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Responsabile del procedimento amm.vo, Appunti di Diritto Amministrativo

Responsabile del proc. amm.vo e suoi compiti

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 24/04/2020

cassandra906578
cassandra906578 🇮🇹

4.2

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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED I SUOI COMPITI
(ARTT. 5 E 6 L. n. 241/90 e s.m.i.)
L’art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. assume notevole rilevanza per il cittadino in quanto
rappresenta l’espressione della trasparenza dell’azione amministrativa, che ha costituito, sin
dall’origine, uno dei motivi ispiratori dell’intera legge.
Occorre rilevare sin da subito che i precetti contenuti nell’art. 5 sono immediatamente
applicabili e non ammettono deroghe.
In forza dell’art. 5, c. 1 il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a
o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale; con l’espressione “dirigente di ciascuna unità organizzativa” non si deve fare
riferimento ad una nozione di dirigente in senso stretto e quindi ad un impiegato con qualifica
dirigenziale, ma si deve avere riguardo all’impiegato di grado più elevato nell’unità organizzativa
competente.
Nell’articolo quindi si introduce una coincidenza non necessaria, ma meramente eventuale,
tra responsabile dell’istruttoria e responsabile dell’emanazione del provvedimento finale; la
problematica della coincidenza delle figure risulta ancora più complessa negli enti locali alla luce
della normativa specifica di settore e delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro sulle
quali ci si soffermerà in apposita sede.
La giurisprudenza ha osservato che in alcuni casi le figure devono essere necessariamente
separate, come nel caso in cui l’atto finale sia di competenza dirigenziale e quest’ultima non sia
delegabile, lasciando invece l’attività istruttoria ad un funzionario privo di qualifica dirigenziale. La
Corte dei Conti della Sicilia, Sez. controllo, 3.12.1996, n. 80, con riferimento alla emanazione di un
decreto di liquidazione di pensione, ha ammesso lo svolgimento della fase istruttoria da parte dei
funzionari, ma ha richiesto il possesso della qualifica dirigenziale per l’emanazione dell’atto finale.
Nell’art. 5, c. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. si dispone che l'unità organizzativa competente e il
nominativo del responsabile del procedimento devono essere comunicati ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. In questo caso il legislatore si è
dimostrato particolarmente attento ad evitare ogni possibile incertezza ed elusione della norma
individuando, in mancanza di esplicita designazione, tale responsabile, nello stesso dirigente
dell’unità organizzativa competente; infatti l’art. 5, c. 2 dispone che “Fino a quando non sia
effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4”.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la mancata designazione del
responsabile del procedimento, così come la mancata comunicazione del nominativo nella
comunicazione di avvio del procedimento non luogo ad una invalidità dell’atto, ma comporta
solamente che venga considerato responsabile del procedimento il funzionario addetto all’unità
organizzativa competente1. Solo in rari casi la giurisprudenza amministrativa ha richiesto come
requisito ulteriore ai fini dell’operare del regime residuale di cui all’art. 5, c. 2 della L. n. 241/90 la
qualifica dirigenziale2.
1 Fra le tante Cfr TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 6.2.2002, n. 691; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14.4.1999, n. 433.
2 Cfr TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 8.4.2002, n. 165, in Foro amministrativo – TAR, 2002.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED I SUOI COMPITI

(ARTT. 5 E 6 L. n. 241/90 e s.m.i.) L’art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. assume notevole rilevanza per il cittadino in quanto rappresenta l’espressione della trasparenza dell’azione amministrativa, che ha costituito, sin dall’origine, uno dei motivi ispiratori dell’intera legge. Occorre rilevare sin da subito che i precetti contenuti nell’art. 5 sono immediatamente applicabili e non ammettono deroghe. In forza dell’art. 5, c. 1 il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; con l’espressione “dirigente di ciascuna unità organizzativa” non si deve fare riferimento ad una nozione di dirigente in senso stretto e quindi ad un impiegato con qualifica dirigenziale, ma si deve avere riguardo all’impiegato di grado più elevato nell’unità organizzativa competente. Nell’articolo quindi si introduce una coincidenza non necessaria, ma meramente eventuale, tra responsabile dell’istruttoria e responsabile dell’emanazione del provvedimento finale; la problematica della coincidenza delle figure risulta ancora più complessa negli enti locali alla luce della normativa specifica di settore e delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro sulle quali ci si soffermerà in apposita sede. La giurisprudenza ha osservato che in alcuni casi le figure devono essere necessariamente separate, come nel caso in cui l’atto finale sia di competenza dirigenziale e quest’ultima non sia delegabile, lasciando invece l’attività istruttoria ad un funzionario privo di qualifica dirigenziale. La Corte dei Conti della Sicilia, Sez. controllo, 3.12.1996, n. 80, con riferimento alla emanazione di un decreto di liquidazione di pensione, ha ammesso lo svolgimento della fase istruttoria da parte dei funzionari, ma ha richiesto il possesso della qualifica dirigenziale per l’emanazione dell’atto finale. Nell’art. 5, c. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. si dispone che l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento devono essere comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. In questo caso il legislatore si è dimostrato particolarmente attento ad evitare ogni possibile incertezza ed elusione della norma individuando, in mancanza di esplicita designazione, tale responsabile, nello stesso dirigente dell’unità organizzativa competente; infatti l’art. 5, c. 2 dispone che “Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4”. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la mancata designazione del responsabile del procedimento, così come la mancata comunicazione del nominativo nella comunicazione di avvio del procedimento non dà luogo ad una invalidità dell’atto, ma comporta solamente che venga considerato responsabile del procedimento il funzionario addetto all’unità organizzativa competente^1. Solo in rari casi la giurisprudenza amministrativa ha richiesto come requisito ulteriore ai fini dell’operare del regime residuale di cui all’art. 5, c. 2 della L. n. 241/90 la qualifica dirigenziale^2. (^1) Fra le tante Cfr TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 6.2.2002, n. 691; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14.4.1999, n. 433. (^2) Cfr TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 8.4.2002, n. 165, in Foro amministrativo – TAR , 2002.

Sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non vada ad incidere sulla validità dell’atto finale, in qualche sentenza i giudici amministrativi hanno sostenuto che in tale comportamento potrebbe costituire una ipotesi di illecito disciplinare a carico del dipendente che non ha effettuato la comunicazione^3. Nell’art. 6 della L. n. 241/90 e s.m.i. vengono dettagliati i compiti principali che il responsabile del procedimento deve adempiere; in qualsiasi caso l’elencazione ivi contenuta non è da considerare né tassativa né tantomeno esaustiva in quanto il responsabile del procedimento in generale ha il compito di porre in essere tutte quelle attività necessarie per la conclusione del procedimento amministrativo nel rispetto di eventuali disposizioni speciali di settore. Le funzioni elencate nell’art. 6 citato possono ricondursi a quattro macrocategorie: 1) funzioni di notificazione, pubblicizzazione ed in genere di attività relazionali con i terzi; 2) funzioni istruttorie; 3) funzioni di impulso procedimentale; 4) funzioni decisorie^4. In base a tale funzioni il responsabile del procedimento si può definire come il primo interlocutore con il cittadino istante o comunque destinatario di un provvedimento. Pertanto egli ha innanzitutto il compito di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/ e s.m.i.. Il responsabile del procedimento ha altresì una serie di funzioni istruttorie che si concretizzano nella formazione del fascicolo e nell’acquisizione dalle amministrazioni certificanti di tutti i documenti necessari; trova infatti piena applicazione il DPR n. 445/2000 e l’art. 18, c. 2 della L. n. 241/90 come modificato dall’art. 3, c. 6 octies del DL 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni nella L. 14.5.2005, n. 80 che testualmente recita “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”. Tale disposizione va dunque a rafforzare quanto già disciplinato nel DPR n. 445/2000 in tema di semplificazione amministrativa nel rapporto con il cittadino. Al responsabile del procedimento sono poi attribuiti compiti più pregnanti quali l’esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare l’esibizione di documenti. Parte della dottrina ha rilevato che durante tali attività il responsabile incontra due limiti: le richieste devono essere coerenti con l’oggetto del procedimento e non devono mai comportare un aggravamento immotivato del procedimento^5. Rilevanti sono anche le funzioni di impulso in capo al responsabile del procedimento quali quella di convocare la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti e la possibilità di fissare incontri per verificare la possibilità di concludere accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale di cui all’art. 11 della L. n. 241/90 e s.m.i.. Infine spettano al responsabile del procedimento una serie di funzioni decisorie che si concretizzano nella emanazione di atti che hanno rilevanza verso l’esterno. Dato che non sempre vi è coincidenza tra colui che effettua l’istruttoria e colui che deve firmare il provvedimento in passato si poteva verificare che ci fossero dei contrasti di difficile soluzione anche sotto il profilo del vizio (^3) Cfr TAR Friuli Venezia Giulia, 9.12.1996, n. 1241. (^4) Detta classificazione è ripresa da Morbidelli, Il procedimento amministrativo , in AA.VV. Diritto amministrativo , II, Bologna, 2001, p. 1291. (^5) Cfr in tal senso Banterle-Travi, Commento agli artt. 4, 5, 6 legge 7.8.1990, n. 241 , in Nuove leggi civili commentate , 1995, p. 37.