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terrorismo e immigrazione, Tesi di laurea di Scienze Della Comunicazione

tesi di laurea sul terrorismo e il fenomeno dell'immigrazione

Tipologia: Tesi di laurea

2017/2018

Caricato il 07/05/2018

rosannaamb
rosannaamb 🇮🇹

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TERRORISMO E IMMIGRAZIONE.
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TERRORISMO E IMMIGRAZIONE.

INDICE

CAPITOLO 1

PER UNA DEFINIZIONE DI TERRORISMO.

1. Verso una definizione di terrorismo.............pag. 7

2. La Definizione di terrorismo nelle Nazioni

Unite..........................................................pag. 12

3. La decisione quadro (2002/475/GAI) del

Consiglio dell'Unione Europea sulla lotta contro il

terrorismo..................................................pag. 14

4. La Definizione ''usuale''.............................pag. 19

5. Una possibile diversa definizione di

terrorismo..................................................pag. 21

6. Proposta di direttiva 2015/0281 del Parlamento

Europeo e del Consiglio............................pag. 26

7. Conclusioni................................................pag. 30

CAPITOLO 2

L'IMMIGRAZIONE.

1. Il quadro concettuale del fenomeno..........pag. 33

4.7 La Protezione sussidiaria....................pag. 91

4.8 Le modifiche al Sistema Dublino..........pag.

4.9 EUROSUR e il controllo delle frontiere

esterne......................................................pag. 96

5. Terrorismo e status di rifugiato nel diritto

internazionale..........................................pag. 102

5.1 L'esclusione dello status di rifugiato in caso di

terrorismo................................................pag. 109

5.2 L'inapplicabilità del principio di non-

refoulement in caso di terrorismo............pag. 117

CAPITOLO 4

TERRORISMO E IMMIGRAZIONE

1. I rapporti tra terrorismo e immigrazione...pag. 119

2. La cornice Internazionale........................pag. 122

3. Terrorismo ed estradizione......................pag. 127

4. Lo status di migrante in relazione al

terrorismo................................................pag. 131

5. Sfide per i diritti umani.............................pag. 137

6. Terrorismo e cooperazione internazionale: un

dibattito aperto.........................................pag. 140

CAPITOLO 5

L'ISIS

1. Lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria....pag. 143

1.1 Le cause interne che hanno favorito lo

sviluppo del Califfato...............................pag. 144

1.2 Le cause esterne che hanno favorito lo

sviluppo del Califfato...............................pag. 147

2. L'Islam politico e religioso........................pag. 152

3. La figura del terrorista islamista...............pag. 154

4. Il terrorismo globale di Al Qaeda.............pag. 157

5. L'attacco terroristico al World Trade

Center......................................................pag. 159

6. Il Kamikaze: Il martire della fede.............pag. 161

7. Gli attentati di Parigi................................pag. 162

CAPITOLO 6

THE HUMAN TRAFFICKING AND SMUGGLING

1. Le più grandi tragedie dei migranti..........pag. 168

2. Uno sguardo di insieme al fenomeno della tratta

di persone. Le origini e le cause..............pag. 170

3. L'evoluzione della nozione giuridica........pag. 172

4. Tratta di esseri umani e contrabbando di

migranti: analogie e differenze................pag. 175

5. Il diritto internazionale generale: la repressione

della tratta e la tutela delle vittime...........pag. 179

CAPITOLO 1

PER UNA DEFINIZIONE DI TERRORISMO.

1. VERSO UNA DEFINIZIONE DI TERRORISMO

Il terrorismo internazionale è un fenomeno che da tempo interessa la comunità internazionale ma che, a seguito degli attentati dell'11 Settembre negli Stati Uniti è stato al centro di una maggiore attenzione degli Stati sia per la gravità degli eventi sia per le misure volte a reprimere tali comportamenti. La questione più controversa riguarda la definizione giuridica di terrorismo e di terrorismo internazionale. Definire il terrorismo non è semplice e non è così banale come potrebbe sembrare, soprattutto se si considerano le misure adottate dagli Stati per la repressione di questo fenomeno particolarmente grave: misure restrittive della libertà personale per rafforzare la sicurezza nazionale per l'emergenza causata da questi eventi, derogando, in tutto o in parte, agli obblighi assunti anche in base al diritto internazionale^1. Si tratta, quindi, di misure di carattere eccezionale che non potrebbero essere adottate pur in presenza di illeciti internazionali e che possono trovare la loro unica giustificazione nel fatto di essere volte a reprimere atti gravi quali quelli di terrorismo internazionale. Questa è la riprova della rilevanza della definizione. 1 Storicamente il termine terrorismo è stato utilizzato per designare atti di governo caratterizzati da una indiscriminata violenza per garantire la sottomissione della popolazione alla volontà del governo medesimo. Il termine terrorism, infatti, fu usato per la prima volta, per qualificare il Regno del Terrore in Francia durante la Rivoluzione e fu associato agli atti intimidatori del governo al potere fra il 1789 ed il 1794. Analogamente Trotsky criticava il terrorismo instaurato da Stalin esercitato contro il partito e contro la classe operaia per proteggere i propri interessi economici e politici. Hitler si propose di eliminare ogni tipo di opposizione diffondendo il terrore e creando i campi di concentramento in nome dell’ideologia nazista. Per un’analisi più approfondita sul terrorismo di Stato nella storia, cfr. GUILLAME, Terrorisme et droit international in Recueil des Cours, 1989, p. 297

Le ragioni della difficoltà di trovare una nozione accettata da parte di tutti gli stati della comunità internazionale sono ovvie. Il primo dibattito in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attiene a quali atti dovessero considerarsi terroristici, gli autori degli atti terroristici o la possibilità di circoscrivere il termine solo agli atti di privati, di gruppi di privati o anche di uno Stato. Nel 1972 il Segretario Generale è stato incaricato di elaborare uno studio sul terrorismo, comprese le sue origini^2. Nella relazione del Segretario si legge: “Il significato ordinario del termine terrorismo ha subito un'evoluzione. È entrato in uso prima della fine del diciottesimo secolo ed è stato interpretato in vari modi. In un primo momento è stato applicato agli atti e alle politiche di governi che sono stati posti in essere per diffondere il terrore tra le popolazione per sottometterla. Adesso sembra essere applicato alle azioni di individui o di gruppi di essi^3 .” Nel Comitato per il terrorismo internazionale del 1972 (che verrà rianalizzato in altri suoi punti in un paragrafo successivo del presente elaborato), gli Stati manifestarono subito le loro divergenze in relazione all'inserimento del tema del terrorismo di Stato nei lavori che avrebbe dovuto svolgere il Comitato per l'eliminazione del problema^4. Alcuni Stati, come la Siria e l'Algeria si sono espressi a favore; gli Stati Occidentali, per contro, sostenevano la tesi della non inclusione perchè ciò 2 ROBERT P. TYRWHITT, THOMAS WILLIAM TYNDALE, A Digest of the Public General Statutes from Magna Charta, Volume 2 (27 settembre 1972) 3 IBRAHIM A. KARAWAN,WAYNE MCCORMACK,STEPHEN E. REYNOLDS, Values and Violence: Intangible Aspects of Terrorism; p. 6, (2 novembre 1972). 4 MANI, International Terrorism, is a definition possible?, in Indian Journal of International Law, 1978, p. 206 ss.; MUSHKAI, Technical Impediments on the way to a Universal Definition of International Terrorism, in Indian Journal of International Law, 1980, p. 448 ss.

comportamento omissivo da parte degli stati. Un esempio del sostegno attivo dello Stato potrebbe essere il sostegno del regime dei Talebani all'organizzazione di Al Qaeda negli attentati dell'11 Settembre. La responsabilità, in questo caso, deriverebbe dalla circostanza che non hanno adottato misure idonee a prevenire tali minacce, non hanno estradato i membri dell'organizzazione, pur essendo a conoscenza dei pericoli connessi a tale organizzazione e in particolare a Bin Laden^8. Tuttavia, questo non chiarisce se l'atto terroristico, in questo caso, sia imputabile allo Stato e quale sia la sua responsabilità. È necessario rilevare che tutto questo presuppone una precisa e chiara definizione di quali atti possano giuridicamente qualificarsi come terroristici. È chiaro, quindi, che il fenomeno del terrorismo solleva questioni di diritto insieme a questioni politiche, etiche, e anche di strategia militare che il più delle volte trovano il loro presupposto nella sua definizione. Il tema è antico ma torna sempre d'attualità; dopo l'11 Settembre si è discusso molto in relazione alla circostanza se dovessero considerarsi terroristi tutti i talebani o soltanto i militanti di Al Qaeda. Soltanto alcuni dei paesi islamici oggi rifiutano di considerare atti di terrorismo, gli attacchi contro civili dei kamikaze, ma è bene ricordare che è stata la qualificazione di kamikaze ad impedire ai paesi dell'Organizzazione della Conferenze Islamica di individuare una definizione del fenomeno che includesse anche i suicidi^9. Sul piano del diritto internazionale, il punto è cruciale: definire il terrorismo significa stabilire i suoi confini, con riferimento non 8 Nel senso della difficoltà di provare che il regime dei Talebani abbia esercitato un controllo su Al Qaeda, sulla base dei criteri individuati all’art. 8 del Progetto della Commissione di diritto internazionale, cfr. SCHMITT, Counter-Terrorism and the Use of Force in International Terrorism, in Israel Yearbook on Human Rights, 2002, p. 91 ss. 9 ROBERTA BARBERINI, Per aspera ad veritatem n.28, L'approccio giuridico al terrorismo, p. 1 e ss.

soltanto ai reati dello stesso tipo ma anche e ancora di più rispetto a condotte che il diritto internazionale considera illegittime o disciplinate da strumenti internazionali diversi dalle convenzioni penali e dal diritto umanitario internazionale. La questione è il presupposto di qualsiasi analisi in materia. Se gli atti di terrorismo siano illegali in sé, in quali circostanze e a quali condizioni uno Stato vittima possa rispondere legalmente con le armi e nei confronti di chi: individui, Stati che sostengono i terroristi o li tollerano, tutto quello che attiene all'uso legittimo della forza nel diritto internazionale. Qui è anche coinvolta la questione della giustificabilità degli atti di terrorismo e ancora di più le conseguenze relative all'estradizione. Gli attentati dell' Settembre hanno accelerato un processo che aveva già preso piede nel diritto internazionale, che è relativo alla cadute delle barriere in materia di cooperazione giudiziaria e di diritto d'asilo nei confronti di chi è considerato terrorista e l'applicazione di sanzioni^10. È importante considerare che l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati della comunità internazionale è fondamentale nella lotta contro il terrorismo; infatti le differenze nella costruzione dei reati sono un enorme ostacolo alla cooperazione giudiziaria e di polizia, infatti la doppia incriminabilità è considerata una condizione indispensabile di molte forme di assistenza giudiziaria e di estradizione. Astrattamente, non è difficile individuare una definizione di terrorismo. Infatti dovrebbe contenere tre elementi: 10 Di notevole rilievo è, in proposito, quanto stabilito dalla Risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di Sicurezza, che impone agli Stati membri non solo di congelare i beni dei terroristi, ma anche di rifiutare ogni forma di sostegno ad individui ed organizzazioni terroristiche, compresa l' assicurazione di rifugio a loro favore. Essa contempla, inoltre, l' obbligo di assicurare alla giustizia tali soggetti, di mettere in atto una maggior cooperazione giudiziaria e di polizia e di prevenire i movimenti dei terroristi grazie ad un accresciuto controllo alle frontiere. Quanto ai soggetti , la Risoluzione non contiene, a differenza delle precedenti, dirette contro bin Laden, al-Qaeda ed organizzazioni ad essa collegate, riferimenti territoriali o ad una specifica organizzazione: al contrario, essa è rivolta a contrastare, genericamente, le azioni di ‘' terroristi' ' e ‘' gruppi terroristici'.

in ambiti ristretti come l'Unione Europea. Il problema venne individuato dalle Nazioni Unite intorno al 1970, quando venne alla luce la necessità di avere una definizione di terrorismo. Vi era chi riteneva che era necessario un accordo su quale condotta fosse veramente proibita prima di individuare una risposta normativa al problema. Altri pensavano che si dovesse procedere in maniera concreta perchè una definizione valida per tutti molto probabilmente non si sarebbe mai trovata. Comunque sia, in quel periodo, individuare una definizione di terrorismo significava far fronte a delle enormi difficoltà tecniche. Questo venne subito carpito dai componenti del Comitato sul terrorismo del '72 istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, già menzionato in un paragrafo precedente del presente elaborato. Alcuni ritenevano che inserire la finalità politica nella definizione avrebbe reso maggiormente difficoltoso l'inserimento di tutti i possibili significati del termine. Vennero infatti individuati alcuni crimini gravi ma che comunque non erano motivati da finalità politiche come la presa di ostaggi^11. Altri pensavano che fosse necessario distinguere il reato di terrorismo in relazione all'oggetto della condotta; altri ancora in base ai fini di colui che agisce; infine in base alle caratteristiche del soggetto come elementi della condotta criminosa. Venne in rilievo anche la spinta ideologica e se dovesse essere considerata necessaria per qualificare un individuo come terrorista. Le divergenze furono talmente gravi, al punto che nel 1979 l'Assemblea decise di non individuare una definizione. Interessante è la definizione di terrorismo individuata dagli Stati 11 Non è un caso che nelle Convenzioni delle Nazioni Unite contro la presa di ostaggi e contro il dirottamento aerei non vi sia cenno alla finalità politica.

Uniti: ''Il termine terrorismo significa violenza premeditata e politicamente motivata perpetrata contro obiettivi non combattenti da parte di gruppi subnazionali o agenti clandestini, usualmente diretta ad influenzare il pubblico''. Gli Stati Uniti comunque risolvono il problema del terrorismo attraverso la periodica compilazione di liste nominative di terroristi valide anche per fini penali.

3.LA DECISIONE QUADRO (2002/475/GAI) DEL

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA

LOTTA CONTRO IL TERRORISMO.

Gli atti terroristici costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, dell’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché uno dei più pesanti attacchi ai principi della democrazia e dello Stato di diritto su cui si fonda l’Unione Europea. È importante disporre di strumenti adeguati per proteggere i cittadini dell’UE e tutti coloro che vivono nell’Unione, e per contrastare tali violazioni in maniera efficace e proporzionata, strumenti che siano idonei ad affrontare le minacce che incombono sull’UE e a salvaguardare nel contempo una società in cui regnino il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l’uguaglianza. Negli ultimi anni la minaccia terroristica è

terrorismo come una minaccia d'azione o un'azione volta ad influire sul governo o ad intimidire la popolazione o una parte di essa, come la minaccia d'azione o l'azione compiuta per lo scopo di promuovere una causa politica, ideologica o religiosa. Questa azione deve porre in essere violenze gravi contro una persona, danni gravi ai beni o determinare un grave rischio per la sicurezza della popolazione o di parte di essa. La Decisione Quadro viene applicata a tutti i reati di terrorismo commessi nei confini dell'UE, a prescindere dal loro obiettivo, compresi gli atti terroristici contro gli interessi di Stati non facenti parte dell'UE, qualora posti in essere nel territorio dell'Unione. Questo dimostra in modo pieno ed esaustivo l'impegno dell'Unione nella lotta contro il terrorismo a livello mondiale e non solo nel proprio territorio. Non contiene solo articoli relativi alla definizione dei reati terroristici o alle sanzioni applicabili, ma contiene anche norme relative alla cooperazione giudiziaria, assistenza e protezione delle vittime e scambio di informazioni^17. Nell'articolo 1 vengono elencati i reati terroristici, obbligando gli Stati a garantire che essi siano puniti come tali:

  1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di: 17 Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchè siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o ad una organizzazione internazionale,quando sono commessi al fine di: intimidire gravemente la popolazione,o costringere indebitamente i poteri pubblici o un' organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali , economiche o sociali di un paese o un' organizzazione internazionale.
  • intimidire gravemente la popolazione, o
  • costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o
  • destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale: a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto

agisce in modo concertato per commettere reati terroristici. Questo paragrafo da la facoltà agli Stati di decidere come definire il reato di partecipazione in un'organizzazione terroristica dato che non è semplice dare una definizione di associazione terroristica che sia idonea in tutti i paesi, paesi di common law (che non conoscono la fattispecie dell'associazione a delinquere) e di civil law.

4.LA DEFINIZIONE ''USUALE''

Oggi si abusa molto del termine terrorismo, al punto che i suoi contorni sono sempre più imprecisi e sfumati. Ma cos'è esattamente il terrorismo? Quale potrebbe essere una buona definizione? Tutti siamo a conoscenza di cosa sia un atto terroristico ma non è facile trovare una definizione univoca. Sant'Agostino diceva ' Se ci penso so cos'è ma se me lo chiedi non so rispondere'. Non è una questione così banale come sembra. Una prima definizione potrebbe essere: indurre un senso di paura diffuso per mezzo di atti, azioni o dichiarazioni. Questa definizione è molto generica al punto da non poter distinguere un atto terroristico dalla visione di un film horror. Secondo questa interpretazione, infatti anche un film horror rientrerebbe nella definizione. La distinzione potrebbe sorgere nel momento in cui introduciamo nella definizione la violenza. Ed ecco la seconda definizione: indurre un senso di paura diffuso, per mezzo di atti violenti o di dichiarazioni che minacciano il ricorso alla violenza. Con tale definizione si

possono escludere tutte le attività non caratterizzate dall'uso della forza, violenza o minaccia. Ma la definizione è ancora troppo generica. Infatti anche un serial killer potrebbe essere considerato terrorista. Non tutti gli atti di violenza sono atti terroristici. Un'altra definizione potrebbe essere: indurre un senso di paura diffuso per mezzo di atti violenti o di dichiarazioni che minacciano il ricorso alla violenza che hanno lo scopo di perseguire vantaggi o obiettivi politici. Questa definizione ha un altro difetto; quello di non riuscire a distinguere fra atti di terrorismo vero e proprio da episodi di guerra. Si potrebbe distinguere fra atti che si verificano in tempo di pace e atti che si verificano in tempo di guerra ma in questo modo si scaricano i problemi della definizione in cosa si debba intendere per stato di pace e di guerra e non è questo il nostro obiettivo, anche perchè nemmeno qui il confine è chiaro. Ad esempio, gli USA non ritengono di essere in guerra con Al Qaeda anche se essa si è dichiarata in guerra con gli Stati Uniti, ma non lo è perchè le guerre possono farsi solo fra Stati e Al Qaeda non è uno stato. La definizione più completa e tale da non creare confusione potrebbe essere quella di: indurre un senso di paura diffuso per mezzo di atti violenti o di dichiarazioni che minacciano il ricorso alla violenza, contro bersagli non combattenti, che hanno lo scopo o il vantaggio specifico di perseguire vantaggi o obiettivi politici. In questo modo si distingue fra guerriglia e terrorismo ma anche questa definizione è opinabile e criticata. Infatti, non si riesce a capire se il conflitto israeliano-palestinese che coinvolge le azioni dei kamikaze sia da considerare una situazione di guerra. La definizione, in realtà, individua le caratteristiche che un determinato atto deve avere, quali sono le strategie e le