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Sintesi sulle servitù, Sintesi del corso di Diritto Privato

Servitù di passaggio, acquedotto ecc

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 12/08/2019

Marsgates
Marsgates 🇮🇹

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SERVITU’: la servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante. La
servitù può nascere
1) DA CONTRATTO
2) DA TESTAMENTO
3) DALLA LEGGE
4) PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA
5) PER USUCAPIONE
PRESUPPOSTI NECESSARI PER AVERSI UNA SERVITU’:
- I fondi devono essere CONTIGUI
- I fondi devono essere di diverso proprietario
- UTILITA’: la servitù consiste in una utilità arrecata al fondo dominante e può essere inerente alla maggiore comodità
o amenità del fondo dominante, o alla destinazione industriale del fondo
- PESO: all’utilità deve corrispondere un peso che grava sul fondo servente
Le servitù possono essere:
- APPARENTI: quando si manifestano in opere visibili e permanenti strumentali all’esercizio della servitù (es servitù di
passaggio di linee teleferiche, ove sono ben visibili i piloni che attraversano il fondo)
- NON APPARENTI: quando non si manifestano in opere visibili e permanenti, strumentali all’esercizio della servitù
(es condotta sotterranea). Non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
- POSITIVE: quando il proprietario del fondo dominante, per esercitare un suo diritto, deve porre in essere un
comportamento attivo, che il proprietario del fondo servente deve subire (es servitù di passaggio)
- NEGATIVE: impongono al proprietario del fondo servente di non fare qualcosa (es servitù di non edificare o servitù
di non elevare la sua abitazione)
CLASSIFICAZIONE DELLE SERVITU’:
1. SERVITU’ COATTIVE
2. SERVITU’ VOLONTARIE (CONVENZIONALI)
3. PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA
4. PER USUCAPIONE
1. SERVITU’ COATTIVE: sono quelle che il proprietario del fondo dominante può ottenere coattivamente dal
proprietario del fondo servente per l’utilità del proprio fondo. Sono destinate a soddisfare un’esigenza
fondiaria che ha un rilievo generale pubblico, per cui l’utilità corrisponde al concetto di “necessità” della
servitù. Le servitù coattive si costituiscono con un apposito atto costitutivo (di natura negoziale, giudiziale o
amministrativa); in mancanza dell’accordo negoziale la costituzione è conseguenza di una sentenza (o
provvedimento amministrativo) con cui si determina l’indennità dovuta da parte del titolare del fondo servito
al titolare del fondo servente. QUALI SONO:
1. DELL’ACQUEDOTTO E DELLO SCARICO-> consiste nell’obbligo del titolare del fondo servente di far
passare attraverso lo stesso una quantità d’acqua tale da soddisfare il bisogno del fondo servito.
2. SERVITU’ DI PASSAGGIO (più nota)-> ogni qual volta un fondo non ha accesso diretto alla strada
pubblica o la sua realizzazione comporterebbe un eccessivo dispendio o disagio, il proprietario ha diritto a
passare sul fondo altrui, purché non si tratti di abitazioni o giardini e purché il pregiudizio del fondo servente
non sia superiore al vantaggio che ne riceverebbe il fondo dominante
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SERVITU’ : la servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante. La

servitù può nascere

  1. DA CONTRATTO

  2. DA TESTAMENTO

  3. DALLA LEGGE

  4. PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

  5. PER USUCAPIONE

PRESUPPOSTI NECESSARI PER AVERSI UNA SERVITU’:

  • I fondi devono essere CONTIGUI
  • I fondi devono essere di diverso proprietario
  • UTILITA’: la servitù consiste in una utilità arrecata al fondo dominante e può essere inerente alla maggiore comodità o amenità del fondo dominante, o alla destinazione industriale del fondo
  • PESO: all’utilità deve corrispondere un peso che grava sul fondo servente

Le servitù possono essere:

  • APPARENTI: quando si manifestano in opere visibili e permanenti strumentali all’esercizio della servitù (es servitù di passaggio di linee teleferiche, ove sono ben visibili i piloni che attraversano il fondo)
  • NON APPARENTI: quando non si manifestano in opere visibili e permanenti, strumentali all’esercizio della servitù (es condotta sotterranea). Non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
  • POSITIVE: quando il proprietario del fondo dominante, per esercitare un suo diritto, deve porre in essere un comportamento attivo, che il proprietario del fondo servente deve subire (es servitù di passaggio)
  • NEGATIVE: impongono al proprietario del fondo servente di non fare qualcosa (es servitù di non edificare o servitù di non elevare la sua abitazione)

CLASSIFICAZIONE DELLE SERVITU’:

1. SERVITU’ COATTIVE

2. SERVITU’ VOLONTARIE (CONVENZIONALI)

3. PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

4. PER USUCAPIONE

1. SERVITU’ COATTIVE : sono quelle che il proprietario del fondo dominante può ottenere coattivamente dal

proprietario del fondo servente per l’utilità del proprio fondo. Sono destinate a soddisfare un’esigenza fondiaria che ha un rilievo generale pubblico, per cui l’utilità corrisponde al concetto di “necessità” della servitù. Le servitù coattive si costituiscono con un apposito atto costitutivo (di natura negoziale, giudiziale o amministrativa); in mancanza dell’accordo negoziale la costituzione è conseguenza di una sentenza (o provvedimento amministrativo) con cui si determina l’indennità dovuta da parte del titolare del fondo servito al titolare del fondo servente. QUALI SONO:

  1. DELL’ACQUEDOTTO E DELLO SCARICO-> consiste nell’obbligo del titolare del fondo servente di far passare attraverso lo stesso una quantità d’acqua tale da soddisfare il bisogno del fondo servito.
  2. SERVITU’ DI PASSAGGIO (più nota)-> ogni qual volta un fondo non ha accesso diretto alla strada pubblica o la sua realizzazione comporterebbe un eccessivo dispendio o disagio, il proprietario ha diritto a passare sul fondo altrui, purché non si tratti di abitazioni o giardini e purché il pregiudizio del fondo servente non sia superiore al vantaggio che ne riceverebbe il fondo dominante
  1. SERVITU’ DI ELETTRODOTTO (e coattivo di linee teleferiche)-> è la servitù che spetta all’ente o alla società che gestisce il servizio di erogazione al pubblico di energia elettrica, acqua potabile, reti radio ecc su tutti i fondi situati lungo il percorso della linea elettrica o dell’acquedotto
  2. SERVITU’ DELL’APPOGGIO E DELL’INFISSIONE DI CHIUSA E DELLA SOMMINISTRAZIONE COATTIVA DI ACQUA A UN EDIFICIO A UN FONDO

2. SERVITU’ VOLONTARIE : nascono per volontà delle persone interessate. Si tratta di servitù atipiche;

possono essere costituite innanzitutto per contratto o per testamento e possono avere ad oggetto una qualsiasi utilità, purché questa sia ricavata da un fondo e vada a vantaggio di un altro fondo che appartiene a un diverso proprietario. Inoltre possono essere costituite per:

-DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA-> quando due fondi attualmente divisi sono stati posseduti dallo stesso proprietario e questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù

-PER USUCAPIONE-> deriva dall’esercizio continuativo di fatto della servitù.

ESERCIZIO DELLA SERVITU’ : l’estensione, il contenuto e le modalità di esercizio della servitù sono regolati dal “titolo” e, solo in mancanza, dalle disposizioni codicistiche. Gli articoli del Codice civile hanno quindi natura sussidiaria e trovano applicazione solo allorquando il titolo costitutivo (che può essere contratto, testamento, sentenza se si tratta di servitù coattiva o legale ecc), sia omissivo o lacunoso. Da un'interpretazione sistematica e congiunta delle norme, emerge che il principio generale in materia è quello usualmente definito "del minimo mezzo" o dell'uso civile, in base al quale il bisogno del fondo dominante deve essere soddisfatto col minor aggravio del fondo servente. Altro criterio sussidiario, e conseguenza del principio del minimo mezzo, è quello secondo il quale il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne (es la servitù di attingere acqua comprende il diritto di passaggio sul fondo in cui la sorgente si trova). Quanto alle modificazioni dell'esercizio della servitù, il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente e, analogamente, il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

LA SERVITU’ SI ESTINGUE:

1 PER CONFUSIONE: quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente

2 PER PRESCRIZIONE: quando non se ne fa uso per 20 anni

3 IMPOSSIBILITA’ D’USO: l’uso della servitù diviene impossibile

4 MANCANZA D’UTILITA’

AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU’ : il proprietario del fondo dominante può agire in giudizio a tutela della servitù ogni qual volta abbia interesse a far riconoscere l’esistenza del proprio diritto contro chi ne contesta l’esercizio. Inoltre può far cessare eventuali impedimenti e turbative. Il titolare del diritto di servitù poi può esperire l’azione volta ad ottenere la remissione delle cose in pristino, oltre al risarcimento dei danni.

AZIONE CONFESSORIA-> può essere esercitata da chi vuol far valere il suo diritto sul bene altrui e accertare l’esistenza di tale diritto

AZIONI POSSESSORIE-> AZIONE DI REINTEGRAZIONE (se via stato lo spoglio violento e clandestino); AZIONE DI MANUTENZIONE (se vi siano state molestie o turbative nel possesso della servitù)