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Riassunto del libro :Il codice della navigazione, una vicenda giuridica speciale di Enrico Spagnesi
Tipologia: Sintesi del corso
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Il codice della navigazione viene approvato il 30 Marzo 1942 per entrare poi in vigore il 21 Aprile successivo. Una lunga relazione del guardiasigilli Dino Grandi si assumeva il compito di illustrarne:
Antecedentemente all'entrata in vigore del codice, la navigazione marittima era disciplinata da numerosi articoli del II libro del codice di commercio del 1882, dal codice della marina mercantile del 1877 e da altre leggi e regolamenti. A loro volta questi codici erano basati su modelli precedenti:
A Bari, un'analoga raccolta è riconducibile al 1204. In entrambe le raccolte prevalgono le norme di diritto privato.
diventava se si era cooptati nella corporazione, dopo precisi periodi d'apprendistato e di servizio trascorsi presso un “maestro”. Ma se per un verso si riconosceva tal modo d'acquisire una qualifica e una posizione soggettiva del tutto particolare, per un altro verso lo Stato francese andava avanti nel cammino intrapreso verso le mete assolutistiche, che richiedevano il sacrificio, ovviamente delle giurisdizioni speciali, cioè sottratte al controllo centrale. Fin al 1563, cioè era successo per i tribunali di commercio: introdurre ora, pere mezzo dell'Ordinanza, una regolazione pubblica della mercatura, sottraeva al ceto dei commercianti il maneggio delle risorse economiche del Paese; si venivano realizzando le strategie delle dottrine mercantilistiche, che presuppongono interventi energici dell'autorità ogni volta esse li ritenga opportuni per conseguire certi risultati:
La fisiocrazia fa proprio il motto: “libero mercato, libero scambio” e pretende di comprendere l'intera compagine sociale mediante l'analisi dei fenomeni economici, cui è restituita in pieno la naturalità dell'universo; mentre il liberalismo nel propugnare la libertà dello Stato assoluto dell'antico regime, prepara la nascita di quello che è stato definito come un prepotente assolutismo giuridico ovvero la possibilità per la legge di toccare e quasi manipolare a piacimento quel diritto privato che a Domat era apparso inviolabile. Si giunge così alla promulgazione del Code civil (1804) e del Code de commerce (1807) volti a rispondere a due distinte esigenze:
sempre minacciato nel suo fisiologico sviluppo da fenomeni di illegalità. L'articolo 633 era dedicato agli “atti di commercio” connessi alla navigazione sia interna che per mare, parificati a quelli elencati nell'articolo precedente. Era una conseguenza di quanto i redattori del Code avevano fatto per ricomprendere il diritto marittimo nell'orbita dell'unitaria legislazione commerciale: pressochè testualmente l'Ordinanza del 1681 era stata riversata nel II libro del codice di commercio. In seno al consiglio di Stato si manifestarono dei pareri favorevoli, ma anche contrari, preferendo alcuni l'inserimento di questa materia in un futuro Code de la marine. Di fronte a tale prospettiva si ebbe un intervento diretto di Napoleone, cui stava particolarmente a cuore una rapida emanazione del codice di commercio, per disciplinare rigorosamente la materia, specie in ordine alla repressione del fenomeno dei fallimenti dolosi. Il codice di commercio del 1882 Grande influenza esercitò il codice francese anche sul corrispondente codice elaborato in Piemonte nel 1842; a sua volta questo fu la base di quello italiano del '65. Con l'acquisto al Regno d'Italia delle province venete, si pose il problema di applicare loro una legislazione non soltanto arretrata dal punto di vista generale, ma anche di qualità inferiore rispetto a quella che fino ad allora essi avevano avuto. Pasquale Mancini , il grande giurista avellinese, ebbe un ruolo importante da deputato, nel risolvere il problema. Se nel '65 aveva propugnato l'estensione all'Italia del codice di commercio piemontese, quattro anni dopo sostenne che si doveva procedere a un'integrale revisione di quel testo tanto invecchiato di fronte allo sviluppo assunto dalle società anonime, dal diritto cambiario, dal trasporto ferroviario. Ci vollero ben 13 anni, e 4 distinte fasi o sessioni di lavori preparatori perchè venisse alla luce il nuovo Codice di commercio: ma quello del 1882 apparve come migliore di gran lunga degli analoghi prodotti delle altre nazioni d'Europa. Nel frattempo erano comparsi un primo Codice per la marina mercantile, nel 65 e un secondo nel 77. Opere legislative compiute senza un grande sforzo di pensiero che disciplinavano insieme aspetti privatistici e pubblicistici, e il cui rapporto e raccordo con il diritto commerciale poneva diversi problemi. Il Code francese aveva scelto in sostanza di favorire i proprietari terrieri, poiché il non commerciante aveva la facoltà di convenire il commerciante indifferentemente davanti al giudice civile o a quello commerciale, mentre quando l'attore era un commerciante obbligatoriamente doveva citare il non commerciante dinanzi al giudice civile: e le differenze erano notevoli rispetto ai principi regolanti la prova. Il codice italiano del '65 aveva adottato tale criterio stabilendo: → All' articolo 91 , che se il contratto è commerciale per uno dei due contraenti e non commerciale per l'altro, le obbligazioni che ne nascono sono regolate dalla legge commerciale o civile, avuto riguardo alla persona del convenuto; → All' articolo 725 , che se l'atto non è commerciale che per una sola delle parti contraenti, quella che promuove l'azione deve convenire l'altra al foro commerciale se questa è commerciante, al foro civile se non è commerciante. Nel codice di commercio germanico del 61 si prevedeva invece che nei casi in cui il negozio era atto di commercio per una parte soltanto prevalesse il diritto commerciale sul civile. Qualcuno dei commissari incaricati alla revisione del Codice di commercio italiano del 65 sosteneva con forza il cambiamento in questo senso: In particolare il Mancini prevalendo però l'opinione che non si potesse imporre a tutti una legislazione speciale come quella commerciale. Nella quarta e conclusiva fase della redazione il Mancini, divenuto ministro della giustizia, riuscì ad imporre il proprio punto di vista circa gli atti unilateralmente commerciali: nell'articolo 54 si disponeva che in tal caso tutti i contraenti fossero “soggetti alla legge commerciale”. Il codice acquistava un campo di applicazione davvero smisurato, e tendenzialmente prevaricante, nel senso che veniva a negate l'asserita eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Si introduceva un duplice sistema normativo e si determinava un conflitto di norme e di giurisdizioni circa la disciplina delle obbligazioni e dei contratti, in una sorta di rinnovato particolarismo giuridico. In pratica, il codice civile e il codice di commercio, si trovavano a regolare in concorrenza le medesime materie. Severissimo censore di tale sistema fu Cesare Vivante : secondo lui s'era messa in opera una “legge di classe” che sconvolgeva quella solidarietà sociale che dovrebbe essere il supremo intento di ogni legislatore. Quanti contrattavano con i commercianti dovevano sapere d'essere soggetti a subite il diritto di quelli. Codice alla mano, si poteva dimostrare ogni aspetto delle condizioni favorevoli a tale classe, dal regime delle prove a quello del processo abbreviato, dal complesso dei termini di prescrizione alla concessione di eccezionali provvedimenti di tipo esecutivo. Per la verità il Codice del 1882 rispondeva ad esigenze ben precise del momento attraversato dall'economia dell'Italia da poco unificata e in grave ritardo rispetto all'industrializzazione avvenuta nei paesi europei del nord ovest. Le società anonime, la cambiale, l'assegno bancario e tanti alti istituti venivamo messi con una precisa regolamentazione finalmente alla portata di tutti i rapporti anche non commerciali pur rimanendo soggetti alla disciplina del diritto commerciale. Questa fase storica è stata definita “commercializzazione del diritto privato”: a chiamarla così fu il francese Ripert, il quale osservava le trasformazioni della vita quotidiana ormai dominata dai rapporti economici. Essa ha portato a contrapporre le attività agricole e cioè il momento del consumo e quelle industriali, vale a dire il momento della speculazione; collegando alle prime il diritto civile, e alle seconde quello commerciale.
L'opera sembra rappresentare al meglio il ponte tra l'attività del legislatore e quella dell'interprete, e anche è adatta a farci rendere conto delle potenzialità del settore come mezzo di rivendicazioni di tipo giusnaturalista. Su un altro fronte cioè riguardo all'insegnamento, si possono citare l'istituzione nel 1811 a Napoli, poi negli anni 30 a Messina e a Palermo, di cattedre il cui nome vedeva affiancati il diritto commerciale e quello marittimo o nautico, nonché la brevissima esperienza precedente di Pisa, dove nel 1801 era stata attiva per sei mesi una cattedra di diritto marittimo. Pur avendo alle spalle solidissime credenziali e referenze, il diritto marittimo stentava a trovare un'adeguata collocazione nelle Università. Si pensi ad esempio a Genova, ovvero ad una città interamente di mare, nella quale i corsi universitari di diritto commerciale nella prima metà dell'800 comprendevano il diritto marittimo, ma a questo era dato uno spazio non certo di rilievo e relegato nello svolgimento del programma alla fine se avanzava tempo. Le leggi sull'istruzione pubblica, a partire dalla fondamentale Casati del 1859 , prescrivevano l'insegnamento del commerciale, ma del marittimo non facevano parola. Ecco dunque che solo nel 1889 l'ateneo genovese trovava il modo d'istituire una cattedra dedicato al diritto marittimo. Nella scuola superiore navale, dal 1871 e nella Scuola superiore di applicazione di studi commerciali, circa dieci anni dopo, si perseguivano scopi eminentemente pratici; per questo appare significativo prescrivere l'approccio col diritto marittimo come fondamentale:
ritenendo che il diritto marittimo non potesse continuare a restare “sembrato tra due codici sia per l'unità della materia dal punto di vista tecnico, sia per l'opportunità di avere un codice autonomo ed organico di diritto marittimo, atto ad uniformarsi al movimento legislativo internazionale, il quale nel campo marittimo è più intenso che nel campo terrestre”. La sotto – commissione D solo nel 1926 fu in grado di presentare un “Primo schema di un progetto unitario ed organico” che aveva la modesta consistenza di un inventario dei problemi da affrontare:
Roma del 1933, sui danni ai terzi alla superficie frutto con altri due di apposite riunioni del comitato internazionale d'esperti giuridici aeronautici, assemblea che aveva il compito di gettare le basi tecniche per gli accordi futuri, un semplice strumento di elaborazione materiale di norme la cui adozione era del tutto lasciata al sistema tradizionale dell'accordo fra Stati. Antonio Ambrosini e Amedeo Giannini esprimono bene tale spiccata vocazione che trovò sbocco anche quando insieme fondarono nel 24 la rivista “Il diritto aeronautico”. Ambedue continuarono la loro attività dopo la seconda guerra mondiale, ma a noi interessa ricordare in breve quella relativa al periodo precedente il Codice. L' Ambrosini riuscì ad insegnare, primo in Italia nel 1920 quel diritto aeronautico di cui aveva invano proposto alla propria facoltà l'istituzione d'un apposita cattedra. Ebbe modo di intervenire su temi molto importanti, trascurati o rimasti ancorati a concezioni superare rispetto ad esigenze nuove come:
In un suo passo Scialoja parlava di fatto tecnico marittimo ellitticamente, comprendendovi anche quello aeronautico. Ciò non suscita perplessità , al contrario dell'uso che egli fa dell'aggettivo autarchico, applicato al trasporto. Si è arrivati a proporre di sostituire il trasporto con la nozione di “esercizio della nave o dell'aeromobile” anche ricorrendo alle costruzioni dogmatiche tedesche distinguenti esercizio e impresa. Una teoria suggestiva ben supportata da argomenti che però secondo un'altra corrente dottrinale era dotata d'un corollario non accettabile come la soggettivizzazione e privatizzazione del diritto della navigazione, amputato dei suoi contenuti pubblicistici per ridurlo a mero diritto dell'impresa della navigazione. Anche chi critica la teoria dell'esercizio, riconosce che la formula di Scialoja del trasporto autarchico, impiegata per designare l'autonomia del veicolo isolato dall'elemento attraverso il quale naviga, dà una visione solo parziale d'un complesso mondo ove l'ambiente operativo non si restringe all'acqua e all'aria, ma comprende tutto il territorio, attrezzato e non da cui comincia o finisce l'attività navigatoria. In realtà “autarchia” , il sostantivo da cui deriva, è un termine utilizzato da molti filosofi, politologi e da economisti, da giuristi. Prendendo in esame Bruno Migliorini , per quello che concerne l'autarchia viene ad essere applicata ai soggetti (enti soprattutto) capaci di amministrare i propri interessi senza alcuna interferenza. Quando alla fine del 1935, l'autarchia, grazie a Mussolini, raggiunse la politica riguardante ogni cittadino italiano, stresso nella morsa del protezionismo, venne ad assumere un significato che travolse e fece dimenticare la storia del suo nome. La critica dell'Ascarelli L'Ascarelli menzionava esplicitamente solo il diritto marittimo, quello che nella storia era emerso come diritto speciale; e gli studiosi hanno puntato giustamente lo sguardo sui meriti e sulle deficienze dell'Italia marinara rispetto alla costruzione del paese unitario. Aspetti sui quali bisognerebbe riflettere: ma qui interessa l'allusione all'occulta presenza del giusnaturalismo, che riguardava tutto l'edificio costruito attorno alla navigazione; ed era certo non concordante nel suo evocare, come determinante per la nascita di certi istituti giuridici, l'atmosfera economica. Discutendo peraltro la possibilità di caratterizzare la disciplina trattata, in un diffuso manuale si legge: “ In breve, l'elemento unificatore del diritto aeronautico non può essere che la considerazione in un certo senso NATURALISTICA, dell'attività che costituisce l'oggetto delle sue norme ”; mentre il caso nuovo della necessità d'una distinzione tra spazio aereo e extra – atmosferico induce gli osservatori, dopo il fallimento della possibilità d'un accordo in seno ad un apposito comitato dell'ONU, ad una caratteristica affermazione sulla necessità d'astenersi alla natura delle cose, per ricavarne la normativa applicabile, “tenuti presenti alcuni dati fisici e tecnici d'ordine elementare.” CAPITOLO II – L'AUTONOMIA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E IL SUO SISTEMA Il riassetto del settore commerciale La critica dell'Ascarelli s'indirizza dunque alla premessa giusnaturalistica sulla quale s'era voluto creare il diritto della navigazione, frutto invece d'una tendenza ormai diffusasi nel corso del 900, quella di reclamare il distacco di singole branche di diritto prima comprese nel civile o nel commerciale, in virtù della rilevanza assunta dai vari oggetti dell'attività economica; a siffatto trend's accompagnava l'altro, di esigere l'unificazione del diritto privato ed è proprio grazie al compimento di tale fondamentale operazione che fu possibile dar vita al Codice della navigazione. Si configura come una pagina felice della nostra storia giuridica quella che condusse alla redazione del Codice civile del '42: pur venata dalle ombre della decisione quasi improvvisa di accantonare il progetto del codice di commercio cui si era continuato a lavorare fino al '39. Dei sei libri rilevano:
Codice della navigazione: a noi interessa porre all'attenzione l'atteggiamento d'un giurista di rango, da porre a confronto con i tormenti affioranti nell'operare d'un altro grande protagonista della codificazione italiana, Filippo Vassalli. Un successivo ma altrettanto momento di dimostrazione di parte sollecitudine, lo si è avuto a proposito dell'articolo 1 del Codice, che recita: “In materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”. D' Ovidio , in occasione del convegno cagliaritano, ne ha approfittato per riaffermare col massimo vigore, l'importanza della scelta fatta col secondo comma circa quella ch'egli chiama “ analogia prioritaria ”. Per spiegare il proprio atteggiamento, inizia con il richiamare le parole della Relazione del Grandi , particolarmente chiare nell'affermare, quanto al contenuto dell'articolo, ch'esso “determina le fonti del diritto della navigazione”, stabilendo si applichino “nei singoli settori della navigazione” in primo luogo il codice, le leggi, gli usi ecc., quindi si faccia ricorso all'analogia e in terza battuta, laddove non “vi siano norme analoghe da estendere”, trovi applicazione il diritto civile. La ratio sottostante è improntata da un lato al rilievo che la norma ricavata col procedimento analogico è una norma di diritto speciale che deve prevalere su quelle di diritto generale, dall'altro alla necessità di risolvere la questione della prevalenza dell'applicazione analogica delle norme di diritto speciale sulla applicazione diretta delle norme espresse del diritto civile. Parte della dottrina odierna qualifica l'articolo 1 come norma “di chiusura”. Tempo addietro, nella relazione che accompagna lo schema del disegno di legge delega al governo sulla riforma del codice, Gabriele Pescatore , conferma la struttura attuale della norma: nel II comma dell'articolo 3 viene disciplinata la materia delle fonti del diritto della navigazione; viene autorizzato il ricorso all'analogia e la norma così ricavata, appartenendo ad un diritto speciale, prevarrà su quella di diritto generale. Si spendono parecchie parole per giustificare l'unico cambiamento ovvero la sostituzione del precedente “diritto civile” con “diritto comune” al quale l'articolo “infine” rinvia “ a chiusura del sistema delle fonti”. Si possono inoltre menzionare i reiterati interventi di Sergio Carbone , il quale rifiuta la c.d “autonomia” del diritto della navigazione, preferendo per esso la qualifica “specialità”; non si rassegna alla sua unitarietà , posta in discussione dalla mancata nascita di principi generali, comuni al settore marittimo ed aereo, capaci di differenziarlo in modo significativo; giunge a proporre di applicare l'articolo 1 nel quadro del diritto marittimo uniforme. Proprio in un saggio pubblicato negli studi onoranti d'Ovidio si è denunciata l'inattualità del codice della navigazione perchè il “sistema” appare incompleto e frantumato: occorre quindi andare oltre la specialità del diritto della navigazione perchè questa ha rivelato la tendenza a dissolversi al suo interno, finendo con il consegnare la materia al condizionamento dei rapporti economici. Gerarchia delle fonti e “diritto vivente” Secondo Antonio Scialoja : “L'articolo 1 del codice della navigazione esprime e consacra la posizione autonoma di questo ramo del diritto, fissandone la gerarchia delle fonti. Alla materia della navigazione, considerata nella sua unità, si applicano il codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi, che disciplinano la materia stessa. Tutte queste fonti producono norme speciali della navigazione.” Secondo Dante Gaeta l'articolo 1 elenca si le fonti, ma il suo primo comma non ne determina la gerarchia perchè: “..Riguarda le norme piuttosto che le fonti del diritto della navigazione giacchè esso vuole in sostanza prescrivere che in materia di navigazione si debbono applicare il codice e le disposizioni delle leggi, dei regolamenti, delle norme corporative e degli usi ad esse relative ” mente il secondo comma : “Non menziona alcuna fonte di diritto della navigazione: non è fonte l'analogia, in quanto essa non è creatrice di norme giuridiche nuove, ne è fonte il diritto civile, sia perchè esso non comprende norme emanate appositamente per la materia della navigazione, sia perchè è un complesso di norme e quindi non va confuso con le fonti dalle quali deriva” e in tal senso appare anche l'insegnamento diffuso dal noto Manuale d'Ovidio. Questi, nel saggio sull'analogia precisa che gli artt. 12 a 14 disp. Prel. Del codice civile e l'articolo 1 del codice della navigazione, appartengono alla categoria delle norme di riconoscimento , ossia delle norme mediante le quali si determina quali norme appartengono al sistema giuridico o sono valide in esso. Ragionando sull'orientamento mostrato dai codici, in merito al fornire indicazioni e prescrizioni sull'interpretazione ed applicazione delle norme, Giovanni Tarello ebbe modo di esporre una classificazione di 5 gruppi:
stato saldamente chiuso per mezzo dei c.d atti oggettivi di commercio: “In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongono, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali. In mancanza si applica il diritto civile ”. Mettendo a confronto l'articolo 1 del Codice della navigazione da un lato, dall'altro con quella adottata nell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile, emerge la sapiente contaminatio da essa operata. In materia di navigazione del primo comma, corrisponde esattamente a “In materia di commercio” del codice commerciale. Nel secondo comma viene sintetizzato il contenuto del secondo comma del suddetto articolo 12, ma non si dimentica d'apportare una specificazione giacchè quel che era una materia di navigazione s'è ormai trasformato in diritto della navigazione. Anche in seguito a queste espressioni si possono ricordare le perplessità di Pugliatti , in quanto l'oggetto del suo discorso era il rapporto tra il codice civile e quello della navigazione e non le rispettive “ materie ”. In seguito, il tema giunse ad essere ad essere maggiormente discusso e a occupare le prime pagine dei manuali, trovando abili difensori d'una formula legislativa che aveva guardato all'esperienza precedente, condensando in poche parole il percorso compiuto dalla “materia” “commercio” attraverso l'esecuzione di atti operativi. Ugo Petronio , sosteneva che: “Il codice francese è stato approvato per stralci successivi, con 36 leggi diverse, che sono state riunite insieme, in un ordine che non coincideva con quello di promulgazione”. Dunque c'è stato un arco di tempo, poco più di un anno, in cui erano state in vigore singole parti del nuovo diritto, e dovevano ritenersi abrogate tacitamente solo le norme incompatibili con quelle nuove.” Destinata a prevalere era senz'altro l'autorevole dottrina rappresentata da Zachariae e dal Laurent : “bastava che una materia formasse oggetto del codice, perchè tutto il diritto anteriore concernente questa materia fosse abrogato”. Eppure non mancavano i dubbi espressi a proposito di alcune “materie speciali” come l'enfiteusi; mentre un altro problema riguardava le norme promulgare dal giugno 1789 fino all'entrata in vigore del Code civil: non erano menzionate nell'articolo 7 e dunque dovevano ritenersi valide se non contrarie a una disposizione del codice. Il documentatissimo saggio del Petronio conclude che a quei tempi la nozione di codice era piuttosto lontana da quella attualmente circolante. Lo si pensava come una raccolta di leggi formata su materiali previgenti con lo scopo di rispondere alle esigenze di certezza, di uniformità del diritto, superando sia la divisione tra paesi di diritto scritto e paesi di diritto consuetudinario , sia la diversità degli orientamenti della giurisprudenza, e lo strapotere di questa. Se tutto ciò è vero, altrettanto incontestabile appare la crescita di quell'idea di codice che è giunta ad occupare il cuore delle “mitologie giuridiche della modernità” e ha preteso di farsi stella polare d'orientamento e guida. Infine secondo due importanti autori, il problema delicato era quello di determinare il senso esatto del termine “materie” usato dall 'articolo 7 e di dire se una difficoltà non risolta dal codice appartenesse o meno a una “materia” sulla quale il codice aveva statuito. Fu forse per far fronte ai pericoli connessi a tal domanda che la scuola dell'esegesi con vari metodi giunse a spingere a fondo il pedale dell'autointegrazione, venendo a identificare il diritto civile con il Code ormai Napoleon. Precedentemente il progetto di codice dovuto al Portalis , dell'anno 1800, parlava di materia civile: lo sbocco richiesto a un legislatore che avesse continuato su tale via, sarebbe stata una precisazione un po' impegnativa sul tipo di quella adottata poi dal codice austriaco: “Il complesso delle leggi che determinano i diritti ed obblighi privati degli abitanti dello Stato fra di loro costituiscono il diritto civile”. Il termine “materie” venne comunque tenuto fuori dal testo del Code, togliendo di mezzo ogni futuro imbarazzo di esegeti impegnati nella costruzione del mito “codice”. Una speciale codificazione del diritto vivente Riassumendo : Dopo aver visto l'evolversi del diritto marittimo in sistema del diritto della navigazione, in pratica le scaturigini dell'istanza codificatoria, e dopo un rapido sguardo alla sua realizzazione, circa il problema rappresentato dall'articolo 1, ci siamo rivolti a un livello in prevalenza “basso”, quello dei plausibili travasi diretti di alcune teorie, e soprattutto delle catene delle formule utilizzate in norme dedicate al conflitto tra le leggi e all'interpretazione di esse. Rileva oltremodo una dialettica tra “materie” nel senso di fatti o istituti considerati dalle norme messe in vigore, e materia in duplice accezione: → Nel significato di un complesso di materie: cioè nell'insieme di queste dovuto a un dato formante legislativo; → Come branca o partizione del diritto: risultato giurisprudenziale di lungo periodo. Con riguardo al nostro caso, si ricorderà che sotto l'impero del Codice di commercio del 1882 qualche autore,
illustrandone il primo articolo, accoglieva un criterio tautologico e concludeva che “materia di commercio” era quella regolata dal codice stesso; ed invece la sua essenza si coglie se ci si pone in una prospettiva dinamica. Nel '43 Scialoja si dichiara appagato dal lavoro compiuto, adesso che la “codificazione del diritto vivente” è sotto gli occhi di tutti. Il punto fondamentale del programma della scuola napoletana poteva dirsi realizzato, eppure bisognava continuare a studiare il diritto della navigazione, perchè il nuovo codice non deve e non può segnare un punto di arrivo dell'evoluzione del diritto vivente. Sulle fortune odierne del “diritto vivente”, disponiamo di un illuminante saggio di Luigi Mengoni , dove lo Scialoja è citato come probabile primo utilizzatore della locuzione ehrlichiana, sia pure applicandola in una maniera non del tutto ortodossa. Seguendo l'Ehrlich , il “diritto vivente” si distingue, a seconda delle fonti di conoscenza, in due specie: → Quello testimoniato da documenti giuridici, sentenze o atti negoziali → E quello conoscibile mediante l'osservazione di comportamenti generalizzati, la cui tipicità sia determinata dalla conformità a una regola sociale riconosciuta. Alla teoria del diritto vivente va riconosciuto un merito grandissimo, quello di superare la posizione positivista dell'identificazione del diritto con la norma scritta, aderendo al principio ermeneutico conferente al testo un solo valore euristico per la ricerca della regola di decisione: con tutti i corollari conseguenti e non restati certo senza influenza negli sviluppi odierni della scientia iuris. Secondo il Mengoni , pur riconoscendo l'esistenza di stati di fatto difformi dalla regola del diritto scritto, diversamente da quella del giurista austriaco non incide nella teoria delle fonti e si avvicina piuttosto al concetto di law in action di Pound. Volendo segnalare qualcosa di particolarmente pertinente potrebbe risultare come di fronte al giurista che scopre la propria non sopprimibile e non rifiutabile libertà di trovare il diritto si collochi un diritto positivo largamente incompleto, perfino laddove esponga dei principi generali. I codici sono raccolte di casi, ad uso degli organi della burocrazia statale; le norme con cui la vita organizza sé stessa sono ben diverse; l'analogia non è affatto un'operazione logica rigorosa, merita invece d'essere bersagliata dalla critica: trova nella legge solo un pretesto, e comunque il suo prodotto è una norma di levatura minore delle altre. Con tutto questo, il verbo giusliberista rimane quello d'un estrema e sempre conclamata fedeltà alla legge. Per serrare definitivamente il cerchio dell'indagine sul “diritto della navigazione” occorre portar lo sguardo sulla sua “autonomia” o meglio richiamare il punto di vista di Antonio Scialoja rispetto al “particolarismo” come veniva designata nella dottrina francese dell'800, la specialità del diritto marittimo. All'inizio negli anni 20 per combattere l'impostazione precedente lo Scialoja esibisce una carta vincente sostenendo: “ La natura delle cose, e cioè il fatto tecnico, l'elemento sperimentale, determina la specialità del diritto, e costituisce la comune giustificazione ed il vincolo intimo, che uniscono in un complesso organico tutti gli istituti speciali e tutte le deviazioni delle norme del diritto comune .” L'autore si prodiga nell'illustrare i meccanismi relativi al funzionamento del diritto “autonomo” dalla navigazione. Complicati per l'esistenza del Codice di commercio ma in parte incoraggiati dall'esistenza di un principio di riconoscimento nel progetto di Codice marittimo. Vengono qui disegnati gli scenari sui quali si troverà a muoversi negli anni 40, il redattore del Codice della navigazione. In questa minuziosa disamina traspare la fiducia accordata a chi deve operare certe scelte fondamentali sul reperimento della norma applicabile. In questa disamina traspare la fiducia accordata a chi deve operare certe scelte fondamentali sul reperimento della norma applicabile. E lo si dice espressamente per il caso del trasporto per acqua, “sottospecie del trasporto terrestre commerciale”. Questo non deve comunque farci dimenticare la premessa, un avvertimento portato in campo dallo Scialoja: nelle sue parole lo Stato, con la sua onnipotenza, appare per certi aspetti autentico erede d'un autocratico principe: “Noi assistiamo a tutta una fioritura di diritti autonomi. Dal postulato fascista dell'assoluta preminenza dei diritti e degli interessi della Nazione su quelli degli individui e delle classi, discende, come corollario, la politica dell'intervento dello Stato con forme molteplici ed a varii fini in ogni ramo dell'attività privata. Si creano nuovi organi statati e nuovi istituti giuridici pubblici, si piegano e si adattano ai nuovi scopi gli istituti giuridici privati. Con la facoltà, talvolta abusata, che il nuovo diritto costituzionale consente, si formano leggi arditamente innovatrici, sciolte da ogni vincolo apparente con gli schemi del sistema generale del diritto ”. Si tratta di intere branche nuove la cui autonomia si fonda su due elementi costanti: → Deviazione o particolare sviluppo di istituti fondamentali del diritto generale; → Fusione di istituti pubblici con istituti privati. Può accadere che le deviazioni siano numerose e tutte ispirate dalla comune esigenza che quel corpo autonomo di norme