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14. CONTABILITA' PUBBLICA, Appunti di Contabilità Pubblica

contabilità di stato

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 01/10/2011

giuliosr1984
giuliosr1984 🇮🇹

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COMPENDIO D CONTABILITA’ PUBBLICA
L.C.G.S.:R.D.18nov1923,n.2440
R.C.G.S.:R.D.23maggio1924,n.827
TU C.conti:R.D.12luglio1934,n.1214
TUEL:D.Lgs 18agosto2000n.267
l.n 2006:L.23dicembre2005,n.266
Codice dei contratti:D.Lgs.12aprile2006,n.163
l.n.2007:L.27dicembre2006,n.296
LA CONTABILITA’ PUBBLICA
NOZIONE D CONTABILITA’ PUBBLICA
CONTABILITA’ PUBBLICA:indica sia una parte dell’ordinamento giuridico,costituita dalle norme d
diritto positivo ke regolano l’attività nanziaria degli enti pubblici,sia la disciplina scientica ke ha
x oggetto lo studio dei principi informativi d tale attività.
CONTABILITA’ D STATO:indica sia il complesso d norme d diritto positivo ke regolano l’attività
gestoria dello Stato ke la scienza ke studia ed enuncia i principi informatori dell’attività gestoria
dello Stato.
CONTABILITA’:responsabilità e responsabile d gestione d risorse pubblike,contabilità,quindi,nel
senso d dare conto.
La dierenza sta nel fatto ke la ragioneria considera i fati gestori alla luce delle leggi economie
ke regolano la vita dell’azienda pubblica,mentre la contabilità fa riferimento a regole giuridike,
cioè alle procedure e alle forme ke gli amministratori devono osservare nell’attività d gestione
delle risorse dell’ente.
RAGIONERIA PUBBLICA:studio dei problemi d gestione delle singole aziende.
SCIENZA DELLE FINANZE:i fenomeni nanziari d larga scala.
Per precisare l’oggetto della contabilità pubblica occorre muovere dalla considerazione ke una
parte rilevante dell’attività degli enti pubblici è diretta all’acquisizione,conservazione e impiego
delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dei ni istituzionali d ciascun ente.
Nell’attività d gestione degli enti pubblici si possono individuare tre momenti:
•..1 acquisizione d risorse,entrata è regolata da norme d diritto pubblico
•..2 la gestione delle risorse possedute dall’ente,l’attività contrattuale ke produce entrate
(contratti attivi);
•..3 l’erogazione delle risorse x la realizzazione dei ni dell’ente,l’attività contrattuale rivolta
all’approvvigionamento d beni e servizi,disciplinata dal diritto privato.
L’attività d acquisizione delle entrate è oggetto d una disciplina autonoma(il diritto nanziario),
la gestione del patrimonio e l’erogazione della spesa costituiscono l’oggetto della contabilità
pubblica.
Dai testi normativi,R.D.18novembre1923n,2440 e R.D.23maggio1924n.827ricaviamo gli ambiti
d competenza e la disciplina della materia della contabilità d Stato:il patrimonio dello Stato ed
i contratti,la CONTABILITA’ GENERALE dello STATO:intesa come organizzazione degli uci ke si
occupano della gestione nanziaria nell’ambito dello Stato,le norme generali sull’anno
nanziario e sul bilancio,nonché quelle sulle entrate e le spese intese quali modalità d gestione
del bilancio,la disciplina riferita a coloro ke maneggiano valori dello Stato,la responsabilità dei
pubblici funzionari.
Il diritto comunitario ha il suo riferimento fondamentale nelle regole del Patto d stabilità e
crescita ke ha comportato nel nostro ordinamento interno numerosi vincoli nella formazione e
nella gestione dei bilanci pubblici sia a livello centrale ke territoriale.
CONTABILITA’ PUBBLICA:si riferisce alle regole giuridiKe generali e d settore ke disciplinano
l’attività nanziaria e patrimoniale dei vari soggetti ke concorrono a costituire la Repubblica e d
ogni altro ente ke gestisca pubbliche risorse o che concorra alla loro gestione.
Argomenti ke formano oggetto della contabilità pubblica
La nozione d contabilità pubblica
Le fonti della contabilità pubblica
I soggetti della contabilità pubblica
L’amministrazione nanziaria dello Stato,delle Regioni,delle Province,dei Comuni e degli altri
enti pubblici
La gestione del patrimonio
La gestione del bilancio
L’attività contrattuale
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COMPENDIO D CONTABILITA’ PUBBLICA

L.C.G.S.:R.D.18nov1923,n. R.C.G.S.:R.D.23maggio1924,n. TU C.conti:R.D.12luglio1934,n. TUEL:D.Lgs 18agosto2000n. l.fin 2006:L.23dicembre2005,n. Codice dei contratti:D.Lgs.12aprile2006,n. l.fin.2007:L.27dicembre2006,n.

LA CONTABILITA’ PUBBLICA

NOZIONE D CONTABILITA’ PUBBLICA

CONTABILITA’ PUBBLICA:indica sia una parte dell’ordinamento giuridico,costituita dalle norme d diritto positivo ke regolano l’attività finanziaria degli enti pubblici,sia la disciplina scientifica ke ha x oggetto lo studio dei principi informativi d tale attività. CONTABILITA’ D STATO:indica sia il complesso d norme d diritto positivo ke regolano l’attività gestoria dello Stato ke la scienza ke studia ed enuncia i principi informatori dell’attività gestoria dello Stato. CONTABILITA’:responsabilità e responsabile d gestione d risorse pubblike,contabilità,quindi,nel senso d dare conto.

• La differenza sta nel fatto ke la ragioneria considera i fati gestori alla luce delle leggi economie

ke regolano la vita dell’azienda pubblica,mentre la contabilità fa riferimento a regole giuridike, cioè alle procedure e alle forme ke gli amministratori devono osservare nell’attività d gestione delle risorse dell’ente. RAGIONERIA PUBBLICA:studio dei problemi d gestione delle singole aziende. SCIENZA DELLE FINANZE:i fenomeni finanziari d larga scala.

• Per precisare l’oggetto della contabilità pubblica occorre muovere dalla considerazione ke una

parte rilevante dell’attività degli enti pubblici è diretta all’acquisizione,conservazione e impiego delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dei fini istituzionali d ciascun ente.

• Nell’attività d gestione degli enti pubblici si possono individuare tre momenti:

•..1 acquisizione d risorse,entrata è regolata da norme d diritto pubblico

•..2 la gestione delle risorse possedute dall’ente,l’attività contrattuale ke produce entrate

(contratti attivi);

•..3 l’erogazione delle risorse x la realizzazione dei fini dell’ente,l’attività contrattuale rivolta

all’approvvigionamento d beni e servizi,disciplinata dal diritto privato.

• L’attività d acquisizione delle entrate è oggetto d una disciplina autonoma(il diritto finanziario),

la gestione del patrimonio e l’erogazione della spesa costituiscono l’oggetto della contabilità pubblica.

• Dai testi normativi,R.D.18novembre1923n,2440 e R.D.23maggio1924n.827ricaviamo gli ambiti

d competenza e la disciplina della materia della contabilità d Stato:il patrimonio dello Stato ed i contratti,la CONTABILITA’ GENERALE dello STATO:intesa come organizzazione degli uffici ke si occupano della gestione finanziaria nell’ambito dello Stato,le norme generali sull’anno finanziario e sul bilancio,nonché quelle sulle entrate e le spese intese quali modalità d gestione del bilancio,la disciplina riferita a coloro ke maneggiano valori dello Stato,la responsabilità dei pubblici funzionari.

• Il diritto comunitario ha il suo riferimento fondamentale nelle regole del Patto d stabilità e

crescita ke ha comportato nel nostro ordinamento interno numerosi vincoli nella formazione e nella gestione dei bilanci pubblici sia a livello centrale ke territoriale. CONTABILITA’ PUBBLICA:si riferisce alle regole giuridiKe generali e d settore ke disciplinano l’attività finanziaria e patrimoniale dei vari soggetti ke concorrono a costituire la Repubblica e d ogni altro ente ke gestisca pubbliche risorse o che concorra alla loro gestione.

Argomenti ke formano oggetto della contabilità pubblica

• La nozione d contabilità pubblica

• Le fonti della contabilità pubblica

• I soggetti della contabilità pubblica

• L’amministrazione finanziaria dello Stato,delle Regioni,delle Province,dei Comuni e degli altri

enti pubblici

• La gestione del patrimonio

• La gestione del bilancio

• L’attività contrattuale

  • Il sistema dei controlli
  • La giurisdizione d responsabilità amministrativo-contabile.
  • L’ordinamento contabile degli altri enti pubblici.

PROFILI COSTITUZIONALI

  • La Costituzione italiana è stata approvata il 22dicembre’47ed è entrata in vigore il 1°gennaio’48, al termine della seconda guerra mondiale,trasformazione della forma d Stato da monarKia a repubblica.
  • Cn la Costituzione repubblicana,si è passati dallo Statuto Albertino ke nn solo nn prevedeva alcun intervento dello Stato nell’economia,ma postulava sia il principio del pareggio del bilancio ke l’asserzione ke il prelievo fiscale fosse improntato a criteri d proporzionalità,ad una legge fondamentale ke individuava e prevedeva un forte intervento dello Stato nel settore economico sia come protagonista ke come arbitro.
  • Statuto Albertino promulgato il 4 marzo 1848 in vigore sino al 1947.
  • Le norme programmatiKe contenute nella prima parte della Cost.hanno costituito progressivamente lo strumento interpretativo delle regole d contabilità pubblica già esistenti ed hanno indicato i principi da seguire nella legislazione successiva.
  • Il riferimento è all’art.41Cost(L’iniziativa economia privata è libera./Nn può svolgersi in contrasto cn la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà,alla dignità umana./La legge determina i programmi e i controlli opportuni xkè l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.)ke nei suoi3commi delinea il nuovo ruolo dello Stato in relazione al fenomeno economico.
  • L’art.81Cost.(Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo./ L’esercizio provvisorio dei bilanci nn può essere concesso se nn x legge e x xiodi nn suxiori complessivamente a4 mesi./Cn legge d approvazione del bilancio nn si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese./Ogni altra legge ke importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi x farvi fronte.)detta le regole fondamentali x la disciplina d bilancio.Il bilancio viene trattato nell’ambito del Titolo riguardante il Parlamento e nn è considerato in via autonoma,ma solo nell’ambito dei principi d funzionamento del Parlamento detta alcuni criteri ke ancora oggi informano la normativa ed in particolare la regola generale secondo la quale la predisposizione del bilancio è riservata all’organo esecutivo mentre la sua approvazione è d competenza d quello elettivo,vale a dire dell’organo direttamente rappresentativo della Comunità territoriale,sia essa nazionale ke locale. Il bilancio riguarda un’annualità e ke cn la legge ke lo approva nn si possono approvare nuove spese o prevedere nuove entrate.Ultimo comma dell’art.81ke stabilisce ke ogni legge ke in corso d esercizio disponga nuove spese deve indicare i mezzi x farvi fronte.
  • Art.100Cost.(Il Consiglio d Stato è organo d consulenza giuridico-amministrativa e d tutela della giustizia nell’amministrazione./La Corte dei conti esercita il controllo preventivo d legittimità sugli atti del Governo,e anke quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato./Partecipa nei casi e nelle forme stabilite dalla legge,al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito./La legge assicura l’indipendenza dei2Istituti e dei loro componenti d fronte al Governo.)ke nel Capo riservato agli organi ausiliari del Governo riconosce in capo alla Corte dei Conti la funzione d controllo sia nei confronti dello Stato ke sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,nei modi stabiliti dalla legge ordinaria.
  • Corte cost.ke ha riconosciuto ke la Corte dei Conti esercita il controllo quale garante imparziale della correttezza della gestione delle risorse pubblike nell’interesse dello Stato ordinamento e d tutta la comunità nazionale.
  • L’art.103Cost.(Il Consiglio d Stato e gli altri organi d giustizia amministrativa hanno giurisdizione x la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e,in particolari materie indicate dalla legge,anke dei diritti soggettivi./La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie d contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge./I tribunali militari in tempo d guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.In tempo d pace hanno giurisdizione soltanto x i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.)stabilisce ke la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie d contabilità pubblica.

L’INFLUSSO DEL PROCESSO D INTEGRAZIONE EUROPEA ED I PRINCIPI CONTENUTI NEI TRATTATI

COMUNITARI

  • L’Italia ha concorso cn altri Stati europei alla costituzione della Comunità Economica Europea prime e poi dell’Unione Europea
  • Il trattato costitutivo della Comunità economica europea è stato sottoscritto a Roma il 25marzo ’57mentre il Trattato istitutivo dell’Unione Europea è stato sottoscritto a Maastricht il7febbr’

materie d legislazione concorrente quelle relative a:rapporti internazionali e cn l’Unione Europea delle Regioni:rapporti internazionali e cn l’Unione Europea delle Regioni;rapporti internazionali e cn l’Unione Europea delle Regioni;commercio cn l’esteroMtutela e sicurezza del lavoro;istruzione,salva l’autonomia delle istituzioni scolastike e cn esclusione della istruzione e della formazione professionale;professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione x i settori produttivi;tutela della salute; alimentazione;ordinamento sportivo,protezione civile,governo del territorio,porti e aeroporti civili,grandi reti d trasporto e d navigazione,ordinamento della comunicazione,produzione,trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,previdenza complementare e integrativa,armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione d attività culturali,casse d risparmio,casse rurali,aziende d credito a carattere regionale,enti d credito fondiario e agrario a carattere regionale./Nelle materie d legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,salvo ke x la determinazione dei principi fondamentali,riservata alla legislazione dello Stato./Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia nn espressamente riservata alla legislazione dello Stato./Le Regioni e le Province autonome d Trento e Bolzano,nelle materie d loro competenza,partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea,nel rispetto delle norme d procedura stabilite da legge dello Stato,ke disciplina le modalità d esercizio del potere sostitutivo in caso d inadempienza./La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie d legislazione esclusiva,salva delega alle Regioni.La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni materia.I Comuni,le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite./Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo ke impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica e promuovono la parità d accesso tra donne e uomini alle carike elettive./ La legge regionale ratifica le intese della Regione cn altre Regioni x il migliore esercizio delle proprie funzioni,anke cn individuazione d organi comuni./Nelle materie d sua competenza le Regione può concludere accordi cn Stati e intese cn enti territoriali interni ad altro Stato,nei casi e cn le forme disciplinati da leggi dello Stato.)prevede ke lo Stato abbia competenza esclusiva solo in determinate materie,mentre in relazione ad altre ha competenza concorrente cn le Regioni,alle quali è stata attribuita una competenza generale residuale.In particolare nella materia dei bilanci pubblici,lo Stato ha competenza esclusiva solo in relazione al sistema tributario e contabile dello Stato,mentre ha competenza concorrente cn quella delle Regioni nella materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.

  • In relazione all’espletamento delle funzioni amministrative l’art.118Cost.(Le funzioni amministrative sn attribuite ai Comuni salvo ke,x assicurarne l’esercizio unitario,siano conferite a Province,Città metropolitane,Regioni e Stato,sulla base dei principi d sussidiarietà,differenziazione ed adeguatezza./I Comuni,le Province e le Città metropolitane sn titolari d funzioni amministrative proprie e d quelle conferite cn legge statale o regionale,secondo le rispettive competenze./La legge statale disciplina forme d coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie d cui alle lettere b) e h)del secondo comma dell’art.117,e disciplina inoltre forme d intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali./ Stato, Regioni,Città metropolitane,Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,singoli e associati,x lo svolgimento d attività d interesse generale,sulla base del principio d sussidiarietà.)prevede, in relazione al principio d sussidiarietà,ke le stesse facciano capo,in linea generale,ai Comuni, salvo ke la legge preveda in altro modo. L’art.119Cost.(I Comuni,le Province,le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria d entrata e d spesa./I Comuni,le Province,le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,in armonia cn la Cost.e secondo i principî d coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.Dispongono d compartecipazioni al gettito d tributi erariali riferibile al loro territorio./La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,senza vincoli d destinazione,x i territori cn minore capacità fiscale x abitante./Le risorse derivanti dalle fonti d cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,alle Province,alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite./Per promuovere lo sviluppo economico,la coesione e la solidarietà sociale,x rimuovere gli squilibri economici e sociali,x favorire l’effettivo esercizio dei diritti della xsona,o x provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore d determinati Comuni,Province,Città metropolitane e Regioni./I Comuni,le Province,le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato.Possono ricorrere all’indebitamento solo x finanziare spese d investimento.E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.) stabilisce ke”I Comuni,le Province,le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria d entrata e d spesa”. FEDERALISMO FISCALE:comporta notevoli problemi organizzativi e d svolgimento unitario delle funzioni essenziali all’interno della Repubblica.
  • Al fine d coordinare la finanza pubblica e rispettare i vincoli europei,il legislatore statale ha cercato d risolvere il problema introducendo nell’ordinamento un Patto d stabilità interno ke pone limiti stringenti all’autonomia degli altri enti costituenti la Repubblica nn solo nella gestione finanziaria,ma nella stessa formulazione e struttura dei loro bilanci ke debbono rispettare regole e vincoli predeterminati dal legislatore statale,senza alcuna forma d negoziazione cn gli altri enti.Si è trattato,xò d una normativa mutevole e cangiante ke ha finito cn l’impedire agli enti territoriali d perseguire un’adeguata programmazione,poiké,d anno in anno,ha posto vincoli e limiti diversi ke hanno inciso sulla formazione e condizionato la gestione dei bilanci degli enti territoriali,nonostante la normativa europea sia stabile e nn sia cambiata dal 1997.
  • La Corte Cost.ke ha kiarito ke nella materia della contabilità e della finanza pubblica è compito dello Stato quello d individuare i limiti dell’attività finanziaria d ciascun ente ke costituisce la Repubblica al fine d garantire il rispetto degli impegni assunti a livello europeo,mentre è compito d ciascun ente individuare,nell’ambito della sua autonomia,le misure concrete x rispettare quel limite.

LA GESTIONE PATRIMONIALE:BENI,PATRIMONIO E DEBITO PUBBLICO

INTRODUZIONE

  • Per la realizzazione dei fini istituzionali lo Stato e gli altri enti pubblici si avvalgono d beni i quali hanno carattere strumentale nei confronti dell’azione amministrativa. BENI PUBBLICI:i beni ke formano il patrimonio degli enti pubblici;anke i beni dei privati possono costituire mezzi dell’azione amministrativa qualora concorrano al soddisfacimento d interessi collettivi.
  • Costituisce oggetto della contabilità pubblica l’esame d quella parte dell’azione amministrativa rispetto alla quale i beni si pongono come oggetto dell’attività anziché come mezzo.
  • Modalità d gestione ed alienazione dei beni pubblici,nn solo in relazione alla necessità d liberalizzare lo svolgimento d alcune attività economike,ma soprattutto al fine d ridurre l’entità del debito pubblico.

I BENI DEI SOGGETTI PUBBLICI

GESTIONE PATRIMONIALE:alla gestione dei beni sia mobili ke immobili d proprietà dello Stato,così come d quelli appartenenti agli altri enti pubblici,ad esclusione dei beni mobili costituiti da denaro ed altri valori finanziari,come i titoli d credito,la cui gestione riguarda il servizio d tesoreria ed è quindi compresa nella gestione finanziaria o gestione del bilancio. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI:beni in proprietà a titolo pubblico(beni demaniali)e beni in proprietà a titolo privato(beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili). DEMANIO:beni ke servono in modo+diretto alla realizzazione dei fini pubblici e ke sn sottoposti a un regime pubblicistico. BENI PUBBLICI:in quanto appartenenti a un ente pubblico o cn riferimento al loro assoggettamento al regime d demanialità o patrimonialità.Sn tali i beni ke appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico e sn destinati a soddisfare un interesse pubblico.

I BENI DEMANIALI

  • Sn beni d pertinenza dello Stato.Beni destinati al soddisfacimento d interessi collettivi delle comunità insediate sugli stessi e possono appartenere esclusivamente a enti territoriali.Possono essere oggetto i soli beni immobili e le universalità d beni mobili: - Inalienabilità,intesa nel senso ke un eventuale atto traslativo avendo x oggetto beni fuori commercio,sarebbe colpito da nulla.Il trasferimento del bene a terzi è possibile solo dopo ke lo stesso sia stato sdemanializzato. - Inusucapibilità,vale a dire ke nn possono essere acquistati da soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali x usucapione e nn possono essere espropriati. - Tutela rafforzata da parte dell’Amministrazione pubblica,titolare d poteri d polizia demaniale,ke può agire in via d autotutela.

CLASSIFICAZIONE

DEMANIO NECESSARIO:I beni ke appartengono allo Stato.

  • Il demanio marittimo ke comprende il lido del mare,la spiaggia,i porti e le rade;le lagune, le foci dei fiumi ke sboccano in mare,i bacini d acqua salsa o salmastra;i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo le costruzioni e le altre opere ke costituiscono pertinenze;
  • (^) Il demanio idrico,ke comprende i fiumi,i torrenti,i laghi e le altre acque qualificate pubblike dalle leggi in materia,tra le quali assumono rilievo quelle destinate all’uso idroelettrico
  • Il demanio militare,ke comprende le opere destinate alla difesa nazionale. DEMANIO EVENTUALE:I beni ke possono appartenere anke a privati e fanno parte del demanio solo se appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale.
  • I beni del patrimonio disponibile sn beni pubblici solo in senso soggettivo in quanto appartengono a enti pubblici.
  • Tali beni sn alienabili,usucapibili,espropriabili e soggetti ad esecuzione forzata;la tutela da parte dell’amministrazione può avvenire solo attraverso i mezzi ordinari predisposti a tutela della proprietà e del possesso.
  • Il patrimonio disponibile comprende:
    • Il patrimonio immobiliare formato da terreni ed edifici;
    • Il patrimonio mobiliare,del quale fanno parte il denaro,i titoli d credito,le azioni,gli utensili, i veicoli,gli armamenti.
  • Le azioni e le quote d partecipazione in società pubblike.Sn un bene ke rappresenta un ben preciso valore economico e come tali andrebbero trattate e considerate anke nella contabilità degli enti. ATTIVITA’ D CONSERVAZIONE DEI BENI:diretta a garantirne l’integrità fisica e ad assicurare il xmanere della loro idoneità a soddisfare l’interesse pubblico cui sn destinati: MANUTENZIONE: ORDINARIA:spese allocate nella parte corrente del bilancio STRAORDINARIA:gli investimenti in conto capitale DIFESA ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA:comportando una somma d poteri definiti d polizia demaniale. Definito da specifike disposizioni d legge,ke indicano anke l’autorità volta a volta competente. Comprendono d regola:l’impiego d agenti dell’amministrazione incaricati della vigilanza, l’emanazione d ordini amministrativi x fare cessare situazioni d illecita occupazione o d utilizzazione abusiva da parte d terzi,l’irrogazione d sanzioni,la revoca d provvedimenti d autorizzazione o concessione ke risultino nn+compatibili cn la destinazione del bene all’uso pubblico.Esxibili anke a difesa del patrimonio indisponibile. INVENTARIO:è un documento rappresentativo della consistenza patrimoniale d un’azienda o d un ente ad una certa data.Natura meramente dikiarativa.Gli elementi da inserire sn precisati dal R.C.G.S. e dai regolamenti delle singole amministrazioni e variano in relazione alla natura immobiliare o mobiliare del bene. INVENTARIO D GESTIONE:utilizzato x i beni immobili e consente d conoscerne la consistenza ad inizio e fine esercizio. INVENTARIO D CONSEGNA E RICONSEGNA:funzione d delimitare la responsabilità d quei dipendenti dell’ente denominati consegnatari ke hanno il compito d provvedere alla conservazione del bene loro affidato.Tutti i beni mobili devono essere inventariati e dati in consegna a un agente responsabile ke viene qualificato come cassiere quando il bene ricevuto è costituito da denaro o valori.Sia i consegnatari ke i cassieri sn agenti contabili e xciò sottoposti sia alla giurisdizione d responsabilità della Corte dei conti ke all’obbligo d resa del conto giudiziale. INVENTARIO DESCRITTIVO:registro d consistenza ke contiene l’indicazione sia dei caratteri fisici distintivi d ogni singolo bene sia della sua qualificazione giuridica. INVENTARIO ESTIMATIVO:attività d ricognizione accompagnata dall’indicazione degli elementi idonei alla valutazione economica del bene e quindi all’attribuzione d una misura monetaria.ESTIMAZIONE=STIMA:avviene mediante iscrizione in inventario del prezzo d acquisto(mobili)o del costo(immobili).Qualora tali parametri nn siano disponibili si procede alla stima in base alla valutazione operata dagli uffici tecnici dell’amministrazione.
  • Nn sn mancate critike al sistema d valutazione dei beni dello Stato,fondate in particolare sulla rigidità,ke deriva dalla fissità dei momenti d rilevazione.La rivalutazione dei beni viene oxata normalmente attraverso l’impiego d coefficienti aritmetici ke nn tengono conto dei reali incrementi d valore cn la conseguenza ke il patrimonio pubblico risulta sottostimato.
  • La gestione patrimoniale dello Stato si riflette sul conto generale del patrimonio,nel quale confluiscono i conti patrimoniali d ciascun Ministero,Regione,Provincia e Comune. VALORIZZAZIONE:Istituzione dell’agenzia del demanio,alla quale sn stati affidati compiti d razionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili dello Stato,demaniali e patrimoniali,attraverso la gestione d programmi d provvista.
  • Sino a poki anni fa,i beni immobili dello Stato,sia demaniali ke patrimoniali,erano amministrati dal Ministero delle finanze,salve alcune eccezioni stabilite da leggi speciali,ora x effetto della recente riforma dell’organizzazione del governo,l’attività del nuovo Ministero dell’economia e delle finanze è rivolta essenzialmente a compiti d indirizzo,d studio e d coordinamento,mentre i compiti d gestione sn affidati a4agenzie.L’amministrazione dei beni dello Stato è affidata all’agenzia del territorio e all’agenzia del demanio ke hanno assorbito le competenze precedentemente svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
  • L’agenzia del territorio è competente in materia d servizi catastali e cartografici e d servizi relativi alle conservatorie dei registri immobiliari.
  • All’agenzia del demanio è attribuita la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato secondo criteri imprenditoriali,cn compiti d razionalizzazione e d valorizzazione,compresi l’acquisizione sul mercato,la manutenzione,l’utilizzo e la vendita.Svolge anke attività estimative utilizzando i dati forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia del territorio ed ha inoltre competenze in materia d alienazione d beni mobili dello Stato.
  • Inoltre,i beni immobili assegnati ad un servizio governativo si intendono concessi in uso gratuito al Ministero da cui il servizio dipende e sn amministrati da questo,cn assunzione dell’onere relativo alla manutenzione ordinaria.Nn appena cessato l’uso,la gestione dei beni compete all’amministrazione delle finanze.
  • Quanto ai beni mobili,ciascun Ministero provvede all’amministrazione del patrimonio mobiliare assegnato ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti.

I BENI DEI PRIVATI

  • Fanno parte del demanio i diritti reali spettanti agli enti territoriali su beni d altri soggetti quando sn costituiti x l’utilità d beni demaniali ovvero x il conseguimento d fini d pubblico interessi.
  • La categoria dei diritti reali d godimento comprende quindi le servitù prediali pubblike e i diritti d uso pubblico.
  • SERVITU’:sn costituite su un bene privato(fondo servente)x l’utilità d un bene demaniale(fondo dominante).
  • I beni gravati dai diritti demaniali ora considerati sn definiti BENI PRIVATI D INTERESSE PUBBLICO e concorrono,insieme cn i beni d proprietà degli enti pubblici,al conseguimento d fini pubblici,costituiscono quindi un mezzo indiretto dell’azione amministrativa. DIRITTI D GODIMENTO:hanno contenuto negativo,consistendo nel divieto x il proprietario d fare determinati usi del bene:essi restringono il contenuto del diritto d proprietà precludendo l’esercizio d talune facoltà tipike del proprietario,senza tuttavia ke a tale preclusione corrisponda il trasferimento ad altri dell’esercizio delle facoltà sottratte al proprietario.Rientrano fra tali limiti:i divieti derivanti dalla vicinanza della proprietà privata a determinati beni demaniali(divieto d edificazione);i limiti all’edificazione imposti x ragioni urbanistike(piani regolatori),regolamenti edilizi comunali);la sottoposizione ad autorizzazione x l’uso d beni vincolanti x ragioni d tutela storica, artistica o ambientale o x l’esercizio d determinate coltivazioni o attività produttive(vincolo forestale).
  • Gli istituti espropriativi comprendono l’espropriazione x pubblica utilità e altri istituti similari quali la requisizione,e si differenziano dalle categorie precedentemente considerate x la presenza d un indennizzo a favore del proprietario privato.

IL DEBITO PUBBLICO

  • DEBITO PUBBLICO:l’insieme delle somma ke le amministrazioni pubblike,nel loro complesso, debbono a terzi soggetti.
  • Se nella gestione annuale del bilancio si verifica ke l’ammontare delle spese sia suxiore a quello delle entrate si avrà un disavanzo ke genera un debito dell’Amministrazione nei confronti d terzi soggetti.
  • Se i disavanzi si ripetono si consoliderà una posizione debitoria dell’Amministrazione ke ricerkerà sempre nuovi prestiti(emettendo titoli d debito pubblico)x pagare gli interessi ai creditori(cedole sui titoli d stato),saldare i vekki prestiti o finanziare nuove spese(i disavanzi annuali).
  • Un elevato debito pubblico,quale quello italiano,comporta almeno3gravi conseguenze.
  • L’amministrazione pubblica ogni anno versa somme ingenti a titolo d pagamento d interessi ai soggetti detentori dei titoli del debito.
  • In secondo luogo,nn risultano rispettati gli impegni assunti in sede europea cn gli altri stati aderenti al progetto della moneta unica.
  • Una parte significativa dei titoli d debito della amministrazioni pubblike sn possedute da investitori stranieri.
  • L’ammontare estremamente elevato del debito pubblico e la necessità della sua riduzione influiscono in modo significativo sulla gestione dei beni pubblici,rispetto alla quale progressivamente il baricentro è stato spostato dalla conservazione alla valorizzazione al fine d procedere all’alienazione.
  • Sempre+nei bilanci pubblici è presente il rikiamo alla contabilità economica ke considera unitariamente il patrimonio.

LE DISMISSIONI DEI BENI PUBBLICI E LE PRIVATIZZAZIONI

  • A partire dai primi anni novanta si è assistito così al fenomeno della dismissione dei beni immobili pubblici ed a quello della privatizzazione delle aziende pubbliche.

nazionale;l)norme generali sull’istruzione;m)previdenza sociale;n)legislazione elettorale,organi d governo e funzioni fondamentali d Comuni,Province e Città metropolitane;o)dogane,protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;p)pesi,misure e determinazioni del tempo,coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,regionale e locale;opere dell’ingegno;q)tutela dell’ambiente,dell’ecosistema e dei beni culturali.) prevede espressamente il potere dello Stato d coordinare la finanza pubblica,considerato ke le Regioni e gli altri enti territoriali hanno autonomia finanziaria d entrata e d spesa(art.119co1, I Comuni,le Province,le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria d entrata e d spesa./). BILANCIO: ECONOMICO:indica il risultato economico della gestione relativa a un determinato ciclo temporale,esponendo i ricavi e i costi della produzione dai quali deriva l’utile o la xdita dell’esercizio considerato. FINANZIARIO:espone introiti ed esborsi monetari,cioè flussi finanziari.È la forma tipica del bilancio dello Stato e degli altri enti pubblici e costituisce uno strumento d controllo della gestione. PATRIMONIALE:esporre la consistenza dei beni dell’ente in un determinato momento.

IL PROCESSO D ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

  • Prima riforma dell’ordinamento degli enti locali del 1990sino alle modifike alla Cost introdotte nel
  • È riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

PRINCIPI E NOZIONI COMUNI

PRINCIPI D BILANCIO:alcune regole giuridike nonké alcuni criteri d elaborazione dottrinale o derivanti dalla prassi ke sn utilizzati dal legislatore nella predisposizione dei singoli istituti contabili e ke debbono essere utilizzati nello studio e nell’interpretazione delle singole regole ke connotano i bilanci pubblici.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE:l’azione amministrativa deve essere diretta a tutti i livelli a raggiungere precisi obiettivi prestabiliti.

  • È necessario ke la programmazione ke l’ente intende perseguire venga utilizzata quale criterio x la formazione del bilancio dell’ente.
  • Rispetto d tale principio anke mediante la previsione d alcuni documenti d accompagnamento e l’istituzione del bilancio pluriennale,ormai previsto nella normativa contabile d tutti gli enti.

ANNUALITA’ E PLUIRIANNUALITA’

PRINCIPIO D ANNUALITA’ DEL BILANCIO:il bilancio ha come riferimento temporale l’anno e ogni anno deve essere presentato dal Governo e approvato dal Parlamento.

PREVISIONE E RENDICONTAZIONE

  • In relazione all’arco temporale cui si riferisce,il bilancio può essere: PREVENTIVO:indica le entrate ke l’ente prevede d realizzare e le spese ke prevede d sostenere nel corso dell’anno finanziario successivo alla sua redazione.In relazione alla fase procedimentale presa a riferimento il bilancio finanziario d previsione può essere redatto in termini d competenza ovvero d cassa. CONSUNTIVO:si riferisce all’esercizio finanziario già trascorso ed espone le entrate effettivamente realizzate e le spese effettivamente sostenute nel periodo considerato.
  • Il procedimento d acquisizione delle entrate si articola nelle fasi dell’accertamento,della riscossione e del versamento,e il procedimento d erogazione della spesa comprende le fasi dell’impegno,della liquidazione,dell’ordinazione e del pagamento,nel BILANCIO D COMPETENZA la previsione si riferisce alla fase iniziale del procedimento,vale a dire al momento dell’accertamento,in cui sorge x l’ente il diritto d esigere il credito,ovvero al momento dell’impegno da cui deriva x l’ente l’obbligo d pagare. BILANCIO D CASSA:considera le entrate e le spese nella fase rispettivamente del versamento in tesoreria e del pagamento;è cioè impostato sul dato materiale dei flussi attivi e passivi,anziké sul dato giuridico costituito dall’insorgenza dei diritti e degli obblighi.
  • il bilancio d competenza così denominato in quanto espone i fatti gestori ke competono a ciascun esercizio finanziario,consente il controllo sull’azione dell’esecutivo ma presenta l’inconveniente della formazione dei residui attivi e passivi.Il bilancio d cassa costituisce utile strumento x la gestione dei movimenti d mezzi monetari.

ALTRI PRINCIPI INFORMATORI DEI BILANCI PUBBLICI

PRINCIPIO D INTEGRITA’:le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese d riscossione e d ogni altra spesa ad esse connessa,mentre le spese devono essere iscritte nella loro integrità,senza ridurle delle correlative entrate.Comporta ke le entrate e le spese devono essere tenute distinte anke se si riferiscono ad un’unica operazione. PRINCIPIO D UNIVERSALITA’:tutte le entrate e tutte le spese dell’ente devono essere iscritte in bilancio in modo ke risulti kiaro d quali risorse può disporre l’ente e come le stesse vengono utilizzate.Conseguentemente nn sn xmesse le gestioni fuori bilancio ad eccezione dei casi consentiti dalla legge.Il debito fuori bilancio è da considerare quale obbligazione pecuniaria riferibile all’ente assunta in violazione delle norme d contabilità pubblica ke attengono alla fase della spesa e d quelle ke disciplinano l’assunzione degli impegni.

  • Ogni azione difforme deve essere valutata cn particolare attenzione e può essere fatta propria dall’ente solo laddove le norme d contabilità lo permettano.
  • Se l’ente intende far propria un’azione posta in essere al d fuori delle regole d contabilità è necessario ke prima vengano valutati cn rigore i presupposti ed assolto l’onere d verificare la sussistenza d eventuali responsabilità ke hanno impedito d seguire l’ordinario procedimento d spesa.
  • Lo scopo della disciplina legislativa dei debito fuori bilancio è quello d individuare le modalità x riportare all’interno della contabilità dell’ente le somme relative mediante una apposita procedura d riconoscimento della legittimità del debito,anke al fine d porre in luce le situazioni nelle quali tale riconoscimento nn risulta possibile. PRINCIPIO D UNITA’:esclude ke un determinato provento sia destinato a spese o erogazioni speciali.Ciò comporta ke le entrate formino una massa inscindibile,cn l’eccezione dei tributi d scopo ke vengono istituiti cn una destinazione specifica. PRINCIPIO D SPECIALIZZAZIONE:impone ke le entrate e le spese iscritte in bilancio siano ripartite in unità variamente dimensionate ke assumono rilievo giuridico cn l’approvazione parlamentare o della corrispondente assemblea elettiva.
  • (^) Dopo la recente riforma la struttura del bilancio dello Stato è così articolata;titoli,unità revisionali d base e capitoli,per la spesa.
  • L’unità revisionale d base costituisce l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare o dell’organo assembleare.
  • I principi d veridicità,d kiarezza e d pubblicità rispondendo tutti all’esigenza d corretta informazione sulla gestione delle risorse pubbliche,
  • Il bilancio deve essere portato a conoscenza d tutti i soggetti ke concorrono a comporre l’ordinamento al fine d consentire il controllo da parte dell’opinione pubblica.
  • Nn esiste nel vigente ordinamento contabile un obbligo d pareggio.
  • In relazione agli enti territoriali è stato introdotto il principio dell’equilibrio d bilancio,unitamente al divieto d indebitamento se nn x spese d investimento,cn la conseguenza ke il loro bilancio deve tendere ad un sostanziale pareggio.

SEZIONE II-IL BILANCIO DELLO STATO

BILANCIO DELLO STATO E MANOVRA D BILANCIO

  • Fulcro della gestione finanziaria dello Stato è il SISTEMA D BILANCIO:formato da una pluralità d atti e documenti tra loro collegati.Il bilancio in senso proprio è infatti accompagnato da una serie d atti ke concorrono a formare la DECISIONE O MANOVRA d BILANCIO:atto complesso attraverso il quale si esprimono l’attività d definizione dell’indirizzo finanziario del Governo ed il controllo politico del Parlamento.
  • (^) Il sistema d bilancio si realizza,su iniziativa del Governo,attraverso+procedure parlamentari formalmente distinte ma facenti parte d un procedimento d bilancio ke presenta carattere sostanzialmente unitario.
  • La disciplina del bilancio è contenuta,oltre ke nell’art.81della Cost.ke ne detta alcune regole fondamentali,nella legge e nel regolamento d contabilità generale dello Stato i quali costituiscono l’ossatura del regime giuridico del bilancio.Testo fondamentale del 1923:”Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, approvato cn r.d.18nov1923,n.2440e del successivo regolamento d attuazione approvato cn r.d. 23maggio1924n.827.
  • La manovra d bilancio si compone attualmente dei seguenti elementi:
    • Bilancio annuale d previsione
    • Documento d programmazione economico-finanziaria(atto d indirizzo)
    • Bilancio pluriennale
    • Legge finanziaria

anticipatamente i criteri d impostazione delle future leggi d bilancio e finanziarie e d esercitare tempestivamente il proprio potere d indirizzo.

LA LEGGE FINANZIARIA

  • Art.81Cost:(Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo./ L’esercizio provvisorio dei bilanci nn può essere concesso se nn x legge e x xiodi nn suxiori complessivamente a4mesi./Cn legge d approvazione del bilancio nn si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese./Ogni altra legge ke importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi x farvi fronte.)la legge d bilancio è inidonea a modificare la normativa esistente. LEGGE FINANZIARIA:compito d definire annualmente il quadro d riferimento finanziario e d garantire un raccordo organico tra bilancio e legislazione d spesa modificando la legislazione preesistente.Legge finanziaria nn possa contenere norme d delega,d carattere ordinamentale e organizzatorio o localistike o microsettoriali ma unicamente norme rivolte a produrre effetti finanziari.La legge finanziaria è soggetta all’obbligo d coxtura d cui all’art.81quarto comma Cost cosikké a fronte d ogni nuova spesa ke venga prevista cn detta legge devono essere indicati i mezzi finanziari x farvi fronte.Essa deve assicurare tassi d evoluzione della spesa pubblica e del debito della Repubblica compatibili cn le indicazioni contenute nel D.P.E.F.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

  • Tra gli atti ke devono accompagnare la presentazione al Parlamento del disegno d legge d approvazione del bilancio annuale è compresa la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Governo.Si tratta d un documento tecnico cn funzione conoscitiva,nn sottoposto ad approvazione parlamentare,cn il quale vengono indicati gli indirizzi della politica economica nazionale.La relazione deve contenere un’illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio.Espone l’entità del FABBISOGNO STATALE:ammontare delle risorse ke devono essere reperite al fine d colmare lo squilibrio tra entrate e spese:il disavanzo pubblico.

LE LEGGI COLLEGATE

  • Legislatore ha previsto ke ogni anno entro il 15nov,il Governo possa presentare al Parlamento i disegni d legge collegati alla manovra d finanza pubblica. LEGGI COLLEGATE:sn provvedimenti normativi idonei a innovare la legislazione sostanziale d entrata e d spesa e svolgono quindi la funzione d supporto x la realizzazione della manovra finanziaria x il conseguimento degli obiettivi indicati nel D.P.E.F.devono essere diretti a modificare la struttura della legislazione d entrata e d spesa.I provvedimenti collegati possono contenere deleghe e norme d carattere organiZzatorio escluse dalla legge finanziaria(c.d.collegati ordinamentali)
  • Dovrebbero usufruire d una corsia privilegiata nell’esame ed approvazione da parte del Parlamento,ma ciò accade raramente.Limitazioni al loro contenuto prevedendo ke:
  • Abbiano contenuto omogeneo
  • Modifichino la struttura della legislazione d entrata o d spesa
  • Possano contenere deleghe legislative al Governo
  • Riguardino materie indicate nel D.P.E.F.esaminato ed approvato dal Parlamento in avvio della sessione d bilancio.

IL BILANCIO PLURIENNALE

  • il bilancio pluriennale d previsione espone separatamente:
    • l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente integrata cn gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra d finanza pubblica eventualmente già approvati
    • le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese,tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento d programmazione economico-finanziaria
  • La differenza tra i2aspetti del bilancio pluriennale è data dal fatto ke il bilancio a legislazione vigente si fonda sul medesimo quadro normativo sul quale è radicato il bilancio annuale.Mentre il bilancio programmatico tiene conto delle innovazioni ke necessitano d norme sostanziali x la loro attuazione.Quest’ultimo dovrebbe mettere in luce l’indirizzo delle politike pubblike effettivamente xseguite.È redatto in termini d competenza ed è articolato in unità revisionali d entrata e d spesa e si riferisce ad un xiodo nn inferiore a3anni e nn suxiore a5.Viene approvato cn apposito articolo del disegno d legge d bilancio da presentare al Parlamento entro il 30sett ed è aggiornato annualmente.Il bilancio pluriennale nn comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso previste.

LE RELAZIONI SUI CONTI D CASSA

  • L’esecutivo è tenuto a presentare al Parlamento una serie d relazioni d carattere conoscitivo concernenti la situazione economica e d tesoreria riferita all’esercizio in corso,al fine d consentire alle Camere d assumere in modo ponderato le loro decisioni.Si tratta d: - (^) Relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale,da presentare entro il mese d febbraio.La stima si riferisce all’anno in corso,quale risulta dalle previsioni d cassa del bilancio statale e della tesoreria,e al finanziamento,raffrontati cn i dati dell’anno precedente - Relazione sull’andamento dell’economia:da presentare entro il mese d febbraio.Contiene i dati relativi all’anno precedente e l’aggiornamento delle previsioni x l’esercizio in corso - Relazioni trimestrali d cassa,da presentare entro i mesi d maggio,agosto e novembre.Le relazioni espongono i risultati delle gestioni d cassa del bilancio statale e della tesoreria riferiti al primo,secondo e terzo trimestre dell’anno in corso.
  • Le relazioni sn accompagnate da stime delle previsioni d cassa e dell’andamento dei flussi d entrata e d spesa e sn estremamente utili xkè consentono d verificare le effettive necessità d spesa e l’evoluzione dei pagamenti.

IL BILANCIO ANNUALE D PREVISIONE

  • Adottato x la gestione finanziaria dello Stato è un bilancio finanziario redatto in termini d competenza e d cassa.Strumento d controllo politico e giuridico-amministrativo,svolge anke una funzione d programmazione in quanto indica gli indirizzi del Governo nel breve termine,svolge inoltre una funzione d coordinamento dell’intera finanza pubblica.La funzione d programmazione è prevista dalla recente legislazione d riforma dalla quale risulta ke l’impostazione d tale documento è ispirata al metodo della programmazione finanziaria e ke deve essere formato sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel Documento d programmazione economico- finanziaria.
  • Introducendo un sistema d contabilità economica analitica x centri d costo come supporto al processo d formazione del bilancio,oltre ke al controllo interno d gestione.
  • Nel bilancio annuale le previsioni d competenza devono essere integrate da previsioni d cassa.
  • La previsione riferita alla competenza corrisponde all’ammontare delle entrate ke si prevede d accertare e delle spese ke si prevede d impegnare nel corso dell’esercizio. IMPORTI ESPOSTI IN BILANCIO:corrispondono al complesso delle prestazioni pecuniarie esigibili da parte dello Stato. STANZIAMENTI D SPESA:costituiscono il limite giuridico all’assunzione d obbligazioni.
  • Spetta al Governo predisporre apposito disegno d legge entro il 30sett d ciascun anno ke deve essere presentato al Parlamento x l’esame e l’approvazione.Gli effetti prodotti dall’approvazione della legge d bilancio sn diversi x la gestione delle entrate e delle spese.Sia le entrate ke le spese sn previste da leggi sostanziali ma,mentre x le entrate l’obbligo d riscossione sussiste indipendentemente dall’iscrizione in bilancio,sul versante opposto l’approvazione del bilancio si pone invece come condizione necessaria,costituisce cioè autorizzazione d spesa.Le spese sn soggette ad una duplice approvazione parlamentare,quella della legge ke le ha previste e quella della legge d bilancio ke autorizza gli stanziamenti necessari x poterle impegnare.Poiké il bilancio è redatto in termini d competenza e d cassa,il limite alla spesa si riferisce sia all’impegno ke all’effettivo pagamento.
  • Il terzo comma dell’art.81Cost.(Cn legge d approvazione del bilancio nn si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.)stabilisce ke cn la legge d approvazione del bilancio nn si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.Il quarto comma prevede ke ogni altra legge, diversa dalla legge d bilancio,ke comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi x farvi fronte

IL PROCEDIMENTO D FORMAZIONE E D APPROVAZIONE

  • Il procedimento d formazione del bilancio d previsione dello Stato coinvolge le competenze dell’Esecutivo,cui spetta il potere d iniziativa,e del Parlamento,al quale è riservata l’approvazione in forma d legge.Il procedimento ha inizio nel mese d marzo,cn l’invio alle diverse amministrazioni dello Stato d una circolare elaborata dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle finanze,contenente le indicazioni x la redazione delle previsioni d spesa.I singoli Ministri,anke in base alle proposte formulate dai dirigenti ke gestiscono le unità revisionali d base,devono individuare gli obiettivi e i programmi d ciascun dicastero.Successivamente,il Ministro dell’Economia e delle finanze,cn riferimento alle unità revisionali,definisce l’onere delle funzioni e dei servizi affidati a ciascun Ministero,nonké l’onere dei programmi e dei progetti predisposti dalle amministrazioni interessate.
  • Ferma restando la responsabilità politica d ciascun Ministro in ordine all’individuazione degli obiettivi rientranti nella propria gestione,compete infine al Ministro dell’Economia e delle finanze la predisposizione del progetto d bilancio da sottoporre al Consiglio dei Ministri sotto forma d disegno d legge.Il disegno d legge d bilancio,ke comprende uno stato d previsione dell’entrata e

bilancio,vengono utilizzati,mediante trasferimento alle xtinenti unità d bilancio del Ministero competente,quando si verificano evenienze d spesa nn definibili al momento dell’approvazione del bilancio.

  • Allo stato d previsione dell’entrata e agli stati d previsione della spesa è allegato un quadro generale riassuntivo espresso in termini d competenza e d cassa,approvato cn apposito articolo della legge d bilancio.Esso espone le risultanze complessive del bilancio e in particolare evidenzia alcuni dati fondamentali della gestione,quali il saldo netto da finanziare e l’ammontare del ricorso al mercato.

L’ESERCIZIO PROVVISORIO

  • Qualora il bilancio d previsione nn venga approvato entro il 31dicembre dell’anno ke precede l’inizio dell’esercizio,si pone la necessità d dare esecuzione in via provvisoria al progetto d bilancio presentato dall’Esecutivo.L’esercizio provvisorio deve essere concesso cn legge e x xiodi nn suxiori a4mesi.Durante l’esercizio provvisorio la gestione della spesa avviene nel limite d tanti dodicesimi della somma stanziata nel progetto d bilancio,quanti sn i mesi cui si estende l’autorizzazione all’esercizio provvisorio.La gestione x dodicesimi riguarda le spese d natura discrezionale ed è riferita sia alle autorizzazioni d impegno ke a quelle d pagamento.

LE VARIAZIONI D BILANCIO E LA LEGGE D ASSESTAMENTO

  • Poiké il bilancio d previsione viene approvato cn legge,in base al principio d gerarkia delle fonti, ogni variazione da apportare alle previsioni in esso contenute comporterebbe la necessità d un nuovo provvedimento legislativo.

VARIAZIONI DELLE ENTRATE

  • Poiké la legge d bilancio nn ha valore limitativo del diritto-dovere d riscuotere le entrate,qualora si verifikino entrate maggiori d quelle previste nn è necessario procedere a variazioni.Ora invece si verifikino nuove entrate d competenza dell’esercizio in corso,viene istituito un nuovo capitolo in cui iscriverle.

VARIAZIONI D SPESA

  • È stato stabilito uno strumento organico d adeguamento degli stanziamenti alle mutate esigenze d spesa.Entro il mese d giugno d ogni anno l’Esecutivo deve presentare al Parlamento un disegno d legge d assestamento del bilancio ke è destinato a correggere le previsioni d spesa tenendo fermo il quadro complessivo tracciato cn la legge d approvazione del bilancio preventivo il provvedimento d assestamento nn abbia natura diversa dalla legge d bilancio.Il provvedimento d assestamento,ke ha carattere d obbligatorietà,deve tenere conto della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede d rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.In corso d esercizio il Governo può presentare ulteriori provvedimenti legislativi d variazione del bilancio,purkè entro il 31ottobre.
  • Le variazioni d bilancio da adottarsi in via amministrativa possono ricondursi a4categorie: variazioni nell’ambito d una stessa unità previsionale d base,prelevamenti da fondi d riserva, assegnazioni d bilancio,autorizzazioni al Ministro dell’Economia e delle finanze: 1. Variazioni nell’ambito d una stessa unità previsionale d base .Occorre ricordare ke l’approvazione parlamentare ha effetto d vincolo x quanto concerne la suddivisione degli stanziamenti tra le diverse unità revisionali d base; 2. Provvedimenti d prelevamento da fondi d riserva .I fondi d riserva sn unità d bilancio contenenti uno stanziamento a destinazione generica ke può essere utilizzato,al verificarsi d determinate evenienze tassativamente indicate,mediante trasferimento d somme all’unità pertinente. - I fondi previsti dal vigente ordinamento contabile sn i seguenti: - Fondo d riserva x le spese obbligatorie e d’ordine.Cn decreti d quest’ultimo da registrarsi alla Corte dei conti vengono trasferite dal fondo alla xtinente unità d bilancio le somme necessarie:a)x pagare i residui passivi xenti reclamati dagli aventi diritto;b)x aumentare gli stanziamenti dei capitoli d spesa,aventi carattere obbligatorio o connessi cn l’accertamento e la riscossione delle entrate,ke sn inseriti in apposito elenco allegato allo stato d previsione della spesa d detto Ministero. - Fondo speciale x la riassegnazione dei residui xenti delle spese in conto capitale.La xenzione contabile è un fenomeno particolare diretto a semplificare l’attività dell’amministrazione.Dopo ke è trascorso un certo xiodo dal momento in cui è stata prevista la spesa questa viene cancellata dal bilancio solo x motivi gestionali,dovuti anke alla circostanza ke+passa il tempo+,in molte occasioni,viene meno l’interesse concreto.Il fondo è istituito nello stato d previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle finanze.
  • Fondo d riserva x le spese impreviste.Il fondo è istituito nello stato d previsione della spesa del Ministero dell’Economia.Cn decreti del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti vengono trasferite dal fondo alla xtinente unità d bilancio le somme necessarie x sopperire ad eventuali deficienze delle assegnazioni d bilancio.
  • Fondo d riserva x l’integrazione delle autorizzazioni d cassa.Il fondo è istituito nello stato d previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle finanze.I decreti ministeriali d prelevamento sn trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato.La previsione d questo fondo è risultata necessaria al fine d meglio controllare le effettive spese dei Ministri.
  • Fondo d riserva x l’integrazione delle autorizzazioni d spesa delle leggi xmanenti d natura corrente:il fondo è istituito nello stato d previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • Fondo speciale d parte corrente e fondo speciale x la parte in conto capitale, occorrenti x far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso: i fondi speciali(o fondi globali)assicurano la coxtura dei provvedimenti legislativi ke si prevede siano approvati nel corso degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.I relativi importi,da iscrivere nel bilancio annuale d previsione,sn determinati cn apposita norma contenuta nella legge finanziaria, alla quale vengono allegate apposite tabelle,x la parte corrente e x la parte in conto capitale,contenenti l’indicazione del riparto x Ministeri e per programmi.
  • I fondi speciali sn iscritti nello stato d previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze e i relativi stanziamenti,ripartiti x Ministeri,sn indicati in due elenchi allegati:
  • Fondo occorrente x l’attuazione dei provvedimenti legislativi approvati definitivamente dal Parlamento entro la kiusura della sessione d bilancio.La legge d bilancio autorizza il Ministro dell’Economia ad utilizzare una serie d fondi da ripartire,in presenza d determinate evenienze.Sn inoltre soggetti ad approvazione parlamentare da disporsi cn apposito articolo della legge d bilancio anke gli elenki delle spese indicate negli artt.7e9e gli elenki relativi ai fondi speciali.
  1. Assegnazioni d bilancio .Cn decreti del Presidente della Repubblica,su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze,sentito il Consiglio dei ministri,possono iscriversi in bilancio somme x variazioni d spesa espressamente indicate.È prevista l’iscrizione in bilancio,cn decreto del Ministro dell’Economia,delle somme occorrenti x rimborsi a vario titolo.All’aumento della spesa ke esse determinano nn corrisponde un incremento dell’entrata.La mancanza d copertura nn compromette l’equilibrio finanziario rikiesto dall’art.81della Cost xkè le variazioni riguardano spese precedentemente autorizzate dalla legislazione sostanziale xkè i casi in cui è possibile fare ricorso ad esse sn approvati dal Parlamento al quale vengono sottoposti appositi elenki contenenti la specifica indicazione delle spese.
  2. Decreti d variazione adottati dal Ministro dell’Economia e delle finanze a seguito d autorizzazione conferita dal Parlamento in caso d approvazione d una legge d spesa nn prevista al momento della presentazione del bilancio.

Assestamento e variazioni d bilancio

A – Variazioni delle entrate: istituzione d un capitolo x iscrivere nuove entrate

B – Variazioni di spesa: legge d assestamento provvedimenti amministrativi d variazione:

.1 Variazioni nell’ambito della stessa unità previsionale d base

.2 prelevamento da fondi d riserva

.3 assegnazioni di bilancio

  • Per il conto generale del patrimonio la parificazione ha valore d accertamento della regolarità del documento contabile e della congruità della valutazione degli elementi ke compongono lo stato patrimoniale. La deliberazione d parificazione della Corte dei conti è accompagnata da una relazione al Parlamento(art.100,secondo comma,Cost,La Corte dei conti esercita il controllo preventivo d legittimità sugli atti del Governo,e anke quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.)configurabile come atto d controllo-referto,cn la quale viene analizzata l’intera attività gestoria svolta dall’amministrazione statale.La Corte dei conti,dopo aver proceduto alla parificazione del rendiconto generale,lo trasmette al Ministro dell’Economia e delle finanze ke provvede,entro il 30 giugno,a presentarlo al Parlamento cn apposito disegno d legge x l’approvazione.
  • Al pari della legge d approvazione del bilancio d previsione,anke la legge d approvazione del rendiconto ha natura d legge solo formale.Essa produce l’unico effetto d rendere immodificabile il rendiconto.

LE PROCEDURE D GESTIONE DEL BILANCIO

L’ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

LA GESTIONE DELLE ENTRATE

ESECUZIONE DEL BILANCIO:consiste nell’attività amministrativa d acquisizione delle entrate e d erogazione delle spese iscritte nei diversi aggregati.

  • L’attività d gestione del bilancio è disciplinata dai principi d legalità e d procedimentalizzazione; essa è infatti soggetta ad un sistema d regole ke costituiscono il regime giuridico delle entrate e delle spese.

LA GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE PUBBLICHE:sn costituite dai mezzi dei quali lo Stato e gli altri enti pubblici si avvalgono x la realizzazione delle finalità ad essi demandate dall’ordinamento.

  • La normativa d contabilità individua tradizionalmente le entrate dello Stato nei redditi,proventi e crediti d qualsiasi natura ke lo Stato ha il diritto d riscuotere.
  • La norma rikiamata detta i principi fondamentali del regime giuridico delle entrate,disponendo: a)ke tutte le entrate dello Stato debbono essere iscritte nel bilancio d previsione(principio d universalità del bilancio);b)ke x le entrate cmq nn iscritte in bilancio rimane impregiudicato x lo Stato il diritto d riscuoterle. LEGGE D BILANCIO:nn ha effetto d vincolo x le entrate,cn la conseguenza ke i funzionari e gli agenti preposti hanno il dovere d curarne l’accertamento e la riscossione indipendentemente dalla circostanza ke esse siano state previste o meno nell’ambito del documento d previsione.
  • In tema d regime giuridico delle entrate devono essere rikiamati i principi d integrità e d unità del bilancio.In base alla classificazione previste dal bilancio dello Stato le entrate sn ripartite:
  • In titoli,a seconda ke siano d natura tributaria,extratributaria o ke provengano dall’alienazione ed ammortamento d beni patrimoniali e dalla riscossione d crediti o dall’accensione d prestiti;
  • In unità revisionali d base ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti;
  • In categorie,secondo la natura dei cespiti;
  • In capitoli,secondo il rispettivo oggetto,ai fini della rendicontazione.
  • Classificazione delle entrate art.6x la formazione del bilancio. ENTRATE D DIRITTO PUBBLICO:fondate su potestà pubblicistike,prima tra tutte le podestà impositive.Entrate derivate in quanto discendono da un prelievo(tributo)a carico d altri soggetti. ENTRATE D DIRITTO PRIVATO:origine dall’esercizio da parte dell’ente d attività privatistike.Entrate originarie(entrate patrimoniali)in quanto fondate sull’utilizzazione d beni dell’ente. ENTRATE A TITOLO COMMUTATIVO:corrisponde una prestazione da parte dell’ente ke le riceve e ke nn hanno natura coattiva. ENTRATE A TITOLO CONTRIBUTIVO:i soggetti privati sn cmq obbligati;indipendentemente dalla presenza d un corrispettivo immediato. ENTRATE ORDINARIE:si realizzano x cicli periodici. ENTRATE STRAORDINARIE:si realizzano una tantum.
  • Il procedimento d acquisizione delle entrate dello Stato si svolge attraverso le fasi dell’accertamento,della riscossione e del versamento. ACCERTAMENTO:da parte degli organi competenti vengono appurate la ragione del credito dello Stato e la xsona del debitore.Viene iscritto in bilancio l’ammontare del credito ke scade entro l’anno finanziario corrispondente.Sorge il diritto dello Stato a riscuotere le somme e l’obbligo x il privato d pagare.Modalità mediante ruoli e mediante liste d carico.

RISCOSSIONE:le somme vengono introitate dagli agenti incaricati,i quali hanno l’obbligo d versarle integralmente alla tesoreria dello Stato entro i termini stabiliti da leggi e regolamenti.Si riscuotono in contanti e ove i debitori nn provvedono al pagamento,si procede alla riscossione in via coattiva. AGENTI PER CONTRATTO:i concessionari della riscossione. AGENTI PER UFFICIO:dipendenti dell’amministrazione a ciò incaricati. VERSAMENTO:in tesoreria da parte degli agenti della riscossione costituisce la fase conclusiva del procedimento d acquisizione delle entrate e corrisponde all’effettivo incameramento delle somme.

  • Le entrate accertate ma nn ancora incassate costituiscono i residui attivi,cioè crediti dello Stato nei confronti d terzi.I residui vengono accertati al momento della kiusura dell’esercizio finanziario d provenienza ed iscritti nella contabilità dell’esercizio successivo,tenendoli tuttavia separati dalle poste afferenti la competenza del nuovo esercizio.
  • In relazione al diverso grado d esigibilità i crediti dello Stato nn riscossi nell’esercizio sn classificati in5categorie:

(a) Crediti la cui riscossione può considerarsi certa;

(b) Crediti x i quali il debitore ha ottenuto dilazione d pagamento;

(c) Crediti incerti xkè giudizialmente controversi;

(d) Crediti riconosciuti d dubbia e difficile esazione;

(e) Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili.

  • I crediti d cui alle lett.a),b)e c)vengono mantenuti in bilancio nelle contabilità delle Amministrazioni ke li hanno in carico,e sn ripresi nei conti annuali fra i residui attivi degli anni precedenti.Quelli indicati alla lett.d)ke nn è stato possibile riscuotere malgrado il ricorso alle procedure previste da leggi e regolamenti,vengono trasportati dalle contabilità in cui sn iscritti a quelle dell’amministrazione del demanio ke ne curerà la riscossione a mezzo dei propri agenti.I crediti assolutamente inesigibili vengono annullati ed eliminati dalle scritture delle amministrazioni ke li hanno in carico.

LA GESTIONE DELLE SPESE

GENERALITA’

  • Dopo l’approvazione della legge d bilancio e dopo ke il Ministro dell’Economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali d base, ciascun Ministro provvede,entro10giorni dall’entrata in vigore della legge d bilancio,ad assegnare le risorse ai dirigenti preposti ai centri d responsabilità delle relative amministrazioni e a definire obiettivi e programmi dell’azione amministrativa.
  • In base alla legge d contabilità,sn SPESE DELLO STATO:quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma d leggi,decreti,regolamenti o altri atti,nonké quelle necessarie x il funzionamento dei servizi pubblici.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

  • Le spese sn classificate secondo la seguente ripartizione:
    • In funzioni-obiettivo,individuate in relazione alla definizione delle politike pubblike d settore e alla quantificazione del prodotto delle attività amministrative,ove possibile anke in termini d servizio resi ai cittadini;si tratta quindi d aggregati ke consentono la lettura del bilancio dal punto d vista finalistico;
    • In unità previsionali d base le quali sn suddivise a secondo ke si riferiscono alla spesa corrente o alla spesa in conto capitale;le unità relative alla spesa corrente sn suddivise a seconda ke riguardino spese d funzionamento o interventi;le unità d spesa in conto capitale,comprendono poste relative agli investimenti,alle partecipazioni azionarie,ai conferimenti e alle concessione d crediti;
    • In capitoli,secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa,nonké secondo la natura obbligatoria o discrezionale d questa. SPESE FISSE:previste da leggi organike o da impegni xmanenti e ke hanno scadenze determinate. SPESE OBBLIGATORIE:oneri d natura inderogabile e indifferibile alle quali si deve cmq provvedere, anke in caso d stanziamento insufficiente,facendo ricorso al fondo d riserva.L’elenco delle obbligatorie(e delle spese d’ordine)iscritte negli stati d previsione dei diversi Ministeri è allegato allo stato d previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze ed è approvato cn apposito articolo della legge d bilancio. SPESE FACOLTATIVE:in relazione alle quali la presenza d uno stanziamento d bilancio,ha solo funzione d autorizzazione e nn comporta alcun obbligo d erogazione a carico dell’Amministrazione, ke può decidere d nn utilizzarlo. SPESE D’ORDINE:connesse cn l’accertamento e la riscossione delle entrate(disciplina delle spese obbligatorie) SPESE IMPREVISTE:sn oneri nn prevedibili al momento della formazione del bilancio;se d carattere necessaria ed improrogabile si fa fronte ad esse attingendo al fondo d riserva.