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ATTO DI AMM.VO SVOLTO ESAME AVVOCATO 2010
Tipologia: Appunti
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Caio, proprietario di un appartamento sito in uno stabile nel comune di Gamma, presenta in data 30 ottobre 1986 domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in relazione all’avvenuto cambio di destinazione di uso, da lavatoio ad abitazione, dei locali posti al soprastante il IV piano del fabbricato, affermando di esserne comproprietario. Il comune di Gamma, con determinazione dirigenziale n. 10/2004, fondata sul presupposto della intervenuta formazione sulla domanda di condono, del silenzio-assenzo a norma dell’art. 35 della legge n. 47/85, rilasciava provvedimento di concessione in sanatoria. Con successiva determinazione dirigenziale n. 11/2004 irrogava altresì a Caio una sanzione pecuniaria di €. 516,00 per i lavori eseguiti comunque abusivamente nei locali sopra citati. I condomini del fabbricato in questione Tizio e Sempronio, lamentando la violazione del loro diritto di comproprietari del locale lavanderia, impugnavano i citati provvedimenti, notificando il ricorso a Caio quale contro interessato. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL….
Sez…
Rg n…..
Memoria di costituzione
Nell’interesse del Sig. Caio, CF…, nato a … il … e residente in … alla via … n…, rappresentato e difeso dall’Avv…. CF… (fax; e-mail) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in … alla via … n… giusta procura in calce al presente atto
per resistere
al ricorso principale proposto dai Sig.ri Tizio e Sempronio, rappresentati e difesi dall’Avv… ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in … alla via … n …
contro
il Comune di Gamma, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la casa comunale in … alla …via … n…
per l’annullamento
FATTO
DIRITTO
In via pregiudiziale
Il ricorso proposto dai Sig.ri Tizio e Sempronio avverso i provvedimenti dell’Amministrazione comunale di Gamma è, fermo quanto si dirà sub 2 in relazione alla carenza d’interesse dei ricorrenti, irricevibile in quanto tardivo ai sensi degli artt. 29 e 41 del codice del processo amministrativo.
Invero, il comma 18 dell’art. 35 della Legge n. 47 del 1985, a chiare lettere, stabilisce che decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono edilizio questa deve intendersi accolta a condizione che l’interessato provveda al pagamento integrale delle eventuali somme dovute a titolo di conguaglio ed alla presentazione all’Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria per l’accatastamento.
La norma fa riferimento al c.d. silenzio assenso ovvero alle ipotesi, tassativamente previste dal legislatore, in cui al comportamento silenzioso dell’ Amministrazione pubblica si attribuisce una qualificazione giuridica di accoglimento dell’istanza con i conseguenti effetti giuridici propri dell’atto amministrativo.
A tal proposito, la giurisprudenza è oggi concorde nel ritenere che il silenzio-assenso interviene al posto dell’atto e produce gli stessi effetti che l’atto avrebbe prodotto se l’amministrazione l’avesse emanato senza, quindi, necessità di ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione.
Tant’è vero che qualora successivamente l’Amministrazione decidesse di intervenire per eliminare un caso di silenzio-assenso illegittimamente formatosi, ciò non avverrebbe in via originaria, bensì in sede di autotutela, come se effettivamente un atto fosse stato emanato.
Dunque, nel caso di specie, l’abuso edilizio è cessato nel momento in cui si è formato il silenzio-assenso ovvero 24 mesi dopo la presentazione della domanda di condono al Comune di Gamma e non nel momento in cui l’Amministrazione ha assunto la determinazione dirigenziale prot. n. 10/2004 in quanto quest’ultima costituisce solo una presa d’atto dell’avvenuta formazione del silenzio significativo.
Orbene, Tizio e Sempronio avrebbero dovuto impugnare il detto silenzio assenso, formatosi dal 30 ottobre 1988, nel rispetto dei termini generali di impugnazione di 60 giorni dalla piena conoscenza del fatto mentre, invece, si sono limitati ad impugnare dei provvedimenti meramente confermativi del Comune di Gamma adottati nel 2004.
Non può, infatti, dubitarsi che i comproprietari Tizio e Sempronio fossero già da tempo a conoscenza dei lavori eseguiti da Caio nell’immobile e del conseguente cambio di destinazione d’uso, tanto più che a riguardo nulla è stato provato dagli stessi nel proposto ricorso.
Pertanto, il responsabile dell’abuso è legittimato – anche per non incorrere nel regime sanzionatorio – ad avanzare la dichiarazione di conformità e conseguire il relativo titolo autorizzatorio o concessorio, salvi restando, naturalmente, i diritti dei terzi (Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2006, n. 9606).
A nulla rileva in tale sede, invece, il profilo civilistico relativo al diritto dei comproprietari i quali, di fatto, non subendo alcun pregiudizio dal rilascio del titolo, non si sono attivati per ottenere la pretesa tutela davanti al giudice ordinario.
Infatti, i provvedimenti amministrativi non pregiudicano la possibilità per eventuali privati “controinteressati” di far valere le proprie ragioni nelle sede competenti e da ciò deriva la mancanza in capo all’amministrazione emanante l’atto di un vero e proprio obbligo di compiere accertamenti relativi ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto amministrativo.
Alla luce di quanto sopra argomentato la doglianza dei ricorrenti è infondata, atteso che la legittimazione a richiedere la sanatoria non può che coincidere con la legittimazione a chiedere il titolo edilizio, stante la portata generale della previsione di cui all’art. 4 della L. n. 10 del 1977, sostituito dall’art. 11 del DPR n. 380 del 2001, in quanto la funzione della sanatoria è soltanto quella di consentire la permanenza delle opere realizzate senza titolo.
Per quanto sopra esposto il Sig. Caio, come sopra rappresentato e difeso, con espressa riserva di integrazione ed ampliamento di quanto nella presente memoria
CHIEDE
che l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia, in accoglimento delle suesposte argomentazioni e precisazioni, respingere il ricorso principale, perché irrecevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria delle spese.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presenta controversia è di valore pari a €…
Luogo, data Avv….
Procura
Io sottoscritto Sig. Caio delego l’Avv…. a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio in…alla via…n…Esprimo il consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgvo n. 196/2003, dando atto di aver ricevuto l’informativa prevista dalla legge.
Firma
Caio
La firma è autentica.
Avv….
Relata di notificazione
Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche del….ho notificato il suesteso atto a: