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Diritto Digitale: Comunicazione, Libertà di Espressione e Diritto d'Autore Online, Appunti di Diritto Dei Media

Appunti del corso Diritto Digitale del professor Jori tenuto all'Università degli studi di Bergamo.

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 14/03/2017

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Diritto digitale – 92083
Comunicazione e libertà d’espressione online
Digital journalism
Diritto di cronaca e diffamazione online
Posso pubblicare una rettifica ma non posso cancellarlo definitivamente: non riesco a controllare
un’informazione che è stata repostata, ritwittata, ecc.… il danno che posso creare attraverso il web è
maggiore di quello di un medium tradizionale.
Right to be forgotten: diritto all’oblio. È un diritto nuovo sviluppato negli ultimi anni per far fronte a una
natura tecnica, in modo che una persona non venga più associata a un fatto vero per cui non ha più interesse.
Riguarda molto i motori di ricerca che funzionano memorizzando pagine di ricerca e i contenuti.
Si sono verificati casi in cui nomi associati a casi giudiziari e non rimangano associati a certi fatti che
ledono.
Profili di diritto di un blog e gestione dei social network.
Registrazione di dominio: operazione semplice ed economica nella quale l’ente che registra il dominio lascia
a voi le responsabilità relative alla scelta del nome dominio. Il problema nasce dal punto di vista del fatto che
il dominio sia libero o meno.
Differenza tra quello che è legittimo fare legalmente e quello che tecnicamente si potrebbe fare.
FILE SHARING
Pubblicità “scaricare è reato” del ministero dei beni pubblici (non ruberesti in un negozio=non scaricare i
film o cd).
Il messaggio dello spot è sbagliato perché scaricare in sé e per sé non è furto.
Appropriazione indebita di un bene/scaricare un file; non riduco il numero di copie disponibili di un bene
virtuale.
Con il termine “file sharing” (letteralmente “condivisione di file”) si è soliti indicare la condotta di chi,
sfruttando particolari software e protocolli di comunicazione, utilizza le reti telematiche per trasmettere,
ricevere e condividere contenuti in formato digitale.
Scambiare file attraverso reti telematiche, non costituisce, evidentemente, in sé e per sé, una condotta illecita.
La connotazione negativa che viene generalmente attribuita al termine file sharing, nonché la rilevanza
giuridica che tale condotta può assumere, derivano dal fatto che, sovente, tali operazioni di trasmissione e
ricezione di file, hanno ad oggetto contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore.
Tendenzialmente è illegale quindi trasmettere opere protette dal diritto d’autore tra soggetti senza il diritto di
farlo.
È un fenomeno degli ultimi dieci anni; tecnicamente è questo il periodo in cui si ha potuto trasmettere grandi
quantità di dati in pochissimo tempo, nello specifico questi tre fattori hanno permesso il file sharing:
Evoluzione delle tecniche di compressione dei dati
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Diritto digitale – 92083

Comunicazione e libertà d’espressione online Digital journalism Diritto di cronaca e diffamazione online Posso pubblicare una rettifica ma non posso cancellarlo definitivamente: non riesco a controllare un’informazione che è stata repostata, ritwittata, ecc.… il danno che posso creare attraverso il web è maggiore di quello di un medium tradizionale. Right to be forgotten: diritto all’oblio. È un diritto nuovo sviluppato negli ultimi anni per far fronte a una natura tecnica, in modo che una persona non venga più associata a un fatto vero per cui non ha più interesse. Riguarda molto i motori di ricerca che funzionano memorizzando pagine di ricerca e i contenuti. Si sono verificati casi in cui nomi associati a casi giudiziari e non rimangano associati a certi fatti che ledono. Profili di diritto di un blog e gestione dei social network. Registrazione di dominio: operazione semplice ed economica nella quale l’ente che registra il dominio lascia a voi le responsabilità relative alla scelta del nome dominio. Il problema nasce dal punto di vista del fatto che il dominio sia libero o meno. Differenza tra quello che è legittimo fare legalmente e quello che tecnicamente si potrebbe fare.

FILE SHARING Pubblicità “scaricare è reato” del ministero dei beni pubblici (non ruberesti in un negozio=non scaricare i film o cd). Il messaggio dello spot è sbagliato perché scaricare in sé e per sé non è furto. Appropriazione indebita di un bene/scaricare un file; non riduco il numero di copie disponibili di un bene virtuale. Con il termine “file sharing” (letteralmente “condivisione di file”) si è soliti indicare la condotta di chi, sfruttando particolari software e protocolli di comunicazione, utilizza le reti telematiche per trasmettere, ricevere e condividere contenuti in formato digitale. Scambiare file attraverso reti telematiche, non costituisce, evidentemente, in sé e per sé, una condotta illecita. La connotazione negativa che viene generalmente attribuita al termine file sharing, nonché la rilevanza giuridica che tale condotta può assumere, derivano dal fatto che, sovente, tali operazioni di trasmissione e ricezione di file, hanno ad oggetto contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. Tendenzialmente è illegale quindi trasmettere opere protette dal diritto d’autore tra soggetti senza il diritto di farlo.

È un fenomeno degli ultimi dieci anni; tecnicamente è questo il periodo in cui si ha potuto trasmettere grandi quantità di dati in pochissimo tempo, nello specifico questi tre fattori hanno permesso il file sharing:

  • Evoluzione delle tecniche di compressione dei dati
  • Diffusione delle connessioni Internet Broadband, connessioni a banda larga; permettono la diffusione di file in poco tempo, permettendo di scaricare più cose e senza il vincolo del pagamento a tempo della connessione (contratto Flat)
  • Sviluppo dei software P2P (Peer to Peer): programmi per scaricare Differenza tecnica con rilevanza giuridica tra Napster (primo software di condivisione) e software di oggi (Emule): si basava su un server dove il computer base deteneva i file, quindi esisteva un posto fisico dove si trovavano i file, mentre i P2P odierni non hanno un posto fisico dove sono presenti; i file vengono scaricati da un altro computer di un altro utente, che a sua volta lo ha scaricato da un altro utente, rendendo impossibile fermare ogni utente da cui si ha scaricato. Il digital downloading permette l’accesso, legale, a un catalogo infinito di brani di facile accesso a poco prezzo. L’inasprimento delle pene per chi scarica non ha portato a nulla per limitare lo scaricamento illegale di file. Un’idea per limitare questo fenomeno potrebbe essere offrire, legalmente, un prodotto a basso prezzo con altissima qualità (es. Netflix), ma finora è sempre e stato solo scelto la via normativa. LEGGE 22 aprile 1941, n. 633 (LDA): Ha la caratteristica di essere un testo di legge unico aggiornato negli anni con questa tecnica: viene promulgato un decreto, una legge, che aggiunge/rimuove articoli dalla legge di autore, confluendo le novità nella legge originale. (Art. 171, lett. a-bis, L. 633/41) “Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e 171-ter, è punito con la multa da euro 51 ad euro 2. chiunque, senza averne diritto, a qualunque scopo e in qualsiasi forma [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.” Abbiamo segnata la sanzione e chi deve essere punito in maniera “leggera”. (Art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis, L. 633/41) “È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 ad euro 15.493, chiunque [...] a-bis) in violazione dell’art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico), e a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa.” Per chi come prima trasmette opere protette, ma a fini di lucro è inasprita la pena prevedendo anche la reclusione. (Art. 174-ter L. 633/41) Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione opere o materiali protetti, [...] è punito purché il fatto non concorra con i reati di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 (aumentabile, in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità di violazioni, ex art. 174-ter, 2° comma) e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale nazionale a diffusione nazionale chi fruisce del contenuto ha una sanzione amministrativa ed è considerata la più leggera. Semplificando:
  1. chi scarica un contenuto è passabile di una sanzione pecuniaria;
  2. (^) di chi poi oltre a scaricare, commette l’atto della condivisione dell’opera protetta da diritti d’autore, ha una multa oltre alla sanzione pecuniaria

Il brevetto protegge un’idea: nessuno può fare una cosa simile a quell’idea, a meno che si paghi una licenza economica a chi detiene il brevetto, impendendo a chiunque altro di fare una cosa fondata su quell’idea. Il diritto d’autore non protegge l’idea da cui nasce un’opera ma il modo in cui quell’idea viene espressa. Sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono per esempio a:

  • letteratura
  • musica
  • (^) arti figurative
  • architettura
  • teatro
  • cinematografia Sono altresì protetti i programmi per elaboratore (videogiochi, applicazioni...) e banche dati. Quest’ultimi sono molto dibattuti in quanto possono anche avere un brevetto di software in quanto hanno anche un’applicazione fisica. Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se scritte quanto in forma orale. Opere e composizioni musicali, con o senza parole, le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale Le opere coreografiche, pantomimiche Le opere della scultura della pittura, dell’arte, del disegno, dell’incisione, la scenografia I disegni le opere dell’architettura Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, le opere fotografiche I programmi per elaboratore le banche di dati (…) Legge 633/ Copyright e diritto d’autore sono la stessa cosa. Come si acquisisce il diritto d’autore su un’opera? Il diritto d’autore si acquisisce automaticamente quando si crea un’opera: “Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.” Dal punto di vista giuridico ho le stesse tutele di chiunque altro.

Efficacia sostanziale del diritto d’autore e adempimento per fini probatori (di prova). La norma di legge richiede normalmente la creazione + esteriorizzazione dell’opera, in realtà si traduce in niente.

  • per “esteriorizzazione” dell’opera s’intende l’avvenuta percezione della stessa da almeno un soggetto diverso dal suo autore. Questo è un'altra differenza con il brevetto, nel quale devi depositare il brevetto seguendo una serie di procedimenti burocratici specifici. Non è richiesto l’adempimento di alcuna formalità costitutiva nel diritto d’autore. (deposito opera – dichiarazione riserva dei diritti ...)

Esistono casi in cui un’opera è collettiva o in collaborazione, ovvero create da più autori: il primo caso è quando si presuppone in cui tutti abbia apportano la stessa quantità di lavoro, la seconda è nel caso in cui abbiano concorso più persone su un progetto unico. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. Opera collettiva: creazione autonoma e protetta, autonomia rispetto diritti autore su singole opere, autore è colui che organizza e dirige la creazione. Un esempio di opera collettiva può essere un dvd che racconta il concerto di Woodstock: abbiamo un’opera complessiva (il dvd), il produttore ha i diritti sull’opera in sé, ma i singoli contenuti dentro l’opera finale (testi, canzoni, fotografie, video) hanno a loro volta i loro diritti d’autore che vengono mantenuti (il produttore del dvd non può mettersi a pubblicare i dischi di Bob Dylan per esempio). Un’opera collettiva è la banca dati. diritto d’autore È indisponibile il diritto di paternità dell’opera: non posso trasferire la paternità dell’opera a qualcun altro, qualunque contratto per vendere la paternità dell’opera è nullo a priori. Sono diritti della personalità, diritti indisponibili, diritti inalienabili e imprescrittibili.

  • Diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera in pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore
  • Diritto di rivendicare la paternità dell’opera e, nel caso di opera anonima o sotto pseudonimo, di rivelarla
  • (^) Diritto di inedito e diritto di ritiro dell’opera dal commercio Diritti patrimoniali: diritti di poter usare un’opera (riassunto, adattamento, modifica, prendere una parte e pubblicarla…) anche senza lucro. Sono disponibili, indipendenti, possono essere acquistati e alienati. Diritto di pubblicazione, riproduzione (temporanea o permanente), trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunicazione al pubblico con mezzi di diffusione a distanza, traduzione, elaborazione, modificazione e pubblicazione delle opere in raccolta (...) Chi acquista un diritto patrimoniale deve specificare come sopra citato cosa intende farne dell’opera.

Durata Diritti patrimoniali: durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo (70) anno solare dopo la sua morte Diritti morali: sono diritti personali che legano l’autore all’opera e come tali non seguono la linea della trasmissione ereditaria. Tuttavia sono esercitabili, a determinate condizioni, dagli eredi a tutela della memoria dell’autore. Eccezioni e limitazioni Eccezioni e limitazioni ai diritti patrimoniali d’autore sono previste in ragione di esigenze di pubblica informazione, sicurezza, diffusione della cultura, nonché per ragioni scientifiche e di studio.

  1. Misure di protezione: sistemi anticopia installati su cd, dvd, videogiochi, che impediscono la realizzazione di una copia.
  2. Gestione elastica dei diritti: all’interno dei diritti d’autore ne bloccano o vincolano alcuni; per esempio se ho sky, posso mettere sky go su solo due dispositivi. Nuovi modelli di distribuzione dei contenuti digitali. diritti degli autori--> copyright enforcement diritti degli utilizzatori -->fair use doctrine Misure tecnologiche di protezione I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti (art. 102-quater, I, L. 633/41) Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione (art. 102-quater, 2, L. 633/41) È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro (art. 171-ter, L. 633/41). f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale Riproduzione privata ad uso personale: norma introdotta quando hanno cominciato a introdurre i videoregistratori. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater (art. 71-sexies, I, L. 633/41)

La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80 La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102- quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. Non si applica ai contenuti che già in origine sono erogati on-demand. Copia di riserva Quali sono le principali implicazioni tra tutela DRM e consumatori? Tutela del consumatore: Riservatezza degli utenti: sistemi che tracciano l’utente. Geoblocking: sistemi che impediscono di utilizzare certi contenuti o app perché si trova in un altro Stato. Compressione del fair use Possibile invasività dei dispositivi

  • limitazioni alla fruibilità dell’opera (principio di “neutralità” tecnologica).

Creative Commons

Lawrence Lessig ideò la Creative Commons, un’associazione no-profit in San Francisco che aveva l’obiettivo di espandere il range di opere creative e dell’ingegno per poter essere usate come basi da altri. L’impossibilità di creare opere basate su opere di terzi: Lessig si rese conto che molte opere creative di fatto non erano che rielaborazioni di qualcun altro. Per esempio la Disney non ha inventato le fiabe dei suoi cartoni animati: sono rielaborazioni di scritti di qualcun altro, adattate al tempo storico contemporaneo e rappresentate come cartoon. Il diritto d’autore in principio supponeva che ogni opera d’autore fosse originale; quindi la CC voleva creare delle opere che potessero essere di base per creazione di altre opere, sempre protette dal diritto d’autore. È in pratica un set di licenze, di contratti, attraverso le quali vengono disciplinate le modalità di possibile impiego delle opere; vengono stabilite regole attraverso le quali altri possono fare certe cose su quest’opera. Si applicano a tutte le opere dell’ingegno: tutte opere protette dal diritto d’autore. L’altro problema che Lessig voleva affrontare è che il diritto d’autore non è particolarmente funzionale per l’autore stesso, in quanto non tutti gli autori hanno le stesse esigenze:

  • protezione dell’opera: tutti i meccanismi implementati alle leggi di diritto d’autore sono perfetti in sé (non devo registrare la mia opera, appena la creo acquisisco tutti i diritti)
  • (^) distribuzione dell’opera: un autore ha esigenza di diffondere l’opera, ma in realtà stride con il diritto d’autore tradizionale, in quanto in acquisizione automatica di tutti i diritti anche riservati, posso avere dei problemi a diffondere la mia opera.
  • non sono divieti assoluti; per esempio la licenza = non è che non permetta per sempre di non avere opere derivate, implica che posso farlo previo accordo con l’autore. Un autore non può concretamente cambiare la licenza CC col tempo: quando è licenziata cc non può cambiare, in quanto non puoi dimostrare quando una certa opera è stata scaricata per esempio da qualcuno. La licenza CC viene realizzata in 3 format diversi:
  1. Machine readable: è un codice html, ed è sostanzialmente un logo con i simboli della licenza
  2. (^) Human readable: viene creata una scheda riassuntiva della licenza
  3. Lawyers readable: viene creata la licenza completa, il contratto, con valore legale Commons content Quando ho bisogno di un contenuto generico, da una foto di un albero a un brano musicale da sottofondo, devo scaricare da siti autorizzati con licenze CC (Wikipedia, Wikimedia, Flickr, blip, Spinxpress, jamendo… ) Search engines: possibilità di utilizzare motori di ricerca come le ricerche avanzate su Google che raffinano la ricerca permettendo anche di inserire come parametro il tipo di licenza CC con la quale l’immagine è distribuita. Il fatto di poter creare opere derivate rende un servizio anche per i consumatori delle opere oltre che dell’autore, ma toglie anche un filtro di diffusione dell’opera stessa, rendendone difficile la gestione. Quando trasferisco i diritti patrimoniali e (no morali) a una casa editrice per esempio non posso più vantare licenze CC.

Nomi a dominio e trademarks online

Segni distintivi: bene immateriali che hanno acquisito un valore patrimoniale. 4 società su 5 sono società che operano nei servizi tecnologici (Apple, Google, IBM, Microsoft) d.lgs. 10 febbraio 2005 n. codice della proprietà industriale ai fini del presente codice l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate a nuove varietà vegetali. Acquisto dei diritti: i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal codice. La brevettazione e alla registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Brevettazione procedimento tipico di acquisizione diritti; registrazione è per i tratti distintivi (marchio registrato) Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. Segni distintivi: insegna, nome commerciale, nomi a dominio,

Due tipologie di marchi:

  • (^) Denominativi: il nome in sé è il marchio
  • Figurativi: sono sia i loghi (la mela, la G di Google) sia anche come è scritta la parola (Coca – Cola) Si può scegliere se acquistare solo una tipologia o entrambe. Requisiti per essere registrati:
  • Liceità: il marchio deve essere lecito (non deve contenere insulti o bestemmie per esempio; non deve essere contro le norme di costume e di legge)
  • Capacità distintiva: deve avere una caratteristica che distingue dagli altri; non hanno mai capacità distintiva due tipologie di termini:
  1. Estremamente generici
  2. Descrittivi di una qualità del prodotto
  • (^) Novità: non devono esistere precedenti, deve essere nuovo e originale. Va analizzato in relazione al tipo di prodotto o di servizio che intendo veicolare al marchio. Non possono esistere per esempio due ditte che vendono acqua che si chiamano Evian e ivian, ma se la seconda vende bulloni è lecito. Esiste una classificazione di prodotti e servizi, la classificazione di Nizza, che racchiude in una ventina di categorie i prodotti. Non segue questa regola la categoria dei marchi notori: non posso vendere dei calzini con il marchio coca cola; se un marchio è talmente conosciuto e potente ha l’esclusiva di non poter essere usato in altre categorie di prodotti. I marchi hanno valenza territoriale:
  • Marchi nazionali: nessuno può utilizzare un marchio simile o uguale tutta Italia
  • (^) Marchi comunitari: nessuno può usare quel marchio in tutta Europa per esempio
  • Non esistono marchi mondiali ma si può estendere un marchio comunitario a più paesi lontani Un processo di registrazione di un marchio può durare un paio di anni ma è già protetto dal brevetto non appena si depone la domanda. La durata è ventennale e rinnovabile senza limiti. Il marchio può perdere efficacia anche nel caso non venga usato: per essere rinnovato deve avere utilizzo.

Sistema di nomi a dominio: domain name system (DNS)

Invenzione che ha spostato l’utilizzo del web ai livelli di oggi. È un sistema per convertire gli indirizzi IP in nomi di dominio. Top level domain, domini di primi livello (.com, .org, .net, ecc…); si legge da dx a sx Dominio di secondo livello: wikipedia.org E via dicendo, terzo, quarto livello… Capacità distintiva massima è rappresentata dal dominio di secondo livello. Attività lucrative che sono state poi definite come illecite, sono sostanzialmente prassi commerciali di comprare nomi a dominio per finalità speculative:

Non devo ledere i diritti altrui, in questo caso non si ledono i diritti d’onore altrui: diffamare una persona significa rovinare la sua reputazione agli occhi degli altri. Diffamazione aggravata: diffamazione fatta tramite un mezzo molto potente, per esempio Facebook Privacy e riservatezza Tutela dell’immagine in senso stretto: rappresentazione di una persona Immagine/ritratto: se da una rappresentazione di una persona riconosco una persona, quella fotografia è un ritratto. Regola generale: è vietato pubblicare, esporre, riprodurre un ritratto senza il consenso di chi è ritratto, salvo disposizioni particolari. Per raccogliere il consenso di questa persona in teoria non sussistono regole generali; bisogna però essere attenti a raccogliere un consenso scritto. Non è richiesto il consenso quando la riproduzione dell’immagine è giustificata:

  1. Dalla notorietà della persona
  2. Dall’ufficio pubblico ricoperto della persona (poliziotto, pompieri, ecc…)
  3. Esigente di giustizia o di polizia
  4. Da scopi scientifici, didattici o culturali
  5. (^) Collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svolte in pubblico (pubblicazione di foto di partite di calcio, di concerti, che possono ritrarre quindi persone che assistevano) Diritto alla riservatezza Codice in materia di protezione di dati personali. Dato personale: secondo la legge è una categoria molto più ampia di quella che immaginiamo; ogni informazione tramite la quale direttamente o indirettamente posso ricollegare quella persona Dati sensibili: dati personali più delicati tutelati maggiormente precedenti. Sono di meno di quelli che immaginiamo; sono dati che riguardano l’indirizzo politico di una persona, la sua religione, la sia etnia, la sua sessualità e lo stato di salute di una persona. Valutazione specifica per casi. Per esempio una mail è generalmente un dato personale, ma se per caso è [email protected] indico un dato sensibile. Principio di necessità e non eccedenza nella gestione dei dati personali. ¾ del codice gestisce i dati personali e la loro raccolta e gestione; non bisogna eccedere nelle opzioni di raccolta di dati (in quanto tempo li conservo, quanti dati raccolgo…), viene regolato in base all’utilizzo di quei dati e all’ambito di diffusione. La legge regola anche come vanno distrutti i dati dopo averli utilizzati.

Digital journalism

Diffusione ad un numero indeterminato (potenzialmente molto ampio) di soggetti Semplicità nella divulgazione delle informazioni Difficoltà nel controllo delle informazioni Riduzioni dei controlli ex ante Differente elemento psicologico

Diritto di cronaca: potenzialmente diffamanti ma tutelate in quanto sono di interesse pubblico (per esempio scrivere un articolo di un ristorante dopo aver saputo che serve cibi scaduti) Affinchè una notizia potenzialmente diffamatoria diventi sesercizio di cronaca deve soddisfare questi punti:

  1. Verità oggettiva/putativa: la verità putativa sta quando, dopo ricerche approfondite, una notizia sembra vera e venga pubblicata, venga successivamente dimostrata falsa, non è comunque ritenuto colpevole di diffamazione (errore in buona fede).
  2. (^) Utilità sociale dell’informazione
  3. Esposizione non eccedente Deve essere quindi vero, utile, e non approfondito fino all’eccedenza. Non posso per esempio scrivere che il mio vicino non si lava! Responsabilità civile art. 2043 c.c.