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Tesina di diritto pubblico islamico
Tipologia: Tesine universitarie
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Il 26 gennaio l’Assemblea Nazionale Costituente tunisina ha approvato la nuova Costituzione, frutto dello straordinario lavoro che tutte le forze politiche post-dittatura, sia di maggioranza che di opposizione, hanno svolto negli oltre tre anni che sono trascorsi dalla Rivoluzione dei Gelsomini, uno dei principali movimenti protagonisti di quella speranza di rinnovamento della società nordafricana che va sotto il nome di “primavera araba”.
In Tunisia, la prima Carta Costituzionale, che venne promulgata nel gennaio 1861 ed entrò in vigore il 26 aprile dello stesso anno, perfezionò il Patto Fondamentale del 9 settembre 1957 e insieme costituirono la prima Costituzione moderna della Tunisia e la trasformarono da monarchia assoluta in monarchia costituzionale. Quando si stabilì il protettorato francese, tale Costituzione fu sospesa. Dopo la guerra, ottenuta l’indipendenza il 20 marzo 1956, e assunto al potere il Presidente del Nuovo Partito costituzionale, Bourghiba, si cominciò ad elaborare un nuovo progetto costituzionale. La Costituzione fu promulgata il 1° giugno 1959, abolendo la monarchia e proclamando un regime repubblicano.
Bourghiba fu rieletto quattro volte, grazie ad una revisione costituzionale e nel 1974 venne eletto Presidente della Repubblica a vita. Nel 1976, con una nuova revisione costituzionale, venne creato un governo guidato da un Primo Ministro, responsabile della propria azione sia davanti al Presidente della Repubblica, sia al Partito monocamerale, ispirato al modello della V Repubblica francese. Un nuovo monito verso la democrazia si ebbe a partire dalla seconda metà del 1987.
In seguito alla destituzione del Presidente Bourghiba, deposto formalmente per “incapacità” accertata da un collegio dei medici, assunse il potere il Primo Ministro Zine el Albedine Ben Ali, ex Generale dell’esercito ed ex capo dei servizi segreti. Egli favorì l’introduzione di una nuova Costituzione nel 1988 con la quale si aboliva l’istituto della Presidenza a vita che veniva sostituito con un mandato di cinque anni, rinnovabile per non più di due volte. Successivamente dopo aver legalizzato i partiti politici, venne introdotto mediante legge, un sistema multipartitico, i risultati elettorali premiarono il Raggruppamento Costituzionale Democratico (partito del Presidente), il quale conquistò tutti i seggi grazie alla nuova legge elettorale, che penalizzò le
divisioni all’interno delle opposizioni. L’epoca del “bourghibismo” era terminata, la Tunisia aveva ormai compiuto un grande passo verso il processo di democratizzazione.
Il 7 novembre 2001, il Presidente della Repubblica Ben Ali annunciò l’intenzione di presentare un progetto di riforma costituzionale, basato sulla democrazia del Paese. La nuova carta costituzionale doveva comprendere: un ampio riconoscimento dei diritti dell’uomo e delle libertà pubbliche, l’introduzione di istituti di controllo sull’attività di governo da parte della Camera dei Deputati, la creazione di una seconda Camera parlamentare, il rafforzamento dei ruolo del Consiglio Costituzionale e la modifica della legge in campo elettorale. Il 26 maggio 2002 il progetto di revisione, che prevedeva la modifica di sessantotto articoli della Costituzione, venne sottoposto all’approvazione del popolo che si espresse con voti favorevoli. Il 1° giugno dello stesso anno entrava in vigore la nuova Costituzione.
Oltre la disoccupazione, la corruzione e la povertà, le proteste in Tunisia iniziarono dopo il gesto disperato di un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli senza regolare permesso Mohamed Bouazizi, che il 17 dicembre 2010 si diede fuoco per protestare contro il sequestro da parte della polizia della sua merce.
Grazie alle rivolte del 2010-2011 crollò il regime autocratico di Ben Ali. Le elezioni generali un anno dopo , a seguito di un periodo transitorio di successioni instabili al timone dello Stato portarono alla elezione di un'Assemblea costituente per scrivere una nuova Costituzione. Il 12 dicembre 2011, l'Assemblea Costituente ha eletto Moncef Marzouki come presidente della Tunisia. Il processo di stesura della nuova Costituzione tunisina iniziò nel febbraio 2012. L'Assemblea ha pubblicato una prima bozza di costituzione il 14 agosto 2012 e una seconda bozza il 14 dicembre 2012. Il clima politico è stato spesso teso fino a culminare in atti di violenza come l'assassinio dell’avvocato e politico Chokri Belaid, nel febbraio 2013 , e di Mohamed Brahmi, leader del partito di opposizione della sinistra tunisina Fronte Popolare e membro dell’Assemblea costituente e fervente critico del partito al potere Ennahda. Questi eventi hanno brevemente interrotto il processo di elaborazione. Tuttavia, il processo riprende e l'Assemblea ha emesso una terza bozza il 22 aprile 2013.
Il 1 giugno 2013 la commissione incaricata della stesura della Costituzione , infine, ha approvato un progetto , che è stato presentato al parlamento provvisorio. Dopo mesi di proteste e di stallo, le forze politiche elette all’interno dell’Assemblea nazionale costituente (ANC) si sono dimostrate in grado di superare
delle fonti: essi si trovano in via mediana tra la legge ordinaria, rispetto alla quale sono superiori, e la Costituzione rispetto alla quale sono inferiori. Questo primo gruppo di articoli non presenta una forte impronta islamica e, nonostante sancisca l’Islam come religione di Stato, non richiama la sharīʿa , o meglio le fonti del diritto islamico, tra le fonti generali della legislazione.
Il capitolo sui diritti e le libertà si apre all’art. 20 sancendo l’uguaglianza di tutti i cittadini, uomini e donne, nel godimento dei diritti e delle libertà. Inoltre essi sono uguali dinanzi alla legge senza alcuna distinzione. Questo articolo completa l’art.3 che, qualificando il popolo come la sorgente dei poteri, gli ascrive alcune prerogative. Il secondo comma impegna lo Stato ad assicurare ai medesimi soggetti diritti e libertà individuali e collettivi e rimuove le cause che proibiscono il raggiungimento di una vita dignitosa. L’art. 22 sancisce la sacralità del diritto alla vita; tale diritto però, non è dichiarato in maniera assoluto, ma può essere circoscritto nei casi previsti dalla legge. L’articolo seguente sancisce l’inviolabilità della persona umana e l’integrità fisica del corpo. Ai sensi del secondo comma sono proibite le punizioni psicologiche e fisiche. Il gruppo dei diritti fondamentali è completato dall’art. 24 che obbliga lo Stato a difendere l’inviolabilità del domicilio e della vita privata, della corrispondenza, delle comunicazione e della privacy. L’art. 31 sancisce la libertà di pensiero, informazione ed espressione e l’art.35 formula la libertà di associazione sotto forma di partiti politici, sindacati e associazioni. Il diritto alla salute, previsto all’art. 38, è esteso ad ogni essere umano. Il diritto all’istruzione, secondo l‘art. 39, è reso obbligatorio fino al sedicesimo anno di età. Lo Stato si impegna a rendere effettivo questo diritto in tutti i gradi dell’istruzione e incoraggia lo studio e la diffusione della lingua araba e di apertura alle lingue straniere. Il diritto al lavoro (art. 40) è ascritto a ogni cittadino e deve essere facilitato dallo Stato, al quale spetta di assumere le misure necessarie in questo campo. Agli artt. 41 e 42 sono garantiti il diritto di proprietà e il diritto alla cultura.
Il testo contiene un catalogo dei diritti particolarmente avanzato, dal momento che include tutte le quattro generazioni di diritti: accanto a quelli civili, politici e sociali, classicamente presenti nelle Costituzioni post- seconda guerra mondiale (come il principio di uguaglianza uomo-donna, la libertà di opinione, pensiero, espressione, informazione e pubblicazione, il diritto di voto, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, ecc.), il testo prevede infatti anche alcuni nuovi diritti come il diritto all’acqua (art. 44), il diritto all’ambiente (art. 45) e i diritti dei disabili (art. 48).
Per quanto riguarda la forma di governo, la nuova Costituzione prevede una Repubblica semi-presidenziale, risultante da un compromesso: Ennahda propendeva infatti per un assetto parlamentare, principalmente sulla base di un calcolo politico relativo alla possibilità di ottenere un’ampia maggioranza nelle consultazioni elettorali, mentre le forze politiche laiche preferivano l’istituzione di una forma di governo presidenziale, nell’ottica di avere un Presidente della Repubblica capace di controbilanciare la forza politica del partito islamico. La previsione normativa di un esecutivo dualista, costituito da un Governo presieduto da un Primo Ministro e dal Presidente della Repubblica (art. 71), rappresenta quindi una scelta adottata per mediare fra questi due orientamenti. Il potere legislativo è invece assegnato dalla Costituzione all’Assemblea dei rappresentanti del popolo, eletta a « suffragio universale, libero, segreto, diretto, onesto e trasparente, conformemente a quanto stabilito dalla legge elettorale » (art. 55). L’autorità legislativa è esercitata dal popolo che si esprime per mezzo dei rappresentanti eletti o, direttamente, tramite referendum. Il parlamento gode di indipendenza amministrativa ed economica (art. 52), garantita dall’adozione di regolamenti interni, votati a maggioranza assoluta dei deputati. Inoltre lo Stato si impegna a proteggere in modo particolare i deputati per favorire il corretto svolgimento delle loro funzioni. L’art. 53 stabilisce le condizioni per avanzare la candidatura: cittadinanza tunisina da almeno dieci anni, il compimento di 23 anni e non aver subito condanne penali. Il procedimento legislativo è descritto a partire dall’art. 62: l’iniziativa legislativa può essere proposta da un gruppo di almeno dieci deputati. Ad avere il potere di presentare progetti di legge sono anche il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro. Quest’ultimo propone le leggi che riguardano i trattati e la legge di bilancio. Ai sensi dell’art. 71, il potere esecutivo è bicefalo, dal momento che si compone del Presidente della
Repubblica e del governo, presieduto dal Primo Ministro. Il Presidente è il Capo dello Stato: assicura l’unità e l’indipendenza della nazione e il rispetto della Costituzione (art.72). La carica in questione può essere conferita a qualunque elettore, uomo o donna, che possieda la cittadinanza tunisina dalla nascita e che professi l’Islam (artt. 73-74). La carica dura cinque anni; il Presidente non può svolgere più di due mandati, consecutivi o intervallati. I poteri del Presidente sono i seguenti: scioglie il parlamento secondo le modalità descritte dalla Costituzione; presiede il consiglio di sicurezza nazionale; esercita il comando delle forze armate; dichiara guerra e mobilita le truppe previo assenso del parlamento; dichiara lo stato di emergenza e assume le decisioni necessarie; ratifica i trattati; concede l’indulto ecc.. La prerogativa principale del
stabilita ad hoc. La giustizia ordinaria è esercitata attraverso tribunali di primo e di secondo grado, tribunali di cassazione e attraverso la procura generale. La giustizia amministrativa è esercitata attraverso l’alto tribunale amministrativo, il tribunale d’appello e il tribunale di primo grado. Essa si occupa del sindacato degli atti amministrativi e dei casi di abuso di potere (art. 116). Anche in questo caso le norme di dettaglio sono devolute alla legge ordinaria. La giustizia finanziaria è esercitata da tribunali e organi specifici. Il loro compito primario è quello di indagare sui reati finanziari e vigilare sul corretto impiego delle finanze pubbliche (art.
Dal punto di vista giurisdizionale, la novità maggiore del nuovo testo è rappresentata dalla previsione normativa di una Corte Costituzionale che esercita un controllo di costituzionalità degli atti normativi, sia a priori che a posteriori (art. 120). Per quanto riguarda i principali organi giurisdizionali, la Costituzione prevede che il Consiglio superiore della Magistratura e la Corte costituzionale siano istituiti rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno dalle elezioni politiche. Nel periodo transitorio che intercorre tra l’adozione della Costituzione e
l’entrata in funzione della Corte costituzionale, la Carta fondamentale stabilisce che il controllo di costituzionalità dei progetti di legge sia esercitato da un’autorità provvisoria, composta dal primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Presidente del Tribunale amministrativo, dal primo Presidente della Corte dei conti e da tre membri laici nominati rispettivamente dal Presidente dell’Assemblea costituente, dal Presidente della Repubblica e dal Capo di Governo; tale autorità dovrà essere creata nei tre mesi successivi alla promulgazione della Costituzione.
La Carta costituzionale prevede anche l’istituzione di alcune autorità indipendenti incaricate di determinare questioni specifiche, come i diritti umani o l’informazione audiovisiva. I membri di questi organi saranno eletti dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo e contribuiranno al consolidamento dei principi costituzionali.
I costituenti hanno inoltre dedicato un intero capitolo, il VII (artt. 131-142), agli enti locali. Lo spazio attribuito al decentramento nel nuovo testo costituzionale rappresenta un segno di forte rottura con la precedente Costituzione del 1959, la quale esauriva il tema in un solo articolo. Tale attenzione riflette la consapevolezza del profondo nesso tra la democrazia e decentramento e risponde alla volontà di risolvere i problemi derivanti
dai forti squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese e al desiderio di creare una democrazia stabile. La Costituzione prevede anche un procedimento aggravato per la revisione costituzionale, elemento questo che rivela ancora una volta come il nuovo testo costituzionale possieda gli elementi tipici degli Stati costituzionali di diritto.
La Carta si chiude con le disposizioni transitorie che fanno riferimento all’entrata in vigore delle disposizioni costituzionali. Nello specifico, si prevede che alcune leggi emanate dall’ANC (Assemblea Nazionale Costituente) durante il periodo di transizione (l’organo detiene infatti anche il potere legislativo ad interim ) rimangano in vigore fino all’elezione sia dell’Assemblea dei rappresentanti, con conseguente formazione del Governo, che del Presidente della Repubblica. Fra queste leggi si segnalano in particolare la legge organica relativa all’organizzazione provvisoria dei poteri pubblici, emanata il 16 dicembre 2011, e le altre disposizioni riguardanti la medesima materia, necessarie per il funzionamento dello Stato.
Uno dei punti di maggiore novità e rilevanza della nuova Costituzione tunisina è rappresentato dal fatto che l’intero processo costituente è stato accompagnato da un forte desiderio di partecipazione popolare, costituendo il culmine della c.d. “rivoluzione dei gelsomini” che ha rappresentato il momento di avvio della democratizzazione tunisina. Malgrado alcuni limiti, l’elaborazione della Costituzione si è rivelata un’esperienza partecipata, sia grazie all’apertura di canali di informazione e dialogo su internet, che a momenti di confronto tra deputati ed eletti. La società civile ha giocato un ruolo particolarmente attivo e senza il suo supporto probabilmente le forze politiche non sarebbero state in grado di raggiungere il risultato conseguito con la nuova Costituzione. Attraverso l’osservazione vigile del processo e l’attività di stimolo esercitata da singoli e gruppi organizzati, è stato possibile superare la grave situazione di impasse dovuta agli episodi di violenza politica avvenuti nel corso del 2012 e del 2013.
L’approvazione della nuova Costituzione non rappresenta però la tappa finale del processo di transizione costituzionale: ora si apre la difficile fase dell’attuazione delle norme programmatiche e del consolidamento dei principi costituzionali. Sarà necessario un certo periodo di attesa per valutare l’effettività del nuovo testo costituzionale, ma per il momento non si può ignorare che un piccolo Paese della sponda sud del Mediterraneo ha attirato su di sé l’attenzione del mondo intero, per le capacità dimostrate nell’intraprendere un difficile percorso di democratizzazione e nel porre le fondamenta di un nuovo ordinamento costituzionale.