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Appunti bioetica completi, Schemi e mappe concettuali di Bioetica

Riassunto completo del modulo di bioetica dell'esame di scienze umane del primo anno di medicina

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 26/01/2023

ampollo99
ampollo99 🇮🇹

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BIOETICA
PRINCIPI GENERALI DI BIOETICA
Bioetica (1970) = disciplina che si occupa delle questioni morali legate alla medicina e ricerca biologica.
RAMI DELLA BIOETICA
- Bioetica generale: si occupa di fondazioni etiche e quindi i valori e principi originali dell’etica medica basandosi su
documenti che trattano la bioetica
- Bioetica speciale: analizza grandi problemi affrontandoli sotto un profilo generale (ingegneria genetica, aborto,
sperimentazione clinica..)
- Bioetica clinica o decisionale: che si occupa di esaminare gli aspetti etici e i valori in gioco in un determinato caso
clinico (trapianto organi, eutanasia, malattie terminali, morte celebrale..)
1978 : Enciclopedia della bioetica : studio del comportamento umano nelle scienze della vita e nella cura della salute,
esaminato alla luce di valori e principi morali. Vengono enunciati 4 principi fondamentali:
- BENEFICENZA: promuovere il bene, nei confronti del paziente e della società ed evitare il male. Bisogna fare
attivamente il bene, non solo astenersi dal danneggiare. Il vero professionista deve avere 4 caratteristiche:
universalismo (no favoritismi), Specificità di funzione (ha autorità solo nel suo compito specifico), Neutralità affettiva
(non deve avere sentimenti di amore e odio), Orientamento verso la collettività (creare sempre il maggior bene per il
paziente e porgere sempre tutto l’aiuto possibile)
- NON MALEFICENZA: applicare il principio di beneficità in modo completo
- AUTONOMIA: rispettare i diritti fondamentali dell’uomo incluso il diritto all’autodeterminazione. Esige che si
rispettino da parte del personale sanitario le richieste del malato formulate in modo libero e informato, rimandando
comunque sempre la scelta terapeutica a chi ne ha la competanza.
- GIUSTIZIA: trattare tutti allo stesso modo e distribuire equamente le risorse
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA ( 1990 )
Composto da studiosi provenienti da diverse aree disciplinari che coinvolgono la bioetica eletti dal consiglio dei
ministri. Ha il compito di:
- stabilire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani ed evitare gli abusi
- garantire una corretta informazione dell’opinione pubblica su aspetti problematici e implicazioni dei trattamenti
terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei progressi delle scienze biomediche
- formulare pareri e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi
** Comitato etico: comitato che si occupa di valutare tutti i protocolli sperimentali che si trovano nelle strutture che
hanno la possibilità di farlo. Valutazione delle sperimentazioni a livello geografico. Il comitato etico non ha nessun tipo
di rapporto né gerarchico né lavorativo con il comitato nazionale della bioetica.
BIOETICA LAICA E CATTOLICA
La bioetica dovrebbe essere unica e universale, nonostante questo esistono due filoni di bioetica: cattolica e laica.
Queste sono contrastanti in diversi ambiti:
- embrione : considerato da bioetica cattolica vita umana
- eutanasia : reato per codice penale (più importante del pensiero etico)
- fecondazione assistita : lecita per legge purchè siano salvaguardati i diritti del nascituro
CODICE DEONTOLOGICO
=codice che si basa su valori e principi etici a cui i medici, essendo iscritti all’albo dei medici, devono attenersi. E’
quindi un codice etico comportamentale obbligatorio per tutte le professioni sanitarie, sono regolamentate diverse
questioni come: segreto professionale, privacy e il rapporto con il paziente.
La violazione del codice comporta sanzioni: ammonimento - censura - sospensione e radiazione (espulsione). La
somma delle sanzioni minori possono portare a sanzioni maggiori.
Il medico però per certe questioni può essere obbiettore di coscienza. Può rifiutare di operare senza essere
penalizzato solo in merito a tre questioni: interruzione volontaria di gravidanza, sperimentazione animale,
procreazione medicalmente assistita
*Autodeterminazione del soggetto
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BIOETICA

PRINCIPI GENERALI DI BIOETICA

Bioetica ( 1970 ) = disciplina che si occupa delle questioni morali legate alla medicina e ricerca biologica. RAMI DELLA BIOETICA

  • Bioetica generale : si occupa di fondazioni etiche e quindi i valori e principi originali dell’etica medica basandosi su documenti che trattano la bioetica
  • Bioetica speciale : analizza grandi problemi affrontandoli sotto un profilo generale (ingegneria genetica, aborto, sperimentazione clinica..)
  • Bioetica clinica o decisionale : che si occupa di esaminare gli aspetti etici e i valori in gioco in un determinato caso clinico (trapianto organi, eutanasia, malattie terminali, morte celebrale..) 1978 : Enciclopedia della bioetica : studio del comportamento umano nelle scienze della vita e nella cura della salute, esaminato alla luce di valori e principi morali. Vengono enunciati 4 principi fondamentali:
  • BENEFICENZA : promuovere il bene, nei confronti del paziente e della società ed evitare il male. Bisogna fare attivamente il bene, non solo astenersi dal danneggiare. Il vero professionista deve avere 4 caratteristiche: universalismo (no favoritismi), Specificità di funzione (ha autorità solo nel suo compito specifico), Neutralità affettiva (non deve avere sentimenti di amore e odio), Orientamento verso la collettività (creare sempre il maggior bene per il paziente e porgere sempre tutto l’aiuto possibile)
  • NON MALEFICENZA : applicare il principio di beneficità in modo completo
  • AUTONOMIA: rispettare i diritti fondamentali dell’uomo incluso il diritto all’autodeterminazione. Esige che si rispettino da parte del personale sanitario le richieste del malato formulate in modo libero e informato, rimandando comunque sempre la scelta terapeutica a chi ne ha la competanza.
  • GIUSTIZIA : trattare tutti allo stesso modo e distribuire equamente le risorse COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA ( 1990 ) Composto da studiosi provenienti da diverse aree disciplinari che coinvolgono la bioetica eletti dal consiglio dei ministri. Ha il compito di:
  • stabilire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani ed evitare gli abusi
  • garantire una corretta informazione dell’opinione pubblica su aspetti problematici e implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei progressi delle scienze biomediche
  • formulare pareri e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi ** Comitato etico : comitato che si occupa di valutare tutti i protocolli sperimentali che si trovano nelle strutture che hanno la possibilità di farlo. Valutazione delle sperimentazioni a livello geografico. Il comitato etico non ha nessun tipo di rapporto né gerarchico né lavorativo con il comitato nazionale della bioetica. BIOETICA LAICA E CATTOLICA La bioetica dovrebbe essere unica e universale, nonostante questo esistono due filoni di bioetica: cattolica e laica. Queste sono contrastanti in diversi ambiti:
  • embrione : considerato da bioetica cattolica vita umana
  • eutanasia : reato per codice penale (più importante del pensiero etico)
  • fecondazione assistita : lecita per legge purchè siano salvaguardati i diritti del nascituro CODICE DEONTOLOGICO =codice che si basa su valori e principi etici a cui i medici, essendo iscritti all’albo dei medici, devono attenersi. E’ quindi un codice etico comportamentale obbligatorio per tutte le professioni sanitarie, sono regolamentate diverse questioni come: segreto professionale, privacy e il rapporto con il paziente. La violazione del codice comporta sanzioni: ammonimento - censura - sospensione e radiazione (espulsione). La somma delle sanzioni minori possono portare a sanzioni maggiori. Il medico però per certe questioni può essere obbiettore di coscienza. Può rifiutare di operare senza essere penalizzato solo in merito a tre questioni: interruzione volontaria di gravidanza, sperimentazione animale, procreazione medicalmente assistita *Autodeterminazione del soggetto
  • 14 anni: capacità di intendere e di volere
  • 18 anni: capacità di agire. Si possono rifiutare le cure e il medico è tenuto ad astenersi

DAT: DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Le disposizioni anticipate di trattamento comunemente definite “testamento biologico” sono regolamentate dall’art. della Legge 219 del 22 Dicembre 2017 entrata in vigore il 31 Gennaio 2018.  La legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e quindi il consenso o rifiuto su:  Accertamenti diagnosticiScelte terapeuticheSingoli trattamenti sanitari Secondo la legge possono fare le DAT tutte le persone:  MaggiorenniSanoCapaci di intendere e volere *Si raccomanda la stesura delle DAT in seguito ad acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte  le DAT dovrebbero essere l’espressione di una volontà informata! *La legge sulle DAT non prevede l’obiezione di coscienza! La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:  Dal notaioIn comune *nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettono, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione Revoca e modifica delle DAT Le DAT possono essere modificate e revocate in qualunque momento, secondo le stesse modalità di presentazione (forma scritta o videoregistrazione in situazioni fisiche particolari) *Nei casi in cui “ragioni di emergenza o urgenza” non permettessero la revoca delle DAT secondo le modalità prestabilite, la revoca è possibile tramite dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni. Nomina fiduciario o terza persona E’ possibile durante la deposizione delle DAT nominare un fiduciario cioè una persona che funga da garante che deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere. L’accettazione della nomina di fiduciario deve avvenire attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo. Il fiduciario può rifiutare la nomina tramite atto scritto che deve essere comunicato al disponente. Il disponente può revocare l’incarico del fiduciario in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione. In caso di decesso del fiduciario le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di emergenza il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno Un’altra possibilità prevista dalla legge è quella di delegare altri a prendere decisioni su sé stessi Il medico ha l’obbligo di seguire ciò indicato dal paziente nelle DAT ** Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese (del tutto o in parte) dal medico in accordo con il fiduciario qualora:  Le DAT appaiono incongrue o non corrispondenti con la situazione clinica del paziente  Sussistono nuove terapie capaci di offrire concreta possibilità di miglioramento delle condizioni di vita che non erano presenti al momento della deposizione delle DAT  Nel caso di conflitto tra medico e fiduciario la decisione è rimessa al giudice tutelare **In caso di decesso o altri danni a carico del paziente imputabili al rifiuto delle cure, il medico non è perseguibile penalmente, né lo è nel caso in cui effettui un trattamento inconsapevole del contenuto delle DAT del paziente. Il medico invece è passibile di denuncia nel caso in cui effettui trattamenti pur essendo consapevole del contenuto delle DAT (anche se così facendo salvasse la vita! = eutanasia passiva)

  • confermare l’effetto terapeutico
  • valutare controindicazioni, effetti collaterali, interazioni con farmaci e alimenti FASE 4 ) tenta di ricercare effetti collaterali tossici non manifestati o non identificati nelle fasi antecedenti a causa del ristretto numero di pazienti e breve durata del trattamento (Farmacovigilanza) Studi controllati e non controllati  Gli studi controllati sono effettuati utilizzando un gruppo di controllo. Possono essere in cieco o doppio cieco. Negli studi in doppio cieco, né il medico né il paziente è consapevole del trattamento che il soggetto sta ricevendo (evitare ogni forma di bias). Nel doppio cieco viene utilizzato il placebo (sostanza inerte priva azione farmacologica)  Regolamentazione dell’uso del placebo: per tutelare soggetti che ricevendo placebo non migliorano le proprie condizioni di vita, il placebo può essere utilizzato per quella patologia sono se:
  • non esiste una terapia efficacie
  • non crea danno o sofferenza al paziente -a tutti viene data la garanzia di essere curati *a entrambi i gruppi viene somministrato un farmaco base che controlli i sintomi della patologia  Gli studi non controllati possono essere:
    • studi osservazionali che utilizzano dati provenienti da un campione di individui con il fine di trarre inferenze sulla popolazione (può essere prospettico o retrospettivo)
    • studi trasversali: definiscono la frequenza di una condizione o caratteristica nella popolazione
    • studi longitudinali: osservano la popolazione tentando di ricercare i fattori responsabili della malattia

Istruzioni e requisiti necessari per una sperimentazione

 la sperimentazione segue una regolamentazione ben precisa *La struttura in cui si svolge la sperimentazione deve essere autorizzata *Lo sperimentatore che conduce il suo studio può essere centro combinatore se coordina oltre al suo centro altre strutture o centro satellite se le altre strutture seguono lo stesso protocollo della struttura principale.

  1. Scrivere e strutturare il PROTOCOLLO SPERIMENTALE. Lo sperimentatore deve riportare:
    1. Titolo dello studio
    2. Razionale e obbiettivi : argomentare la rilevanza e importanza dello studio
    3. Disegno dello studio : tipo di studio
    4. Soggetti coinvolti (criteri di inclusione ed esclusione)
    5. Metodo (dimensione del campione, metodi di campionamento, metodi di randomizzazione e cecità, strumenti e gestione dei dati..)
    6. Piano delle attività: sequenza delle attività dello studio (rappresentate con diagramma di flusso)
    7. Valutazioni previste (quali e tempi)
    8. Statistica
    9. ASPETTI ETICI: modalità di protezione dei pazienti (assicurazioni, protezione dati sensibili)
    10. Costi e Persone coinvolte con ruolo
  2. Il protocollo deve essere approvato dal Comitato Etico. Il comitato deve quindi garantire che vengano rispettati i diritti dei soggetti coinvolti : diritto all’ informazione e al consenso , diritto alla riservatezza dei dati, diritto al rifiuto , diritto alla salute e diritto alla vita. Il comitato etico deve anche valutare la competenza dello sperimentatore in quell’ambito che vuole trattare. Il comitato etico restituisce una risposta vincolante: se non viene approvata la sperimentazione non può essere svolta, altrimenti si possono chiedere delle modifiche allo sperimentatore. Il comitato etico è indipendente ovvero non deve avere alcuna interferenza e alcun interesse nei confronti dello specifico protocollo.
  3. Approvato il protocollo, lo sperimentatore può iniziare a reclutare i pazienti che aveva messo nei criteri di inclusione *non deve esserci approvazione per ogni singolo paziente da parte del comitato etico, è lo sperimentatore che tiene conto della situazione dei pazienti
  4. Lo studio sperimentale può partire!

Tutela dei soggetti nella sperimentazione clinica e consenso I soggetti coinvolti in uni studio sperimentale hanno il diritto di:

  • consenso
  • diritto all’integrità fisica e mentale -copertura assicurativa -riservatezza dei dati
  • diritto a revocare il consenso
  • il rapporto rischio benefici deve essere obbligatoriamente a favore dei benefici CONSENSO : il consenso è la procedura mediante la quale il soggetto accetta di partecipare alla sperimentazione in seguito ad un’accurata informazione da parte dello sperimentatore. Con il consenso mette in atto il principio di autonomia. Il consenso informato è documentato da un modulo che deve essere scritto, datato e firmato.  il senso di fornire un consenso informato non è quello di tutelare medico o sperimentatore ma accertarsi che i soggetti siano consapevoli di tutto ciò che comporta essere partecipi di un progetto sperimentale.  nel caso di MINORI, il consenso viene dai genitori o da un tutore ma il minore deve affermare il suo assenso (tra scontri tra minore e tutore interviene il giudice tutelare), vi deve inoltre essere l’approvazione del comitato etico con competenza anche pediatrica  nel caso di SOGGETTI INCAPACI di dare il consenso (es. coma), il consenso viene da un tutore legale e l’approvazione del comitato etico. Nel caso in cui il soggetto riacquisisca la capacità decisionale deve essere richiesto il consenso. N.B: la sperimentazione su pazienti incapaci deve essere fatta solo se strettamente necessaria!  DONNE IN GRAVIDANZA potrebbero riscontrare problemi al feto. Se però non dovessero rientrare nei criteri di inclusione questo non corrisponderebbe al principio di giustizia. Nei protocolli viene oggi scritto “ci possono essere effetti collaterali sul feto”. *quando un soggetto dà il suo consenso, deve garantire di seguire tutti i procedimenti descritti altrimenti pena l’esclusione. Il soggetto può rinunciare alla partecipazione in qualsiasi momento firmando la revoca. Nonostante la rinuncia al protocollo avrà comunque la migliore terapia possibile per la sua patologia. N.B: il paziente che segue la sperimentazione non ha alcun privilegio rispetto a colui che non partecipa. Eventi avversi nel protocollo sperimentale Se un paziente manifesta un effetto collaterale esce dalla sperimentazione. Se più soggetti manifestano lo stesso effetto collaterale di lieve entità vanno indagate le origini. Se l’effetto collaterale è grave o addirittura si arriva alla morte di un soggetto, lo sperimentatore deve informare il comitato etico che valuterà la situazione e può far cessare la sperimentazione. Sperimentazioni genetiche  prevedono l’analisi del sangue e da queste analisi potrebbero derivare notizie inattese di una patologia che potrebbe insorgere nel futuro. Il paziente in questo caso può scegliere di negare il consenso, dare il consenso e non voler sapere l’esito, dare il consenso e voler sapere l’esito

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

 legge sulla PMA del Febbraio 2004 *è una legge di 16 articoli ma molto complessa, si riteneva fosse una legge cattolica tanto che a giugno dell’anno stesso di è indetto un referendum che però non ha raggiunto il quorum di partecipanti. Ad oggi è stato mantenuto lo stesso “scheletro” ma sono state fatte diverse modifiche. I requisiti iniziali per i quali era ammessa la PMA:

  • due soggetti entrambi maggiorenni
  • i due devono essere coniugati o conviventi
  • i due soggetti devono essere di sesso diverso
  • i due soggetti devono essere vivi
  • i soggetti devono essere in età potenzialmente fertile (la legge non identifica un numero preciso entro il quale la PMA

Articolo 16: Obiezione di Coscienza

  • si può fare obiezione di coscienza
  • l’obiezione di coscienza può essere sempre revocata
  • gli obbiettori non possono astenersi dall’assistere la donna o la coppia prima e dopo la pratica MODIFICHE INTRODOTTE :  2008 = sono stati specificati i concetti sterilità e infertilità, il certificato deve essere effettuato da specialisti. Inoltre nel caso in cui l’uomo sia portatore di malattia virali sessualmente trasmissibili (es HIV), per evitare rischi alla madre e al nascituro è permessa la PMA.  2009 = emesso il decreto per il quale è stato tolto il limite massimo di 3 embrioni per impianto  2011 = il comitato nazionale della bioetica esamina il diritto del nascituro di sapere pienamente, parzialmente o non sapere chi siano i genitori biologici e come è stato concepito.  2014 = è stata ammessa la fecondazione eterologa Questione dell’utero in affitto -In Italia non è legale -In alcuni stati degli USA invece le donne mettono a disposizione il proprio utero, previo pagamento, per portare avanti la gravidanza di un’altra coppia. Il requisito per la madre surrogata in questione è quello di aver già avuto un figlio proprio. Tutela dei diritti dell’embrione Nel 1996 il CNB pubblica un documento nel quale prende una posizione intermedia tra bioetica laica e cattolica, sostenendo che l’embrione può essere considerato persona in seguito al 14 giorno dal concepimento in quanto si formano connessioni nervose e intellettive che permettono di considerare l’embrione persona  la spiegazione è scientifica e riguarda lo sviluppo embrionale. Il CNB ha inoltre riconosciuto illecite la soppressione o manipolazione di embrioni, anche nello stato di pre-impianto, la diagnosi su embrioni pre-impianto, la sperimentazione e la produzione

in vitro di embrioni per i quali non si intenda procede all’impianto nell’utero materno.

MANIPOLAZIONE GENETICA E INGEGNERIA GENETICA

Manipolazione genetica = qualsiasi intervento sul patrimonio genetico. La manipolazione può avvenire a livello molecolare o cellulare. Ingegneria genetica = applicazione di tecniche che permettono di trasferire informazioni genetiche a una cellula Il rischio dell’applicazione di tecniche di ingegneria genetica o manipolazione genetica è l’EUGENETICA ovvero l’applicazione di tecniche di modificazione genetica al fine di rendere migliore la specie togliendo determinati difetti. I problemi etici ce sorgono di fronte all’applicazione di queste tecniche riguardano:

  • comportamento da tenere nei confronti del soggetto prima della nascita
  • responsabilità della società nel definire leggi che interessano la persona umana
  • criterio di qualità di vita
  • principio terapeutico (è lecito compiere un intervento anche invasivo a beneficio del soggetto per correggere un difetto o eliminare una malattia) DIAGNOSI PRENATALE = diagnosi effettuata sul feto per evidenziare eventuali patologie attraverso delle tecniche che possono essere invasive (amniocentesi) o non invasive (ecografia). La diagnosi può essere effettuata a scopo:  ConoscitivoDecisionale : scoprire in tempo utile eventuali anomalie per ricorrere a IVG Opinioni riguardo alla diagnosi prenatale : Alcuni sostengono sia inutile in quanto l’embrione è persona e a prescindere dalle caratteristiche la sua vita va tutelata

Alcuni sostengono che sia eutanasia eugenetica Alcuni dicono sia utile alla qualità di vita del feto, e anche ai costi sociali ed economici della famiglia TEST GENETICI I test genetici analizzano un determinato gene, il DNA o i cromosomi con lo scopo di rilevare o escludere alterazioni associate a malattie genetiche. A livello terapeutico non si può ancora fare nulla (manipolazione genetica) e quindi lo scopo è puramente conoscitivo. Le informazioni derivate da questi test hanno contenuti specifici ed essendo l’informazione genetica permanente e non modificabile si sta ancora discutendo su quanto questi dati siano sensibili. Un individuo che si sottopone a test genetici può avere vantaggi a livello procreativo (evitare la trasmissione della malattia). Estensione informazione ai familiari  scelta del soggetto (se minorenne scelta dei genitori) I test genetici possono essere:

  1. Indagini di massa (screening)
  2. Diagnostico : conferma o meno la presenza di una patologia
  3. Diagnostico pre-sintomatico : il risultato indica se si svilupperà una determinata malattia
  4. Diagnostico predittivo : esprime il rischio di sviluppare (suscettibilità) una determinata malattia (BCRA1 per rischio tumori) Ambiti di applicazione più problematici sono:
  • campo occupazionale : un datore di lavoro non può richiedere un test genetico per un assunzione
  • campo assicurativo privato : un soggetto che fa un test genetico è obbligato a dirlo alla propria assicurazione ma un assicuratore non può richiedere test genetico per assicurare un soggetto. Diritto all’informazione Il medico ha l’obbligo di informare il soggetto riguardo:
  • cosa si fa
  • con che modalità
  • se ci sono alternative
  • probabilità di cura
  • interpretazione del risultato  Il dovere di informazione del medico è invece molto difficile, in quanto ricco di incognite. Molti termini che per i medici sono semplici e di uso comune sono in realtà incomprensibili al paziente e quindi si rischia di dare informazioni incomplete e il paziente potrebbe non comprendere appieno la portata della indicazione genetica. Diritto alla tutela della riservatezza L’informazione genetica è un dato sensibile perché riguarda la salute e quindi va tutelata. I diritti vanno svelati a terzi solo con il consenso del soggetto a cui appartengono i risultati genetici. Il rischio dei testi genetici è quello che si venga a creare una categoria di soggetti, detti unpatients che non sono curabili, perché sono risultati positivi al test, ma non esiste terapia, però sono comunque soggetti di interesse medico. Il soggetto può essere sottoposto ad uno stress notevole, può sentirsi discriminato a livello sociale, avere difficoltà in ambito relazionale, ma si può anche prefigurare il momento in cui insorgerà la malattia, la sua evoluzione e il momento della sua morte. Questi test non danno una certezza assoluta sul risultato, ma ci possono essere falsi positivi e falsi negativi. CODICE DEONTOLOGICO Articolo 46  Il medico prescrive e esegue test predittivi con il consenso scritto del soggetto o del suo rappresentante legale, i quali sono anche gli unici destinatari delle relative informazioni  Il medico non prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a fine assicurativi o occupazionali, inoltre le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla madre, successivamente a idonea informazione.