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Appunti su Diritto Ecclesiastico, con focus su Stato e Chiesa. Stato laico nella concezione canonistica, sviluppo dal Medioevo al Rinascimento, contributo luterano, frattura società europea, stato pacificatore, stato assoluto, diritto divino dei re, sistema giurisdizionalista, chiesa e assolutismo, crisi coscienza europea, movimento europeo contro assolutismo, direttive movimento rivoluzionario europeo, ambiente 700, rivoluzione francese e laicizzazione stato, stato italiano tra laicità e libertà, dottrina fascista dello stato, principi costituzione repubblicana, abrogazione concordato lateranense, laicità dello stato, libertà religiosa, principio pattizio e identità religiosa, patti lateranensi nell'art. 7, accordo di revisione concordataria, istituto dell'intesa, libertà religiosa cittadini, questione ateismo, libertà religiosa e status civitas, limiti libertà religiosa.
Tipologia: Appunti
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Diritto ecclesiastico | 21/02/ Diritto ecclesiastico
Chiesa e stato nella concezione canonistica: La concezione dualistica (2) Il principio di sovranità: a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. (3) Dal pluralismo medievale al monismo assolutistico (4) Nascita dello stato laico: il medioevo (4) Nascita dello stato laico: il Rinascimento (4) Nascita dello stato laico: contributo luterano (5) La frattura della società europea e lo stato pacificatore (6) Lo stato assoluto (7) La dottrina del diritto divino dei re (7) Il sistema giurisdizionalista (7) La chiesa di fronte all'assolutismo: in particolare la chiesa galliana (8) Crisi della coscienza europea (9) Le origini del movimento europeo contro l’assolutismo (9) Le direttive del movimento rivoluzionario europeo contro l’assolutismo (10) L’ambiente morale, intellettuale, politico e sociale del 700 (12) Rivoluzione francese e laicizzazione dello stato (13) Lo stato italiano tra laicità e libertà (15) Nazionalismo ed idealismo nella dottrina fascista dello stato (17) I principi e valori della costituzione repubblicana (17) Contro la proposta di abrogazione del concordato lateranense: l’attuazione del pluralismo religioso (18) L’abrogazione formale del confessionismo: quale stato laico? (19) Il principio supremo della laicità dello stato (20) La libertà religiosa: le confessioni (20) Principio pattizio e identità religiosa (21) Il richiamo ai patti lateranensi nell’art. 7 (22) L’accordo di revisione concordataria: patto di libertà (23) L’istituto dell’intesa (24) La libertà religiosa: i cittadini (25) La questione dell’ateismo (25) Libertà religiosa e status civitas (25) Limiti alla libertà religiosa (26) La dimensione transnazionale della libertà religiosa (26) L’apporto dell’Europa alla libertà religiosa (27) La CSCE e la libertà religiosa (28) La discriminazione contro le religioni e i loro appartenenti (28) Fenomeno religioso e convivenza europea (29) Le chiese di fronte al processo di integrazione europea (29) Gli stati di fronte al processo di integrazione europea (29) Chiese e identità religiosa nel processo di integrazione europea (30) Dal trattato di Maastricht al Trattato di Amsterdam (30) La carta dei diritti fondamentali, il consiglio di Laeken e la convenzione (31)
Diritto ecclesiastico | 21/02/ perciò fallibile. A differenza dallo stato, la chiesa ha una sovranità che non origina dalla società ecclesiastica ma deriva da Chi è al di fuori di essa e ne è l'invisibile capo e fondatore.
Il principio dualistico rappresenta un portato della civiltà cristiana. Appare oggi importante non solo per ciò che riguarda il concetto occidentale di stato laico ma anche nel confronto con gli altri ordinamenti religiosi, primo tra essi l'Islam, che facciano della legge religiosa una legge dello stato, anzi la legge dello stato, configurando una forma di stato confessionale. La chiesa quindi riconosce allo stato sovranità nell'ordine temporale e lo stato riconosce alla chiesa sovranità nell'ordine spirituale. Dare a Cesare quel che è di Cesare non significa solo che lo stato deve limitare la sua sovranità all'ordine temporale. Significa anche che il potere in quanto tale non dee essere divinizzato nè considerato valore superiore al quale tutti gli altri debbano conformarsi. Esso non può travolgere i
Diritto ecclesiastico | 21/02/ principi di giustizia naturale, ad esso essendo subordinato. I canonisti affermano che la frase vada intesa nel senso che la necessità di una comunità politica risponda a un disegno divino.
Le radici dell'idea di stato laico e prima ancora di stato tout court vanno ritrovate nel medioevo. Da qui bisogna partire per individuare gli elementi che portano alla prima forma di stato in senso moderno cioè di comunità politica provvista di ogni superamento per governare autonomamente la società: lo stato assoluto. Poichè esso nasce come stato confessionale, diviene rilevante analizzare l'assolutismo confessionale per poi esaminare i fattori che determinano la deconfessionalizzazione aprendo le porte allo stato laico.
Nel Medioevo l'emergere della sovranità statuale come sovranità esclusiva trova ostacoli in 3 fattori:
La politica del Rinascimento è un fattore formativo dell'Assolutismo. Lo stato rinascimentale, che ormai ha superato gli ostacoli posti dall'idea imperiale, dal principio di legalità e dall'autorità pontificia, accelera il cammino verso lo stato assoluto. Individuiamo 3 punti di avvio e di freno alla concezione assolutistica:
Diritto ecclesiastico | 21/02/ pace sociale. Il secondo contributo è la mancanza di limiti all'azione del principe. Il mondo esteriore, pervaso dal male coincide per Lutero con il mondo della politica. E' il regno della mano sinistra, governato da un diritto (dello stato) che non è fondato sulla caritas ma sul potere. Rivolto all'homo exterior nel quale trionfa la necessitas imposta dal male. Chi lo guida può anche usare la forza e la violenza purchè garantisca la tranquillità esteriore necessaria al cristiano per potersi dedicare tutto e solo alla sua vita interiore. Il regno della mano destra è il regno interiore solo spirituale. In esso sta il cristiano credente ed è guidato dalla lex caritatis indirizzata all'homo interior, percettibile solo con la fede e che esige continua conversione interiore. Nello stato luterano il passo è breve per arrivare allo stato assoluto. Da Lutero sono poste le basi della concezione dello stato come unico strumento di garanzia di una vita ordinata e pacifica. Ma anche a costo di usare la violenza. Sono poste le basi per lasciare all'azione dello stato il totale dominio sulla religione da esso scelta. Sono poste le basi per considerare il principe sciolto da qualunque vincolo morale. tra i motivi che spingono Lutero a considerare persino doverosa la forza brutale è la netta separazione tra il principe e il popolo da lui governato visto come agglomerato di tutti i mali dell'umanità decaduta in conseguenza del peccato. E' questo il terzo contributo luterano alla formazione dell'assolutismo La contestazione più forte è contro la chiesa universale cioè il papato. certamente alla vigilia della riforma gli abusi del papato sono tali da determinare un vero e proprio processo di decomposizione. Proprio sotto il pontificato di Leone X Lutero da avvio alla riforma. Molte ragioni sono alla base della contestazione di Lutero e della richiesta di rigore. Ma anzichè rimanere all'interno della chiese esercitando ogni doverosa critica e stimolando a una purificazione, Lutero rompe a Roma con le 95 tesi sulle indulgenza del 1517 e con la provocatoria definizione del diritto canonico come opus satanae sottolineata dal gesto di bruciare in pubblica piazza le Decretali. soprattutto rompe con la dottrina del libero arbitrio. le sue legittime critiche intorno alle deviazioni del costume ecclesiastico finiscono con lo svalutare il ruolo della chiesa esteriore e con il sottometterla al Principe devastando un pilastro del sistema precedente: l'autonomia e sovranità della chiesa cattolica. La chiesa, diventando un semplice apparato organizzativo dello stato si lega inevitabilmente ad esso. se vera chiesa per Lutero è solo quella interiore, cioè l'unione spirituale delle anime credenti in Cristo, la chiesa esteriore si identifica con quel poco di apparato che serve per le funzioni religiose necessarie per l'esercizio del culto e per la predicazione della vera dottrina. essa è retta da norme di diritto umano con riferimento solo all'uomo esteriore. Nel 1525 Lutero fa appello ai principi perchè provvedano all'organizzazione giuridica delle chiese protestanti ricordando che i credenti sono tenuti a sottomettersi al potere del principe anche quando egli faccia uso violento del potere in dispregio ad elementari principi di equità. Nascono così le chiese di stato dipendenti dal sovrano che ne è anche il capo. Alla riforma luterana risponde la riforma cattolica (controriforma) con la convocazione del concilio di Trento (1545-1563). La chiesa, rinnovata e
Diritto ecclesiastico | 21/02/ rafforzata internamente, dopo il concilio riconquista parte del terreno perso: ma il prezzo da pagare è l'alleanza con l'assolutismo confessionale.
La frattura della società europea comincia già nel 400 quando l'intera società presenta profonde divisioni. ma l'esplosione luterana rende la frattura irreversibile trasformandola in frattura istituzionale. E' l'epoca delle guerre di religione che si caratterizzano per i conflitti aperti tra Cattolici e Ugonotti in Francia, le lotte tedesche e boeme, le repressioni spagnole nella madrepatria e nei paesi bassi. Questi conflitti impongono l'intervento di uno stato che per essere pacificatore sceglie la propria religione e la garantisce ponendosi come arbitro di tutti i valori, interessi, ragioni della comunità. Ed è arbitro non già tra diversi interessi ecclesiastici ma tra 2 dottrine religiose. Intere nazioni passano alla riforma e si crea la permanente contrapposizione tra due interpretazioni del cristianesimo: la concezione protestante esclude ogni merito in base alle opere e nega ogni limite allo stato: La concezione cattolica continua a sostenere l'esistenza di una giustizia oggettiva e di una legge naturale. Verso la fine del secolo XVI lo stato è più confessionale e meno laico in conseguenza dell'identificazione tra potere politico e confessione religiosa. Il principio territorialista cuius regio illius religio diviene il cardine politico e istituzionale sul quale ruota il nuovo sistema. Il sovrano non è solo colui in cui si riassume la religione ma è anche religiosamente insindacabile. Spezzata l'unità di fede, perde valore l'intervento di controllo e di limite dell'autorità ecclesiastica della chiesa universale. Ciò avviene anche negli stati cattolici dove non resterà alla chiesa che pattuire un concordato con lo stato così da potere vedere garantita la propria libertà. L'alleanza tra trono ed altare che sarà il cardine dell'assolutismo vede la sua prima consacrazione nel concordato di Leone X e Francesco I del 1516. Le autorità cattoliche nel quadro della nuova unità religiosa non possono costituire vero ed efficace limite all'autorità dello stato. Lo stato, scegliendo una confessione per difenderla è arbitro illimitato di tutti i valori.
la dottrina dello stato assoluto seicentesco fa propri alcuni elementi religiosi: l'esistenza di Dio, il governo provvidenziale del mondo ad opera di lui, l'intangibilità di alcune verità religiose depositate nella sacra scrittura e nell'insegnamento della chiesa. La religione si fa politica.
Nasce nel XVII ed è fondata su 3 principi:
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Soffermiamoci su due episodi emblematici per comprendere come e quanto gli iura circa sacra siano importanti all'interno del consolidamento dell'alleanza tra trono e altare e quanto gravemente detta alleanza comprometta le libertà di coloro che non appartengano alla confessione prescelta dal sovrano. Il primo episodio è la repressione degli Ugonotti con la revoca nel 1685 dell'Editto di Nantes. Da essa consegue per i riformati assenza di libertà e tolleranza, essendo soppresso nel regno il pubblico esercizio della religione riformata. Il re è spinto alla repressione di coloro che non aderiscano a quella confessione anche dalle assemblee del clero. Le persecuzioni religiose fatte in un paese hanno indiretta eco in tutti gli altri, acuendo la frattura tra cattolici e riformati. Il re assoluto, ritenendo la sua gloria legata al ristabilimento dell'unità religiosa nel regno, deve schierarsi a favore della religione prescelta mostrando tutta la sua severità contro coloro che non la condividano. il secondo episodio è la questione della Règale, centrale nel particolare sistema del giurisdizionalismo francese (gallicanesimo). Luigi XIV nel presentarsi come grande difensore del cattolicesimo, usa ogni leva del sistema giurisdizionalista. Quanto più egli si lega alla chiesa di Francia, tanto più apre il fronte dello scontro con la chiesa di Roma. Nel 1682 l'assemblea del clero francese approva i 4 articoli in cui si afferma, oltre all'indipendenza temporale del potere civile, la superiorità del concilio del papa, riducendo l'autorità dei pontefici entro i limiti dei canoni e sottomettendo le loro decisioni al consenso dell'intera chiesa, minando dunque il primato pontificio.
Questo primo momento (definito da Paul Hazard) si colloca tra il 1680 e 1715 quando molti mutamenti dello spirito pubblico europeo portano a una revisione dello stato assoluto e delle sue basi autoritative. Una cultura di evasione con viaggi reali o immaginari e la passione per la storia dei popoli antichi pongono in crisi la cronologia seicentesca. L’Inghilterra, con il trionfo della Monarchia costituzionale e parlamentare di Guglielmo D’Orange attira l’interesse di chi rimette in causa le basi del conoscere, del credere, del conoscere e del vive con una revisione critica che è l’opposto del principio dell’autorità proprio dell’assolutismo. L’Olanda diventa nazione di riferimento e riunione di tutti gli spiriti liberi d’Europa. Espulsi da i propri stati in quanto eretici o ribelli alla scelta religiosa del sovrano, rivendicano l’autonomia delle leggi morali da ogni trascendenza.
Diritto ecclesiastico | 21/02/ La rivoluzione francese porterà sino alle estreme conseguenze la lotta contro ogni verità religiosa, considerata oscurantista ed approderà con il Terrore ad una riforma violenta e sanguinaria dello stato. Per comprendere quale tipo di laicità imporrà occorre partire dalle origini del movimento europeo contro l’assolutismo. Risiedono in un insieme di idee innovatrici che si abbattono contro l’assolutismo. La nazione di punta rimane la Francia. Libertinismo (Giordano Bruno in Italia per ex): deriva un’insofferenza riguardo ad ogni legge religiosa e morale e l’impossibilità per l’uomo di ritrovare la verità: da qui deriva la denuncia di un inganno teso all’uomo dalle religioni e l’autonomia dell’uomo dal trascendente, cuore dell’idea laica. Eredità cartesiana e morale neostoica: entrambe agli antipodi del libertinismo riprendono le idee gia dell’edificio classico del 500-600 ma confluiscono nella lotta contro l’assolutismo confessionale. Gli eredi di Cartesio, con il suo incentrare tutto sul mondo del sensibile, la sua attitudine al dubbio e la razionalità da un lato e dall’altro gli eredi di Montaigne rafforzano l’idea che l’uomo ha il solo aiuto del suo intelletto e della sua volontà e che la morale può essere autonoma dalla religione. Liberalismo inglese: l’apparato costituzionale limita l’autorità del sovrano. È un governo in mano all’aristocrazia. Siamo al concetto moderno che la costituzione è sovrana assoluta e Locke viene considerato padre di ogni moderno costituzionalismo. Gli elementi religiosi sono tolti dall’organizzazione politica e giuridica dello stato che perciò diviene temporale. Regalismo: è agli antipodi del liberalismo inglese. I regalisti sono i sostenitori dell’assolutismo e pertanto in un primo momento sostengono il diritto divino del re. Ma in un secondo momento lasciano cadere i motivi religiosi che giustificano l’intervento dello stato in ogni settore e li sostituiscono con esigenze temporali, economiche, politiche e intellettuali. Questo spirito si manifesta in 2 battaglie da essi ingaggiate: la scindibilità tra matrimonio canonico e civile e la dannosità per lo stato dell’accumularsi di beni immobili nelle mani di corporazioni religiose. Giansenismo: passa attraverso 3 fasi: rigorismo (che guarda con sospetto all’umanesimo cristiano del primo 600), contrapposizione tra Pascal, con la sua aspirazione ad una vita che realizzi integralmente il messaggio di Cristo da un lato, e dall’altro la morale naturale dei gesuiti che mostrano indulgenza verso chi non riesca a raggiungere queste mete e per ultimo, rottura con il mondo cattolico dovuta ad una visione teologica simile al calvinismo ma che porta ad un cristianesimo pessimista. Scrittori allegri: prose e poesie comiche, satiriche, leggere, erotiche. Si delinea un mondo che ormai ha rotto ogni legame con il trascendente e perciò è privo di norme religiose.
Diritto ecclesiastico | 21/02/ programmi di riforma politica e sociale. L’affermazione del regno della ragione annuncia la fine dei regni costituiti secondo il sistema dell’assolutismo. L’ambiente politico: la laicità dello stato quale elaborata dai pensatori settecenteschi produce 2 mutamenti, nella politica estera e nella politica interna. Nella prima si assiste ad un sistema di violazione delle norme consuetudinarie internazionali che la comunità cristiana aveva riconosciuto come sua base. Inoltre gli elementi economici prevalgono nelle relazioni tra gli stati con la conseguenza di una politica più nettamente materialistica, priva di quei motivi religiosi invocati come giustificazioni esteriori. Già la pace di westfalia aveva delineato una politica estera laica. Non solo è morta ogni autorità del pontificato romano ad eliminare conflitti internazionali ma è scomparso ogni principio di responsabilità dello stato di fronte a leggi ad esso superiori. In politica interna, dalla metà del 700 si assiste ad una trasformazione dell’alleanza tra trono e altare: nasce l’assolutismo illuminato. Il movimento illuminista sottopone la chiesa allo stato in nome dei principi della ragione. È la riforma amministrativa l’obbiettivo di diversi sovrani. Al confessionalismo religioso sono sostituiti i principi dell’illuminismo. Con essi il sovrano illuminato rafforza la costruzione dello stato maestro di civiltà, che non deriva più la sua missione da un credo trascendente ma dalla convinzione che esso stato debba essere l’unico maestro e propagandista. Ogni stato europeo sente di non essere più strumento della provvidenza ma solo una creatura umana al cui fondamento sta la legge di natura al cui vertice sta l’utilità generale e sente di avere solo in se stesso la propria legittimazione. L’ambiente sociale: il periodo in cui si sviluppa il movimento rivoluzionario europeo vede ancora una distinzione delle classi radicata nel privilegio della nobiltà e del clero nei confronti delle altre classi sociali, soprattutto della borghesia. Si tratta di distinzione ormai prova di solida giustificazione e che per ciò sarà determinante per l’esplosione della rivoluzione francese. C’era
Diritto ecclesiastico | 21/02/ dalla chiesa. Così alla fine del 700 la reazione popolare si scatena un po’ ovunque.
La Rivoluzione francese rappresenta l’esempio più terribile e grandioso di ciò che il laicismo può produrre ed influenza in modo determinante ed in parte irreversibile l’evoluzione dello spirito pubblico in Europa. Significativa conseguenza è la nuova impostazione dei problemi legati alla laicità dello stato in un certo senso generata dalla rivoluzione francese. Essa si snoda in alcuni documenti emblematici: la dichiarazione dell’uomo e del cittadino, la costituzione civile del clero, la legislazione scristianizzatrice del terrore, quella moderata dell’età termidoriana sino alla svolta del concordato napoleonico. La ribellione dell’intelligenza trova il suo compimento nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Diritti che scaturiscono allora dall’evidenza razionale, non più dalla Rivelazione. Se in essi già è presente il seme della separazione tra stato e chiesa, in essi comincia a radicarsi una politica destinata a diventare sempre più antireligiosa. Le grandi parole, liberté egalité fraternité coprono episodi di violenza contro tutto ciò che fuoriesce dalla raison raisonnante o dai nuovi culti. Nella Francia rivoluzionaria, frutto maturo del modo estremo di intendere certa laicità dello stato è la costituzione civile del clero votata nel 1790 dall’assemblea costituente. Essa rappresenta il più aspro tentativo della civiltà occidentale di sottomettere la religione al potere civile, essendo tutto regolato dallo stato, dalla nomina dei vescovi e parroci sino all’amministrazione dei beni ecclesiastici e la pena di morte applicata ai sacerdoti refrattari. La costituzione civile del cero colpisce al suo cuore la sovranità della chiesa aggredendo ogni potere religioso. Ancor maggiore ostilità alla chiesa è espressa dall’assemblea legislativa eletta per far funzionare il nuovo regime uscito dall’assemblea costituente. Nel 1791 essa vota una legge (la legge dei sospetti) che estende l’obbligo del giuramento a tutti gli ecclesiastici sotto pena di essere considerati sospetti di rivolta contro la legge e di male intenzioni contro la patria. La vera persecuzione che emerge dal 1793 al 94 dimostra che la rivoluzione si erge non più contro la chiesa ma contro Dio. Sconsacrazione di tutti gli edifici di culto in nome di libertà ed uguaglianza, pena capitale per i preti refrattari sulla base della legge dei sospetti, diritto di colpire tutti coloro che tentino di abusare del pretesto della religione per compromettere la causa della libertà, spreta mento imposto ai sacerdoti, scristianizzazione spinta sino a sostituire i nomi dei santi, demolizione delle grandi abbazie, vandalismi contro edifici sacri e creazione di nuovi culti. Quando subentra con l’era termidoriana una maggiore distensione, comincia a prendere piede l’idea di separare la chiesa dallo stato relegando la prima all’ambito solo privato. Viene abbandonata la costituzione civile del clero ed ha fine l’esperienza della chiesa costituzionale. Ma intanto la rivoluzione ha seminato sul terreno della cultura europea le
Diritto ecclesiastico | 21/02/ materia spirituale e disciplinare l’intervento dello stato non è affatto escluso. Il riconoscimento civile della giurisdizione ecclesiastica viene consentito dalla legge piemontese Siccardi del 1850 n. 1013 limitatamente ai soli atti ecclesiastici in materia spirituale e disciplinare. Ma trova poi una ulteriore e radicale restrizione nella legge delle Guarentigie. Infatti il suo articolo 17 esclude l’automatismo degli effetti civili di provvedimenti in materia spirituale e disciplinare poiché affida alla magistratura italiana il potere di svolgere su di essi il suo sindacato, controllando ad esempio se l’autorità ecclesiastica non sia uscita dall’autonomia ad essa riconosciuta o se l’atto ecclesiastico sia in contraddizione con leggi dello stato, ordine pubblico, diritto di privati, norme penali. Poteva così avvenire che a fronte di un provvedimento vescovile di rimozione un parroco non fosse più tale per la chiesa ma rimanesse tale per lo stato. Il separatismo nelle sue varie forme. Il conflitto permanente tra giurisdizione civile ed ecclesiastica è la questione istituzionale più delicata. Esso deriva dal consolidarsi dell’idea che allo stato spetti di provvedere anche alla vita morale e intellettuale dlla società civile da esso organizzata. Lo stato è la vera chiesa (Benedetto Croce), esso ha cura di anime e non solo di corpi. La presenza nel territorio italiano di una società religiosa nel quale si riconoscono milioni di cittadini e di una sede Apostolica provoca una tensione che lo stato moderno non può non affrontare. Le soluzioni variano dando vita a differenti sistemi di relazioni tra stato e chiesa: separatismo di quiete con qualche tentativo di conciliazione, lotta frontale contro la chiesa cattolica, questione romana, polemica pro o contro il concordato con la chiesa cattolica… la scelta tra l’una e l’altra via dipenda dal momento contingente o dall’indirizzo politico della classe dirigente o dalla rigidità o meno del pontefice. L’atteggiamento cambia ma rimane sempre all’interno di un sistema che poco risponde al concetto di laicità quale un’impostazione dualistica comporterebbe ed incarna invece una delle tante forme di laicismo proprie del monismo statale, in quanto tale contrario a soluzioni concordatarie. Liberalismo di quiete e di lotta. Quanto alla concezione liberale laica segni la differenza con la concezione cattolica è trasparente in alcune immagini o affermazioni di pensatori e politici.
Il concetto di stato moderno che è di origine illuministica e razionalistica aveva ormai tagliato i legami con la storia dell’Italia, indebolendosi sia per i suo radicalismo sia per la mancanza di humus popolare. Sotto la spinta del nazionalismo (che confluirà nel fascismo), la visione della comunità nazionale si impone sulla scena politica come visione di un’unità globale fondata sulla tradizione popolare e proveniente dai secoli in cui si è formata la coscienza collettiva italiana. L’apporto di Giovanni Gentile che plasma la filosofia del fascismo spinge ad uno stato etico che tutto inglobi in sé, in conseguenza dell’identificazione della società civile con la religiosità immanente propria dell’idealismo hegeliano. Da Hegel, Gentile
Diritto ecclesiastico | 21/02/ trae la visione dello stato come assoluto, come proiezione storica del pensiero identificantesi come lo spirito nel quale si risolvono anche le aspirazioni religiose e popolari. Nella concezione di gentile non c’è spazio per una società religiosa indipendente dallo stato ed esprime l’impossibilità della conciliazione tra stato e chiesa. Ma il capo del governo interessa il presentarsi in Italia della società religiosa come la custode e portatrice della tradizione popolare, di quella che al suo spirito di antico rivoluzionario appare sì una mitologia, ma nella quale vivono valori spirituali dei quali lo stato fascista appunto perché totalitario non può fare a meno. Di qui la considerazione della conciliazione con la chiesa cattolica come architrave del regime in dissenso aperto con l’ideologo Gentile. Lo stato educatore. Lo stato fascista non rinuncia ad essere stato educatore innescando una polemica con la chiesa destinata a continue tensioni. Lo stato ingloba in sé tutta la realtà e afferma di non volersi ergere a universale superiore e perciò a suo limite, ma ad universale per eccellenza, ad unità grazie alla quale solo l’individuo si può realizzare. Gli individui sono considerati proiezioni particolari del pensiero incarnato nello stato. Gentile afferma che lo stato debba valorizzare le tradizioni spirituali della nazione e sminuisce il significato e il ruolo della religione, considerandola solo forma introduttiva di quel pensiero essenziale che era la dottrina del fascismo. I valori religiosi compendiano una visione primaria delle grandi verità. Essi sono considerati una specie di preambolo della vera vita dello spirito alla quale possono accedere solo le menti elette che abbiano superato il pur necessario gradino della religione intesa quale philosophia minor. Perciò la religione nelle scuole superiori secondo gentile avrebbe dovuto essere sostituita dalla storia e dalla filosofia nella via del graduale avvicinamento alla conoscenza delle linee essenziali dello stato- spirito. Gentile contesta l’estensione dell’ora di religione nella scuola pubblica alle scuole superiori, che il concordato del 1929 sancisce all’art.
Diritto ecclesiastico | 21/02/ aspirazioni che ad esso hanno condotto e le priorità poste dalle varie culture politiche che si trovano a costruire uno stato come conseguenza della lotta contro lo stato fascista. Grazie all’opera dei cattolici impegnati nell’assemblea costituente, la libertà torna alla sua matrice cristiana, il primato della persona sostituisce il primato dello stato, le formazioni sociali e i gruppi intermedi tornano a frapporsi tra stato ed individui. Grazie ai costituenti social comunisti, l’eguaglianza solo formale si trasforma nella tensione verso un’uguaglianza economica. Anche i liberali temperano la visione individualistica per contribuire a delineare una visione anche sociale dei diritti. Tutti convergono nel porre la persona al centro del disegno costituzionale. Lo stato che si esprime nella costituzione del 48appare come stato opposto sia al cosiddetto stato moderno che allo stato fascista, non solo per l’ispirazione personalistica ma anche per due ulteriori caratteristiche: all’interno l’accettazione del pluralismo delle istituzioni e all’esterno in prospettiva una possibile riduzione della sovranità, in forza di vincoli internazionali accettati con l’attenuazione del principio della non ingerenza negli affari interni dello stato. Viene superata la duplice concezione: dello stato inglobante in sé tutta la realtà e dello stato come mero regolatore formale delle relazioni giuridiche. Lo stato democratico è lo stato della libera convivenza che rispetti i diritti della persona umana, la libertà della famiglia, del sindacato e della professione, delle associazioni intermedie e dei comuni, lo stato dunque organico protetto dalla democrazia politica che lo difenda dagli agguati della reazione e dalla violenza delle fazioni. Alla base di questo stato vanno messi i diritti e i doveri dei cittadini. Nel nuovo spirito pubblico la chiesa cattolica è considerata parte della convivenza democratica. Il problema dei rapporti tra stato italiano e le confessioni è ritenuto di tale importanza da essere inserito tra i principi fondamentali della costituzione (artt. 7 e 8) non è dunque più solo la libertà della chiesa cattolica ma anche la libertà delle chiese e delle confessioni che diventa principio costituzionale. Anche il concordato lateranense continua ad essere ritenuto un buon strumento di soluzione dei rapporti tra società civile e religiosa. Le confessioni non sono considerate più meramente ammesse ma egualmente libere. Il pluralismo religioso diventa cardine del nuovo assetto costituzionale.
Ai tempi dell’assemblea costituente sono minoritarie le voci che chiedono l’abrogazione del sistema del concordatario. Alla fine degli anni 60 le voci separatiste si fanno più robuste soprattutto nel prendere di mira il concordato lateranense, facendo vacillare l’opinione che esso, oltre a garantire la pace religiosa sia armonizzabile con i principi di libertà dello stato democratico. In sede politica viene presentata una proposta di legge costituzionale che mira all’abrogazione del concordato attraverso l’abrogazione dell’art. 7 della costituzione e che propone la sottoposizione di tutte le confessioni al
Diritto ecclesiastico | 21/02/ diritto comune. Ma in sede governativa si risponde imboccando un’altra via: affiancare alla trattativa con la santa sede per la revisione concordataria, trattative con altre confessioni per la stipulazione delle intese a norma dell’art 8 della costituzione. A chi si mobilita per l’abrogazione del concordato bollandolo come scambio di privilegi solo perché fatto da un regime fascista, risponde la cautela dell’allora maggioranza parlamentare che scegli la via della revisione concordataria secondo le modalità previste dall’art 7: in nome di istanze di laicità e libertà. Punto di partenza è l’accettazione da parte del governo presieduto da Aldo Moro della mozione Ferri-La Malfa-Zaccagnini del 67. considerati i patti a norma della costituzione come base delle relazioni tra stato e chiesa, essa rileva per quanto riguarda lo stato, l’opportunità di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto alla evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica ed invita il governo a prospettare all’altra parte contraente (la santa sede) tale opportunità, in vista di raggiungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilaterale di alcune norme concordatarie. Invito adempiuto nello stesso anno quando il governo italiano porta a conoscenza della santa sede il voto espresso dal parlamento e favorevolmente accolto nei palazzi apostolici. Anche all’interno della chiesa, l’insegnamento del concilio ecumenico vaticano II ha prodotto un’evoluzione di tutta la materia dei rapporti tra la chiesa e gli stati. Armonizzazione conciliare ex parte Ecclesiae ed armonizzazione costituzionale ex parte status sono gli obiettivi della riforma. Una serie di passaggi istituzionali di entrambe le parti (italiana e vaticana) segna il percorso della revisione con bozze preparatorie: dalle proposte della commissione ministeriale del 69 alle 6 bozze di revisione bilaterale sino a giungere alla conclusione della revisione con la firma delle due alte parti contraenti (governo e santa sede)dell’accordo di modificazione del concordato lateranense e relativo protocollo addizionale dell’84. Si è trattato di una inversione di tendenza rispetto al monismo statale, introducendosi una normativa rispettosa dei nuovi valori costituzionali tra i quali il pluralismo religioso.
Il n. 1 del protocollo addizionale dell’accordo dell’84 di revisione del concordato lateranense pone fine alla disputa intorno alla qualificazione dello stato italiano nei riguardi del fenomeno religioso: se cioè lo stato italiano sia laico o confessionale. In esso santa sede e Repubblica italiana dichiarano di comune intesa di considerare non più in vigore il principio, originalmente richiamato dai patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello stato italiano. Il principio del pluralismo religioso è l’esatto contrario del principio confessioni stico. Stato laico non significa stato del tutto indifferente al fenomeno religioso ma stato che, nella distinzione tra ordine spirituale e temporale vede le ragioni non di indifferenza né di lotta ma di collaborazione tra società civile e religiosa. Collaborazione foriera di conseguenze positive per quella prospettiva di