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Documento chiaro e conciso che serve per fissare i concetti vista la grandiosità delle materie per l'esame orale. Programma di Unibs.
Tipologia: Dispense
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La bioetica nasce nel 1970 , quando l’oncologo Van Rensellear Potter , in seguito all’affacciarsi di nuove tecnologie in ambito sanitario pubblica un articolo e poi un volume in cui parla del loro utilizzo in relazione ai principi etici. La bioetica ha lo scopo di distinguere/unire i valori etici e i fatti biologici , costruendo un ponte tra la cultura scientifica e quella morale. Nel 1978 viene pubblicata l’ Enciclopedia della bioetica , in cui viene definita come lo studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e nella cura della salute, esaminata alla luce di valori e principi morali. Sempre nel 1978 vengono enunciati i principi fondamentali della bioetica (laica) :
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona. ART. 5 CODICE CIVILE Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati se causano una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Convenzione del Consiglio di Europa per la protezione dei diritti dell’uomo ART. 5
_- Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informato (informazione su scopo, natura, conseguenze e rischi dell’intervento).
In Italia è considerata reato (omicidio volontario/colposo, aiuto/istigazione al suicidio) e violazione del Codice Deontologico. Dal punto di vista etico rispettare il volere del paziente è legato al rispetto del principio di autodeterminazione, tuttavia questo non è possibile nel nostro ordinamento giuridico. LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LEGGE 40/ Prima legge italiana sull’argomento (prima 30-40 progetti mai andati in porto), precedentemente alla quale si poteva fare ciò che si voleva perché non erano previste sanzioni (si è anche tentato invano di eliminarla con un referendum). La legge ha uno stampo cattolico , nettamente in contrasto con la legge dell’IVG:
Dal punto di vista giuridico. La legge 194/1978 aveva già abrogato l’articolo 552 del CP che puniva la procurata impotenza alla procreazione. Rimangono gli articoli 582- 583 del CP e art. 5 del CC (delitto di lesione personale), ma se lo scopo è terapeutico questi sono considerati non violati. Diverse sentenze, e in seguito la Corte di Cassazione, hanno stabilito che non è rilevante dal punto di vista giuridico una permanente diminuzione dell’integrità fisica derivante da un intervento di sterilizzazione, in presenza di valido consenso informato (non è necessario informare il partner), se questo avvenuto a scopo terapeutico , con l’obiettivo di ottenere il benessere fisico, psichico e sociale (il concetto di terapeuticità si estende agli interventi di sterilizzazione voluti dal soggetto in funzione dei suoi personali progetti di vita o di relazione interpersonale). La sterilizzazione coatta , attuata a scopi demografici, è illegale. Decide solo la persona interessata, non è obbligatorio informare il partner Si può fare obiezione di coscienza ma solo dal punto di vista deontologico, non esistendo una vera regolamentazione deve esistere un accordo tra colleghi in modo che gli interventi siano comunque garantiti alla persona che li richieda. Dal punto di vista etico.