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app.ti diritto amm.vo, Appunti di Diritto Amministrativo

breve appunto sui concetti del diritto amm.vo

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 20/04/2012

pistocco63
pistocco63 🇮🇹

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Concetto di pubblica
amministrazione
DEFINIZIONE: complesso di organi dello
Stato o di altri Enti Pubblici, la cui attività
è volta al raggiungimento dei ni ritenuti
utili per la collettività, dando attuazione
concreta alle leggi e alle decisioni degli
organi politici
( Oltre a questa denizione “soggettiva”,
centrata sugli organi, si può dare una
denizione oggettiva”, centrata sulla
attività svolta dagli organi medesimi;
pubblica amministrazione = attività
amministrativa)
. Proli dierenziali tra fondazioni e
associazioni
Dall’analisi della disciplina in materia di
fondazioni si può comprendere anche quali
siano gli elementi comuni ad associazioni
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Concetto di pubblica

amministrazione

DEFINIZIONE: complesso di organi dello Stato o di altri Enti Pubblici, la cui attività è volta al raggiungimento dei fini ritenuti utili per la collettività, dando attuazione concreta alle leggi e alle decisioni degli organi politici

( Oltre a questa definizione “soggettiva”, centrata sugli organi, si può dare una definizione “oggettiva”, centrata sulla attività svolta dagli organi medesimi; pubblica amministrazione = attività amministrativa)

. Profili differenziali tra fondazioni e associazioni

Dall’analisi della disciplina in materia di fondazioni si può comprendere anche quali siano gli elementi comuni ad associazioni

e fondazioni e quali, invece, le differenze che possono spingere l’Ente locale a costituire o partecipare l’una o l’altra organizzazione collettiva, a seconda delle esigenze del caso concreto e degli obiettivi perseguiti dall’amministrazione.

In entrambi i casi si tratta di persone giuridiche private, cioè enti che presentano una soggettività giuridica perfetta, così come perfetta è la loro autonomia patrimoniale. Nessun rischio potrà, pertanto, derivare all’Ente locale dalle obbligazioni assunte dall’associazione (sempre che si tratti di associazione riconosciuta e perciò dotata di personalità giuridica) o dalla fondazione e viceversa.

Come le associazioni, anche le fondazioni conseguono la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso dall’autorità amministrativa e anche le fondazioni traggono origine da un atto di

una struttura organizzativa a base soggettiva, mentre la fondazione rappresenta sostanzialmente un vincolo di destinazione impresso ad un patrimonio per il perseguimento di uno scopo di regola immodificabile, salvi casi del tutto eccezionali: un secondo fattore di differenziazione è basato quindi sulla presenza o meno di una struttura associativa, e pertanto di una pluralità di associati, cui viene attribuito il compito di assumere le decisioni strumentali al perseguimento dello scopo, nonché di determinare in concreto lo scopo stesso ed eventualmente anche di modificarlo. Si tratta di una naturale conseguenza del fatto che, mentre nella fondazione l’atto costitutivo è rappresentato da un atto unilaterale che cristallizza definitivamente lo scopo da perseguire, quest’ultimo è invece, nell’associazione, inserito in un contratto che, così come è stato concluso con un accordo tra i membri dell’associazione, che rappresentano le

parti di tale rapporto contrattuale, così può essere modificato. Le modifiche possono riguardare anche lo scopo a suo tempo prescelto, che quindi risulta mutevole nel suo divenire.

Occorre, tuttavia, rilevare che non manca in dottrina chi critica la tesi della fondazione concepita come universitas bonorum, e quindi come una pluralità di beni, in contrapposizione all’associazione (universitas personarum) costituita da una pluralità di persone. Questo più recente orientamento dottrinale sottolinea come la fondazione non sia, propriamente, un patrimonio destinato ad un determinato scopo, bensì “l’organizzazione collettiva, anche qui formata da persone (gli amministratori della fondazione), che si avvale del patrimonio per realizzare lo scopo

del Consiglio, il Consiglio del Ministri, i Ministri; organi consultivi: a livello centrale vi sono il Consiglio di Stato, il C.N.E.L., il Consiglio Superiore della P.A., il Consiglio Superiore delle Forze Armate, quello della Sanità, dei Lavori Pubblici, l’Avvocatura dello Stato

organi di controllo: a livello centrale vi sono la Corte dei Conti; a livello periferico vi sono i Commissari di Governo in ogni Regione, i Comitati Regionali di Controllo, i Commissari Prefettizi e le Commissioni Straordinarie per il controllo su Comuni e Province

territoriali (hanno il territorio come elemento essenziale) o non territoriali permanenti o temporanei

ordinari o straordinari

- I Principi fondamentali

dell’azione della P.A.:

efficienza (= buon andamento dell’attività amministrativa)

imparzialità (garantita dai controlli e dall’incompatibilità fra pubblici uffici e situazioni di interesse privato)

responsabilità : diretta: dei funzionari pubblici per illeciti civili,

penali, amministrativi, esclusa la “colpa lieve”

per danni: dell’ente pubblico

  • La competenza: ogni organo ha un suo campo di azione, una serie di attribuzioni, poteri e funzioni da svolgere.

avocazione = un organo superiore si sostituisce a uno inferiore

delega = competenza derivata dall’organo superiore a quello inferiore: non è definitiva

  • La gerarchia. Principio gerarchico (art. 97 Cost.): ad ogni ufficio è riconosciuta la sua sfera di competenza, attribuzione e responsabilità

Poteri degli uffici superiori su quelli inferiori:

direzione e regolazione: di solito tramite le circolari, con cui vengono emanati ordini individuali, collettivi e norme

vigilanza: potere disciplinare ==> applicazione di sanzioni in caso di infrazioni

annullamento d’ufficio, revoca o riforma di provvedimenti degli organi inferiori

delega di compiti agli organi inferiori

risoluzione di conflitti di competenza

amministrazione territoriale (Regioni, Province, Comuni)

amministrazione indiretta

(Enti autonomi dallo Stato)

amministrazione istituzionale (Enti Provinciali per il Turismo; Banca d’Italia...)

ATTI AMMINISTRATIVI

-Atto amministrativo = ogni atto emanato da una pubblica autorità nell'esercizio delle sue funzioni amministrative; è atto autoritativo; non riguarda funzioni legislative o giudiziarie (L. 241/1990, sul procedim. amministrativo)

-TIPI DI ATTI AMMINISTRATIVI:

-atti negoziali = dichiarazioni di volontà dirette a determinare il contenuto e gli effetti dell’atto (detti anche provvedimenti amministrativi )

a) autorizzazioni = atti con cui la P.A. consente di svolgere un'attività che i soggetti hanno diritto di svolgere, accertando i loro requisiti

  • manifestazioni di conoscenza

a) certificazioni: dichiarazioni su fatti di cui il dichiarante è a conoscenza

b) inserzione nei registri: di fatti accertati dalla P.A.

c) partecipazioni: la P.A. porta legalmente a conoscenza l'interessato di fatti, o di qualità, ecc...

-manifestazioni di giudizio:sono atti di VALUTAZIONE:

a) pareri: possono essere facoltativi, obbligatori - vincolanti, obbligatori- non vincolanti

b) giudizi, es. idoneità in un concorso

c) decisioni; es. accogliere o meno un ricorso

d) intimazioni: formale avvertimento ad un soggetto adempia ad un obbligo; costituisce il soggetto in mora; sono

indispensabili per le successive sanzioni.

e) relazioni, es. di commissioni d'inchiesta

-CARATTERI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:

  • efficienza: ottenere il miglior risultato possibile

-imparzialità: vietate disparità di trattamento ingiustificate

Discrezionalità pura = nessuna norma se non "operare nel pubblico interesse"

Discrezionalità tecnica = accertati i dati tecnici, possibile una libertà di scelta

-Validità = perfezione dell'atto; completato il procedimento per farlo esistere

-Efficacia= capacità di produrre effetti => Esecutorietà = possibilità di eseguire l'atto coattivamente previa diffida: è tipica della P.A.; i privati devono affidarsi all'Autorità Giudiziaria

- ELEMENTI DELL'ATTO:

a) essenziali. se ne manca uno l’atto è considerato NULLO: sono: il soggetto (organo della P.A.); l'oggetto , è la

situazione giuridica su cui l’atto incide; la manifestazione di volontà, giudizio o conoscenza, non viziata da dolo, violenza, errore, ( contenuto dell’atto); la forma solo se richiesta dalla legge; anche il silenzio ha valore, o di accoglimento o di rifiuto; motivazione, le ragioni, di pubblico interesse, che inducono a emanare l’atto

b) naturali: sono sottintesi per legge; efficaci se non espressamente esclusi nell'atto

c)accidentali: non necessari, introdotti occasionalmente (condizione, termine, modo)

L’ATTO AMMINISTRATIVO E LA SUA

PATOLOGIA

La patologia dell’atto amministrativo