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Riassunti di diritto ecclesiastico e canonico: diritto civile e religioni (Manuali Laterza; Macrì, Parisi, Tozzi) appunti di diritto canonico ( Edisud-Salerno; Vitale)
Tipologia: Sbobinature
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Prima parte ecclesiastico Il cristianesimo postulò il principio dell’omnis potestas a deo e di conseguenza si affermò la concezione della respubblica cristiana secondo cui chiesa e impero sono espressione di un’unica autorità ossia dio. Per questo motivo nel periodo medioevale i principi erano soggetti all’autorità divina. Col rinascimento la ragione di stato fu lo strumento che servì al sovrano per limitare o rifiutare l’obbedienza al papa. Con la riforma di Lutero del 16 secolo ci fu la liberazione dei sovrani dai condizionamenti delle autorità religiose, definendo chiesa e autorità civile due soggetti distinti, ma a ciò la chiesa di Roma vi si oppose scatenando le sanguinose guerre di religione in Francia e in Germania. Da ciò ne derivò una spartizione territoriale della religione, cioè cattolica, protestante e fu tollerata la religione domestica per i dissenzienti. Il movimento razionalista del 600 determinò le basi per la laicizzazione dell’autorità civile e il diritto naturale viene enucleato dalla ragione umana. Con l’illuminismo furono elaborate dottrine politiche del liberismo volte ad attenuare l’intolleranza religiosa e la ricerca della fede è un valore positivo che il governo civile protegge. In europa inoltre si sviluppò l’idea del separatismo tra stato e chiesa, e lo stesso diritto ecclesiastico ne risultò evoluto e concepito come l’insieme delle norme emanate dall’autorità civile per regolare il fenomeno religioso nella società. L’illuminismo determinò una legislazione giurisdizionalistica, cioè l’attività della chiesa svolta in territorio nazionale è sottoposta sempre di più al controllo dell’autorità civile, ed il sovrano accentrò sempre più poteri nella sua persona. Con la rivoluzione francese e Napoleone furono travolti gli assetti territoriali dell’europa e l’ancien regime, introducendo i principi di libertà e uguaglianza e si cercò nel 19 secolo di attribuire alla chiesa un nuovo ruolo di sostegno dei poteri restaurati. Nel 1848 in Piemonte Carlo Alberto di Savoia e il suo statuto divennero i fondatori del futuro regno d’italia e tale statuto istituiva un regime costituzionale con la camera elettiva che sosteneva che l’origine dell’autorità regia fosse costituita dal diritto naturale dell’uomo alla sua libertà e al legarsi nel contratto sociale costitutivo dello stato. La religione cattolica fu riconosciuta come unica religione di stato e gli altri culti tollerati, mentre il passaggio da una monarchia assoluta a costituzionale modificò i rapporti tra autorità religiose e civili, cosa che non gradì la santa sede soprattutto in merito al separatismo, concependo la religiosità come diritto autonomo del singolo. Per la disciplina dei fenomeni religiosi furono emanate diverse leggi: legge sineo del 1848 sosteneva che la differenza di culto non era di ostacolo alla pienezza dei diritti civili; la legge sicardi del 1850 determinava il disconoscimento dell’efficacia civile alla giurisdizione della chiesa, ma sottoposta al giudice civile; la legge del 1851 che abolì la disciplina statale che imponeva nel regno di sardegna il pagamento delle decime in favore della chiesa; la legge casati del 1859 che istituì la scuola primaria e secondaria, prevedendo anche l’insegnamento della religione cattolica. Nel 1861 fu proclamato re d’italia Vittorio Emanuele II, ma si pose il problema dell’unificazione culturale, sociale e politica e fu così varato un programma di rinnovamento legislativo, ma a ciò la chiesa vi si oppose con la Sillabo degli errori del modernismo nel 1864. Questa nuova visione dello stato determinò la creazione dei registri di stato civile volti a prendere coscienza dell’esistenza e stato dei cittadini, competenza originariamente svolta dalla chiesa. Il codice civile istituì anche il matrimonio civile eliminando l’efficacia legale di quello religioso. In materia patrimoniale fu emanata la legge Sella che trasferì i beni della cassa ecclesiastica al demanio statale. La legge sulle opere pie sanciva che il potere dell’autorità pubblica di sindacare l’autonomia privata qualora si
trattava di corpi morali, ed istituiva un controllo in merito ai poteri d’intervento dell’attività caritativa della chiesa. Poi abbiamo le leggi di eversione che stabilirono la devoluzione dei patrimoni degli enti esclusi per gli enti soppressi, si sopprimevano tutti gli enti regolari ma si restituivano diritti civili ai religiosi. La legge sulle istituzioni pubbliche di beneficienza definì come compito dello stato l’assistenza ai bisognosi con poteri di controllo sull’attività privata, e in sostanza quelli che chiamiamo oggi servizi sociali. Inoltre con la legge guarentigie pontificie si istituiva un sistema di tutela del papa e dell’amministrazione della chiesa, e i cardini principali del pensiero liberale quali la rinuncia agli interventi giurisdizionalistici dello stato in merito alla chiesa, o l’irrilevanza degli atti interni della chiesa nella sfera civile. Stabilendo inoltre un ristoro finanziario per garantire al meglio l’azione della chiesa. Negli anni conclusivi del secolo lo stato regolò il sistema bancario intervenendo nella banca romana, salvata dal fallimento dall’erario pubblico e determinando un riavvicinamento tra stato e chiesa, determinato ancor di più con la neutralità della chiesa durante la prima guerra mondiale. Si determinò la crisi della democrazia liberale con l’ascesa di mussolini e dei fasci di combattimento e la fondazione del fascismo nel 1922, col delitto Matteotti e le leggi istitutive della dittatura del 1925 determinarono una nuova alleanza tra stato e chiesa. La riforma gentile stabilì nelle scuole l’insegnamento della religione cattolica come fondamento dell’istruzione, con l’affissione del crocifisso nelle aule. La stipula dei patti lateranensi fra il cardinale gasparri e mussolini avvenne l’11 febbraio del 1929 e istituirono lo stato della città del vaticano come un territorio avente una sovranità territoriale autonoma. L’art 1 del trattato riconobbe la religione cattolica come unica religione dello stato. Con il concordato vennero meno le conquiste laiche, in quanto era volto a regolare le condizioni della religione e della chiesa in italia. Quindi fu salvaguardata l’indipendenza della chiesa dalla sovranità statale e furono attribuite una serie di funzioni e poteri autoritativi e i cittadini divennero così destinatari di comandi. In sostanza possiamo dire che la politica ecclesiastica divenne uno dei punti cardine del fascismo. In seguito con la caduta del fascismo e la nascita della repubblica determinano il nascere della repubblica democratica. Con l’elezione dell’assemblea costituente si elaborò una nuova costituzione entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. La persona umana diviene l’oggetto centrale dell’attenzione dell’ordinamento e la tutela della libertà religiosa è illimitata ma condizionata dal rispetto della legalità costituzione, in quanto la religione non deve dar luogo a disuguaglianze. Da ciò ne derivò la creazione di un settore separato dal progetto costituzionale riservato alla chiesa detto confessioni religiose ed ai loro rapporti con lo stato. Fu sancita inoltre la conservazione transitoria dei patti lateranensi, l’indipendenza tra stato e chiesa e l’autonomia di tutte le organizzazioni religiose. La costituzione non fu sin da subito ben recepita determinando un movimento di insofferenza e si sviluppò così il partito dell’abrogazione del sistema pattizio, che proponeva l’abrogazione del principio costituzionale dell’art 7 comma 2 della costituzione, ma non acquisì consensi, risultando invece favorevole il fronte favorevole alla revisione dei patti che non intaccava l’impostazione della predominanza del diritto pattizio su quello ordinario interno.Il legislatore del 1970 introdusse il divorzio, lo statuto dei lavoratori e quindi le garanzie della persona sempre meno influenzate da ideologie religiose. Inoltre fu sancita la diffusione di competenze pubbliche per la soddisfazione dei bisogni della persona e anche in materia religiosa, determinando così il prevalere del partito della revisione concordataria. In seguito alla revisione del concordato nel 1984, si avviò una fase di stipulazione di intese con le varie confessioni religiose ossia luterani, battisti, ebrei, valdesi. Occorre poi ricordare che la legge 1159 del 1929 è rimasta in
subiscono una revisione profonda, come ad esempio la commissione che diventa centro di elaborazione di tutte le iniziative della comunità. Nel 2004 viene approvato un progetto di costituzione comune all’unione ma ciò fallisce soprattutto al no referendario della francia e in olanda e gli assalti di molti antieuropei. Il trattato di lisbona del 2007 ha salvato buona parte del progetto, ristrutturando il trattato sull’unione e anche tce con il nuovo appellativo di trattato sul funzionamento dell’unione europea. L’unione è volta a divenire sempre più ampia, ma per potervi entrare è necessario che i paesi rinforzano il governo delle leggi, rispettano i diritti umani e adottano l’acquis comunitario. Seconda parte ecclesiastico La costituzione italiana presenta una forte ispirazione internazionalistica, e infatti nel programma di Milano si esplicita la necessità di realizzare una federazione degli stati europei basati su un sistema di libertà. L’art 11 afferma che l’Italia consente limitazioni di sovranità ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni, ma in realtà questo articolo ha legittimato le limitazioni alla sovranità derivanti dall’adesione alle comunità e all’unione. La corte di giustizia di Lussemburgo nel 1964 ha codificato il principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, consolidato poi nel trattato costituzionale del 2004. Quindi l’art 11 converte in maniera permanente le norme comunitarie in diritto interno, attivando l’obbligo della loro applicazione ma nel rispetto dei principi fondamentali. In merito alla costituzione, essa è una carta approvata dall’assemblea costituente, in cui vi erano diverse componenti religiose e politiche, cioè cattolici, socialisti e comunisti. I suoi caratteri sono: rigidità per garantire maggior equilibrio politico e modificabile col procedimento aggravato, in cui non vi è solo maggioranza ma tutte le componenti sociali; programmaticità ossia la costituzione contiene anche norme che fissano obiettivi che i pubblici poteri debbono realizzare e da ciò ne deriva l’interventismo della repubblica nell’eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; votata in quanto approvata dall’assemblea costituente, cioè un organo rappresentativo del popolo; lunga perché presenta non solo diritti dei cittadini con le opportune garanzie, ma anche le varie funzioni degli organi dello stato e i relativi limiti; laicità cioè evita l’adesione ad una specifica fede, con il rispetto di tutte le fedi ed opinioni religiose. I principi fondamentali sono contenuti nei primi 12 articoli: 1-il principio democratico è enunciato dall’art 1 stabilendo che il potere politico ha origine dal consenso dei cittadini sia in forma diretta che rappresentativa e la vita politica opera in base alla maggioranza, ma tenendo conto delle minoranze; 2-principio personalista ossia l’individuo è il centro dell’organizzazione sociale e politica a cui vengono riconosciuti i diritti inviolabili secondo l’art 2, obbligando le istituzioni e popolo ad un comportamento di rispetto verso la persona umana; 3-principio pluralista connesso con il principio pluralista e impedisce alle istituzioni, formazioni sociali e cittadini di pretendere la superiorità delle idee, a favore dell’uguaglianza. Sempre l’art 2 riconosce i diritti inviolabili all’uomo anche in merito alle formazioni sociali e ciò determina anche il diritto di aderire o recedere da esse. Inoltre si ritiene che l’appartenenza ad una formazione sociale soprattutto se religiosa non sia considerata una manifestazione di pubblica identità, altrimenti si ricadrebbe nella mentalità dei diritti riflessi dell’epoca fascista; 4-principio di uguaglianza sancito dall’art 3 secondo cui l’uguaglianza dei cittadini è totale nel godimento dei diritti politici e civili, determinando alcune
garanzie anche per stranieri o coloro che ricadano nella sfera della giurisdizione italiana. Inoltre implica l’omogeneità dei regimi ad accezione delle differenze generate dalla diversità dei contesti; 5-principio autonomistico sancito dall’art 5 secondo cui la repubblica riconosce la e promuove le autonomie locali e passando quindi ad un modello in cui comuni, città metropolitane, province, regioni e stato sono entità dotate di autonomia. Con la riforma della legge 3 del 2001 le componenti della repubblica hanno un proprio potere ma sono obbligate a coordinare le rispettive competenze per arrivare a decisioni condivise qualora si manifesti una convergenza dei rispettivi poteri, 6-con la legge 3 del 2001 sono stati introdotti i principi di sussidiarietà verticale, e di differenziazione e adeguatezza che rafforzano l’identità delle singole istituzioni incrementando il senso di appartenenza nazionale. Il principio di sussidiarietà orizzontale invece determinò l’affidamento ai privati anche di funzioni pubbliche ma presenta il limite di incidere negativamente sulla garanzia di imparzialità, attenuando anche il senso solidaristico e di appartenenza comune. Ciò perché l’iniziativa dei privati si manifesta non del tutto orientata verso l’interesse generale ma a quello di proprio; 7-infine le relazioni esterne con gli altri stati determinate con la nostra adesione all’unione e l’istituzione dei tribunali internazionali per il perseguimento dei crimini contro l’umanità, determinando così l’evoluzione verso nuovi modelli di pace e sicurezza. In merito alla sfera religiosa abbiamo l’art 7,8,19,20 e dopo la riforma del 2001 anche nell’art 117. Al tempo della redazione, l’assemblea costituente si ritrovò in uno scontro ideologico in quanto la componente cattolica chiedeva di salvaguardare il regime di cui essa godeva durante il fascismo in base ai patti lateranensi, a cui si contrapponevano altre componenti in virtù dei principi repubblicani. Si raggiunse così un’intesa ripartendo il settore normativo in 2 sotto-sistemi e si individuò il bene da proteggere nel comportamento umano della religiosità, intesa sia come bene dello spirito sia nei bisogni materiali della persona e per questo motivo nei diritti civili furono ricompresi i diritti di libertà religiosa resi normativi nell’art 19. Secondo questo articolo tutti hanno il diritto di professare la propria fede, di farne propaganda e di esercitarla in pubblico o privato, purché non contrario al buon costume. A maggior tutela si sancì nell’art 20 l’obbligo delle istituzioni pubbliche ad evitare ed eliminare le discriminazioni che potessero provenire dalla legge, dall’attività amministrativa o di governo. L’art 8 enuncia la pari libertà di tutte le confessioni religiose con diritto di organizzarsi secondo i propri statuti purché non in contrasto con le leggi italiane ed i loro rapporti con lo stato sono regolati sulla base di intese con le relative rappresentanze, mentre nell’art 7 fu enunciato il riconoscimento della sovranità della chiesa rispetto a quella statale, i cui rapporti sono regolati dai patti lateranensi. In sostanza con questo sotto-sistema i rappresentanti dell’area cattolica ottennero la conferma costituzionale della tutela della chiesa cattolica reclamata dal vaticano, mentre le altre componenti politiche ottennero la concessione di un regime analogo per le altre confessioni. Esso però deve coordinarsi con la disciplina delle libertà religiose stabilita negli art. 19-20, ossia il diritto di professione della fede a tutti e non solo ai cittadini. Il clima storico-culturale della nascita della repubblica può aver determinato una lettura troppo continuista in merito al fenomeno religioso e le stesse dottrina e giurisprudenza stentano a elaborare regole che adeguino tale disciplina al modello delle relazioni sociali della costituzione. Ciò è spiegabile dalla permanenza della cultura giuridica del precedente ventennio, cioè dei rapporti di forza esistenti dopo le elezioni del 1948, con la maggioranza nelle mani del partito cattolico e la sconfitta delle sinistre coalizzate. A partire dal 1948 dottrina e legislazione hanno maneggiato le fonti costituzionali in materia religiosa privilegiando l’ordine cronologico nel testo,
dovrebbe costituire la protezione contro ogni valutazione arbitraria in pregiudizio verso esse, anche se tale obiettivo non sempre è stato raggiunto. Questo articolo pone dei limiti alle istituzioni dello stato in merito alla funzione legislativa ossia il divieto di speciali limitazioni legislative sia al potere impositivo dello stato ossia il divieto di speciali gravami fiscali. Relazioni bilaterali: i rapporti fra stato e confessioni religiose sono volti alla realizzazione delle libertà di esse, e in merito alla materia degli interventi pubblici a favore delle religioni dovrebbe rimanere nell’ambito del diritto comune riservando alla disciplina contrattata solo il coordinamento dell’intervento. La materia della normazione contrattata non può essere indeterminata e necessita di alcuni limiti di ambito. In questi casi se l’attività legislativa dello stato è affidata al parlamento, il governo invece è volto a produrre il contenuto reale delle leggi che vengono sottoposte al parlamento per l’approvazione e l’accordo viene così trattato tra le rappresentanze confessionali e il governo come titolare del potere di indirizzo politico. In sostanza una prima attenuazione di tale modello costituzionale richiederebbe l’emanazione di una legge organica sulle libertà religiose, al fine di rendere più specifiche ed attuative le libertà sancite dagli art. 19 e 20 e sottraendo così ai regimi particolari della legislazione contrattata ciò che deve essere garantito a tutte le formazioni sociali religiose ed ai singoli. Con la normazione contrattata fra stato e confessioni si sarebbe avviato un processo di attuazione del programma costituzionale espressione di una democrazia partecipata, ma secondo altri rappresenterebbe uno strumento indispensabile per ottenere privilegi simili a quelli ottenuti dalla chiesa con la revisione del concordato. Questa seconda ipotesi sembra avvalorata dalle intese fotocopia cioè accordi che presentano stesso contenuto, forma e scarsa espressione di esigenze di un singolo gruppo, e di conseguenza molti gruppi religiosi cercano di attingere ai benefici che le altre confessioni religiose hanno già ottenuto con l’intesa con lo stato. Trattandosi però di una scelta politica non sembra potersi accreditare un diritto all’intesa da parte di qualsiasi raggruppamento religioso, ma ogni raggruppamento che divenga tale potrà tentare di pervenirne percorrendo la strada istituzionale dell’attivazione degli strumenti di tutela degli art. 19-20, considerata come confessione religiosa. La stipula delle intese con altre religioni non incontra però unanimi consensi dottrinari, in quanto sembrerebbe che abbiano determinato una tardiva vitalizzazione dello strumento dell’accordo politico fra governo statale e confessionale. Occorre poi ricordare in Italia gran parte dei diritti di libertà religiosa è stato realizzato con la legislazione ordinaria, mentre la legislazione bilateralmente convenuta con le confessioni religiose mostra sempre più rigidità che frena l’evoluzione democratica del nostro ordinamento. Ai quattro articoli 7,8,19 e 20, si aggiunge anche l’articolo 117 comma 2 con la riforma del 2001. Tale riforma aveva annunciato la trasformazione dello stato in senso federalista cioè un riassetto che avrebbe reso le regioni autonomamente protagoniste della disciplina in determinate materie come diritto pubblico. Ciò però in contrasto con l’art 117 comma 2 il quale enuncia che la disciplina dei rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose è riservata alla competenza dello stato centrale, e costituisce un più severo vincolo all’evoluzione delle discipline giuridiche del fenomeno religioso e limita la pratica che va sempre più manifestandosi nell’esercizio dei poteri pubblici locali. In merito alle regioni, la stessa costituzione nel 1948 prevedeva la potestà legislativa per cui se si fosse voluta stabilire una riserva tra stato e confessioni religiose, lo si sarebbe dovuto affermare in modo esplicito. Inoltre nulla consentiva di escludere nel 1984 di
ipotizzare una disciplina regionale dell’attuazione o esecuzione degli accordi e si parlò così di delegificazione. Contemporaneamente altre fonti interne prevedono accordi fra autorità ecclesiastiche e organi pubblici che porterebbero ad escludere la riserva esclusiva del legislatore statale sancita dall’art 117. Tale articolo comma 2 necessita di un chiarimento, in quanto negli art. 7 e 8 si parla di rapporti tra stato e confessioni religiose, mentre nell’art 117 di rapporti con la repubblica. Da tale differenza si evince o una distinzione di ambiti o l’intento di costituzionalizzare una riserva di competenza centralistica più ampia di quella presente negli art. 7 e 8. Infine i rapporti a carattere religioso che si producono nello spazio sociale comprendono anche i rapporti con le confessioni religiose, ma non si esauriscono in quella materia. Diritti nuovi e religione nella nuova governance europea: A partire dagli anni 60 del secolo scorso il processo di integrazione europea ha dispiegato una trama volta all’integrazione e non all’esclusione, per poter giungere alla comunità dei diritti fondamentali, e con il trattato di Maastricht del 1992 la tutela dei diritti fondamentali passa dal piano della costruzione giudiziaria al piano normativo positivo. Secondo il Tue l’unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per salvaguardare i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950, ma modificato nel 1997 con il trattato di Amsterdam affermando che l’unione si basa sui principi della libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. Inoltre l’art 13 prevede che il consiglio possa prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni basate sul sesso, religione, razza, origine etnica, età, tendenze sessuali, handicap. Ciò fu completato infine dal vertice europeo di Nizza del 2000 in cui si inaugura la nuova stagione per la tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo, con la proclamazione della carta europea dei diritti fondamentali, la quale esprime il punto di vista europeo sui diritti umani ed è dotata dello stesso valore giuridico dei trattati. L’art 10 della carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ed incluso anche il diritto di manifestare la propria religione individualmente o collettivamente mediante culto, insegnamento, pratiche e l’osservanza dei riti. Le regole della governance europea non hanno più carattere dogmatico, ma sono il prodotto dell’azione competitiva di soggetti e gruppi di interesse che in modo aperto argomentano e negoziano all’interno della complessa rete europea. In quest’ottica in merito alle confessioni religiose il carattere interattivo e dialogante della governance europea produce un rigetto di quella logica concordataria e quindi muove dai bisogni dell’uomo collocando le diverse forme organizzate delle religioni portatrici di bisogni ma non necessariamente coincidenti con quelle dei rispettivi seguaci. Infatti le norme di protezione per le chiese rilevano solo una funzione strumentale per gli interessi dell’uomo ma non esercitano poteri pubblici sui singoli e quindi da un lato l’integrazione europea offre ai gruppi religiosi nuove chance, dall’altro le costringe alla competizione mutando il diritto dei rapporti tra stati e confessioni religiose in diritto del mercato religioso. Affermazione dei principi religiosi nella giurisprudenza delle corti di Strasburgo e del Lussemburgo: Con l’istituzione del consiglio d’Europa si è dato vita al primo catalogo di diritti e libertà fondamentali della personalità umana, e con la Cedu viene tutelata la libertà religiosa oggetto delle disposizioni contenute negli articoli 8,9,10,11,12 e 14. In quest’ottica l’azione politica è stata affidata all’assemblea parlamentare del consiglio d’Europa e del comitato dei ministri, mentre l’azione giurisdizionale alla commissione europea dei diritti dell’uomo e della corte europea dei
Lussemburgo al fine di conferire ampi margini di azione alla libertà religiosa. Una prima vicenda con riferimento alla libertà religiosa è la sentenza Van Duyn contro Gran Bretagna: ad una cittadina olandese veniva vietato l’ingresso nel RU per motivi di ordine pubblico, connessi alle funzioni che quest’ultima svolgeva nella Chiesa di Scientology. La Corte ha giudicato lesiva del principio comunitario della libera circolazione delle persone la misura adottata dalle autorità britanniche. Nella sentenza Prais contro il Consiglio delle CE: la causa aveva ad oggetto l’ammissione al ruolo di funzionario comunitario di una candidata che riteneva lesa la propria sensibilità religiosa in ragione della coincidenza delle prove d’esame con la festività ebraica della Pentecoste. La ricorrente dopo aver presentato una istanza per richiedere una data diversa e aver poi constatato il mancato accoglimento di quest’ultima, presenta ricorso alla Corte di giustizia comunitaria, che respinge il ricorso per l’eccessivo ritardo di presentazione, ha comunque riconosciuto al qualificazione religiosa del caso in esame e l’opportunità di tener conto delle esigenze religiose dei candidati per i concorsi alle istituzioni europee. La vicenda Kostantinidis contro il tribunale di Tubinga ha ad oggetti il ricorso di un cittadino greco che lamentava l’errata traslitterazione del proprio nome, da cui sarebbe derivata una lesione spirituale. Nella sentenza la Corte di giustizia ha sostenuto che uno errore nel nome può determinare danno nell’esercizio dell’attività professionale, ma ha trascurato il campo di tutela della libertà religiosa. Nel caso dell’Association Eglise de Scientologie et Scientology International Reserver contro la Repubblica Francese, la questione si basava sull’interpretazione da dare all’art. 58 TCE, che ha previsto la possibile operatività di disposizioni derogatorie al principio di libera circolazione dei capitali, nell’ipotesi di motivazioni di ordine pubblico. In quanto queste possono essere invocate valutando gli interessi nazionali degni di protezione. Il fattore religioso qui sembra essere assente, ma in realtà l’adozione di un qualsiasi provvedimento governativo penalizzante l’attività di una organizzazione confessionale costituisca un atto di particolare ostilità per la libertà religiosa. Si discute molto sulla dimensione pubblica del fenomeno religioso, secondo alcuni come valore intrinseco dell’ordine sociale, e secondo altri è un valore che concorre alla promozione della persona umana. Ciò induce a dire che il fenomeno religioso ha un rilievo pubblico, ma non si trova però una concezione pubblica univoca e condivisa. La sussidiarietà orizzontale viene spesso applicata con modalità devianti utilizzando lo strumento della collaborazione fra pubblico e privato, e con la conseguenza che gli interessi di parte spesso pretendono di prevalere sull’interesse generale, in nome della dimensione pubblica di ciò che essi rappresentano e sfumano i parametri della responsabilità dei ruoli e ne risultano vanificati i presidi dell’imparzialità delle funzioni pubbliche, umiliando gli apparati pubblici. In merito al fenomeno religioso vi è la svalutazione del criterio della distinzione degli ordini cioè statale e delle religioni. La collaborazione delle organizzazioni religiose con lo stato se pretendono di imporre nella società civile i propri valori assoluti si determinerà una rottura dell’indipendenza reciproca e della neutralità dei poteri pubblici. In merito alla sua dimensione pubblica possiamo dire che la religiosità umana è un valore che la costituzione annovera tra i diritti inviolabili dell’uomo e munisce ogni forma di religiosità di una garanzia di libertà uguale per tutti, tutelata da eventuali abusi dei poteri pubblici. La religiosità come comportamento umano è espressione dell’interventismo del cosiddetto stato sociale del quale dovrebbero beneficiare tutte le organizzazioni delle fedi e le confessioni religiose che hanno stipulato l’intesa con lo stato. La
collaborazione delle confessioni religiose con i pubblici poteri va intesa facendo riferimento al principio di laicità e di sussidiarietà. Inoltre i termini formazioni sociali a carattere religioso e confessioni religiose non sono sinonimi. Il concetto di minoranze religiose descrive una realtà ossia il diverso rilievo sociale fra i gruppi religiosi esistenti in Italia. Se la collaborazione con lo stato fosse operata a tutte le formazioni sociali a carattere religioso si opererebbe coerentemente con la logica di rilievo dell’interesse collettivo della religione, più vicina al concetto di interesse pubblico. Questa opportunità però è offerta in maniera discriminante in quanto siamo fuori dall’area dell’accezione minima della laicità. La costituzione contiene sia il principio della laicità sia un progetto di politica in materia religiosa che costituiscono i paradigmi entro i quali si sviluppa il ragionamento sulla dimensione pubblica del fatto religioso e sulla collaborazione fra gruppi religiosi e istituzioni pubbliche. Il progetto di democrazia fu elaborato dai costituenti ma risulta essere alterato da una prassi istituzionale che non coincide con le reali intenzioni di essi né con la lettura delle norme e dal quadro sui rapporti sociali. Inoltre, l’applicazione degli art. 7,8,19 e 20 svincolate dal loro contesto ha determinato una visione della chiesa come un giano bifronte per cui essa è soggetto sovrano, esterno all’ordine dello stato, ma anche entità investita di ruoli pubblici o semi-pubblici nella sfera giuridica statale. Ogni altro gruppo religioso a cui non è attribuita la qualificazione di confessione religiosa è discriminato e non ha accesso alle garanzie ed ai benefici che la mano pubblica stabilisce, ma trova legittimazione in vista del favore verso ogni forma di religiosità umana. Inoltre non è coerente con la forma del governo attribuire ad alcune formazioni religiose più influenti lo stesso ruolo pubblico che il fascismo attribuì alla chiesa cattolica. Quindi occorre riconsiderare il ruolo che si attribuisce solo alle confessioni religiose e bisogna evitare di confondere il dato storico con la nuova collocazione che i rapporti fra confessioni religiose e stato. Se l’oggetto della dimensione pubblica è la religiosità come comportamento umano è necessario che una legge sulle libertà religiose vada a regolare in maniera uguale per tutti il diritto individuale e collettivo di libertà di professione di fede religiosa, garantendo l’accesso ai benefici erogati dalla mano pubblica. Oggi la chiesa beneficia di un flusso di finanziamenti pubblici e tali benefici non sono sanciti in normative generali ed universali, di cui la religiosità dei cittadini ne beneficia indirettamente e discriminata. Questi privilegi sono presentati come forme di interventismo statale conseguente alla dimensione pubblica del fatto religioso. La chiesa ottiene un ruolo singolare nella sfera civile definito privato, come nel caso delle scuole di tendenza che la chiesa rifiuta il mero ruolo privatistico e ne rivendica la parificazione in nome del pluralismo culturale. L’orientamento di tendenza di queste scuole è espressione di un potere pubblico nell’ordine proprio della chiesa non compatibile con la neutralità delle funzioni pubbliche. Anche il modello della legislazione contrattata tra confessioni religiose e stato deve adempiere al ruolo di regolazione di una materia ben delimitata ossia i loro rapporti con lo stato, che non devono influire sulla diretta ascrivibilità dei diritti civili. La collaborazione tra confessioni religiose e istituzioni pubbliche si svolge anche a livello di amministrazione, ma anche esso risente del quadro discriminatorio e quindi impone una più attenta analisi della disciplina di questi rapporti attraverso il filtro della distinzione degli ordini, soprattutto in merito al legame tra singolo e soggetto collettivo religioso di rispettiva appartenenza. Inoltre sembra che la chiesa e le confessioni religiose competano con le istituzioni civili sullo spazio pubblico, ma stenta ad emergere un metodo oggettivo dello stato che disciplini questo fenomeno.
2-interruzione volontaria della gravidanza, con la legge 194 del 1978 per poter tutelare le donne che vi facevano ricorso in maniera clandestina e senza protezione sanitaria, contestata però dalla chiesa cattolica. Essa fu ammessa ma con precisi vincoli e inserita come nuovo valore inteso “tutela della maternità consapevole”, superando così il pensiero unico cattolico a favore del diritto di scelta dei genitori. La legge contemplò il diritto per il personale sanitario di esimersi per obiezione di coscienza, mentre il partner maschile della gravidanza non è tutelato qualora dissenta dalla decisione della madre e ne sorgono ugualmente i doveri genitoriali. Questa disparità di trattamento è frutto di una comparazione di una comparazione degli interessi operata dal legislatore, contestata da molti e rappresenta l’evoluzione dei costumi e valori della società. 3-procreazione medicalmente assistita, ossia la natura trova ostacoli ma la scienza offre soluzioni per aiutare la procreazione, suscitando conflitti ideologici. La legge 40 del 2004 regola tale disciplina, stabilendo il divieto di inseminazione eterologa cioè fecondazione con gameti non provenienti dalla coppia. Sono previsti limiti anche per l’inseminazione omologa in merito al numero di embrioni creabili o all’utilizzo di tali tecniche. Anche in questo caso viene riconosciuto al personale sanitario il diritto di astenersi per obiezione di coscienza, e la coincidenza fra la visione della chiesa e della disciplina appare spesso distante dalla pari dignità sociale della persona umana. 4-l’art 32 vieta la somministrazione di cure mediche non volute dal paziente, ad eccezione di obbligo di legge. Alcuni vedono nei casi estremi di rifiuto di interventi sanitari forme di eutanasia, cioè suicidio volontario. Vi sono casi in cui vi sono cure non risolutive di patologie gravi non consentono la guarigione e lasciano al paziente in condizione vegetative senza speranza, e si è posto quindi il problema del diritto di operare scelte preventivamente detto testamento biologico e consente il rifiuto di determinati trattamenti. Una cultura religiosa non riconosce tale diritto, ispirandosi al all’indisponibilità della vita che condanna il suicidio, mentre altre teorie lo reclamano come espressione di solidarismo. Si definisce accanimento terapeutico come la somministrazione di cure incapaci di garantire guarigione da patologie che condurranno alla morte, ma spesso volte a prolungarne la vita in condizioni disumane, ed è condannata dal catechismo cattolico. I sanitari possono obiettare per coscienza dinanzi a richieste di interruzione delle terapie. Restano inoltre i problemi delle istituzioni di far conciliare le esigenze della persona e quelle delle grandi agenzie religiose o ideologiche che tendono a imporre le proprie credenze su di esse. Quarta parte ecclesiastico La religiosità umana si manista in collettività organizzate in vario modo e dotate di un patrimonio di credenze, valori. L’insieme di questi elementi costituisce un fenomeno sul quale i poteri pubblici hanno un limitato potere di controllo. Tale patrimonio non può essere oggetto di sindacato di merito da parte dell’autorità civile, ma le azioni, beni e personale se operano in territorio nazionale sono oggetto della giurisdizione dello stato in funzione della legalità costituzionale. L’ordinamento costituzionale ha quindi il compito di disciplinare le garanzie di cui queste organizzazioni possono godere ma anche quello di stabilire i limiti di esse qualora i comportamenti di esse non sono conformi all’ordinamento. In merito all’italia abbiamo la chiesa cattolica ossia l’organizzazione religiosa che consta di poteri, uffici, regole giuridiche, come uno stato moderno, la
cui sovranità è esercitata senza limiti territoriali di molti altri stati. Altre persone praticano la fede religiosa attraverso organizzazioni meno complesse che costituzionalmente godono degli stessi diritti e garanzie, ma sul piano pratico risultano discriminati. Da tutto ciò si evince che vi è una serie di esigenze comuni che sembrano riconducibili alla garanzia dell’art 20 che fissa il divieto di limitazioni legislative e gravami fiscali verso organizzazioni religiose. In merito alle esigenze abbiamo: 1 l’autonomia statuaria cioè ogni formazione collettiva a carattere religioso si dota di regole condivise dette statuti, ma qualora è più complessa si parla di ordinamento. Gli ordinamenti sono derivati, se operanti nella liceità stabilita da un ordinamento giuridico statale di cui restano soggetti; sono originari se sono frutto di un’autodeterminazione. Queste organizzazioni reclamano l’originarietà della propria autonomia e non derivante dallo stato; 2 libertà di esercizio del culto sancito dall’art 1 del concordato del 1929 volto alla difesa degli ecclesiastici per gli atti del loro ministero; 3 enti del culto su cui è stabilita la vigilanza e tutela delle autorità statali volto a comprendere anche la possibilità di scioglimento dell’ente; 4 agevolazioni fiscali che sono equiparate ai fini d’istruzione o di beneficenza; 5 finanziamento non previsto per i culti ammessi nello stato, m solo per le organizzazioni che hanno accordi con esso; 6 personale dell’organizzazione in quanto si prevede la possibilità che i culti esprimano tali ministri; 7 comunicazioni con i fedeli ossia ai culti ammessi è garantito il diritto di comunicare con i fedeli, ma non si prevede medesimi strumenti di promozione e sostegno che lo stato offre alla religione di stato. Per le organizzazioni di grandi dimensioni la comunicazione si espande anche in aree profane come la gestione di scuole e si tratta di attività di natura pastorale che hanno un risvolto imprenditoriale; 8 edifici di culto al fine di riunire i fedeli, mentre per la chiesa cattolica si prevede una sorta di servitù di uso pubblico gestita dal diritto della chiesa e recepita nell’ordinamento; 9 l’assistenza spirituale ai propri fedeli come nei luoghi di cura, mentre per la chiesa cattolica il concordato del 1929 previde l’istituzione di un ordinario militare ossia un vescovo volto a tale assistenza verso i militari, con cappellani assunti nelle forze armate; 10 garanzie per i fedeli ossia il divieto di discriminazioni per la diversità di fede e la libertà di discussione in materia religiosa; 11 matrimonio religioso da parte del ministro del culto autorizzato secondo la legge statale, mentre il matrimonio religioso cattolico diviene oggetto di riconoscimento dall’ordinamento sia tramite effetti civili sia con l’ingresso nella sfera statale dell’istituto matrimoniale dell’ordinamento della chiesa; 12 insegnamento della religione nelle scuole pubbliche grazie alla riforma gentile ed ampliata dal concordato lateranense, ma non prevista per i culti ammessi. È garantito solo il diritto di esonero dall’insegnamento della religione cattolica, ed è prevista la possibilità per i genitori di chiedere dei locali per l’insegnamento di questi culti con relativi limiti. Nonostante ciò non sono stati attuati i principi di pluralismo e di uguaglianza, regolando i diritti riconosciuti per ciascun gruppo tramite lo strumento della normazione contrattata con le confessioni religiose. Per tutti gli individui e gruppi che non costituiscono una confessione religiosa continua ad essere usata la vecchia legge sui culti ammessi nello stato. La possibilità di un individuo di poter aderire costituire un ente religioso collettivo rappresenta la sua libertà religiosa nella sua dimensione sociale. Emerge il regime discriminatorio dei culti ammessi nello stato secondo la legge 1159 del 1929, perché se nella teoria garantirebbe l’esercizio anche pubblico di tali culti, nella pratica invece sono soggetti a notevoli autorizzazioni discrezionali dell’autorità civile. Inoltre viene riconosciuta la possibilità di erigere in ente morale gli istituti di culti diversi della religione cattolica, ma norme speciali per la vigilanza e il controllo dello stato possono essere anche stabilite nel decreto di erezione dell’ente. Vincolo poi rafforzato dalla vigilanza e tutela governativa
documentazione che l’attesta. -Unione induista italiana, sanatana dharma samgha: anch’essa ha propria autonomia riconosciuta in base al proprio statuto e ordinamenti. Viene garantita la libertà religiosa e agli organismi da essa rappresentati, e oltre alla riconoscibilità degli enti è possibile anche quella di altri centri tramite la documentazione prodotta dall’unione induista italiana e riconosciuti come enti religiosi induisti civilmente riconosciuti. Alla congregazione cristiana dei testimoni di geova non è stato assicurato la parità di trattamento con le altre confessioni. Con l’intesa firmata nel 2007, la congregazione avrebbe ottenuto la qualifica legale di confessione religiosa e il riconoscimento della propria autonomia, in quanto organizzata sui propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. La libertà di organizzazione sarebbe attuata mediante la sua congregazione centrale, nonché con il riconoscimento della personalità giuridica di altri enti, la cui costituzione sia già stata approvata dalla congregazione generale. L’intesa ha solo valore di impegno governativo ma le sue regole non hanno vigore in italia e ne consegue la denominazione di confessione religiosa virtuale, senza determinare l’accesso alle garanzie poste dall’art 8. In sostanza si ipotizza lo stesso regime giuridico per tutte le confessioni, ma non è veramente equiparabile alla chiesa e né a quello dei culti ammessi nello stato. lo stato in tutte le confessioni ne riconosce la propria autonomia rilevando un rapporto tra esse e i seguaci, attribuendone ad esse un potere di rappresentanza degli interessi soggettivi dei fedeli. Condizione della chiesa cattolica in italia: l’art 7 comma 1 riconosce sovranità alla chiesa, enunciata in parallelo con quella statale e con reciproca indipendenza. Inoltre le viene riconosciuta in via esclusiva autonomia originaria, ma qualora agisca sul territorio italiano lo stato ne delimita l’operatività dell’organizzazione ecclesiastica. Le norme di derivazione pattizia hanno regolato le condizioni di libero esercizio del potere spirituale in conformità con le norme del concordato. Il concordato del 1929 è stato oggetto di revisione nel 1984 garantendo la realizzazione della democrazia costituzionale. Inoltre la garanzia di libertà della chiesa è estesa allo svolgimento della sua missione e n’è garantita anche la libertà di organizzazione, quest’ultima disciplinata dall’art 7. Quindi l’accordo del 1984 ha ammesso nel sistema giuridico la disciplina attuale degli enti e del patrimonio della chiesa. La legge 222 del 1985 e il regolamento di attuazione 33 del 1987 dettano la disciplina del riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici, ossia un modello imitato nelle intese con le altre confessioni religiose. Gli enti civilmente riconosciuti sono creati dall’autorità ecclesiastica fuori dall’ordinamento italiano e un presupposto ai fini del riconoscimento è la necessità che l’ente abbia sede in italia determinando così la giurisdizione territoriale dello stato italiano. L’ente inoltre deve avere lo svolgimento di attività di religione e di culto, caratteristica che dovrebbe costituire il fondamento del regime speciale concesso a questi enti nell’accordo concordatario. Secondo altri il diritto canonico non dovrebbe avere valore di norma richiamata dall’ordinamento ma dovrebbe avere solo valore di fonte statuaria. La distinzione fra attività religiose e diverse rinviene anche nelle successive intese con altre confessioni religiose, senza rimandi agli ordinamenti esterni. La legge 222 del 1985 ha previsto un procedimento abbreviato per il riconoscimento di alcuni enti ecclesiastici della chiesa quali diocesi, parrocchie e istituti per il sostentamento del clero. Una
sorta di procedimento di omologazione in cui veniva controllata la regolarità degli atti dell’autorità ecclesiastica. La dottrina ha distinto diverse procedure di riconoscimento degli enti cattolici: il riconoscimento per antico possesso di stato, cioè la personalità giuridica è riconosciuta ad enti che esistevano già in epoca precedente alla formazione dello stato unitario e vi rientrano la santa sede, le chiese cattedrali, le diocesi, i seminari; il riconoscimento per legge ossia vi rientra la personalità giuridica della conferenza episcopale italiana che riunisce i vescovi italiani; il riconoscimento per decreto: in base alla legge n 13 del 1991 il decreto non deve essere più emanato dal presidente della repubblica, ma dal ministro dell’interno. È venuto meno anche il parere del consiglio di stato con la legge del 1997. Il riconoscimento opera così dall’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche. Il regolamento della legge 222 del 1985 detta la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica civile. La domanda va presentata alla prefettura della provincia in cui ha sede l’ente da chi rappresenta l’ente a norma del diritto canonico e accompagnata dalla documentazione per provare che l’ente possieda i requisiti per il riconoscimento. Il prefetto istituisce la domanda di riconoscimento e acquisisce ulteriori elementi rivolgendo la richiesta all’ente. La prefettura in seguito esprime un proprio parere sulla richiesta e trasmette gli atti al ministero dell’interno. La procedura si conclude con il decreto di riconoscimento adottato dal ministro dell’interno nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica. Una volta ottenuto il riconoscimento gli enti ecclesiastici devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Vicende successive al riconoscimento: modifica, cioè l’art 19 della legge 222 del 1985 dispone che ogni mutamento sostanziale di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del ministro dell’interno; revoca ossia la perdita della personalità giuridica di un ente ecclesiastico potrebbe anche avvenire su iniziativa del ministro dell’interno, ed anche il decreto ministeriale di revoca acquista efficacia civile con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche; estinzione ossia l’autorità civile che intende sopprimere un ente ecclesiastico deve trasmettere lo stesso al ministro dell’interno. Quest’ultimo ordina l’iscrizione dell’atto nel registro delle persone giuridiche al fine di acquisire efficacia civile e provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso. Amministrazione e gestione: per le confessioni religiose è sancito solo il principio di non ingerenza dello stato nell’amministrazione, l’art 7 della legge 121 del 1985 sancisce che l’amministrazione di beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta a controlli previsti dal diritto canonico. Il diritto canonico regola il regime di amministrazione e gestione e sottraendo tali enti al regime ordinario delle persone giuridiche. Nella chiesa infatti opera un sistema piramidale per cui tutti gli enti pubblici sono proprietari dei rispettivi patrimoni, ma non hanno pieni poteri di amministrazione. A chi intende stipulare un negozio giuridico con un ente ecclesiastico, si impone l’onere di verificare la normativa canonica concernente sia i poteri di rappresentanza sia la necessità che gli atti autorizzativi provenienti dall’autorità ecclesiastica superiore. Per tutelare terzi che entrano in contatto con un ente ecclesiastico, la cei ha l’obbligo di comunicare al ministero dell’interno e i provvedimenti canonici determinano il limite di competenza per valore e l’individuazione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Nelle intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica i requisiti per il riconoscimento degli enti ecclesiastici sono analoghi perché frutto d’imitazione, ma il richiamo agli ordinamenti delle singole confessioni non istituisce un’autonomia diversa da quella privata.
scelta libera di metodologie, tempi di insegnamento. Occorre ricordare anche la modifica del titolo V sancendo nell’art 117 comma 3 l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Anche l’attività caritativa costituisce un impegno degli enti legati alle religioni. Nel sistema pluralistico la motivazione religiosa che ispira tali attività non indica una competenza esclusiva delle chiese, ma può essere fatta da chiunque ne abbia interesse con qualunque motivazione. Con la conciliazione del 1929 lo stato fascista ripristinò la libertà degli enti ecclesiastici cattolici in merito alle attività caritatevoli, assistenziali. Con la repubblica di delineò lo stato sociale teso ad attuare i diritti sociali e gli stessi articoli della costituzione come il 32 sulla tutela della salute o il 34 sul diritto all’istruzione dimostrano come l’assistenza è divenuta attuazione di un diritto costituzionalmente sancito. L’art 38 stabilisce che l’assistenza privata è libera, principio rafforzato dall’art 118 comma 4 secondo cui stato, regioni, città metropolitane, province e comuni si occupano dello svolgimento di attività di interesse generale. Il decreto legislativo n 267 del 2000 in materia di gestione dei servizi sociali è prevista la libertà dell’ente locale di individuare la forma di gestione più appropriata. La revisione del 1984 riconobbe alla chiesa la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, caritativa ed educativa. Di conseguenza anche per le confessioni religiose diverse da quella cattolica viene riconosciuta la legittimità per lo svolgimento di attività socialmente utili. Quindi viene riconosciuta l’attività caritativa della chiesa purchè senza preferenze che violerebbero l’imparzialità. Il decreto legislativo 460 del 1997 stabilisce un regime tributario a favore di qualsiasi categoria di enti non commerciali. L’onlus è una categoria tributaria volta comprendere ogni forma di ente dedito alle attività fiscalmente protette, e l’art 10 del decreto ammette l’attribuzione di onlus ad associazioni, comitati, fondazioni i cui atti costitutivi prevedono il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l’obbligo di devolvere il patrimonio verso organizzazioni non lucrative, l’obbligo di redigere il bilancio e lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori. Le onlus beneficiano dell’esenzione dall’imposta da bollo, dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle tasse sulle concessioni governative e godono di speciali agevolazioni in materia d’imposta di registro. Alle ordinarie onlus viene preclusa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate, gli enti ecclesiastici ne sono esonerati e ciò trova giustificazione nell’autonomia di tali enti senza ingerenze da parte dello stato. Tale impostazione risente però della scelta di dare prevalenza all’autonomia delle confessioni. La legge 328 del 2000 stabilisce che gli enti locali, le regioni e lo stato devono riconoscere e agevolare il ruolo dei soggetti non pubblici, in cui rientrano le confessioni religiose con cui lo stato ha concluso patti, accordi o intese, ed eventualmente impegnati in attività di programmazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il riferimento alle confessioni religiose non sembra omogeneo rispetto alla legge perché considera solo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di conseguenza ne sono esclusi gruppi, associazioni e istituzioni non strutturate in ente, per questo motivo tale comma risulterebbe incostituzionale rispetto all’uguaglianza religiosa. In questo settore gli enti ecclesiastici delle diverse organizzazioni religiose potrebbero partecipare al servizio gemmando di cui mantengono il controllo proprietario, attenuando l’indirizzo ideologico di ispirazione. Il decreto legislativo n 155 del 2006 ha introdotto l’impresa sociale, e tale qualifica può essere acquisita da tutte le organizzazioni private che esercitano un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale. Si prevede che per poter fruire di ciò, gli enti ecclesiastici tengono separatamente le scritture contabili ed adottino un regolamento che recepisca le norme del decreto. Gli enti ecclesiastici sono tenuti a depositare il regolamento e le sue modificazioni presso l’ufficio del registro delle imprese; non si applicano ad essi le disposizioni in materia di devoluzione del patrimonio residuo in caso di cessazione dell’impresa, e non tenuti a utilizzare la denominazione di impresa sociale. Fra le esigenze della religiosità collettiva vi è quella di dotarsi di personale qualificato per la direzione dell’attività d’istituto e la tale categoria assume la denominazione di ministro di culto. Si suppone l’attribuzione a tali soggetti di poteri di governo o di gestione della vita del gruppo religioso. La formazione delle guide alla cultura islamica e alla formazione religiosa, è un problema attuale sia nella prospettiva dei diritti religiosi della persona sia nella lotta al terrorismo. Sul piano giuridico l’attribuzione della qualifica di ministro di culto, presenta forti rischi giurisdizionalistici in contrasto col carattere laico degli stati europei che non tollerano interferenze negli ambiti organizzativi interni dei gruppi religiosi. La figura del ministro di culto non ha vera assonanza con la figura delle guide dell’islam perché una religione scaturita dalla cultura beduinica non poteva tollerare la figura la figura del capo religioso. L’ordinamento italiano ha concesso un sistema di tutele complesso per il personale ecclesiastico, rilevandone anche relative mansioni, mentre per i culti ammessi o le confessioni diverse dalla cattolica ha denominato il personale come ministri del culto. Tale denominazione si attaglia alle religioni protestanti ma non appare adeguata per fenomeni religiosi recenti, quali islamismo o buddismo. Per le chiese dalla tavola valdese viene stabilita la nomina dei ministri di culto avviene senza ingerenze dello stato; per le chiese cristiane avventiste del settimo giorno è prevista la medesima garanzia di non ingerenza statale per nomine dei ministri di culto e sono tutelati anche i missionari avventisti e i colportori evangelisti; nelle comunità ebraiche italiane i ministri di culto assumono la denominazione di rabbino, studiosi stipendiati dalla sinagoga; per la chiesa cattolica il riconoscimento della sovranità determina il diritto di dotarsi di personale senza ingerenze dello stato. E’ prevista un’esenzione di obblighi di leva militare per sacerdoti, diaconi e religiosi che hanno emesso i voti e si esentano gli ecclesiastici dall’obbligo di fornire informazioni ai magistrati su persone e materie di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero. Tale tutela ha corrispondenza con quella accordata a notai, avvocati, medici in merito al segreto professionale. Il finanziamento delle organizzazioni religiose può avvenire in diverse forme: il finanziamento pubblico ossia l’8x1000. Con la revisione del 1984 lo stato sostituì il finanziamento operato col supplemento di congrua con l’8x1000. L’art 47 della legge 222 del 1985 prevede che lo stato è obbligato a versare a favore della cei una quota dell’8x1000 delle entrate tributarie dell’imposta sui redditi delle persone fisiche cioè l’irpef e si tratta di una quota ripartita fra chiesa e stato in base alle scelte che i contribuenti possono indicare in sede di dichiarazione dei redditi, tale ripartizione è stata estesa anche alle confessioni religiose che abbiano chiesto di parteciparvi. Qualora i cittadini non manifestano una scelta, gli importi sono ripartiti fra chiesa e stato in proporzione alle scelte espresse. Questo sistema di finanziamento ha suscitato perplessità perché favorisce solo le confessioni religiose e ripartisce la partecipazione al finanziamento pubblico in maniera diseguale in violazione del principio di uguaglianza. In sostanza possiamo dire che almeno l’impiego delle quote dell’8x1000 che i contribuenti scelgono di destinare allo stato non dovrebbero essere oggetto di vincolo che lo stato assume verso la chiesa; questa forma di finanziamento a pioggia crea disparità sia verso l’erario pubblico sia verso altri gruppi religiosi, in