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Il vincolo matrimoniale, Appunti di Diritto Di Famiglia

descrizione del vincolo matrimoniale nel diritto italiano.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 04/10/2020

Martina_6
Martina_6 🇮🇹

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IL MATRIMONIO: IL REGIME DEL VINCOLO.
Per l’art. 29 della Cost. il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Con la riforma del 1975 ha perciò sostituito gli artt. 143-148 c.c dedicato ora ai diritti e doveri che nascono
dal matrimonio, ed ha affermato come primo e fondamentale principio: “con il matrimonio il marito e la
moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”.
La disciplina dei doveri dei coniugi nei confronti dei figli è disciplinato dagli articoli 315 bis c.c . Oggi è
previsto un regime unitario del rapporto tra genitori e figli, a prescindere dallo status di coniugi dei genitori
stessi.
L’indirizzo di vita di famiglia e la residenza della famiglia, va fissata non più ad arbitrio del marito, a
“secondo le esigenze della famiglia”.
In caso di disaccordo possono rivolgersi, senza formalità al giudice, per chiedergli che cerchi di raggiungere
una soluzione concordata (art 145 c.c). I coniugi possono chiedere al giudice di adottare la soluzione che più
ritengano adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia tuttavia, poiché un tale intervento
richiede che i coniugi congiuntamente lo richiedano, la norma risulta in concreto di rarissima applicazione.
Costituisce eccezione alla regola dell’eguaglianza tra i coniugi, la norma che prevede l’aggiunta del
cognome maritale a quello della moglie.
Dal matrimonio derivano l’obbligo reciproco della fedeltà, dell’assistenza, collaborazione e alla
coabitazione.
La fedeltà è un obbligo giuridico, pur se sfornito di apposita specifica sanzione.
Nuovo è l’obbligo della collaborazione nell’interesse della famiglia, che tende a sottolineare che il governo
del gruppo familiare deve essere il risultato di una consultazione e di un dialogo continuo tra coniugi e che
questi devono essere pronti a sacrificare eventuali interessi meramente individuali per privilegiare le
esigenze obiettive della famiglia.
I doveri a contenuto non patrimoniale, dal patrimonio deriva l’obbligo reciproco alla coabitazione (art.143
comma 2 c.c). La riforma del 1975, modificando l’art 45 c.c, ha consentito che i coniugi abbiano un diverso
domicilio, qualora si trovino in luoghi diversi il centro principale dei loro affari e interessi e la giurisprudenza
recente ammette che i coniugi possono avere residenze anagrafiche diverse, senza che ciò sia incompatibile
con l’osservanza dell’obbligo di coabitazione.
L’interruzione della convivenza non costituisce violazione dei doveri coniugali se dipende da “giusta causa”
e cioè tutte le volte in cui la coabitazione sia diventata intollerabile o eccessivamente penosa. L’abbandono
ingiustificato della residenza familiare può, invece dar luogo a sanzioni a carico del coniuge allontanatosi.
Tutti gli obblighi sono di carattere personali ed insuscettibili di coercizione: tuttavia, il giudice nel
pronunciare la separazione, può dichiarare ove richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione
in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Di recente il legislatore ha introdotto misure preventive e sanzionatorie contro la violenze nelle relazioni
familiari (4 Aprile 2001 n.154.). Gli articoli 342 bis e 342 ter regolano gli ordini di protezione che il giudice
può adottare quando la condotta del coniuge o di altro convivente è gravosa dal punto di vista fisico e
morale (divieto di avvicinarsi all’altro, può disporre l’intervento del servizio sociale).
LA CRISI DELLA COPPIA. LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI. LE CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E
LA SEPARAZIONE INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.
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IL MATRIMONIO: IL REGIME DEL VINCOLO.

Per l’art. 29 della Cost. il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Con la riforma del 1975 ha perciò sostituito gli artt. 143-148 c.c dedicato ora ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio, ed ha affermato come primo e fondamentale principio: “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”. La disciplina dei doveri dei coniugi nei confronti dei figli è disciplinato dagli articoli 315 bis c.c. Oggi è previsto un regime unitario del rapporto tra genitori e figli, a prescindere dallo status di coniugi dei genitori stessi. L’indirizzo di vita di famiglia e la residenza della famiglia, va fissata non più ad arbitrio del marito, a “secondo le esigenze della famiglia”. In caso di disaccordo possono rivolgersi, senza formalità al giudice, per chiedergli che cerchi di raggiungere una soluzione concordata (art 145 c.c). I coniugi possono chiedere al giudice di adottare la soluzione che più ritengano adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia tuttavia, poiché un tale intervento richiede che i coniugi congiuntamente lo richiedano, la norma risulta in concreto di rarissima applicazione. Costituisce eccezione alla regola dell’eguaglianza tra i coniugi, la norma che prevede l’aggiunta del cognome maritale a quello della moglie. Dal matrimonio derivano l’obbligo reciproco della fedeltà, dell’assistenza, collaborazione e alla coabitazione. La fedeltà è un obbligo giuridico, pur se sfornito di apposita specifica sanzione. Nuovo è l’obbligo della collaborazione nell’interesse della famiglia, che tende a sottolineare che il governo del gruppo familiare deve essere il risultato di una consultazione e di un dialogo continuo tra coniugi e che questi devono essere pronti a sacrificare eventuali interessi meramente individuali per privilegiare le esigenze obiettive della famiglia. I doveri a contenuto non patrimoniale, dal patrimonio deriva l’obbligo reciproco alla coabitazione (art. comma 2 c.c). La riforma del 1975 , modificando l’art 45 c.c, ha consentito che i coniugi abbiano un diverso domicilio, qualora si trovino in luoghi diversi il centro principale dei loro affari e interessi e la giurisprudenza recente ammette che i coniugi possono avere residenze anagrafiche diverse, senza che ciò sia incompatibile con l’osservanza dell’obbligo di coabitazione. L’interruzione della convivenza non costituisce violazione dei doveri coniugali se dipende da “giusta causa” e cioè tutte le volte in cui la coabitazione sia diventata intollerabile o eccessivamente penosa. L’abbandono ingiustificato della residenza familiare può, invece dar luogo a sanzioni a carico del coniuge allontanatosi. Tutti gli obblighi sono di carattere personali ed insuscettibili di coercizione: tuttavia, il giudice nel pronunciare la separazione, può dichiarare ove richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Di recente il legislatore ha introdotto misure preventive e sanzionatorie contro la violenze nelle relazioni familiari (4 Aprile 2001 n.154.). Gli articoli 342 bis e 342 ter regolano gli ordini di protezione che il giudice può adottare quando la condotta del coniuge o di altro convivente è gravosa dal punto di vista fisico e morale (divieto di avvicinarsi all’altro, può disporre l’intervento del servizio sociale). LA CRISI DELLA COPPIA. LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI. LE CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E LA SEPARAZIONE INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.

Il codice civile prevede in caso di dissidio tra coniugi la possibilità una separazione personale di coniugi, ossia di una cessazione legalmente sanzionata del loro obbligo di convivere. Il quadro della crisi di coppia ha avuto una serie di interventi a cominciare dall’introduzione del divorzio nel

La separazione personale, differisce nettamente dal divorzio, perché non comporta la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio (la separazione non restituisce ai coniugi la facoltà di contrarre nuove nozze), ma comporta un nuovo regime del rapporto. Cessa tra i coniugi l’obbligo di convivenza e anche gli altri obblighi (collaborazione, assistenza, sostegno economico). La separazione è una situazione transitoria, precaria, può essere fatta cessare in qualsiasi momento senza formalità. Il codice si occupa solo della separazione legale: si può avere anche una separazione di fatto, ossia un’interruzione della convivenza coniugale non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale, ma voluta e attuata liberamente. La separazione legale può essere giudiziale o consensuale. La separazione consensuale è lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono SEPARARSI DI COMUNE ACCORDO: avendo stabilito insieme diritti relativi al patrimonio, assegno di mantenimento e ad alimenti verso la parte più debole e verso i figli presso la cancelleria del tribunale, affidazione della prole e della casa coniugale.  Per divenire efficace essa deve essere omologata dal tribunale tramite apposito provvedimento.  Rispetto a quella giudiziale essa è un procedimento più rapido dato che fatta di comune accordo tra le parti.  La procedura INIZIA con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del tribunale che PONE IN ESSERE gli accordi raggiunti dalle parti. Il ricorso verrà comunque esaminato poiché si deve assicurare in caso di presenza di prole la massima tutela nei suoi confronti. LA SEPARAZIONE NON IMPLICA LA FINE EFFETTIVA DEL MATRIMONIO, per essa è necessario il divorzio che è il passo successivo alla separazione, e non è obbligatorio. (Articolo 158 c.c. riguardo separazione consensuale e sua procedura) SEPARAZIONE GIUDIZIALE  QUALORA i coniugi NON RIESCANO A TROVARE UN’INTESA circa le condizioni di separazioni, sarà necessario ricorrere alla separazione giudiziale.  Predisposta dall’art. 151 c.c., essa può essere chiesta anche se si vuole separare solo uno dei coniugi, difatti si ritiene sufficiente la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (cass. Civ. sent. N.7148 del 1992).  Nelle separazioni giudiziali è presenta una conflittualità relativa ai diritti su prole, patrimonialità ecc. che vengono combattuti tramite battaglie legali tra le parti con cause e sentenze.  Di norma nelle separazioni giudiziali viene richiesta una pronuncia di addebito verso la parte avversaria. È necessaria la dimostrazione che la violazione degli obblighi matrimoniali ha causato il fallimento del matrimonio, escludendo perciò una fine precedente. L’ addebito porta all’esclusione al diritto all’assegno di mantenimento e ai diritti successori dalla parte a cui sia addebitata la separazione.  La separazione giudiziale può diventare consensuale se le due parti si accordano anche se già avviata  Il giudice può dichiarare la separazione immediatamente già a seguito della prima udienza, seppur con sentenza non definitiva cosicché resteranno da definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi. (Art.151 c.c. «Intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’ educazione della prole»). L’art. 151 comma 1 c.c consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione per il fatto solo che la prosecuzione dalla convivenza sia diventata intollerabile tale da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La giurisprudenza ha affermato che ai fini della separazione basta la volontà di uno solo dei coniugi di non proseguire la convivenza.

coniugi si riconciliano (art 157 c.c) gli effetti della pregressa separazione vengono del tutto elisi; pertanto il divorzio dovrà essere pronunciato a seguito una nuova separazione. Le altre cause del divorzio enumerate dall’art 3 sono: a. Una condanna penale, passata in giudicato, di particolare gravità; b. Una condanna penale per reati in danno di un coniuge o di un figlio; c. L’annullamento del matrimonio o il divorzio ottenuto in paese estero dal coniuge straniero; d. Mancata consumazione del matrimonio. La L. n 76/2016 nel disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, dispone che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cesare gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. L’ASSEGNO DIVORZIALE : Il tribunale può disporre per un coniuge di corrispondere all’altro un assegno periodico (di regola mensile), purché quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. La misura dell’assegno è determinata, tenendo conto:

  1. delle condizioni economiche e sociali dei coniugi;
  2. le ragioni della decisione;
  3. Il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e di quello di ciascuno di essi;
  4. Il reddito di entrambi;
  5. Durata del matrimonio. (Sent. 11 maggio 2017 n 11504): afferma che l’assegno, avendo natura assistenziale, spetta, esclusivamente all’ex coniuge che sia privo di mezzi economici adeguati ad assicurargli una condizione di autosufficienza economica che non possa procurarseli “per ragioni oggettive”, escludendosi un diritto alla conservazione del tenore di vita durante il matrimonio. L’obbligo di corresponsione dell’assegno, cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze (in tal caso acquista diritto all’assistenza economica nei confronti del nuovo coniuge). DIRITTO AL MANTENIMENTO (Art. 156 c.c)
  • Stabilito dal giudice, pronunziando la separazione a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la stessa, il diritto a ricevere quanto è necessario per il suo mantenimento;
  • Spetta al coniuge separato o all’ex coniuge in caso di divorzio ;
  • Spetta a favore dei figli: OBBLIGO DI MANTENIMENTO a prescindere che i genitori siano separati, divorziati, conviventi ecc. (art.156 comma 4 c.c.);
  • Viene affermato il criterio proporzionale, a seconda delle circostanze e dei redditi dell’obbligato. DIRITTO AGLI ALIMENTI: (ART.433 e ss. c.c.):
  • Presuppone uno stato di bisogno, di indigenza;
  • Presuppone che vi siano delle persone obbligate a prestare gli alimenti, primo il coniuge;
  • Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi non è in grado di provvedere al proprio sostentamento (art.438 c.c.);
  • Devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

I PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI NELLA CRISI DELLA COPPIA (SEPARAZIONE, DIVORZIO, CESSAZIONE

DELLA CONVIVENZA, INVALIDITA’ DEL MATRIMONIO).

La L. 8 Febbraio 2006 n.54 ha ridisegnato l’assetto dei provvedimenti relativi ai figli di coppie separate novellando il codice civile, modificando l’art 155 c.c e introducendo i nuovi artt. 155-bis 155 sexies c.c. Le nuove norme si applicano, in forza del disposto dell’art 4 della stessa L. n 54/2006, a tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale, e dunque anche in caso di divorzio e di invalidità del matrimonio, nonché dei procedimenti nei confronti di figli i genitori sono non coniugati (art. 337 bis c.c). Secondo il regime vigente fino al 2006, il giudice, nel pronunciare la separazione, doveva stabilire a quale dei genitori dovessero essere affidati i figli minori (affidamento esclusivo), l’altro coniuge avrebbe potuto visitare i figli e concorrere nelle decisioni di maggiore importanza. La giurisprudenza aveva nel tempo elaborato modelli volti a favorire un più intenso concorso di entrambi i genitori alla cura della prole, quali l’affidamento congiunto o alternato, che erano stati recepiti dalla legge sul divorzio, per effetto della riforma del 1987. La legge del 2006 pone come regola fondamentale l’affidamento condiviso. L’art 337 ter c.c esordisce affermando anche in caso di separazione i figli hanno diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, da ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, e conservare i rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice nell’emanare i provvedimenti relativi ai figli, deve avere di mira esclusivamente l’interesse materiale e morale della prole, il giudice deve prioritariamente la possibilità che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori e, precisa l’art 337 quater comma 1 c.c, può disporre l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori solamente quando ritenga, che con tale provvedimento motivato, il rapporto con l’altro sia addirittura contrario all’interesse del minore. L’affidamento esclusivo si connota come fattispecie di carattere eccezionale, che il giudice deve motivare. Naturalmente il giudice deve, nel dettare i provvedimenti relativi alla prole, provvedere sulla residenza dei figli. Di regola, dunque, il giudice dispone l’affidamento condiviso dei figli, precisando in pari tempo presso quale dei genitori gli stessi sono collocati, ossia vivono abitualmente. Il provvedimento del giudice deve determinare i tempi e i modi della presenza dei figli presso ciascun genitore. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, ai quali può essere attribuito il potere di assumere singolarmente le decisioni di minore momento, mentre devono concordare quelle di maggiore interesse per i figli, relativi alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni dei figli stessi. Ai fini dell’emanazione dei provvedimenti relativi alla prole il giudice può assumere anche d’ufficio i mezzi di prova che ritiene opportuno: deve, inoltre, disporre l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni o anche quelli di età inferiore dotato di discernimento (art 337 octies c.c). Quanto ai provvedimenti economici, la legge concede anzitutto rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi, in ogni caso ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei due coniugi deve versare all’altro, in considerazione delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto durante la convivenza della coppia, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. L’art 337 septies c.c prevede che qualora la coppia abbia figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il giudice valutate le circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico, che,