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Riassunto completo e sostitutivo del testo per la preparazione dell'esame. Cattedra del prof. Antonio Guarino superato con 30.
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo I – Religioni e Costituzione: laicità e libertà nell’esperienza giuridica La Costituzione italiana dedica una particolare attenzione al fenomeno religioso, riconoscendone il rilievo centrale per lo sviluppo della persona e per la convivenza sociale. I riferimenti principali sono contenuti negli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost. , ai quali si affiancano norme di portata generale come l’ art. 3 , che sancisce il principio di eguaglianza e vieta ogni discriminazione fondata anche sulla religione, e l’ art. 18 , che tutela la libertà di associazione. Il rapporto tra diritto e religione è storicamente caratterizzato da una reciproca influenza: il sistema giuridico italiano si configura oggi come un ordinamento laico , ma non indifferente al fatto religioso. La Corte costituzionale ha chiarito che la laicità dello Stato rappresenta un principio supremo dell’ordinamento , idoneo a orientare l’interpretazione dell’intero sistema costituzionale. I Patti Lateranensi e l’art. 7 Cost. Una svolta decisiva nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica si ebbe nel 1929 , con la stipula dei Patti Lateranensi , recepiti nell’ordinamento italiano con la legge n. 810/1929. Essi sono qualificati come veri e propri accordi internazionali e si articolano in: un Trattato , che ha sancito la nascita dello Stato della Città del Vaticano, definendo la posizione giuridica della Santa Sede e del Pontefice; un Concordato , volto a disciplinare la condizione della Chiesa cattolica all’interno dell’ordinamento italiano, superando la precedente legislazione unilaterale dello Stato e introducendo il metodo della bilateralità. L’Assemblea costituente ha recepito questo assetto nell’ art. 7 Cost. , affermando al primo comma che Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Tale principio implica la reciproca non interferenza nelle rispettive sfere di competenza ed è uno dei fondamenti della laicità costituzionale. Il secondo comma dell’art. 7 stabilisce che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi e che le loro modifiche richiedono l’accordo delle parti; in mancanza, è necessaria la procedura di revisione costituzionale. Il Concordato opera soprattutto nelle cosiddette res mixtae , ossia materie di interesse comune (come matrimonio, beni culturali, istruzione religiosa), al fine di evitare conflitti normativi e di lealtà per soggetti che sono al tempo stesso cittadini e fedeli. Nel 1984 , con l’ Accordo di Villa Madama , il Concordato è stato profondamente rivisto: l’art. 13 dispone l’abrogazione delle norme non riprodotte nel nuovo testo, pur nel rispetto dei principi costituzionali, che restano inderogabili. L’Accordo è stato recepito con la legge n. 121/1985 , che, insieme alla legge n. 810/1929, costituisce una fonte atipica dotata di forza passiva rinforzata, resistente all’abrogazione da parte di leggi ordinarie unilaterali. L’art. 8 Cost. e il pluralismo confessionale Accanto alla disciplina dei rapporti con la Chiesa cattolica, la Costituzione tutela il pluralismo religioso attraverso l’ art. 8 Cost.. Il primo comma sancisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge , affermando non un’eguaglianza formale, ma un principio di eguale libertà , che consente
discipline differenziate purché garantiscano a tutte le confessioni il medesimo spazio di libertà. Il secondo comma riconosce alle confessioni diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, a condizione che non contrastino con l’ordinamento italiano. Non esiste una definizione rigida di “confessione religiosa”: la nozione è volutamente aperta, in linea con una società multireligiosa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 467/1992 , ha individuato alcuni indici confessionali utili a riconoscere una comunità religiosa, escludendo l’autocertificazione: stipulazione di un’intesa; precedenti riconoscimenti pubblici (personalità giuridica); esistenza di uno statuto con contenuto confessionale; comune considerazione sociale. La Cassazione ha poi precisato che non è necessario né credere in un essere supremo né proporre una nuova visione del mondo. Il terzo comma dell’art. 8 stabilisce che i rapporti tra Stato e confessioni religiose sono regolati mediante intese con le rispettive rappresentanze. Le intese costituiscono il presupposto per leggi su materie di interesse comune e danno luogo a fonti atipiche, caratterizzate da un procedimento rafforzato che impedisce al Parlamento di modificarne unilateralmente il contenuto. Le confessioni prive di intesa restano soggette alla disciplina generale della legge n. 1159/1929 , che regola l’esercizio dei culti ammessi. Il principio di laicità Pur non essendo espressamente menzionato in Costituzione, il principio di laicità è desumibile dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 203/1989 , lo ha qualificato come principio supremo , chiarendo che esso non implica indifferenza dello Stato verso la religione, ma al contrario una garanzia attiva della libertà religiosa in un contesto pluralistico. La laicità si sostanzia nei criteri di equidistanza, imparzialità, neutralità e non confessionismo , ed è ribadita anche nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione (2007), che afferma il pieno riconoscimento della libertà religiosa, il rispetto dei simboli religiosi e il divieto di pratiche che ledano i diritti fondamentali della persona. La libertà religiosa: art. 19 e art. 20 Cost. L’ art. 19 Cost. garantisce a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza, il diritto di professare liberamente la propria fede, di farne propaganda e di esercitarne il culto, in forma privata o pubblica, con il solo limite del buon costume , inteso come concetto sociale mutevole e non riducibile al solo pudore sessuale. Le forme fondamentali della libertà religiosa comprendono: il professare una fede; il propagandarla , anche favorendo la conversione e l’apostasia;
Sul piano civilistico, agli enti ecclesiastici si applicano le norme del codice civile: essi possono ottenere il riconoscimento ex art. 12 c.c., assumere la forma di associazione o fondazione, oppure operare come enti di fatto, restando in tal caso soggetti al diritto comune. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono enti legati geneticamente e teologicamente a un’organizzazione religiosa, riconosciuti dallo Stato come persone giuridiche proprio in ragione del loro fine di religione o di culto, determinato dall’autorità ecclesiastica competente. Essi costituiscono una categoria caratterizzata da una struttura speciale, disciplinata da una normativa che intreccia diritto confessionale e diritto statuale. Il riconoscimento della personalità giuridica può avvenire per antico possesso di stato, per legge o per decreto. In particolare, la legge n. 222 del 1985 prevede che gli Istituti per il sostentamento del clero acquistino la personalità giuridica civile mediante decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per le confessioni non cattoliche che abbiano stipulato un’intesa, la disciplina del riconoscimento è invece contenuta nelle singole intese. Per gli enti della Chiesa cattolica, l’Accordo di Villa Madama ha impegnato lo Stato a riconoscere la personalità giuridica agli enti che presentino determinati requisiti: la costituzione o approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica, l’assenso alla richiesta di riconoscimento civile, la sede in Italia e, soprattutto, il fine di religione o di culto. Per gli enti che fanno parte della gerarchia ecclesiastica opera una presunzione legale di tale fine; per gli altri enti esso deve essere accertato caso per caso, verificando che sia costitutivo ed essenziale e perseguito in modo preponderante. La legge distingue inoltre le attività di religione o di culto dalle attività diverse, quali assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e attività commerciali. L’attuale disciplina ha così innovato profondamente il sistema dei Patti Lateranensi del 1929, che consentiva il riconoscimento di enti ecclesiastici di qualsiasi natura purché approvati dall’autorità ecclesiastica. Per alcune categorie di enti, come le fondazioni, sono richiesti anche requisiti speciali, quali la disponibilità di mezzi adeguati al perseguimento dei fini. Gli enti delle confessioni senza intesa In assenza di intesa con lo Stato, la disciplina degli enti religiosi è ancora affidata alla legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi. Essa prevede che gli istituti di culto acattolici possano essere eretti in enti morali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, purché il riconoscimento non contrasti con i principi dell’ordinamento giuridico. La procedura è articolata e richiede la presentazione di una domanda corredata da statuto, atto costitutivo, relazione sui principi religiosi, documentazione patrimoniale e dichiarazioni del legale rappresentante. Questa disciplina ha mostrato i suoi limiti soprattutto in relazione all’Islam, che spesso opera attraverso associazioni culturali prive di intesa e di piena istituzionalizzazione confessionale.
Il rilievo gius-pubblicistico degli enti ecclesiastici Pur essendo enti di diritto privato, molti enti ecclesiastici svolgono attività di rilevante interesse pubblico. Attraverso i propri enti, le confessioni religiose svolgono, ad esempio, una funzione di certificazione di qualifiche rilevanti per l’ordinamento statale, come quella di ministro di culto. Un ruolo significativo è svolto anche dagli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, che provvedono alla remunerazione dei ministri e svolgono funzioni assistenziali e previdenziali, finanziate anche attraverso il meccanismo dell’8×1000 e soggette a rendicontazione pubblica. Le fabbricerie e il Fondo Edifici di Culto Particolarmente controversa è stata la qualificazione giuridica delle fabbricerie, enti preposti all’amministrazione e manutenzione delle chiese. La loro composizione mista, con la partecipazione di autorità religiose e laici, ha alimentato il dibattito sulla loro natura pubblica o privata. Tale dibattito si è sostanzialmente chiuso con l’introduzione della categoria dell’organismo di diritto pubblico, che consente di ricondurre le fabbricerie a una figura intermedia, funzionale alla soddisfazione di interessi pubblici non commerciali. Diversa è la natura del Fondo Edifici di Culto, ente statale istituito nel 1985 e posto alle dipendenze del Ministero dell’Interno, con una gestione a composizione mista Stato- Chiesa. Esso rappresenta un significativo esempio di cooperazione istituzionale nella gestione del patrimonio storico-religioso. Attività negoziale e controlli canonici Gli enti ecclesiastici godono, in linea generale, di piena capacità negoziale, ma tale capacità è condizionata dalla loro peculiare struttura e dalla presenza di controlli canonici. L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche è requisito essenziale per la validità degli atti nei confronti dei terzi, e la legge n. 222 del 1985 ha rafforzato il sistema di pubblicità proprio per garantire trasparenza nei traffici giuridici. Il mancato rilascio della licenza canonica per gli atti di straordinaria amministrazione non incide sull’efficacia del contratto, ma sulla sua validità, determinandone l’annullabilità. L’azione di annullamento spetta solo all’autorità interessata, si prescrive in cinque anni e non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il sistema dei controlli canonici non può alterare il regime civilistico della circolazione della ricchezza. Enti ecclesiastici, Terzo Settore e attività imprenditoriale Gli enti ecclesiastici operano ampiamente nel Terzo Settore, soprattutto attraverso attività sociali e solidaristiche. Tuttavia, tali attività sono considerate attività diverse rispetto a quelle di religione o di culto e possono essere svolte solo in via secondaria. Il Codice del Terzo Settore del 2017 non si applica automaticamente agli enti ecclesiastici, che devono adottare specifici regolamenti e mantenere una separazione contabile.
Quanto al profilo giurisdizionale, la Corte di cassazione ha affermato la competenza del giudice ordinario nelle controversie relative a sanzioni edilizie concernenti edifici di culto. Tali controversie, infatti, non derivano da un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione, ma incidono su posizioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi. Rilevante è anche il ruolo del ministro di culto nell’ambito delle vicende patrimoniali: lo svolgimento di attività di culto può rilevare ai fini dell’ usucapione dei beni in favore dell’ente, e nei conflitti relativi all’accesso ai luoghi di culto è riconosciuta la legittimazione ad agire al soggetto che, secondo l’ordinamento confessionale, rappresenta la comunità dei fedeli. I luoghi sacri e la loro destinazione Nel diritto canonico, sono considerati luoghi sacri quelli destinati al culto o alla sepoltura dei fedeli mediante dedicazione o benedizione , atti che ne determinano la sacralizzazione. La dedicazione implica una destinazione stabile e permanente, mentre la benedizione riguarda una destinazione temporanea. La destinazione al culto viene meno quando il luogo perde la dedicazione o la benedizione, quando è distrutto in gran parte o quando, con decreto dell’Ordinario competente, è stabilmente destinato a usi profani. L’art. 1222 del Codice di diritto canonico consente al vescovo di ridurre una chiesa a uso profano non indecoroso quando essa non possa più essere adibita al culto o restaurata. Tali norme confessionali assumono rilevanza anche nell’ordinamento civile per effetto del rinvio operato dall’art. 831 c.c. Particolare attenzione è rivolta alla dismissione dei luoghi di culto, oggi valutata anche alla luce del valore storico, artistico e culturale degli edifici sacri e dei beni in essi contenuti. Per i gruppi religiosi privi di intesa, il diritto a disporre di un proprio tempio è garantito dal decreto regio n. 389 del 1930, in attuazione della legge sui culti ammessi del 1929. La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittime le disposizioni che subordinavano l’apertura dei luoghi di culto a una preventiva autorizzazione governativa, ritenendole incompatibili con l’art. 8 Cost., che garantisce alle confessioni religiose il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Il regime tributario degli edifici di culto Sotto il profilo fiscale, il d.lgs. n. 504 del 1992 aveva introdotto l’ ICI , prevedendo l’esenzione per gli edifici destinati all’esercizio del culto, purché in conformità agli artt. 8 e 19 Cost. Dal 2012 l’ICI è stata sostituita dall’ IMU , ma le esenzioni fiscali concesse agli enti non commerciali sono state oggetto di un’attenta valutazione da parte della Commissione europea, che ha ritenuto incompatibili con il diritto dell’Unione le agevolazioni concesse per attività svolte in concorrenza con operatori commerciali. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato tale impostazione, pur senza imporre il recupero degli aiuti concessi tra il 2006 e il 2012. Successivamente, con la legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l’ IUC , comprendente IMU, TARI e TASI. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l’esenzione fiscale è subordinata all’ effettivo utilizzo dell’immobile per finalità di culto : ne è esempio la sentenza del 2015, che ha ammesso l’applicazione retroattiva dell’ICI a un istituto religioso che percepiva un canone dagli studenti, e quella del 2017, che ha escluso l’esenzione dalla tassa sui rifiuti per un’area cimiteriale produttrice di rifiuti urbani. La destinazione patrimoniale a fini religiosi
Il pluralismo confessionale impone di individuare strumenti giuridici idonei a garantire l’esercizio della libertà religiosa anche in assenza di intesa. Accanto al vincolo di destinazione ex art. 831 c.c., applicabile alla confessione cattolica e a quella ebraica, per le altre confessioni assumono rilievo istituti di diritto privato come l’ atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e il contratto di affidamento fiduciario. Tali strumenti consentono di vincolare beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, tra cui rientra certamente l’interesse religioso, rendendo opponibile ai terzi la destinazione del bene. La rilevanza civile della destinazione al culto pubblico L’art. 831, comma 2, c.c. stabilisce che gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, finché essa non sia cessata secondo le modalità previste dalla legge. Questo vincolo non discende dal carattere sacro dell’edificio in senso confessionale, ma dall’ interesse pubblico alla continuità del culto e all’accessibilità del luogo a una pluralità indistinta di fedeli. Analogo vincolo opera per gli edifici costruiti con contributi pubblici, che non possono essere sottratti alla destinazione per un periodo di vent’anni, salvo accordo tra autorità civile ed ecclesiastica e restituzione proporzionale delle somme ricevute. La rilevanza del vincolo giustifica l’applicazione del regime di pubblicità immobiliare, al fine di garantirne l’opponibilità ai terzi. Il suono delle campane e il bilanciamento dei diritti Il suono delle campane costituisce una manifestazione tradizionale della libertà religiosa, ma deve essere esercitato nel rispetto delle regole di convivenza civile. L’art. 844 c.c. in materia di immissioni sonore e l’art. 659 c.p. in tema di disturbo della quiete pubblica impongono un bilanciamento tra libertà religiosa e diritto alla tranquillità e alla salute. La normativa regionale ha valorizzato il principio di autoregolamentazione delle confessioni religiose, mentre la CEI ha invitato i vescovi ad adottare regolamenti che tengano conto delle esigenze della collettività. I beni culturali di interesse religioso I beni religiosi possono assumere anche la qualifica di beni culturali , in quanto espressione di una tradizione storica e artistica rilevante per la nazione, ai sensi dell’art. 9 Cost. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che la tutela di tali beni debba avvenire nel rispetto sia della sovranità statale sia dell’autonomia confessionale, prevedendo forme di collaborazione tra Stato, Regioni e autorità religiose. Particolare attenzione è riservata alle res sacrae , beni destinati al culto divino, che pur essendo commerciabili sono soggetti a limiti specifici e, se appartenenti a persone giuridiche pubbliche, usucapibili solo da altri soggetti pubblici. L’amministrazione del patrimonio ecclesiastico Nella Chiesa cattolica, la gestione del patrimonio è sottoposta a regole di efficienza ed economicità, integrate da norme proprie del diritto canonico. Un ruolo centrale è svolto dalla lettera apostolica Intima Ecclesiae natura del 2012, che ha ordinato le attività caritative e rafforzato le responsabilità giuridiche dei soggetti coinvolti, attribuendo al vescovo una funzione di coordinamento e vigilanza. Il finanziamento delle attività ecclesiastiche grava anche sui fedeli, in virtù del dovere di sostenere le necessità della Chiesa. Lo strumento principale è la pia fondazione , disciplinata dal Codice di diritto canonico come un insieme stabile di beni destinati a
Problematiche analoghe si pongono in relazione all’uso del velo islamico. Il Comitato per l’Islam italiano ha chiarito che burqa e niqāb non costituiscono un obbligo religioso, a differenza dell’hijab. Sul piano normativo, l’art. 5 della legge n. 152 del 1975 vieta l’uso di mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico, salvo giustificato motivo. Il Consiglio di Stato, nel 2008, ha precisato che tale norma è finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e consente l’uso del velo, imponendo però l’identificazione quando necessaria. Ne emerge che l’ordinamento può limitare l’espressione della personalità religiosa solo per esigenze di sicurezza, salute pubblica e prevenzione del terrorismo , operando un bilanciamento ragionevole e circoscritto. Non a caso, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 2018, ha ritenuto illegittimo il divieto generalizzato di indossare il velo nei luoghi pubblici, qualificandolo come discriminatorio e lesivo della libertà di pensiero, coscienza e religione. Simboli religiosi e luoghi di lavoro Il tema dei simboli religiosi assume rilievo anche nei luoghi di lavoro , dove può entrare in tensione con esigenze di neutralità o di sicurezza. Una pronuncia significativa della Corte EDU (sentenza n. 48619/2016) ha riguardato il licenziamento di un’assistente sociale in Francia per il rifiuto di rinunciare al velo sul luogo di lavoro. In tale caso, la Corte ha ritenuto compatibile con l’art. 9 CEDU la normativa francese, in quanto il divieto si applicava all’intero settore pubblico ed era giustificato dalla tutela della laicità e dell’ordine pubblico. Il confronto tra il modello italiano e quello francese evidenzia approcci differenti: mentre la Francia privilegia una laicità rigorosa e la neutralità dei luoghi pubblici, l’ordinamento italiano mostra una maggiore apertura , limitando l’esercizio della libertà religiosa solo in presenza di esigenze concrete e proporzionate. Simboli religiosi, moda e tatuaggi L’abbigliamento religioso ha assunto anche una rilevanza nel mondo della moda , dove i simboli religiosi vengono spesso decontestualizzati e reinterpretati. Questo processo di “laicizzazione” del simbolo non è privo di criticità, come dimostra la vicenda del turbante Sikh lanciato da Gucci, che ha suscitato la reazione della comunità interessata per la mercificazione di un simbolo identitario legato a valori di uguaglianza. L’esposizione di simboli religiosi sul corpo, in particolare tramite tatuaggi , ha posto questioni specifiche in ambito militare. Una direttiva del 2012 ha introdotto limiti volti a tutelare il decoro dell’uniforme e l’immagine delle Forze armate, vietando tatuaggi visibili o offensivi e prevedendo l’esclusione dai concorsi in caso di violazione. I simboli religiosi collettivi negli spazi pubblici Particolarmente controversa è la questione dell’esposizione dei simboli religiosi collettivi , come il crocifisso e il presepe, nei luoghi pubblici e nelle scuole. Le norme che ne prevedono l’esposizione risalgono ai primi del Novecento e sono sopravvissute anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Il Consiglio di Stato, nel 1988, ne ha affermato la perdurante validità, valorizzandone il significato culturale oltre che religioso. Il dibattito si è intensificato dopo la revisione del Concordato del 1984 e ha trovato un punto di equilibrio nella sentenza Lautsi c. Italia del 2011, con cui la Corte EDU ha riconosciuto che il crocifisso, di per sé, non lede la libertà di pensiero degli alunni né il
diritto dei genitori a un’educazione conforme alle proprie convinzioni. L’Italia ha così mantenuto la facoltà di considerare il crocifisso un simbolo al tempo stesso religioso e civile. Tale impostazione, tuttavia, non è esente da critiche: se il crocifisso viene considerato un simbolo “aconfessionale”, occorre tenere conto delle sensibilità di chi non accetta un uso profano o universalizzante di un simbolo profondamente religioso. Le immissioni religiose e i riti all’aperto L’esercizio della libertà religiosa comprende anche i riti svolti in pubblico o “en plein air”, tutelati dall’art. 19 Cost., con il solo limite del buon costume. Tuttavia, tali manifestazioni possono entrare in conflitto con altri diritti costituzionali, come il diritto al riposo o alla salute. In materia di immissioni sonore, la giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 659 c.p. quando il disturbo superi la normale tollerabilità, valutata secondo criteri oggettivi. I casi di feste religiose organizzate da comunità straniere, come quelle Sikh, evidenziano la necessità di un bilanciamento attento tra libertà religiosa e diritti dei terzi. Compito del giurista è evitare che norme emergenziali comprimano eccessivamente i diritti fondamentali, promuovendo una laicità interculturale fondata sul contemperamento delle diverse sensibilità. Analogo discorso vale per le attività ricreative e sportive svolte presso strutture religiose, che la giurisprudenza considera equiparabili a quelle di altri soggetti pubblici e privati. In tali casi, non si configura una compressione della libertà religiosa e le
regole di responsabilità civile, come affermato dalla Cassazione nel 2006. Capitolo VI – Tutela dell’identità, dati sensibili e interessi religiosi Il capitolo affronta il tema della tutela dell’identità religiosa nelle sue molteplici declinazioni giuridiche, concentrandosi in particolare sulla figura del ministro di culto, sulla protezione dei dati sensibili di natura religiosa, sul fenomeno dello “sbattezzo”, sul mutamento del nome per motivi religiosi e, infine, sui profili economici e di controllo legati alle erogazioni agli enti religiosi. La figura del ministro di culto e i suoi riflessi giuridici Alla qualifica di ministro di culto l’ordinamento ricollega rilevanti conseguenze giuridiche. In virtù del principio di autonomia riconosciuto ai gruppi religiosi dagli artt. 7 e 8 Cost., spetta alle singole confessioni individuare le figure preposte alla guida spirituale dei fedeli e definirne funzioni e status. Non tutte le religioni presentano una struttura gerarchica analoga: mentre nella Chiesa cattolica esiste il clero, nell’Islam operano gli imam, secondo modelli organizzativi differenti. Per la Chiesa cattolica, la nomina dei ministri di culto è disciplinata dall’art. 3 del Concordato: l’autorità ecclesiastica procede alla nomina, che deve poi essere comunicata alle autorità civili competenti. Per le confessioni dotate di intesa, trovano applicazione le relative disposizioni pattizie; per quelle prive di intesa, invece, la legge n. 1159/1929 prevede l’obbligo di notifica al Ministero dell’interno per il riconoscimento civile della qualifica. In assenza di approvazione, la qualifica non produce effetti giuridici nell’ordinamento statale. Il ministro di culto può essere titolare di funzioni rilevanti anche sul piano civile, come la redazione dell’atto di matrimonio o del testamento speciale, che devono essere
Nel caso dei ministri di culto, si distingue tra sacerdoti diocesani, che mantengono il nome di battesimo, e sacerdoti religiosi appartenenti a un ordine, che assumono un nuovo nome di stampo cristiano, registrato nei documenti confessionali. Nell’Islam, l’abbandono della fede non è formalizzato in registri, mentre la conversione è attestata da una dichiarazione davanti a testimoni, conservata negli archivi delle comunità. L’ordinamento civile italiano, fondato sul principio di immutabilità del nome (art. 6 c.c.), consente il cambiamento solo in casi specifici, come quando il nome sia ridicolo o vergognoso, senza contemplare espressamente i motivi religiosi. La dottrina evidenzia come ciò rappresenti una lacuna, poiché il mutamento del nome può costituire una manifestazione della libertà religiosa tutelata dall’art. 19 Cost. Erogazioni liberali, sicurezza e antiriciclaggio Le erogazioni liberali a favore degli enti religiosi pongono problemi di bilanciamento tra libertà religiosa e esigenze di sicurezza, in particolare in relazione alla normativa antiriciclaggio. I limiti all’uso del contante e i controlli sulle operazioni sospette mirano a prevenire il riciclaggio, ma devono evitare discriminazioni basate sulla destinazione religiosa delle somme. Il sistema di tracciabilità impone agli enti religiosi di dotarsi di strutture contabili adeguate e di strumenti bancari idonei, pena l’illiceità delle operazioni. La dottrina segnala il rischio che tali restrizioni comprimano le liberalità, tradizionalmente effettuate in contanti, anche se in ambito cattolico il problema è stato in parte superato grazie all’adozione di regolamenti interni più rigorosi. Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali Il Garante per la protezione dei dati personali svolge un ruolo centrale nel controllo del trattamento dei dati sensibili religiosi. Numerosi sono stati i suoi interventi, tra cui quelli relativi alla raccolta delle informazioni sulla fede dei pazienti in ambito sanitario. Il Garante ha chiarito che tali dati non possono essere raccolti in modo sistematico e preventivo, ma solo su richiesta dell’interessato, ad esempio per ricevere assistenza spirituale. Ulteriori interventi hanno riguardato il trattamento dei dati religiosi attraverso app e social media, imponendo obblighi di trasparenza e consenso informato a tutela degli utenti, al fine di evitare un uso illecito o inconsapevole di informazioni particolarmente delicate. Capitolo VII – Libertà religiosa e profili bioetici Il capitolo analizza uno degli ambiti più complessi e sensibili del diritto ecclesiastico contemporaneo: il rapporto tra libertà religiosa, diritto alla vita, autodeterminazione e bioetica. Si tratta di un terreno in cui il dialogo – e spesso il conflitto – tra diritto e religione è particolarmente intenso, poiché le scelte bioetiche incidono direttamente sui momenti fondamentali dell’esistenza umana: l’inizio e la fine della vita. Religione, diritto e bioetica: una relazione strutturale Storicamente, la religione ha profondamente influenzato l’approccio culturale e giuridico ai temi della vita e della morte. Da un lato, essa ha rappresentato un fattore di contenimento delle sperimentazioni scientifiche sull’uomo; dall’altro, ha contribuito allo sviluppo di una riflessione giuridica che ha portato a riconoscere la vita
come diritto indisponibile , sottratto alla libera disponibilità dell’individuo (si pensi al superamento della pena di morte). In ambito bioetico emerge con chiarezza la difficoltà di raggiungere un consenso condiviso: la visione laica tende a valorizzare l’autonomia privata e il diritto all’autodeterminazione; la visione religiosa ancora le decisioni individuali a principi ontologici ritenuti irrinunciabili, che trascendono la volontà del singolo. Inizio della vita e procreazione medicalmente assistita Un esempio emblematico è rappresentato dalla procreazione medicalmente assistita. La Chiesa cattolica, pur mostrando aperture sul valore della procreazione come elemento essenziale della storia dell’uomo, ha sempre rifiutato una concezione puramente privatistica della scelta riproduttiva, riconoscendole una dimensione quasi trascendente. Questa impostazione ha fortemente influenzato la legge n. 40/2004, che ha disciplinato la procreazione assistita come rimedio eccezionale ai problemi di infertilità, riservandola alle sole coppie eterosessuali, maggiorenni, coniugate o conviventi, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile. Le tecniche sono ammesse solo in presenza di una reale necessità, rafforzando l’idea di una tutela prioritaria dell’embrione e della vita nascente. La legge valorizza inoltre il consenso informato : l’art. 6 impone al medico di informare dettagliatamente i soggetti sugli effetti sanitari e psicologici delle tecniche, mentre l’art. 14 riconosce il diritto a conoscere lo stato di salute degli embrioni, qualificando tali pratiche come veri e propri trattamenti medici. Nel tempo, la giurisprudenza costituzionale ha attenuato alcune rigidità della legge, come nel 2014, quando la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa nei casi di infertilità irreversibile. Nonostante ciò, il quadro normativo resta frammentario e bisognoso di un intervento legislativo organico. In questa direzione si colloca l’inclusione, nel 2017, della fecondazione assistita tra i Livelli Essenziali di Assistenza , rendendola prestazione gratuita del Servizio sanitario nazionale. Il fine vita e l’influenza delle convinzioni religiose Anche la determinazione del momento della morte è fortemente condizionata dalle innovazioni scientifiche. Si distingue tra morte clinica e morte biologica, categorie che assumono rilievo decisivo in relazione a rianimazione e trapianti. La morte, come la vita, è considerata un bene indisponibile, ma il progresso medico ha imposto di riconsiderare i confini tra tutela della vita, dignità della persona e autodeterminazione. In questo ambito, le religioni offrono indicazioni precise: la Chiesa cattolica rifiuta l’eutanasia, considerandola una violazione della legge divina e affermando la sacralità della vita dal concepimento alla morte naturale; l’ ebraismo vieta qualsiasi intervento volto ad accelerare il decorso naturale della morte, anche in presenza di disposizioni anticipate;
stessa legge prevede ancora oggi la nomina di un amministratore di sostegno quando manchi un fiduciario o vi siano necessità particolari. Infine, la legge sulle unioni civili e convivenze di fatto ha rafforzato la tutela dell’autodeterminazione, riconoscendo ai conviventi diritti di informazione, assistenza e rappresentanza nelle decisioni sanitarie e di fine vita, avvicinando la loro posizione a quella dei coniugi. Capitolo VII: Libertà religiosa e Profili Bioetici Libertà religiosa e profili bioetici Il settore della bioetica rappresenta uno dei punti di massimo contatto e tensione tra religione e diritto , poiché riguarda direttamente i momenti fondamentali dell’esistenza umana: l’inizio e la fine della vita. Storicamente, il fattore religioso ha inciso in modo significativo sull’approccio culturale e giuridico alla vita e alla morte, influenzando tanto le scelte legislative quanto l’elaborazione giurisprudenziale. Da un lato, la religione ha spesso svolto una funzione di freno rispetto alle sperimentazioni scientifiche sull’uomo; dall’altro, ha contribuito a orientare la riflessione giuridica verso il riconoscimento della vita come diritto indisponibile , sottratto alla libera disponibilità dell’individuo. Questa impostazione emerge, ad esempio, nel superamento della pena di morte e nel rifiuto di pratiche che attribuiscano all’uomo un potere assoluto sulla vita. La dialettica tra visione laica e visione religiosa I temi bioetici sono caratterizzati da una persistente difficoltà nel raggiungere un consenso condiviso tra la comunità laica e quella religiosa. L’approccio laico tende a valorizzare l’autonomia privata e il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, soprattutto in ambito sanitario. L’approccio religioso , invece, riconduce le scelte individuali a principi ontologici e morali considerati inderogabili, che limitano la libertà decisionale del singolo. Questa contrapposizione emerge chiaramente nella disciplina della procreazione medicalmente assistita. La Chiesa cattolica, pur manifestando una chiusura verso alcune pratiche, ha riconosciuto nella procreazione un diritto-dovere insito nella natura umana, attribuendole un valore che trascende la sfera puramente privatistica. Tale influenza si riflette nella legge n. 40/2004 , che consente il ricorso alla procreazione assistita solo come extrema ratio e solo per coppie eterosessuali maggiorenni, coniugate o conviventi, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile. In questa prospettiva, la religione esercita una funzione sociale di orientamento della coscienza collettiva , finalizzata alla tutela della vita. Evoluzione giurisprudenziale e consenso informato Nel tempo, la rigidità originaria della legge 40/2004 è stata attenuata dalla giurisprudenza, in particolare attraverso un bilanciamento tra i diversi valori costituzionali coinvolti: libertà di scelta della donna, tutela della salute, protezione dell’embrione e obiezione di coscienza del medico. È stato così progressivamente ammesso il ricorso alla diagnosi preimpianto , soprattutto nei casi in cui fosse necessario tutelare la salute della donna. La legge rafforza inoltre il principio del consenso informato , imponendo al medico l’obbligo di informare dettagliatamente i pazienti sugli effetti sanitari e psicologici delle
tecniche utilizzate. La Corte di Cassazione ha chiarito che le tecniche di procreazione assistita costituiscono veri e propri trattamenti sanitari , con conseguente applicazione delle garanzie previste in materia. Importante è anche l’intervento della Corte costituzionale nel 2014 , che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa nei casi di infertilità irreversibile. Nonostante ciò, permane l’esigenza di un intervento organico del legislatore. In tale direzione si colloca l’inclusione della fecondazione assistita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel 2017. Il momento finale della vita e l’influenza religiosa Anche la determinazione del momento della morte è fortemente condizionata dalle innovazioni scientifiche e dal fattore religioso. Si distingue tradizionalmente tra: morte clinica , caratterizzata dalla cessazione irreversibile delle funzioni vitali pur in presenza di attività biologiche residue; morte biologica , che coincide con la cessazione definitiva della vita cellulare. Come la vita, anche la morte rientra tra i beni indisponibili della persona e solleva questioni etiche, religiose e giuridiche complesse, soprattutto in relazione alle tecniche di rianimazione e ai trapianti. Le principali religioni forniscono indicazioni precise sul fine vita: la Chiesa cattolica rifiuta l’eutanasia e afferma la sacralità della vita dal concepimento alla morte naturale; l’ ebraismo vieta qualsiasi intervento che acceleri la morte, anche in presenza di disposizioni anticipate; l’ Islam considera la vita un dono divino indisponibile, attribuendo alla sofferenza un significato spirituale. Testamento biologico, DAT e giurisprudenza Il testamento biologico nasce come strumento per anticipare decisioni sanitarie in previsione di una futura incapacità. Il caso Englaro (Cass. n. 21748/2007) ha segnato una svolta, riconoscendo la possibilità di interrompere trattamenti di sostegno vitale in presenza di una situazione clinica irreversibile e di una volontà chiaramente accertata del paziente, a tutela della dignità della persona. La differenza fondamentale tra testamento ordinario e biologico risiede nel momento di efficacia: il primo produce effetti dopo la morte, il secondo mentre il soggetto è ancora in vita. Il testamento biologico tutela il diritto a decidere come affrontare la fase terminale dell’esistenza e riflette una profonda evoluzione culturale, nella quale il credo religioso assume un ruolo determinante. La legge n. 219/2017 e le Disposizioni Anticipate di Trattamento Con la legge 219/2017 , l’ordinamento ha introdotto una disciplina organica delle DAT , riconoscendo a ogni persona maggiorenne e capace il diritto di esprimere anticipatamente il consenso o il rifiuto a specifici trattamenti sanitari. Le DAT devono essere redatte in forme tipiche e possono essere modificate o revocate in ogni momento.
Perché un danno derivante dalla lesione della libertà religiosa sia risarcibile, esso deve qualificarsi come danno ingiusto. L’ingiustizia del danno va intesa in duplice senso: come antigiuridicità della condotta e come serietà del pregiudizio. Questa impostazione risponde all’esigenza di evitare pretese risarcitorie meramente emotive o prive di una reale lesione dell’interesse giuridicamente protetto. L’ingiustizia del danno deve tradursi in una lesione oggettiva dell’interesse tutelato, che sia causa diretta e immediata di una diminuzione del patrimonio del soggetto leso. Tale diminuzione non va intesa esclusivamente in senso economico, ma anche in senso esistenziale, come compromissione del complesso di relazioni, scelte di vita e valori che costituiscono il “patrimonio di vita” della persona. Il fondamento generale di questa tutela è rinvenibile nell’art. 2043 del codice civile, che impone il risarcimento di qualunque danno ingiusto cagionato con dolo o colpa, purché sussista il nesso causale tra il fatto e il pregiudizio. Un contributo fondamentale alla sistemazione della materia è stato fornito dalle sentenze della Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, che hanno riformulato la tradizionale categoria del danno distinguendolo in danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Il primo comprende il danno emergente e il lucro cessante ed è risarcibile, ove non sia possibile la reintegrazione in forma specifica, per equivalente monetario. Il danno non patrimoniale, invece, riguarda la sofferenza interiore, il turbamento psicologico, il danno biologico e il danno esistenziale, ossia l’incidenza negativa sulle relazioni e sugli interessi costituzionalmente protetti della persona. Sebbene il danno non patrimoniale incida sulla sfera morale, la sua riparazione avviene in forma pecuniaria non come equivalente, ma come strumento compensativo della sofferenza subita. La quantificazione deve avvenire secondo criteri di proporzionalità tra l’illecito e l’entità del pregiudizio, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali l’età, il sesso, il grado di sensibilità e le condizioni personali del soggetto leso. Al centro della valutazione risarcitoria, come sottolineato dalla Cassazione, deve porsi il valore “uomo” e la tutela della dignità della persona, in coerenza con i principi supremi e le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione. Accanto all’art. 2043 c.c., un ruolo centrale è svolto dall’art. 2059 c.c., relativo alla risarcibilità del danno non patrimoniale. In origine, tale disposizione limitava il risarcimento alle sole ipotesi in cui il fatto illecito integrasse gli estremi di un reato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2003, ha superato questa impostazione restrittiva, ammettendo la risarcibilità anche in presenza di una presunzione di legge e ampliando l’ambito applicativo della norma a fattispecie astratte di reato. Successivamente, la Cassazione con la sentenza n. 26972 del 2008 ha chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche quando derivi dalla violazione di diritti inviolabili della persona, in particolare quelli connessi alla dignità e all’integrità morale tutelate dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. Questo orientamento è stato applicato anche alla violazione della libertà matrimoniale. Emblematico è il caso deciso dal Tribunale di Firenze nel 2013, che ha riconosciuto il risarcimento dei danni, anche morali e non patrimoniali, subiti da una cittadina italiana e da un cittadino straniero cui era stata impedita la celebrazione del matrimonio per l’intervento della polizia, che aveva prelevato lo sposo privo di permesso di soggiorno. L’operato degli agenti è stato ritenuto discriminatorio, soprattutto per le modalità plateali dell’intervento e per l’eco mediatica della vicenda, che aveva insinuato l’idea di un matrimonio fittizio. Il giudice ha ravvisato un impedimento all’esercizio della
libertà religiosa, alla manifestazione della coscienza e alla libera autodeterminazione, riconoscendo la lesione di diritti fondamentali. Un ulteriore ambito rilevante è quello delle condotte discriminatorie e del conseguente danno esistenziale. Particolare attenzione merita la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione. In una nota decisione, la Cassazione ha condannato la P.A. al risarcimento del danno derivante dal comportamento discriminatorio di una scuola che aveva negato a un’alunna l’attivazione dell’insegnamento alternativo all’ora di religione cattolica, adducendo la mancanza di fondi. Il giudice ha affermato che, una volta esercitato il diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, la scuola ha l’obbligo di predisporre attività alternative. Costringere lo studente a restare in classe o a essere spostato altrove integra una condotta discriminatoria lesiva della libertà religiosa. La lesione della libertà religiosa può emergere anche nel contenzioso familiare, in particolare nei casi in cui la richiesta di divorzio venga utilizzata in modo vessatorio. Qualora due coniugi della medesima fede si siano sposati liberamente, una richiesta di divorzio preordinata a nuocere all’altro coniuge può incidere sulla sua integrità morale e religiosa, soprattutto quando il divorzio è vissuto, secondo i precetti cattolici, come incompatibile con l’indissolubilità del matrimonio. La tutela positiva della libertà religiosa assume una dimensione ancora più ampia nel contesto delle persecuzioni religiose e della protezione delle minoranze. I flussi migratori hanno reso centrale il tema del riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto di asilo, riconosciuto dall’art. 10 della Costituzione. Il diritto di asilo non coincide automaticamente con lo status di rifugiato: quest’ultimo richiede che il richiedente abbia subito o tema fondatamente di subire specifici atti di persecuzione nel Paese di origine. A livello europeo, il regolamento n. 604/2013 ha stabilito i criteri per individuare lo Stato membro competente all’esame delle domande di protezione internazionale. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, come la pena detentiva per atti omosessuali, costituiscono atti di persecuzione idonei a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato. In generale, la giurisprudenza ha riconosciuto che le persecuzioni religiose rientrano pienamente tra i presupposti per la protezione internazionale. In questa linea si colloca anche la decisione del Tribunale di Palermo del 2018, che ha riconosciuto lo status di rifugiato a una donna ivoriana musulmana costretta a un matrimonio forzato per interrompere una relazione con un uomo di fede cattolica. Il giudice ha qualificato le violenze subite come atti persecutori destinati a reiterarsi in caso di rientro nel Paese d’origine. Sul piano organizzativo, dal 2017 sono state istituite sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e di contrasto all’immigrazione illegale, a conferma della rilevanza crescente della tutela dei diritti fondamentali, tra cui la libertà religiosa. Numerosi sono ancora oggi i gruppi religiosi oggetto di persecuzioni, come i cristiani copti in Egitto o la comunità baha’i, nata in Iran e presente anche in Italia. Quest’ultima, a lungo discriminata nel Paese di origine, trova nel nostro ordinamento pluralista e interreligioso un contesto di piena tutela della libertà religiosa. Nel dibattito occidentale, un ruolo centrale è assunto anche dal fenomeno dell’islamofobia, spesso alimentato da una superficiale identificazione tra Islam e terrorismo. Alcune politiche rischiano di comprimere la libertà religiosa dei musulmani,