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Una panoramica del corso di Diritto Internazionale, suddiviso in tre parti: Diritto Internazionale Pubblico, Diritto Internazionale Privato e Lex Mercatoria. Il diritto internazionale è un diritto che disciplina le relazioni tra gli stati, ma tocca in maniera mediata quasi 8 miliardi di persone. Il documento approfondisce il principio della sovranità, che permea tutte le norme di diritto internazionale e ne guida tutte le interpretazioni.
Tipologia: Dispense
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Parti del corso:
internazionale vuol dire essere soggetti attivi (creare le norme) e passivi (essere vincolati dalla norma o essere il destinatario della norma) del diritto internazionale.
Lo stato per essere tale deve presentare una serie di requisiti che fondano il principio fondamentale del diritto internazionale:
interpretazioni. Sovranità: vuol dire libertà assoluta dello stato di agire, sia sul proprio territorio senza interferenze esterne, sia libertà da ordini e vincoli rispetto ad ogni altro soggetto sovrano, nessuno prende ordini di nessun tipo da nessun altro perché ogni stato è sovrano (questo ipotetico ordine dato sarebbe una violazione del diritto internazionale); non ci si può intromettere negli affari interni di un altro stato (tra i pari non c’è nessuno che può giudicare, latino). Es. è violazione della sovranità di uno stato e del diritto internazionale se uno stato esterno influenza da remoto le elezioni interne di un altro stato (es. diffondendo informazioni private cercando di sporcare il nome del meno preferito); le pressioni interne politiche e le “influenze” sono violative della sovranità di uno stato i momenti di stress delle norme sono moltissimi. Il principio di sovranità deriva dalla nascita dello Stato: lo Stato nasce con la pace di Westfalia del 1648 quando gli stati diventano autonomi tanto dall’imperatore quanto dal papato, nasce qui lo Stato moderno, sovrano e indipendente nasce in quel momento la comunità internazionale che ha faticato tantissimo per diventare autonoma dall’imperatore e dal papato. Quando un ente territoriale diventa Stato? Quindi soggetto al diritto internazionale, tutelato dal principio di non intromissione perché sovrano? Esistono diversi elementi in base al quale un’entità territoriale si eleva a Stato sovrano bisogna ricorrere al trattato concluso tra gli stati sudamericani nel 1933, la “Convezione di Montevideo sui diritti e gli obblighi degli stati”. Noi Stati europei non ne siamo soggetti direttamente ma questo documento cristallizza le teorie generali valide per tutti gli Stati a prescindere che uno Stato ne faccia parte o meno. Articolo 1: lettera D uno stato (per essere tale) come soggetto di diritto internazionale, deve presentare la capacità di intrattenere relazioni internazionali la sovranità esterna, perché lui decide (determinare liberamente i rapporti) in modo autonomo le sue relazioni internazionali. Articolo 1: lettere A, B, C la popolazione permanente: per essere considerato tale uno stato deve avere una popolazione permanente stanziata su un territorio definito, su questo territorio lo stato deve esercitare un potere effettivo (un governo effettivo che regola la condotta della popolazione stanziata sul territorio) la sovranità interna. Soggettività internazionale: essere destinatario delle norme ed essere soggetto che le crea, il primo e unico interesse dello stato è sé stesso sopravvivere in quanto Stato. Sovranità esterna: capacità di intrattenere relazioni con gli altri stati. Questa esclude necessariamente tutti quegli stati o non-stati la cui politica estera è determinata giuridicamente da un altro stato (imposta in modo giuridico da un altro soggetto); troviamo nell’articolo 2: 1) lo stato federato (organizzazione sub-statale) non sono stati per il diritto internazionale (es. le regioni, lo stato del Massachusetts, i cantoni svizzeri…), sono gli USA a decidere i rapporti con l’Italia non gli Stati singoli, 2) l’esempio dei protettorati (sono un po’ la maschera delle colonie, che non sono stati per il diritto internazionale), 3) gli stati che delegano a terzi alcune funzioni interne come la difesa (es. il principato di monaco alla Francia, Monaco se venisse attaccata militarmente dovrebbe intervenire la Francia a difesa del principato, Monaco però è uno stato, questa è una questione che mette in stress le relazioni internazionali, perché monaco ha ceduto alla Francia parte della sovranità ma in qualsiasi momento se la può riprendere la sua autonomia; altri casi problematici sono: in Europa nel 20° secolo c’era la cortina di ferro, metà degli stati nel continente era sotto la sfera di influenza USA e metà era sotto quella dell’unione sovietica (gli stati satellite/cuscinetto), se l’assenza di autonomia è una condizione giuridica allora ?; ci sono stati invece che dicono se per me è A allora un altro stato dice che anche per lui è A (es. Canada e USA), il follow up politico non fa meno della sovranità di questi stati coinvolti, rimangono autonomi; es. città del vaticano, qui mancano tantissimi servizi necessari per uno stato, non ha bus, poste e fogne (ha stretta cooperazione con l’Italia in molti campi) però non è dipendente dall’Italia direttamente e quindi è uno stato sovrano; es. principato di Sealand si è auto-proclamato indipendente, è una piattaforma petrolifera al largo della GB, ha 5 abitanti in totale tutti figli del principe e non ha rapporti diplomatici internazionali (perché gli altri stati
da lì parte il confine italiano), ma oggi con il riscaldamento globale c’è stata una notevole accelerazione sullo scioglimento ed il confine si sposta anche giornalmente. Un’altra controversia internazionale sui confini è quella tra Italia e Francia: la Francia ritiene, da parte sua, che tutto il monte Bianco sia incluso all’interno dei confini francesi; l’Italia invece, da parte sua, ritiene che il monte sia diviso tra due versanti, francese e italiano; i due stati (entrambi membri dell’UE) si contestano un confine. Qualche anno fa la Francia, in particolare alcuni comuni limitrofi al confine, hanno adottato alcune ordinanze comunali che hanno vietato l’atterraggio ai paracadutisti su tutto il monte Bianco, ma se metà del monte noi italiani lo riteniamo nostro e la Francia non ci può ordinare nulla secondo il principio di sovranità (non può dirci cosa fare), queste norme comunali sono solo un tentativo di far vedere come la Francia tenta di esercitare il
risolvere, di chi sarà il monte bianco? Altra controversia è tra Francia e Spagna: esiste una piccola isola al confine, l’isola dei fagiani, le due potenze se la contendono da sempre e per risolvere la controversia hanno fatto un accordo internazionale in cui hanno deciso che a turno eserciteranno la sovranità sull’isola per sei mesi, metà anno è spagnola e metà è francese.
avere il controllo sul territorio, ogni sei mesi, i militari di uno dei due stati andavano lì, si bevevano una bottiglia di whisky, la lasciavano li e si portavano via quella vuota del nemico (per dimostrare che il territorio era loro), questi cambi continui di possesso non creano problemi a livello internazionale. La Norvegia per un periodo ha pensato di cedere una parte del suo territorio alla Finlandia, una montagna di preciso, perché la Finlandia non ne ha, non lo ha fatto ma se n’è parlato. Il territorio, purché sia naturale, può essere soggetto a continui cambiamenti. Ad oggi però tutto il territorio del mondo è già stato distribuito, come può quindi uno stato acquisirne di nuovo?
internazionale; il divieto è accompagnato da una sanzione: ogni violazione all’integrità territoriale è punita con il non-riconoscimento, l’annessione non è riconosciuta poiché viola il principio di integrità territoriale. Modi per acquisire territorio: la crescita naturale del territorio dello stato in alcune circostanze il territorio può aumentare per motivi naturali; il territorio dello stato si estende allora si estende la sua sovranità anche al territorio esteso; es. se un vulcano, a seguito di un’eruzione, fa aumentare una porzione di un’isola, il territorio diventa territorio dello stato che possiede l’isola; es. lo smottamento montano (caso particolare), l’estensione naturale del territorio è ammissibile laddove non sia di natura eccezionale, se all’improvviso un monte crolla completamente su un versante di uno stato confinante, il territorio è comunque dello stato di cui il terreno era prima, poiché in quel terreno ci possono essere risorse importanti (se ci sono diamanti la questione diventa rilevante). Altra opzione: cosa succede se nel mezzo dell’oceano un vulcano crea una nuova isola dal nulla? Quel territorio lì sarà considerato una res nullius, un bene che non è di nessuno, il primo che arriva ed esercita controllo effettivo sul territorio allora possiede il territorio; questa nascita di nuovo territorio vale solo in quelle ipotesi in cui il territorio si forma fuori dai confini di un qualsiasi stato. Al polo nord esistevano degli isolotti sommersi dai ghiacci perenni, ma, con il riscaldamento globale i ghiacci si sono sciolti e sono apparse delle isole; in quel caso, le isole emerse, non erano res nullius ma sono risultate essere all’interno dei confini marittimi della Russia = sono della Russia. C’è una realtà territoriale a questo mondo però che non è proprietà di nessuno stato e questo crea un problema: internet, lo spazio cibernetico. Qui avviene qualunque cosa ma non è proprietà di nessuno e quindi non si possono applicare leggi, non si può avere controllo materiale su una cosa ontologicamente immateriale; il problema nasce quando nel mondo digitale avvengono fenomeni come il terrorismo. Quindi: Il territorio non può essere acquisito con la forza L’estensione territoriale naturale non eccezionale si considera legittima per considerare parte del territorio di uno Stato la zona Se c’è un nulla il nulla è del primo che arriva (res nullius) Un nuovo stato può anche nascere per disgregazione un evento interno allo stato, lo stato si disgrega in virtù di eventi interni, anche violenti, creando nuovi ordinamenti statali; può essere: Secessione: accade tra due “Stati”, uno dei due si stacca dal territorio di origine e diventa Stato (nascono due stati differenti da uno solo); Disgregazione: quando ci sono più parti che si dividono; in questo caso bisogna tenere in conto sia il diritto internazionale che il diritto costituzionale che sono ben divisi tra loro; per il
costituzionale se una regione d’Italia si stacca dalla nazione è illegittimo ma per il diritto internazionale è legittimo perché dell’ordinamento italiano in sé non gli interessa, per il diritto internazionale quello sarà un nuovo stato; es. la Catalogna in Spagna che ha cercato di staccarsi, al diritto internazionale non interessa nulla delle controversie interne finché la zona interessata non si è staccata definitivamente dalla Spagna, sono questioni interne; oppure il caso del Kosovo che si è auto-proclamato indipendente; La corte internazionale di giustizia, che risolve le controversie tra stati, con un parere consultivo si è espressa sulla legittimità della auto-proclamazione di indipendenza del Kosovo, la corte internazionale di giustizia ci dice che il diritto internazionale non impone requisiti per la proclamazione di indipendenza, se uno Stato vuole dichiararsi indipendente lo può fare perché non gli interessano le questioni interne, se questo nuovo stato rispetta poi le condizioni della convezione di Montevideo tanto meglio; ogni regione interna ad un territorio, se vuole, può lottare per la sua libertà ma, fino a che non diventa stato, al diritto internazionale non interessa più di tanto. C’è un solo limite: si condannano le proclamazioni di indipendenza nei casi in cui vi sia invasione territoriale; il
finta di essere un ribelle interno e poi dichiarare la propria indipendenza, es. Ucraina nel Donbass, le forze ribelli interne erano supportate dalle truppe russe, se si staccavano da soli non era un problema ma è inammissibile la
sarebbero stati problemi perché non sarebbe stata un’influenza diretta. Il principio del controllo diretto: se uno Stato straniero ha il controllo diretto dei ribelli interni ad un altro Stato, allora chi fa guerra interna allo Stato non è il ribelle interno ma lo Stato esterno, la soglia è lieve tra fornire aiuti e controllare i ribelli. L’altro elemento necessario ma non sufficiente perché uno Stato sia considerato tale, come detto in precedenza analizzando la convenzione di Montevideo, è quello del governo: deve esistere un centro del potere che deve imporre alla popolazione stanziata su un determinato territorio il proprio volere. Al diritto internazionale non interessa la forma di governo o che questo rispetti o meno i diritti fondamentali, ma, che esista un centro del potere in grado di imporre la sua volontà sulla popolazione. Alcuni studiosi sostengono che il governo, per essere rilevante, debba essere anche un governo
verificato, non esiste una definizione scientifica, per alcuni ha un significato diverso rispetto ad altri. Altra questione: una volta che c’è sovranità esterna e interna serve una sorta di certificazione? Il nuovo Stato
principio consensualistico: nessuno può ordinare niente a nessuno, se il riconoscimento è l’elemento necessario che serve per essere riconosciuti come stato, gli altri stati allora devono confermare la tua sovranità in quanto nuovo stato in aggiunta ai 4 principi della convenzione di Montevideo; allora quanti ordinamenti mi servono per essere riconosciuto come tale? Mettiamo che ne basti 1, ma c’è un problema di logica a ritenere il riconoscimento come elemento costitutivo perché se io dico che chi già esiste in quanto stato può certificare quello che sta nascendo, allora anche loro devono essere stati certificati a loro volta, tornando sempre più indietro ci manca il punto di partenza, manca che il primo stato venuto ad esistere non è stato certificato da nessuno stato; questo vizio costitutivo si propaga a catena tornando verso il presente e chi questo primo stato
di Montevideo, non serve altro (ART. 3); il riconoscimento ha quindi un valore ma, solamente valore politico, uno stato può ritenere un altro stato amico o nemico ma non stato in sé. Il riconoscimento ha però un valore, se io nasco come nuovo stato e un paio di altri stati non mi riconoscono pazienza, se però invece nasco e tutti gli stati non mi riconoscono allora il mancato riconoscimento ha conseguenze pratiche e politiche forti perché si viene esclusi ed isolati dai rapporti internazionali (casi eccezionali di stati esclusi ma che continuano ad esistere sono ad es. la Corea del nord che va avanti sola senza intrattenere particolari rapporti con altri stati). Come possono comportarsi gli stati nei confronti di un neonato stato? Quando nasce un nuovo stato gli stati possono: non esprimersi a riguardo e non prendere decisioni politiche nei suoi confronti oppure possono riconoscere il nuovo ente o decidere di non riconoscerlo (scelta politica basata sulle valutazioni dello stato
una 2° circostanza riguarda gli stati antisistema uno stato antisistema è uno stato che ha come unico obiettivo quello di sovvertire l’ordine internazionale; es. ISIS, lo stato islamico, questo stato aveva tutte le 4 caratteristiche di Montevideo (comprese le relazioni internazionali con altri stati anche se relazioni di guerra) ma se applichiamo la teoria del riconoscimento dobbiamo dire che è effettivamente uno stato. Alcuni professori hanno però detto che, se lo stato è antisistema e il suo unico scopo è sovvertire il sistema, non va riconosciuto in quanto tale (e quindi bombardato senza problema), non c’è limite di diritto internazionale. 3° ipotesi che mette sotto pressione la teoria classica caso estremo: domani la Russia conquista l’Ucraina e il governo ucraino va in esilio alle Bahamas, la Russia in questo caso ha il controllo territoriale effettivo e sulla popolazione della vecchia Ucraina (secondo la teoria tradizionale il territorio ucraino sarebbe russo, tutti gli stati farebbero così e finirebbe il diritto internazionale) l’invasione territoriale è uno dei crimini più gravi del diritto internazionale e viene punito con il non-riconoscimento dello stato (violato il principio del non-uso della violenza); anche questo crea problemi perché su quel territorio invaso ci saranno le 4 caratteristiche di Montevideo ma noi contiamo che sia ancora Ucraina perché invaso. La teoria del riconoscimento in senso classico si è evoluta in qualcosa di più complesso di quello che era prima. Gli stati sono i soggetti di diritto internazionale per eccellenza, ma non sono gli unici: ci sono soggetti di diritto internazionale dotati di soggettività limitata in che senso? È una soggettività derivata (quindi i soggetti che non sono stati, ma che sono comunque dotati di soggettività internazionale, lo sono in quanto vi è un riconoscimento da parte degli stati, vengono dotati di personalità giuridica sul piano internazionale, che è la soggettività). La soggettività può essere limitata dal punto di vista temporale (non esiste un limite di tempo nel quale lo stato può godere della sua soggettività) oppure dal punto di vista materiale (gli stati non hanno limiti dal punto di vista oggettivo, es. l’Italia può partecipare a conferenze che trattano qualsiasi tematica, mentre questo non avviene per gli altri soggetti che hanno limiti rispetto a ciò che gli compete, es. le organizzazioni internazionali hanno soggettività limitata a quanto gli compete, cioè rispetto a quella che è la missione che gli è stata imposta). I soggetti che godono di soggettività limitata (dal grado maggiore di libertà al grado minore):
laddove la materia di sua competenza sia chiamata in causa, il Sovrano Ordine di Malta viene riconosciuto come soggetto di diritto internazionale. La Santa Sede: la Santa Sede è un altro soggetto di diritto internazionale dotato di soggettività non illimitata come gli stati. È il vertice organizzativo della chiesa cattolica (l’ente spirituale della chiesa cattolica); questa va nettamente distinta dalla Città del Vaticano (che è uno stato a tutti gli effetti, dotata di piena sovranità interna ed esterna), la Santa Sede è l’ente spirituale della chiesa cattolica e manca del requisito fondamentale della sovranità: il territorio. La Santa Sede è dotata di soggettività di diritto internazionale limitata la limitazione è limitata alla missione perseguita dalla santa sede: la promozione della diffusione della religione
cattolica nel mondo e il mantenimento della pace più è ampio l’oggetto della missione della santa sede e più è ampio lo spettro di attività della soggettività internazionale. I rapporti internazionali diplomatici sono gestiti in modo differente tra vaticano e santa sede (es. USA hanno rapporti esclusivamente con la santa sede ma non con il vaticano). Il caso dell’immunità statale: quando parliamo dell’immunità statale parliamo dell’impossibilità di uno stato, e delle stesse istituzioni, di essere sottoposto ad un procedimento dinnanzi ad una
recenti) di violenza sessuale in ambito clericale (come comportarsi nei confronti di questa immunità nel caso di compimento di reati di questo genere); i vescovi a capo della santa sede sono immuni ma i preti non sempre sono coperti da immunità; le corti degli USA hanno provato
in caso il reato sia strettamente collegato alla funzione esercitata in quanto rappresentante della santa sede, non coperti se il reato non sia collegato alle sue funzioni attribuite a lui dalla santa sede.
abbia già conquistato una porzione di territorio, non serve che questo eserciti un controllo territoriale effettivo; anche in assenza di un controllo territoriale di qualunque forma, se si realizzano gli elementi della catena di comando e dell’uso della forza armata per i due motivi, il movimento è movimento di liberazione nazionale. Es. movimento di liberazione nazionale: la Palestina, prima di essere Palestina era la OLP (Organizzazione per la Libera Palestina) il cui obiettivo era o quello di creare uno stato autonomo rispetto a Israele o eliminare Israele per prendersi tutto il territorio. L’OLP si è poi evoluta nel tempo fino ad essere stata riconosciuta nel 2011 come stato non membro delle nazioni unite, che nel 2011 hanno ammesso tra il 2011 e il 2013 che l’OLP che da movimento di liberazione nazionale che esercitava un diritto fondamentale all’autodeterminazione dei popoli si era evoluto fino a diventare uno stato, uno stato con il quale si può decidere se avere rapporti diplomatici ed economici o meno.
governativa, quindi create dagli stati, sono soggetti di diritto internazionale e quindi sono destinatarie di diritti e di doveri e possono concorrere alla creazione di nuove norme. Le organizzazioni non governative, invece, non sono soggette di diritto internazionale; quindi, non sono direttamente destinatarie di diritti e doveri (il che non vuol dire che non siano importanti o non siano promotrici di cambiamento). Es. Organizzazioni internazionali: Nazioni Unite, Unione Europea… Es. Organizzazioni non governative: Green Peace, Medici senza Frontiere, WWF… Le organizzazioni internazionali governative: sono state create dagli stati, sono soggetti di diritto internazionale e sono diverse per struttura e per competenze questo perché gli stati possono creare semplicemente un foro di discussione, cioè un’occasione per discutere, attraverso lo strumento della diplomazia multilaterale, quelli che sono problemi comuni legati alla globalizzazione (se ci sono problemi transnazionali allora gli stati si siedono allo stesso tavolo contemporaneamente e ne discutono). Un’organizzazione internazionale governativa creata per discutere di problemi comuni in sé è debole perché non adotta norme e non impone nulla. Es. COP 23: foro di discussione su un certo tema per gli stati non completamente strutturata; ma accanto a queste organizzazioni poco strutturate e a geometria variabile abbiamo organizzazioni più strutturate, che hanno un trattato che le istruisce (una sorta di contratto tra gli stati) e hanno un apparato istituzionale che ne consente il funzionamento. Es. Nazioni Unite, un’organizzazione internazionale, ha diverse istituzioni al suo interno: l’assemblea generale (formato da tutti i membri che ne fanno parte, ogni stato ha un voto), il consiglio di sicurezza (formato solo da 15 membri che può adottare norme vincolanti, le risoluzioni del consiglio di sicurezza possono avere contenuto normativo e quindi vincolare quei soggetti di diritto internazionale che sono all’interno del sistema delle nazioni unite), il segretario generale (oltre alla funzione di rappresentanza esterna gestisce il carico di lavoro delle nazioni unite, il vertice della struttura amministrativa), la corte internazionale di giustizia (un organo giurisdizionale)… Le organizzazioni internazionali possono poi avere vocazione universale o regionale: la partecipazione a queste organizzazioni internazionali può essere aperta a tutti gli stati del mondo (vocazione universale, es. ONU) oppure può essere aperta solo agli stati di una determinata e specifica area geografica (vocazione regionale, es. UE). L’UE è stata costituita da trattati che vietano a qualsiasi paese al di fuori dell’area geografica europea di entrarvi, questo criterio ha creato problemi per quei paesi che sono geograficamente collocati per metà in Europa e per metà in Asia (es. Turchia), cosa fare in questi casi? L’UE ha adottato un approccio estensivo nei suoi confronti includendola nella possibilità di fare domanda per entrare. Un alto esempio di organizzazione regionale è l’Associazione Asiatica per il Libero Scambio oppure il Consiglio d’Europa (CEDU – convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali); la CEDU è un trattato internazionale per la tutela dei diritti fondamentali che è stato adottato da un’organizzazione internazionale, il Consiglio d’Europa, il quale è stato creato nel 1950 con l’unico obiettivo di promuovere in Europa la tutela dei diritti fondamentali. Nel
Consiglio d’Europa siedono, ad oggi, 46 stati (la Russia è uscita), questo numero non coincide però con il numero degli stati membri dell’UE che sono 27. Una differenza che intercorre tra organizzazioni a vocazione universale rispetto a quelle a vocazione regionale è l’incisività dei loro poteri, più ampia è la partecipazione degli stati meno incisivi sono i poteri che gli stati conferiscono a questa organizzazione. Le organizzazioni internazionali esistono perché sono create dagli stati e gli stati attribuiscono a queste organizzazioni delle competenze: la soggettività delle organizzazioni internazionali è derivata, la loro “sovranità” è derivata, ciò vuol dire che non esistono in sé ma che sono create dagli stati, e allora i contorni dei poteri di queste organizzazioni sono determinati dal trattato che li istituisce, nel momento in cui lo stato crea un’organizzazione gli trasferisce delle competenze. L’esistenza di queste organizzazioni internazionali è limitata alle competenze che vengono trasferite dagli stati; a volte gli stati trasferiscono a queste organizzazioni competenze molto ampie, è il caso delle Nazioni Unite, gli stati quando hanno creato le Nazioni Unite gli hanno trasferito la competenza del mantenimento della pace internazionale, è una competenza molto ampia perché qualunque cosa sia necessaria al mantenimento della pace le Nazioni Unite lo possono fare; competenza molto ampia accostata a una vocazione universale si traduce in alte competenze ma poca incisività, queste competenze non sono accompagnate da un potere normativo in senso tradizionale: il Consiglio di Sicurezza da un lato non adotta leggi, ma risoluzioni, e quindi sono su un livello gerarchico basso, dall’altro lato, tradizionalmente, le decisioni interne all’organizzazione venivano prese dalle istituzioni secondo il principio dell’unanimità quando gli stati si siedono e creano un’organizzazione internazionale che può decidere qualcosa mettono dei contro limiti: l’organizzazione internazionale può imporre allo stato un qualcosa ma il voto all’interno dell’organizzazione segue la regola dell’unanimità (dobbiamo essere tutti d’accordo: tradizionale principio consensualistico), in pratica l’organizzazione internazionale può imporre agli stati un qualcosa solo se gli stati sono d’accordo (l’unanimità letta al contrario vuol dire diritto di veto, uno stato che non è d’accordo con la decisione che si va a prendere vota contro e blocca tutto, queste organizzazioni fanno molta fatica a funzionare laddove ci sono stati con interessi molto diversi gli uni dagli altri). Più piccola diventa l’organizzazione internazionale, quindi più si va verso l’organizzazione internazionale regionale, più gli stati si sentono meno minacciati, si sentono amici dal punto di vista ideologico-giuridico, e allora il trasferimento di competenza in favore di questa organizzazione internazionale si fa più premiante: è il caso dell’UE, all’inizio erano 6 stati, IT-GER- FR e BENELUX (3 di questi talmente simili tra di loro, secondo noi, che li consideriamo insieme BE-NE- LUX), 6 stati che si mettono insieme ed iniziano a collaborare tra loro su una materia molto limitata, la disciplina del mercato del carbone e dell’acciaio, in questo contesto si supera il contesto dell’unanimità la maggioranza degli stati membri che vota in un certo modo all’interno dell’organizzazione impone la sua scelta anche all’altro stato: all’inizio la volontà degli stati nella CECA poteva essere superata dal voto degli altri in questo caso se lo stato subisce la decisione dell’organizzazione internazionale si nota come c’è un trasferimento di competenze/delocalizzazione del luogo di discussione dallo stato all’organizzazione ma un vero e proprio trasferimento di sovranità dallo stato all’organizzazione internazionale, che a quel punto si può imporre sul volere contrario dello stato. Dunque, perché un’organizzazione internazionale possa esistere ai sensi del diritto internazionale ed essere soggetto di diritto internazionale serve che il trattato attribuisca all’organizzazione delle competenze, competenze che l’organizzazione esercita in modo autonomo rispetto agli stati, deve avere degli obiettivi che non sono necessariamente gli obiettivi degli stati parte. Per determinare che un’organizzazione internazionale sia un’organizzazione internazionale di natura governativa è il fatto che: sia istituita da un trattato e che abbia competenze autonome rispetto agli stati, poiché non possiamo più ragionare in termini classici di sovranità e dire che necessitano di un territorio, popolo o governo, parliamo di qualcosa di completamente nuovo rispetto alla convenzione di Montevideo, necessitiamo che ci sia un trattato fatto dagli stati con i quali questi stati hanno trasferito competenze autonome all’organizzazione internazionale: interessa una solamente che l’organizzazione internazionale persegua obiettivi autonomi e indipendenti rispetto a quelli degli stati membri. Alcuni trattati hanno al loro interno norme in cui si dice che l’organizzazione è dotata di personalità giuridica (es. UE, art. 40), ma una norma di questo tipo non interessa il diritto internazionale ma ha importanza nei rapporti interni tra l’organizzazione internazionale e stati membri: negli stati membri questo articolo fonda la personalità giuridica dell’unione europea. Riguardo le organizzazioni internazionali rimane competenza degli stati scegliere se crearle o meno e scegliere la dimensione delle competenze date all’organizzazione, come universale può essere la
compiuti, esclusa possibilità applicare immunità in questi casi di crimini contro umanità. Tribunale Norimberga no unico problema affrontare difesa tedesca, ma problema anche accertare se durante epoca fatti già affermata idea che genocidio fosse bandito e costituisse crimine internazionale (consuetudine); per alcuni sì mentre per altri no quindi molte sentenze assoluzione perché per molti convinti in prima parte 900 consuetudine negativa rispetto genocidio non si fosse ancora consolidata e quindi alla luce del principio della retroattività del diritto penale, per cui se reato quando commesso non era reato non è punibile, molti generali nazisti assolti. In seguito, altre corti penali internazionali in particolar modo in ONU tribunali per ex Jugoslavia e Ruanda e nel 2001 istituzione corte penale internazionale con statuto di Roma che va a processare soggetti che compiono più gravi reati internazionali, ma corte penale internazionale grosso limite perché deriva da trattato internazionale di stati, ma perché propri cittadini possano essere soggetti a sue sentenze gli stati dovrebbero ratificare (es. USA non hanno ratificato).
utilizzare per prendere decisioni. Art 38 lettera A trattati internazionali cioè sostanzialmente accordi/contratti tra stati che hanno due caratteristiche, essere diritto scritto e avere efficacia inter-partes cioè limitata solo a soggetti che concludono trattato. Caratteristiche che differenziano trattati da lettera B cioè da consuetudine internazionale ossia pratica generale accettata come diritto. Consuetudini al loro interno hanno anche sia principi generali diritto internazionale sia lettera C principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Consuetudini internazionali rappresentano il diritto non scritto con efficacia erga omnes. Ultima lettera riferimento a fonti secondarie con ruolo sussidiario ossia corte può decidere anche su base decisioni giudiziarie o dottrina degli autori più autorevoli dei vari stati cioè può farsi aiutare anche da dottrina ossia professori o da corti internazionali.
Prassi generale perché evolva a consuetudine internazionale dev’essere ripetuta in modo costante e per questo corte internazionale di giustizia dichiara in una sentenza che requisito temporale è inversamente proporzionale al numero di stati che aderiscono alla condotta. 01/03 (cancellati appunti) Tra le principali consuetudini internazionali, ricordiamo il divieto di uso della forza nei rapporti tra stati, l’immunità dalla giurisdizione (gli stati non possono giudicare il comportamento di un altro stato sovrano attraverso le proprie Corti), la libera navigazione in alto mare (qualunque nave può navigare liberamente in alto mare senza essere soggetto a controlli esterni), le consuetudini riguardo i conflitti armati il cui obiettivo è quello di rendere più umano il conflitto es. divieto di uccisione dei civili, attacco degli ospedali, distruzione dell’ambiente ecc. Non sempre il procedimento di formazione di una consuetudine è semplice perché a volte inizialmente la condotta viene considerata un illecito, una violazione dello stesso diritto internazionale; questo a dimostrazione della fluidità del diritto internazionale caso: una volta tutto ciò che stava oltre 12 miglia dai confini territoriali era considerato alto mare, dunque non soggetto all’autorità di nessuno (nessuno aveva diritto esclusivo alle risorse presenti), mentre adesso si considera il fondale marino un’estensione del territorio statale basandosi sul principio della sovranità territoriale. Nel ’45 con il Proclama Truman gli USA sono stati i primi ad affermare che lo stato costiero aveva qualche grado di sovranità su quella porzione di territorio sommerso che sarebbe poi stata definita “piattaforma continentale”; in un primo tempo, la proposta degli USA è stata osteggiata, infatti alcuni stati ritenevano che andasse contro il diritto internazionale in quanto manchevole della prassi generalmente accettata e si trattava soprattutto degli stati più sviluppati, quelli che avrebbero avuto la capacità tecnica di appropriarsi delle risorse disponibili, mentre erano più favorevoli gli stati in via di sviluppo, che non volevano vedersi portare via le proprie risorse da altri stati. In seguito, l’idea è stata accettata e si è trasformata in una consuetudine, tanto che oggi è addirittura riconosciuta all’interno di un Trattato internazionale. Questo non sempre ciò accade caso: nel 2018 la popolazione siriana è stata vittima di attacchi con armi chimiche da parte dello stesso governo siriano innescando la reazione di USA, UK e FR che intervengono unilateralmente, ma un intervento umanitario di questo tipo è considerato contrario al divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali. La prassi internazionale poteva quindi prendere due strade ossia accettare l’uso della forza in nome della protezione della popolazione civile all’estero, oppure condannarlo. Gli stessi USA non hanno dichiarato pubblicamente di aver agito nella legalità del diritto internazionale, mentre UK e FR sì; alcuni stati favorevoli all’intervento da un punto di vista etico e morale, si sono dichiarati contrari dal punto di vista giuridici, mentre altri hanno condannato questi bombardamenti ritenendoli contrari al diritto internazionale. Ad oggi, non esiste ancora un diritto ad esportare la democrazia e sono poche le eccezioni previste al divieto di utilizzo della forza nei rapporti tra stati. Ad un certo punto la Commissione di diritto internazionale dell’ONU ha iniziato a sviluppare le codificazioni del diritto consuetudinario, cioè a scrivere le consuetudini nero su bianco all’interno dei Trattati internazionali. Le codificazioni rispecchiano il contenuto della norma consuetudinaria mettendoci di fronte a due fonti che adottano la stessa regola con la differenza che per poter avere un valore giuridico nei confronti di uno stato il trattato dev’essere ratificato dallo stato stesso. Problema: come può il trattato di codificazione essere applicato ad uno stato che non lo ha ratificato? Caso: la pirateria marittima è un crimine internazionale, il che significa che tutti gli stati parte del trattato devono perseguire penalmente i pirati e non devono ovviamente ricorrere essi stessi alla pirateria marittima; gli USA non sono firmatari del trattato, ma questo non è rilevante perché si applica la corrispondente norma di diritto consuetudinario. Il problema si pone quando non è presente corrispondenza tra la consuetudine, che continua ad evolversi, e la norma scritta cristallizzata. Caso: art. 2 della Carta dell’ONU afferma il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali, ma art. 52 presenta un’eccezione a tale divieto ossia in caso di legittima difesa rispetto un attacco armato. Nel frattempo, la prassi si è evoluta e ha sviluppato ulteriori eccezioni al divieto di uso della forza come quella relativa al garantire la pace internazionale rendendo così il trattato diverso dalla consuetudine. In questo caso, uno stato che viola il trattato lo può fare invocando una consuetudine successiva proprio perché nel diritto internazionale non c’è gerarchia, ma prevale la fonte più recente. Di conseguenza un trattato che in parte si limita a cristallizzare la norma consuetudinaria e in altra parte propone nuove norme (sviluppo progressivo del diritto internazionale) non è vincolante nei confronti degli stati
non firmatari per quanto riguarda le nuove norme, ma solo per quanto riguarda la codificazione della consuetudine. Una precisazione: l’efficacia erga omnes delle consuetudini non è necessariamente vera, esistono consuetudini internazionali a carattere regionale ovvero valide solo ed esclusivamente per gli stati di una specifica area geografica es. diritto internazionale delle acque ovvero quello che concerne i fiumi che attraversano più stati, consuetudini riguardanti l’asilo diplomatico ossia la situazione in cui una persona entra in ambasciata e chiede protezione. Anche l’assenza di una gerarchia delle fonti non è totalmente vera, infatti esiste una classe di norme privilegiate cioè le norme di ius cogens (diritto cogente), fondamentali per il funzionamento della comunità internazionale e quindi assolutamente inderogabili (sia dalle consuetudini, sia dai trattati internazionali); parliamo, per esempio, del divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali, del diritto all’autodeterminazione dei popoli, dell’immunità statale ecc. Un altro tipo speciale di norme sono le norme erga omnes, le quali consentono una risposta particolare in caso di violazione della norma consuetudinaria: in linea di principio, se uno stato commette un illecito dal punto di vista internazionale, l’unico soggetto che può rispondere è lo stato danneggiato da quella condotta; in alcuni casi, però, si consente a qualunque stato di rispondere alla violazione, in quanto si ritiene che l’obbligo che grava sullo stato non rappresenti un obbligo nei confronti di un altro stato, bensì nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso. La violazione di questi obblighi è dunque considerata talmente odiosa da legittimare chiunque ad intervenire per pretendere il rispetto delle norme in questione (es. il caso del genocidio è contestualmente ius cogens ed erga omnes, mentre il caso dell’immunità statale è solo ius cogens). Esistono poi delle fonti integrative, le quali contengono principi che devono guidare nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme (tanto consuetudinaria quanto pattizia). Esistono i principi generali di diritto internazionale (es. principio di sovranità, di non intromissione negli affari interni, divieto di essere giudicati due volte per la stessa condotta ecc.) ed esistono i principi generali delle nazioni civili che si ricavano dal diritto nazionale e si proiettano ad integrazione del sistema internazionale (es. principio del giusto processo). Quest’ultimi sono molto importanti, perché può esserci un’influenza osmotica ossia da un lato, il diritto interno influenza il diritto internazionale, ma allo stesso tempo gli altri stati potrebbero iniziare a conformarsi a questo principio cambiando la loro prassi, sviluppando così una norma consuetudinaria. Caso: diritto internazionale dell’ambiente particolarmente poco efficace, mentre più efficace quello interno che inizia a rafforzare quello internazionale, il quale a sua volta porta gli altri stati a adeguarsi a standard di tutela più alti. 03/ Fonte del diritto internazionale che si sente nominare sono gli atti di soft law, atti e documenti che possono essere adottati da vari soggetti come stato, organizzazioni internazionali ecc.; documenti che non contengono norme giuridiche, non giuridicamente vincolanti, di per sé non creano diritti obblighi e doveri, ma possono avere svariata serie di obbiettivi. Atti di soft law tecnica cioè non creano norme vincolanti, ma creano standard tecnici in qualunque materia (standard in passato spesso sviluppati in materia di trasporti caso: organizzazione internazionale specifica CAO per trasporto aereo redigeva documenti per standard sicurezza aeroplani). Standard tecnici che non sono di per sé vincolanti, ma spesso gli stati consci del valore di questi documenti trasformano questi atti di soft law in norme interne; quindi, atti di soft law non hanno valore normativo, ma gli stati stessi glielo concedono. Altri atti di soft law che vorrebbero promuovere nuovo sviluppo per nuova e futura norma di diritto internazionale. Atti che interpretano diritto esistente e fanno nuove proposte tendenzialmente di principio, caso conosciuto: dichiarazione dell’assemblea generale delle nazioni unite, che può fare dichiarazione e in quanto tale non ha valore di norma, ma la dichiarazione è la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e quando fatta non corrisponde a diritto internazionale dell’epoca, ma voleva far crescere la materia dopo 2gm. Stati hanno iniziato a aderire spontaneamente a contenuto dichiarazione e adesione a documento tale che prassi degli stati ha creato nuove consuetudini internazionali giuridicamente vincolanti. Atto soft law ha potenzialità creare norme, più semplice se tecnica, ma anche più ampio respiro per sviluppo diritto internazionale. Spesso dichiarazioni rimangono solo tali, prive di contenuto normativo e non plasmano prassi internazionale caso: dichiarazione assemblea generale ONU su diritti animali, che prevede es. diritto alla vita, è rimasta lettera morta, ma alcuni stati iniziano a guardare a questa dichiarazione se non altro per cambiare
discussione multilaterale e quindi prodotto multilaterale e oggi pochi trattati bilaterali. Principio del consenso legato al principio sovranità sotto stress, cioè ci si chiede se trattato crea effettivamente obblighi o diritti a stati terzi caso: stati che vogliono disciplinare utilizzo fiumi transnazionali; trattati che costituiscono regime obiettivo, possono creare diritti e doveri in capo a stati che non ne sono entrati a far parte? Guardando a recente prassi internazionale, creato corte penale internazionale che deve punire i peggiori crimini di guerra, ma è stata creata con un trattato a cui USA, RUS e Cina non hanno aderito caso: Al-Bashir capo stato sud Sudan, provvedimento corte penale internazionale che chiede andare a prenderlo, ma c’è diritto consuetudinario per cui capo stato ha immunità e non ha firmato per corte penale. Al-Bashir si va a curare in Kenya, hanno dichiarato di prenderlo e lui scappato “escamotage politico”, quindi in sostanza trattato non si riesce a imporre a chi non ne è parte perché principio consenso ancora caratterizzante la comunità internazionale. Diritto dei trattati oggetto di un trattato internazionale convenzione di Vienna 1969 su disciplina dei trattati internazionali, è un trattato di codificazione < commissione del diritto internazionale dell’ONU, per sviluppo internazionale, trattato codificazione perché maggior parte norme contenute sono norme consuetudinarie già presenti. Trattati codificazione non sono interamente costituiti da norme consuetudinarie, ma anche da norme di sviluppo progressivo del diritto internazionale e quest’ultime saranno valide solo per stati firmatari, mentre norme consuetudinarie scritte efficacia erga omnes. Campo applicazione di questa convenzione individuato nell’art 1 che afferma che trattato considerato tale se avviene tra stati. Art 2 afferma che trattato dev’essere scritto, accordi orali non saranno soggetti alla disciplina di questa convenzione, ma permane libertà di forma. Altro requisito in art 2 è che trattato dev’essere soggetto al diritto internazionale (?NON MOLTO CHIARO). Convenzione Vienna 1969 disciplina anche procedura formazione trattati internazionali, mentre per consuetudini non abbiamo processo formazione, ma verifichiamo esistenza quando la applico. Vengono distinti diversi tipi procedimenti in procedimento in forma solenne e procedimento in forma semplificata:
organizzano a Vienna conferenza diplomatica invitando stati a discutere e adottare testo, ma ONU 1969 c’erano grandi esclusi come la Cina e repubblica democratica tedesca (ovest); se si guarda a verbale serie di accuse da parte stati contro Onu per aver agito ni modo discriminatorio per aver agito escluso da trattato stati importanti perché questo si traduce in violazione della sovranità perché non tuti stati sono stati trattati allo stesso modo. Non stupisce che sia trattato di compromesso, anche laddove trattato si propone di andare oltre al mero obbiettivo della codifica, anche quelle parti trattato nuove e che propongono sviluppo collettivo sono posizioni di compromesso. Contiene regole da seguire nella formazione dei trattati, sia per trattai bilaterali che multilaterali, questo riduce molto situazioni in cui questo trattato rilevante perché non si applica quando trattato è tra stato e organizzazione internazionale per cui regole diverse in diverso trattato; questo tratto meno valore per europei perché UE è organizzazione che conclude trattati internazionali, UE esercita il treaty making power condizionando quotidianamente vita cittadini (es. UE “mega accordi commerciali”, brexit). Ente promotore che convoca conferenza diplomatica può essere anche organizzazione internazionale che fa ospite senza far venire meno applicabilità della convezione di Vienna. Si nomina un presidente provvisorio, di solito dello stato promotore, che ha come primo compito controllare i pieni poteri, ne esistono varie categorie, tra cui soggetti automaticamente considerati rappresentati legittimi dello stato di provenienza perché pieni poteri impliciti per funzione che svolgono e sono capo di stato, primo ministro e ministro affari esteri. C’è poi categoria degli ambasciatori, nello specifico vertice dell’ambasciata detto capo di missione, pero limitazione perché no tuti ambasciatori possono partecipare a conferenza diplomatica, ma dev’essere ambasciatore accreditato ossia svolge sue funzioni all’interno dello stato che sta organizzando conferenza (problema quando sono organizzazioni unite ad organizzare conferenza diplomatica), mentre secondo limite di natura oggettiva è che può partecipare a negoziazione trattato, ma non può firmarlo, a meno che on vengano concessi pieni poteri. Pieni poteri che possono essere individuati liberamente da stato e stato può mandare più di un pleni potenziario. Pleni potenziario è vincolato a istruzioni dategli quando nominato a cui si deve attenere durante negoziazione. Una volta accreditati pleni potenziari si f riunione dei soggetti presentati alla conferenza e si elegge definitivamente presidente per consensus, di solito si candida presidente temporaneo. Una volta eletto presidente fa agenda dei lavori, prevede come prima cosa inizio e fine sessione dei lavori e viene fatta circolare una bozza di trattato, schema su cui fare discussione comune e spesso bozze che circolano tra partecipanti sono moto difficili da leggere perché più opzioni per ogni norma, testo tra parentesi quadre che è testo su cui si prevede discussione e dibattito trattati moto partecipato, non avviene quasi mai in sede collettiva, mentre di solito presidente eletto prevede dei gruppi di lavoro paralleli e ogni gruppo si dedica a una parte trattato, quando tutti gruppi lavoro paralleli (per corte internazionale oltre 120) accordati su loro versione finale, tute versioni finali messe insieme e approvazione trattato rimane e avviene in seduta plenaria. Approvata versione definitiva avviene fase cerimoniale chiamata firma del trattato, con firma del trattato esso non può essere più cambiato (sigla ogni pagina), ma firma serve proprio solo per bloccare trattato, non che stato che firma sia da esso vincolato, non crea obblighi diretti in capo agli stati, ma necessario atto che manifesti consenso dello stato ad essere vincolato e solitamente avviene con ratifica, ma tra firma e ratifica nessun vincolo. Stato può partecipare e non firmare per orientarlo verso risultati più graditi, ma poi rimanerne fuori per depistare caso: USA e Russia che partecipano a negoziati della corte penale influenzano definizione genocidio, definizione crimine di guerra ecc. questa ratifica è diversa da quella nazionale che dà vita a livello giuridico trattato da piano internazionale a interno, mentre quella appena vista a valore ancora solo a livello internazionale. Quello appena definito è procedimento formazione trattati in forma solenne. Per alleggerire questa procedura, convezione Vienna introduce procedura di formazione semplificata e si semplifica fase della firma perché firma e ratifica coincidono quindi firma espressione volontà stato a vincolarsi. Gli stati devono depositare lo strumento di ratifica cioè inviare a segretario del trattato, che si crea e gestisce trattato (spesso segretario generale ONU) e quando uno stato lo fa, il segretario lo manifesta perché dev’essere consenso pubblicizzato “funzione di scambio di ratifica”. Ratifica trattato non vuol dire che trattato sia entrato in vigore, non esiste regola per tutti trattati su momento a partire dal quale in cui effettivamente obblighi si creano nel diritto internazionale, ma tendenzialmente ogni trattato nelle disposizioni finali si da regole per entrata in vigore e speso condizione è numero minimo di ratifiche, mentre a volte doppia condizione ossia numero minimo ratifiche e criterio temporale (es. dopo un anno da trentesima ratifica) e quando trattato entrerà in vigore sarà tale solo tra stati che hanno ratificato e non solo semplicemente firmato. IT: pleni potenziari ha bisogno autorizzazione per partecipare a conferenza, consegnati da presidente repubblica con controfirma ministro competente (min 49), ma parlamento entra in gioco solo con ratifica. In materia art 80