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Un'analisi comparata dei sistemi costituzionali di francia, italia e stati uniti, focalizzandosi sulle forme di governo, il ruolo del capo dello stato e il processo di revisione costituzionale. Una panoramica dei diversi modelli di governo, evidenziando le differenze e le somiglianze tra i tre sistemi. Inoltre, analizza il ruolo del capo dello stato in ciascun sistema, evidenziando le sue funzioni e i suoi poteri. Infine, il documento affronta il tema della revisione costituzionale, illustrando i diversi meccanismi di modifica della costituzione nei tre paesi.
Tipologia: Appunti
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Nazione -> comunità politica formata da soggetti attivi e passivi. Nasce il concetto dello straniero, della comunità nazionale come formata da persone che sono accumunate da una medesima identità culturale, religiosa, linguistica. Il concetto di nazione assumerà una valenza più etnica nel corso del ‘800 quando osserviamo la creazione degli stati nazionali. Il concetto di nazione ha una valenza politica perché se osserviamo il panorama comparato delle costituzioni dell’800, abbiamo una pluralità di stati che non sono nazionali. Es. la svizzera dell’800 è una confederazione formato da una pluralità di comunità allofono. Il Belgio dal 1830 è una comunità bilingue. Con il concetto di nazione legittimo una rivendicazione politica di una determinata comunità.
La costituzione francese 1958 art. 3
“ la sovranità nazionale appartiene al popolo ”
Stato monolitico dove il concetto di nazione e popolo si sovrappongono.
Differenza tra la costituzione originale del ’58 e quella nuova; ovvero, nella costituzione nuova vi è scritto “ La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”. Mentre nell’originale c’è scritto:
Art. 1. - La Repubblica e i popoli dei territori d'oltremare […] La Comunità è fondata sull'eguaglianza e la solidarietà dei popoli che la compongono.
Vi è ben chiara la differenza tra il popolo e la nazione. Le comunità d’oltremare sono integrate dentro la comunità politica francese a pieno titolo ma non fanno parte della nazione francese. Questo ha avuto un ruolo importante per il principio di autodeterminazione dei popoli oltremare. Vi è il diritto di secedere perché non fanno parte della nazione francese.
TERRITORIO
Il territorio è una porzione di spazio geografico che viene delimato da confini: suolo, sottosuolo, corsi d’acqua, mare, spazio aerei, navi, aerei e ambasciate.
Lo stato pretende di imporre la propria legge su base universale. Dipende dall’elemento della sovranità.
Il territorio marittimo è delimitato a 12 miglia marittime, 12 perché è il getto dei canoni, che serve per difendersi, la capacità di esercitare fattivamente il proprio potere e di proteggere i propri interessi.
Il sottosuolo sfruttabile commercialmente, quello su cui possono insistere degli interessi economici o politici fa parte del territorio.
Lo spazio aereo nel quale io posso far calibrare i miei caccia ed esercitare un controllo fa parte del territorio.
Il mare territoriale è quella fascia di mare che io riesco fattivamente a difendere, e tutte le risorse ivi presenti sono di proprietà dello stato.
Il territorio è quella porzione geografica di spazio ove insistono interessi economici, politici, sociali della comunità politica di riferimento.
I trattati internazionali sul mare prevedono oltre il mare una fascia, che è mare internazionale, di sfruttamento economico esclusivo. È la comunità internazionale che soltanto nel secondo dopoguerra decide di attribuire agli stati costieri lo sfruttamento economico di una parte del mare internazionale, perché il rischio era che in mare internazionale il predominio fosse esercitato da soggetti economicamente più forti, quindi una sorte di colonizzazione.
Concetti critici sono quelle delle ambasciate, le navi e gli aerei. Sulle ambasciate vige un regime extraterritoriale. Le ambasciate sono degli uffici che sono affittati da un governo per insediare la propria rappresentanza diplomatica. L’ambasciata non è territorio, ma gode di un regime di extraterritorialità, perché nel luogo in cui lo stato dichiara all’altro stato di aver esposto la sua ambasciata. In quel luogo vige la sovranità dello stato nel limite in cui quello stato è gradito allo stato ospite.
È possibile avere uno spazio territoriali in cui coesistono interessi differenti di comunità differenti. Es. un aereo parte da Milano, sull’aereo di Ryanair (Irlanda), viene dirottato sopra Berlino, e atterra a Strasburgo. Intervengono le forze francesi perché vi è l’interesse alla sicurezza della comunità in cui l’aereo si trova. Concetto di territorio funzionale.
SOVRANITA’
Superiorum non recognosens -> un determinato soggetto non riconosce nessuno sopra di sé. È ontologicamente impossibile parlare di sovranità in assenza di sovranità sovrastante. La summa potestas ha due dimensioni:
Sovranità interna -> non riconosco un soggetto che sia posto in una posizione superiore (potestas), la sovranità vista dal punto interno è sinonimo di originarietà, il mio potere nasce da sé, non è stato creato.
Es. la monarchia può essere sia una forma di stato che di governo. Se guardo l’assetto tra popolo e istituzioni, è una forma di stato, se invece mi concentro sulle articolazioni del potere, parlo di una forma di governo.
Caso della Spagna
È una monarchia, ma serve per la continuità storica.
Abbiamo diverse forme di stato che possono trovarsi in uno stesso momento storico. La relazione tra gli elementi dello stato dipende dal contesto storico, politico, sociale, etc.
Dal punto di vista giuridico, l’accentramento è in capo a un soggetto.
La corona è il centro di tutti i poteri, e rispetto alla corona i membri sono posti in una posizione di sudditanza. Questo stato è soggetto a una evoluzione che dipende da una evoluzione storica sociale ed economica. Lo stato di luigi XIV cede il passo a un’evoluzione. Ogni paese ha un’evoluzione storica diversa. Il concetto di absolutas viene meno, il monarco non è più in grado di esprimere la sua volontà.
…
Nascita dei partiti di massa e l’allargamento del suffragio elettorale. Il conflitto politico porta a riconoscere nuovi diritti, diritto allo sciopero, alla famiglia, etc. è frutto di una pressione politica. Da uno stato monoclasse passiamo a uno stato pluriclasse e democratico-liberale. Cambia il rapporto tra il popolo e le istituzioni che crea dei problemi. -> stallo istituzionale che si accompagna a un contesto economico e politico particolare, la crisi post-bellica della WWI. Abbiamo un mutamento della forma di stato, perché in risposta a questa crisi delle istituzioni abbiamo delle nuove dinamiche di funzionamento dell’assetto politico. Abbiamo tre manifestazioni di nuove forme di stato: autoritario, socialista e totalitario. Queste forme di stato sono caratterizzata da un accentramento del potere ma con delle forme diverse. Il rapporto popolo istituzione è diverso. Nello stato autoritario abbiamo uno svuotamento. Materiale delle istituzioni, vengono preservate, ma vi è uno svuotamento del senso di principio di legalità perché viene attribuita una legittimazione politica con un soggetto politico forte che non distrugge il sistema ma si inserisce in esso. Da nuova sostanza al sistema. Mussolini lascia in piedi il Parlamento, solo nel 39 viene modificato l’assetto. Viene dato un altro senso ai diritti fondamentali e alla separazione dei poteri, ma la struttura rimane la stessa.
Nello stato totalitario è diverso. Hitler sovverte il sistema. C’è un passaggio a un nuovo ordinamento, non vi è più la separazione dei poteri, né i diritti fondamentali. Non c’è più la storia come legittimazione. Abbiamo una sostituzione delle istituzioni con un altro assetto.
Lo stato socialista può essere inserito sotto la stessa forma di stato totalitaria perché in unione sovietica abbiamo la sostituzione dell’apparato politico esistente con un nuovo apparato politico e istituzionale. Alla Duma subentrano i soviet. Quello che cambia rispetto allo stato totalitario è un obiettivo dichiarato, cioè lo superamento dello stato. La dittatura del proletariato è una fase temporanea al superamento di questa infrastruttura che è lo stato. È una fase temporanea caratterizzata da degli elementi che ricordano lo stato totalitario. Il principio democratico c’è perché i soviet sono stati eletti.
All’indomani della Seconda guerra mondiale il corpo elettorale decide di instaurare un nuovo assetto fra comunità e istituzioni. Lo stato costituzionale significa che metto delle garanzie, valori che sono condivisi da tutto il corpo sociale e doto queste garanzie di forme di protezione contro maggioritarie.
FORMA DI GOVERNO
Pluralismo politico istituzionale -> forma di governo vuol dire organi del governo di un paese e relazione tra questi organi.
Assistiamo alla compresenza in un determinato momento storico di una pluralità di esperienze caratterizzate da forme di governo diverse. Non vi è una forma di governo quando abbiamo un accentramento di potere.
La prima esperienza in cui possiamo avere una forma di governo è lo stato liberale, perché con esso vi è la separazione dei poteri, la compresenza della matrice dinastica e la matrice rappresentativa democratica- liberale. Osserviamo un’articolazione di potere. La prima esperienza di stato liberale è quella inglese del 1688 con il Bill of Rights. Dalla prima rivoluzione del 1648 al 1688 abbiamo un’evoluzione, si instaura un meccanismo contrattuale, si ha una dicotomia, perché il parlamento riconosce la sovranità del re e il re riconosce di essere sottoposto alla legge del parlamento.
Abbiamo una serie di leggi adottate in questo periodo:
Con queste tre leggi abbiamo una codificazione di un Sistema di governo che prevede una diarchia. È la forma di governo chiamato monarchia costituzionale. Diarchia perché abbiamo da una parte il re e dall’altra abbiamo il Parlamento. Il Parlamento è titolare del potere legislativo e il monarco del potere esecutivo. Separazione dei poteri vuol dire che abbiamo delle autonomie ma acconto alla separazione dei poteri
governo che viene assorbito in tutto e per tutto dal rapporto fiduciario parlamento governo, siamo di fronte alla forma di governo parlamentare monista.
1834 abbiamo Guglielmo IV che si trova in conflitto con il Parlamento, il quale chiede le dimissioni del monarco e lui chiede lo scioglimento del Parlamento e indice nuove elezioni. Non porta a nessun esito, perché le elezioni portano allo stesso Parlamento. Allora Guglielmo IV revoca l’esecutivo, nominando l’esecutivo del parlamento. Abbiamo la manifestazione del potere del parlamento di dettare l’agenda politico.
Nel Regno Unito questa situazione muta ulteriormente perché negli stessi anni abbiamo delle riforme, uno dei quali è la riforma elettorale nel 1832 e nel 1835 che porta a un modello maggioritario che porta con se alla creazione di un parlamento che ha in se due grandi forze politiche; maggioranza e minoranza. Questo porta alla stabilità del governo. La dipendenza del governo rispetto al parlamento, ma questo sistema maggioritario gradualmente inverte l’ordine di forze, perché la maggioranza parlamentare forte tende a chiedere al monarca di nominare come primo ministro il leader del partito di maggioranza. Questo patto crea un rapporto più stretto tra partito e governo. Dà una forza maggiore al governo perché il capo del governo è il capo del partito di maggioranza parlamentare. Quindi la linea politica che il parlamento chiederà al governo di seguire è la linea politica che il leader del partito individuerà. Ma se il leader del partito è anche il capo del governo abbiamo un’inversione dei poteri. Non è più il parlamento che detta le linee al governo ma viceversa. La bilancia dei poteri si sposta per cui nel modello Westminster, è il capo del governo che ha un potere di influenza sul parlamento. Questo fino a quando il capo del governo è il leader del partito di maggioranza. Se il partito di maggioranza cambia il suo leader, la posizione del primo ministro viene meno. Porta il monarca a prendere atto della individuazione da parte del partito di maggioranza del suo leader e di nominare automaticamente il leader della maggioranza come capo del governo.
Evoluzione paradigmatica -> primo modello di stato liberale
Monarchia costituzionale
Parlamentarismo dualista
Parlamentarismo monista
Modello Westminster = espressione del parlamentarismo monista
I modelli di governo circolano perché altre esperienze costituzionali possono cercare ispirazione per trovare la propria soluzione istituzionale. Circola in due direzioni: oltre oceano e oltremanica.
Stati Uniti
Tredici colonie, fondate nella prima metà del ‘600. I cittadini che arrivano hanno una propria cultura costituzionale, quella britannica. Cento anni dopo si rompono le tredici colonie e devono costruire un modello proprio, tenendo però in mente quello britannico della diarchia. È quel modello che viene trapiantato nella costituzione americana. La costituzione americana è costituita da sette articoli. Il primo articolo parla del potere legislativo, il secondo del potere esecutivo e il terzo del potere giudiziario. Tripartizione dei poteri, la separazione dei poteri proprio del costituzionalismo del ‘600. Il legislativo è attribuito al parlamento bicamerale. Il potere esecutivo è attribuito al capo dello stato, che deve essere legittimato dal corpo sociale. La forma di governo presidenziale è l’adattamento del modello monarchico britannico.
La Rivoluzione francese del 1789 è una rivoluzione che non sovverte il sistema monarchico. La costituzione del 1791, che è la prima costituzione rivoluzionaria è una costituzione monarchica, basato sul modello britannico. avendo sperimentato l’incapacità di funzionare, il costituente francese propone una variante repubblicana. Nel 1793 si ha la prima repubblica, quella di Robespierre. Ovvero quella di un capo di stato collegiale. La costituzionale consolare prevede la creazione di un triumvirato (tre consoli) che sono posti a capo dello stato. Questi tre consoli, che sono eletti dal parlamento non hanno un rapporto di fiducia con il parlamento, esercitano il potere esecutivo direttamente. È però un modello ancora diarchico che vede potere legislativo in mano al parlamento e il potere esecutivo in mano al capo di stato. Questo modello è un modello che napoleone porta in giro nelle conquiste europee.
Svizzera
Uno dei paesi in cui questo modello viene importato è la svizzera, che nel 1802 questo modello viene chiamato direttoriale, perché la funzione di governo è esercitato da un direttorio, cioè un collegio più ristretto. Lo schema di questo modello è sempre quello della monarchia costituzionale con degli aggiustamenti, un modello diarchico; due organi, legislativo ed esecutivo. Questo modello finisce con la morte di Napoleone viene però riesumato in svizzera quando si passa da una dimensione confederale a una dimensione federale. È un modello direttoriale, con un capo di stato collegiale e un parlamento bicamerale. L’organo collegiale capo di stato chiamato consiglio federale non ha un rapporto di fiducia con il parlamento, una volta eletto esercita la sua funzione per un mandato. La svizzera sceglie questo modello perché è il più adatto alla sua realtà federale. Permette a tutte le aree linguistiche di avere una rappresentanza di vertici di stato. All’interno di questo organismo la funzione rappresentativa viene esercito su base di turnazione, di firma, di rappresentanza verso l’estero. Quel modello viene ripreso e adattato per rispondere a delle esigenze concrete del paese.
La circolazione del modello continua anche in altri paesi europei. In Europa abbiamo la stessa evoluzione sociale, economica e quindi abbiamo una medesima evoluzione politica. Ma è un sistema molto più
Questo stabilizza il sistema. Davanti a un parlamento che non approva il governo, ma il popolo lo sostiene, il governo decide di andare a elezioni. In questo modo però vince il governo perché ha il sostegno popolare. Il parlamento può revocare la fiducia se non è d’accordo con la linea del governo. Questo modello è stato adottato nelle nostre regioni.
Questi modelli di forma di governo sono dei modelli descrittivi e hanno una valenza meramente descrittiva e non prescrittiva. Il funzionamento delle esperienze istituzionale è la risultante di una pluralità di fattori. Il disegno costituzionale gioca un ruolo ma non è l’unico fattore.
Costituzione italiana
Costituzione figlia della storia politica e costituzionale dell’Italia. La prima costituzione dell’Italia è lo statuto albertino del 1848. È una costituzione ottriata, perché è una costituzione concessa. È una costituzione “perpetua e irrevocabile” che significa che per sempre il popolo italiano sarà governato da questa costituzione, una clausola di eternità. Questa costituzione è flessibile, perché si può flettere, modificata. Questa legge può essere modificata con altre leggi, non c’è nessuna garanzia del contenuto. Perché già rinviare al parlamento le modifiche vuol dire soddisfare le esigenze del corpo sociale. Il problema arriverà quando con l’allargamento del suffragio entrano i partiti di massa e il parlamento non sarà più in grado di esprimere la volontà del popolo e l’assenza di garanzia manda in crisi il sistema.
1912 -> allargamento del suffragio universale per i maschi sopra i trent’anni in Italia.
Questo cambia la dimensione del corpo elettorale. Non c’è più il rapporto di conoscenza diretto tra elettore e eletto, il partito assume un valore diverso e abbiamo la creazione dei partiti di massa. Nel 1919 abbiamo l’approvazione della legge elettorale proporzionale e l’estensione del suffragio a tutti i maschi maggiorenni. La legge proporzionale fa entrare al parlamento una pluralità di attori tra di loro confliggenti, questo porta a una instabilità del governo. Il sistema entra in stallo e abbiamo una crisi politica, insoddisfazione sociale. Il 29 di ottobre del 1922 -> marcia su Roma -> manifestazione che il governo avrebbe potuto reprimere, ma non lo fa perché in situazione di debolezza e il monarca attribuisce la carica a Mussolini, il quale è dunque entrato in carica in modo completamente legittimo. Rispetto agli stati totalitari, il nostro sistema non cancellerà mai completamente lo statuto alberino, fino all’entrata della costituzione nuova.
Mussolini viene nominato capo del governo, successivamente affianca al suo titolo di primo ministro il titolo di Duce. Come prima cosa Mussolini cambia la legge elettorale nel 1923 -> legge acerbo che prevede un
sistema elettorale con un premio di maggioranza pari al 75% dei seggi alla lista elettorale che avesse ottenuto il sostegno maggioritario a patto di ottenere almeno il 25% dei suffragi.
Le elezioni del 1924 vengono vinte dal partito fascista che ottiene il 65% dei voti e con la legge acerbo ottiene il 75% dei seggi. È un governo legittimo. Le prime azioni sono le leggi fascistissime:
che attribuiscono al governo una posizione di preminenza. Il primo ministro viene nominato dal re, viene meno il rapporto di fiducia con il parlamento, il governo viene autorizzato a adottare dei provvedimenti che hanno natura legislativa, il governo può quindi intervenire in un campo prima di competenza del parlamento. Con il decreto 100 del 1926 il governo ha il potere di emanare i decreti leggi. Per rispettare la supremazia del parlamento si prevede che questi decreti abbiano una durata di due anni, se non sono convertiti in legge dal parlamento questi decreti decadono, però solo al decorso dei due anni. Tutti i fatti regolati da quel decreto comunque rimangono validi. Attraverso questi interventi viene modificato l’ordinamento dello stato, vengono creati tribunali speciali, etc. tutti strumenti che servono al partito per consolidare la sua posizione.
Nel 1928 abbiamo la costituzionalizzazione del gran consiglio del fascismo -> viene attribuito al gran consiglio del fascismo (un organo interno del partito fascista) lo svolgimento di funzioni costituzionali, quali la individuazione delle liste elettorali e la richiesta al monarca in merito alla nomina e la revoca del primo ministro. La costituzione viene svuotata di senso.
Nel 1930 -> creazione del consiglio nazionale delle corporazioni che sono associazioni di categoria che riuniscono al loro interno le varie parti sociali che operano sullo stesso settore merceologico. Il fascismo punta a superare il conflitto sociale creando delle stanze in cui le diversi parti sociali (lavoratori e datori di lavoro) si trovavano a dover individuare delle soluzioni condivise. In questo modo annullo il conflitto interno alla società.
Nel 1939 -> prima rottura formale dello statuto albertino -> creazione della camera dei fasci e delle corporazioni al posto della Camera dei deputati. Il parlamento è ancora bicamerale, ma acconto al senato abbiamo la camera dei fasci e delle corporazioni completamente controllate dal partito. Quando il partito fascista cadrà sarà impossibile tornare al sistema dello statuto albertino perché la dissoluzione della Camera
consapevoli del pluralismo politico all’interno del paese e per paura di un’altra deriva autoritaria. È anche una costituzione programmatica perché all’interno della costituzione vengono individuati degli obiettivi per l’azione di governo. Si tenta di dare delle linee guida alle scelte che il legislatore futuro dovrà compiere.
La costituzione italiana non ha un preambolo, ma degli articoli e principi fondamentali che segnano l’essenza della costituzione.
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Fondata sul contributo che ogni membro del corpo sociale è chiamato a dare. L’Italia fugge da rendite di posizione. Chiamata alle armi della comunità politica italiana. Il diritto al lavoro viene poi spiegato in altri vari articoli, tra cui l’articolo 4. Non c’è però solo il diritto ma il DOVERE -> cittadinanza attiva.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
C’è una differenza rispetto al periodo fascista; non è più l’individuo per lo stato ma lo stato per l’individuo.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Riconosce cioè prende atto della loro preesistenza. La Repubblica ne prende atto e li garantisce, è l’uomo che nasce con dei diritti inviolabili ed è compito dello stato garantirli. Alla dimensione individualista si affianca una dimensione collettivista.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L’uomo al centro di tutto, lo stato deve rimuovere gli ostacoli alla libertà del cittadino.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Nel disegno della carta costituzionale era nella parte legato al regionalismo, poi il costituente ha deciso di spostarlo ai principi fondamentali, perché in questo articolo c’è sempre il principio della centralità dell’individuo e della strumentalità dello stato rispetto alle esigenze dell’individuo.
Nella scelta della struttura della costituzione vediamo come fulcro l’uomo. Metto come prima parte la disciplina dei diritti fondamentali.
Ordinamento della Repubblica
Partiamo dal Parlamento, è una scelta voluta, ce lo fa capire l’articolo 1. Il parlamento è l’unico organo direttamente rappresentativo del popolo sovrano. È centrale nella struttura del sistema.
Capo dello Stato
Rappresenta un organo nevralgico per il funzionamento dell’intero assetto costituzionale.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
La costituzione italiana è una costituzione lunga. Rispetto ad altri adotta una regolamentazione di principio. Adotta delle regole fondamentali che sono le regole generali di funzionamento. Questo perché l’idea del costituente era quello di creare un sistema che potesse adattarsi ai diversi momenti storici e politici del paese. La funzione che il capo dello stato deve esercitare è un ruolo variabile.
La costituzione riprende dallo statuto albertino e lo adatta, si basa su alcuni paletti fondamentali:
È un sistema basata sulla frammentazione dei poteri, per impedire una concentrazione dei poteri.
IL CAPO DELLO STATO
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
La fine della carica si ha per scadenza naturale del mandato, impedimento permanente, dimissioni volontarie o condanna da parte della corte costituzionale che ne accerta la responsabilità politica, per sopravenuta decadenza di requisiti per l’elezione. L’elezione per sette anni ha la funzione di garantire l’indipendenza del capo di stato. Non esiste una norma che vieta la rieleggibilità. Se metto un Presidente della Repubblica che viene eletto per quattro anni, lo stesso parlamento che elegge il capo dello stato ne rielegge un altro, e potrebbe essere sensibile alle pressioni esercitate dal parlamento, che sarà chiamato a rieleggerlo. Con un mandato di sette anni, rendo il capo dello stato indipendente, il suo operato sarà giudicato non dal parlamento che lo elegge e neanche da quello dopo, ma da quello ancora successivo. Alla fine del mandato egli diventa senatore a vita.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Si vuole procedere all’elezione del capo dello stato prima che scada il termine, per evitare che questo arriva a scadenza e sia privo di legittimazione. C’è una deroga, che opera quando il parlamento è sciolto o mancano meno di tre mesi alle nuove elezioni. In questo caso si aspetta l’elezione del nuovo parlamento ed entro quindici giorni alla riunione del nuovo parlamento eleggo il nuovo Presidente della Repubblica in
seduta comune. In questo caso, il mandato del capo dello stato si estende fino all’elezione del suo successore.
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
Le due camere si riuniscono, questo succede soltanto per le funzioni più delicate della vita politica del paese.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
Il parlamento prima era composto da 630 deputati e 315 senatori, parlamento in seduta comune erano dunque 945 membri. A questo organo si aggiungevano 58 delegati regionali. Questo perché si collega all’art.87, il capo dello stato rappresenta la nazione nella complessità della sua conformazione. I 58 servono a investire il capo dello stato da una rappresentanza della dimensione territoriale del paese. Inoltre, quei 58 rappresentavano una minima parte su 945 membri, ma se consideriamo la procedura per l’elezione e la composizione del parlamento, quei 58 svolgono la funzione di ago della bilancia, perché ci dice la costituzione che il capo dello stato deve essere eletto a maggioranza di 2/3, o in subordine a maggioranza assoluta. Durante il periodo di redazione della costituzione il paese si trovava in una profonda crisi, quei 58 fanno sì che il capo dello stato non è solo formalmente rappresentante della comunità territoriale ma anche sostanzialmente. I delegati delle regioni sono eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Il consiglio regionale è l’assemblea legislativa della regione. Ora i delegati sono 58 su 600. Il ruolo delle regioni è oggi dunque più forte.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
La maggioranza assoluta = metà più uno dei componenti
Il capo dello stato deve rappresentare l’unità nazionale, è un soggetto SUPER PARTES. La sua natura è talmente importante che il costituente ha riservato ai parlamentari il massimo della libertà di scelta. L’elezione del capo dello stato avviene a scrutinio segreto perché il parlamentare deve essere libero di scegliere la figura che meglio può svolgere la funzione di garante del sistema.
Se il parlamento non riesce ad eleggere il capo dello stato, vi è l’elezione a maggioranza assoluta. In questa regola metto la garanzia contro maggioritaria delle comunità locali, delle regioni.
Il capo dello stato da solo non può fare nulla, unica eccezione è per gli atti personalissimi, ovvero le dismissioni. In tutti gli altri casi per la validità dell’atto è necessario la controfirma. Per completare un atto ho bisogno della controfirma, altrimenti non esiste. La controfirma è esercizio della funzione del governo e la controfirma fa sì che sia il governo che si assume la responsabilità dell’atto.
Firma il Presidente della Repubblica, firma il Presidente del Consiglio e il ministro proponente della legge. Attraverso la controfirma, si realizza la deresponsabilizzazione del capo dello stato. Il ministro assume le conseguenze politiche e giuridiche dell’atto.
La controfirma assume un valore diverso a seconda dell’atto presidenziale. Se l’atto è un atto che ha una funzione di garanzia, l’atto è sostanzialmente del Presidente, ne decide il contenuto. La controfirma serve a distinguere i poteri propri esercitati dal capo dello stato e impropri. Serve ad attribuire al capo dello stato una funzione di controllo delle attività del governo. In altre occasioni, la controfirma serve a spogliare di responsabilità il capo dello stato. Il capo dello stato controlla l’esecutivo, l’esecutivo controlla il capo dello stato nello svolgimento delle sue funzioni.
Tre tipi di atti:
Il potere di grazia rientra tra i poteri rientra tra i poteri del capo dello stato, ha il potere di concedere grazia e commutare le pene, che però deve essere controfirmato dal ministro di giustizia. Nel 2006 vi è una richiesta di grazia da parte di un ex terrorista Bompressi, il capo dello stato decide di concedere la grazia ma il ministro della giustizia Castelli rifiuta di firmare e quindi l’atto non è valido. Il capo dello stato va dalla Corte costituzionale per lesione della sua prerogativa costituzionale. La Corte costituzionale va a ricostruire l’istituto di potere di grazia. L’articolo 8 dello statuto albertino va a sottolineare che la grazia non è giustizia, è giustizia nel senso di clemenza, e quindi non rientra nel potere dei giudici, e quindi era del monarca. A seguito era dunque il capo dello stato ad avere il potere di grazia, senza la controfirma l’atto però non è
valido. La controfirma assume un valore diverso a seconda del tipo di atto di cui rappresenta il completamento. La controfirma ha un valore costitutivo quando l’atto che è sottoposto alla firma dello stato è un atto di tipo governativo e deve dunque essere espressione della potestà propria dell’esecutivo. Invece la controfirma ha un valore formale quando l’atto è espressione dei poteri propri del capo dello stato come nominare senatori, giudici, etc. tra questi atti rientra la funzione di grazia. Il ministro della giustizia può dunque opporsi alla decisione del capo dello stato ma se il capo dello stato insiste il governo deve ritirarsi e procedere alla controfirma, perché altrimenti il governo dispone di un potere di veto e limita il capo dello stato. il capo dello stato, quando il ministro ha fatto valere motivazioni contrarie, ove non le condivida adotta il decreto esternando le ragioni per le quali ritiene di dover concedere la grazia, motivando il dissenso rispetto al governo. Il capo dello stato si assume la responsabilità politica dell’atto, perché il governo ha controllato ma comunque il CDS ratifica l’atto e ne assume la responsabilità. La controfirma serve ad attribuire al capo dello stato un ruolo attivo in quei campi in cui è chiamato a svolgere la funzione di garante della costituzione.
La nomina del governo e lo scioglimento del Parlamento sono atti complessi.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
La costituzione prevede un ruolo dei presidenti delle camere, perché il parlamento è un organo che va tutelato. Lo scioglimento del parlamento per via unilaterale minerebbe alla base la sovranità ultima del corpo elettorale ma il parlamento può trovarsi in una situazione di stallo. Il capo dello stato valuta allora insieme al governo e ai presidenti se vi sia la possibilità di funzionare. In caso negativo il capo dello stato scioglie il parlamento. È una scelta che avviene su una base di cooperazione. Sono atti complessi perché dipendono da una molteplicità di fattori.
Il capo dello stato ha dei poteri che talvolta sono formalmente suoi, talvolta sostanzialmente. Negli atti sostanzialmente presidenziali il capo assume una responsabilità politica, ma il capo dello stato non assume mai una responsabilità giuridica, è irresponsabile.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.