


















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
slide della lezione 7 di diritto pubblico
Tipologia: Slide
1 / 26
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



















Il Parlamento Seconda parte
La funzione legislativa
La funzione legislativa (II)
Iniziativa legislativa dei comuni
Iniziativa legislativa popolare
La fase istruttoria (II) Secondo l’articolo 72 della Costituzione il Presidente della Camera assegna il progetto di legge ad una delle commissioni permanenti istituite dal regolamento parlamentare valutando quale di esse sia competente per materia.
La sede referente L’attività della commissione consiste nell’esame del testo, rispetto al quale può proporre delle modifiche, nella elaborazione di un unico testo quando sulla stessa materia siano presentati più progetti di legge, nella acquisizione dei pareri delle altre commissioni investite in sede consultiva. Conclusa l’istruttoria la commissione trasmette il testo elaborato, accompagnato da una relazione o più relazioni (nel caso le opposizioni vogliano presentarne una propria) all’Assemblea. Inizia così la fase deliberativa che vede dapprima l’Assemblea esprimersi sul testo in termini generali al fine di valutare se vi sia o meno un interesse a procedere all’esame dei singoli articoli. Se questa discussione generale ha esito positivo l’Assemblea procede all’esame del testo articolo per articolo.
Le sedi redigente e la sede deliberante Il procedimento decentrato è previsto dall’articolo 72 , comma 3 , della Costituzione e si distingue da quello normale
I poteri del governo e delle minoranze
La fase integrativa dell’efficacia Con l’approvazione definitiva da parte di entrambe le Camere il procedimento deliberativo è concluso e si avvia la fase integrativa dell’efficacia. Il Presidente della Camera che l’ha approvata definitivamente trasmette la legge al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione Una volta approvata definitivamente, la legge è un atto giuridicamente perfetto, sia sul piano della sostanza normativa, sia su quello della forma (diversa dalla sanzione del Re) La promulgazione assolve - insieme alla pubblicazione - alla fase integrativa dell’efficacia.
L’intervento del Capo dello Stato Il Presidente della Repubblica, in forza dell’articolo 74 della Costituzione, nello stesso termine previsto per la promulgazione può rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato e chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere la approvano nuovamente la legge deve essere promulgata.
sintesi
L’approvazione delle leggi costituzionali Procedimento aggravato: