausole collettive in tema di diritti e attività proprie del sindacato: la previsione è contenuta nella legge che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (146/1990), dunque con esplicito riferimento a un preciso datore di lavoro , cioè l’ente gestore di un servizio pubblico essenziale. La dottrina comunque tende ad attribuirle portata generale.
  • (^) Violazione della procedura nel trasferimento d’azienda : mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi di comunicazione, informazione ed esame congiunto previsti nei confronti delle rispettive RSA e RSU costituite nelle unità produttive interessate oppure dei sindacati

di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate dal trasferimento. La condotta antisindacale plurioffensiva rileva sia ai sensi dell’art.28, sia in forza delle altre norme che vietano l’atto illegittimo, perché diversi sono i presupposti di utilizzo e gli interessi tutelati. ES. licenziamento antisindacale:

  • le norme che vietano la discriminazione per ragioni sindacali (art.15 e 16 stat.lav.) permettono al lavoratore la reintegrazione del posto di lavoro facendo valere l’illiceità dell’atto (art.18 stat.lav.) in nome del proprio interesse a non essere leso per l’esercizio delle libertà sindacali;
  • il sindacato è legittimato a chiedere, ai sensi dell’art.28, la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale (e quindi la reintegrazione nel posto di lavoro del licenziato), in nome del distinto interesse del sindacato stesso a che non sia coartata la libertà sindacale in azienda. In tal caso si pongono alcuni problemi processuali, per via della possibilità che lo stesso comportamento lesivo della libertà sindacale del datore venga fatto valere sia dal singolo lavoratore sia dal sindacato, portando a sovrapposizioni e contrasti di giudicati. L’opinione prevalente suole distinguere nettamente le due azioni e i conseguenti giudicati: l’esaurimento dell’azione individuale del lavoratore colpito non preclude l’instaurazione o la continuazione dell’azione collettiva del sindacato, il quale ha un proprio interesse a riaffermare l’antisindacalità della condotta. Bisogna ora individuare i limiti dell’antisindacabilità, ossia i confini tra i comportamenti giuridicamente lesivi dei tre beni indicati dall’art. 28 e i comportamenti del datore che rientrano nella normale logica del conflitto di interessi tra datore e lavoratore. Infatti, non tutti i comportamenti antagonisti nei confronti del sindacato sono antisindacali dal punto di vista giuridico: in genere saranno illeciti i comportamenti del datore ostativi dell’attività sindacale e di scioperi svolti con modalità riconosciute dall’ordinamento, o di comportamenti che si muovono nella sfera della libertà sindacale e come tali protetti; saranno invece esenti da censura quelli motivati da reazioni a comportamenti illeciti o non protetti dei lavoratori. Tuttavia tali indicazioni generali fanno sorgere una serie di casi controversi :
  1. Interesse dell’impresa : non basta qualsiasi interesse aziendale a giustificare il comportamento del datore e ad escludere l’applicazione della norma; devono esistere, e il datore deve darne prova, esigenze tali da giustificare il comportamento e quindi da escludere che esso sia diretto a contrastare l’esercizio dei diritti protetti dalla norma.
  2. Reazioni allo sciopero : il diritto allo sciopero è protetto da qualsiasi comportamento ostativo, ogni qual volta sia attuato nell’ambito dei limiti del diritto elaborati dalla giurisprudenza e individuati dal legislatore e dalla contrattazione collettiva quanto alle modalità e agli obiettivi; la tutela è negata ove si superino tali limiti. A tal proposito, per quanto riguarda:
  • il crumiraggio indiretto interno : è legittima la sostituzione, da parte del datore, di lavoratori scioperanti con altri non scioperanti, spostati alle mansioni dei primi. Il datore ha infatti diritto a limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sulla situazione economica dell’azienda, a condizione che non si violi il divieto di dequalificazione. Tuttavia l’adibizione a mansioni inferiori è consentita qualora, in assenza di violazione di norme di legge o contratto collettivo, si configuri come eccezionale, marginale e rispondente a specifiche e obiettive esigenze aziendali.
  • il crumiraggio indiretto esterno : è antisindacale la condotta del datore consistente nella sostituzione degli scioperanti con lavoratori assunti ad hoc con contratto intermittente; o a tempo determinato; o con ricorso alla somministrazione di manodopera; o con collaboratori esterni.
  • le violazioni degli accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili : costituiscono condotta antisindacale.
  1. Comportamenti nelle trattative : in passato l’opinione dominante riteneva che il rifiuto di trattare o il comportamento ostruzionistico non costituisse in sé condotta antisindacale, non esistendo nel nostro ordinamento un obbligo legale generale di trattare. Tuttavia, il testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 ammette alla contrattazione nazionale i sindacati che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, perciò in questa situazione è corretto ritenere che in caso di esclusione dalle trattative di un sindacato che abbia una rappresentatività non inferiore al 5%, il rifiuto a trattare sia considerato antisindacale.

autotutela collettiva non organizzate su base nazionale (No RSA/RSU). Tale limitazione soggettiva (organismi locali dei sindacati nazionali) è stata considerata contraria agli artt. 24 (che riconosce a ogni soggetto il diritto ad agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche), 2 (che riconosce i diritti del cittadino nelle formazioni sociali), 3 (uguaglianza) e 39 (libertà sindacale) della Costituzione. La Corte costituzionale ha respinto tutte le obiezioni affermando che la scelta del legislatore non limita in alcun modo i diritti individuali e collettivi di libertà sindacale, ma attribuisce a soggetti qualificati uno strumento di azione giudiziaria di particolare efficacia. In particolare, con riferimento all’art. 24, la Corte ha affermato che la norma non sostituisce i mezzi di tutela giudiziaria assicurati ai singoli, ma ne introduce uno nuovo. Il procedimento ha carattere d’urgenza : si fonda su una istruttoria minima (assunzione di sommarie informazioni), da concludersi in tempi brevi, anche se il termine dei 2 giorni entro il quale le parti devono essere convocate è ordinatorio e di fatto è largamente superato. L’azione si propone con ricorso al Tribunale nel luogo ove è posto in essere il comportamento vietato.

  • (^) Decreto motivato del giudice : la condanna della condotta antisindacale è immediatamente esecutiva, allo scopo di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo lesivo di beni protetti e la rimozione degli effetti lesivi già realizzati, ripristinando il libero godimento degli stessi beni. Il giudice non può emettere una condanna per il futuro (cioè proibendo lo stesso comportamento per il futuro), in quanto non ha in generale potere di creare norme astratte, non riferite cioè al caso concreto. È invece legittimo che l’ordine del giudice si proietti nel futuro qualora riguardi la cessazione di un comportamento concretamente ritenuto illecito, già in atto o programmato, ma destinato ad essere attuato o a produrre effetti successivamente.
  • Fase di opposizione : è ammessa l’opposizione al decreto (di accoglimento o di rigetto) entro 15 giorni dalla sua comunicazione alle parti, davanti al tribunale che lo ha emanato, il quale provvede con sentenza, anch’essa immediatamente esecutiva. La proposizione dell’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del decreto, che non può essere revocata o sospesa se non con la sentenza con cui il giudice definisce il giudizio. Se non opposto, il decreto acquista l’incontrovertibilità del giudicato.
  • Impugnazione : la sentenza che decide l’opposizione è appellabile davanti la Corte d’Appello, sempre secondo il rito del lavoro. La sanzione penale posta a carico del datore, per l’inosservanza dell’ordine del giudice, è quella dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a 206 euro. Il giudice penale, nell’emanare la condanna per l’inosservanza del provvedimento legalmente dato da un giudice, non deve provvedere a riesaminare nel merito il caso (a valutare l’antisindacalità della condotta, frustrando così lo scopo dell’art. 28 di rapida repressione di essa), ma dovrà limitarsi a controllare la conformità del provvedimento ex art. 28 alle regole che presiedono la sua formazione. Si prevede che nel processo penale il sindacato possa costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno provocato dall’inottemperanza all’ordine del giudice. Al datore condannato per condotta antisindacale c’è la revoca delle agevolazioni fiscali concesse per incentivare l’occupazione. ES: Un datore di lavoro decide di attribuire un premio in ragione della presenza continuativa in servizio, escludendo però dal premio una serie di assenze tra cui quelle per maternità obbligatoria. Il sindacato, rilevando che tra gli oggetti della propria azione sindacale vi è anche la tutela antidiscriminatoria e ritenendo che si tratti di un atto che discrimina le donne, agisce ai sensi dell’art. 28 St. Lv.