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slide diritto pubblico
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(4 unità didattiche)
Come si è già fatto cenno nel Modulo IV, Unità 21, l’ amministrazione , intesa come funzione pubblica che la legge affida agli organi amministrativi dello Stato e degli altri enti autonomi (territoriali e funzionali), può essere definita – in via di prima approssimazione – come attività di cura e gestione in concreto di determinati interessi assunti come rilevanti per l’ordinamento giuridico generale e, dunque, qualificabili come “interessi pubblici”.
In particolare, sono le fonti del diritto e, soprattutto, le fonti legislative ad individuare gli interessi pubblici che gli apparati della pubblica amministrazione debbono perseguire dando applicazione ed esecuzione alle leggi e fornendo i servizi indispensabili per il benessere della collettività.
I mezzi tramite i quali si perseguono i fini dell’azione amministrativa sono di due specie: i beni , sia pubblici che privati , e le prestazioni , sia quelle che la pubblica amministrazione rende a favore dei privati, sia quelle che essa ha diritto di imporre e di ottenere da parte di questi ultimi.
I beni pubblici sono quelli di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici e si distinguono in:
Art. 822 Codice civile “Demanio pubblico” Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Art. 823 Codice civile “Condizione giuridica del demanio pubblico” I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
Art. 824 Codice civile “Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali” I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Art. 119, co. 6, Cost. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
questi beni non possono essere sottratti alla loro destinazione , se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (cfr. artt. 826, 827, 828, 829 e 830 Codice civile );
Art. 826 Codice civile “Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni” I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
Art. 827 Codice civile “Beni immobili vacanti” I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
Art. 828 Codice civile “Condizione giuridica dei beni patrimoniali” I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Art. 829 Codice civile “Passaggio di beni dal demanio al patrimonio” Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Art. 830 Codice civile “Beni degli enti pubblici non territoriali” I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali. Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828.
L’azione amministrativa può svolgersi anche mediante l’ imposizione di limiti e obblighi su beni di proprietà privata : limiti ed obblighi che talvolta assurgono al grado di veri e propri diritti soggettivi (nel qual caso si parla di “servitù di uso pubblico”) e talaltra invece non assurgono a tale
La particolarità e concretezza dei soggetti e dei loro comportamenti esigono che accanto all’esercizio della funzione normativa – la quale predispone, attraverso gli atti normativi , regole generali ed astratte – l’ordinamento assicuri anche l’applicazione di tali norme ai casi specifici e concreti.
Tale obiettivo è affidato, innanzitutto, alla funzione amministrativa, attraverso l’emanazione di atti e provvedimenti che, applicando le norme generali ai casi concreti, costituiscano un reale strumento di condizionamento dei comportamenti dei soggetti dell’ordinamento.
La pubblica amministrazione esercita dunque il proprio potere (attribuitole dalle leggi o direttamente dalla Costituzione) di cura degli interessi pubblici attraverso atti amministrativi , ossia, atti volontari cui sono collegati effetti giuridici connessi con il perseguimento di quegli interessi. La categoria generale dell’atto amministrativo comprende sia atti normativi (ad esempio i regolamenti amministrativi), sia atti di programmazione, direttive amministrative, o anche meri atti amministrativi privi di rilevanza esterna diretta.
Gli atti amministrativi dotati di efficacia esterna, nel senso di capacità di influenzare i comportamenti dei soggetti destinatari attraverso la creazione di diritti ed obblighi, vengono chiamati provvedimenti amministrativi e per la loro emanazione, di regola, è previsto un procedimento tipico, articolato nelle fasi dell’iniziativa, dell’istruttoria e della decisione.
Secondo una classificazione oggettiva degli atti pubblici nel loro insieme e, in particolare, degli atti amministrativi, è possibile distinguere i meri atti dai negozi giuridici.
I meri atti sono gli atti di mero accertamento, fra i quali si annoverano: a ) le manifestazioni di giudizio o di apprezzamento (in genere i pareri); b ) le manifestazioni di desiderio o di intenti (ad es., proposte o designazioni); c ) le manifestazioni di conoscenza (le quali comprendono le “certificazioni”, le “attestazioni”, le “registrazioni”, le “comunicazioni”, le “notificazioni”).
I negozi , invece, sono provvedimenti che manifestano una volontà dello Stato o dell’ente pubblico, tendente a creare, a modificare o a estinguere rapporti giuridici.
Il negozio giuridico può essere tanto di diritto privato che di diritto pubblico , dove il negozio di diritto pubblico si caratterizza rispetto a quello di diritto privato per il fatto di avere come soggetto (almeno) un ente pubblico la cui volontà negoziale è diretta immediatamente al raggiungimento di un fine di interesse pubblico.
Da questa duplice caratteristica “pubblica” derivano due effetti che ulteriormente distinguono il negozio pubblico dal negozio privato:
a) per il raggiungimento di questi scopi pubblici, che gli sono connaturali, l’ente pubblico gode di poteri di supremazia nei confronti dei privati destinatari passivi del negozio;
b) nei negozi pubblici assume sempre importanza essenziale lo scopo particolare che l’ente pubblico vuole raggiungere; questo scopo particolare è il motivo del negozio: motivo che nel negozio privato è di regola indifferente all’ordinamento mentre nel negozio pubblico è proprio l’esame del motivo che consente di controllare la legittimità del comportamento dell’ente pubblico.
I negozi di diritto pubblico si dividono in due grandi categorie: negozi che aumentano le facoltà dei privati , negozi che le limitano.
Gli atti del primo tipo comprendono le seguenti figure: a) le autorizzazioni : atti mediante i quali la pubblica amministrazione rimuove un ostacolo per l’esercizio di un’attività che il privato ha diritto di esercitare a determinate condizioni e nel rispetto di determinati requisiti;
b) le concessioni : atti con i quali la pubblica amministrazione attribuisce al privato un particolare diritto che altrimenti egli non avrebbe;
c) le ammissioni : atti mediante i quali i soggetti privati vengono ammessi a partecipare al godimento di alcuni diritti o vantaggi, oppure alla fruizione di certi servizi;
d) le sovvenzioni : atti con i quali vengono attribuiti contributi in denaro a privati che esercitano un’attività che riveste anche un interesse pubblico;
e) le dispense : atti con cui la pubblica amministrazione esonera il privato dall’adempimento di obblighi disposti in via generale;
f) le nomine : atti mediante i quali il soggetto privato è chiamato a ricoprire determinati uffici o ad assolvere funzioni pubbliche.
I negozi che limitano le facoltà o i poteri dei privati sono i seguenti: a) gli ordini , che possono essere positivi o negativi, e cioè comandi o divieti; b) gli atti di espropriazione ; c) gli atti punitivi , con cui vengono inflitte, in campo amministrativo, particolari sanzioni disciplinari o pecuniarie, diverse da quelle (detentive o pecuniarie) che vengono inflitte dall’autorità giudiziaria.
1990 ) e gli “accordi di programma” (previsti, ad es., dall’ art. 15 della legge n. 241 del 1990 e dall’ art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 ).
Art. 14 legge n. 241 del 1990 “Conferenza di servizi”
Art. 15 legge n. 241 del 1990 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”
Art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) “Accordi di programma”
Il procedimento amministrativo si può definire come una serie (o sequenza) ordinata e collegata di atti e di fatti imputati ad organi e soggetti, anche diversi, preordinati nel loro insieme alla produzione di un effetto giuridico formalizzato nella adozione di un atto amministrativo finale.
La nozione generale e i princìpi del procedimento amministrativo, frutto di una lunga elaborazione dalla giurisprudenza amministrativa, hanno progressivamente assunto un rilievo decisivo non solo nella formazione degli atti amministrativi, ma nella stessa definizione dei modi di azione della pubblica amministrazione.
Oggi i principi generali sul procedimento si trovano codificati nella legge n. 241 del 1990 , che ha dettato “ nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi ”, e che è stata più volte modificata ed integrata, in particolare dalle leggi n. 127 del 1997, n. 191 del 1998, dalla legge n. 15, dal d.l. n. 80 del 2005 e, da ultimo, dalla l. n. 69 del 2009.
I princìpi che emergono dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 – applicabile, salvo tassative eccezioni, a tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica – sono i seguenti:
Tali principi sono espressamente dichiarati nell’ art. 1 della legge n. 241 del 1990 che afferma al primo comma: “ L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità eliminare lo spazio in più , di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario ”.
Art. 1 legge n. 241 del 1990 “ Principi generali dell’attività amministrativa”
L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento, con un provvedimento espresso , cioè con un atto a contenuto positivo o negativo, entro un termine predeterminato (in via generale, novanta giorni dall’inizio del procedimento) ed, a partire, da un anno dall’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, di trenta giorni (cfr. art. 2 legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 7, comma 3, l. n. 69 del 2009 ).
Art. 2 legge n. 241 del 1990 “Conclusione del procedimento”
La maggior parte dei procedimenti amministrativi si articola in quattro fasi: dell’ iniziativa , dell’ istruttoria , della decisione , integrativa dell’efficacia.
L’ iniziativa del procedimento può essere ad istanza di parte o d’ufficio :
La fase dell’istruttoria consiste nell’insieme di attività poste in essere dall’autorità procedente al fine di acquisire gli elementi necessari per la decisione.
In particolare, in questa fase, si accertano gli elementi di fatto e di diritto su cui si dovrà basare la decisione dell’amministrazione e tale attività accertativa può consistere materialmente nell’esame di documentazione, accertamenti di fatto, sopralluoghi, verifiche e indagini di vario tipo.
Di particolare importanza è l’acquisizione dei pareri e valutazioni tenciche espressi da strutture con compiti consultivi ( artt. 16 e 17, l. n. 241 del 1990 ), e degli atti di consenso (c.d. “ nulla osta” ) da parte di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento perché portatrici di interessi pubblici connessi o confliggenti con quello rappresentato dall’amministrazione procedente.
Art. 16, l. n. 241 dle 1990 Attività consultiva
Art.17 l. n. 241 del 1990 Valutazioni tecniche