Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


tesi diritto penitenziario, Tesi di laurea di Diritto Penitenziario

il carcere femminile e le detenute madri

Tipologia: Tesi di laurea

2019/2020

Caricato il 14/01/2020

lellina.
lellina. 🇮🇹

4.7

(3)

1 documento

1 / 137

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
INDICE
INTRODUZIONE……………………………………………… .Pag.03
1. CAPITOLO PRIMO……………………………………………..Pag.05
LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED I RAPPORTI FAMILIARI IN CARCERE
1.1. L’evoluzione storica del ruolo assunto dalla famiglia nel contesto
carcerario……………………………………………………………………...Pag.05
1.1.1. La condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del
1975……………………………………………………………………………Pag.05
1.1.2. L’Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975 n. 354 e le successive
modifiche………………………………………………………………………Pag.10
1.2. Gli Istituti dell’Ordinamento Penitenziario volti a favorire le relazioni
familiari………………………………………………………………………..Pag.13
1.2.1. Le norme dell’Ordinamento Penitenziario poste a tutela della famiglia………Pag.13
1.2.2. L’istituto dei colloqui visivi e della corrispondenza telefonica ed epistolare….Pag.18
1.2.3. L’istituto dei permessi e dei permessi premio…………………………………Pag.29
1.3. Prospettive di riforma………………………………………………………..Pag.35
1.3.1. Gli Stati generali dell’Esecuzione Penale 2015 – 2016………………………..Pag.35
1.3.2. La Riforma Orlando: delega in materia di Ordinamento Penitenziario………..Pag.43
1.3.3. Il trattamento penitenziario post Sentenza “Torreggiani”……………………...Pag.54
2. CAPITOLO SECONDO…………………………………………Pag.65
IL CARCERE FEMMINILE IN ITALIA
2.1. Storia della detenzione delle donne in Italia………………………………...Pag.65
2.1.1. Il trattamento delle “donne disoneste” nel XVI secolo ………………………..Pag.65
2.1.2. L’Ottocento e la gestione delle prime carceri femminili ……………………...Pag.66
2.1.3. L’evoluzione legislativa del Novecento …………………………………….....Pag.68
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica tesi diritto penitenziario e più Tesi di laurea in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity!

INDICE

INTRODUZIONE………………………………………………. Pag.

1. CAPITOLO PRIMO…………………………………………….. Pag.

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED I RAPPORTI FAMILIARI IN CARCERE

1.1. L’evoluzione storica del ruolo assunto dalla famiglia nel contesto

carcerario……………………………………………………………………... Pag.

1.1.1. La condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del

1975 …………………………………………………………………………… Pag.

1.1.2. L’Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975 n. 354 e le successive

modifiche ……………………………………………………………………… Pag.

1.2. Gli Istituti dell’Ordinamento Penitenziario volti a favorire le relazioni

familiari……………………………………………………………………….. Pag.

1.2.1. Le norme dell’Ordinamento Penitenziario poste a tutela della famiglia ……… Pag.

1.2.2. L’istituto dei colloqui visivi e della corrispondenza telefonica ed epistolare …. Pag.

1.2.3. L’istituto dei permessi e dei permessi premio ………………………………… Pag.

1.3. Prospettive di riforma……………………………………………………….. Pag.

1.3.1. Gli Stati generali dell’Esecuzione Penale 2015 – 2016 ……………………….. Pag.

1.3.2. La Riforma Orlando: delega in materia di Ordinamento Penitenziario ……….. Pag.

1.3.3. Il trattamento penitenziario post Sentenza “Torreggiani” ……………………... Pag.

2. CAPITOLO SECONDO………………………………………… Pag.

IL CARCERE FEMMINILE IN ITALIA

2.1. Storia della detenzione delle donne in Italia………………………………... Pag.

2.1.1. Il trattamento delle “donne disoneste” nel XVI secolo ……………………….. Pag.

2.1.2. L’Ottocento e la gestione delle prime carceri femminili ……………………... Pag.

2.1.3. L’evoluzione legislativa del Novecento ……………………………………..... Pag.

LA MATERNITA’ RECLUSA: PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLAZIONE

  • 2.2. La realtà penitenziaria contemporanea ……………………………………. Pag.
  • 2.2.1. La vita in carcere: le strutture ed i servizi …………………………………….. Pag.
  • 2.2.2. Le attività della detenuta: dall’istruzione al lavoro …………………………… Pag.
  • 2.3. Alternative alla detenzione: principali misure ……………………………... Pag.
  • 2.3.1. Affidamento in prova al servizio sociale …………………………………........ Pag.
  • 2.3.2. Detenzione domiciliare ………………………………………………………... Pag.
  • 2.3.3. Semilibertà ……………………………………………………………………. Pag.
  • 2.3.4. Liberazione anticipata ………………………………………………………… Pag.
  • 2.3.5. Libertà condizionale ……………………………………………….….............. Pag.
    1. CAPITOLO TERZO ……………………………………………. Pag.
  • 3.1. Carcere e Costituzione……………………………………………………….. Pag.
  • 3.1.1. La condizione della madre detenuta e la tutela dei rapporti sociali …………… Pag.
  • 3.1.2. Storia e problematiche della detenzione femminile e detenute madri ………… Pag.
  • 3.2. L’evoluzione della legislazione italiana a tutela delle detenute madri…….. Pag.
  • 3.2.1. La legge “Finocchiaro” n. 40 del 2001 ……………………………………........ Pag.
  • 3.2.2. La Legge n. 62 del 2011 …………………………………..…………………. P ag.
    • 2016 …………………………………………………………………………... Pag. 3.2.3. “La Carta dei figli dei genitori detenuti”: Protocollo d’Intesa sottoscritto il 6 settembre
  • 3.3. Il rapporto madre - figlio in carcere……………………………………….. Pag.
  • 3.3.1. Gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri (ICAM) …………………………. Pag.
  • 3.3.2. La teoria dell’attaccamento …………………………………………………… Pag.
  • 3.3.3. Riflessi della carcerazione sul bambino e sulla maternità …………………… Pag.
  • CONCLUSIONI…………………………………………………………………….. Pag.
  • BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………. Pag.
  • SITOGRAFIA………………………………………………………………………. Pag.

L’art. 28 ord. pen. riconosce che «La famiglia costituisce per l'ordinamento un sicuro punto di riferimento al quale dedicare particolare cura», una cura che dev’essere garantita, non solo in un’ottica risocializzante per il reo, ma anche con l’obiettivo di tutelare chi, fuori dal carcere, subisce il trauma della detenzione del proprio caro, soprattutto se si tratta di un bambino, per il quale la perdita del legame genitoriale può incidere negativamente sulla sua maturazione, come statisticamente provato dall’aumentare dei casi di detenzione dei figli di genitori detenuti, cui si connette l’incremento di fenomeni di abbandono scolastico, devianza giovanile, disoccupazione, illegalità e disagio sociale^5. Il capitolo si propone di delineare l'evoluzione del ruolo che è stato riconosciuto alla famiglia all'interno del contesto carcerario, a partire dal “Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena” del 1931, fino a giungere alle modifiche e alle proposte più recenti volte al miglioramento degli aspetti del regime penitenziario, in adeguamento con la normativa comunitaria ed internazionale. Importante in tal senso è un documento innovativo approvato nel 2014, “La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”, Protocollo d’Intesa tra Autorità garante, Ministero della Giustizia e Bambinisenzasbarre Onlus, rinnovato nel 2016, il quale riconosce e promuove il diritto dei minori alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità dei carcerati, fornendo obiettivi concreti per la realizzazione piena di tale diritto^6. Indispensabile è poi l’analisi del grande sforzo di elaborazione svolto dagli esperti degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale tra il 2015 e il 2016 e talune importanti aperture della legge di delega per la riforma penitenziaria, volte a dare finalmente concretezza alla salvaguardia del diritto all’affettività e alla genitorialità intramuraria, mediante l’obiettivo di riforma dell’istituto dei colloqui, dei permessi premio, prestando maggiore

(^5) Statistiche consultabili al sito www.childrenofprisoners.eu (^6) “La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti” è consultabile al sito www.giustizia.it

attenzione ai bisogni delle detenute madri e sensibilizzando la società rispetto a tali delicate tematiche^7.

CAPITOLO PRIMO

1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED I RAPPORTI

FAMILIARI IN CARCERE

1.1 L’EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO ASSUNTO DALLA FAMIGLIA NEL CONTESTO CARCERARIO

1.1.1. La condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del 1975

Per comprendere appieno il quadro giuridico odierno, è necessario guardare indietro, analizzare l’evoluzione che il ruolo della famiglia è riuscito a conquistare all’interno delle mura carcerarie, progresso che va di pari passo con le più moderne teorie riguardanti la pena. Rappresentativi in tal senso sono i provvedimenti che più distinsero l’ordinamento penitenziario sotto il regime fascista, emanati tra il 1930 e il

  1. In questi anni, vennero approvati il nuovo codice penale, "Codice Rocco", il Regio Decreto 18 giugno 1931, n.787, "Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena", e la Legge 9 maggio 1932 n. concernente le disposizioni sulla riforma penitenziaria; tutti provvedimenti che costituivano fedeli espressioni delle istanze e dell’ideologia fascista sul

(^7) Per approfondimenti relativi agli obiettivi di riforma v. F. Fiorentin, La conclusione degli Stati Generali per la riforma dell'esecuzione penale in Italia, in Dir. pen. cont., n. 6/2017, pp. 1-16, al sito www.penalecontemporaneo.it; per l’analisi dettagliata della Legge 23 giugno 2017, n. 103 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.” consultabile al sito www.gazzettaufficiale.it, v. G. Giostra, P. Bronzo (a cura di), Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, in Dir. pen. cont., 2017, pp. 237-259.

La fruizione dei colloqui era sempre subordinata al rilascio di un permesso scritto da parte dell’Autorità giudiziaria, per quanto attiene gli imputati, e della Autorità dirigente del Ministero, per quanto concerne i condannati^10. Per quanto riguarda, invece, la condizione dei figli più piccoli, era totalmente negato al bambino un legame con il genitore detenuto, in quanto l’art. 58 del Regio Decreto n. 787/1931 prevedeva il divieto che minori di diciotto anni potessero entrare all’interno degli stabilimenti carcerari; l’unica deroga a tale preclusione era costituita dall’art. 43 che disponeva che le madri con bambini di età inferiore ai due anni, in caso di extrema ratio , potessero essere autorizzate dalla Direzione a tenere con sé i figli. La fine della dittatura non portò con sé la riforma dei rigidi istituti ereditati dal regime fascista, anzi, si verificò una sostanziale impermeabilità del sistema carcerario di fronte alle vicende e ai cambiamenti sociali, politici e culturali a cui il Paese stava andando incontro. L’istituzione carceraria, negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, continuò ad essere disciplinata dal regolamento penitenziario. del 1931, espressione di isolamento, emarginazione sociale del detenuto e di totale indifferenza verso i suoi bisogni affettivi^11. La Costituzione repubblicana rappresentò subito un punto di riferimento primario e gerarchicamente superiore per la legislazione penalistica del tempo, si tentarono così di armonizzare due testi normativi contraddistinti da linguaggi giuridici diversi e concepiti in contesti storico- politici antitetici. Il testo costituzionale contiene due articoli che costituiscono i punti di riferimento essenziali per l’ordinamento penitenziario: l'art. 25 e l'art. 27. Nel primo art. vengono sanciti il principio di legalità, il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie giuridica e di irretroattività

(^10) Cfr. L. Tumminiello, Il volto del reo. L'individualizzazione della pena fra legalità ed equità, Milano, 2010, pp. 24 ss 11 Per un quadro storico più completo, v. E. Fassone, La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Bologna, 1980.

della legge penale dove, al secondo comma, si afferma che «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Al terzo comma, viene poi precisato che «Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge». L'art. 27 stabilisce al primo comma che «La responsabilità penale è personale», mentre nel secondo, terzo e quarto comma, rispettivamente, vengono sanciti il principio della presunzione di non colpevolezza, il fine rieducativo della pena e l'abolizione della pena di morte. L’istanza rieducativa emerse come una delle novità principali del nuovo Ordinamento penitenziario, frutto di una nuova sensibilità politica e istituzionale; tendere alla rieducazione del condannato si propose come l’obiettivo che meglio riassumeva i diversi interessi del tempo: da un lato l’esigenza di dare una giusta risposta al reato, dall’altro lato la necessità di adeguare il sistema carcerario ai principi dello Stato democratico^12. Eppure, nonostante le linee teoriche adottate, all’interno della Corte costituzionale il dibattito procedeva con una certa prudenza; non mancarono gli interventi a favore della funzione rieducativa, ma altrettanto numerosi furono quelli che insistettero sulla severità delle pene^13. La funzione rieducativa assumeva una posizione subordinata all’espiazione della pena, anche a causa della mancata attuazione di molti dei punti più innovativi della Carta costituzionale^14. In tale contesto, la rieducazione si prospettava come un obiettivo raggiungibile solo quando fosse mutata la disciplina relativa alla detenzione; la rieducazione fino a quel momento rappresentava dunque una linea teorica che però non trovava ancora concreta applicazione. 15

(^12) Cfr. P. Troncone, Manuale di diritto penitenziario, cit., pp. 34 ss. (^13) Per approfondimenti circa la funzione rieducativa della pena, v. G. Frigo, La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale, in www.cortecostituzionale.it, 2011, pp. 1-13. 14 15 Cfr. M. Spasari, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966, pp. 115 ss. Vedi F. Pietrancosta, Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del 1975, in Diacronie - Studi di Storia

Il periodo storico corrente tra il 1971 e il 1974 segnò la fase di maggiore sensibilità collettiva ed elaborazione giuridica e politica strettamente connesse ai lavori che porteranno alla riforma penitenziaria del

1.1.2. L'Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975 n. 354 e le successive modifiche

Il tortuoso cammino verso la riforma penitenziaria, iniziato nell'aprile del 1947 e conclusosi con la Legge 26 aprile 1975, n 354, dimostra il gravoso impegno del legislatore volto a procedere secondo la direzione indicata dalla Carta costituzionale^18. La Legge del 1975^19 per la prima volta nella tradizione giuridica del nostro Paese, considera il reo come "persona" dotata di diritti e non come un criminale identificato unicamente dal reato commesso. L'affermazione di una nuova concezione della pena, non più afflittiva, ma tesa al recupero sociale dell’individuo comincia ad affermarsi nel nostro ordinamento giuridico. La pena perde l’essenza repressiva e social-preventiva, incentrata sulla "neutralizzazione" e sull' "annullamento" del soggetto recluso, come risultava essere quella descritta dal Regolamento del 1931, e acquista invece una vera valenza rieducativa e risocializzante^20. La pena dev’essere eseguita in modo tale da non rappresentare, nelle sue modalità, un’ulteriore supplizio rispetto a quello che è già determinato

(^18) Vedi A. Salvati, Le relazioni familiari dei detenuti, in Rivista elettronica Amministrazione in Cammino, 2011, pp. 1- 18, reperibile all’indirizzo internet www.amministrazioneincammino.luiss.it 19 Legge 26 luglio 1975 n. 354 “Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975, al sito www.gazzettaufficiale.it 20 Cfr. G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, cit., pp. 170-171.

dalla privazione della libertà, bensì il carcere dovrebbe favorire tutti quei trattamenti che si dimostrino idonei per il recupero sociale del condannato^21. Certamente, per quanto riguarda l’oggetto di questa tesi, la grande novità del nuovo sistema è rappresentata dalla considerazione rivolta nei confronti della famiglia e del mondo esterno. Il convincimento che la sfera affettiva rappresenti un aspetto indispensabile del trattamento^22 , da proteggere dagli eventuali danni derivanti dalla carcerazione, è ben evidenziato in diverse disposizioni dell’Ordinamento penitenziario. Ci si riferisce, in primis, all’articolo 1, comma 6, ord. pen., relativo al trattamento e alla rieducazione, a norma del quale, nei confronti dei condannati e degli internati, deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Si pone in evidenza come il cambiamento nella concezione della difesa sociale dal delitto (dall’emarginazione alla reintegrazione del criminale) comporti, parallelamente, una maggiore apertura del carcere verso la società libera; così, i rapporti con l'ambiente esterno possono adempiere ad una pluralità di funzioni, tra cui “mantenere viva l’ansia di un ritorno in libertà”^23. Il risultato della spinta garantista del legislatore italiano nella tutela dei rapporti affettivi e familiari si concretizza negli artt. 15 e 28 ord. pen. rispettivamente rubricati: “Elementi del trattamento” e “Rapporti con la famiglia”.

(^21) E. Fassone, La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, cit., pp. 143-144 22 5S. Talini, Diritto inviolabile o interesse cedevole? Affettività e sessualità dietro alle sbarre, in dirittopen.ecostituzione.it, 2013, pp. 1-8, consultabile al sito www.dirittopen.ecostituzione.it 23 V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Ordinamento penitenziario commentato, cit., pp. 181 ss

L'approvazione del nuovo Regolamento dimostra la volontà di adeguare la disciplina esecutiva della Legge penitenziaria del 1975 sia alle modifiche apportate in campo normativo interno, sia ai principi generali individuati dalle fonti comunitarie e internazionali. Il nuovo Regolamento è volto non soltanto ad armonizzare le disposizioni, si collocano infatti entro questo ambito le norme regolamentari che ampliano la fruizione di colloqui, di telefonate e di corrispondenza epistolare. Il Regolamento riconosce il ruolo positivo ed indispensabile della famiglia del detenuto, tanto che nella relazione di accompagnamento precisa che le nuove concessioni sono sostenute dalla considerazione che un più frequente e intenso contatto dei reclusi con le persone di riferimento all'esterno, particolarmente i familiari, può avere solo effetti positivi.

1.2 GLI ISTITUTI DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO VOLTI A FAVORIRE LE RELAZIONI FAMILIARI

1.2.1 Le norme dell’Ordinamento penitenziario poste a tutela della famiglia

Una delle novità più significative introdotte dalla Legge di riforma del 1975, e sottolineata dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 23025 , è la considerazione del rapporto con la famiglia come “elemento del trattamento”, di cui dall'art. 15 ord. pen., insieme ai "contatti con il mondo esterno" previsti all’art. 1, ultimo comma. All’interno dell’ Ordinamento penitenziario si riconosce la necessità che le relazioni del detenuto con la famiglia siano considerate un valore affettivo di primaria rilevanza che deve essere protetto dai danni derivanti

(^25) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” al sito www.gazzettaufficiale.it

dalla carcerazione, tanto che si richiede all'Amministrazione penitenziaria un preciso impegno, mediante interventi adeguati a riguardo^26. Emerge, poi, il principio che il recupero del condannato non possa prescindere dal contatto con i propri affetti, capaci di sostenerlo nella difficile condizione in cui si trova, dando concretezza alle aspettative di tornare nella società civile^27. Tale principio trova espressione nell'Ordinamento penitenziario, il quale all'art. 28 riconosce che «Nella sua dimensione più ampia riconducibile alla sfera affettiva del detenuto (....) la famiglia costituisce per l'ordinamento un sicuro punto di riferimento al quale dedicare particolare cura». La scelta delle parole utilizzate dal legislatore non è casuale, in altri termini, si prevede un impegno, una tensione umana assidua e costante che coinvolge il presente, passato e futuro delle persone, con l’esigenza di mantenere, migliorare e ristabilire le relazioni tra il detenuto e la sua famiglia, soprattutto in riferimento ai figli minori. Tali principi sono confermati dall’art. 94 del Regolamento Esecutivo, il quale prevede che i familiari, specialmente se di minore età, debbano essere sostenuti e consigliati di fronte al trauma affettivo determinato dalla lontananza con il congiunto, soprattutto al momento della separazione e in quello che precede il ritorno, eventi entrambi particolarmente delicati. Importante in tal senso è anche l’art. 61 del Regolamento Esecutivo, il quale prevede, da parte dei rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei

(^26) V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Ordinamento penitenziario commentato, cit., pp. 330 ss 27 F. Della Casa, I rapporti del detenuto con la sua famiglia, in Dir. pen. proc., 1999, p. 122, il quale, invero, osserva: «Come potrebbe, ad esempio, definirsi “umano” un regime detentivo così ripiegato sulle proprie esigenze custodialistiche da negare al detenuto la possibilità di recarsi al capezzale del familiare o del convivente in imminente pericolo di vita? E analogamente, per quanto concerne il profilo del finalismo rieducativo, com’è possibile immaginare una serie di sforzi mirati al reinserimento del contesto sociale, che prescindano da una valorizzazione di quell’importante cellula-base, rappresentata dalla famiglia?».

comportamento del detenuto, sfruttando dunque l’istituzione familiare come un mezzo, piuttosto che come un fine^31. L’art. 23 del Regolamento Esecutivo stabilisce che gli eventuali problemi familiari del reo debbano essere espressi già al primo colloquio, affinché la direzione possa informare il centro di servizio sociale e trovare delle soluzioni a riguardo, anche agevolando eventuali ricongiungimenti affettivi. Un altro principio volto ad evitare che il detenuto spezzi i legami con i propri cari, è quello della “territorialità della pena”. La Legge sull’ord. pen., all’art. 42, stabilisce che i trasferimenti dei detenuti devono essere disposti favorendo il criterio di prossimità alla residenza delle famiglie, in modo tale da non gravare sui contatti con i propri congiunti e per non inficiare le visite e i colloqui. La possibilità che il reo viva in prossimità del nucleo familiare costituisce un diritto incontestabile anche per i familiari, specialmente i figli, i quali non sono in alcun modo responsabili di eventuali reati commessi dai loro genitori e vantano il diritto di poter avere relazioni affettive con il genitore recluso il più possibilmente vicino a casa, per non sconvolgere eccessivamente i propri ritmi di vita^32. La scelta del luogo di esecuzione della pena o della misura di sicurezza, come afferma l’art. 30 del Regolamento Esecutivo, è stabilita in linea di principio «nell'ambito della regione di residenza» o qualora ciò non sia possibile in una «località prossima». In questa prospettiva quelli familiari si configurano tra i principali "interessi umani" che il trattamento rieducativo deve cercare di sostenere, com'è confermato dalle norme regolamentari interne ad ogni istituto, che, valorizzandone l’alto contenuto simbolico, devono consentire «il possesso di oggetti di particolare valore morale e affettivo» (art. 10 Reg. Esec.), nonché, con le precauzioni del caso, la ricezione dall'esterno di oggetti e

(^31) Per approfondimenti v. G. Bargiacchi, Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici, in www.altrodiritto.unifi.it, 2002, pp. 1 ss. 32 Sul tema v. E. Musi, L’educazione in ostaggio. Sguardi sul carcere, Milano, 2017, pp. 131 ss.

generi alimentari, attraverso i «pacchi alimentari» (art. 14 Reg. Esec.), strumenti anch'essi fondamentali per mantenere un contatto, seppure indiretto, con le famiglie. La Legge penitenziaria, nel più ampio tema del rapporto tra il detenuto e i familiari, detta un particolare regime alle condizioni delle madri e della prole, soprattutto per quanto concerne la tutela dei bambini in tenera età che vivono in carcere con la madre, la cui situazione sarà trattata più nello specifico nei prossimi capitoli. La Legge 354/1975, all’art. 11, comma 9, stabilisce che «Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido», consentendo alle detenute (in custodia cautelare o a seguito di condanna) oppure internate, di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni, prevedendo all’interno degli istituti penitenziari la presenza di specialisti con il compito di tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle stesse madri. In tale prospettiva di crescente considerazione dell’interesse del minore, alla consapevolezza della necessità di assicurare al bambino la presenza della madre, si affianca il bisogno di preservarlo il più possibile dall’ ambiente carcerario. La progressiva preminenza assunta dagli interessi del bambino rispetto alle esigenze punitive dello Stato è ben espressa, seppur con diverse ombre, nella Legge di riforma n. 62 del 2011 nata dall’intento, esplicitato nei lavori preparatori, di superare i limiti applicativi emersi dall’esperienza precedente e il degradante fenomeno dei “bambini detenuti”^33. Tra le modifiche apportate al codice di rito e all’Ordinamento penitenziario, la Legge prevede l’istituzione di nuove strutture - Istituti a custodia attenuata (ICAM) e case famiglia protette - introdotti nel tentativo di evitare che i minori soffrano l'esperienza della carcerazione forzata, (^33) Tra i principali interventi di riforma in materia di detenute madri : L. n. 663 del 1986 (c.d. “Gozzini”); L. n. 165 del 1998 e, soprattutto, L. n. 40 del 2001 (c.d. “Finocchiaro”); per un’indagine relativa a tale evoluzione legislativa, v. F. Petrangeli, Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei recenti sviluppi della normativa sulle detenute madri, in Rivista Aic, n. 4/2012, pp. 1-11, al sito www.rivistaaic.it

congiunti, i familiari, i conviventi, le altre persone (diverse dai congiunti e dai conviventi) quando ricorrono ragionevoli motivi. Tuttavia, l’esatta delimitazione di tali categorie è rimessa all’interprete. Il favor familiae , cui questa disciplina è informata, emerge anche da una precisa scelta non restrittiva fatta dal legislatore: anzitutto, sono ammessi al colloquio tutti i congiunti, e non soltanto i prossimi congiunti come invece prevedeva in maniera esplicita l'art. 101 del regolamento del 1931. L’Ordinamento penitenziario non disciplina dettagliatamente le modalità di svolgimento e il numero dei colloqui o delle telefonate di cui può usufruire il detenuto, né contiene alcuna indicazione riguardo alla frequenza con cui questi debbano essere concessi. L’unica indicazione in materia, è prevista all’art. 18 comma 2, il quale prevede che «I colloqui si svolgano in appositi locali, sotto il controllo a vista e non uditivo del personale addetto alla custodia». Il Regolamento Esecutivo, all’art. 37 comma 5, prevede come regola, che i colloqui si svolgano in locali senza mezzi divisori o all'aperto, e solo se ricorrono particolari ragioni sanitarie o di sicurezza che si svolgano in locali interni, muniti di mezzi divisori. Eventuali limiti all'ammissione al colloquio dipendono dalla necessità di un regolare andamento dell'istituto, che stabilisce i giorni e gli orari in cui i colloqui possono essere fruiti. La concessione di ulteriori colloqui per gravi infermità del detenuto o particolari circostanze, viene mantenuta ed ampliata dal Regolamento Esecutivo, prevedendo la possibilità di visite anche in relazione a circostanze familiari e personali rilevanti, o quando il colloquio si svolga con prole inferiore a dieci anni (art. 37 comma 9 Reg. Esec.). Tra le modifiche migliorative previste dal Regolamento del 2000, deve essere posta in risalto anche la possibilità del prolungamento della durata del colloquio da una a due ore, nei casi in cui questo si svolga con familiari e conviventi residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto.

Il prolungamento non può, però, essere ammesso se il detenuto ha usufruito del colloquio nella settimana precedente, e comunque se risulta incompatibile con le esigenze organizzative dell'istituto (art. 37 comma 10 Nuovo Reg. Esec.). La modifica che desta più perplessità risulta essere l'introduzione, da parte del nuovo Regolamento, di una differenziazione di regime tra detenuti "comuni", che possono usufruire di sei colloqui al mese, e i detenuti ristretti per uno dei reati previsti dal primo periodo del comma 1 dell’art. 4-bis dell’ord. pen. (se non collaboratori della giustizia), per i quali è prevista dal Regolamento (e non per legge) una limitazione nella fruizione dei colloqui visivi mensili il cui numero «non può essere superiore a quattro al mese». L’introduzione del regime differenziato in tema di colloqui ha dato il via a un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulla legittimità della norma, considerato che si tratta di una materia, quella dei rapporti con la famiglia, riconducibile alla sfera dei diritti fondamentali delle persone detenute le cui limitazioni possono eventualmente essere previste solo per legge, determinandone le condizioni. Sulla questione si è però pronunciata la Corte di Cassazione^35 , che ha ritenuto pienamente legittime le disposizioni limitative connesse al regime differenziato per esigenze di sicurezza pubblica. La Corte ha precisato che è legittima la disciplina differenziata in materia di colloqui visivi e telefonici stabilita, rispettivamente negli artt. 37, comma 8, e 39, comma 2, ord. pen., poiché non può dirsi leso il diritto all’uguaglianza di trattamento nei riguardi dei detenuti “comuni”, stante la non identità delle rispettive situazioni soggettive^36. Oggi, gli esperti degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale evidenziano come appia auspicabile, se non costituzionalmente doverosa, l’eliminazione del trattamento differenziato riservato agli imputati e i (^35) Cass. Sez.Un. 23 febbraio 2003, in Cass.Pen., 2003, p. 2961, all’indirizzo internet www.cortedicassazione.it 36 Cfr. F. Fiorentin, Orientamenti giurisprudenziali in materia di colloqui dei detenuti (Parte seconda), in Diritto.it - Osservatorio del Diritto Pen. e dell’Esecuzione Penale, 2004, reperibile al sito www.diritto.it