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Sulla possibilità che una sentenza di nullità matrimoniale canonica possa produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento civile. Viene esplorata la differenza tra l'annullamento di un matrimonio canonico e civile, il ruolo dell'assegno di mantenimento per i figli e la moglie, e la competenza giurisdizionale in questi casi. Inoltre, viene analizzato il contrasto interno alla cassazione riguardo alla convivenza protratta e la sentenza 16379 del 2014.
Tipologia: Appunti
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Lezione 11 maggio Giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica: è possibile che una sentenza di nullità matrimoniale canonica possa produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento. Il matrimonio è nullo se è inesistente ab origine, come quando ad esempio è travolto da un vizio del consenso. Nel diritto canonico l’indissolubilità è una proprietà del matrimonio, che non può essere annullato si rifiuta la possibilità di divorziare. Vs in ambito civile: è possibile ottenere in una prima fase la separazione, la quale non incide sull’atto, ma consente di gestire una crisi coniugale in atto; verificata l’irreversibilità della crisi si giunge alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia il divorzio. Quando si delibano le sentenze di nullità ecclesiastiche, alla delibazione viene negato un automatismo: bisogna verificare che quella sentenza abbia tutti gli elementi per poter essere delibata. Il matrimonio canonico dichiarato nullo, se delibato, determinerà la nullità, inesistenza anche del matrimonio civile. In questi casi, l’assegno di mantenimento per i figli o per la moglie va comunque corrisposto? Si è sempre associato alla delibazione un intento teso a negare i diritti all’ex moglie o all’ex marito, ma in realtà non è così. Delibata una sentenza, e dichiarato nullo un matrimonio anche in ambito civile, non c’è nessun effetto che possa attuarsi nei confronti della prole o del coniuge. l’assegno di mantenimento si mantiene. Se io non conoscevo della riserva e non l’ho accettata, la delibazione della sentenza quali effetti avrà? Non si possono subire le conseguenze di una decisione non condivisa. gli effetti della delibazione, quindi della nullità del matrimonio, non hanno nessuna conseguenza sul coniuge in buona fede. Tuttavia questa disciplina ha subito un’evoluzione: sentenza a sezioni unite 16 379 del 2014. Quando non c’è un orientamento univoco della corte di cassazione, ossia non si crea una serie di sentenze sullo stesso principio di diritto, ma si creano orientamenti contrastanti, è bene dirimere il contrasto interno alla suprema corte, e viene demandata alle sezioni unite la decisione di dirimere il contrasto giurisprudenziale. A un certo punto nell’ambito della delibazione della sentenza ecclesiastica si è creato un contrasto se la convivenza protratta per più di un anno potesse essere ostativa alla delibazione della sentenza, per violazione delle norme imperative.