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Compito Di diritto sindacale, svolto in classe
Tipologia: Appunti
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Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Titolo II DELLA LIBERTA' SINDACALE
Art. 14 (Diritto di associazione e di attività sindacale)
Art. 15 (Atti discriminatori)
Art. 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori)
Art. 17 (Sindacati di comodo)
Art. 18 Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
Titolo III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Art. 20 (Assemblea)
Art. 21 (Referendum)
Art. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Art. 23 (Permessi retribuiti)
Art. 24 (Permessi non retribuiti)
Art. 25 (Diritto di affissione)
Art. 26 (Contributi sindacali)
Art. 27 (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale)
Il sindacato riceve per la prima volta cittadinanza dentro l’azienda, nel senso che gli viene riconosciuta la possibilità di esercitare sui luoghi di lavoro una serie di diritti fino allora preclusi.
La differenza tra il II TITOLO e il III TITOLO risiede, oltre che nel loro scopo (il primo di tutela, il secondo di sostegno) nel rispettivi ambiti di applicazione: le disposizioni del titolo II hanno un’applicazione generale (salvo l’articolo 18); le disposizioni del titolo III vengono in essere non per tutti i lavoratori e non in tutti i luoghi di lavoro.
Nel titolo IV dello Statuto dei Lavoratori, peraltro, si trova una norma importantissima (articolo 28) che prevede uno strumento speciale di tutela per reprimere l’eventuale comportamento antisindacale del datore di lavoro.
Promozione e sostegno sono utilizzati dal legislatore in maniera “selettiva” e pertanto tale disciplina normativa è limitata in due direzioni:
Le disposizioni ivi previste si possono distinguere in tre gruppi:
A) Norme che attribuiscono diritti e poteri alle RSA:
DIRITTO DI ASSEMBLEA (art. 20): diritto dei lavoratori a riunirsi nei luoghi di lavoro, fuori o dentro l’orario lavorativo, per discutere materie di interesse sindacale. La legge prevede un tetto massimo annuo di dieci ore di assemblea (salvo diversa disposizione migliorativa prevista dai contratti collettivi), per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tale diritto riassume due posizioni soggettive: il potere di convocare o indire l’assemblea, prerogativa della RSA, nonché il diritto di partecipare all’assemblea, che costituisce un diritto sindacale individuale, di cui è titolare il singolo lavoratore.
REFERENDUM (art. 21): tutte le RSA congiuntamente possono indire un referendum, che costituisce uno strumento di partecipazione dei lavoratori alle decisioni e alle politiche contrattuali dei sindacati. Il referendum deve svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, sebbene il datore deve consentirne lo svolgimento, prestando la propria collaborazione, rendendo accessibili e disponibili locali per il suo svolgimento.
DIRITTO DI AFFISSIONE (art. 25): conferisce alle RSA il diritto di affiggere, in appositi spazi, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e di lavoro. Ildatore, a sua volta, è obbligato a predisporre all’interno dell’unità produttiva, spazi per tale affissione, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori ed è inoltre obbligato a astenersi da ogni ingerenza sui contenuti del materiale affisso. Con la diffusione dell’informatica e della telematica, la giurisprudenza prima e numerosi contratti collettivipoi hanno esteso l’ambito di applicazione della norma anche allo “spazio virtuale” costituito dai sistemi informatici aziendali, sancendo l’obbligo del datore di lavoro di porre a disposizione delle RSA le c.d. “bacheche elettroniche”.
LOCALI ALLE RSA (art. 27): tale disposizione obbliga il datore di lavoro a porre a disposizione delle RSA, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, un locale idoneo allo svolgimento della loro attività: il locale deve essere messo permanentemente a disposizione delle unità produttive con più
sistema delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), ai cui componenti i contratti collettivi istitutivi delle stesse hanno attribuito lo status e le prerogative dei dirigenti delle RSA.
Potere contrattuale delle rappresentanze sindacali
Esistono ulteriori funzioni e prerogative che la legislazione e la contrattazione collettiva hanno attribuito alle RSA, da esercitarsi talora in concorso con le associazioni sindacali di categoria facenti capo ai sindacati maggiormente rappresentativi o comparativamente più rappresentativi.
Il sostegno all’attività sindacale, infatti, avviene in maniera significativa anche con la tecnica della procedimentalizzazione dei poteri del datore di lavoro, attribuendo alle organizzazioni sindacali poteri di consultazione e informazione su talune questioni di particolare rilievo (ad esempio, in caso di riduzione del personale, di trasferimenti di azienda o in tema di sicurezza sul lavoro).
Alle associazioni sindacali, pertanto, viene attribuito un potere di controllo sull’attività imprenditoriale, senza peraltro mai diventare un potere di cogestione, stante il riconoscimento da parte del nostro ordinamento della libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione). Il legislatore, quindi, ha attribuito alle organizzazioni sindacali un diritto di consultazione e informazione, come pre-condizione per il legittimo esercizio delle prerogative imprenditoriali, in modo che le stesse abbiano una forza di costrizione di fatto sul piano dei poteri contrattuali (si parla, in tale ipotesi, di norme di sostegno nell’esercizio del contropotere collettivo, nell’attività, ma non nel risultato).
Condotta antisindacale
alla visione del registro degli infortuni - nient'affatto limitato agli ispettori del lavoro per i quali deve essere tenuto a disposizione ex art. 403, D.P.R. n. 547/55 - consegue in capo alle R.s.u. dall'art. 9, l. n. 300/70 secondo cui: "i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica", essendo l'accesso al registro in questione strumentale e connaturato all'esercizio del cennato diritto. Il diniego aziendale, in entrambi i casi, legittima la sanzione ex art. 28 Statuto dei lavoratori. (Cass. 7/3/01, n. 3298, pres. Ianniruberto, est. Mileo, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1017)
RAPPRESENTANZE SINDACALI (RSA - RSU)
Il primo comma dell’art. 39 della Costituzione italiana del 1948 sancisce la libertà di organizzazione sindacale. Questo principio è stato reso effettivo anche nei luoghi di lavoro con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300 ). In particolare, il titolo III dello Statuto (artt. 19-27) contiene una serie di misure di sostegno dell’attività sindacale, tra le quali il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacale aziendali (RSA) in ogni unità produttiva che occupa oltre 15 dipendenti (art. 35 Statuto lavoratori). Agli inizi degli anni ’90, la contrattazione collettiva ha sostituito, nella gran parte dei settori produttivi, le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Nel pubblico impiego le RSU regolamentate dall’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
L’art. 19 rappresenta dunque un tassello fondamentale nel progetto complessivo dello Statuto, unitamente ad altri istituti nuovi, tra i quali vanno menzionati l’assemblea ed il referendum nei luoghi di lavoro, il procedimento per la repressione della condotta
antisindacale del datore di lavoro, e la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.
L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori garantisce la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro mediante la possibilità di costituire Rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Le RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, ma esclusivamente nell’ambito di organizzazioni sindacali aventi determinati requisiti.
E' importante sottolineare in premessa come la Corte Costituzionale, con sentenza del 3 luglio 2013, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui non prevede che la Rappresentanza Sindacale Aziendale sia costituita anche da associazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto contratti collettivi applicati nell’azienda, abbiano partecipato alla trattativa.
Nel suo testo originario, le RSA potevano essere costituite nell’ambito:
In esito alla consultazione popolare, furono emanati i d.p.r. n. 312 e n. 313 del 28.07.1995, cosicché il testo attualmente vigente del primo comma dell’art. 19 dello Statuto è il seguente: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”.
in via permanente ad un locale comune per l’esercizio delle loro funzioni all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa, mentre nelle unità produttive con un numero inferiore di addetti hanno diritto di usufruire, se ne fanno richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni (art. 27 Statuto).
Le RSA sono titolari del potere di convocazione dell’assemblea dei lavoratori (art. 20 Statuto), e del potere di indire il referendum in azienda su materie di interesse sindacale (art. 21 Statuto).
E’ stato osservato in dottrina che la norma contenuta dall’art. 19 dello Statuto non identifica un modello definito, bensì costituisce una sorta di “guscio vuoto”, che può essere “riempito” dalle organizzazioni sindacali con i modelli organizzativi che preferiscono. Queste caratteristiche di duttilità e flessibilità della norma hanno consentito in una prima fase l’applicazione della normativa sulle RSA anche ai nascenti Consigli dei delegati, mentre, in epoca più recente, è stata agevole la gestione del passaggio alla nuova forma organizzativa delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Dalle RSA alle RSU
Per risolvere tale situazione di criticità, si arrivò all’intesa-quadro 1 marzo 1991 tra Cgil, Cisl e Uil ed al successivo Accordo interconfederale 23 luglio 1993, sottoscritto da governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che introduce le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), la cui composizione «…deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti».
Una mediazione, dunque, diretta a garantire, pur nel rispetto del principio del suffragio universale, una presenza anche alle organizzazioni sindacali minoritarie presenti in azienda.
Una disciplina maggiormente dettagliata per quanto attiene a modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU nel settore
industriale venne concordata nell’accordo interconfederale stipulato il 20 dicembre 1993 tra Confindustria da un lato, e CGIL, CISL e UIL dall’altro. L’accordo in questione venne seguito da altre numerose altre intese e regolamenti elettorali a livello di categoria, anche se va ricordato che in alcuni importanti settori in genere non industriali (ad esempio, settore bancario ed assicurativo) le RSU non hanno ancora trovato attuazione. Per quanto attiene invece al settore del pubblico impiego, le RSU sono attualmente regolamentate dall’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che ha modificato la precedente disciplina contenuta nell’art. 6 del decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 396.
L’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulle RSU
Esaminando i contenuti dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 , che costituisce la normativa contrattuale di riferimento del comparto industriale, meritano di essere segnalati i seguenti punti.
Potere di iniziativa
La RSU può essere costituita nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti ad iniziativa non solo delle associazioni sindacali firmatarie il Protocollo del 23 luglio 2003, ma anche delle organizzazioni firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva. Quest’ultima precisazione costituisce un importante elemento di compatibilità con l’art. 19 dello Statuto nel testo emendato dal referendum del 1995, ed anzi costituisce una sorta di anticipazione dell’esito referendario. Il potere di iniziativa, e conseguentemente il diritto a presentare una lista, appartiene anche ad altre associazioni sindacali purchè formalmente costituite, che aderiscano ai contenuti dell’accordo interconfederale e corredino la lista con un numero di firme pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Composizione e numero dei componenti
alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. Coerentemente, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, o che comunque vi aderiscano partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 dello Statuto. Lo stesso art. 5 cit., con disposizione che non esisteva per le RSA perchè discende dal carattere elettivo ed unitario delle nuove rappresentanze, attribuisce espressamente alle RSU il potere di stipulare accordi sindacali aziendali nelle materie previste dal CCNL. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300/1970. Le associazioni stipulanti il CCNL, comunque, si riservano il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, le assemblee per 3 ore annue (sulle 10 ore complessive retribuite), il diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art 24 dello Statuto ed infine il diritto di affissione di cui al successivo art. 25 Statuto (cfr. art. 4, parte I, dell’accordo interconfederale).
L’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 e il Protocollo di Intesa 31 maggio 2013
Il 28 giugno 2011, Confindustria e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno siglato un Accordo di rappresentanza che introduce significative novità in tema di efficacia dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSU e dalle RSA.
In particolare, l’accordo del 2011 prevede che i contratti collettivi aziendali approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU “sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda” (c.d. efficacia erga omnes) – punto 4 dell’Accordo di
rappresentanza.
Medesima efficacia generalizzata è riconosciuta anche ai contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle RSA, purché (punto 5 dell’Accordo di rappresentanza):
le RSA stipulanti detengano la maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione;
il contratto collettivo sia sottoposto “al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti”.
All’Accordo di Rappresentanza del 2011 ha poi fatto séguito un Protocollo d’Intesa, siglato il 31 maggio 2013 tra le medesime parti sociali, che in materia di RSU e RSA prevede che (punto 6):
“viene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;
le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA;
La contrattazione collettiva si può svolgere a diversi livelli:
interconfederale, il cui compito è la definizione di regole generali che interessano l’insieme dei lavoratori indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza
nazionale di categoria (il già richiamato CCNL)
territoriale interconfederale e di categoria
aziendale di categoria
I livelli “gerarchicamente superiori” definiscono spesso le forme ed i limiti entro cui si svolge la contrattazione di livello “inferiore”.
In Italia, fatta eccezione che per il settore pubblico, non esiste una norma avente forza di legge sulla base della quale sia possibile definire il livello di rappresentanza e rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie dei Contratti. Né esiste, se non per scelta delle Organizzazioni sindacali, un meccanismo di validazione del contratto da parte dei lavoratori, cioè di coloro sui quali si producono gli effetti del contratto (ad esempio il referendum).
Come detto, esiste tuttavia un’ apprezzabile eccezione a questo quadro non adeguatamente regolato, rappresentato dal settore del pubblico impiego. Oltre ad un Accordo Quadro tra le Parti che regola le modalità di elezione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), il D.Lgs. 165/2001 definisce con forza di legge sia le questioni legate alla modalità di svolgimento della contrattazione collettiva, sia gli aspetti legati ai temi della rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie e alla conseguente validità dei contratti sottoscritti.
Per ciò che riguarda il settore dell’impiego privato, va peraltro segnalato che, perdurando il silenzio del legislatore in materia, il 28 giugno 2011 Confindustria e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno siglato un Accordo Interconfederale che, in linea con quanto avviene nel settore dell’impiego pubblico, fissa criteri oggettivi per la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, utile al fine di individuare le organizzazioni legittimate a negoziare e stipulare contratti collettivi nazionali di categoria.
In particolare, l’Accordo del 2011 prevede che siano ammesse ai tavoli negoziali le sole organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (punto 1 dell’Accordo). Al fine di stabilire la “quota” di rappresentatività espressa dalla singola organizzazione, utile per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale (allorché sia superata, o quanto meno raggiunta, la suddetta soglia del 5%), occorrerà determinare la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti) – punto 5 del Protocollo d’Intesa in tema di misurazione della rappresentatività.
CONTRATTI COLLETTIVI GESTIONALI
Si tratta di accordi che il datore di lavoro stipula, eventualmente, con le organizzazioni sindacali in caso di Cassa integrazione guadagni, o licenziamenti collettivi, o trasferimenti d’azienda. In casi come questi, la legge prevede una articolata procedura di informazione e consultazione del sindacato, all’esito della quale è possibile la stipulazione di un accordo per la disciplina e la gestione del provvedimento deciso dal datore di lavoro.
Accordi di questo tipo sono applicabili a tutti i lavoratori, a prescindere dal fatto che gli stessi siano iscritti oppure no al sindacato stipulante.