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APPUNTI DIRITTO PUBBLICO
CAPITOLO 1
LE NORME GIURIDICHE
- L’insieme delle norme giuridiche costituisce un particolare tipo di ordinamento: l’ordinamento giuridico
- Ordinamento normativo → insieme di norme di organizzazione sociale
- Ordinamento giuridico → insieme di norme che permettono di giudicare la conformità al generale senso di giustizia delle norme che organizzano le formazioni sociali. (è l'insieme ordinato e coerente delle norme giuridiche che regolano la vita di una comunità) Le norme giuridiche si caratterizzano per la loro sanzionabilità. IL MANCATO SALUTO… ● Se incontro un/a conoscente e consapevolmente rifiuto di salutarlo/la sto violando una norma sociale non assistita da sanzione. ● Se un/a militare, incontrandolo/a non saluta il proprio superiore, sta violando una norma giuridica (Regolamento di disciplina militare, art. 27 d.p.pr. n. 545/1986) CHI PRODUCE IL DIRITTO?
- Il diritto è esterno alla società (esteriorità)
- Esso è il prodotto di istituzioni che costituiscono manifestazione della società ma da essa risultano separate (istituzioni producono il diritto, sono manifestazione della società, ma da essa sono separate)
- Le istituzioni che producono diritto sono quelle dello Stato ( statualità)
- Esteriorità e statualità REGOLE E PRINCIPI Le norme giuridiche possono avere una diversa struttura: ● Si tratta di regole quando non sono suscettibili di applicazione elastica (salva la presenza di eccezioni) Modello à se A, allora B Art. 2043 c.c.: Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ● Si tratta di principi quando sono suscettibili di un'applicazione elastica. I principi, infatti, sono formalmente proclamati nella loro assolutezza ma, in concreto, si bilanciano costantemente con altri principi egualmente enunciati in modo assoluto. Modello à poiché A, allora B → Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
LA CERTEZZA DEL DIRITTO
→ Che cosa significa?
- Coerenza e prevedibilità delle conseguenze giuridiche della condotta di ciascuno in rapporto agli altri → completezza e coerenza dell’ordinamento giuridico.
- Consapevolezza da parte dei consociati.
- Inviolabilità delle situazioni giuridiche protette anche rispetto allo stesso potere che ha il compito di proteggerle. ATTI E FATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI Le relazioni tra i consociati possono derivare da atti o da fatti ● Atti : sono il prodotto di una scelta volontaria ● Fatti : sono il prodotto di accadimenti (non dipendenti da scelta volontaria) Nota bene: gli atti e i fatti che mettono in relazione gli individui tra di loro sono oggetto di regolazione da parte del diritto I SOGGETTI DEL DIRITTO Le relazioni regolate dal diritto possono intercorrere tra individui e tra gruppi (organizzati in modo da esprimere collettivamente una volontà) In questo senso, si distingue tra: ● Persone fisiche: hanno la capacità di essere destinatarie di norme → capacità giuridica ● Persone giuridiche (queste, ove riconosciute dall’ordinamento giuridico, sono dotate di capacità giuridica e di capacità di agire tramite propri rappresentanti. Al riconoscimento consegue altresì l’acquisizione di un'autonomia patrimoniale) → Attribuzione condizionata della capacità giuridica:
- Età
- Cittadinanza Distinta dalla capacità giuridica è la capacità di agire → capacità di uniformare la propria condotta alle norme di diritto LA RAPPRESENTANZA
- Rappresentanza giuridica → rapporto di sostituzione in forza del quale un soggetto è abilitato a porre in essere una condotta i cui effetti ricadono su di un altro soggetto, impossibilitato ad agire. Le regole del rapporto di rappresentanza sono preventivamente stabilite (dalla legge o dalla volontà delle parti) Tipologie:
- Rappresentanza legale
- Rappresentanza volontaria
- Materiali/immateriali
- Disponibili/indisponibili → ruolo del diritto nella loro definizione (ed eventuale sottrazione alla logica del mero scambio economico, es. demanio e patrimonio indisponibile dello Stato). DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
- Le relazioni tra i consociati sono regolate dal diritto privato (r. orizzontale à atti multilaterali consensuali)
- Il rapporto tra autorità e libertà è oggetto di studio da parte del diritto pubblico (r. verticale à atti unilaterali di imperio). In particolare il diritto pubblico si occupa di:
- Norme giuridiche alla base dell’organizzazione dell’autorità (rapporto di integrazione della libertà con l’autorità à es. legittimazione democratica)
- Norme giuridiche con cui l’autorità entra in rapporto con la libertà (rapporto di soggezione rispetto all’autorità) AUTORITA’ VS. LIBERTÀ’/ SOVRANITA’ VS. AUTONOMIA
- È l’autorità del diritto a delimitare gli ambiti di libertà
- L’autorità del diritto promana dalla sovranità
- Lo Stato si fa interprete delle esigenze di giustizia avvertite all’interno della società, cosicché possano essere tradotte in norme giuridiche
- La Sovranità può dunque innanzitutto essere identificata con il potere di fondare l’ordinamento giuridico, cui gli individui sono assoggettati.
- Questa soggezione è in parte mitigata dal principio democratico della sovranità popolare à possibilità di partecipazione alla decisione sovrana
- La norma giuridica costituisce il perimetro all’interno del quale gli individui hanno possibilità di muoversi liberamente, secondo il principio di autonomia SOCIETA’ E DIRITTO ● Anche le società più primitive per funzionare richiedono una (seppur minima) organizzazione ● Esiste in ogni collettività un senso di giustizia condiviso ● Le norme giuridiche rispondono alla esigenza di orientare i comportamenti dei consociati
CAPITOLO 2
LO STATO
Stato→ particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e che si avvale di un apparato amministrativo ELEMENTI DELLO STATO ● Sovranità ● Popolo ● Territorio ● + struttura «servente» all’esercizio della sovranità → apparato burocratico-amministrativo
SOVRANITA’
- Versante esterno → indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati. Lo Stato non riconosce alcun potere al di sopra di sé
- Versante interno → monopolio della forza legittima su di un determinato territorio DECLINAZIONI DELLA SOVRANITA’ ● Sovranità statale (= sovranità dello stato come persona giuridica ● Sovranità nazionale (= sovranità dell’entità collettiva «Nazione», appartenenza per valori, ideali, tradizioni comuni) ● Sovranità popolare (sovranità = volontà generale) LA SOVRANITA’ NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 1, comma 2 Cost. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. → Questa formulazione spiega chiaramente che la sovranità popolare non è intesa in termini assoluti Limiti costituzionali : la Costituzione identifica le forme e le modalità con cui tale sovranità può essere esercitata
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 75 LIMITAZIONI DELLA SOVRANITA’ ● Organizzazioni internazionali (es. ONU)
- La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nella forme e nei limiti della Costituzione Art. 139 Cost.
- La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale I TRE POTERI FONDAMENTALI ● Potere legislativo ● Potere esecutivo ● Potere giudiziario LE FORME DI GOVERNO Forma di governo → modalità con cui il potere è distribuito tra gli organi principali dello Stato e insieme dei rapporti che intercorrono tra di essi ● Monarchia costituzionale ● Forma di governo parlamentare ● Forma di governo presidenziale ● Forma di governo semipresidenziale ● Forma di governo neoparlamentare ● Forma di governo direttoriale ALL’INTERNO DELLA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
- Parlamentarismo monista → rapporto di fiducia intercorre tra Parlamento e Governo
- Parlamentarismo dualista → rapporto di fiducia intercorre tra Parlamento e governo e tra Parlamento e Capo dello Stato LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA Artt. 92 e ss. Cost.
- Debole razionalizzazione (n.b. per razionalizzazione si intende la presenza di un complesso articolato di disposizioni volte a disciplinare il rapporto di fiducia)
- Fiducia parlamentare
- Prospettive di riforma SISTEMA POLITICO- ELETTORALE E FORMA DI GOVERNO ● Parlamentarismo maggioritario ↔ sistema politico bipolare ● Parlamentarismo compromissorio ↔ sistema politico multipolare
MONARCHIA COSTITUZIONALE
● Forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale ● Questo passaggio è caratterizzato dalla previsione di una netta separazione di poteri tra il Re (titolare del potere esecutivo) ed il Parlamento (titolare del potere legislativo) à n.b. restano comunque alcune prerogative del Re (sanzione regia delle leggi, nomina dei giudici, potere di concedere la grazia e di commutare le pene, nomina e revoca dei ministri; potere di sciogliere anticipatamente la Camera elettiva del parlamento) ● Equilibrio tra due centri di potere che hanno una legittimazione politica diversa FORME DI GOVERNO PARLAMENTARE ● Tra Parlamento e Governo intercorre un rapporto di fiducia (che si esprime in particolare in occasione del voto sul bilancio annuale, sulle leggi tributarie e sulle leggi espressive del programma politico) ● Governo terzo organo che acquisisce progressivamente autonomi ● Potere di nomina del Governo (spetta al Re o al Presidente della Repubblica EVOLUZIONE DAL PARLAMENTARISMO DUALISTA AL PARLAMENTARISMO MONISTA P. dualista
- doppio circuito di fiducia: il Governo deve ottenere la fiducia del Re e del Parlamento
- Esecutivo «bicefalo», potere esecutivo è ripartito tra Capo dello Stato e Governo P. monista
- il ruolo del Re viene circoscritto a favore del Parlamento
- Il Governo si lega sempre di più al Parlamento ed il rapporto di fiducia diviene esclusivo
- Al Capo dello Stato è conferito un ruolo di garanzia, in quanto estraneo al circuito di decisione politica IL RAPPORTO DI FIDUCIA ● Lega Parlamento e Governo ● Il Parlamento può votare la sfiducia al Governo, costringendo quest’ultimo alle dimissioni
● È eletto dall’intero corpo elettorale nazionale (investitura popolare diretta) ● Non può essere sfiduciato nel corso del suo mandato ● Presiede e dirige i governi da lui nominati ● Assenza di un rapporto di fiducia con il Parlamento ● Indipendenza di potere legislativo e potere esecutivo à ma esiste un sistema di controllo reciproco FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE ● Capo dello Stato è eletto direttamente dal corpo elettorale ● Assenza di un rapporto di fiducia CdS/Parlamento ● Il CdS nomina il Governo ed il potere esecutivo è ripartito tra CdS e Primo ministro ● Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento → N.B. sistema che si caratterizza per una struttura diarchica del potere di Governo ● Forme di governo semipresidenziale a presidente forte o a presidente debole (a seconda dell’ampiezza del ruolo di direzione politica assunto da quest’ultimo) FORMA DI GOVERNO NEOPARLAMENTARE ● Rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento ● Elezione popolare diretta del Primo ministro ● Elezione contestuale del Primo ministro e del Parlamento ● Previsione di un c.d. Governo di legislatura → tendenzialmente il Governo dura in carica per tutta la legislatura. Una eventuale crisi , con dimissioni del Governo determina contestualmente lo scioglimento dell’assemblea con nuove elezioni (per il parlamento e per il primo ministro) Effetto : maggiore stabilità degli esecutivi, diretto collegamento del premier alla volontà popolare FORMA DI GOVERNO DITTATORIALE ● Parlamento ● Direttorio (formato da un n. ristretto di membri), eletto dal Parlamento (elezione non revocabile) à svolge le funzioni di Governo e di Capo dello Stato ● Forma di governo che si caratterizza per la collegialità (in rappresentanza di differenti componenti etniche e linguistiche) Esempio tipico è costituito dalla Confederazione svizzera → Assemblea federale, Consiglio federale DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE ● Statuto albertino → Costituzione di tipo flessibile ● Costituzione italiana → rigidità (artt. 138, 139 Cost.)
La Costituzione prende atto del risultato del referendum istituzionale (opzione per la repubblica; immodificabilità della forma repubblicana
CAPITOLO 3
IL POPOLO
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. → Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. DIRITTO DI ASILO ● Direttiva 2005/85/CE ● D.lgs. n. 25/ ● Apolidi o cittadini di Paesi non appartenenti alla UE ● Concessione status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra (1951) mod. dal Protocollo di NY del 1967 → protezione internazionale dello straniero (1° livello di tutela) ● Timore fondato di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche ● Valutazione da parte di Commissioni territoriali e Commissione nazionale (per revoca della protezione) PROTEZIONE SUSSIDIARIA ● Secondo livello di tutela ● Apolidi o cittadini di Paesi non appartenenti alla UE ● Mancanza requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ● Fondati motivi di rischio di subire un grave danno in seguito al ritorno nel Paese di origine PROTEZIONE UMANITARIA ● T.U. Immigrazione (D.lgs. n. 286/98) ● Successivamente abrogata da D.L. n. 113/2018 e sostituita con la previsione di permessi di soggiorno in casi specificamente individuati ● Nuova regolamentazione con D.L. n. 13o/2020 della protezione speciale relativa alla tutela della vita privata e familiare ● Successiva abrogazione ad opera del D.L. n. 30/ → importante è valutare conformità di tali innovazioni legislative alla luce di quanto enunciato dalla Corte costituzionale nel 2019 CORTE COSTITUZIONALE N. 194/
● Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano copre uno spettro più ampio rispetto al diritto dei rifugiati di cui alla convenzione di Ginevra del 1951 ● Art. 10, comma 3, Cost. riconosce il diritto di asilo dello straniero come diritto fondamentale qualora a quest’ultimo sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantito dalla Costituzione italiana ● Il permesso di soggiorno per motivi umanitari si inserisce nel diritto costituzionale di asilo garantendo protezione a coloro che non possono rivendicare lo status di rifugiato e neppure beneficiare della protezione sussidiaria, benché siano minacciate nei propri diritti fondamentali in caso di rinvio nel paese d’origine L’ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI
- Cittadini
- non cittadini
- art. 48 Cost. DIRITTO DI VOTO ● Art. 48 Cost. ● Legame con la cittadinanza ● Caratteristiche: **_- Personalità
- Libertà
- Eguaglianza
- Segretezza
- Dovere civico_** VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO Art. 48, co. 4 Cost. ● Gli articoli 56 e 57 della Costituzione, a seguito della riforma operata con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, prevedono l'elezione nella circoscrizione Estero - rispettivamente - di 8 deputati e 4 senatori. RESIDENZA TEMPORANEA ALL’ESTERO legge 52/ → Si consente ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di:
- studio
- lavoro
- cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare per corrispondenza secondo modalità definite d'intesa tra i ministri competenti. CITTADINANZA EUROPEA
L. 215/
● Ipotesi in cui il titolare di cariche di governo partecipi all’adozione di un atto/ometta un atto dovuto trovandosi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla stessa legge (es. il ricoprire cariche o svolgere funzioni in società a fini di lucro o in attività aventi rilievo imprenditoriale), con conseguente danno per l’interesse pubblico ● Sull’osservanza di tale disciplina vigila una apposita autorità garante, dotata di poteri sanzionatori (es. dichiarazione di decadenza dalla carica incompatibile o multa all’impresa indebitamente avvantaggiata) → Autorità garante della concorrenza e del mercato I SISTEMI ELETTORALI
**_- sistemi proporzionali
- sistemi maggioritari_** abbiamo due famiglie, a seconda delle quali gli effetti sono diversi obiettivo di trasformare i voti in seggi, posizioni nell’organo per cui si e votato EFFETTI:
- maggioritario si ha una sovrarappresentazione del candidato vincitore
- proporzionale i seggi vengono assegnati in proporzione ai voti espressi, significa che rispetto al precedente, qua abbiamo la volontà di garantire corrispondenza tra voti e posti consegnati com’è possibile garantire questa corrispondenza? dividendo la cifra elettorale (totale voti di ciascuna lista) per numeri progressivi oppure per il quoziente elettorale (divisione tra totale dei voti validi e il numero di seggi da assegnare) i collegi elettorali
- collegi uninominali
- collegi plurinominali disciplina
- elezione del parlamento nazionale (camera e senato)
- elezioni del parlamento europeo
- elezioni regionali
- elezioni locali hanno diversa ampiezza con riferimento agli organi che verranno eletti l.n. 165/ ha introdotto un sistema di tipo misto, parte maggioritaria e parte proporzionale ELEZIONI NAZIONALI L. n. 165/ ● ha introdotto un sistema elettorale di tipo misto, basato sull'attribuzione dei seggi, parte con sistema maggioritario in collegi uninominali e parte in modo proporzionale in collegi plurinominali.
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE <>
per garantire l'effettività del diritto di voto (libero, segreto, personale ed è anche un dovere civico)
- disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali
- disciplina per la parità di accesso ai mezzi di informazione in occasione delle campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
- finanziamento dei partiti politici ELEZIONI DEL PARLAMENTO l.n. 165/
- sistema misto, seggi assegnati in collegi uninominali con formula maggioritaria e collegi plurinominali con formula proporzionale
- Non rientrano nell’oggetto della delega legislativa né le disposizioni circa la circoscrizione estero (8 seggi alla camera e 4 al senato) né quelle riguardanti la Valle d’Aosta, alla quale spetta un solo seggio in ciascun ramo del Parlamento.
- nel sistema elettorale così configurato si hanno 27 circoscrizioni elettorali per la Camera (cui si aggiunge la circoscrizione Valle d’Aosta) e 20 circoscrizioni elettorali regionali (corrispondenti alle regioni) per l’elezione del Senato.
- impatto della riduzione del numero di parlamentari sulla determinazione dei collegi (diminuiscono numericamente; si amplia la loro dimensione)
- clausola o soglia di sbarramento (soglia del 3%dei voti validi per le liste singole, soglia del 10% per le coalizioni, ecc)è un correttivo che limita l’effetto proporzionale del sistema. quale può essere rischio di un sistema solo proporzionale a livello di tenuta? il Parlamento è frammentato, meno stabile, è difficile si formino maggioranze che possano sostenere l'operato del governo. LISTE E COALIZIONI DI LISTE → i partiti possono presentarsi come:
- lista singola
- coalizioni di liste(a livello nazionale)
- le liste sono bloccate, l’elettore non può esprimere preferenze, i candidati sono eletti secondo il risultato ottenuto dalla lista e secondo la posizione che è stata loro assegnata
- in seguito a pronuncia della corte costituzionale, le liste possono essere bloccate ma devono essere corte (non meno di 2 candidati, non superiore a 4)>> il legislatore ha scelto liste corte
- sono ammesse le pluricandidature, è infatti possibile candidarsi in più collegi plurinominali fino a un massimo di 5 anche contestualmente alla candidatura nel collegio uninominale. non è invece possibile candidarsi a più di un collegio uninominale. RAPPRESENTANZA DI GENERE (ART.51)
- il candidato sindaco può collegarsi a una o più liste di candidati a consigliere comunale
- si vota per il candidato a Sindaco e per una delle liste, potendo esprimere una o due preferenze all’interno di essa
- possibile voto disgiunto
- risulta eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi
- qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il numero più alto di voti
- ripartizione dei voti tra liste con metodo proporzionale
- attribuzione premio di maggioranza ELEZIONI EUROPEE
- elezione diretta del parlamento europeo UE
- mandato 5 anni
- sistema proporzionale con soglia di sbarramento
- disciplina italiana
- l.n. 18/
- elettorato attivo e passivo
- rappresentanza di genere
- cinque circoscrizioni
- pluricandidature
CAPITOLO 4
IL PARLAMENTO
> Riferimenti costituzionali: struttura (artt. da 55 aa 66 Cost.) funzione legislativa (art. 70 e ss. Cost.) prerogative dei componenti (artt. 67,68,69 Cost.) ulteriori funzioni (art.82 Cost.) e attività conoscitive, di vigilanza e di controllo >che cos’è? Esso è un organo complesso che può deliberare (prendere una decisione) nella sua unità, nelle sue due principali articolazioni ed in ulteriori articolazioni ed è inoltre l’unico organo costituzionale nel quale si esprime la rappresentanza politica nazionale. Nel caso italiano abbiamo bicameralismo perfetto , le due Camere (del Senato e dei Deputati) hanno le stesse funzioni sul piano della rappresentanza, nell’esercizio del potere legislativo e nell’esercizio del controllo politico sul Governo. Si distinguono per il numero di componenti(l’una, la Camera dei deputati, ne ha il doppio dell’altra), per l’elettorato passivo, il senato è eletto su base regionale, ad esempio nella determinazione delle circoscrizioni, nel caso della camera sono 27, nel caso del senato sono
Abbiamo due camere differenti che esercitano stessa funzione , ma talvolta possono costituire un unico organo, è il caso di quando il parlamento di riunisce in “seduta comune”, sono casi che andremo ad analizzare più avanti, il caso che abbiamo già trattato è quello di elezione del presidente della repubblica. Sono ipotesi che troviamo già sancite in costituzione. quando accade, il presidente di assemblea è uno, di solito si ha il presidente del senato La Russa e per la camera Lorenzo Fontana, che presiede l’assemblea di seduta comune. > regolamenti della camera: sono una fonte a parte, fonti primarie Ogni camera ha il proprio regolamento a seconda del volere dei propri componenti (maggioranza assoluta). Sono i regolamenti a stabilire il numero minimo di deputati e senatori per un gruppo parlamentare, fonte importante che ha caratteristiche fondamentali. es. art.94 ho maggioranza semplice, perchè non vengono interpellate le altre due (all’esame posso avere una domanda sul tipo di maggioranza) Analizziamo le due camere: ART. 63 ciascuna elegge al suo interno un Presidente e l’Ufficio di presidenza. (quando il Parlamento si riunisce in seduta comune essi sono quelli della Camera dei deputati) Presidente camera del senato ha carica di rilievo.
- alla prima seduta le camere sono provvisoriamente presiedute da un Senatore o un Deputato individuati sulla base del criterio di anzianità
- il Presidente della Camera dei deputati è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti