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imposte indiretta di diritto tributario
Tipologia: Appunti
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TECNICA PROFESSIONALE
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
a. Premessa
In Italia, l’imposta di bollo è stata introdotta negli Stati preunitari sul modello francese e mantenuta anche dopo l’unità politica con l’unificazione delle cosiddette tasse di bollo, mediante l’estensione della legge sarda del 9 settembre 1854 a tutto il Regno. Successivamente numerosi decreti si sono susseguiti, fino all’approvazione del primo testo unico delle leggi sulle tasse di bollo n. 2077 del 13 settembre 1874. In un secondo momento sono stati emanati ulteriori provvedimenti legislativi, rilevanti per il loro carattere sistematico, tra cui il T.U. del 4 luglio 1897, n. 414, il R.D. del 5 gennaio 1918, n. 135 e, infine, il T.U. del 30 dicembre 1923, n. 3268, con cui l’imposta di bollo ha avuto il suo assetto definitivo, conservato dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492. L’attuale disciplina dell’imposta di bollo è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, così come successivamente modificato.
b. Natura giuridica ed oggetto del tributo
Il D.P.R. n. 642/1972, ricalcando la terminologia del D.P.R. n. 492/1953, ha conservato l’espressione “ imposta di bollo ”, sostitutiva della precedente “ tassa di bollo ”, eliminando così ogni incertezza sulla natura del tributo. L’imposta di bollo sebbene possa essere assimilata all’imposta di registro, per identità di scopo, oggetto e funzione, se ne differenzia per il fatto di non colpire il contenuto patrimoniale dell’atto e la sua funzione economica, ma la sua qualificazione giuridica, indipendentemente dagli effetti giuridici che è idoneo a produrre. In materia giudiziaria, ad esempio, il tributo di registro è dovuto o per la registrazione dell’atto processuale definitivo o in virtù del diritto riconosciuto alla parte vittoriosa; di converso, il tributo di bollo si applica alla formazione di ogni singolo atto processuale, senza considerare la sua definitività, ma solo il suo mero aspetto formale. Del tutto peculiare, con riferimento al tributo in oggetto, è la modalità con cui si attua il prelievo, consistente, di regola, nell’acquisto e nella successiva utilizzazione di carte o valori bollati. L’art. 1 del D.P.R. n. 642/1972 assoggetta all’imposta di bollo “ gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa ”. E’ da notare come, a differenza delle leggi precedenti, non sia stato fatto alcun riferimento al termine “ carta ”, e ciò nel presupposto che non assume alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione, la materia (carta, pergamena, plastica, metallo, ecc.) utilizzata per formare gli atti, i documenti e i registri. Per realizzarsi il presupposto d’imposta è necessario, pertanto, che venga formato per iscritto un documento giuridico o uno scritto giuridicamente rilevante , quest’ultimo ricompreso nella tariffa. L’imponibilità di repertori, libri e registri discende, invece, dal fatto che tali scritture siano o meno obbligatorie per legge ovvero debbano essere vidimate ai sensi dell’art. 2218 c.c. L’assoggettamento al tributo, in questo caso, è da imputarsi alla funzione giuridica loro assegnata e alla loro esibizione. L’art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto la soppressione dell’obbligo di vidimazione o bollatura iniziale dei registri (libro giornale, inventario, registri previsti ai fini Iva e tutti i registri previsti ai fini delle imposte dirette, tranne i libri previsti dalle normative speciali, come il registro di carico/scarico rifiuti), nonostante fosse stata già abrogata quella annuale Ad ogni modo, i registri previsti da talune normative speciali (ad es.: per lo smaltimento dei rifiuti) nonché alcuni libri obbligatori (nello specifico, quelli indicati agli artt. 2421 e 2214 c.c.: il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle delibere del collegio sindacale, delle
società di revisione, ecc.) devono comunque essere vidimati e bollati prima della messa in uso. La competenza per la vidimazione è del Registro delle imprese o del notaio. In merito, occorre evidenziare che la vidimazione iniziale e la bollatura (realizzate, ad esempio, con l’apposizione del bollo a punzone) sono la stessa cosa e nulla hanno a che fare con il materiale assolvimento dell’imposta di bollo. Attualmente non è dovuta alcuna imposta per la tenuta dei registri previsti dalla normativa fiscale, sebbene il tributo incida sulla tenuta del libro giornale e di quello degli inventari. Le società di capitali assolvono l’imposta nella misura di 10 euro e 33 cent. per ogni 100 pp. o frazione di 100 pp. La circolare ministeriale n. 92 del 2001 ha evidenziato che la marca da bollo viene apposta sulla prima pagina e vale per 100 pagine (quindi il medesimo registro potrà essere utilizzato anche per l’anno successivo per le pagine inutilizzate nell’anno precedente). In concreto, l’imposta di bollo può essere assolta tramite pagamento a mezzo modello F ed allegazione della copia di questo alla prima pagina ovvero con acquisto direttamente del bollo. Le società di capitali assolvono la tassa sui libri sociali (concessioni governative) e pagano a seconda dell’entità del capitale sociale (309 euro o 516 euro all’anno nell’ipotesi in cui il capitale sociale sia superiore o inferiore al vecchio miliardo di lire). Le società di persone, i liberi professionisti, ed in generale tutti gli altri soggetti diversi dalle società di capitali assolvono esclusivamente l’imposta di bollo nella misura di 20 euro e 66 cent. per ogni 100 pp. o frazione di 100 pp. Sempre l’art. 1 del D.P.R. n. 642/1972 statuisce che le relative disposizioni " non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi ". Così come avviene per l’imposta di registro, non sempre l’imposta di bollo è dovuta in virtù della mera formazione dell’atto; al riguardo, si distingue tra:
c. Fattispecie soggettiva del tributo
La qualità di soggetto attivo appartiene in via esclusiva allo Stato, atteso che, nel nostro ordinamento, non esistono altri tributi di bollo a favore di enti minori. Tuttavia, a differenza delle altre forme di imposizione, per l’imposta di bollo lo Stato non interviene nel procedimento formativo del debito ad esso connesso, ma si limita a creare la disponibilità dei valori bollati presso i rivenditori a ciò autorizzati, istituendo, nel contempo, a carico dei soggetti che pongano in essere attività giuridiche formali, l’obbligo di soddisfare la relativa obbligazione attraverso l’acquisto e l’utilizzo dei valori stessi. Se, da un lato, è agevole l’individuazione del soggetto attivo, dall’altro, è particolarmente complessa l’individuazione dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria. In linea di massima, si può affermare che la titolarità del debito di bollo è in capo a coloro nel cui
amministrazioni, enti o delle suddette persone possono scriversi su carta libera, salvo il rispetto degli art. 4, 9 e 13 del suddetto D.P.R. In merito, si parla di prenotazione a debito dell’imposta di bollo.
f. Gli atti irregolari nel bollo
L’art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce che il giudice, i funzionari e i dipendenti della P.A., i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, atti o registri non in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa sull’imposta di bollo. Sono obbligati però ad inviarli al competente ufficio del registro per la regolarizzazione, entro 30 gg dal ricevimento, deposito o pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo. La mancata apposizione del bollo alla cambiale, al vaglia cambiario e all’assegno bancario, sin dall’origine, o qualora si tratti di titoli provenienti dall’estero, prima che se ne faccia uso, determina il venir meno del requisito di titoli esecutivi (art.20). Il portatore, quindi, in tal caso, per poter procedere all’esecuzione forzata del debitore, dovrà necessariamente assolvere preliminarmente agli obblighi previsti per l’imposta di bollo (vgs. art. 20, comma 2°: imposta dovuta + sanzioni).
g. I poteri di accertamento in materia di imposta di bollo
Ai fini dell’accertamento delle infrazioni in materia di imposta di bollo, il legislatore ha attribuito al Corpo della Guardia di Finanza i poteri di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, dalla quale discende l’esperibilità dei poteri di accesso (art. 35). Sono competenti, inoltre, i funzionari del Ministero delle Finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi. I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo, sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui sopra ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria. Tale obbligo non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli. I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
h. Sanzioni
(1) Violazioni dei soggetti tenuti a specifici adempimenti (art. 24 D.P.R. n. 642/72)
L’art. 24 del D.P.R. n. 642/72 rinvia al precedente art. 19 secondo il quale, salvo il disposto degli artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari ed i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito, accettare la produzione, assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare in atti, i documenti, gli atti o i registri non in regola con le disposizioni dello stesso decreto. Gli stessi soggetti, inoltre, devono provvedere ad inviare la suddetta documentazione al
competente ufficio del registro per la regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento, dal deposito ovvero dalla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o dei lodi (per i giudici, detto obbligo deve essere adempiuto a cura del cancelliere o del segretario). L’inosservanza di tali adempimenti è ora punita con la sanzione amministrativa da € 103 a € 206.
(2) Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (art. 25 D.P.R. n. 642/72)
Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine sugli atti, documenti e registri elencati nella tariffa allegato A, parte prima, al D.P.R. n. 642/1972, è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta. A norma dell’art. 22, 1° e 2°comma, del decreto in esame, sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni:
(3) Violazioni costituenti reati, abrogate e depenalizzate.
Il primo comma dell’art. 27, ora abrogato, stabiliva che nei casi di falsificazione, contraffazione ed alterazione di valori bollati, di bollo a punzone […], oltre alle sanzioni previste dal codice penale erano applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal D.P.R. n. 642/1972 per il mancato pagamento dell’imposta. Allo stato attuale è rimasto in vigore il secondo comma, in base al quale colui che detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall’art. 466 del codice penale; quest’ultima fattispecie però è stata depenalizzata ad opera dell’art. 42 del D.Lgs. 507/99, pertanto in tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619.
2. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
a. Premessa
La tassa dovuta per le concessioni governative è una prestazione patrimoniale che vanta tradizioni antiche. Le origini sono da far risalire al periodo medievale, quando il tributo era inteso come corrispettivo di favori concessi dal principe ai propri sudditi, in base ai quali questi ultimi potevano compiere azioni normalmente vietate ovvero venivano ad essere
d. Modifiche e soppressioni
Numerose modifiche sono state introdotte con l’emanazione del D.Lgs. 446/97, istitutivo dell’IRAP, e dal D.Lgs. 449/97. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono state soppresse:
e. Altre classificazioni
In dottrina sono stati tentati diversi raggruppamenti degli atti oggetto del tributo prendendo a base sia la classificazione fatta dall’art. 2 del D.P.R. 641/1972, ai fini della riscossione delle tasse stesse, sia ulteriori elementi che si evincono dall’annessa tariffa. In particolare sono state individuate:
(1) tassa di rilascio (1° comma, art. 2)
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell’emanazione di un atto. Più nel dettaglio, essa riguarda ipotesi (quali le diverse licenze dell’autorità di P.S.; i brevetti per modelli di utilità) in cui un atto amministrativo, il più delle volte già realizzato prima del versamento del tributo, acquista la sua efficacia tipica solo dopo il versamento della tassa, che potrà essere effettuato, con riferimento all’atto:
(2) tassa di rinnovo (2° comma, art. 2)
(3) tasse per il visto e per la vidimazione (3° comma, art. 2)
E’ da corrispondere in relazione agli atti già emanati, che venuti a scadenza, essendo
trascorso il periodo di efficacia, si vogliono ancora utilizzare.
(4) tassa annuale (4° comma, art. 2)
Caratteristica delle tasse annuali è che gli atti per cui sono dovute sono già stati emanati in precedenza. Pertanto, il versamento della tassa non è correlato ad alcuna attività amministrativa, ma è dovuto come conseguenza di un’obbligazione tributaria già esistente. Il medesimo è inoltre indispensabile per rendere l’atto efficace anche per l’ulteriore segmento temporale. Sono esenti (art, 13- bis D.P.R. 641/72):
f. Accertamento
E’ possibile individuare un’ipotesi di autoaccertamento , cioè viene effettuato senza l’intervento del titolare del diritto, direttamente dal soggetto passivo il quale:
g. Modalità di pagamento
Con riferimento alla determinazione del tributo, questo è, di norma, legato all’emanazione di un atto o di un provvedimento. L’ammontare di questa tassa è stabilito in genere in una misura fissa per ciascuna specie di atto o provvedimento. Però, in qualche caso, diventa rilevante, per la determinazione dell’ammontare della tassa, anche il valore economico dell’atto o provvedimento oggetto del tributo. Il versamento della somma prevista deve essere effettuato:
h. Bollatura e numerazione di libri e registri
Ai sensi dell’art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72, la tassa relativa alla bollatura e
Le attività di intrattenimento soggette alla relativa imposta rientrano nel campo di applicazione del regime speciale IVA di cui all'articolo 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo opzione per il regime ordinario. Le attività spettacolistiche sono soggette all'IVA secondo i criteri ordinari.
b. Presupposto oggettivo
E’ riportato nell’articolo 1 del D.P.R. n. 640 del 1972: i giochi e le altre attività indicate nella tariffa allegata al medesimo decreto, svolte nel territorio dello Stato. La tariffa elenca quattro tipologie di attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, distinte per aliquota. E' opportuno evidenziare come tali attività abbiano come denominatore comune l’essere volte esclusivamente al divertimento e al gioco.
(1) Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti
Si fa riferimento alle esecuzioni musicali ed agli intrattenimenti danzanti senza musica dal vivo, ovvero anche con musica dal vivo, purché quest’ultima sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Sono esclusi i concerti strumentali e vocali che sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater del D.P.R. n. 633 del 1972. Al fine di accertare se le esecuzioni musicali o gli intrattenimenti danzanti, svolti in parte anche con musica dal vivo, siano o meno assoggettabili all'imposta sugli intrattenimenti, è necessario calcolare il rapporto percentuale tra la durata dell'esecuzione dal vivo e l'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, in funzione dell’attività di intrattenimento. Ad esempio, nel caso in cui un esercente attività commerciale organizzi, presso i propri locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 24), un intrattenimento danzante di durata complessiva di quattro ore (dalle 20 alle 24), svolto con musica, alternativamente, dal vivo e non, il presupposto oggettivo dell'imposta si realizza solo se l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore alle due ore.
(2) Utilizzazione di apparecchiature e strumenti da divertimento o intrattenimento.
La nuova formulazione della tariffa non prevede, a differenza di quanto accadeva nel vigore della precedente normativa, un diverso trattamento tributario per l'utilizzazione di biliardi, di elettrogrammofoni, di biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio o congegno da divertimento o intrattenimento a gettone, a moneta o a scheda, se installati nell'ambito dello spettacolo viaggiante. Pertanto, queste attività sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti, seppur organizzate nel contesto dello spettacolo viaggiante.
(3) Ingresso nelle sale da gioco e nei luoghi adibiti all'esercizio di scommesse ed esercizio del gioco nelle case da gioco
Il punto 3 della tariffa assoggetta all'imposta sugli intrattenimenti il corrispettivo pagato per l'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente adibiti all'esercizio delle scommesse. Il successivo punto 4 della tariffa prevede che l'esercizio dell'attività del gioco rientri nel campo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti quando lo stesso sia svolto all'interno di una casa da gioco (casinò) o in altri luoghi a ciò destinati (ad esempio,
navi da crociera).
(4) Intrattenimenti diversi da quelli indicati in tariffa
In nota alla tariffa, al punto 1, viene precisato che gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati sono soggetti alla relativa imposta quando, oltre ad avere una finalità ludica, essenziale al concetto di intrattenimento, siano caratterizzate da modalità di organizzazione, di esercizio e svolgimento strettamente similari a quelle espressamente previste dalla tariffa.
(5) Attività indicate in tariffa svolte nel contesto sportivo
Le attività indicate al punto 2 della tariffa (biliardo, bowling, go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti. Quando, però, le stesse attività sono svolte nel contesto sportivo sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti, in quanto carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo del tributo.
c. Presupposto soggettivo
L'articolo 2 del D.P.R. n. 640 del 1972 reca una definizione omnicomprensiva, e fa riferimento a chiunque organizzi gli intrattenimenti o le altre attività di cui alla tariffa allegata allo stesso decreto. Con riferimento alle case da gioco, il medesimo articolo 2 precisa che, ove l'esercizio del gioco sia riservato per legge ad un ente pubblico, questi rimane comunque soggetto di imposta anche se ne delega ad altri la gestione. L'articolo 5 del regolamento, emanato con D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, nel dettare norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, individua nei gestori delle case da gioco o nei loro rappresentanti i soggetti tenuti agli adempimenti contabili relativi ai proventi incassati nell'esercizio del gioco, nonché alla liquidazione e versamento del tributo.
d. Base imponibile
L'articolo 3 disciplina la determinazione della base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti. Costituiscono base imponibile sia il corrispettivo dei singoli titoli di accesso , emessi anche in abbonamento, per l'ingresso o l'occupazione del posto, sia il prezzo comunque pagato per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. In virtù del comma 2, costituiscono, altresì, base imponibile:
della base imponibile, nel caso in cui siano organizzate esecuzioni musicali non dal vivo presso pubblici esercizi con ingresso libero e senza cessioni o prestazioni obbligatoriamente imposte ai partecipanti. La base imponibile è determinata, in tali ipotesi, nella misura del cinquanta per cento dei proventi conseguiti in occasione dell'evento. In considerazione della minima rilevanza economica delle attività svolte, la lettera b) stabilisce che per i soggetti che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi complessivi per un importo non superiore a € 25.822,84, la base imponibile è costituita dal cinquanta per cento di tutti i proventi realizzati.
e. Aliquote
L'articolo 4 stabilisce che le aliquote dell'imposta sugli intrattenimenti sono quelle indicate nella tariffa annessa allo stesso D.P.R. n. 640 in vigore all'inizio dell'intrattenimento. La nota 3 alla medesima tariffa prevede che, per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento indicati nell'articolo 14 bis, comma 1, del D.P.R. n. 640 del 1972, l'aliquota è fissata al 6 per cento.
f. Adempimenti per le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti
L'articolo 10 del decreto legislativo n. 60 del 1999 ha sostituito l'articolo 15 del D.P.R. n. 640 del 1972, che nell'attuale formulazione è rubricato "Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". La disposizione citata demanda la disciplina degli adempimenti contabili dei soggetti obbligati, nonchè quella relativa alle modalità e termini di pagamento dell'imposta, ad un apposito regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662, con D.P.R. n. 544 del 1999. L'articolo 6 del D.P.R. n. 640 del 1972, sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999, prevede l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante all'intrattenimento un titolo di accesso. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta, a tal fine, sono tenuti ad installare un apposito misuratore fiscale o una biglietteria automatizzata.
(1) Dichiarazione di effettuazione di attività
L'articolo 19 del D.P.R. n. 640 del 1972, stabilisce che gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette all'imposta devono produrre al compente ufficio accertatore una preventiva dichiarazione di effettuazione dell'attività. Tali soggetti devono dichiarare di possedere, ove obbligatoria, la licenza di pubblica sicurezza di cui agli articoli 68 e 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(2) Disciplina dei titoli di accesso gratuiti
Le tessere nominative permanenti rilasciate dall'esercente od organizzatore e gli altri titoli di accesso emessi gratuitamente non sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti nei limiti fissati dall'articolo 26 del D.P.R. n. 640 del 1972, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 60 del 1999. In particolare, si distinguono due ipotesi:
imposta i titoli di accesso gratuiti nella misura del due per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti previsti, l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per le corrispondenti categorie dei titoli di accesso a pagamento.
(3) Determinazione e pagamento (art.15 D.P.R. 640/72)
L’ammontare della imposta si calcola applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dalla tariffa. Il versamento della stessa deve avvenire con il Mod. F 24 entro i seguenti termini (art. 6 D.P.R. 544/99):
(4) Registrazione e certificazione dei corrispettivi
Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi, relativamente al settore degli intrattenimenti, questa deve avvenire, in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 544, mediante l'emissione dei titoli di accesso. Non si è tenuti al rilascio dei titoli di accesso nelle seguenti ipotesi (artt. 3 e 4 D.P.R. 544/99):