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Una panoramica completa del bilancio di esercizio e del conto economico, due strumenti fondamentali per la contabilità aziendale. La composizione del bilancio di esercizio, con particolare attenzione allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto finanziario e alla nota integrativa. Inoltre, vengono approfonditi i criteri di valutazione delle voci del bilancio, i principi di prudenza e continuità aziendale, e la classificazione delle voci dell'attivo e del passivo. Il documento include anche un'analisi del conto economico, con particolare attenzione ai ricavi, ai costi, agli oneri e ai proventi finanziari, e ai proventi e oneri straordinari. Infine, vengono presentati esempi pratici di come applicare i principi contabili in situazioni reali.
Tipologia: Appunti
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RICEVIMENTO: 16:30 aula 554 Esami: Domande a risposta multipla e aperta, con esercizi. Project work 30% esame 70%. RIPETERE FONDAMENTALE: tavola dei valori, dare e avere e soprattutto libro giornale e libro mastro; OSSERVARE: scaricare bilanci di aziende; PROMEMORIA: scaricarsi le slide prima di ogni lezione Non avremo un libro di testo ma utilizzeremo i principi contabili (sono un insieme di regole e linee guida che stabiliscono come le aziende devono preparare e presentare i loro bilanci). Questi principi sono emanati dalla Fondazione OIC.
La disciplina del bilancio è presente nel Codice civile. Il bilancio di un’azienda può essere predisposto secondo due discipline, quella dei principi contabili nazionali o internazionali. Una società italiana può optare per uno dei due principi. Durante il corso ci occuperemo dei principi contabili nazionali emanati dall’organismo italiano di contabilità. Il conto economico (la parte bassa della tavola dei valori) si rappresenta con ricavi e costi. Diversamente il legislatore ha predisposto un’unica sezione, con il modello a scalare, rappresentando il contenuto in maniera diversa. Sono obbligate a predisporre il bilancio S.p.a., S.r.l. e Sapa. Fra qualche anno, l’Italia sarà obbligata a recepire una direttiva europea che nella sostanza obbligherà tutte le società, tranne quella semplice, a predisporre il bilancio. Entro due anni a partire da ora, il bilancio riguarderà dunque anche le società di persona. Il bilancio secondo la disciplina civilistica contiene una serie di documenti obbligatori, tra cui il rendiconto finanziario (obbligatorio dal 2016) e la nota obbligatoria (dal 1991). Inoltre, sempre secondo la disciplina civilistica lo stato
patrimoniale deve essere costituito da due sezioni, tra cui il conto economico. Il processo di predisposizione del bilancio è un processo che abbraccia più mesi dell'esercizio successivo. Il bilancio di una società del 2023 viene ad aprile giugno dell’anno successivo a seconda degli assestamenti da dover attuare. Anche le singole aree del bilancio seguono una disciplina particolare dettata dal Codice civile. Ad esempio, al suo interno è scritto quando un bene può essere considerato bene immateriale, oppure viene disciplinato il come e il quando in relazione alle svalutazioni. I principi contabili nazionali sono emanati dalla fondazione OIC (organismo italiano di contabilità) in cui è rappresentata la migliore dottrina. Fanno parte dell’OIC gli esponenti delle diverse categorie interessate al bilancio, tra cui commercialisti, banche e assicurazioni. Ciascun principio tratta una singola area di bilancio, ad esempio le immobilizzazioni immateriali (OIC N.24).
Gli eventi di gestione nella realtà devono essere rappresentati in due libri: il libro mastro e il libro giornale. Le operazioni di gestione non si rappresentano sulla tavola dei valori, bensì in questi libri. Quando acquistiamo materie prime vanno movimentati entrambi i libri. Nel libro giornale è presente una scrittura cronologica degli eventi di gestione. Nel libro mastro vi è una scrittura sistematica che ci offre delle informazioni chiave per leggere la gestione di un'azienda. Concretamente se io volessi conoscere il saldo delle mie disponibilità su un conto corrente, vado a visionare il libro mastro, poiché è molto più immediato e agevole. Il libro mastro si chiama così perché accoglie tutti i mastrini (chiamati anche conti). All'interno del libro mastro ci sono questi oggetti dei quali si può conoscere l'entità iniziale e le successive variazioni. Ogni mastrino è formato da un’intestazione, ovvero il nome del conto che rappresenta una voce della tavola dei valori (es. depositi bancari) e due sezioni: dare e avere. Ad oggi “dare” e “avere” sono termini convenzionali che non hanno nessun significato, perché i mastrini sono accesi a degli oggetti, ovvero le voci del bilancio. Anni fa quando vi era un altro tipo di contabilità i mastrini erano accesi a
Crediti verso soci (70%) = 84.000 euro c/c= 36000; AVERE Capitale sociale= 120.000 euro
Questi principi contabili sono validi a livello internazionale poiché l'Unione europea ha deciso di procedere verso una armonizzazione dei bilanci delle aziende appartenenti ai paesi membri. Tale processo di armonizzazione è iniziato quando l’UE ha emanato la quarta e la settima direttiva che regolano il bilancio, rispettivamente inerenti al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato. Dovendo essere recepite dai singoli paesi, l’Unione europea si rese conto che tali direttive non furono sufficienti. In quel momento, considerando delle regole autonome, l’Unione europea decise di far propri i principi contabili emanati dallo IASB. Dunque allo stato attuale sono presenti due sistemi, il primo del codice civile integrato dai principi nazionali e il secondo dei principi internazionali. I principi internazionali inizialmente erano stati resi obbligatori per le società che avevano esigenza di comparazione con altre società europee quotate poiché in tali casi è necessaria un’uniformità di informazioni. L'applicabilità di questi principi contabili, una volta resa obbligatoria per le società quotate e le società soggette a regimi obbligatori come banche e assicurazioni, venne estesa in maniera facoltativa anche agli altri modelli societari. Motivo per cui di fatto adesso coesistono i due modelli, il primo del codice civile con l’aggiunta dei principi contabili ispirati alle direttive e il secondo dei principi internazionali. Resta il fatto che alcune società, tra cui le quotate, non possono scegliere. Hanno l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali. Le altre possono scegliere se fare il bilancio in uno o nell’altro altro. la maggioranza delle società che hanno la possibilità di scegliere utilizzano il codice civile. La struttura della disciplina è stata oggetto di una radicale trasformazione del codice civile nel 1991 quando si trattò di recepire le discipline contabili della quarta e settima direttiva. La direttiva del 1978 aveva ad oggetto il bilancio d'esercizio, quella del 1983 il bilancio consolidato.
Quando vennero recepite da parte dell’Italia con il decreto legislativo 127 del 1991, si formò l’attuale impianto normativo e si modificò l’art. 2423 del codice civile. Il codice civile subì modifiche solo per recepire la quarta direttiva, cioè la disciplina del bilancio d'esercizio. Infatti non venne introdotto alcun articolo per recepire la disciplina del bilancio consolidato ma venne disciplinato nello stesso articolo del dec. legislativo 127 del ‘91. Dunque ad oggi la disciplina è contenuta presso il d. lgs. 127 del 1991. Da allora l'Unione europea, ne emanò altre al fine di introdurre argomenti nuovi, modificare e per aggiornare la disciplina. L’ultimo aggiornamento è quello per il recepimento della direttiva del 2013 con il d. lgs. 139 del 2015 applicabile dal primo gennaio 2016 che l’ha riscritta senza modificarne la struttura originale. Il processo di aggiornamento non ha stravolto il piano originale, benché nel contenuto si siano modificate significativamente per avvicinare un po’ per volta i due sistemi in modo da non avere bilanci completamente diversi. Le norme che riguardano il bilancio e i singoli articoli sul piano logico si muovono su tre livelli gerarchici. In cima vi è la composizione del bilancio e la clausola generale del bilancio (articolo 2423). Al secondo livello, funzionale rispetto al primo, vi sono i cosiddetti principi generali di redazione del bilancio, anche nominati postulati del bilancio, ovvero le regole generali (articolo 2423 bis). Infine al terzo livello vi sono le regole applicative che dovrebbero essere fissate in maniera tale da raggiungere gli obiettivi stabiliti dai principi generali e dunque a monte nella clausola generale. Venendo alle regole applicative, il cc si occupa in particolare delle due dimensioni del bilancio. Il primo tema riguarda la determinazione dei valori, per il calcolo dell'utile dell’esercizio. Riguarda il come arrivare a determinare i valori di bilancio partendo dai criteri di valutazione che si adottano con riferimento a ciascuna delle poste di bilancio. Si tratta del profilo sostanziale del bilancio. Il secondo tema riguarda la rappresentazione e la chiarezza di esplicitazione dei valori. Questo perché una volta individuato l’utile, il bilancio deve svolgere la sua funzione informativa.
del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.” Se gli articoli che vengono dopo non sono adeguati allora non vanno applicati*. Il primo concetto risiede nel primo comma dell’articolo insieme alla esplicitazione di chi deve fare il bilancio e da cosa è composto. “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.” Da qui si evince che il responsabile del bilancio sono gli amministratori. E’ una delle competenze che non possono essere delegate. Inoltre elenca le 4 quali parti di è costituito il fascicolo di bilancio. Queste inizialmente erano due: stato patrimoniale e conto economico. Successivamente con il recepimento della quarta direttiva è stata aggiunta la nota integrativa e infine dal 2016 anche il rendiconto finanziario. La nota integrativa è un documento a corredo dello stato patrimoniale e del conto economico che serve per comprendere meglio i valori ivi iscritti e contiene una serie di altre informazioni utili alla comprensione della situazione della società. Una violazione di una delle norme che riguardano la nota integrativa, o omissione, vale come un omissione dello stato patrimoniale o del conto economico. Al contrario il rendiconto finanziario, introdotto di recente in maniera obbligatoria benché molte società già lo predisponevano tra le informazioni volontarie, è un documento che ha ad oggetto le entrate e le uscite di liquidità. Questo documento è utile per capire e esplicitare da dove sono entrate e uscite le finanze, rendendo maggiormente evidente la dinamica finanziaria di un’azienda. E’ stato introdotto nel nostro ordinamento dal 2016 uniformandosi ai principi contabili internazionali che già lo prevedono come documento del bilancio (in inglese cash flow statement). Nel secondo comma vi è la frase più importante di tutto la disciplina del bilancio: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.” In questo comma è riportata la clausola generale del bilancio (o requisiti fondamentali del bilancio) i quali costituiscono anche l'obiettivo informativo del bilancio. L’oggetto del bilancio, e quindi le informazioni che deve dare, sono la situazione patrimoniale (cioè il patrimonio dell’azienda) e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Il richiamo a questa situazione finanziaria nell'oggetto del bilancio è l'elemento che ha determinato l'introduzione del rendiconto finanziario. Il bilancio, una volta chiaro l'oggetto e l'obiettivo, va redatto rispettando due requisiti fondamentali, la chiarezza da un lato e la veridicità e la correttezza dall'altro. I due requisiti fondamentali appena citati sono le due dimensioni che attengono al bilancio, da un lato l'aspetto formale del come viene presentato (requisito della chiarezza) e dall’altro l'aspetto sostanziale (requisito della veridicità e della correttezza). la chiarezza è un requisito che attiene alla qualità dell'informazione, alla quantità dei dati e alla modalità con cui vengono presentati. Traducendo questo concetto nel linguaggio di un bilancio, attiene a come sono esposti i dati nello stato patrimoniale, nel conto economico e alle informazioni della nota informativa. In sintesi riguarda la forma, la struttura, il grado di analisi delle voci degli schemi di bilancio e le ulteriori informazioni da fornire nella nota integrativa. Gli schemi di bilancio sono previsti nel codice civile che prevede quale debba essere lo schema di stato patrimoniale, la dominazione delle voci, come vanno elencate, il grado di analisi, le intermedie che vanno fatte. Inoltre il cc prevede quale debba essere lo schema di conto economico e lo schema della nota integrativa che sono previste al 2426 e in altri articoli. Tutto questo, cioè lo schema del primo, del secondo e le informazioni della nota integrativa devono essere immaginate dal legislatore per raggiungere il requisito della chiarezza. In tale ottica potrebbe risultare inutile il comma.
Durante l’anno vengono registrate le operazioni a carattere monetario, ma non si tiene conto della trasformazione. Con queste scritture si tiene conto anche di questa fase. il conto economico finale serve per chiudere tutti i costi e tutti i ricavi. esercitazione:
In merito all’art. 2423 del cc è opportuno focalizzarsi sulla “rappresentazione veritiera e corretta”, in quanto quando si trattò per la prima volta di analizzare il contenuto di questo precetto fu elemento cruciale con riferimento al tema della veridicità. Questo perché il bilancio è volto a rappresentare la situazione dell’azienda che non si presta a delle misurazioni precise. Non vi è un concetto di verità assoluta, ma l’obbligo di fornire una rappresentazione attendibile nei limiti della precisione che si può raggiungere nel rappresentare il patrimonio aziendale. Le informazioni devono quindi essere veritiere, cioè rappresentative della realtà. Diversamente la chiarezza attiene alla concretezza del messaggio e alla modalità di rappresentazione delle informazioni. Con la rappresentazione veritiera e corretta si fa riferimento alla sostanza e riguarda il bilancio data la sua funzione di rappresentazione di tutti gli eventi gestionali, e che questi siano riflessi correttamente.
Se si seguono questi passaggi il bilancio dovrebbe seguire una rappresentazione veritiera e corretta. Per comprenderne la portata effettiva di quanto detto antecedentemente, dobbiamo far riferimento ai principi generali del bilancio. In particolare, l’art 2423 bis in cui vi è il concetto della prudenza, competenza economica e continuità della gestione. È qui che il concetto di veridicità acquista significato. La correttezza è presente quando sono rilevate tutte le operazioni di gestione correttamente e quando alla fine dell'anno saranno applicati i criteri di valutazione corretti rispetto ai principi generali. I criteri di valutazione contenuti nell’art. 2426 non sono scritti in maniera casuale, ma dovrebbero essere quei criteri che rispettano l’esigenza di una rappresentazione veritiera e corretta, la quale trova espressione nei postulati, tra cui quelli di competenza e prudenza. Il Codice civile implica di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, il criterio della prudenza ed esplicita i principi di valutazione. Il Codice civile impone che, se serve, gli schemi di bilancio devono essere adattati e devono essere inserite informazioni non previste. Ciò vale anche per la rappresentazione veritiera e corretta. Tutte le norme che si possono derogare sono tutte quelle seguenti all’articolo 2423, In quanto il 2423 bis parla dei postulati che sono quelli non derogabili. Vi sono le norme circa gli schemi di bilancio ma neanche a quelle fa riferimento la deroga poiché la legge già prevede una serie di flessibilità in questi schemi, sicché possono essere adattati senza derogare norme. Le uniche norme che possono essere oggetto della prescrizione sono quelle relative ai criteri di valutazione. Dal punto di vista sostanziale i criteri di valutazione essendo studiati in maniera tale da essere conformi ai postulati del bilancio è difficile si possano ritenere inadeguati, salvo alcuni casi in cui il Codice civile prevede convenzioni. Gli unici due casi si possono avere con la deroga all’utilizzo del costo per le immobilizzazioni che devono essere ammortizzate e iscritte come costo.
la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. ARTICOLO N.2423 bis Principi di redazione del bilancio. -[I]. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
continuazione dell’attività (1), la prevalenza della sostanza sulla forma (1 bis) e la competenza(3). queste sono le regole convenzionali del bilancio per le quali potrebbe essere possibile una regola diversa (ovvero competenza economica o finanziaria). In merito alle altre indicazioni si tratta di una prescrizione di un comportamento. È un esplicitazione/effetto di un altro principio ovvero quello della prudenza. Quello di cui al punto 6 rientra nel più ampio postulato della comparabilità, ma che è una regola implicita nel meccanismo di bilancio più che essere un principio vero e proprio (il documento dei principi contabili che si occupa di ciò è l’’11). Il primo principio da analizzare è la prudenza che prima viene sancito e poi anche spiegato. Infatti, al punto 1 è indicato che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza, Cioè deve essere una verità prudente tra tutte quelle che si possono indicare. I punti successivi 2,4,5 non sono altro che traduzioni concrete del principio generale della prudenza. Quando si parla della prudenza, con riferimento al bilancio si fa riferimento alla rappresentazione del risultato imputabile all'esercizio, nel senso che ciò che si vuole evitare è che vi sia la rappresentazione di un risultato maggiore di quello realizzato, con due possibili effetti negativi che potrebbero riverberarsi. Il primo è che in ipotesi di distribuzione vi potrebbe essere la distribuzione di un risultato non prodotto e quindi una forma di restituzione del capitale (cosa non possibile). Il secondo è quello di ingenerare nei terzi delle aspettative immeritate e quindi permettere alle banche di erogare dei finanziamenti quando non lo farebbero, ai fornitori di fornire dilazionamenti quando non lo farebbero o ai clienti di sottoscrivere un contratto quando non la controparte non lo può rispettare. Quindi il rischio è di fornire una visione troppo ottimistica generando dei danni a terzi.
Seguendo alla lettera il principio della prudenza, se il credito fosse più basso dovrei tenere registrato il ribasso e non se fosse più alto. Tuttavia, la deroga impone che anche se è più alto ne devo tenere conto. Inoltre, per talune partecipazioni il cc consente una rivalutazione in presenza di talune condizioni anche quando non vengono vendute. Si tratta del cosiddetto criterio di valutazione del patrimonio netto. Dunque, possiamo dire che posto il principio della prudenza le deroghe sono ammissibili solo in casi espressamente disciplinati nel cc, che, sempre prevede una norma di cautela (cioè una mitigazione del rischio derivante da queste regole). Ad esempio, la rivalutazione delle partecipazioni va in una riserva non distribuibile. Le altre norme sono una traduzione di ciò. Al 2 si parla della traduzione del fronte dei ricavi: se un ricavo è sospeso non può essere rappresentato. Al 4 si impone che si deve tenere conto dei rischi e dei costi, poiché occorre tenerne conto anche quando sottendono un mero rischio. Ad esempio “accantonamento rischi contenzioso”. Dopo la virgola nel testo vi è la raccomandazione di tenerne conto anche se conosciuti dopo la chiusura. nell'applicazione dei criteri devo tenere conto delle informazioni che io devo assumere. Ciò sta ad indicare che nella valutazione dei rischi, che può richiedere l'assunzione di informazioni, bisogna approfittare dei 3 mesi che vi sono dopo la chiusura del bilancio. Gli amministratori fino a quando non approvano il bilancio in cda devono continuare ad assumere le informazioni rilevanti. Il concetto della simmetria è posto nei punti 2 e 4. Ricavi certi, costi certi e incerti e di tenersi informati fino a quando c’è la possibilità. Parimenti del principio della prudenza è al 5) “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”. Nello stato patrimoniale devi valutare al valore finale.
Con riferimento ai prodotti, il Codice civile dice che nel rispetto del principio della prudenza vanno iscritti al costo e non al prezzo di vendita, salvo se il prezzo di vendita è più basso del costo. Ponendo A=100 B=150 C=200: A si vende a 140; B si vende a 170; C si vende a 190. Se li valuto cumulativamente, individuo quanto è il costo di tutti e lo confronto con il prezzo di tutti 450. Il prezzo di vendita sarebbe 500 euro. Tuttavia, mentre le perdite devono essere considerate, gli utili no. Dunque, il bene A (costo 100; prezzo 140) lo lascio a 100, il bene B (costo 150; prezzo 170) lo lascio a 150, il bene C (costo 200; prezzo 190) lo lascio a 190 cioè con una svalutazione per tutelare il principio della prudenza, e cioè evitare che mediante delle valutazioni di massa si possano andare a confondere utili sperati con perdite temute, cioè 440. Secondo la prospettiva della continuità la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, ciò significa che il bilancio così come è disciplinato dal Codice civile, in relazione alle informazioni che deve fornire, è pensato per essere un documento che rappresenta il capitale e il reddito di un’azienda che è destinata a continuare nel tempo. Il bilancio è pensato per un organismo aziendale che presenta le condizioni per continuare a operare in futuro, e non per un’azienda che è destinata a cessare la propria attività. Le attività sono distinte in due grandi categorie, le immobilizzazioni destinate ad una serie nel lungo termine e quella circolante che non è destinata al lungo termine. Le materie prime scritte tra le rimanenze vengono valutate nell'assunto che siano un costo anticipato destinato ad essere inglobato in prodotti finiti e che saranno in un futuro venduti. I crediti che si crede incassare in futuro, li immagino esigibili nei rapporti futuri con i miei clienti. Ciò significa che il bilancio informa sul capitale e sul reddito determinati per un’azienda che presenta prospettive di continuità.