TRE FILONI DI DOTTRINA GIURIDICA, che si svolgono dagli ultimi decenni del secolo
XVII a dopo la metà del secolo XVIII, sono rilevanti per la storia della codificazione e
delle ideologie che la accompagnano.
IL PRIMO FILONE , di origine germanica ma di diffusione europea, è quello del
giusnaturalismo di PUFENDORF, (trovò interpreti settecenteschi in Samuel
Cocceius e in THOMASIUS (PRUSSIA), in Carl Anton MARTINI (AUSTRIA) e in diversi
filosofi francesi). Esso esercitò una notevole influenza sul PRIMO TENTATIVO (poi
fallito) di CODIFICAZIONE PRUSSIANA, ma anche sulla CODIFICAZIONE AUSTRIACA
attraverso il Martini. IL PRIMO FILONE può essere individuato nel giusnaturalismo
di PUFENDORF,, il quale definì la legge come il comando mediante cui un superiore
obbliga un soggetto a modificare le proprie azioni, sulla base del precetto. Il
comando naturale deriva da Dio; rispetto alla legge civile, invece, è il legislatore a
detenere il potere. Secondo questa tesi, le leggi possono essere definite come
comandi sanzionati e il fondamento di ciascun obbligo giuridico risiede nell’essere
il frutto del comando di una autorità.
IL SECONDO FILONE, prevalentemente germanico, può farsi risalire alle opere
giuridiche di LEIBNIZ, che circolò attraversò le opere di Wolff. Liebniz concepiva il
diritto come un sistema di proposizioni che connettono “predicati giuridici” a dei
“soggetti giuridici”. Questa concezione delle norme giuridiche come proposizioni ha
inevitabilmente influenzato la codificazione. Liebniz, infatti, riteneva che il diritto
fosse un dato indiscutibile, che non necessitasse di alcuna dimostrazione. La sua
teoria mostra il diritto come un fatto, tanto che la ricerca dei fondamenti del diritto
si è tradotta in ricerca di una realtà naturale. Anche WOLFF basa la sua dottrina sul
concetto di uomo naturale, soggetto di diritto naturale, nonché di obbligazioni
naturali. In entrambi gli autori, dunque, emerge una visione di sistema giuridico
inteso come un insieme ordinato di preposizioni giuridiche che attribuiscono un
diritto o un dovere ad alcuni soggetti ovvero caratteristiche o facoltà interne ad un
diritto o ad un tipo di diritti.
IL TERZO FILONE, infine, fa capo a due giuristi francesi, DUMAT e POTHEIR, che
tendevano a descrivere gli istituti del diritto privato elaborando un sistema coerente
di concetti, cercando di fornire una descrizione unitaria dei molteplici regimi unitari:
esercitò una notevole influenza sulla codificazione francese.