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Diritto d'autore: principi, diritti e licenze creative, Appunti di Sociologia Dei Media

Corso diritto digitale con prof Jori. UNIBG

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 10/01/2019

giulia.cicci.9
giulia.cicci.9 🇮🇹

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DIRITTO DIGITALE
FILE SHARING
Video prodotto dal ministero dei beni culturali: rappresenta come ci sia disinformazione sul tema
del file sharing. Numericamente è uno degli illeciti più rilevante.
Il messaggio di questo video è sbagliato: rende uguali furto-scaricare da internet... ma:
- Il furto è un reato molto semplice: qualcuno sottrae un bene in maniera illecita da chi lo
detiene, e lo fa suo.
- Se scarichi da internet un film/gioco etc à non è un furto. Se lo rubi nel negozio si perché il
negozio ha una copia in meno, mentre da internet non diminuiscono i numeri di copie di
quel bene.
Scaricare da internet può essere illecito, ma non è un furto, è una violazione del diritto d’autore
à diritto di copyright (= diritto di copiare. Di fare n. copie di una cosa. Nasce quando si diffonde la
stampa). Scaricando da internet, sto violando il copyright perché non sono autorizzato a fare una
copia di quel prodotto.
Ci sono 5 convenzioni internazionali che proteggono il copyright: Berne, UCC Geneva, UCC Paris,
TRIPS, WCT à ogni stato ha aderito ad almeno una di queste convenzioni.
Gli unici stati che non l’hanno fatto sono estremamente piccoli (es. san marino) o lontani da un
sistema giuridico/economico dove il diritto di autore ha importanza, come lo ha nei paesi
industrializzati (es, Etiopia, Somalia, Algeria, Iraq..)
L’Italia è al terzo posto nella classifica di illegal downloading and sharing.
“FILE SHARING” = “condivisione di file” à non ha una connotazione negativa di per sé.
Indica la condotta di chi, sfruttando particolari software o protocolli di comunicazione, utilizza le
reti telematiche per trasmettere, ricevere e condividere contenuti in formato digitale.
Questa condotta diventa una violazione quando si tratta di condivisione di file protetti dalla
legge del diritto dautore.
È una violazione ovviamente se il file in questione non è stato creato da me (se io non sono
l’autore e quindi non ho diritti su quel bene).
Si deve valutare anche se si è ancora titolare dei diritti di autore à es. se pubblico il mio libro con
un editore, poi non ho più il diritto di condividerlo con altri, anche se sono io l’autore.
Quali sono i fattori che negli ultimi 10 anni hanno fatto si che questo fenomeno di nicchia sia
diventato così importante?
A livello sociale, 3 elementi che hanno favorito la crescita del fenomeno:
- Evoluzione delle tecniche di compressione dei dati à operazioni con le quali si riducono le
dimensioni dei file con poca compromissione della qualità (in un file audio ad esempio
vengono trascurate alcune frequenze che non verrebbero in ogni caso percepite). Un file
più piccolo è più veloce e semplice da trasmettere.
- Diffusione delle connessioni internet Broadband à consentono il trasferimento dei dati in
maniera più veloce e vengono spesso abbinate a contratti di tipo flat (non si pasa più il
consumo ma una tariffa fissa periodica)
- Sviluppo dei software P2P à software che rendono molto semplice le operazioni di file
sharing a chiunque.
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DIRITTO DIGITALE

FILE SHARING

Video prodotto dal ministero dei beni culturali: rappresenta come ci sia disinformazione sul tema del file sharing. Numericamente è uno degli illeciti più rilevante. Il messaggio di questo video è sbagliato: rende uguali furto-scaricare da internet... ma:

  • Il furto è un reato molto semplice: qualcuno sottrae un bene in maniera illecita da chi lo detiene, e lo fa suo.
  • Se scarichi da internet un film/gioco etc à non è un furto. Se lo rubi nel negozio si perché il negozio ha una copia in meno, mentre da internet non diminuiscono i numeri di copie di quel bene. Scaricare da internet può essere illecito, ma non è un furto, è una violazione del diritto d’autore à diritto di copyright (= diritto di copiare. Di fare n. copie di una cosa. Nasce quando si diffonde la stampa). Scaricando da internet, sto violando il copyright perché non sono autorizzato a fare una copia di quel prodotto. Ci sono 5 convenzioni internazionali che proteggono il copyright : Berne, UCC Geneva, UCC Paris, TRIPS, WCT à ogni stato ha aderito ad almeno una di queste convenzioni. Gli unici stati che non l’hanno fatto sono estremamente piccoli (es. san marino) o lontani da un sistema giuridico/economico dove il diritto di autore ha importanza, come lo ha nei paesi industrializzati (es, Etiopia, Somalia, Algeria, Iraq..) L’Italia è al terzo posto nella classifica di illegal downloading and sharing. “FILE SHARING” = “condivisione di file” à non ha una connotazione negativa di per sé. Indica la condotta di chi, sfruttando particolari software o protocolli di comunicazione, utilizza le reti telematiche per trasmettere, ricevere e condividere contenuti in formato digitale. Questa condotta diventa una violazione quando si tratta di condivisione di file protetti dalla legge del diritto d’autore. È una violazione ovviamente se il file in questione non è stato creato da me (se io non sono l’autore e quindi non ho diritti su quel bene). Si deve valutare anche se si è ancora titolare dei diritti di autore à es. se pubblico il mio libro con un editore, poi non ho più il diritto di condividerlo con altri, anche se sono io l’autore. Quali sono i fattori che negli ultimi 10 anni hanno fatto si che questo fenomeno di nicchia sia diventato così importante? A livello sociale, 3 elementi che hanno favorito la crescita del fenomeno:
  • Evoluzione delle tecniche di compressione dei dati à operazioni con le quali si riducono le dimensioni dei file con poca compromissione della qualità (in un file audio ad esempio vengono trascurate alcune frequenze che non verrebbero in ogni caso percepite). Un file più piccolo è più veloce e semplice da trasmettere.
  • Diffusione delle connessioni internet Broadband à consentono il trasferimento dei dati in maniera più veloce e vengono spesso abbinate a contratti di tipo flat (non si pasa più il consumo ma una tariffa fissa periodica)
  • Sviluppo dei software P2P à software che rendono molto semplice le operazioni di file sharing a chiunque.

Napster (1999) à uno dei primi software usato per il file sharing. Caso unico perché ha avuto esplosione di diffusione grandissima. Napster fu anche una fonte di alcune delle cause piu importati negli stati uniti:

  • RIAA vs Napster (1999) à Questa causa finisce perché c’è un accordo tra le parti. Napster cessa di esistere come era e diventa un servizio legale a pagamento.
  • RIAA vs Diamond multimedia System (1999) à avevano inventato il primo riproduttore mp3 tascabile. Per usarlo la gente scaricava molta più musica e quindi viene fatta causa anche a loro.
  • RIAA vs mp3.com (2000) Napster chiude ma ormai il fenomeno era iniziato e si diffondono quindi altri software:
  • Kazaa (2000)
  • Emule (2002) etc. Perché a napster è stata fatta causa e gli altri esistono ancora? Emule è un software P2P (da un punto all’altro) mentre Napster era Planet Server (tutti gli utenti scaricavano da uno dei suoi 10 server. C’è qualcuno che ha tutto il materiale illecito da cui gli altri lo prendono). P2P invece ogni utente scarica da un altro utente. Non esiste qualcuno che detiene tutto, quindi è un servizio che non si può fermare. Napster invece viene fermato perché viene individuato il creatore e cioè chi possedeva i server. DIGITAL DOWNLOADS Approccio adottato dai paesi nel mondo per contrastare il fenomeno del file sharing: sempre più norme che vietano una serie di condotte, con una serie di sanzioni sempre più alte. Approccio di copyright enforcement (sempre più selettivo) à risultato: non funziona. La legge in Italia del file sharing è quella sul diritto di autore: legge n 633 del 1941 (aggiornata negli anni: tutte le norme di aggiornamento confluiscono in questa legge). Ci sono principalmente 3 norme che disciplinano il file sharing:
  • Un soggetto che, senza averne diritto, mette in condivisione un’opera protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti. Multa da 50 a 2065 euro.
  • Chi fa quello scritto prima ma con l’aggravante che sia fatto a fini di lucro Reclusione da 1 a 4 anni + multa da 2500 a 15400.
  • Chi abusivamente utilizza, riproduce in tutto o in parte, opere protette. Sanzione amministrativa pecuniaria di 154 euro. à quindi tre fattispecie di norme/situazioni:
  • Ricezione (download): chi fa un semplice download/riceve contenuti protetti da diritto d’autore e poi li utilizza, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Immissione o condivisione (upload – upload/download): condivisione di quei contenuti in un sistema di reti telematiche, comporta la multa.
  • Immissione o condivisione a fini di lucro (upload – upload/download + fini di lucro): condivisione a fini di lucro di quei contenuti, comporta multa e reclusione. Multa vs sanzione amministrativa pecuniaria:
  • Multa = sanzione penale à è sempre un pagamento, ma la sanzione penale comporta un precedente penale.

Opere dell’ingegno di carattere creativo: appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia à + anche i programmi per elaborare e le banche dati. Legge italiana sul diritto d’autore à legge 6 33 del 1941 ( à 633/41) Cosa si deve fare per diventare autori di un’opera e per avere quindi i diritti d’autore? Non si deve fare niente. Il titolo originario di acquisizione del diritto d’autore coincide con la creazione dell’opera. I requisiti sono due: creazione + esteriorizzazione dell’opera (basta che la veda una persona diversa dall’autore) à quello principale è la creazione. Non è richiesto l’adempimento di nessuna formalità costitutiva. Distinzione in base alla situazione:

  • Per un problema sostanziale à basta aver creato l’opera
  • Per un problema probatorio in cui devi poter dimostrare di essere l’autore à SIAE o altre cose sono utili Es: se c’è una causa sul diritto d’autore di un’opera (es. “tu mi hai copiato”), vince chi può offrire una prova di aver creato prima quell’opera à può essere utile avere un certificato della SIAE o qualcosa di più (es. autori di romanzi che si auto-spediscono una busta con dentro il romanzo perché il postino è un pubblico ufficiale quindi il timbro accerta che il pacchetto, che rimane chiuso con dentro il libro, ha una data precisa) Se l’opera è prodotta da un autore singolo à situazione classica e valgono i diritti spiegati prima.

Se più autori hanno contribuito alla creazione dell’opera (es. brano musicale) à occorre avere

dei criteri che servono a regolamentare a chi spettano i diritti d’autore o in che misura spettano a ognuno. Due casi: v Opera in collaborazione à il contributo dato dai diversi autori è indistinguibile e inscindibile. L’opera è un prodotto unico al quale hanno lavorato più persone. Il diritto d’autore è diviso in parti uguali tra i soggetti che hanno contribuito a creare l’opera: appartiene in comune a tutti. Nella realtà difficilmente si contribuisce in modo uguale, quindi o si decide preventivamente per iscritto quali saranno le percentuali di diritto per ognuno in base al contributo, ma se non risulta nessun accordo, la norma divide questo diritto in parti uguali. v Opera collettiva à è semplice individuare chi ha fatto cosa perché le singole parti sono considerate delle opere autonome. Es. Libro didattico in cui ci sono capitoli scritti da persone diverse. In questo caso il diritto d’autore per ognuno spetta solo sul capitolo che ha scritto. Il diritto d’autore spetta quindi a chi ha realizzato quella porzione di opera + c’è un diritto ulteriore dell’opera nel suo insieme che spetta al curatore dell’opera totale, cioè chi ha messo insieme tutte le opere (non è il produttore che mette i soldi nell’opera, ma l’autore: chi ha scelto quali opere mettere. Chi organizza e dirige la creazione). Es. chi crea le playlist su spotify.

In cosa consistono i diritti d’autore? Non è più un diritto solo ma è un insieme di diritti à con le nuove tecnologie si sta estendendo ancora di più il numero di questi diritti. Due categorie:

  • Diritti patrimoniali d’autore à sono:

o Disponibili (possono essere trasferiti e acquistati)

o Indipendenti gli uni dagli altri (contratto con scritto “ti trasferisco tutti i diritti

d’autore” non è più valido, devono essere specificati)

o Possono essere acquistati e alienati

o Non riguardano solo lo sfruttamento economico, ma sono tutti i diritti di possibile

uso di quel contenuto Alcuni diritti patrimoniali d’autore sono: diritto di pubblicazione, riproduzione (temporanea o permanente), trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunicazione al pubblico con mezzi di diffusione a distanza, traduzione, elaborazione, modificazione e pubblicazione delle opere in raccolta…

  • Diritti morali d’autore à categoria di diritti particolari, che presentano queste caratteristiche: - diritti della personalità (legati alla persona) - indisponibili (anche il titolare di questo diritto non ne può disporre. Es. diritto alla vita. Se il titolare prova a disporne ad esempio stipulando un contratto, il contratto è nullo perché io non posso disporre del diritto.) - inalienabili (non si può trasferire ad altri soggetti) - imprescrittibili Alcuni diritti morali nell’ambito dei diritti d’autore: Ø diritto a rivendicare la paternità dell’opera (il soggetto può richiedere in qualsiasi momento che venga riconosciuto come autore dell’opera. Es: può pubblicarla come anonima ma poi richiedere il riconoscimento) Ø diritto di ritirare dal commercio un’opera o opporsi a modifiche dell’opera che ritenga lesive della propria reputazione o onore

CONTENUTI DIGITALI E DRM

Sistemi di protezione per tutelare le opere distribuite in formato digitale. È sempre più facile violare i diritti d’autore, soprattutto da dopo la diffusione delle macchine copia contenuti à stampa a caratteri mobili (non solo chi stampa il libro ma anche le fotocopiatrici) Limite rappresentato dai sistemi di copia analogici : prima, quando non si erano ancora smaterializzati i contenuti, i limiti erano dati da

  • Tempo
  • Costo
  • Qualità Con i sistemi digitali e quindi la smaterializzazione dei contenuti , vengono eliminati questi limiti perché la copia di un mp3 ad esempio è una copia identica, fatta immediatamente e senza costo (solo spazio richiesto per salvarlo). Quindi, copia digitale :
  • Veloce
  • Costi accessibili
  • Disponibilità di numerosi strumenti
  • Qualità che si mantiene La diffusione delle opere sfugge al controllo. Ora i grandi ridistibutori sono gli utenti. Ai canali tradizionali, si affiancano nuovi canali di distribuzione/diffusione online. La risposta a questo problema di riproduzione di contenuti è stato un approccio definito “ copyright law enforcement ” = irrigidimento delle norme a tutela del copyright. Se la tecnologia consente di fare cose nuove, allora devo prevedere leggi che vietano di fare quelle cose. Questo approccio però non funziona: le persone non seguono queste leggi. Metà anni 90: se le minacce al diritto d’autore arrivano dalla tecnologia, allora la risposta va trovata anch’essa nella tecnologia. Tutte le industrie dei contenuti iniziano a investire milioni nei SISTEMI DRM = “digital rights management” (sistemi di gestione dei diritti digitali) à software che impediscono di violare il diritto d’autore. La violazione del copyright viene protetta da una soluzione tecnologica: un sistema anticopia che mi impedisce di duplicare un ebook o di registrare da Netflix. Sono una soluzione tecnologica ad un problema che non si riusciva a trattare con soluzioni di tipo normativo. Ma è legittimo adottare queste soluzioni? Di norma, è vietato “farsi giustizia da soli” e questi sono sistemi di auto-tutela, anticipano l’illecito! Esistono 3 generazioni di DRM: 1 - Informazione à i più vecchi e semplici: accompagnano l’opera protetta con un contenuto informativo che avvisa rispetto a qualcosa (divieto di fare certe cose). 2 - Protezione à sistemi anti-copy. Hanno avuto grande sviluppo nel campo dei videogiochi: impediscono la copia. 3 - Gestione à Consente la gestione dei diritti in maniera più flessibile: puoi fare questa cosa fino a un certo punto, ma non oltre. (es: ti lascio vedere i film su più dispositivi ma ti do un numero massimo i dispositivi)

Problema: riuscire a gestire in maniera equilibrata il rapporto tra

  • i diritti degli autori (copyright enforcement)
  • i diritti degli utilizzatori (fair use doctrine) à Questo dibattito è confluito in una norma di legge: i titolari di diritti d’autore possono apporre sulle opere delle misure di protezione che impediscono (DRM tipo 2) o limitano (DRM tipo 3) degli atti che non sono autorizzati dai titolari dei diritti. Può essere utilizzato dai produttori un metodo di protezione quale la cifratura dei dati (es. Con Sky puoi vedere il contenuto solo se hai il decoder). Un’altra misura di protezione si basa sulla geolocalizzazione (es. Netflix: in base allo stato in cui ti trovi, hai diversi contenuti). La norma vieta anche la possibilità di vendere o distribuire cip che permettono di bypassare le misure di protezione. Punisce anche il fatto che qualcuno venda sistemi, apparecchiature o che presti servizi di questo tipo. Riproduzione privata ad uso personale: Puoi farti una copia se le misure di protezione lo consentono. È consentita la riproduzione privata solo per uso personale, senza fini commerciali e nel rispetto delle misure di protezione tecnologiche. La riproduzione non può, inoltre, essere fatta da terzi. Quando ci sono misure tecnologiche di protezione si può fare la copia solo in modo analogico e per uso personale. Quando un contenuto viene già mandato in onda ondemand, non posso registrarlo. Implicazioni giuridiche sui DRM (effetti collaterali che possono costituire degli illeciti):
  • Tutela dei consumatori : limitazione alla fruibilità dell’opera. In che misura chi te lo vende può dirti cosa fare con quell’apparecchio. Si tratta anche di compressione eccessiva dei diritti d’uso *****. (es: Sony aveva messo in commercio dischi musicali con DRM che evitava l’estrazione delle tracce per farne mp3 perché cifrava i dischi e dava la chiave per decifrarlo solo ai grandi lettori di dischi, mentre il computer non era in grado di leggerlo. Anche la geolocalizzazione non permette di vedere alcuni contenuti in base allo stato in cui si è, come con Netflix).
  • Riservatezza degli utenti : watermarketing e sistemi di tracciamento dell’opera che attraverso la geolocalizzazione sono in grado di sapere dove si trova l’utente, rischiando di essere invasivo. In questo caso, però, si tratta di una lesione della riservatezza minima che quindi non rende il DRM illecito. (Es. Stampante che microstampava il suo numero di serie sui fogli e quindi da quello si poteva risalire al proprietario. In questo caso il DRM era illecito e le stampanti vennero ritirate dal mercato).
  • *Compressione dei diritti d’uso (compressione del fair use): eccezioni e limiti al copyright previsti dalla legge. (Caso di Jon Johansen. Un ragazzino che ha sviluppato il software DeCSS che rimuoveva le misure di protezione per scampare al problema dei codici regionali sui DVD che il suo sistema Linux non leggeva).
  • Possibile invasività tecnica dei DRM , è vietato installare su un sistema informatico, dei software senza che l’utente sia consenziente. (Caso XPC: disco con sistema di protezione installava ad insaputa dell’utente un software che consentiva di monitorare le attività sul tuo computer).

Quando il prodotto non risponde a una di queste caratteristiche, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione se il rimedio richiesto non è oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. L’unica eccezione a questa garanzia sono gli oggetti reperibili e alcune categorie di beni (es. alimenti). La garanzia è data dal venditore e non dal produttore (es. è la Game Stop che vende il gioco e che ti da la garanzia e non la Nintendo, che è il produttore.)

  • GARANZIA COMMERCIALE (o convenzionale ) Garanzia non obbligatoria, vincola solo chi decide di offrirla alle condizioni che vuole, al prezzo che vuole e al regime di vizi e coperture che decide. È prestata dal produttore o dal venditore sulla base di ciò che ritiene di fare come servizio ai clienti. Se la garanzia di un prodotto è oltre ai due anni significa quindi che si ha quella legale + quella commerciale. Es. Produttore di auto che decide di allungare la garanzia fino a un tot di km.

DIRITTO DI RECESSO

Diritto introdotto recentemente dal codice del consumo. Riservato ai consumatori nei rapporti consumatori-venditori professionisti. Riguarda due situazioni:

  • compravendite stipulate a distanza (es. televendite o online)
  • compravendite fuori da locali commerciali (es. se compri oggetto in un luogo che non è preposto alla vendita... tipo bancarella per strada o vendita porta a porta). In entrambi i casi, chi compra è in una situazione di debolezza data dal fatto che:
  • A distanza à compri un prodotto che non vedi/non puoi toccare (es. online vedi solo una foto)
  • Fuori da locali commerciali à elemento psicologico: se entro in un negozio che vende giardinaggio, è perché so cosa devo comprare in quel settore, mentre alla bancarella ti possono vendere prodotti senza prezzo scritto etc.. Se si invia entro 10 giorni lavorativi una comunicazione nella quale si segnala il diritto di voler esercitare il diritto di recesso, il contratto è nullo e il venditore ti restituisce i soldi in cambio del prodotto. 10 giorni decorrono da:
  • A distanza à dal ricevimento del prodotto
  • Fuori dai locali commerciali à dalla sottoscrizione dell’ordine se ho visto il prodotto che mi sta vendendo. Se invece il prodotto mi verrà inviato a casa, da quando arriva. La norma consente di aprire la scatola e usare il prodotto! È però necessaria la sostanziale integrità del prodotto = non danneggiato o rovinato. Se un prodotto viene manipolato/alterato, non si può più chiedere la garanzia. Questo diritto di recesso ovviamente non vale per certi tipi di beni (es. per gli alimenti). Spese di trasporto: se non eccessivamente onerose possono essere lasciate a carico del consumatore.

LICENZE CREATIVE COMMONS

Lawerence Lessig = avvocato americano, noto perché negli anni 90 è stato protagonista di diverse cause contro Microsoft à cause a tutela dei consumatori contro il monopolio di un produttore in un sistema di mercato (dei sistemi operativi). Negli anni 80, il browser più importante e distribuito era Netscape Navigator. Microsoft, che era già l’azienda con il 90% di sistemi operativi, decide di sviluppare il proprio browser (Explorer) à è però molto più scarso e non riesce a prendere quote di mercato. Decide allora di mettere gratuitamente Explorer in Windows + fa in modo che non puoi cancellare Explorer + tutte le funzioni erano collegate a Explorer à viene visto come abuso di posizione di monopolio da parte di Microsoft. Lessig , nel 2001, fonda una no profit “Creative Commons” con sede a San Francisco à secondo lui ci sono dei problemi nella gestione del diritto di autore. Lessig vuole creare un sistema che possa consentire di riutilizzare opere prodotte da altri (entro certi limiti e certe regole) senza che questo costituisca violazione del diritto d’autore. Gli autori poche volte, nel realizzare un’opera, partono da zero. Spesso si ispirano a opere che esistono già (es. Disney: molte storie non sono scritte da loro ma sono storie prese da altri autori e scrittori e rielaborate). Lessig quindi crea un sistema nel quale, anche nell’interesse degli autori stessi, si crea un database di opere che possano essere riutilizzate per altre cose. Crea più tipi di licenze che consentano questo riutilizzo: creative commons (cc) licenses. Queste si possono applicare a tutte le opere creative dell’ingegno. Non tutti gli autori hanno le stesse esigenze in termini di tutela giuridica sulle opere che ha creato: ad esempio, per alcuni riguardano i canali di distribuzione della propria opera à le leggi di diritto d’autore però a volte non aiutano gli autori e anzi, li ostacolano anche. Solitamente si ha la formula “all rights reserved” copyright (diritto d’autore tradizionale). Creative commons à nome che trae origine dal significato di common = negli ordinamenti giuridici anglosassoni, è qualcosa sul quale nessuno può esercitare diritto di privativa (esclusione di qualcun altro) à es campi che non possono essere comprati da nessuno, perché ad uso di tutti. Da noi, stessa cosa: parte finale della spiaggia. Questo sistema si propone di aggiungere al modello “tutti i diritti riservati”, l’opzione “alcuni diritti riservati” à è una via di mezzo tra opere con tutti i diritti d’autore riservati e altre opere che invece non hanno più diritti. Vuole creare un compromesso tra le diverse esigenze degli autori. Caratteristiche di queste licenze:

  • Applicabili a tutte le opere dell’ingegno
  • Altamente personalizzabili
  • Estremamente facili da usare
  • Soluzione alternativa al sistema tradizionale con procedure standardizzate Alcuni diritti riservati à l’autore decide quali diritti d’autore avere: es. consentire la distribuzione Tutte le licenze creative consentono a chi entra in possesso di quell’opera di copiarla, cambiarne il formato (es stamparla), comunicarla al pubblico/distribuirla/esporla/rappresentarla etc. Le opzioni delle licenze corrispondono a 3 parametri (prima erano 4). Parametri = sono i diritti che l’autore intende riservarsi o lasciare liberi. Se è attivo quel parametro, significa che quel diritto non è piu common e l’autore lo riserva solo per se stesso. Se attivo quel parametro, non lo concedo a tutti ma me lo tengo come diritto classico. Es. decido di attivare il parametro “non commerciale” à l’opera è distribuita con cc quindi può essere copiata distribuita ecc ma è vietato distribuirla e usarla in termini commerciali perché è solo diritto dell’autore, dato che ha attivato il parametro.

SEGNI DISTINTIVI

I segni distintivi sono diventati dei beni immateriali di grande significato e valore: il marchio fa sì che un prodotto uguale ad un altro, possa valere il doppio/triplo di un altro. Classifica di 10 posizioni dei marchi che valgono di più a livello mondiale: 1 - Apple 2 - Google 3 - IBM 4 - McDonalds 5 - Microsoft 6 - Coca Cola 7 - At&t (telefonia) 8 - Marlboro (negli anni ha avuto un po’ di flessione per divieto di usare marche di sigarette per gare automobilistiche) 9 - China mobile (provider di connettività telefonica, il n’1 in Cina) 10 - General Electrics (multinazionale americana con numerosi prodotti) Classifica di marche a prescindere della categoria merceologica: nelle prime 5 posizioni, 4 marchi sono dell’industria informatica con esclusione di McDonald’s. Mentre le opere creative sono protette dal diritto d’autore e quindi disciplinate dalle leggi del diritto d’autore, le invenzioni industriali sono tutelate dai brevetti industriali. Sia i brevetti industriali che i segni distintivi e i marchi sono disciplinati dal CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. Il “Codice della proprietà industriale” indica come beni soggetti di protezione:

  • marchi e altri segni distintivi
  • indicazioni geografiche
  • denominazioni di origine presenti su alcuni beni (es. quelle che indicano la qualità del prodotto come DOC)
  • i disegni e i modelli (opere di design)
  • topografie di prodotti a semiconduttori
  • i modelli di utilità
  • informazioni aziendali riservate
  • nuove varietà vegetali (es. anguria senza semi, mapo, cacomela, etc.) La differenza principale tra proprietà intellettuale (opere creative con diritto d’autore) e proprietà industriale (invenzione, marchi e segni distintivi) à riguarda il metodo attraverso il quale si acquistano i diritti:
  • il diritto d’autore non richiede nessuna formalità: la sola creazione dell’opera fa acquisire i diritti
  • le invenzioni riconducibili alla proprietà industriale invece richiedono una procedura di tipo amministrativo per essere protetti: o i diritti della proprietà industriale si acquisiscono mediante brevettazione per le invenzioni (brevetto = diritto esclusivo di utilizzare il prodotto. Nessuno può creare un prodotto uguale, se non pagando dei diritti per la licenza sul brevetto.) Serve la brevettazione anche per le nuove varietà vegetali. o i marchi, gli altri segni distintivi, i disegni e i modelli si registrano

Segni distintivi à il marchio è il più importante dal punto di vista economico e dal punto di vista legale. Il codice della proprietà industriale infatti tratta i segni distintivi in questo modo: 30 articoli di legge sulla disciplina del marchio, poi tratta gli altri segni distintivi per cui vale tutto ciò che è stato detto per il marchio + aggiunte delle disposizioni specifiche del settore per gli altri segni. Quali sono i segni che possono essere registrati come marchio? Tutti i segni che sono suscettibili di essere rappresentati graficamente come le parole, i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre. Es: per potere registrare un marchio, io devo presentare una domanda. Ma se il marchio/concetto che io ho in mente non riesco a rappresentarlo graficamente, non può essere registrato come marchio. Possono essere registrati come marchi anche:

  • suoni (con caratteristiche particolari per identificare un prodotto. Es: scarico delle Harley)
  • forma di un prodotto o della sua confezione (forme particolari)
  • particolari combinazioni di tonalità cromatiche (devono esserci caratteri di originalità. Es: scarpe con suola rossa) 2 tipologie di marchi:
  • figurativi = I disegni ma anche tutte le parole scritte in un modo particolare. Vengono comunemente chiamati “loghi”. Es: coccodrillo per Lacoste
  • denominativi = il nome del marchio. Es: Iphone, Switch, Xbox Requisito affinché un segno possa essere registrato come marchio = deve essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa à per valutare la capacità distintiva di un marchio, si deve capire se il suono/colore etc in questione ha questa capacità di distinguere un’azienda da un’altra. Come si applica questo criterio? Criterio applicato alle parole (marchi denominativi):
  • non possono essere registrati come marchi i termini che sono puramente descrittivi di una qualità del prodotto (es. senza zucchero, 100% pura lana, etc.) perché questa definizione non distingue un prodotto da un altro, descrivono il prodotto e basta.
  • Non sono registrabili come marchi nemmeno le parole generiche (es. buono, bello, bianco, giallo, etc.) Criterio applicato ai marchi figurativi:
  • Non sono registrabili un cerchio, un quadrato, etc perché sono generici e non distinguono il prodotto. Criterio applicato alla forma di un prodotto o colore:
  • bisogna distinguere il tipo di prodotto a cui io abbino quello che io voglio registrare come marchio: Es. se voglio vendere un latte e lo voglio chiamare “bianco” non è distintivo perché il latte è bianco e tutti i tipi di latte sono bianchi. Es: se raffino un caffè e lo faccio diventare bianco, posso registrare “bianco” come marchio perché distingue quel caffè dagli altri. Es: se voglio registrare “pantaloni rosa” come marchio non posso perché ne esistono tanti, mentre posso invece registrare “computer rosa” perché tra tutti i computer, se ne vedo uno color rosa shocking capisco subito che è di quel brand e lo identifico.

perché sono di due ambiti diversi. Se i prodotti sono in classi diversi, sono consentiti anche marchi uguali. Eccezione! à L’unico caso nel quale la legge riconosce protezione del marchio anche al di fuori della sua specifica categoria: marchi molti famosi. Quando un marchio è molto famoso, la sua posizione travalica la classe di prodotti e servizi di appartenenza. Es: non posso registrare marchio coca cola per vendere mutande anche se sono ambiti diversi. Mi verrebbe contestato il fatto che io mi possa avvantaggiare della rinomanza di un'altra azienda per vendere i miei prodotti. Lo stesso discorso vale sia per marchi figurativi che denominativi. Es. non posso creare un computer con un marchio uguale alla M gialla di McDonalds’. Tema discusso: registrare i nomi à es. uomo con dominio “Giorgio Armani” con prodotti per scarpe perché si chiamava così. Il Giorgio Armani famoso però fa causa a quest’uomo perché c’era il problema di rischio di annacquamento della sua immagine. Gli è stato riconosciuto il diritto di far rimuovere il sito all’uomo. I nomi di dominio (nomi dei siti internet) à sono un segno distintivo. Marchio, insegne, nomi commerciali e i nomi di dominio à segni distintivi più importanti nella prassi commerciali. Il DOMAIN NAME SYSTEM (DNS. Sistema dei nomi di dominio) è ciò che rende possibile che Internet sia diventata ciò che è oggi. Ad ogni apparecchio è collegato un indirizzo IP, un codice numerico che hanno anche i siti internet. Il DNS serve a collegare un indirizzo internet all’indirizzo IP in modo da rendere più facile e memorizzabile connettersi a Internet. (il sistema dei nomi di dominio fa in modo che un computer centrale, quando io scrivo “corriere.it”, colleghi a quello che io ho scritto un sito internet preciso, con il suo codice numerico, che sarebbe il suo vero indirizzo IP). Tra l’altro, l’indirizzo web trasformato dal DNS ha una capacità distintiva, che non è riconosciuta invece alle sequenze numeriche. La struttura dei nomi a dominio è:

  • Top level domain (è l’estensione, il suffisso). Due tipologie: o Di genere (.com, .net), che danno connotazione rispetto alla tipologia di servizio o Di tipo geografico (.it, .us, .fr) Non esistono regole giuridiche: posso registrare anche con .uk anche se sono in italia
  • Dominio di 2’ livello (nome del sito, es: Wikipedia). È la parte che ha capacità distintiva. Alcuni nomi a dominio nel tempo hanno acquistato valore per rinomanza, attrarre clientela etc. Il valore dei nomi a dominio ha fatto sì che si diffondessero attività illecite :
  • il “ domain grabbing ” = qualcuno registra un’elevata quantità di nomi a dominio, non per usarli, ma per acquisirne l’esclusiva. Se l’indomani dovesse servire a qualcuno, si venderebbe, guadagnandoci. Es: registro dei nomi a dominio “apple car” perché secondo me prima o poi apple creerà una macchina e quindi vorranno questo dominio. Es: registrare nomi di dominio con nomi di persona (es. nomi di figli di persone note)
  • il “ cybersquatting ” = stessa condotta descritta sopra, ma relativa alla registrazione di un solo nome di dominio specifico. La registrazione del dominio viene fatta attraverso una metodologia chiamata “first come, first served” à Il sito controlla semplicemente se è già stato registrato un dominio uguale. Gli enti

preposti alla registrazione e assegnazione dei nomi di dominio non sono tenuti ad effettuare alcun controllo preventivo per evitare la registrazione di nomi di dominio confondibili con marchi registrati o altri segni distintivi. Se si vuole registrare un dominio quindi si deve svolgere personalmente una serie di verifiche, che il sistema tecnico non farebbe (controllare se esistono già marchi simili, nomi di dominio simili, ecc) à per i marchi, ci sono dei database per verificare i nomi già esistenti. Nel codice della proprietà industriale infatti vi è l’importante principio di unitarietà dei segni distintivi = un segno distintivo non deve confondersi con altri segni, nemmeno se appartengono a diverse categorie (nome a dominio con insegna, con un nome commerciale di un’azienda, con altri nomi a domini ecc) à trasversalità di tutela e di protezione. Tutela dei nomi a dominio à disciplina dei segni distintivi (normativa specifica) + applicazione delle norme di concorrenza sleale (normativa più generica e ampia: proibiscono di usare nomi o segni distintivi che producano confusione con i nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri). Marchio di fatto = marchio non registrato. È un termine/colore/logo che non è registrato ma è diventato da solo molto noto in quell’ambiente. È caratterizzato da una tutela più debole rispetto al marchio registrato ma è comunque protetto. Cessazione di efficacia di marchio per mancato uso = hai un marchio registrato ma non lo usi piu per molto tempo, non viene più riconosciuto nel mercato. In questo caso, qualcuno può usare anche segni simili a quello, perché la protezione decade. Marchio à la registrazione dura 10 anni poi si può rinnovare.

Articolo 21 della costituzione: “ tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ”. Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero: è in realtà più ampio della possibilità di dire qualcosa. Non è solo ciò che si dice/scrive, ma si può fare un quadro, un film, una mostra fotografica in un certo modo à realizzare la propria personalità ed esprimersi senza vincoli. Questo diritto ha dei limiti:

  • Il limite è individuato dal reato di diffamazione = lo compie chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui. È un reato e quindi ha rilevanza penale. È punito con reclusione fino a un anno o multa fino a 2mln di lire. Ci deve essere comunicazione con più persone (se non ci sono più persone e quindi mi rivolgo direttamente a quella persona insultando e offendendo il suo onore, è “ingiuria” e non diffamazione), il bene che viene leso infatti è la reputazione. Quando lo strumento usato è potente (es. media e non email, telefono etc) è diffamazione aggravata. 3 situazioni che determinano il reato di diffamazione:
  • È necessaria l’offesa della reputazione e quindi la comunicazione con più persone
  • Il messaggio contenuto deve essere diffamatorio
  • Deve essere identificabile il soggetto leso che subisce la diffamazione. Deve essere identificato (soggetto specificato in modo diretto con nome/cognome) o identificabile (es. professore del diritto digitale di bg)

DIRITTO DI CRONACA

= situazioni nelle quali il pubblicare/diffondere un contenuto potenzialmente diffamatorio è consentito perché protetto da diritto di cronaca. Es: assumere l’aspirina può portare al cancro. Per sostenere che la pubblicazione di articoli/foto etc sia sotto il diritto di cronaca, devono esserci 3 requisiti: 1 - Utilità sociale dell’informazione à deve esserci interesse pubblico per quella notizia. Es. “il mio vicino è agli arresti domiciliari” = c’è utilità sociale Es. “il mio vicino si lava poco” = non c’è utilità sociale 2 - Verità oggettiva/putativa dell’informazione à verità “putativa” = la persona che diffonde la notizia deve aver fatto ricerche approfondite secondo le quali la notizia sembra proprio vera. 3 - Esposizione non eccedente della notizia contenuta ai fatti rilevanti Fare Web Reputation (ripulire il web dalle informazioni riguardanti una persona) è quasi impossibile! Problema penale ma anche civile à pubblicare notizia diffamatoria ti porta anche a una causa per responsabilità civile (risarcimento per i danni). Esistono due tipi di responsabilità civile:

  • Responsabilità contrattuale = violare un contratto che hai firmato
  • Extra contrattuale = non ha limiti. Chiunque può fare causa a chiunque altro se può dimostrare di aver subito danni da questo.

DIRITTO ALL’OBLIO

= diritto di una persona a non vedere reiterata una notizia che lo riguarda, quando ricorrono determinate condizioni. Giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. Il diritto all’oblio è in correlazione con il diritto di cronaca: qualcuno dice una cosa vera ma io esercito il diritto all’oblio e quindi posso oppormi al fatto che quella cosa vera su di me venga detta ancora. Si può esercitare quando la notizia che mi riguarda (notizia datata) diventa carente del requisito di interesse pubblico. Quando una notizia aveva interesse pubblico (quindi ok per diritto di cronaca) ma ora, passati tot anni, non c’è piu diritto di cronaca e interesse pubblico, posso chiedere che questa cosa non venga più detta. Es. se sei stato condannato per pedofilia, anche dopo anni quella notizia non può essere cancellata (rimane interesse pubblico in caso di ricerca di lavoro etc.). Se una notizia è su un giornale cartaceo datato non crea problema. Il diritto all’oblio viene esercitato soprattutto nell’ambito del web. Quando il parlamento europeo aveva imposto alle testate giornalistiche che gli articoli, dopo 10 anni, dovevano essere rimossi à si erano opposti: i giornali volevano mantenere un archivio storico online. Soluzione tecnica per bilanciare gli interessi: inserire dei metatag per fare in modo che determinate pagine non vengano indicizzate tra i risultati di Google. (Quindi se cerchi nome e cognome su google non ti appare quella determinata notizia. Se invece cerchi nell’archivio del giornale indicando numero del giornale ecc lo puoi vedere) à (de)indicizzazione Facilità di copiare e riutilizzare contenuti à 2 casi:

  • Riutilizzare dei contenuti di altri.
  • Riutilizzare un contenuto che io stesso ho prodotto (es. se ho dato i diritti patrimoniali su un mio testo a un editore, non posso più pubblicarlo nel mio blog personale). Contenuti propri ma ceduti a terzi. à Ci sono casi in cui c’è la licenza creative commons che consente di riutilizzare i contenuti (es. wikipedia) e anche delle eccezioni: quando certi tipi di contenuti possono essere riutilizzati anche senza chiedere contesto (es. caso della copia privata e di riserva degli audiovisivi). Art 65 che riguarda articoli di attualità: può essere riprodotto anche integralmente, se c’è una finalità formativa (interesse pubblico importante) à devo comunque sempre citare la fonte. C’è comunque il limite che se l’articolo originale ha la dicitura “riproduzione riservata” allora non si può riutilizzare. Citazione fonte = citare la fonte (testata), l’autore e la data (se la fonte è online, anche il link del contenuto originale).