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slide diritto pubblico Modulo vii, Slide di Diritto Pubblico

slide diritto pubblico

Tipologia: Slide

2014/2015

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ODULO
VII
La funzione amministrativa
(4 unità didattiche)
Unità 37
La funzione amministrativa e le classificazioni degli atti pubblici
– L’amministrazione come attività di cura e gestione in concreto degli interessi pubblici
– Compiti di “conservazione” e di “regolazione”; compiti di “benessere”; compiti “strumentali ed
ausiliari”
– I mezzi dell’azione amministrativa
– Atti e provvedimenti amministrativi
– La classificazione oggettiva degli atti pubblici: i meri atti e i negozi di diritto pubblico
– I contratti di diritto pubblico
– I negozi che ampliano le facoltà dei privati
– I negozi che limitano le facoltà o i poteri dei privati
– La classificazione soggettiva degli atti pubblici
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MODULO VII

La funzione amministrativa

(4 unità didattiche)

Unità 37

La funzione amministrativa e le classificazioni degli atti pubblici

  • L’amministrazione come attività di cura e gestione in concreto degli interessi pubblici
  • Compiti di “conservazione” e di “regolazione”; compiti di “benessere”; compiti “strumentali ed ausiliari”
  • I mezzi dell’azione amministrativa
  • Atti e provvedimenti amministrativi
  • La classificazione oggettiva degli atti pubblici: i meri atti e i negozi di diritto pubblico
  • I contratti di diritto pubblico
  • I negozi che ampliano le facoltà dei privati
  • I negozi che limitano le facoltà o i poteri dei privati
  • La classificazione soggettiva degli atti pubblici

L’amministrazione come attività di cura e gestione in concreto degli interessi

pubblici

Come si è già fatto cenno nel Modulo IV, Unità 21, l’ amministrazione , intesa come funzione pubblica che la legge affida agli organi amministrativi dello Stato e degli altri enti autonomi (territoriali e funzionali), può essere definita – in via di prima approssimazione – come attività di cura e gestione in concreto di determinati interessi assunti come rilevanti per l’ordinamento giuridico generale e, dunque, qualificabili come “interessi pubblici”.

In particolare, sono le fonti del diritto e, soprattutto, le fonti legislative ad individuare gli interessi pubblici che gli apparati della pubblica amministrazione debbono perseguire dando applicazione ed esecuzione alle leggi e fornendo i servizi indispensabili per il benessere della collettività.

I mezzi dell’azione amministrativa

I mezzi tramite i quali si perseguono i fini dell’azione amministrativa sono di due specie: i beni , sia pubblici che privati , e le prestazioni , sia quelle che la pubblica amministrazione rende a favore dei privati, sia quelle che essa ha diritto di imporre e di ottenere da parte di questi ultimi.

I beni pubblici sono quelli di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici e si distinguono in:

  • beni demaniali dello Stato o degli altri enti territoriali ( demanio necessario , in quanto beni che possono appartenere soltanto allo Stato, come le spiagge, i porti, i fiumi, etc.; demanio eventuale , se ed in quanto beni che appartengano effettivamente allo Stato o agli enti territoriali, come le strade, gli aerodromi, gli acquedotti, etc.); la caratteristica comune dei beni appartenenti al demanio, è quella della destinazione immediata e diretta del bene al soddisfacimento di un interesse collettivo , da cui consegue la c.d. “inalienabilità”, ossia l’impossibilità per questi beni di essere alienati e di formare oggetto di diritti a favore di terzi , se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (cfr. artt. 822, 823 e 824 Codice civile ; cfr., inoltre, art. 119, co. 6, Cost. );

Art. 822 Codice civile “Demanio pubblico” Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 823 Codice civile “Condizione giuridica del demanio pubblico” I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824 Codice civile “Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali” I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Art. 119, co. 6, Cost. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

  • beni patrimoniali indisponibili (come, ad esempio, le foreste, le miniere, le cave, le cose di interesse culturale ritrovate nel sottosuolo), i quali, per la loro destinazione ad uso pubblico hanno bisogno di una speciale tutela, e hanno perciò una commerciabilità limitata , nel senso che

questi beni non possono essere sottratti alla loro destinazione , se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (cfr. artt. 826, 827, 828, 829 e 830 Codice civile );

Art. 826 Codice civile “Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni” I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Art. 827 Codice civile “Beni immobili vacanti” I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Art. 828 Codice civile “Condizione giuridica dei beni patrimoniali” I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 829 Codice civile “Passaggio di beni dal demanio al patrimonio” Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Art. 830 Codice civile “Beni degli enti pubblici non territoriali” I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali. Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828.

  • beni patrimoniali disponibili , categoria residuale che comprende tutti gli altri beni di proprietà pubblica, i quali servono a produrre un reddito o una qualunque utilità a favore dello Stato o dell’ente pubblico e hanno quindi una funzione analoga a quella che hanno i beni dei privati.

L’azione amministrativa può svolgersi anche mediante l’ imposizione di limiti e obblighi su beni di proprietà privata : limiti ed obblighi che talvolta assurgono al grado di veri e propri diritti soggettivi (nel qual caso si parla di “servitù di uso pubblico”) e talaltra invece non assurgono a tale

Atti e provvedimenti amministrativi

La particolarità e concretezza dei soggetti e dei loro comportamenti esigono che accanto all’esercizio della funzione normativa – la quale predispone, attraverso gli atti normativi , regole generali ed astratte – l’ordinamento assicuri anche l’applicazione di tali norme ai casi specifici e concreti.

Tale obiettivo è affidato, innanzitutto, alla funzione amministrativa, attraverso l’emanazione di atti e provvedimenti che, applicando le norme generali ai casi concreti, costituiscano un reale strumento di condizionamento dei comportamenti dei soggetti dell’ordinamento.

La pubblica amministrazione esercita dunque il proprio potere (attribuitole dalle leggi o direttamente dalla Costituzione) di cura degli interessi pubblici attraverso atti amministrativi , ossia, atti volontari cui sono collegati effetti giuridici connessi con il perseguimento di quegli interessi. La categoria generale dell’atto amministrativo comprende sia atti normativi (ad esempio i regolamenti amministrativi), sia atti di programmazione, direttive amministrative, o anche meri atti amministrativi privi di rilevanza esterna diretta.

Gli atti amministrativi dotati di efficacia esterna, nel senso di capacità di influenzare i comportamenti dei soggetti destinatari attraverso la creazione di diritti ed obblighi, vengono chiamati provvedimenti amministrativi e per la loro emanazione, di regola, è previsto un procedimento tipico, articolato nelle fasi dell’iniziativa, dell’istruttoria e della decisione.

La classificazione oggettiva degli atti pubblici: i meri atti e i negozi di diritto

pubblico

Secondo una classificazione oggettiva degli atti pubblici nel loro insieme e, in particolare, degli atti amministrativi, è possibile distinguere i meri atti dai negozi giuridici.

I meri atti sono gli atti di mero accertamento, fra i quali si annoverano: a ) le manifestazioni di giudizio o di apprezzamento (in genere i pareri); b ) le manifestazioni di desiderio o di intenti (ad es., proposte o designazioni); c ) le manifestazioni di conoscenza (le quali comprendono le “certificazioni”, le “attestazioni”, le “registrazioni”, le “comunicazioni”, le “notificazioni”).

I negozi , invece, sono provvedimenti che manifestano una volontà dello Stato o dell’ente pubblico, tendente a creare, a modificare o a estinguere rapporti giuridici.

Il negozio giuridico può essere tanto di diritto privato che di diritto pubblico , dove il negozio di diritto pubblico si caratterizza rispetto a quello di diritto privato per il fatto di avere come soggetto (almeno) un ente pubblico la cui volontà negoziale è diretta immediatamente al raggiungimento di un fine di interesse pubblico.

Da questa duplice caratteristica “pubblica” derivano due effetti che ulteriormente distinguono il negozio pubblico dal negozio privato:

a) per il raggiungimento di questi scopi pubblici, che gli sono connaturali, l’ente pubblico gode di poteri di supremazia nei confronti dei privati destinatari passivi del negozio;

b) nei negozi pubblici assume sempre importanza essenziale lo scopo particolare che l’ente pubblico vuole raggiungere; questo scopo particolare è il motivo del negozio: motivo che nel negozio privato è di regola indifferente all’ordinamento mentre nel negozio pubblico è proprio l’esame del motivo che consente di controllare la legittimità del comportamento dell’ente pubblico.

I negozi che ampliano le facoltà dei privati

I negozi di diritto pubblico si dividono in due grandi categorie: negozi che aumentano le facoltà dei privati , negozi che le limitano.

Gli atti del primo tipo comprendono le seguenti figure: a) le autorizzazioni : atti mediante i quali la pubblica amministrazione rimuove un ostacolo per l’esercizio di un’attività che il privato ha diritto di esercitare a determinate condizioni e nel rispetto di determinati requisiti;

b) le concessioni : atti con i quali la pubblica amministrazione attribuisce al privato un particolare diritto che altrimenti egli non avrebbe;

c) le ammissioni : atti mediante i quali i soggetti privati vengono ammessi a partecipare al godimento di alcuni diritti o vantaggi, oppure alla fruizione di certi servizi;

d) le sovvenzioni : atti con i quali vengono attribuiti contributi in denaro a privati che esercitano un’attività che riveste anche un interesse pubblico;

e) le dispense : atti con cui la pubblica amministrazione esonera il privato dall’adempimento di obblighi disposti in via generale;

f) le nomine : atti mediante i quali il soggetto privato è chiamato a ricoprire determinati uffici o ad assolvere funzioni pubbliche.

I negozi che limitano le facoltà o i poteri dei privati

I negozi che limitano le facoltà o i poteri dei privati sono i seguenti: a) gli ordini , che possono essere positivi o negativi, e cioè comandi o divieti; b) gli atti di espropriazione ; c) gli atti punitivi , con cui vengono inflitte, in campo amministrativo, particolari sanzioni disciplinari o pecuniarie, diverse da quelle (detentive o pecuniarie) che vengono inflitte dall’autorità giudiziaria.

1990 ) e gli “accordi di programma” (previsti, ad es., dall’ art. 15 della legge n. 241 del 1990 e dall’ art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 ).

Art. 14 legge n. 241 del 1990 “Conferenza di servizi”

  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
  2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
  3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
  4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
  5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 15 legge n. 241 del 1990 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”

  1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
  2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) “Accordi di programma”

  1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
  1. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  2. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
  3. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
  4. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
  5. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
  6. Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

Il procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo si può definire come una serie (o sequenza) ordinata e collegata di atti e di fatti imputati ad organi e soggetti, anche diversi, preordinati nel loro insieme alla produzione di un effetto giuridico formalizzato nella adozione di un atto amministrativo finale.

La nozione generale e i princìpi del procedimento amministrativo, frutto di una lunga elaborazione dalla giurisprudenza amministrativa, hanno progressivamente assunto un rilievo decisivo non solo nella formazione degli atti amministrativi, ma nella stessa definizione dei modi di azione della pubblica amministrazione.

Oggi i principi generali sul procedimento si trovano codificati nella legge n. 241 del 1990 , che ha dettato “ nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi ”, e che è stata più volte modificata ed integrata, in particolare dalle leggi n. 127 del 1997, n. 191 del 1998, dalla legge n. 15, dal d.l. n. 80 del 2005 e, da ultimo, dalla l. n. 69 del 2009.

I princìpi generali della legge n. 241 del 1990

I princìpi che emergono dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 – applicabile, salvo tassative eccezioni, a tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica – sono i seguenti:

  • principio del giusto procedimento , diretto a garantire la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti, al fine di una migliore composizione delle istanze della p.a. e delle istanze dei privati;
  • principio di imparzialità , diretta a garantire il perseguimento dell’interesse pubblico, ma nel rispetto della parità di trattamento tra gli interssi privati e del principio di proprzionalità tra interess epubblico perseguito ed interess eprivato sacrificato.
  • principio di responsabilità, pubblicità e trasparenza , che si esplica nei confronti di tutta la collettività e risponde alla generale funzione di controllo che il cittadino deve poter esercitare nei confronti dei titolari del potere pubblico;
  • principi di celerità e semplificazione dell’azione amministrativa, i quali rispondono al generale principio di efficienza della pubblica amministrazione.

Tali principi sono espressamente dichiarati nell’ art. 1 della legge n. 241 del 1990 che afferma al primo comma: “ L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità eliminare lo spazio in più , di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario ”.

Art. 1 legge n. 241 del 1990 Principi generali dell’attività amministrativa”

  1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità eliminare lo spazio in più , di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1.
  2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento, con un provvedimento espresso , cioè con un atto a contenuto positivo o negativo, entro un termine predeterminato (in via generale, novanta giorni dall’inizio del procedimento) ed, a partire, da un anno dall’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, di trenta giorni (cfr. art. 2 legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 7, comma 3, l. n. 69 del 2009 ).

Art. 2 legge n. 241 del 1990 “Conclusione del procedimento”

  1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni (3).

Le fasi del procedimento: l’iniziativa

La maggior parte dei procedimenti amministrativi si articola in quattro fasi: dell’ iniziativa , dell’ istruttoria , della decisione , integrativa dell’efficacia.

L’ iniziativa del procedimento può essere ad istanza di parte o d’ufficio :

  • nel primo caso, il privato presenta, in alternativa, un’istanza alla p.a. competente, attraverso la quale chiede l’emissione di un provvedimento, o un ricorso, attraverso il quale chiede il riesame di un provvedimento già emesso;
  • nel caso di iniziativa d’ufficio , invece, è la stessa p.a. procedente che dà avvio al procedimento, o autonomamente o su richiesta di un organo o autorità esterna.

L’istruttoria

La fase dell’istruttoria consiste nell’insieme di attività poste in essere dall’autorità procedente al fine di acquisire gli elementi necessari per la decisione.

In particolare, in questa fase, si accertano gli elementi di fatto e di diritto su cui si dovrà basare la decisione dell’amministrazione e tale attività accertativa può consistere materialmente nell’esame di documentazione, accertamenti di fatto, sopralluoghi, verifiche e indagini di vario tipo.

Di particolare importanza è l’acquisizione dei pareri e valutazioni tenciche espressi da strutture con compiti consultivi ( artt. 16 e 17, l. n. 241 del 1990 ), e degli atti di consenso (c.d. “ nulla osta” ) da parte di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento perché portatrici di interessi pubblici connessi o confliggenti con quello rappresentato dall’amministrazione procedente.

Art. 16, l. n. 241 dle 1990 Attività consultiva

  1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
  4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
  5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
  6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art.17 l. n. 241 del 1990 Valutazioni tecniche

  1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di