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Tema sulla Privacy, Appunti di Lingua Italiana

Tema sulla Privacy

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 25/11/2011

macidebe
macidebe 🇮🇹

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Tema sulla Privacy
La legislazione sulla privacy in Italia è attualmente contenuta nella Costituzione (articoli 15 e 21),
nel Codice penale (Capo III - Sezione IV) e - parzialmente - nel Decreto legislativo 30 giugno
2003,n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali e noto impropriamente
anche come Testo unico sulla privacy.
Il D.Lgs 196/2003 abroga la precedente legge 675/96, Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, che era stata introdotta per rispettare gli Accordi di
Schengen ed era entrata in vigore nel maggio 1997. Con il tempo a tale norma si erano affiancate
ulteriori diverse disposizioni, riguardanti singoli specifici aspetti del trattamento dei dati, che sono
state riassunte nel Testo Unico vigente, entrato in vigore il 1º gennaio 2004.
Sull'applicazione della normativa vigila l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
istituita dalla L. 675/1996 e confermata dal Testo Unico del 2003.
Le finalità del d. lgs. 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati
personali e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente
"trattamento") dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la
modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi.
Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 del testo unico,
in cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Tale
diritto appartiene alla categoria dei diritti della personalità.
Il diritto sui propri dati è differente dal diritto alla riservatezza, in quanto non riguarda solamente
informazioni inerenti la propria vita privata, ma si estende in generale a qualunque informazione
relativa ad una persona, anche se non coperta da riserbo (sono dati personali ad esempio il nome o
l'indirizzo della propria abitazione).
Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo
avvenga contro la volontà dell'avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti il
testo unico definisce i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli
obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di
danni.
Il nuovo codice non muta la disciplina complessiva della protezione dei dati personali, in quanto la
finalità di questo nuovo testo di legge è quella di razionalizzare il complesso di norme esistenti
attraverso lo strumento del testo unico.
La privacy del cittadino normale però è diversa dalla privacy che può avere un personaggio del
mondo dello spettacolo o comunque una persona conosciuta di cui si devono dare informazioni.
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Il rapporto fra diritto di cronaca e privacy è molto complesso ed è regolato da una serie di norme
che, con il passare degli anni, stanno tentando di stabilire un corretto compromesso fra i diversi
interessi messi in campo.
Ci sono norme, volte a proteggere la privacy dei cittadini, alle quali i giornalisti devono attenersi
durante l'adempimento del proprio lavoro:
L'8 luglio del 1993 è stata approvata, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa, la Carta dei doveri dei giornalisti
italiani. Il documento è significativo in quanto si propone di tutelare la libertà di
informazione intesa anche come diritto passivo della collettività. La carta è suddivisa in
quattro punti fondamentali: i diritti della persona, il dovere di rettifica, la presunzione di
innocenza e le incompatibilità professionali. La parte concernente i diritti della persona,
oltre a vietare qualsiasi tipo di discriminazione per razza, religione, sesso ecc., afferma che
non si possono pubblicare notizie sulla vita privata delle persone. In questa sezione vengono
poi ripresi i contenuti della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei minori e dei
soggetti deboli. In particolare si sottolinea l'obbligo di tutelare l'anonimato del minore e
l'impegno ad evitare la presenza di minori in trasmissioni televisive che possano ledere la
sua personalità. Viene poi stabilito il divieto di rendere identificabili tre tipologie di soggetti:
1. le vittime di violenze sessuali,
2. i membri delle forze di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria,
3. i congiunti di persone coinvolte in fatti di cronaca.
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Tema sulla Privacy

La legislazione sulla privacy in Italia è attualmente contenuta nella Costituzione (articoli 15 e 21), nel Codice penale (Capo III - Sezione IV) e - parzialmente - nel Decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali e noto impropriamente anche come Testo unico sulla privacy. Il D.Lgs 196/2003 abroga la precedente legge 675/96, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali , che era stata introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen ed era entrata in vigore nel maggio 1997. Con il tempo a tale norma si erano affiancate ulteriori diverse disposizioni, riguardanti singoli specifici aspetti del trattamento dei dati, che sono state riassunte nel Testo Unico vigente, entrato in vigore il 1º gennaio 2004. Sull'applicazione della normativa vigila l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, istituita dalla L. 675/1996 e confermata dal Testo Unico del 2003. Le finalità del d. lgs. 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente "trattamento") dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi. Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 del testo unico, in cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Tale diritto appartiene alla categoria dei diritti della personalità. Il diritto sui propri dati è differente dal diritto alla riservatezza, in quanto non riguarda solamente informazioni inerenti la propria vita privata, ma si estende in generale a qualunque informazione relativa ad una persona, anche se non coperta da riserbo (sono dati personali ad esempio il nome o l'indirizzo della propria abitazione). Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell'avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti il testo unico definisce i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni. Il nuovo codice non muta la disciplina complessiva della protezione dei dati personali, in quanto la finalità di questo nuovo testo di legge è quella di razionalizzare il complesso di norme esistenti attraverso lo strumento del testo unico. La privacy del cittadino normale però è diversa dalla privacy che può avere un personaggio del mondo dello spettacolo o comunque una persona conosciuta di cui si devono dare informazioni. 2 Il rapporto fra diritto di cronaca e privacy è molto complesso ed è regolato da una serie di norme che, con il passare degli anni, stanno tentando di stabilire un corretto compromesso fra i diversi interessi messi in campo. Ci sono norme, volte a proteggere la privacy dei cittadini, alle quali i giornalisti devono attenersi durante l'adempimento del proprio lavoro:

  • L' 8 luglio del 1993 è stata approvata, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa, la Carta dei doveri dei giornalisti italiani. Il documento è significativo in quanto si propone di tutelare la libertà di informazione intesa anche come diritto passivo della collettività. La carta è suddivisa in quattro punti fondamentali: i diritti della persona, il dovere di rettifica, la presunzione di innocenza e le incompatibilità professionali. La parte concernente i diritti della persona, oltre a vietare qualsiasi tipo di discriminazione per razza, religione, sesso ecc., afferma che non si possono pubblicare notizie sulla vita privata delle persone. In questa sezione vengono poi ripresi i contenuti della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei minori e dei soggetti deboli. In particolare si sottolinea l'obbligo di tutelare l'anonimato del minore e l'impegno ad evitare la presenza di minori in trasmissioni televisive che possano ledere la sua personalità. Viene poi stabilito il divieto di rendere identificabili tre tipologie di soggetti:
  1. le vittime di violenze sessuali,
  2. i membri delle forze di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria,
  3. i congiunti di persone coinvolte in fatti di cronaca.

La Carta introduce inoltre un Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione , organismo che ha la funzione di raccogliere e valutare le segnalazioni dei cittadini che ritengono di essere stati offesi da un articolo di giornale.

  • La legge del 31 dicembre 1996, n. 675 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche. L'articolo 25 si intitola Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione giornalistica , e vieta di trattare senza consenso dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei cittadini , e affida al Garante il compito di promuovere l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, di un codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali.
  • Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica è stato consegnato al Garante nella sua versione definitiva il 29 luglio 1998, ai sensi dell'art. 25 della l. 675/96. Il punto chiave del codice è la distinzione fra la sfera privata e interesse pubblico. È composto da 13 articoli, nei quali si inserisce la tutela di alcuni diritti personali come il diritto alla riservatezza sulle origini etniche, il pensiero politico, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose, le condizioni di salute delle persone, il diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati. Molto importante è l'art. 6 del Codice, che parla di essenzialità dell'informazione e chiarisce che una notizia può essere divulgata, anche in maniera dettagliata, se è indispensabile in ragione dell'originalità del fatto, della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. Anche nel codice, all'art. 7, viene ripresa la necessità, espressa nella Carta di Treviso, di una tutela rafforzata dei minori. Nel caso di minori scomparsi o rapiti, in particolare, è necessario il consenso 3 dei genitori. L'art. 8 stabilisce invece, sempre nella sfera del rispetto per la dignità delle persone, il divieto di pubblicazione di immagini impressionanti.
  • Il Codice di protezione dei dati personali , in vigore dal 1º gennaio 2004, dedica il titolo XII, Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica alla disciplina del rapporto fra diritto di cronaca e diritto alla privacy. Il Codice suddivide i dati personali in quattro categorie:
  1. dati sensibili : quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona. Sono dati sensibili anche i propri interessi personali che non vuole rivelare, i talenti che una persona non vuole mettere in mostra e la scheda del carattere e della personalità, oltre alle informazioni nel campo delle relazioni sociali che possono causare un danno all'interessato
  2. dati semisensibili : sono informazioni i cui trattamenti possono causare danni all'interessato, sono dati di sospettati di frode o dati relativi a situazioni finanziarie
  3. dati comuni : sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione.
  4. dati giudiziari : sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti. Nel caso dei dati sensibili , si prescinde dal consenso dell'interessato, tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell' essenzialità dell'informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell'articolo. Il riferimento a un codice deontologico è stato inserito nell'art. 139. La privay poi negli ultimi anni prevede anche delle leggi speciali anche per quanto riguardo Internet.