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Soggettività Internazionale e Formazione di Stati: Convenzioni e Diritto Marittimo - Prof., Appunti di Diritto Internazionale

Sulla soggettività internazionale piena, che solo gli stati possiedono, e il processo di diventare uno stato. Vengono presentate le convenzioni internazionali, la sovranità e il diritto marittimo. Il documento illustra come la convenzione di montevideo del 1933 ha influenzato la formazione di stati e il trasferimento di competenze e sovranità da uno stato all'organizzazione internazionale.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 07/01/2024

Ciao123457
Ciao123457 🇮🇹

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Test 30 domande risposta multipla (non risposta o sbagliata 0 punti)
Media dei due test voto finale.
Per registrare voto test scritto ci prenotiamo per l’orale e firmiamo il foglio per accettazione.(entro e non
oltre luglio)
Date compitini
1 compitino 27 marzo 2023 (in orario di lezione, 8:30-10) lezioni fino alla settimana precedente
2 compitino 12 maggio 2023 (in orario di lezione)
DIRITTO INTERNAZIONALE.
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Le norme del diritto disciplinano la condotta degli stati nei confronti degli altri stati.
Dir internazionale (pubblico) diritto per gli stati, ma ci sono altre branche rilevanti ma distinte.
Prima branca concettualmente distinta è altra tipologia diritto sovranazionale, ed è il diritto dell’UE.
UE non ha origine statale, non è codice civile italiano tipo, diritto sviluppato da un’organizzazione
internazionale.
Altra branca distinta da diritto internazionale pubblico è diritto internazionale privato.
Pubblico rapporti fra stati, suo della forza, guerra e poi dir internazionale privato, il diritto disciplina i
rapporti tra PRIVATI, contratti, illecito, delitto di famiglia, criterio di collegamento con + di uno stato.
Rapp privatistici che tocca diversi stati.
Ad esempio il PC Apple non è italiano procedura di risarcimento danni ad esempio, diritto internazionale
privato, il giudice adirà leggi non nazionali.
LEX MERCATORIA altra branca. Complesso di norme sviluppate a livello internazionale dai professionisti del
settore commerciale. Gli attori del commercio internazionale nel corso del tempo hanno sviluppato (già da
‘800) leggi che entrano in concorso con quelle nazionali. Sono leggi di natura contrattuale, come risolvere
inadempimento del contratto interpretazione ecc.
Leggi interne erano giudicate inadeguate dagli attori del mercato internazionale, si sono creati una legge a
parte.
1) D internazionale pubblico
2) Privato
3) Diritto Unione europea
4) Lex mercatoria
Dir internazionale pubblico
Diritto per gli stati fatto dagli stati. Le norme sono create DAGLI STATI.
I soggetti destinatari delle norme sono gli stati.
Il destinatario della norma è lo stesso soggetto che la crea. Nell’ordinamento italiano non sono i cittadini a
creare le norme, ma il Parlamento. Le norme ci arrivano dall’alto imposte, nel diritto internazionale chi deve
rispettarle è anche quello che direttamente le crea.
IL CARCERIERE È AL TEMPO STESSO IL DETENUTO.
Se destinatario della norma è medesimo soggetto che lo crea, il contenuto della norma non andrà a
vincolare gli interessi del suo creatore.
Questa è l’inconsistenza teorica
Dal lato pratico dove si vede il problema? Ambiente? Biodiversità internazionale, bisogna limitare le
emissioni, ci servono norme di diritto internazionale.
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Test 30 domande risposta multipla (non risposta o sbagliata 0 punti) Media dei due test voto finale. Per registrare voto test scritto ci prenotiamo per l’orale e firmiamo il foglio per accettazione.(entro e non oltre luglio) Date compitini 1 compitino 27 marzo 2023 (in orario di lezione, 8:30-10) lezioni fino alla settimana precedente 2 compitino 12 maggio 2023 (in orario di lezione) DIRITTO INTERNAZIONALE. 13/ Le norme del diritto disciplinano la condotta degli stati nei confronti degli altri stati. Dir internazionale (pubblico) diritto per gli stati, ma ci sono altre branche rilevanti ma distinte. Prima branca concettualmente distinta è altra tipologia diritto sovranazionale, ed è il diritto dell’UE. UE non ha origine statale, non è codice civile italiano tipo, diritto sviluppato da un’organizzazione internazionale. Altra branca distinta da diritto internazionale pubblico è diritto internazionale privato. Pubblico rapporti fra stati, suo della forza, guerra e poi dir internazionale privato, il diritto disciplina i rapporti tra PRIVATI, contratti, illecito, delitto di famiglia, criterio di collegamento con + di uno stato. Rapp privatistici che tocca diversi stati. Ad esempio il PC Apple non è italiano procedura di risarcimento danni ad esempio, diritto internazionale privato, il giudice adirà leggi non nazionali. LEX MERCATORIA altra branca. Complesso di norme sviluppate a livello internazionale dai professionisti del settore commerciale. Gli attori del commercio internazionale nel corso del tempo hanno sviluppato (già da ‘800) leggi che entrano in concorso con quelle nazionali. Sono leggi di natura contrattuale, come risolvere inadempimento del contratto interpretazione ecc. Leggi interne erano giudicate inadeguate dagli attori del mercato internazionale, si sono creati una legge a parte.

  1. D internazionale pubblico
  2. Privato
  3. Diritto Unione europea
  4. Lex mercatoria Dir internazionale pubblico Diritto per gli stati fatto dagli stati. Le norme sono create DAGLI STATI. I soggetti destinatari delle norme sono gli stati. Il destinatario della norma è lo stesso soggetto che la crea. Nell’ordinamento italiano non sono i cittadini a creare le norme, ma il Parlamento. Le norme ci arrivano dall’alto imposte, nel diritto internazionale chi deve rispettarle è anche quello che direttamente le crea. IL CARCERIERE È AL TEMPO STESSO IL DETENUTO. Se destinatario della norma è medesimo soggetto che lo crea, il contenuto della norma non andrà a vincolare gli interessi del suo creatore. Questa è l’inconsistenza teorica Dal lato pratico dove si vede il problema? Ambiente? Biodiversità internazionale, bisogna limitare le emissioni, ci servono norme di diritto internazionale.

Ma come si fa a dire a uno stato di limitare produzione economica per l’ambiente? Per generazioni future? Accanto agli stati sono apparsi altri soggetti rilevanti le organizzazioni internazionali, gli individui. Lo Stato comunque è e rimane l’unico soggetto necessario, gli altri potrebbero cessare di esistere e il diritto internazionale andrebbe avanti, ma se cessasse lo stato sparirebbe il diritto internazionale. Bisogna capire cosa è stato o no. Solo se si è stati si ha la SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE PIENA. Essere soggetti di diritto internazionale (soggettività piena) significa essere soggetti attivi e passivi del diritto internazionale , poter creare le norme (soggettività attiva) e soggettività passiva (essere vincolato o destinatario della norma) Solo gli stati hanno soggettività internazionale piena, partecipano al processo di formazione e godono a pieno dei diritti che prevede e sono vincolati dagli obblighi. QUALI SONO I REQUISITI DELLO STATO? Lo stato deve avere una serie di requisiti che fondano il principio fondamentale del diritto internazionale. In realtà secondo lui c’è un unico e solo vero principio che deve guidarci quando maneggiamo il diritto internazionale. Principio è quello della sovranità, permea tutte le norme di diritto internazionale e dovrebbe guidarne l’interpretazione e applicazione. La sovranità dello stato è il principio guida a cui rifarsi quando si ha un dubbio interpretativo. Sovranità (interna) = libertà assoluta dello Stato di agire sia sul proprio territorio senza interferenze esterne, all’interno del suo territorio può fare quello che vuole. Sovranità all’interno del suo territorio è sacra. Versante esterno della sovranità = non solo sul suo territorio fa quello che vuole ma è libero da ordini e vincoli da ogni altro soggetto sovrano. Tutti gli stati sono egualmente sovrani e nessuno prende ordini di nessun tipo da qualcun altro. L’idea della sovranità è il punto focale di tutto il diritto internazionale, non ci si può intromettere negli affari interni degli altri stati «Par in parem non habet iudicium». Ogni stato è ugualmente sovrano. Pace di Vestfalia nasce lo stato, Stato libero da imperatore e dal papato (1648) Nasce lo stato moderno, sovrano ed indipendente. Dal 1648 si inizia a parlare di stato moderno, nasce la comunità internazionale, che ha faticato tanto a diventare autonoma. Gli stati hanno faticato molto per indipendenza da imperatore e papato e quindi ora non vogliono cedere sovranità. Quando ente territoriale diventa stato? Esistono diversi elementi in presenza dei quali affermiamo che entità territoriale si eleva al rango di stato ai sensi del diritto internazionale. Trattato concluso tra stati americani, particolarmente datato, del 1933 ed è la Convenzione di Montevideo (1933) su diritti e obblighi degli stati. I paesi europei non sono direttamente vincolati, ma questo trattato cristallizza quelli che sono i principi generali e teorie generali valide per tutti. Questo trattato ricostruisce gli approcci consuetudinari e all’art 1 identifica 2 macroelementi che dicono quando un’entità territoriale è stato. Primo macroelemento : SOVRANITÀ ESTERNA Art 1 lettera D dice che uno stato come soggetto di diritto internazionale deve presentare capacità di intrattenere relazioni internazionali. Relazioni diplomatiche con altri stati. Sovranità esterna questa, lo stato decide in modo autonomo le sue relazioni internazionali , non prende ordini da nessuno. Vuole interrompere relazioni diplomatiche con gli USA? Lo può fare, nessuno gli può dire niente. Si decide con quali stati avere dei rapporti e quali tipi avere.

Città del Vaticano non spedisce le poste. Ci sono bus, treni, fogne? NO, usano quelli italiani. La dipendenza della città del vaticano rispetto all’Italia è forte? Sì. È una dipendenza giuridica? No, quindi vaticano è stato autonomo. Stessa cosa per la Repubblica di San Marino, dipendenza politica economica ma al diritto internazionale non interessa (stato autonomo). Primo elemento sovranità esterna, capacità di intrattenere relazioni diplomatiche con alcuni ordinamenti. Sealand è una piattaforma petrolifera al largo della costa britannica, dopo essere stata abbandonata dalle forze militari britanniche, un tizio ci è andato e ha detto: “Da oggi sono principe di Sealand” Questa nazione autonoma ha ben 5 abitanti, tutti figli del principe e della moglie. Sealand non ha rapporti diplomatici internazionali, non intrattiene relazioni diplomatiche con altri stati. Gli altri stati non lo riconoscono come stato e non hanno rapporti bilaterali. Manca elemento della sovranità esterna e ne abbiamo conferma dove? Se vogliamo toglierci ogni dubbio andiamo a vedere quali ordinamenti sono tradizionalmente considerati stati dagli altri stati. Sito dell’ONU, organizzazione internazionale dove sono accreditati i rappresentanti degli stati. Un ente deve essere in grado di intrattenere relazioni diplomatiche con altri soggetti di diritto internazionale, stati e organizzazioni internazionali. Elementi della sovranità interna. Primo elemento: 1) POPOLAZIONE PERMANENTE ci deve essere una fetta di persone, una porzione di persone che vivono in modo continuativo sul territorio. Non è un criterio formalistico ma sostanziale. Per dirla ho bisogno dei “sudditi”, qualcuno che sia destinatario dei miei ordini. Quindi NON è il cittadino. Il cittadino dipende dallo Stato, ma lo stato non dipende dalla cittadinanza, esiste anche senza cittadinanza, se non ci sono persone con la sua cittadinanza. Es qual è stato che non ha cittadini? Città del Vaticano. Ci interessa che ci siano della nascite sul territorio? NO. Non ci interessa, ma ci interessa che in un determinato momento ci siano persone che vivono lì. Crea problemi quando bisogna allocare di soggetti a popolazione permanente di un determinato stato. Problema quando popolazione non è permanente, come i NOMADI. Queste persone che per tradizione culturale e sociologica non vivono in modo continuativo in un determinato posto possono essere considerati parte di una popolazione di un ordinamento? In Irlanda problema, passano da Repubblica irlandese a Irlanda del nord. Questi travellers sono parte della popolazione irlandese o del Regno Unito? Per risolvere il problema dell’attribuzione di alcune persone che non vivono permanentemente in un territorio ci sono criteri. La corte internazionale di giustizia dice che una determinata popolazione è da considerarsi permanente quando torna ciclicamente in quel territorio e torna ciclicamente in ragione di un vincolo culturale che la popolazione nomade ha con quei determinati luoghi. Ad esempio perché ci sono resti dei suoi antenati, o perché ci si sposa in quella vallata. Si va a cercare il centro gravitazionale del popolo attorno a un territorio. Il secondo elemento sempre della sovranità interna è quello del territorio definito. 2) TERRITORIO DEFINITO Altro principio fondamentale diritto internazionale, la sovranità è territoriale, non astratta, politica, concettuale. Tutta la sovranità è declinata a tutela dell’integrità territoriale definita. Territorio definito, sicuramente la Città del Vaticano, confini che non sono contestati. Territorio NON CONTESTATO , non è la norma.

AL mondo ci sono 192 stati e più di 300 controversie internazionali sui confini. Quasi tutti gli stati del mondo contestano i confini dei loro vicini. Noi contestavamo il confine marittimo con la Slovenia e la Croazia fino a trattato in cui si è disegnato il nuovo confine e si è chiusa la controversia. Dopo la Brexit anche i confini sono diventati problematici, Scozia che vuole fare secessione ed entrare in UE. In alcune aree le contestazioni dei confini sono più note e i confini sono anche mobili, anche quotidianamente, nel conflitto il confine si sposta di giorno in giorno ma questo non incide sulla sovranità dello stato, deve esserci parte minima del territorio incontestata che consente l’esercizio delle funzioni statali. La dimensione non è un problema, non ci interessa che stato sia grande o piccolo. Questo crea problema in quelle ipotesi in cui abbiamo isole, tipo Seychelles. Hanno territorio, hanno popolazione, sì, hanno governo. Possono scegliere liberamente con chi avere relazioni diplomatiche? Sì, allora sono stati. Il problema è che quando il livello dei mari si alza e il territorio sarà sommerso, fino a quando avranno elemento del territorio? Fino a che punto si considereranno ancora stati? Lo Stato vuole sopravvivere e quindi se venisse quel giorno le Seychelles diranno che basta poco territorio per essere stato, ma il problema sarà che tutta la popolazione su quel territorio non potrà sopravvivere. Meglio quindi territorio piccolo ma senza cittadini o avere apolidi senza stato? Momento di tensione tra stato che vuole sopravvivere e interesse dei cittadini. LEZIONE 15/ Il territorio, al fine di essere rilevante come elemento di sovranità, deve necessariamente essere un territorio di origine naturale. Il territorio artificiale non conta, non è territorio per il diritto internazionale o per lo meno non è territorio sulla base del quale fondare la sovranità. Questa prima osservazione ci porta ad escludere la natura statuale di un ordinamento: Sealand (simile a isola delle rose - piattaforma petrolifera). Questa concezione classica inizia oggi a creare problemi e torniamo dopo 400 anni a parlare di che cosa sia territorio ai sensi del diritto internazionale. Questo perché? Nel mar Cinese cosa c’erano? Dei banchi di sabbia in mezzo al mare, degli scogli che erano parte del territorio cinese se nonché la Cina ha iniziato a trasportare terra dalla terra ferma e riempire questi banchi di sabbia fino a farli diventare delle vere e proprie isole (Spratly Island). La Cina essenzialmente ha preso una porzione del suo territorio inutilizzabile fino a creare delle isole sulle quali ha costruito delle basi militari che pattugliano la zona. Quale è il problema? Per il diritto internazionale del mare, la costa di uno stato proietta una certa porzione di sovranità. Lo stato esercita la sua sovranità e l’isola proietta un’estensione di sovranità ( zona economica esclusiva , transizione tra completa sovranità e completa libertà) per un’area molto estesa: per circa 200 miglia nautiche. All’interno di queste miglia la Cina come qualsiasi altro stato può sfruttare le proprie risorse. Quindi è evidente che le Spratly Island siano state create dalla Cina per accaparrarsi la risorse di questa zona. La domanda è: questi scogli che in origine non erano rilevanti e non proiettavano un’estensione di sovranità, come devono essere trattati nel diritto internazionale? Ci sono state molte controversie internazionali e l’impostazione prevalsa è molto tradizionale: il territorio è rilevante solo se è di origine naturale, quindi se l’uomo interviene artificialmente quella non sarà un’isola, per il diritto internazionale. Una teoria di questo tipo, che pone l’accento sull’origine naturale del territorio, dove può creare problemi? In quale stato? Paesi bassi ma anche Emirati Arabi. I paesi bassi si chiamano così perché sono riusciti a “strappare la terra al mare” con una serie di dighe con le quali sono riusciti a bonificare parti del territorio che erano sott’acqua. Iniziano quindi a emergere dei dubbi quel territorio strappato al mare è territorio? In questo caso nessuno lo contesta ma ci sono oggettivamente dei problemi. Sempre legato al territorio, un altro problema è che il territorio deve sostenere la vita, cosa vuol dire in termini pratici? Non c’è una risposta ma i problemi ci saranno quando ad esempio le Seychelles vedranno molto ridotto il loro territorio e risulterà essere troppo piccolo per esercitare funzioni statali e

Altra opzione: come nasce il territorio. Abbiamo fatto l’esempio del vulcano che può estendere porzioni di territorio di uno stato già esistente; ma cosa succede se un vulcano crea una nuova isola nel mezzo dell’Oceano? Quel territorio sarà considerato, ai sensi del diritto internazionale, una res nullìus (un bene che non è di nessuno). Si crea un nuovo territorio che, quindi, non è di nessuno. La proposta dei consiglieri degli affari esteri è ovviamente è quella di invaderla e occuparla. Notiamo che questa nascita naturale di un nuovo territorio che non è di nessuno vale solo in quelle ipotesi in cui il nuovo territorio si forma fuori dai confini di uno stato. Ci sono state ipotesi recenti in cui nel Polo Nord esistevano degli isolotti che erano completamente sommersi dai ghiacci perenni e quindi non si sapeva esistessero. Con lo scioglimento dei ghiacci, nel 2018-19, queste isole sono apparse ma non sono res nullius perché sono all’interno dei confini marittimi della Russia, dunque, sono russe. Questo ha avuto un’ulteriore allargamento del territorio russo perché possono sostenere la vita in teoria, quindi, hanno le loro proiezioni di confini marittimi di 200 miglia nautiche, si è così esteso il confine russo. Questa impostazione classica del diritto internazionale circa il territorio originariamente naturale sul quale si esercita un controllo effettivo , oggi crea alcuni problemi perché se manca il controllo effettivo su quel terreno, vuol dire che non c’è uno stato, non c’è polizia, non ci sono leggi ecc. Questa teoria di territorialità come si concilia con lo cyber space dove avviene qualunque cosa ma non c’è uno stato che applica le leggi? Come posso pretendere di avere il controllo materiale di qualcosa che è immateriale? A tal proposito si cerca la connessione fisica del fenomeno internet che necessariamente esiste rispetto a un territorio. Ci sono infatti dei server  se hai il server in Italia sei sotto la mia sovranità, anche se agisci nel mondo di internet. Il vero problema è quando nel mondo digitale si creano eventi di terrorismo. Si devono, infatti, rimodellare norme concepite e applicate avendo in mente la “dura roccia”, quindi, bisogna cercare di aggiornare il complesso normativo ispirato all’idea di controllo effettivo del territorio per regolamentare aree della vita sociale che sono immateriali e rispetto alle quali non vogliamo escludere la sovranità degli stati. Ci sono altre ipotesi in cui possono esserci degli stati. Il principio generale è: il territorio non può essere acquisito con la forza, se c’è un’estensione naturale non straordinaria quell’estensione del territorio è conclusa nel territorio dello stato, se qualcosa nasce nel nulla lo stato che prima arriva lo acquisisce. Queste però non sono ipotesi rilevanti dal punto di vista numerico, ma questo non vuol dire che non possano esistere nuovi stati. Se è vero che, da un lato, il territorio disponibile su questo pianeta è già stato allocato tra i diversi stati, dall’altro lato, gli stati non sono immutabili nel tempo, possono cambiare. Un primo modo in cui un nuovo stato può nascere è quello della disgregazione per cui i confini generali rimangono invariati, è un evento puramente interno allo stato in quanto lo stato si disgrega e si divide (pensiamo all’URSS, all’ex Jugoslavia). Quelli citati sono stati che, in virtù di eventi, anche violenti, interni, si disgregano creando nuovi ordinamenti statali. Dunque, da uno stato ne nascono due - ipotesi della secessione : territorio che si stacca da quello originale e diventa autonomo perché ha controllo effettivo sul territorio, ha popolazione ecc. Se nascono più di due stati si tratta di ipotesi di disgregazione. SECESSIONE → da 1 stato diventano 2 DISGREGAZIONE → da 1 stato diventano più di 2 Dobbiamo tenere distinto il piano del diritto internazionale e del diritto costituzionale in quanto sono due ambiti completamente diversi. Ad esempio, nel caso italiano: la Padania si stacca e crea la repubblica padana. Dal punto di vista costituzionale questo sarebbe illegittimo in quanto per la Costituzione italiana il territorio della repubblica italiana è uno e indivisibile; per il diritto internazionale, invece, quello che afferma la costituzione italiana è irrilevante e lo riconoscerebbe come stato in quanto guarda al controllo effettivo del territorio. Pensiamo ai casi recenti di tentata secessione: la Catalogna ha cercato di staccarsi dalla Spagna invocando varie posizioni del diritto costituzionale spagnolo. Il diritto internazionale affermava che nel momento in cui essa fosse diventata uno stato avrebbe occupato una posizione rilevante e l’avrebbe riconosciuta come uno stato. Fino ad allora è una questione solamente di diritto interno che non interessa al diritto internazionale. Non a caso, proprio con riferimento all’ex Jugoslavia, il Kosovo si è auto proclamato indipendente e, rispetto alla sua

autoproclamazione, la Corte Internazionale di Giustizia (corte che tendenzialmente risolve le controversie tra stati) con un parere consultivo , si è espressa sulla legittimità o illegittimità dell’autoproclamazione di indipendenza del Kosovo. In questo parere (che non è una sentenza, dunque, ha un valore più sfumato) la corte afferma che il diritto internazionale non impone dei requisiti per la proclamazione di indipendenza: se uno stato lo vuole fare lo può fare liberamente. Se questo stato si autoproclama indipendente e ha gli elementi della convenzione di Montevideo tanto basta, è un nuovo stato che dovrà intrattenere relazioni diplomatiche sul piano internazionale. Detto in altre parole, la corte afferma che non esiste nel diritto internazionale nessun vincolo: ogni parte interna del territorio, se vuole, può lottare per la sua libertà ma fino a che non diventa stato al diritto internazionale non interessa. La corte internazionale di giustizia rileva un solo limite che deriva dalla prassi degli stati, in particolare dalla prassi degli stati in seno alle Nazioni Unite che ha condannato ipotesi di autoproclamazione di indipendenza quando c’è stata l’invasione territoriale. Dunque, l’unico limite alla dichiarazione di indipendenza è l’integrità territoriale dall’esterno. I ribelli interni possono creare un nuovo stato ma non è ammissibile che un altro stato, esterno, entri nel territorio, finga di essere un ribelle e si proclami indipendente. Questo è inammissibile perché c’è un’influenza esterna. Si pensi al Donbass dove le forze ribelli interne erano supportate dalla Russia. Quindi, se il Donbass da solo fosse riuscito a staccarsi dall’Ucraina, il diritto internazionale avrebbe riconosciuto il nuovo stato senza problemi, ma è inammissibile la violazione del confine da parte di qualcun altro, per cui non c’è più una secessione bensì un’invasione mediata. Principio del controllo diretto : se lo stato straniero ha il controllo diretto dei ribelli (individua obiettivi militari ecc) è un’invasione. Il ribelle diventa quindi una sorta di agente indiretto.  Governo. Il terzo elemento della triade alla luce della quale identificare se un ente è un ente territoriale è il governo effettivo. A tal fine deve esserci un centro di potere che riesca a imporre alla popolazione stanziata sul territorio il proprio volere. Governo che non deve avere nessun altro requisito se non l’effettività del controllo e del potere, non ci interessa che il governo sia democratico o che rispetti i diritti fondamentali, ci interessa che esista un centro di potere in grado di imporre la propria volontà sulla popolazione locale. Questo perché manca il criterio che ci consentirebbe di identificare cosa è la democrazia. Alcuni sostengono l’idea che il governo, per essere uno degli elementi costitutivi, debba essere un governo democratico, ma questa posizione è di minoranza perché appunto non si sa cosa voglia dire democrazia. Quando un ente collettivo ha sovranità interna ed esterna, la domanda che ci si pone è: serve una sorta di certificazione? Qualcuno che dica: sì questo stato ha gli elementi necessari affinché venga considerato tale? Il nuovo stato deve essere riconosciuto formalmente dagli altri stati? Questo problema del riconoscimento non è irrilevante perché da un lato la comunità internazionale è costituta da stati sovrani posti tutti sullo stesso piano. Per questo motivo il principio che disciplina i rapporti è IL PRINCIPIO CONSENSUALISTICO : devono tutti essere d’accordo e nessuno può ordinare qualcosa a un altro. Dire che il riconoscimento sia necessario e abbia, dunque, valore costitutivo della sovranità è coerente con il principio consensualistico. Questa idea del principio consensualistico vorrebbe il riconoscimento da parte degli altri stati come elemento costitutivo della sovranità. L’idea che il principio determini una natura costitutiva del riconoscimento, però, crea problemi: quanti ordinamenti dovrebbero riconoscermi come stato affinché questo ordinamento sia giuridicamente valido? Un altro problema è logico in quanto si torna indietro e manca il primo certificatore: il primo stato è nato senza qualcuno che certificasse, quella che Kelsen chiamerebbe la norma primaria, il primo stato che non sarebbe certificato da nessuno quindi il suo vizio costitutivo si replica a catena. Questo porta ad escludere il riconoscimento come elemento costitutivo della soggettività internazionale. Affinché uno stato sia tale deve esserci la capacità di intrattenere relazione internazionali e controllo effettivo. [VALORE COSTITUTIVO/VALORE DICHIARATIVO] 17/

Scelta di riconoscimento è di carattere politico, se lo riconosci come stato non si può più tornare indietro. Questa differenza di visione tra due stati sovrani rispetto ad un terzo stato ha creato problemi nell’ambito dell’UE, perché l’Unione è molto attiva nei rapporti con i paesi limitrofi all’Unione. Conclude accordi di partenariato , vuole rafforzare libera circolazione merci e capitali e lo fa anche alle periferie del mercato interno e a volte sono preludio per l’ingresso in UE. In ambito di questa politica estera l’UE conclude accordo con agenzia energetica kosovara. La spagna impugna il provvedimento dell’UE davanti alla Corte di Giustizia UE e la Spagna dice che è ente sovrano, che può riconoscere i nuovi stati e tu UE nel momento in cui hai concluso accordo con Kosovo mi hai imposto a me un riconoscimento dello stato kosovaro che io non voglio riconoscere. L’UE ha imposto a Spagna riconoscimento pur non avendone le competenze, riconoscimento è statale, non dell’UE. La soluzione è che la corte di giustizia ha nascosto polvere sotto il tappeto, ha detto a Spagna che non le stava imponendo di riconoscere Kosovo come stato perché UE conclude rapporti internazionali con PAESI terzi. L’UE non conclude trattati con stati fuori dall’UE, ma con paesi non membri dell’UE e la corte si aggancia a questa terminologia, con il paese kosovaro , non con lo stato kosovaro. L’UE fa accordi con paesi e non con stati. Quindi dice che finché non lo chiama stato non si parla di riconoscimento. Questa teoria del riconoscimento è un po’ sotto pressione, cioè ci sono alcune circostanze che legittimamente ci possono iniziare a far dubitare dell’attualità di questa teoria, il riconoscimento come semplice atto politico. (valenza dichiarativa) Quali sono queste circostanze? 1) STATI FALLITI. Lo stato fallito è quello stato il cui potere di governo non è effettivo, stato il cui governo non è in grado di imporre il rispetto delle leggi. Allo stato fallito manca uno dei 3 elementi della sovranità interna, il potere effettivo, c’è territorio, c’è popolazione ma il potere è allo sbando. Tradizionalmente viene annoverata la Somalia, stato secondo ONU che non è in grado di assicurare l’esercizio del potere, e questo secondo ONU perché c’è molta pirateria marittima. Se siamo tutti d’accordo che Somalia non ha potere di governo effettivo dobbiamo continuare a considerarla stato ai sensi del diritto internazionale? Secondo opzione interpretativa letterale la Somalia se non ha controllo effettivo non è più uno stato e succede che non è protetto dal diritto internazionale, non ci sono confini e allora ci prendiamo la Somalia e ce la prendiamo, non è protetto dal principio di sovranità, inviolabilità, non è uno stato. Per evitare corsa a nuova colonizzazione, Onu e stati hanno dichiarato che comunque la Somalia è uno stato ai sensi del diritto internazionale in difficoltà e che bisogna aiutare. Gli stati tollerano questa condizione e non vogliono negare la sovranità alla Somalia. Perché? Perché lo stato vuole preservare sé stesso, l’Italia non ha vero interesse a dire Somalia continua a essere stato, ma ha interesse a dire che se in futuro sarà l’Italia ad avere questi problemi tutti voi altri continuate a starvene a casa vostra. Quella che gli stati hanno fatto è autotutela, non hanno voluto creare precedente che in futuro sarebbe potuto essere usato contro di loro.

La tolleranza di questi stati falliti dice che in alcune ipotesi il riconoscimento ha valore costitutivo, perché Somalia è stato solo perché noi vogliamo che lo sia, non perché ci sono 4 elementi convenzione di Montevideo. Gli stati rispetto alla teoria del riconoscimento hanno anche un po’ paura, perché ci sono soluzioni aberranti se applicata fino in fondo la teoria e riguarda i cosiddetti stati anti sistema. 2) STATI ANTI SISTEMA Uno stato anti sistema secondo parte della dottrina è quello stato che ha come obbiettivo, unico obbiettivo quello di sovvertire l’ordine internazionale. L’ISIS ad esempio. Aveva territorio, popolazione, controllo effettivo e intratteneva rapporti (di guerra) con altri stati. Stato islamico è stato che deve essere protetto nei confini ecc? Se applichiamo in modo stretto teoria del riconoscimento dell’Isis è stato e quindi ente sovrano identico a tutti gli altri. Per evitare questo cortocircuito allora la dottrina dice che lo stato (per esistere “automaticamente” e senza necessità di un riconoscimento, oltre ad avere i 4 elementi della Convenzione di Montevideo) non deve essere anti sistema, quindi la protezione secondo le norme di diritto internazionale non gliela riconosciamo, l’Isis può essere bombardato. C’è una terza ipotesi che mette sotto pressione teoria classica. Caso estremo: domani Russia conquista tutta l’Ucraina e il governo ucraino scappa in esilio alle Bahamas, chi è che ha controllo territoriale effettivo della vecchia ucraina? Teoria del riconoscimento dice ente che ha controllo effettivo della popolazione. Terza ipotesi che mette in tensione il principio del riconoscimento è quello che segue al divieto dell’uso della forza, l’invasione territoriale , prendersi parte territorio di altro stato è uno dei crimini più gravi del diritto internazionale e viene punito con non riconoscimento, gli stati hanno obbligo di non riconoscere tutto ciò che segue a invasione territoriale. Esiste un obbligo, evitare di incentivare violazione dei confini ma crea problemi perché su quel territorio c’è autorità che ha potere effettivo, territorio popolazione, intrattiene relazioni ma noi tant’è facciamo finta che sia ancora Ucraina. Forse teoria del riconoscimento in senso classico si è evoluta, il riconoscimento ha ancora solo valore politico? Abbiamo visto gli stati come soggetti di diritto internazionale, ma questi non sono gli unici soggetti del diritto internazionale, altri soggetti sono dotati di soggettività ma limitata. Si parla sempre e solo di SOGGETTIVITÀ DERIVATA , tutti gli enti/i soggetti che non sono stati ma hanno soggettività internazionale lo sono perché vi è riconoscimento da parte degli stati della loro personalità giuridica. Questa soggettività può essere limitata da un punto di vista TEMPORALE stato non ha limite temporale, in linea di principio non esiste limite temporale x lo stato Alcuni soggetti come organizzazioni internazionali o gli insorti (Palestina). Talvolta soggettività è limitata da un punto di vista MATERIALE. Gli stati non hanno limiti, Italia può partecipare a qualsiasi conferenza internazionale che la riguardi. Ad esempio, alcune organizzazioni internazionali hanno soggettività solo rispetto a quanto le compete in base alla MISSIONE impostale dagli stati.

Prerogativa statale, non sono i soggetti che agiscono in conto e per conto dello stato ad esercitarla, ma è lo stato che esercita immunità verso i suoi individui. Es. violenza sessuale da parte degli alti rappresentanti della Santa Sede, bisogna riconoscere immunità e bisogna rimandarli di fronte ai giudici di appartenenza o bisogna processarli? Da un punto di vista pratico i vertici plenipotenziari della chiesa e vescovi hanno riconosciuto l’immunità. Diverso caso per i preti, sempre soggetti che agiscono per la Santa Sede ma che non sempre si ritiene siano coperti da immunità, in questo senso abbiamo sentenze che dal 2010 si sono susseguite di fronte a corti statunitensi, i preti in quanto agenti della Santa Sede hanno immunità? Le sentenze distinguono casi in cui preti agiscono nel nome delle funzioni tipiche della santa sede attribuitegli o quando i reati sono completamente scollegati rispetto a quella che è la funzione che esercitano. Immunità se reato collegato a funzione esercitata in nome della santa sede, fuori da queste funzioni invece non vale l’immunità. (Quindi abbiamo due sovranità limitate, Santa sede e Ordine di malta) Più ci allontaniamo dallo stato più la sovranità diventa debole, la sovranità si rifà prettamente all’elemento del territorio. Se riconosciamo a organizzazione religiosa una soggettività per il suo scopo, che obbiettivo è mantenere la pace, puoi intervenire in qualsiasi tavolo di discussione, missione molto ampia, la santa sede partecipa nei trattati per la limitazione di armi. Quella della santa sede è un’ottica fintamente limitativa, oggetto di azione molto ampio e sovranità più ampia. Ora vediamo altre soggettività limitata, 3 categorie di soggetti 1) INSORTI Tappe intermedie rispetto a creazione dello stato, soggetti che sono destinati a terminare con creazione dello stato o sconfitta Insorti gruppo della popolazione che insorge nello stato per creare secessione nei confronti di quest’ultimo mediante L’UTILIZZO DELLA FORZA. Se gli insorti hanno determinati requisiti (4 REQUISITI) hanno soggettività di diritto internazionale limitata da punto di vista materiale oggettivo , si applica lo IUS IN BELLOS , diritto internazionale dei conflitti armati. Primi due requisiti sono quelli fondamentali della statualità, gli insorti x essere considerati soggetti di diritto internazionale serve 1) COMANDO RESPONSABILE, GOVERNO il quale esercita potere su una porzione di 2) TERRITORIO , requisiti necessari affinché gruppo di ribelli sia considerato gruppo di insorti. Governo e territorio, ulteriore requisito 3) UTILIZZO DELLA FORZA , questo comando deve svolgere operazioni militare DI CARATTERE CONTINUATIVO E ORGANIZZATO verso lo stato Ultimo requisito 4) IL RICONOSCIMENTO , per gli stati ha valore meramente politico, per gli insorti invece ha valore costitutivo. Riconoscimento dallo stato che combattono o tra stato insorto e stato terzo. Una volta che gli insorti rispettano 4 requisiti hanno soggettività di diritto internazionale limitata dal punto di vista temporale , dal momento in cui iniziano a esercitare uso della forza, fino alla fine della controversia che o si conclude con creazione di nuovo stato oppure con la sconfitta degli stessi e li porta a perdere i requisiti. Soggettività insorti limitata anche dal punti di vista materiale oggettivo, nel momento in cui gli viene riconosciuta la soggettività si applica solo diritto internazionale dei conflitti armati nei confronti degli insorti.

Assoggettare insorti al diritto internazionale dei conflitti armati è garanzia per gli stati , quelle specifiche norme da rispettare in caso di conflitto dovranno essere rispettate anche dagli insorti. Spesso il riconoscimento e l’appoggio agli insorti deriva da stati terzi, che, senza violare il principio di non ingerenza, possono aiutare, anche materialmente, i ribelli. Caso del 1986 sentenza della Corte internazionale di Giustizia, caso USA vs Nicaragua , dove si sosteneva che i Contras fossero stati ampiamenti aiutati da paramilitari statunitensi, così quindi l’intervento stati terzi nei conflitti tra insorti e stato da parte degli stati terzi, come deve comportarsi uno stato terzo? Contras, gli Usa (stato terzo nel conflitto) aiuta mediante supporto militare i Contras contro il proprio stato a tutti gli effetti, Nicaragua adisce Corte internazionale di giustizia. Limite Corte di giustizia allo stato terzo non deve esercitare controllo diretto effettivo nei confronti degli insorti, assistenza di supporto militare e finanziario legittima ma quando l’assistenza dello stato terzo non è supporto ma è controllo diretto effettivo si ha violazione diritto internazionale da parte dello stato terzo, usa insorti come strumento per attaccare lo stato. Se ci fosse controllo diretto effettivo, avremo l’aggiramento del principio di divieto di uso della forza e di non intromissione, ma solo nel caso in cui si prefiguri un’invasione mediata, in cui lo stato terzo controlli l’organizzazione dei ribelli , stabilendone quindi gli obbiettivi militari. Quindi la scelta di uno stato terzo violerebbe il principio di non belligeranza solo in questo specifico caso, lasciando ampissimo margine d’azione a stati terzi. 20/ Eccezioni agli enti non statali, soggetti che sono reminiscenza di qualcosa che una volta stato lo era (sovrano militare ordine di Malta o santa sede) o qualcosa che è in via di formazione (caso degli insorti, gruppo armato che si rivolta contro proprio ordinamento x destituire il potere per fare una secessione). Ogni volta che ci allontaniamo al requisito territoriale, i requisiti classici vengono riadattati: insorti soggettività se c’è forma di governo stabile che abbia controllo sul territorio. 2) MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE Caso simile agli insorti, esiste altra categoria che è quella dei movimenti di liberazione nazionale. Cosa sono? Impugnano le armi contro il proprio stato, similitudine con gli insorti. Vogliono rovesciare il potere costituito, per fare una secessione, annettersi ad altro stato, vari obbiettivi ultimi. Ma utilizzano forza armata contro lo stato all’interno del quale si trovano, unica similitudine con gli insorti, il movimento di liberazione nazionale agisce per 2 motivi: imbraccia armi contro lo stato o PER PORRE FINE AD UN REGIME DI SEGREGAZIONE RAZZIALE , come in alcuni stati africani fino a qualche anno fa (apartheid), la popolazione vittima di leggi razziali insorge e cerca di staccarsi dallo stato o sostituirsi agli organi dello stato. Il secondo motivo è quello della DOMINAZIONE STRANIERA. Il movimento di liberazione nazionale imbraccia le armi per contrastare una dominazione straniera (caso in cui stato sia stato invaso e la popolazione imbraccia le armi per mandare via la forza occupante). Solo ed esclusivamente in questi 2 casi si può parlare di movimento di liberazione nazionale. Agisce non perché non gli piacciono le idee dello stato, quelli sono insorti. Sono solo queste 2 ipotesi in cui si parla di movimenti di liberazione, una delle due ipotesi è limitata dal punto di vista temporale. Il motivo di contrastare la dominazione straniera è un motivo legittimo per poter auto qualificarsi come movimento di liberazione nazionale solo se questa dominazione straniera si è verificata dopo il 1945 , si è realizzata dopo la seconda guerra mondiale. Dominazione straniera consolidatasi prima di questa data non si possono invocare per la liberazione le norme sui movimenti di liberazione nazionale.

che esercitava diritto fondamentale all’autodeterminazione dei popoli si era evoluto fino a diventare uno stato. Donbass, sud dell’Ucraina e prendiamo eventi del 2014. C’erano 2 regioni che volevano separarsi perché all’inizio i separatisti sostenevano che ci fosse una sorta di forte discriminazione da parte del governo ucraino nei confronti della popolazione russofona, potrebbe essere regime di segregazione razziale e quindi qui la popolazione russofona avrebbe avuto il diritto di imbracciare le armi e liberarsi. Ma sono state rispettate le condizioni che abbiamo visto? Russia ha inviato armi, truppe e quindi se la separazione è avvenuta, è avvenuta in violazione del diritto internazionale, perché gli altri stati dovevano rimanere neutrali. Se questa separazione è avvenuta contro le norme di diritto internazionale va sanzionata non riconoscendo la secessione, la secessione va considerata come mai avvenuta in termini giuridici, non si può riconoscere autonomia di queste regioni che hanno votato per annettersi alla federazione russa. Se nel Donbass applicassimo norme degli insorti lo stato straniero poteva interferire, armi, rifornimenti, addestramento militare, ma sempre perché sul territorio c’erano truppe russe è difficile sostenere che non ci sia stata invasione territoriale indiretta, mediata all’inizio, ma presenza delle truppe russe ci porterebbe a concludere che il risultato non cambia, x il diritto internazionale la secessione non è legittima, si è andati oltre soglia di tolleranza dell’interferenza. 3) ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. Ora guardiamo le organizzazione internazionali, che sono dei fori di discussione tra stati che possono essere costituiti in vario modo. Il primo punto fondamentale è che queste organizzazioni sono CREATE DAGLI STATI il soggetto che le crea è uno stato, non un gruppo di privati cittadini, quelle che creano i privati cittadini non sono organizzazioni internazionali, se le creano i privati si chiamano organizzazioni internazionali NON GOVERNATIVE. Solo le org internazionali di derivazione governativa sono soggetti di diritto internazionale , solo quelle create dagli stati. Quindi sono destinatarie di diritti e doveri e possono contribuire alla creazione di nuove norme. Le org non governative non sono soggetti di diritto internazionale, non sono direttamente destinatarie di diritti e di doveri. Org internazionale WTO, EU, ONU ONG: Greenpeace, medici senza frontiere, WWF I privati cercano di sopperire alla mancanza di cooperazione internazionale, le ONG non sono soggetti di diritto internazionale, il che non vuol dire che non possano fare lobbying. Le OIG sono state create dagli stati e sono diversissime per struttura e competenze, gli stati possono creare semplicemente un foro di discussione, occasione per discutere con la diplomazia multilaterale quelli che sono problemi comuni legati alla globalizzazione, stati tutti a un tavolo e discutono problemi transazionali, diplomazia multilaterale che può essere focalizzata su determinata area, paesi asiatici hanno loro forum, africani il loro ecc. Un’org internazionale create per discutere problemi è occasione di diplomazia multilaterale ma l’org in sé è poco incisiva, non adotta norme, non impone nulla. Esempio la COP26 o COP20 , riunione degli stati parte del protocollo di Parigi, cambiamento climatico e si parla della perdita di biodiversità, cambiamento climatico. Conferenza sulla sicurezza di Monaco , foro di discussione comune per gli stati. Accanto a queste strutture non necessariamente stabili nel tempo, ci sono organizzazioni un po’ più strutturate, hanno trattato che le istituisce e apparato istituzionale che ne consente il funzionamento. Il trattato istitutivo crea istituzioni all’interno dell’oig e attraverso queste istituzioni l’organizzazione riesce a lavorare. Ad esempio UN ha diverse istituzioni al suo interno, assemblea generale nella quale siedono tutti gli stati e nella quale ogni stato ha 1 voto, accanto a questo “”parlamento”” delle NU, c’è il consiglio di sicurezza, 15 membri solo e questo consiglio può adottare norme vincolanti. Le risoluzioni del consiglio di sicurezza possono avere contenuto normativo e vincolare quei soggetti del diritto internazionale che sono all’interno del sistema delle NU e le Nu hanno altri organi, uno è il segretario generale delle UN che oltre a funzione di rappresentanza esterna gestisce il carico di lavoro delle NU, è il vertice della struttura

amministrativa delle NU e hanno organo giurisdizionale, giudice, la corte internazionale di giustizia, struttura abbastanza complessa. Le org possono avere vocazione universale o regionale. Possono essere aperte la partecipazione può essere aperta a tutti gli stati del mondo, vocazione universale , tutti gli stati voglio che entrino nel foro di discussione (NU) o possono avere vocazione regionale, nelle org internazionale a vocazione regionale la partecipazione è aperta solo a stati di specifica e determinata area geografica, seleziono gli stati (UE, i trattati istitutivi ammettono ingresso di nuovi stati europei, se stati geograficamente parlando non è in Europa non può fare domanda, questo criterio ha creato problemi dove gli stati che vogliono entrare nell’UE sono quota parte UE e Asia, la Turchia quota parte è in UE e poi Asia, cosa fare in questi casi? UE ha adottato approccio abbastanza estensivo, la domanda è stata fatta lo stesso). L’associazione asiatica x libero scambio (Asian) organizzazione regionale. In tema di diritti umani la CEDU, convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, trattato internazionale per la tutela dei diritti umani a livello europeo, adottato da organizzazione internazionale, Consiglio d’Europa, creato nel secondo dopoguerra, 1950 con unico obbiettivo: promuovere in Europa tutela dei diritti fondamentali. Nel Consiglio d’Europa siedono ad oggi 46 stati, che non coincide con stati membri UE, che oggi sono 27, 46 gli stati del consiglio d’Europa. Una differenza che intercorre tra org a vocazione universale rispetto a quelle regionali è l’incisività dei loro poteri, + ampia è la partecipazione degli stati, meno incisivi sono i poteri che gli stati danno a questa organizzazione. Le org internazionali esistono perché create dagli stati e sono loro ad attribuire loro delle competenze, la soggettività delle organizzazioni internazionali è derivata, non è originale , le OIG non esistono in natura, le creano gli stati e allora i contorni dei poteri di queste org sono determinate dal trattato che le istituisce. Nel momento in cui stati creano le organizzazioni trasferiscono loro delle competenze e l’esistenza di queste OIG è limitata alle competenze che vengono trasferite dagli stati. A volte gli stati trasferiscono a queste organizzazioni internazionali competenze molto ampie, caso delle NU, le hanno traferito competenza al mantenimento della pace internazionale, competenza ampia, qualunque cosa necessaria a questo scopo le Nu lo possono fare. Competenza molto ampia accostata a vocazione universale si traduce in ampie competenze ma poca incisività, queste competenze non sono accompagnate da un potere normativo in senso tradizionale. Il consiglio di sicurezza da un lato non adotta leggi ma risoluzioni, basse nella scala gerarchica e tradizionalmente nelle org internazionali a vocazione universale le decisioni delle istituzioni interne, le istituzioni decidevano secondo il criterio dell’unanimità. Ci sono dei controlimiti, org internazionale mi può imporre qualcosa ma bisogna essere tutti d’accordo, principio consensualistico , mi può ordinare qualcosa solo se sono d’accordo (stato), quindi l’unanimità al contrario vuol dire potere di veto degli stati e molto spesso queste organizzazioni in cui si vota all’unanimità fanno fatica a funzionare quando ci sono stati con intenti e interessi diversi gli uni dagli altri. Più si va verso regionale più gli stati si sentono tranquilli, meno minacciati, quindi l’org internazionale non mi fa paura, il trasferimento di competenze in favore di questa org internazionale si fa più pregnante, è il caso dell’UE, oggi 27 stati membri ed è nata con 6 stati membri, 3 dei quali nome unico (Benelux, quasi come fossero stesso stato). 6 stati che iniziano a cooperare in maniera molto limitata, carbone e acciaio, org internazionale Benelux, Ita, Fr e Germania che disciplina mercato carbone e acciaio, stati giuridicamente vicini, competenze limitate e esercizio di questi poteri è molto incisivo, qui si supera unanimità, la maggioranza degli stati membri impone la sua scelta anche ad un altro stato, all’inizio la volontà degli stati nella CECA (carbone e acciaio) poteva essere superata dal voto degli altri e qui se lo stato subisce decisione dell’org internazionale si nota come c’è un trasferimento non solo di competenze da stato a organizzazione, non c’è solo delocalizzazione del luogo di discussione ma trasferimento di sovranità dallo stato all’organizzazione internazionale.

specifica , obbiettivi autonomi ]cui l’org intern deve mirare, quando questi requisiti sono soddisfatti abbiamo org internazionale con limitata soggettività internazionale. [1) STATO 2) TRATTATO 3) ISTITUZIONI PERMANENTI 4) COMPETENZE E MISSIONE AUTONOME] ONG = a differenza delle OIG, non sono soggetti di diritto internazionale, non contribuiscono a formazione norme del diritto internazionale e non sono destinatarie delle norme di diritto internazionale, sono soggetti privati che si mettono insieme per porre in essere azioni ma x il diritto internazionale non interessano. Alle ONG viene riconosciuto in 2 frangenti un ruolo che possono avere nella formazione del diritto o, eventualmente, contribuire in altre fasi. Quali sono queste circostanze? Viene riconosciuto ruolo di CONSULTATIVE STATUS, stato consultivo, a volte vengono interpellate nell’ambito di conferenze internazionali x conclusione trattato o in cui stati si radunano per discutere dei temi e possono essere chiamate a dialogare in queste conferenze. Es più stati che si riuniscono per diritto ambientale una ong può essere chiamata a incidere, ma non si tratto cmq di soggetto di diritto internazionale, una volta che trattato è concluso le ong non saranno soggette di queste norme Altro ruolo riconosciuto è amicus curiae e consiste in possibilità delle org non gov di essere coinvolte dalle corti internazionali in procedimenti internazionali per conoscere meglio det materia come sorta di persone informate dei fatti. Davanti a corte penale internazionale la ong può dare proprio apporto in ambito processuale alla luce della missione che svolge, ma ruolo comunque funzionale, non ha comunque riconosciuto una soggettività, ma a volte appunto hanno rilevanza internazionale. Ultima entità se ha o meno sogg internazionale ed è gli individui, inteso sia come persone fisiche, in quanto tali e non in quanto agenti nell’esercizio delle funzioni dello stato di appartenenza e persone giuridiche, società, cooperative, forme del diritto privato di riunione di persone. Persone fisiche sono sogg di diritto internazionale risposta è NO, NON LO SONO. Nel diritto internazionale si pensa che gli individui non godano di soggettività di diritto internazionale, non possono essere destinatari diretti e non possono contribuire alla formazione. Affinché persona fisica possa essere soggetto serve sempre intervento dello stato di appartenenza, crea ponte tra persona fisica e diritto internazionale. Hans Kelsen (uno dei più importanti giuristi del ‘900) sosteneva che gli individui sarebbero dovuti essere dotati di soggettività internazionale, ,ma la sua era una posizione minoritaria, quindi gli individui non sono soggetti di diritto internazionale. Abbiamo protezione diplomatica , se un altro stato fa danno al proprio cittadino in altro stato abbiamo dialogo statale e non della persona fisica. Pensiamo a trattato internazionale tra 2 o più stati non trova direttamente applicazione nei confronti dei cittadini parte degli stati. Solo con adattamento norma internazionale al diritto interno, con recepimento ecc., altrimenti non rileva per il cittadino. APPROCCIO DUALISTA tra diritto interno e internazionale, due mondi separati che per entrare in dialogo richiedono adattamento del diritto internazionale al diritto interno, serve che perché cittadino sia destinatario norme ci sia adattamento. Invece al contrario, approccio monista che non è attuato dagli stati minoritario, vorrebbe diritto interno e internazionale come all’interno di unico ordinamento giuridico. Si creerebbe problema di gerarchia, in cui dir internazionale supera quello interno e il principio di sovranità verrebbe messo a rischio se le proprie norme interne sono superate dal diritto internazionale. Individui non sono soggetti di diritto inter ma in epoca recente ci sono 2 filoni, si è cercato di costruire soggettività giuridica internazionale della persona fisica: responsabilità penale internazionale personale e si inizia a sviluppare il concetto di soggettività di diritto internazionale degli individui in ambito della tutela diritti umani. Responsabilità penale internazionale: dopo 2 guerra mondiale introduzione responsabilità penale internazionale diretta, un individuo fin quello visto adesso non può essere accusato da diritto internazionale

penale, ma questo è stato modificato per i crimini contro l’umanità , è sorta sogg penale personale di diritto internazionale, quando soggetto pone in essere ad esempio crimine di genocidio , sorge nei confronti dell’individuo in quanto tale a prescindere dal proprio stato responsabilità penale diretta di diritto internazionale. Il tema si pone in capo allo specifico individuo che pone in essere la condotta, se fosse considerato come agente statale sarebbe coperto dall’immunità, ma con il riconoscimento di responsabilità penale diretta questa immunità viene meno. A livello nazionale a volte determinati crimini non sono riconosciuti, ad esempio in Italia tortura non esisteva. Quando è che il tema è emerso come problema effettivo? Evento storico è la seconda guerra mondiale, a Norimberga si discute questo tema. Con la seconda guerra mondiale cambiano le dinamiche del conflitto, guerra nuova, con armi di distruzione di massa che coinvolge non solo gli eserciti ma anche cittadini e si vogliono punire gli ufficiali nazisti che hanno compiuto questi crimini ma se fossero stati giudicati in quanto agenti in nome e per conto dello stato, ci sarebbe stata immunità, perché la posizione dei comandanti nazisti erano che avevano agito in ossequio al diritto interno tedesco. Gli alleati vincono e si decide che bisogna processare comunque questi soggetti e viene istituito tribunale di Norimberga x processare direttamente i criminali nazisti. Da un altro lato abbiamo il principio universale di giustiziabilità , tutte le corti possono punire un soggetto che compie crimine contro umanità e vengono esclusi privilegi di immunità come avviene nel diritto internazionale. Quando individuo pone in essere crimine contro l’umanità nessuno stato può più proteggermi e qualunque corte può processare un individuo direttamente, nazionale o internazionale. Il tribunale di Norimberga non dovette affrontare solo la difesa tedesca dove gli ufficiali dissero di osservare il diritto interno, il problema era se all’epoca dei fatti si fosse già sviluppata a livello internazionale una consuetudine per cui il genocidio costituiva un crimine internazionale. Tribunale di Norimberga abbiamo sentenze di diverso tipo, alcuni giudici già da metà 900 che rinvengono consuetudine già esistente, i crimini come il genocidio esiste già consuetudine che lo considera punibile in capo al soggetto direttamente in quanto tale. Persone fisiche non sono soggetti di diritto internazionale ma in caso di responsabilità penale internazionale diretta sì. Persone fisiche non sono soggette a parte soggettività passiva penale e nell’ambito della tutela dei diritti umani (soggettività passiva diretta) Parliamo del consiglio d’Europa, org internazionale governativa con portata regionale, perché fanno parte del consiglio d’Europa solo gli stati che fanno parte dell’area territoriale europea, ad oggi fanno parte 42 stati e la missione del consiglio è quello di promuovere la cooperazione tra stati sul territorio europeo. Principale azione è stata adozione della convenzione europea dei diritti dell’uomo, in seno alla quale è stata costituita la corte europea dei diritti dell’uomo, corte internazionale che si occupa di verificare che non ci siano violazione di questa carta. Nel ‘90 è stato introdotto protocollo addizionale alla carte europea che garantisce a individui di presentare ricorso diretto alla corte europea dei diritti dell’uomo per far valere violazione dei propri diritti riconosciuti dalla convenzione ad opera del proprio stato di appartenenza, deve essere rispettato diritto alla salute se ritengo che condotta del mio stato di apparenza alla salute ritengo che è stato violato dal mio stato posso adire direttamente questa corte contro il mio stato, quindi soggettività dell’individuo, eccezione di quello che abbiamo visto fino adesso che diritto internazionale e interno sono separati e affinché il diritto internazionale incida sul diritto interno è necessario adattamento. Individui parliamo anche delle persone giuridiche e quindi le società e queste rilevano nel diritto internazionale sempre nell’ambito della tutela dei diritti umani perché le multinazionale si comportano in una maniera che va a mettere a dura prova la tutela dei diritti fondamentali e lo fanno mediante la delocalizzazione, magari abbiamo società in Italia che poi si delocalizza in stato africano dove le tutele sono