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Effetti giuridici del giudizio di nullità matrimoniale nel diritto civile e canonico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sulla possibilità che una sentenza di nullità matrimoniale canonica possa produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento civile. Viene esplorata la differenza tra l'annullamento di un matrimonio canonico e civile, il ruolo dell'assegno di mantenimento per i figli e la moglie, e la competenza giurisdizionale in questi casi. Inoltre, viene analizzato il contrasto interno alla cassazione riguardo alla convivenza protratta e la sentenza 16379 del 2014.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 05/10/2022

robymas
robymas 🇮🇹

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Lezione 11 maggio
Giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica: è possibile che una sentenza di nullità matrimoniale
canonica possa produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento.
Il matrimonio è nullo se è inesistente ab origine, come quando ad esempio è travolto da un vizio del
consenso. Nel diritto canonico l’indissolubilità è una proprietà del matrimonio, che non può essere
annullato si rifiuta la possibilità di divorziare. Vs in ambito civile: è possibile ottenere in una
prima fase la separazione, la quale non incide sull’atto, ma consente di gestire una crisi coniugale in
atto; verificata l’irreversibilità della crisi si giunge alla richiesta di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ossia il divorzio. Quando si delibano le sentenze di nullità ecclesiastiche, alla
delibazione viene negato un automatismo: bisogna verificare che quella sentenza abbia tutti gli
elementi per poter essere delibata.
Il matrimonio canonico dichiarato nullo, se delibato, determinerà la nullità, inesistenza anche del
matrimonio civile.
In questi casi, l’assegno di mantenimento per i figli o per la moglie va comunque corrisposto? Si è
sempre associato alla delibazione un intento teso a negare i diritti all’ex moglie o all’ex marito, ma
in realtà non è così.
Delibata una sentenza, e dichiarato nullo un matrimonio anche in ambito civile, non c’è nessun
effetto che possa attuarsi nei confronti della prole o del coniuge. l’assegno di mantenimento si
mantiene.
Se io non conoscevo della riserva e non l’ho accettata, la delibazione della sentenza quali effetti
avrà? Non si possono subire le conseguenze di una decisione non condivisa. gli effetti della
delibazione, quindi della nullità del matrimonio, non hanno nessuna conseguenza sul coniuge in
buona fede.
Tuttavia questa disciplina ha subito un’evoluzione: sentenza a sezioni unite 16 379 del 2014.
Quando non c’è un orientamento univoco della corte di cassazione, ossia non si crea una serie di
sentenze sullo stesso principio di diritto, ma si creano orientamenti contrastanti, è bene dirimere il
contrasto interno alla suprema corte, e viene demandata alle sezioni unite la decisione di dirimere
il contrasto giurisprudenziale. A un certo punto nell’ambito della delibazione della sentenza
ecclesiastica si è creato un contrasto se la convivenza protratta per più di un anno potesse essere
ostativa alla delibazione della sentenza, per violazione delle norme imperative.
- In ambito canonico la possibilità di chiedere la nullità di un matrimonio canonico si può chiedere in
qualsiasi momento, anche perché le sentenze sullo stato delle persone non passano mai ingiudicate
se ho instaurato una convivenza ad esempio di 10, finita la relazione matrimoniale, posso
introdurre il giudizio di nullità canonica.
- Nel diritto civile: per i vizi del consenso, la convivenza (coabitazione) protratta per un anno
impedisce di chiedere l’annullamento del matrimonio civile.
Contrasto nella cassazione.
Con l’accordo dell’84 si inizia a porre una barriera a quello che fino a quel momento era stato di
competenza esclusiva dell’ordinamento canonico (giudica solo l’ordinamento canonico). Successivamente
lo Stato rivendica il suo potere di giudicare quegli atti che avrebbero avuto effetti civili. Ognuno ha voluto
riservare a se stesso il potere che rappresentava.
Questa visione si è protratta negli anni e la sentenza dl 2014 è espressione di quell’affermazione
di riserva di giurisdizione: lo Stato ribadisce la propria autonomia anche in questa sentenza (nel
mio ordinamento decido io secondo le regole che sono del mio ordinamento).
L’elemento che accomuna i due ordinamenti è il favor matrimonii, cioè si tende a favorire il matrimonio:
- Nell’ordinamento canonico il matrimonio è sempre valido.
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Lezione 11 maggio Giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica: è possibile che una sentenza di nullità matrimoniale canonica possa produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento.  Il matrimonio è nullo se è inesistente ab origine, come quando ad esempio è travolto da un vizio del consenso. Nel diritto canonico l’indissolubilità è una proprietà del matrimonio, che non può essere annullato  si rifiuta la possibilità di divorziare. Vs in ambito civile: è possibile ottenere in una prima fase la separazione, la quale non incide sull’atto, ma consente di gestire una crisi coniugale in atto; verificata l’irreversibilità della crisi si giunge alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia il divorzio. Quando si delibano le sentenze di nullità ecclesiastiche, alla delibazione viene negato un automatismo: bisogna verificare che quella sentenza abbia tutti gli elementi per poter essere delibata.  Il matrimonio canonico dichiarato nullo, se delibato, determinerà la nullità, inesistenza anche del matrimonio civile.  In questi casi, l’assegno di mantenimento per i figli o per la moglie va comunque corrisposto? Si è sempre associato alla delibazione un intento teso a negare i diritti all’ex moglie o all’ex marito, ma in realtà non è così.  Delibata una sentenza, e dichiarato nullo un matrimonio anche in ambito civile, non c’è nessun effetto che possa attuarsi nei confronti della prole o del coniuge.  l’assegno di mantenimento si mantiene.  Se io non conoscevo della riserva e non l’ho accettata, la delibazione della sentenza quali effetti avrà? Non si possono subire le conseguenze di una decisione non condivisa.  gli effetti della delibazione, quindi della nullità del matrimonio, non hanno nessuna conseguenza sul coniuge in buona fede.  Tuttavia questa disciplina ha subito un’evoluzione: sentenza a sezioni unite 16 379 del 2014. Quando non c’è un orientamento univoco della corte di cassazione, ossia non si crea una serie di sentenze sullo stesso principio di diritto, ma si creano orientamenti contrastanti, è bene dirimere il contrasto interno alla suprema corte, e viene demandata alle sezioni unite la decisione di dirimere il contrasto giurisprudenziale. A un certo punto nell’ambito della delibazione della sentenza ecclesiastica si è creato un contrasto se la convivenza protratta per più di un anno potesse essere ostativa alla delibazione della sentenza, per violazione delle norme imperative.

  • In ambito canonico la possibilità di chiedere la nullità di un matrimonio canonico si può chiedere in qualsiasi momento, anche perché le sentenze sullo stato delle persone non passano mai ingiudicate  se ho instaurato una convivenza ad esempio di 10, finita la relazione matrimoniale, posso introdurre il giudizio di nullità canonica.
  • Nel diritto civile: per i vizi del consenso, la convivenza (coabitazione) protratta per un anno impedisce di chiedere l’annullamento del matrimonio civile.  Contrasto nella cassazione. Con l’accordo dell’84 si inizia a porre una barriera a quello che fino a quel momento era stato di competenza esclusiva dell’ordinamento canonico (giudica solo l’ordinamento canonico). Successivamente lo Stato rivendica il suo potere di giudicare quegli atti che avrebbero avuto effetti civili. Ognuno ha voluto riservare a se stesso il potere che rappresentava. Questa visione si è protratta negli anni e la sentenza dl 2014 è espressione di quell’affermazione di riserva di giurisdizione : lo Stato ribadisce la propria autonomia anche in questa sentenza (nel mio ordinamento decido io secondo le regole che sono del mio ordinamento). L’elemento che accomuna i due ordinamenti è il favor matrimonii , cioè si tende a favorire il matrimonio:
  • Nell’ordinamento canonico il matrimonio è sempre valido.
  • Nell’ordinamento civile il favore del matrimonio rispecchia la cellula della società e va tutelata. L’obiettivo è quello di tutelare gli strumenti del matrimonio e di fare di tutto per conservarlo, e non per farlo terminare. Si vuole preservare l’unione familiare.  Si conferma il principio di diritto che nel momento in cui la convivenza è stata tale da superare il periodo previsto dall’ordinamento civile (3 anni) non è possibile delibare la sentenza, se c’è opposizione da una parte.  Se entrambi i coniugi propongono i ricorsi, anche se si supera quel termine, questo non impedisce la delibazione: se entrambi i coniugi sono consapevoli, e chiedono espressamente che il matrimonio venga delibato, nulla questio se la durata è ultra annuale  in caso di consenso congiunto. Vs se invece lo fa solo una parte e chiama l’altra parte in giudizio può costituire un ostacolo alla delibazione della sentenza. La cassazione in una sentenza del 2019 dice che due persone legate da uno stretto legame affettivo possono anche non vivere in una stessa casa, ciò non toglie che tra di essi non ci sia un legame affettivo tale da non poter essere qualificato come convivenza. (è diverso da co-abitare). Se la durata del matrimonio è costellata da una effettiva distanza tra le parti, c’è stata convivenza o co- abitazione?  Delibazione di una sentenza si propone per ragione di competenza dinanzi alla corte d’appello dove è stato celebrato il matrimonio. La competenza è il primo elemento che si vaglia quando si redige un atto: è la quantità di giurisdizione. Vi è una competenza per materia e per territorio, ossia luogo dove è stato celebrato il matrimonio. La delibazione è una sentenza di merito ma ad un unico grado. È possibile delibare anche la sentenza di nullità ecclesiastica che andrà ad incidere sul matrimonio. Se venisse delibata una sentenza di nullità ecclesiastica, il matrimonio sarebbe inesistente e il figlio sarebbe un figlio di non matrimonio, quindi illegittimo, quindi non naturale: la tutela dei figli nel processo di delibazione viene fatta sempre salva o perché nel frattempo è intervenuta una sentenza di divorzio o perché comunque possibile. Quanto invece all’assegno di mantenimento per il marito o la moglie: venuto meno il matrimonio, esiste o no? Si verifica se il motivo di nullità possa essere ricondotto sul coniuge obbligato o beneficiario. È sufficiente che il coniuge che ritiene di rivendicare un diritto al suo mantenimento, opponga una non conoscenza della riserva, per avere diritto a riceverlo  se entrambi chiedono la delibazione la conseguenza sarà la nullità del matrimonio e nessuno dei due chiederà l’assegno di mantenimento. Se invece la comparte prova di non essere a conoscenza di quella riserva, ne avrà diritto. L’esercizio del diritto di difesa viene verificato in ambito di delibazione : si verifica se la parte chiamata in giudizio ha avuto tutte le tutele relative all’esercizio del diritto di difesa.