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tesi di diritto penitenziario, Sintesi del corso di Diritto Penitenziario

tesina sul carcere duro e sui detenuti difficili

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 11/05/2018

helga-quarta
helga-quarta 🇮🇹

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La mia relazione fa riferimento a due tematiche molto importanti e molto dibattuti negli
ultimi tempi: “i detenuti dicili “, ovvero quei detenuti che hanno problematiche, o
che possono creare problematiche dentro o fuori delle mura degli istituti detntivi; e uno
degli articoli dell’ordinamento penitenziario, più discussi degli ultimi anni, il 41 bis
meglio conosciuto come “carcere duro”.
Parlerò dello sviluppo di questi due argomenti attraverso le tappe più signicative di un
percorso che tocca le varie riforme, dove si possono vedere lo sviluppo e l’impiego dei
vari regimi disciplinari e quelli di sorveglianza particolare, a cui sono tuttora e sono stati
nel tempo sottoposti questo genere di detenuti.
La prima tappa risale al 1890 con l’introduzione del“CODICE ZANARDELLI,
fondamentale per aver abolito la pena di morte.
Un anno dopo viene approvato il primo documento fondamentale inerente alle istituzioni
penitenziarie IL REGOLAMENTO GENERALE DEI CARCERI E DEI RIFORMATORI
GOVERNTIVI”.
Negli anni successivi, tutto ciò viene messo in discussione dall’avvento del fascismo, il
quale porta una netta degenerazione sul piano carcerario.
Il fascismo sosteneva che il “diritto punitivo era un considerato come un diritto di
conservazione e di difesa dello stato; un diritto che aveva come scopo di
fornire e assicurare e garantire le condizioni ottimali di vita”.
Per i fascisti il delinquente è un peccatore criminalizzato, e la pena deve
servire come strumento di espiazioni e di rimorso.”
Nel 1930 venne approvato il nuovo “codice rocco”, e nel 1931 il nuovo codice di
procedura penale.
Il codice rocco fu uno dei codici penali più rilevanti, si basava:
separazione tra il mondo carcerario e il mondo esterno;
erano consentite solo le tre leggi carcerarie, la religione, il lavoro,
l’istruzione;
isolamento dei detenuti;
nessun contatto con persone estranee o non sottoposte alla gerarchia
penitenziaria;
soppressione della personalità umana, privando il detenuto del cognome
e inserendo un numero di matricola.
In questo clima il carcere viene suddiviso in tre gruppi fondamentali.
Carceri di custodia preventiva
Carcere per le esecuzione di pena ordinaria
Carceri per le esecuzione di pena speciali
Esiste anche un ulteriore tipo di carcere che è quello “GIUDIZIARIO”.
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La mia relazione fa riferimento a due tematiche molto importanti e molto dibattuti negli ultimi tempi: “i detenuti difficili “, ovvero quei detenuti che hanno problematiche, o che possono creare problematiche dentro o fuori delle mura degli istituti detntivi; e uno degli articoli dell’ordinamento penitenziario, più discussi degli ultimi anni, il 41 bis meglio conosciuto come “carcere duro”. Parlerò dello sviluppo di questi due argomenti attraverso le tappe più significative di un percorso che tocca le varie riforme, dove si possono vedere lo sviluppo e l’impiego dei vari regimi disciplinari e quelli di sorveglianza particolare, a cui sono tuttora e sono stati nel tempo sottoposti questo genere di detenuti. La prima tappa risale al 1890 con l’introduzione del“ CODICE ZANARDELLI , fondamentale per aver abolito la pena di morte. Un anno dopo viene approvato il primo documento fondamentale inerente alle istituzioni penitenziarie “ IL REGOLAMENTO GENERALE DEI CARCERI E DEI RIFORMATORI GOVERNTIVI”. Negli anni successivi, tutto ciò viene messo in discussione dall’avvento del fascismo, il quale porta una netta degenerazione sul piano carcerario. Il fascismo sosteneva che il “ diritto punitivo era un considerato come un diritto di conservazione e di difesa dello stato; un diritto che aveva come scopo di fornire e assicurare e garantire le condizioni ottimali di vita”. Per i fascisti “ il delinquente è un peccatore criminalizzato, e la pena deve servire come strumento di espiazioni e di rimorso.” Nel 1930 venne approvato il nuovo “codice rocco”, e nel 1931 il nuovo codice di procedura penale. Il codice rocco fu uno dei codici penali più rilevanti, si basava:

  • separazione tra il mondo carcerario e il mondo esterno;
  • erano consentite solo le tre leggi carcerarie, la religione, il lavoro, l’istruzione;
  • isolamento dei detenuti;
  • nessun contatto con persone estranee o non sottoposte alla gerarchia penitenziaria;
  • soppressione della personalità umana, privando il detenuto del cognome e inserendo un numero di matricola. In questo clima il carcere viene suddiviso in tre gruppi fondamentali.
  • Carceri di custodia preventiva
  • Carcere per le esecuzione di pena ordinaria
  • Carceri per le esecuzione di pena speciali

Esiste anche un ulteriore tipo di carcere che è quello “GIUDIZIARIO”.

Questo è un tipo di carcere in cui possono essere rinchiusi solo coloro che devono ancora essere giudicati. In questo tipo di carcere, vi sono delle regole molto precise, per iniziare possono essere assegnati solo:

  • gli imputati;
  • i detenuti a disponibilità della pubblica sicurezza;
  • gli arresti per ragione di estrazione;
  • i condannati in attesa di dei destinazione.

Come ho detto, in questo genere di carcere potevano solo essere presenti tutti coloro che erano in attesa di giudizio, però esisteva in via del tutto eccezionale, poteva essere inclusi i detenuti che che dovevano scontare una pena non superiore ai 2 anni. In questo tipo di carcere era caratterizzato da regole molto severe, vi erano comportamenti consentiti ed altri vietati.

Era severamente vietato:

  • i reclami collettivi,
  • il contegno irrispettoso,
  • il possesso di carte da gioco,
  • il rifiuto di presenziare alle funzioni religiose,
  • il possesso di giornali a sfondo politico, ecc.

Queste regole erano severamente puniti.

Era invece concesso:

  • scrivere ai familiari stretti basta che non si trattasse della stessa persona, e che il numero delle lettere non superasse la media del 2;
  • Obbligo di indossare la divisa carceraria;
  • colloquiare con i famigliari, ma solo in presenza delle guardie carcerarie e dietro una rete metallica;

Le punizioni più comuni in questo tipo di carcere erano:

  • amonizione de direttore;
  • l’isolamento;
  • divieto di igiene personale;
  • divieto di corrispondenza;
  • camicia di forza;
  • la introduzione della funzione rieducativa;
  • il trattamento penitenziario;
  • il trattamento risocializzativo(intramurario e extra-murario);

Ma soprattutto introduce le figure degli OPERATORI, PROFESSIONISTI ESPERTI (come psichiatri, criminologi, assistenti sociali ecc.).

Introduce anche per la prima volta una figura con un ruolo fondamentale, L’EDUCATORE , ovvero colui che si occupa del trattamento rieducativo del detenuto.

Il percorso si conclude con l’introduzione del 41 bis op ; meglio conosciuto come CARCERE DURO; esso fa riferimento ad una disposizione normativa della repubblica italiana previsto dall’ordinamento penitenziario italiano.

E’ stato introdotto dal D.L. N. 306 DEL 1992 , dopo le stragi di mafia di Capaci, dove persero la vita i due giudici Giovanni falcone e paolo borsellino.

Tale articolo fa riferimento alle MISURE DI EMERGENZA, e venne adottato anche per i membri di COSA NOSTRA E TUTTE LE ALTRE ORGANIZZAZIONI MAFFIOSE E TERRORISTICHE.

Ispirato alla carcerazione speciale anti-terrorismo abolita nel 1986, e nato come misura temporanea, il 41-bis è stato periodicamente prorogato fino al 2002, quando con la legge 279 entra stabilmente nel nostro sistema penitenziario.

Il suo compito era quello di ostacolare le comunicazioni dei detenuti con l’esterno, per impedire ai boss, eventuali contatti con le organizzazioni criminali operanti sul territorio italiano e la possibilità di impartire ordini anche durante la detenzione.

In base alle ultime modifiche del 2009, il ministro della giustizia può disporre il carcere duro per qualsiasi detenuto accusato di reati legati al crimine organizzato con un primo decreto della durata di 4 anni, rinnovabile (potenzialmente all'infinito) ogni due anni.

Prevede:

  • Un numero minore di colloqui con i familiari, tutti attraverso un vetro blindato e video- registrati per controllare che non vi siano contenuti più messaggi in codice.
  • Non più di tre colloqui a settimana con i legali.
  • Massimo due ore d’aria al giorno e con non più di 4 persone.
  • Pene più alte per chi aiuta i detenuti a comunicare con l’esterno con pizzini o altro.

Il condannato al 41 bis vive in un isolamento massimo. Stipato in una cella singola, in questi carceri di massima sicurezza non ci sono spazi pubblici quali palestre e giardini ne vi è la possibilità di poter godere della tradizionale ora d’aria.

I detenuti al carcere duro non hanno alcun contatto fra loro. Sono anche sottoposti ad una stretta sorveglianza.

Ciò significa che vi sono persone apposite e specifiche per ognuno dei prigionieri, facenti parte proprio di una costola specifica della polizia penitenziaria.

Sono i questurini e neppure loro possono avere contatti con le altre guardie della casa circondariale.

Anche i colloqui con persone esterne come i parenti sono molto limitati e controllati. Persino l’avvocato difensore deve attenersi a questa regola.

Possono esserci infatti solo due colloqui in un mese.

Durante i colloqui non c’è alcuna possibilità di contatto fisico.

L’obbligo del vetro divisorio può essere evitato a patto che venga stabilito dal giudice e solo in presenza di minori di 12 anni.

Ai detenuti è concessa una sola telefonata al mese.

Pacchi e buste, lettere ed altre corrispondenze sono aperte e minuziosamente controllate. Inoltre il detenuto non può cucinare.