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slide lezione 7 diritto pubblico, Slide di Diritto Pubblico

slide della lezione 7 di diritto pubblico

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

dario-alongi
dario-alongi 🇮🇹

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Diritto pubblico
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Cattedra di Diritto pubblico A-K
AA.2020-2021 Lezione n. 6 | 15 ottobre 2020
Diritto pubblico - Malvicini - A.A. 2020-2021
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Diritto pubblico

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Cattedra di Diritto pubblico A-K

AA. 2020 - 2021 – Lezione n. 6 | 15 ottobre 2020

Il Parlamento Seconda parte

La funzione legislativa

  • L’articolo 70 della Costituzione attribuisce la funzione legislativa , in via esclusiva, al Parlamento disponendo che essa sia esercitata collettivamente dalle Camere. Gli artt. da 71 a 74 disciplinano invece il procedimento legislativo.
  • Ma cos’è un procedimento? Il procedimento è la serie di atti collegati funzionalmente al raggiungimento di un determinato fine (ad esempio, approvare una legge; approvare un atto amministrativo).

La funzione legislativa (II)

  • Procedimento legislativo “normale”
  • E due varianti (procedimento decentrato e misto).

Iniziativa legislativa dei comuni

  • Attenzione: limitata alle sole leggi di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove Province. Non si tratta soltanto di una iniziativa limitata. Essa è anche riservata, nel senso che solo i Comuni la possono esercitare in relazione a quelle specifiche materie.

Iniziativa legislativa popolare

  • L’iniziativa popolare consiste, come abbiamo visto, nella presentazione di una proposta di un progetto di legge redatto in articoli e sottoscritto da almeno cinquantamila elettori.
  • Spetta alla Presidenza della Camera presso è cui è depositata la proposta verificarne la regolarità e stabiliscono che la proposta deve essere accompagnata da una relazione che illustri le finalità del progetto e le singole norme.

La fase istruttoria (II) Secondo l’articolo 72 della Costituzione il Presidente della Camera assegna il progetto di legge ad una delle commissioni permanenti istituite dal regolamento parlamentare valutando quale di esse sia competente per materia.

  • È naturalmente possibile che il progetto di legge abbia ad oggetto più materie.
  • In quel caso il Presidente della Camera valuterà quale sia la materia prevalente ed assegnerà il progetto “in via primaria” alla commissione competente su di essa; in “via consultiva” alle altre commissioni.

La sede referente L’attività della commissione consiste nell’esame del testo, rispetto al quale può proporre delle modifiche, nella elaborazione di un unico testo quando sulla stessa materia siano presentati più progetti di legge, nella acquisizione dei pareri delle altre commissioni investite in sede consultiva. Conclusa l’istruttoria la commissione trasmette il testo elaborato, accompagnato da una relazione o più relazioni (nel caso le opposizioni vogliano presentarne una propria) all’Assemblea. Inizia così la fase deliberativa che vede dapprima l’Assemblea esprimersi sul testo in termini generali al fine di valutare se vi sia o meno un interesse a procedere all’esame dei singoli articoli. Se questa discussione generale ha esito positivo l’Assemblea procede all’esame del testo articolo per articolo.

  • Esaminati e votati tutti gli articoli, si procede al voto sul testo complessivamente considerato. Il voto finale sul testo è necessario perché i singoli articoli potrebbero essere stati votati da maggioranze diverse e potrebbero essere stati profondamente modificati dalla approvazione di emendamenti.
  • L’articolo 72 , comma 2 , prevede l’ipotesi di procedimenti abbreviati per i progetti di legge di cui sia dichiarata l’urgenza. Non si tratta però di procedimenti speciali rispetto a quello normale ma di mere abbreviazioni dei termini entro i quali esso si svolge.

Le sedi redigente e la sede deliberante Il procedimento decentrato è previsto dall’articolo 72 , comma 3 , della Costituzione e si distingue da quello normale

  1. La commissione elabora il testo, mentre si riserva all’Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto ( sede redigente: la commissione redige il testo definitivo).
  2. La commissione competente per materia non si limita ad una azione istruttoria ma procede alla approvazione del testo ( sede deliberante : la commissione delibera sul testo definitivo)

I poteri del governo e delle minoranze

L’art. 72 , comma 3 , Cost. prevede che qualora l’esame di un

progetto di legge sia in corso di approvazione con

procedimento decentrato

  • il Governo,
  • un decimo dei membri della Camera
  • un quinto dei membri della commissione possono chiedere

che l’approvazione finale sia rimessa all’aula.

La fase integrativa dell’efficacia Con l’approvazione definitiva da parte di entrambe le Camere il procedimento deliberativo è concluso e si avvia la fase integrativa dell’efficacia. Il Presidente della Camera che l’ha approvata definitivamente trasmette la legge al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione Una volta approvata definitivamente, la legge è un atto giuridicamente perfetto, sia sul piano della sostanza normativa, sia su quello della forma (diversa dalla sanzione del Re) La promulgazione assolve - insieme alla pubblicazione - alla fase integrativa dell’efficacia.

  • L’articolo 73 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica deve promulgare le leggi entro un mese dalla loro approvazione. Se le Camere dichiarano l’urgenza della legge, a maggioranza assoluta, essa è promulgata nel termine da esse stabilito.

L’intervento del Capo dello Stato Il Presidente della Repubblica, in forza dell’articolo 74 della Costituzione, nello stesso termine previsto per la promulgazione può rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato e chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere la approvano nuovamente la legge deve essere promulgata.

  • Il Presidente della Repubblica può esercitare il suo potere di rinvio per ragioni formali legate al procedimento seguito per l’approvazione della legge;
  • può però procedere al rinvio anche per ragioni di carattere sostanziale.

sintesi

L’approvazione delle leggi costituzionali Procedimento aggravato:

  • in primo luogo le Camere devono deliberare lo stesso testo, non una, ma due volte, e tra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un intervallo di almeno tre mesi ;
  • inoltre nella seconda votazione presso ciascuna Camera deve essere raggiunta la maggioranza assoluta.
  • i regolamenti parlamentari hanno disposto che l’esame avvenga secondo una sequenza alternativa. prima deliberazione da parte di una Camera, trasmissione del testo all’altra; trascorsi tre mesi dalla seconda deliberazione.
  • Conclusa la deliberazione da parte delle Camere la legge non può ancora dirsi definitivamente approvata.