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Temi penali - diritto penale, Appunti di Diritto Penale

Riassunto di parte del libro "Temi penali. Delitti contro la persona. Delitti contro il patrimonio (Vol. 2)" di Mario Trapani e Antonella Massaro. Sono i temi penali che vengono richiesti maggiormente in sede di esame.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 16/09/2021

Raffaella.ian
Raffaella.ian 🇮🇹

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ESTORSIONE E TRUFFA
L'estorsione è disciplinata dall'Art. 629 e la truffa è disciplinata dall'Art. 640 e sono entrambi
delitti contro il patrimonio.
Nella classificazione delle due fattispecie il legislatore ha valorizzato le diverse modalità della
condotta:
nell'estorsione la commissione del fatto mediante violenza o minaccia;
nella truffa la commissione del fatto mediante artifici o raggiri.
Sia la truffa e sia l'estorsione sono delitti per la cui integrazione è necessario un atto di disposizione
patrimoniale della vittima e dunque una cooperazione artificiosa.
La TRUFFA è un reato ad evento naturalistico e a forma vincolata, vincolata significa che viene
descritta dal legislatore in modo dettagliato attraverso note interne, infatti il disposto dell'Art. 640
dice: "E' punita con la reclusione da 6 a 3 anni e con la multa da 51 a 1032 £ ed è procedibile a
querela della persona offesa.
Soggetto attivo della truffa può essere chiunque, il fatto può essere connesso anche da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Soggetto passivo della truffa è colui che subisce il danno patrimoniale. Può essere sia una
persona fisica che una persona giuridica, è possibile inoltre che il soggetto passivo della
truffa intenda realizzare a sua volta un fatto illecito come per esempio Tizio cittadino
extracomunitario irregolare, che per ottenere validi documenti di soggiorno paga ingenti
somme di denaro a soggetti che falsamente si sono spacciati per funzionari pubblici.
L'inganno non può ricadere su una persona incerta ma su una o più persone determinate.
La condotta della truffa richiede, al fine dell'integrazione della fattispecie, la realizzazione di artifici
o raggiri.
Gli artifici consistono:
- in una alterazione della realtà esterna finalizzata a simulare ciò che non esiste, per esempio Tizio
simula una malattia presentando falsi certificati medici per assentarsi al lavoro;
- nel dissimulare ciò che esiste, per esempio Tizio che dissimulando il proprio stato di coniugio
convinca Caia ad instaurare una relazione sentimentale e successivamente a consegnargli ingenti
somme di denaro.
I raggiri: incidono direttamente sulla psiche nel soggetto passivo mediante una falsa apparenza
logica o sentimentale, per esempio Tizio che induce in errore Caia sfruttando il sentimento della
donna nei suoi confronti.
Il legislatore avrebbe potuto omettere il riferimento agli artifici e ai raggiri subordinando la
punibilità della truffa al ricorrere dell'induzione in errore, la loro espressa previsione sarebbe però
indicativa della necessità di circoscrivere la condotta penalmente rilevante.
L'errore consiste nella divergenza fra la realtà oggettiva e la sua rappresentazione soggettiva e si si
distingue dall'ignoranza che si fonda sull'assenza di rappresentazione della realtà medesima.
Ne discende quindi che ogni forma di errore presuppone un ignoranza, per esempio Tizio suppone
erroneamente di sparare ad una lepre e allo stesso tempo ignora che dietro al cespuglio in realtà c'è
cacciatore. (ignoranza-errore)
Oppure potrebbe esserci un'ignoranza senza errore come per esempio Tizio rimane seduto al bar
perché ignora che la sua casa sta andando a fuoco, quindi egli non suppone erroneamente ciò che
non accade ma semplicemente lo ignora (ignoranza-pura).
Di solito si ritiene che lo stato di dubbio sia incompatibile con l'errore però in riferimento alla truffa
una parte della dottrina e della giurisprudenza distingue fra dubbio concreto e indeterminato
equiparando quest'ultimo allo stato di errore penalmente rilevante ex 640 c.p.
Per quanto riguarda il nesso di causalità fra la condotta e l'errore è necessario che l'errore sorga ex-
novo in conseguenza alla condotta.
Alcune volte però non è agevole individuare lo stato di errore del soggetto passivo e il nesso causale
tra quest'ultimo e la condotta omissiva del reo, con la conseguenza di ampliare l'ambito applicativo
della fattispecie anche ad ipotesi che sembrerebbero riconducibili ad un mero sfruttamento di un
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ESTORSIONE E TRUFFA

L' estorsione è disciplinata dall'Art. 629 e la truffa è disciplinata dall'Art. 640 e sono entrambi delitti contro il patrimonio. Nella classificazione delle due fattispecie il legislatore ha valorizzato le diverse modalità della condotta:

  • nell' estorsione la commissione del fatto mediante violenza o minaccia;
  • nella truffa la commissione del fatto mediante artifici o raggiri. Sia la truffa e sia l'estorsione sono delitti per la cui integrazione è necessario un atto di disposizione patrimoniale della vittima e dunque una cooperazione artificiosa. La TRUFFA è un reato ad evento naturalistico e a forma vincolata, vincolata significa che viene descritta dal legislatore in modo dettagliato attraverso note interne, infatti il disposto dell'Art. 640 dice: "E' punita con la reclusione da 6 a 3 anni e con la multa da 51 a 1032 £ ed è procedibile a querela della persona offesa.
  • Soggetto attivo della truffa può essere chiunque, il fatto può essere connesso anche da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
  • Soggetto passivo della truffa è colui che subisce il danno patrimoniale. Può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, è possibile inoltre che il soggetto passivo della truffa intenda realizzare a sua volta un fatto illecito come per esempio Tizio cittadino extracomunitario irregolare, che per ottenere validi documenti di soggiorno paga ingenti somme di denaro a soggetti che falsamente si sono spacciati per funzionari pubblici. L'inganno non può ricadere su una persona incerta ma su una o più persone determinate. La condotta della truffa richiede, al fine dell'integrazione della fattispecie, la realizzazione di artifici o raggiri. Gli artifici consistono:
  • in una alterazione della realtà esterna finalizzata a simulare ciò che non esiste, per esempio Tizio simula una malattia presentando falsi certificati medici per assentarsi al lavoro;
  • nel dissimulare ciò che esiste, per esempio Tizio che dissimulando il proprio stato di coniugio convinca Caia ad instaurare una relazione sentimentale e successivamente a consegnargli ingenti somme di denaro. I raggiri : incidono direttamente sulla psiche nel soggetto passivo mediante una falsa apparenza logica o sentimentale, per esempio Tizio che induce in errore Caia sfruttando il sentimento della donna nei suoi confronti. Il legislatore avrebbe potuto omettere il riferimento agli artifici e ai raggiri subordinando la punibilità della truffa al ricorrere dell'induzione in errore, la loro espressa previsione sarebbe però indicativa della necessità di circoscrivere la condotta penalmente rilevante. L'errore consiste nella divergenza fra la realtà oggettiva e la sua rappresentazione soggettiva e si si distingue dall'ignoranza che si fonda sull'assenza di rappresentazione della realtà medesima. Ne discende quindi che ogni forma di errore presuppone un ignoranza, per esempio Tizio suppone erroneamente di sparare ad una lepre e allo stesso tempo ignora che dietro al cespuglio in realtà c'è cacciatore. (ignoranza-errore) Oppure potrebbe esserci un'ignoranza senza errore come per esempio Tizio rimane seduto al bar perché ignora che la sua casa sta andando a fuoco, quindi egli non suppone erroneamente ciò che non accade ma semplicemente lo ignora (ignoranza-pura). Di solito si ritiene che lo stato di dubbio sia incompatibile con l'errore però in riferimento alla truffa una parte della dottrina e della giurisprudenza distingue fra dubbio concreto e indeterminato equiparando quest'ultimo allo stato di errore penalmente rilevante ex 640 c.p. Per quanto riguarda il nesso di causalità fra la condotta e l'errore è necessario che l'errore sorga ex- novo in conseguenza alla condotta. Alcune volte però non è agevole individuare lo stato di errore del soggetto passivo e il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta omissiva del reo, con la conseguenza di ampliare l'ambito applicativo della fattispecie anche ad ipotesi che sembrerebbero riconducibili ad un mero sfruttamento di un

ignoranza pura, come per esempio Tizio che continua a percepire la pensione della madre defunta poiché contitolare del conto su cui viene accreditato l'assegno pensionistico. La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria subordinano la punibilità della truffa all'integrazione di un requisito implicito della fattispecie che è necessario per collegare lo stato di errore al danno patrimoniale e al conseguente profitto ingiusto. Si tratta dell'atto di disposizione patrimoniale, è necessario che quest'ultimo sia volontario e può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio: beni mobili, immobili o diritti di altra natura. ESTORSIONE: è un reato ad evento naturalistico e a forma vincolata. E' punita con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 1 a 4000 euro. La pena è della reclusione da 7 a 20 anni e della multa da 5000 a 15.000 euro.

  • Soggetto attivo: può essere chiunque, può essere commesso anche da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;
  • Soggetto passivo: colui che subisce il danno patrimoniale. Potrebbe però verificarsi una scissione fra il soggetto coartato e il soggetto passivo del danno. Anche in questo caso si può distinguere la condotta del soggetto agente (violenza o minaccia) dagli eventi naturalistici che ad essa devono conseguire: la costrizione, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno altrui e il profitto ingiusto per se o per altri. Alla violenza e alla minaccia deve conseguire una costrizione che costituisce il primo evento naturalistico dell'estorsione. Nell'estorsione la violenza e la minaccia operano come i mezzi per incidere sulla volontà altrui. La fattispecie può essere integrata attraverso una violenza propria o impropria, personale o reale, come ad esempio Tizio che a seguito del diniego da parte di Caio di consegnare una somma di denaro incendia il materiale edile depositato in un cantiere dello stesso. Secondo una parte della dottrina la violenza e la minaccia devono porre la vittima in uno stato di coazione relativa e non assoluta, infatti è sufficiente che il soggetto passivo della coazione si trovi dinanzi alla alternativa fra soggiacere al male minacciato o l'eseguire l'atto di disposizione patrimoniale. Se il soggetto passivo dell'estorsione si trova in uno stato di coazione relativa ne consegue, ai fini dell'integrazione del 629, che è sempre necessario che si realizzi una minaccia. Per quanto riguarda i requisiti di tipicità della minaccia quest'ultima consiste nella prospettazione di un male futuro la cui verificazione è dipendente dalla volontà del reo, sia che egli operi personalmente sia per il tramite di un terzo. L'estorsione si fonda sulla cooperazione artificiosa della vittima è infatti necessario che il soggetto passivo della coazione realizzi un atto di disposizione patrimoniale volontario benché coartato. La locuzione "fare od omettere qualche cosa" sta ad indicare il comportamento del soggetto passivo che deve tradursi in una disposizione patrimoniale. L'atto di disposizione patrimoniale della vittima può avere ad oggetto qualsiasi componente del patrimonio. Sia nell'estorsione che nella truffa è necessario che si verifichi un danno ingiusto altrui. Il danno altrui e il profitto ingiusto sono gli eventi naturalistici che individuano la consumazione dei due delitti. In entrambi i due reati il soggetto passivo del reato conclude un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato anche a prescindere dall'accertamento di un effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima. Il profitto ingiusto ricorre laddove il profitto conseguito dall'agente non è tutelato in alcun ramo dell'ordinamento giuridico ne direttamente (Ex. truffatore o l'estorsore è titolare di un diritto di credito nei confronti del soggetto passivo) ne indirettamente (Ex. truffatore o estorsore ottiene dal soggetto passivo il pagamento di un obbligazione per cui la legge non ammette azione - credito di gioco). Il bene giuridico tutelato è plurioffensivo ovvero le fattispecie sono lesive di un interesse giuridico a struttura complessa (poste a tutela sia del patrimonio sia della libertà di autodeterminazione).
  • la sottrazione: determinerebbe la privazione della libera disponibilità della res sottratta a danni del soggetto che la detiene;
  • l'impossessamento i ndicherebbe l'acquisizione del bene da parte dell'agente. Questa contrapposizione tra i due ordinamenti interpretativi manifesta la linea di confine che separa il furto consumato dal furto tentato. Senza alcun impossessamento NON si ha furto consumato --> si rinviene nell'impossessamento e non già nella sottrazione. Per quanto riguarda il furto tentato si può fare l'esempio nella gazza ladra addestrata alla sottrazione di cosa mobile altrui. L'animale spossessa il detentore della cosa non appena la porta fuori dalla sfera di disponibilità del detentore, non si può dire per questo che l’agente se ne sia impossessato perchè l'impossessamento da parte di quest'ultimo avviene solo nel momento in cui l'animale consegna il bene al padrone. Quindi fino a quel momento si ha furto tentato e non consumato. L’ elemento psicologico del delitto è descritto nel disposto dell’art. 624 c.p. stesso, attraverso le parole “al fine di trarne profitto per sé o per altri”. Questa esplicazione sta a significare che per aversi furto non basta che la condotta sia contraddistinta dal dolo, ma che occorre un dolo specifico , che costituisce l’elemento intenzionale indispensabile per questo delitto. Il dolo specifico consiste nell’animo di procurare a sé stesso o ad altri un qualsiasi vantaggio con l’impossessamento della cosa altrui. L'impossessamento non deve avvenire mediante violenza o minaccia poiché altrimenti il fatto diviene rapina. OMICIDIO STRDALE: delitto perchè è punito con la reclusione. La legge numero 41 del 2006 introduce nel nostro ordinamento le fattispecie di omicidio stradale prevista dall'Art. 589 bis e lesioni stradali previste dall'Art. 589 ter. Si tratta di fattispecie entrambe colpose. L'omicidio stradale è attualmente previsto nel nostro ordinamento come omicidio colposo però a questa conclusione si è giunti attraverso un iter travagliato. In precedenza il legislatore penale aveva attribuito una particolare rilevanza all'omicidio e alle lesioni colpose derivanti dalla violazione di alcune norme in materia di circolazione della strada, tutti questi fatti però in precedenza erano previsti come circostanze aggravanti dell'omicidio colposo e di lesioni colpose. Era, cioè, previsto un aggravamento della pena quando la morte derivasse per colpa della violazione di norme sulla circolazione stradale e quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste due fattispecie erano sempre andate di pari passo nel nostro ordinamento perché pongono esigenze di tutela sovrapponibili però questo modo di configurare la criminalità stradale sembrava insufficiente allora per questo si è creata una fattispecie ad hoc dell'omicidio colposo. Il fatto che l'omicidio stradale sia una fattispecie colposa non è scontato perchè sia il settore della circolazione stradale sia quello della sicurezza nei luoghi di lavoro sembravano in bilico tra il dolo e la colpa. Questo perché quando si è avviato questo iter, che poi ha condotto all'introduzione dell'omicidio stradale, molti volevano che l'omicidio stradale venisse configurato come un omicidio doloso. Tra il dolo e la colpa cambiava in primis la pena, infatti si pensava che se ci si fosse mantenuti sul limite minimo della pena dell'omicidio colposo si sarebbe arrivati a pena molto lievi, ciò però alle associazioni delle vittime della strada non sembrava giusto e quindi si aspirava al dolo soprattutto per inasprire le sanzioni. Ma configurare l'omicidio stradale come fattispecie dolosa risultava una manovra azzardata allora il legislatore introduce l'omicidio stradale come fattispecie colposa ma prevedendo delle pene particolarmente elevate, risolvendo così il problema che si era posto. La fattispecie di omicidio stradale recita: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni".

L'inciso "con violazione delle norme sulle disposizioni della circolazione stradale" sta ad indicare qualsiasi norma e non solo lo stato di ebbrezza, quindi in questo caso, si ha rispetto al passato, un passo in avanti perché prima la criminalità stradale veniva ricondotta soprattutto alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il legislatore successivamente prevede, per quanto riguarda la fattispecie di guida in stato di ebbrezza, un regime sanzionatorio diversificato mentre invece per quanto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope si ricade sotto il 2° comma e ciò perché per le sostanze stupefacenti non è possibile articolare delle soglie quantitative così come avviene per lo stato di ebbrezza. Si pone poi un problema per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, al di sopra di certe soglie, perchè quest'ultima configura una violazione anche di norme contenute nel codice della strada, quindi se si guida in stato di ebbrezza, al di sopra di una certa soglia, si configura una violazione penalmente rilevante. Le sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute a risolvere un problema, ossia l'individuazione del criterio del tempus commissi delicti in materia di successioni di leggi penali nel tempo. Il fatto era quello di un incidente stradale commesso prima dell'entrata in vigore di una nuova legge, con morte del soggetto che interviene dopo l'entrata in vigore della fattispecie di omicidio stradale, che prevede un trattamento più severo del precedente. Quindi il problema che si era posto era se applicare la legge secondo il criterio della condotta oppure dell'evento. Questo contrasto si è accentuato nella Corte e quindi sono intervenute le Sezioni unite della Corte dicendo che il criterio da seguire era quello della condotta , perché l'esigenza che sta alla base di stabilire la successione di leggi penali nel tempo è quella di certezza intesa come la possibilità di poter calcolare anticipatamente le conseguenze della propria condotta. Bisogna fare, quindi, riferimento al momento della condotta anche se poi l'evento si verifica in un momento successivo. LESIONI PERSONALI Le lesioni personali sono disciplinate dall'Art. 582 (dolose o colpose) in relazione ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale. La fattispecie base di lesioni personali è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, quindi le lesioni sono considerate un delitto. Sono un reato a forma libera e ad evento naturalistico: evento naturalistico in quanto il fatto oggettivo è dato non solo dalla condotta ma anche dall'evento che deve essere casualmente collegato alla condotta. L' interesse giuridico tutelato dalla disposizione è l'incolumità individuale altrui comprensiva sia dell'incolumità fisica sia dell'incolumità psichica. Il soggetto attivo del reato è "chiunque" mentre invece il soggetto passivo deve essere una persona vivente diversa dal soggetto attivo. Dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso della natura unitaria dell' evento naturalistico nelle lesioni personali. Il codice distingue le diverse tipologie di lesioni che possono essere: lievissime, lievi, gravi e gravissime in funzione della gravità del danno che viene cagionato alla persona offesa.

  • le lesioni lievissime: ricorrono se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni, sono perseguibili a querela di parte e cioè lo stato si attiva per cercare il colpevole e punire solo se c'è una querela della persona offesa;
  • le lesioni lievi: ricorrono nel caso in cui la durata della malattia sia superiore a 20 giorni e non superiore a 40;
  • le lesioni gravi: ricorrono se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa oppure una malattia o un'incapacità che porta un soggetto a non poter esercitare le normali occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;

VIOLAZIONE DI DOMICILIO

Disciplinata dall'Art. 614 c.p. è un diritto posto a tutela della persona e non del patrimonio perchè nell' accezione di domicilio dal punto di visto penale, il domicilio rappresenta una proiezione spaziale della persona, una estrinsecazione della personalità del soggetto agente nella sfera personale (nel diritto civile invece il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari mentre l'Art. 614 estende la tutela all'abitazione, è il luogo in cui la persona conduce la sua vita domestica, ad ogni altro luogo di privata dimora e alle appartenenze di questi). Reato di mera condotta a forma vincolata. La condotta del soggetto agente può consistere nell'introdursi nel domicilio altrui o nel trattenersi. Introdursi equivale ad accesso fisico nel luogo. Trattenersi vuol dire permanere fisicamente nel luogo. "Chiunque s'introduce nell' abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora , o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni." "Contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo" è un elemento positivo costruito negativamente nel senso che affinché ci sia dolo il soggetto deve rappresentarsi la mancanza del consenso, della volontà +(-X). Mentre invece per aversi dolo per le cause di giustificazione, che sono elementi negativi costruiti positivamente, (legittima difesa) non se ne deve rappresentare la presenza -(+X), supposizione erronea che esclude il dolo. VIOLAZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DI UN PUBBLICO UFFICIALE ART. 615 1° comma: "Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni." 2° comma: "Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno. 3° comma: "Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa." Reato perseguibile d'ufficio o a querela di parte, sono condizioni di procedibilità. VIOLENZA PRIVATA La violenza privata è disciplinata dall'Art. 610 c.p.. E' un reato a forma vincolata e ad evento naturalistico. E' a forma vincolata in quanto la condotta consiste nel costringere il soggetto passivo a fare, tollerare o mettere qualcosa col mezzo della violenza o della minaccia. E' un delitto perché è punito con la reclusione. E' un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque come dice l'articolo. [La condotta deve costringere altri a fare, tollerare ed omettere qualcosa, in questo caso vi è un duplice evento naturalistico che consiste nella coazione come modificazione della realtà psichica e nel comportamento del soggetto passivo di fare, tollerare o mettere. Tra la condotta e l'evento deve sussistere un nesso di casualità.] Il soggetto passivo, come detto, può essere costretto: "per fare" si intende un atteggiamento positivo di qualunque tipo, tanto di facere quanto di dare. Per "tollerare" si individua una particolare forma di comportamento passivo consistente nel lasciare che l'agente eserciti una certa condotta, quindi il soggetto passivo deve sopportare. La violenza e la minaccia possono esercitarsi oltre che direttamente sul soggetto passivo anche su un terzo. Il delitto ex Art. 610 è punibile soltanto a titolo di dolo in particolare specifico, dovendo l'agente agisce con il fine specifico di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare ed omettere.

L' elemento della costrizione implica necessariamente la mancanza del consenso del soggetto attivo quindi di conseguenza ci sarà l'esclusione dell'operatività della causa di giustificazione di cui all'Art. 50 proprio perché vi è mancanza di consenso. Si tratta quindi di un elemento positivo costruito negativamente, ai fini dell'integrazione del dolo è necessario che il soggetto agente si rappresenti la mancanza del consenso e sul piano dell'accertamento occorre la prova dell'effettiva rappresentazione. VIOLENZA E MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO L'Art. 611 prevede un'ipotesi speciale più grave di violenza privata dalla quale si differenzia per il fine della condotta, infatti in questo caso la violenza e la minaccia devono essere usate "per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato". Si tratta infatti di un reato di mera condotta essendo sufficiente la realizzazione della violenza o minaccia. Il dolo è specifico, nell'oggetto del dolo rientra la qualifica del fatto al quale si vuole costringere. VIOLENZA PRIVATA DIFFERENZA CON L'ESTORSIONE Nell' estorsione il soggetto passivo del reato è in uno stato di coazione relativa e cioè ha una minima possibilità di scegliere fra la minaccia e la violenza posta dal soggetto e qualsiasi cosa sia oggetto della minaccia, poi rispetto alla violenza privata richiede un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo. DIFFERENZA ESTORSIONE- RAPINA Sono entrambi dei delitti perché prevedono la reclusione e la multa. Il punto cruciale della differenza sta nell'elemento della violenza e della minaccia. La rapina si caratterizza per una violenza capace di incidere negativamente sulla sfera di autodeterminazione della persona aggredita (coazione assoluta). Nell' estorsione la persona offesa pur essendo limitata nella sua sfera decisionale mantiene un margine di scelta tale da consentirgli di vincere la violenza altrui e quindi riuscire ad autodeterminarsi in maniera libera (coazione relativa). Per quanto riguarda il grado della violenza e della minaccia utilizzata dell'agente risulta diverso il ruolo della vittima nella realizzazione del profitto altrui. Mentre nella rapina il guadagno patrimoniale si realizza per il tramite di un attività posta in essere dall'autore del delitto a prescindere dal compimento di un atto di disposizione della persona offesa, nell' estorsione la persona offesa realizza l'incremento patrimoniale dell'aggressore attraverso il compimento di un atto di disposizione patrimoniale senza il quale il reato non potrebbe essere configurato. RAPINA E' un reato a forma vincolata perché si richiedono violenza e minaccia. Dal punto di vista strutturale rappresenta un'ipotesi di reato complesso dato che è composto dalle note costitutive del delitto di furto nella parte in cui prevede la sottrazione e l'impossessamento di una cosa mobile altrui, e del delitto di violenza privata nella parte in cui configura la condotta di violenza e di minaccia. Dal punto di vista sanzionatorio è prevista una pena più elevata rispetto al diritto di furto.

  • Il soggetto attivo del reato è chiunque.
  • Il soggetto passivo è la vittima della sottrazione della cosa. La condotta materiale del delitto di rapina ruota attorno all'utilizzo della violenza e della minaccia esercitate dal soggetto attivo. La violenza consiste in un estrinsecazione di energia muscolare rivolta nei confronti del soggetto passivo il quale si trova costretto alla consegna del bene, in questo caso si parla di rapina propria,

all’omicidio del consenziente, con l’istigazione o l’aiuto che vengono poste sullo stesso piano dal punto vi sta sanzionatorio. [Prima della sentenza della Corte costituzionale, non c’era alcun tipo di riferimento testuale alle pratiche di fine vita. Anzi, nella relazione al Codice Rocco si escludeva esplicitamente che tanto l’art. 579 tanto l’art. 580 potessero avere come effetto quello di predisporre una tutela meno rigorosa in riferimento ai c.d. fatti di eutanasia. Nell’ottica di un approccio di diritto positivo per molto tempo si è evitato di parlare di "eutanasia" perché questo concetto, nella misura in cui non trovi un esplicito riferimento normativo, rischia di risultare fuorviante. Per molto tempo non se n’è parlato. Abbiamo avuto bisogno dei casi Welby e Antoniano, davanti ai quali non si poteva rimanere indifferenti, e che i loro protagonisti hanno voluto arrivassero in tribunale affinché questa cortina di silenzio attorno alle pratiche di eutanasia risultasse quantomeno allentata, soprattutto nell’ottica del diritto penale. Spesso nella riflessione giuridica si utilizza una distinzione che ai medici convince molto poco: cioè la distinzione tra l’ eutanasia passiva e l’ eutanasia attiva , che in qualche modo viene riprodotta dai due casi di Wlby e Dj Fabo. Quando si parla di eutanasia passiva, si farebbe riferimento all’omissione delle cure necessarie a mantenere in vita il paziente, ma anche all’interruzione di un trattamento già iniziato. Caso verificatori: una donna malata di diabete viene a sapere dal suo medico che l’unico modo di salvarsi la vita è quello di amputarsi la gamba. Rifiuta l’amputazione della gamba, pur sapendo che dal suo rifiuto e quindi dall’omesso intervento attraverso l’amputazione, sarebbe derivata la sua morte. Questa è la fattispecie in cui il soggetto rifiuta un trattamento che gli viene proposto ma che non è ancora iniziato. Invece l’interruzione di un trattamento in corso è il caso di Piergiorgio Welby, tracheotomizzato, attaccato a un respiratore artificiale, chiede che venga interrotta la terapia di ventilazione che lo tiene in vita. Il trattamento già è iniziato, può essere interrotto. Quando invece si parla di eutanasia attiva, si fa riferimento a condotte o trattamenti che abbiano come effetto quello di anticipare la morte del paziente. E quindi il soggetto interviene attivamente per cagionare la morte di qualcuno che ne faccia richiesto. Un effetto di accelerazione della morte, però, potrebbe derivare anche come conseguenza dalla somministrazione di cure palliative, della terapia del dolore. La terapia del dolore, soprattutto quando praticata in dosi massicce perché riferita a questioni particolarmente complesse può avere come effetto quello di anticipare la morte. In questi casi si preferisce parlare di eutanasia indiretta .] Come detto, l'omicidio del consenziente è più grave rispetto all’istigazione e aiuto al suicidio. La differenza tra l’articolo 579 e l’articolo 580 cp va individuata essenzialmente sulla base di un criterio causale.

- Si parlerà di omicidio del consenziente qualora la condotta da cui deriva causalmente la morte

del soggetto che abbia a ciò consentito è posta in essere direttamente dal soggetto terzo.

- Si discuterà invece di istigazione o aiuto al suicidio, quando la condotta da cui deriva

causalmente la morte è posta in essere dal soggetto che intende darsi la morte con l’aiuto morale e materiale di un terzo. Articolo 579 c.p. e la sua applicazione al caso di Piergiorgio Welby. Affermando che i delitti di omicidio sono posti a tutela del bene vita, se noi dicessimo che l’articolo 579 c.p. omicidio del consenziente tutela il bene vita stiamo anche dicendo che l’articolo 579 cp esprimerebbe un principio di indisponibilità della vita umana. In legislatore in questo caso ci sta dicendo che se c’è un consenso della vittima alla sua uccisione il fatto non è scriminato ex articolo 50 del cp , consenso dell’avente diritto—> causa di giustificazione, ma la pena è attenuata rispetto a quella che sarebbe applicabile ex articolo 575 cp, omicidio volontario. Il legislatore non può ne far finta che il consenso non ci sia ma nemmeno può rinunciare alla sanzione penale perché per l’appunto la vita è un bene indisponibile. Indisponibilità della vita umana confermata dalla presenza nel nostro ordinamento degli articolo 579 e 580 cp ma soprattutto dell’articolo 579.

L’articolo 579 c.p. però non va a tutelare la vita ma la libertà di autodeterminazione del singolo al quale non viene riconosciuta ampiezza totale ma comunque viene riconosciuto un effetto significativo sul piano della tutela penale. La decisione di mettere fine alla propria vita in quanto considerata scelta contraria all'istinto di sopravvivenza giunge alla fine di un percorso sofferto, la richiesta di aiuto di un soggetto terzo infatti potrebbe proprio derivare dall'incapacità morale di porre fine autonomamente alla propria vita, L'Art. 579 cp al comma terzo prevede le disposizioni relative all’omicidio comune nei casi in cui il consenso , secondo il legislatore, non può essere fornito in maniera consapevole. Quando venga fornito da :

- minore di anni diciotto

- persona inferma di mente o comunque in condizioni di deficienza psichica, per altre infermità o

per l’abuso di sostanze stupefacenti

- contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza , minaccia , suggestione ovvero

carpito con inganno. La tutela del bene vita quando parliamo di pratiche di fine vita (con le pratiche di fine vita noi non parliamo più di un diritto di uccidersi ma di un diritto di lasciarsi morire a determinate condizioni) deve conciliarsi con altri principi di rango costituzionale:

- articolo 32 della Costituzione :” si può essere sottoposti a trattamenti sanitari solamente con il proprio consenso” - articolo 13 della Costituzione :” non si può essere sottoposti a limitazioni della libertà personale se non nei soli casi e modi previsti dalla legge ”. La vicenda di Piergiorgio Welby è una vicenda complicata da un punto di vista giudiziario: lui rimane lucido ma è assolutamente impossibilitato a staccarsi la spina da solo, cioè a porre fine autonomamente al trattamento sanitario che lo tiene in vita, ha bisogno di un soggetto terzo. In particolare modo ha bisogno di un medico anestesista perché la procedura del distacco del ventilatore artificiale avviene a seguito dell'inniezione, da parte del medico anestesista, di un farmaco che ha come effetto quello di sedare il paziente per evitargli una inutile agonia. Successivamente il medico distacca il ventilatore artificiale con la conseguenza che la morte del paziente avviene non per effetto del farmaco iniettato endovena ma perché la malattia fa il suo corso a seguito del distacco della macchina. Welby si rivolge ad un primo anestesista che rifiuta di dar seguito alla sua richiesta. Allora Welby si rivolge al giudice civile e chiede di pronunciarsi con un provvedimento d’urgenza con l’obiettivo di ottenere un provvedimento del giudice che obblighi l’anestesista a dar seguito alla richiesta di Welby. Il giudice civile dice che il diritto di Welby a veder staccato il respiratore artificiale che lo tiene in vita è un diritto che trova il suo fondamento costituzionale articoli 32 e 13 della Costituzione, però è un diritto che non può trovare tutela di fronte all’autorità giudiziaria. A questo punto Piergiorgio Welby trova un secondo medico anestesista il dottor Riccio che accetta di staccare il respiratore artificiale. A carico di Mario Riccio si apre un procedimento per omicidio del consenziente. La vicenda si chiude di fronte al giudice per l’udienza preliminare (GUP) di Roma che afferma che si tratta di un fatto scriminato perché dando seguito alla richiesta di Piergiorgio Welby Mario Riccio ha adempiuto al suo dovere (omicidio del consenziente scriminato dalla causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere, articolo 51 cp.). Da do ciò ne deriva che se l’anestesista di Welby aveva adempiuto un dovere vuol dire che forse quello di Welby era un DIRITTO. Da un punto di vista meramente naturalistico il caso di Dj Fabo è molto simile a quello di Piergiorgio Welby. C’è però una differenza sostanziale Welby era totalmente dipendente dal respiratore artificiale questo significa che il distacco dell’apparecchio avrebbe determinato la morte in pochi minuti.

La legge Gelli-Bianco inserisce nel nostro Codice Penale l'Art. 590 sexies rubricato responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. L'Art. 590 sexies prevede al 1° comma: "Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria....." Per quanto riguarda l'esercizio della professione sanitaria ci si riferisce a medici e paramedici. La legge Gelli-Bianco è andata a modificare la legge Balduzzi la quale aveva alcuni caratteri di indeterminatezza perché diceva che il medico doveva fare riferimento sostanzialmente a quelle che sono le linee guida però non identificava una fonte qualificabile di queste linee guida, tra l'altro prima della legge Balduzzi non era prevista una legge ad hoc per quanto riguarda la responsabilità medica colposa. Quando si parla di imperizia nel 2° comma si fa riferimento alla colpa generica. Condizioni richieste da questa disposizione sono essenzialmente tre:

  • l'evento morte o lesioni deve essersi verificato a causa di imperizia;
  • l'esercente una professione sanitaria deve aver rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definire e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, deve rifarsi alle buone pratiche clinico-assistenziali;
  • le raccomandazioni previste dalle linee guida devono risultare adeguate alle specificità del caso concreto. DIFFERENZA TRA FATTO INOFFENSIVO E FATTO TENUE. Dal punto di vista formale questa distinzione si ricava in modo agevole ma dal punto di vista sostanziale la distinzione assume confini sottili infatti a volte nelle fattispecie concrete è impossibile distinguere se si tratti di inoffensività o di tenuità ex Art. 131 bis. In realtà in relazione all'inoffensiva ex Art. 49 si ritiene che il fatto complessivamente non produca offesa mentre in relazione alla tenuità questa offesa si è realizzata solo in forma tenue. Nell'ambito dell'Art. 49 2 comma si parla di reato impossibile che può essere per inidoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto, il principio di offensività in quale dei due istituti trova fondamento? Inidoneità dell'azione.