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Una panoramica delle fonti legislative più importanti nelle regioni italiane, distingue gli statuti, le leggi e i regolamenti, e discute i ruoli e le differenze tra regioni ordinarie e speciali. Il testo illustra il processo di adozione di statuti e leggi regionali, i loro livelli di priorità e il ruolo della corte costituzionale nel regolamento dei conflitti tra fonti primarie.
Tipologia: Appunti
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Le fonti regionali più importanti del nostro sistema sono tre: gli statuti, le leggi e i regolamenti. Gli statuti e le leggi sono fonti primarie, i regolamenti sono fonti secondarie. Le regioni si distinguono in ordinarie e speciali. Lo statuto ha un ruolo importante. Le regioni ordinarie hanno la disciplina delle loro funzioni prevista in costituzione, le cinque regioni speciali hanno la loro disciplina fondamentale all'interno degli statuti. Essendo un eccezione si comprende perché gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale. Gli statuti si occupano di podestà legislativa, organizzazione i terna delle regioni e dopo la riforma del 99 gli statuti ordinati hanno come oggetto anche la forma di governo. Ogni singolo statuto individua la forma di governo regionale. Questo contenuto particolarmente importante di base era stato pensato solo per le regioni ordinarie, dopo c'è stata un ulteriore modifica che ha attribuito questa capacità anche alle regioni a statuto speciale, tramite la legge statuaria approvata a maggioranza assoluta. Questo perché lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale , in sede parlamentare. Gli statuti speciali vengono adottai con legge costituzionale che si distanzia da quella del 138 perché non è oggetto di referendum confermativo. Lo statuto ordinario viene adottato dai consigli regionali. Ogni regione ha tre organi supremi: il consiglio, la giunta e il presidente della regione( presidente della giunta). Il consiglio regionale deve adottare il resto dello statuto a maggioranza assoluta con una doppia votazione effettuata almeno a due mesi di distanza. Dopo questa approvazione il resto dello statuto viene pubblicato sul bollettino ufficiale della regione in modo da consentire a delle minoranze (1/ dei membri del consiglio, 1/50 dei residenti della regione) di fare richiesta del referendum confermativo. Se i si superano i no il presidente della regione promulga lo statuto e viene pubblicato sua sulla gazzetta che sul bollettino. Se il referendum non viene chiesto o lo statuto viene rifiutato esso decade. L'aspetto da tenere in mente è quello contenutistico. Negli statuti oggi si individua la forma di governo quindi potenzialmente ogni regione italiana potrnne avere una forma di governo differente La legge regionale: È una fonte primaria perché è espressamente prevista dalla costituzione. Nel rapporto interno gli statuti sono sovraordinati. Lo statuto deve essere coerente soltanto con il dettato costituzionale. Se vi è una legge regionale che contrasta con lo statuto deve essere cassata dalla corte costituzionale. Il consiglio ha un ruolo decisivo nella seconda fase dell'approvazione della legge. Vi sono tre momenti: iniziativa, approvazione, integrativa dell'efficacia. Il progetto di legge può essere presentato dalla giunta o sia singoli consiglieri. Ogni statuto attribuisce il potere di iniziativa ad altri soggetti. Capita spesso che venga disciplinata una equivalente dell'iniziativa popolare( cittadini, comuni). La fase dell'approvazione avviene in consiglio attraverso la discussione generale sul progetto di legge, la discussione e approvazione degli emendamenti e il voto finale. La fase integrativa dell'efficacia consiste nella promulgazione e nella pubblicazione.La distribuzione delle competenze per le Regioni a Statuto Ordinario sono disciplinati nell’art. 117 della Costituzione. Infatti definisce al comma 2 le materie per le quali lo Stato ha competenze esclusive, comma 3 le materie per le quali la competenze tra Stato e Regioni è di tipo concorrente (la legislazione dello Stato determina i ”principi fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni), comma 4 le materie residuale di competenza delle Regioni (potestà legislativa residuale). Questa nuova disposizione dell’art. 117 è stata attuata con la l. 3/2001, il vecchio art. 117 diceva che le Regioni Ordinarie potevano esercitare potere legislativo solo nelle materie espressamente indicate. Dopo la riforma del titolo V c' è stato un'allargamento delle
competenze regionali. Con la riforma del 2001 si è data dunque un'autonomia legislativa molto ampia alle regioni quasi più delle regioni a statuti speciali. Tuttavia un'altra legge del 2001 ha previsto la cosiddetta clausula del buon favore. Le Regioni Speciali avevano potestà legislativa e avevano alcune esclusività di materie nei propri statuti senza rispettare i principi costituzionale. Tutte le materie che non erano previste negli Statuti erano di competenza dello Stato. Dopo la riforma del titolo V del 2001 il potere è diviso in potestà esclusiva, potestà concorrente e potestà integrativa e attuativa che permette alle Regioni di creare norme su determinate materie, che possono adeguare le legislazioni statali a quelle regionali e, riservando le materie residuali allo Stato. Il rapporto tra fonti statali e regionali è regolato dall’interprete. L’interprete deve capire quale legge applicare, va a verificare l’art. 117 se vi è un conflitto tra fonti primarie, è la Corte Costituzionale a sistemare le cose. (criterio di competenza).