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I Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia: Dall'Unità alla Costituzione, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunto del libro "Diritto e Religione" di Macrì-Parisi-Tozzi

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013
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Diritto ecclesiastico e canonico
Diritto e religione – Macrì,Parisi,Tozzi
Capitolo primo – cenni storici
1. Il fenomeno religioso durante il liberismo ed il fascismo ( Valerio Tozzi)
L’analisi degli avvenimenti storici rilevanti sotto il profilo dei rapporti fra Stato italiano e Chiesa Cattolica
abbraccia il periodo che va dal 1848, anno di promulgazione dello Statuto albertino, ai giorni nostri.
Il Cristianesimo, fin dalla sua affermazione romana nel IV secolo a.C. ha sempre postulato il principio omnis
potestas a deo, cioè il principio in base al quale ogni potere terreno discende dal volere divino. In
quest’ottica il medio evo fu caratterizzato dalla cd. respublica christiana, dove Chiesa ed Impero erano
entrambi espressione della volontà di Dio. Ciò creava non poche implicazioni fra i due poteri, entrambi
soggetti alla potestas divina ed entrambi volti alla realizzazione del bene comune. La Chiesa tuttavia, quale
vicaria di Dio in terra era sopraordinata al potere imperiale avendo il potere di sanzionarlo in ragione della
sua diretta discendenza divina, come dimostra la cd. Pace di Canossa, dove Enrico IV, a seguito di
scomunica, fu costretto ad invocare per tre giorni il perdono di Gregorio VII affinchè questi potesse
ripristinare l’auctoritas divina che gli era indispensabile per regnare.
Con il Rinascimento ( 1440-1500 d.C. ) pur cominciando a farsi strada la machiavellica Ragion di Stato, il
potere temporale era ancora considerato di origine divina ma era già possibile notare tentativi di limitare o
rifiutare la diretta obbedienza al dettato papale. La riforma protestante di Lutero, nel XVI secolo poi,
caratterizzata da una concezione separatista ed autonomista dei due poteri, determinò la liberazione dei
sovrani dal volere della Chiesa. La Chiesa di Roma vi si oppose strenuamente, provocando in Francia e
Germani a sanguinose guerre di religione che durarono tutto il secolo. A ciò seguì una spartizione territoriale
delle varie religioni, in base alla quale ogni regnante eleggeva come propria religione quella che più gli
aggradava ( Cattolica o protestante, ma anche ed in misura minimale, la religione cd. domestica ). Era il
principio dell’ cuius regio eius et religio. Le continue invasioni di campo del potere terreno in quello
spirituale che gli eventi post riforma innescarono diedero vita ad una sovranità civile, tollerata e mascherata
dalla Chiesa che giustificava queste invasioni di campo con i concordati ecclesiastici. In realtà si andava
sempre più sgretolando il sistema di confusione dei poteri che fino ad allora aveva consentito alla Chiesa di
detenere un potere presso chè assoluto.
Nel 1600 poi, il movimento razionalista pose le basi per la laicizzazione dell’autorità civile, successivamente
rimarcata dal pensiero illuminista che enucleava il diritto naturale non più dalla volontà di Dio ma dalle
libere determinazioni razionali dell’uomo ( ragione umana) contestualizzate alla mutevoli necessità della
società civile. Il pensiero illuminista, individualistico ed egualitario come era, diede vita alle dottrine
politiche del liberalismo, ed in queste, alla dottrina dei diritti fondamentali della persona. Si è di fronte ai
prodromi della libertà religiosa modernamente intesa. L’uguaglianza fra tutti gli uomini obbligò le autorità
civili a dimostrarsi neutrali nei confronti delle confessioni religiose diverse da quella Cattolica, che
reclamavano libertà; ciò inevitabilmente pose un ulteriore tassello nell’opera di separazione dei poteri
spirituale e temporale.
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Diritto ecclesiastico e canonico

Diritto e religione – Macrì,Parisi,Tozzi

Capitolo primo – cenni storici

  1. Il fenomeno religioso durante il liberismo ed il fascismo ( Valerio Tozzi)

L’analisi degli avvenimenti storici rilevanti sotto il profilo dei rapporti fra Stato italiano e Chiesa Cattolica abbraccia il periodo che va dal 1848, anno di promulgazione dello Statuto albertino, ai giorni nostri.

Il Cristianesimo, fin dalla sua affermazione romana nel IV secolo a.C. ha sempre postulato il principio omnis potestas a deo, cioè il principio in base al quale ogni potere terreno discende dal volere divino. In quest’ottica il medio evo fu caratterizzato dalla cd. respublica christiana, dove Chiesa ed Impero erano entrambi espressione della volontà di Dio. Ciò creava non poche implicazioni fra i due poteri, entrambi soggetti alla potestas divina ed entrambi volti alla realizzazione del bene comune. La Chiesa tuttavia, quale vicaria di Dio in terra era sopraordinata al potere imperiale avendo il potere di sanzionarlo in ragione della sua diretta discendenza divina, come dimostra la cd. Pace di Canossa, dove Enrico IV, a seguito di scomunica, fu costretto ad invocare per tre giorni il perdono di Gregorio VII affinchè questi potesse ripristinare l’auctoritas divina che gli era indispensabile per regnare.

Con il Rinascimento ( 1440-1500 d.C. ) pur cominciando a farsi strada la machiavellica Ragion di Stato, il potere temporale era ancora considerato di origine divina ma era già possibile notare tentativi di limitare o rifiutare la diretta obbedienza al dettato papale. La riforma protestante di Lutero, nel XVI secolo poi, caratterizzata da una concezione separatista ed autonomista dei due poteri, determinò la liberazione dei sovrani dal volere della Chiesa. La Chiesa di Roma vi si oppose strenuamente, provocando in Francia e Germani a sanguinose guerre di religione che durarono tutto il secolo. A ciò seguì una spartizione territoriale delle varie religioni, in base alla quale ogni regnante eleggeva come propria religione quella che più gli aggradava ( Cattolica o protestante, ma anche ed in misura minimale, la religione cd. domestica ). Era il principio dell’ cuius regio eius et religio. Le continue invasioni di campo del potere terreno in quello spirituale che gli eventi post riforma innescarono diedero vita ad una sovranità civile, tollerata e mascherata dalla Chiesa che giustificava queste invasioni di campo con i concordati ecclesiastici. In realtà si andava sempre più sgretolando il sistema di confusione dei poteri che fino ad allora aveva consentito alla Chiesa di detenere un potere presso chè assoluto.

Nel 1600 poi, il movimento razionalista pose le basi per la laicizzazione dell’autorità civile, successivamente rimarcata dal pensiero illuminista che enucleava il diritto naturale non più dalla volontà di Dio ma dalle libere determinazioni razionali dell’uomo ( ragione umana) contestualizzate alla mutevoli necessità della società civile. Il pensiero illuminista, individualistico ed egualitario come era, diede vita alle dottrine politiche del liberalismo, ed in queste, alla dottrina dei diritti fondamentali della persona. Si è di fronte ai prodromi della libertà religiosa modernamente intesa. L’uguaglianza fra tutti gli uomini obbligò le autorità civili a dimostrarsi neutrali nei confronti delle confessioni religiose diverse da quella Cattolica, che reclamavano libertà; ciò inevitabilmente pose un ulteriore tassello nell’opera di separazione dei poteri spirituale e temporale.

Negli Stati italiani preunitari, governati dai vari sovrani (Regno di Napoli da Carlo III prima e da Ferdinando IV poi e sempre su ispirazione di Bernardo Tanucci; Lombardia con Maria Teresa d’Asburgo, Giuseppe II e Leopoldo II; Toscana con Leopoldo I ) e sempre in un ottica di dipendenza del potere temporale da quello divino, si svilupparono politiche e legislazioni cd. giurisdizionaliste, cioè caratterizzate da un sempre più marcato controllo dell’autorità civile sulle sostanze patrimoniali della Chiesa, sulle sue attività e sulla sua organizzazione. Il sovrano sostanzialmente accentrava su se stesso i poteri, sottraendo alla Chiesa vasti ambiti di operatività e di situazione sociali che fino ad allora l’avevano vista presso chè protagonista. Questo fenomeno venne definito come il … cauto riformismo del dispotismo illuminato.

La rivoluzione francese poi, radicando ancor più in profondità le libertà personali e i relativi principi ma soprattutto travolgendo il dispotismo dell’ancien regime, mutò gli assetti dell’Europa e ne determinò il radicale cambiamento. La Restaurazione di Vienna del 1815 (cd. Santa Alleanza) cercò tuttavia di cancellare queste conquiste della popolazione civile e tentò di porre nuovamente la Chiesa in una posizione di privilegio, in cambio del sostegno al potere dinastico restaurato. Tuttavia la Restaurazione napoleonica era pur sempre basata sull’ancien regime e le sue distinzioni e non aveva pertanto speranze di resistere all’urto dell’onda delle ideologie liberali provenienti dagli Stati Uniti nel ( 1776) e dalla Francia (1789) e alle ideologie quali delle del Mazzini, Cavour, Garibaldi, Cattaneo, ecc ….

Pur di tentare una strenua conservazione del proprio potere personale, gran parte dei sovrani italici, nel 1848, concessero a propri sudditi delle costituzioni. In quasi tutte queste esperienze i sovrani non ressero la sfida del mettere in discussione la propria autorità e finirono con il revocare le costituzioni. Tuttavia in Piemonte Carlo Alberto e lo Statuto albertino del 1848 si proposero come pilastri sui qual fondare il futuro Regno d’Italia. In Piemonte questo cauto riformismo istituì un regime costituzionale con la Camera elettiva. Ciò determinò una seppur cauta ridistribuzione dei poteri fra Corona e Parlamento. Il cattolicesimo restò religione dello Stato, ma proprio in ragione della Camera elettiva dovette ammettersi che l’autorità regia fosse costituita sulla base delle libere scelte dell’uomo fondate sul patto che lega gli uomini gli uni agli altri secondo la dottrina del contratto sociale di Rousseau. Le altre confessioni religiose erano meramente tollerate in ragione delle “patenti regie” che ne disciplinavano limiti e libertà. Si ammise il principio della centralità della legge come strumento di regolazione dei rapporti sociali e il superamento della concezione personalistica del potere a favore dello Stato di diritto. Questa convinta ed irreversibile laicizzazione dell’autorità civile e il relativo separatismo fra i due poteri fu molto inviso al Vaticano che lo avversò in tutti i modi. Il fatto che l’art. 1 dello Statuto elegga a religion di Stato la religione Cattolica apostolica romana non vuol dire che da essa debbano venire vincoli ai soggetti, ma solo che le istituzioni civile si ispireranno ad essa per tradizione e convinzione, attribuendo privilegi ai suoi seguaci e per l’organizzazione religiosa.

L’applicazione dello Statuto albertino richiese l’emanazione di una fluviale legislazione attuativa dei suoi principi. In materia religiosa ricordiamo le leggi : Sineo 1848 che stabiliva che la differenza di culto (rispetto al culto cattolico) non era di ostacolo al normale esercizio dei propri diritti civili, politici e militari; la legge Boncompagni 1850 in materia di pubblica istruzione; la I° legge Siccardi che disconosceva il privilegio del foro ecclesiastico ( cioè quello che attribuiva efficacie civile alla giurisdizione interna della Chiesa) ed indicava minuziosamente le tipologie di cause che dovevano essere discusse dinanzi al giudice civile o ecclesiastico; ciò contribuì ad accentuare ulteriormente la separazione fra i due poteri; a questa va legata la legge 3707 del 1959 che attribuì al Consiglio di Stato il potere di individuare le competenze delle autorità civili e religiose; la legge 1192 del 1851 che abolisce la disciplina statale che obbligava i cittadini a pagare decime alla Chiesa; la II° legge Siccardi che imponeva il controllo statale sugli acquisti dei cd. corpi morali, cioè le persone giuridiche la cui definizione non era ancora stata formulata finalizzata a contrastare il fenomeno delle cd. manus mortae; con il D.lgs. 777 del 1848 furono bandite dal territorio dello Stato la Compagnia di Gesù (gesuiti) e la Congregazione del Sacro Cuore, incamerandone i patrimoni, a causa delle loro politiche antistatali che rappresentavano una minaccia per la sicurezza dello Stato. Parte della dottrina inquadra erroneamente questo provvedimento fra le leggi eversive dell’asse ecclesiastico. In questo corpus di norme ( leggi eversive dell’asse ecclesiastico) rientrano invece la legge 1184 del 1851 che istituì l’imposta

alla giurisdizione civile e penale dello Stato nel territorio italiano. Si attribuiva inoltre alla Chiesa un cospicuo ristoro per meglio perseguire la sua azione universale, che però fu sempre rifiutato. Il Papa reagì a queste misure con il non expedit con il quale vietava ai fedeli cattolici di partecipare alla vita civile dello Stato, ivi compreso l’elettorale attivo e passivo; tuttavia il non expedit fallì per mancanza di ascolto e nel 1875 la maggior parte delle amministrazioni locali erano guidate da uomini provenienti dal partito di ispirazione cattolica, in contrasto con il Governo liberale di Roma. Il Governo, pur prevedendo l’obbligo scolastico,, non inserì l’obbligo di insegnamento della religione e a ciò seguiì la protesta delle amministrazioni comunali che reagirono disobbedendo al dettato del governo. Nel 1904 la legge Orlando estese fino ai 12 anni l’obbligo scolastico.

L’evoluzione dettata dalle politiche liberali, che contribuì alla formazione di una coscienza di classe nelle masse popolari non lasciò inerte la Chiesa che cercò di adeguarvisi con l’enciclica Rereum novarum di Leone XIII del 1891. A questa presto seguì la Graves de communi che è una sorta di ravvedimento. La rapida crescita della borghesia socialista e delle idee comuniste obbligò la Chiesa al tentativo di allargare il suffragio elettorale, coinvolgendo le masse contadine cattoliche al fine di contenere il movimento di Turati al nord ed il sindacalismo rivoluzionario di Labriola al sud.

Con il finire del secolo si formarono i partiti, dal socialismo al cattolicesimo sociale che contrastarono la politica liberale attuata fino ad allora. Sotto i governi della sinistra liberale di Crispi si regolò il sistema bancario sulla spinta degli scandali incentrati sul salvataggio, a spese dei cittadini, della Banca romana, di proprietà vaticana. Fu un primo riavvicinamento fra Stato e Chiesa che culminerà nelle idee filo clericali del secondo Mussolini. Per arginare sia il socialismo che il popolarismo di Don Sturzo, i liberali ed i cattolici filo-vaticano si unirono in cartello, sotto le insegne del patto Gentiloni del 1913.

Quando poi, la Chiesa rimase neutrale nella prima guerra mondiale i movimenti politici nazionalisti iniziarono a dubitare dell’effettiva opportunità della separazione fra Stato e Chiesa ed iniziarono a considerare la fede cattolica come fattore tipico della nostra civiltà. L’alleanza fra questi movimenti ed i fasci di combattimento determinò la crisi delle ideologie liberali e la virata delle istituzioni verso la destra più estrema. Con Mussolini al potere lo Stato aprì ufficialmente alla Chiesa ed alle rivendicazioni territoriali del Vaticano. La conquista del potere, le leggi fascistissime, il delitto Matteotti determinarono la strada della nuova alleanza fra Stato e Chiesa. La conciliazione, siglata con i Patti Lateranensi del 1929, si fondò sull’impegno dello Stato ad assumere un contenuto religioso, e da parte della Chiesa in un aiuto nel mantenimento del nuovo ordine civile e nazionale. In quest’ottica si promulgarono : la riforma Gentile che pone l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole come “fondamento e coronamento dell’istruzione”. Il Concordato estenderà l’insegnamento della religione anche alle scuole superiori. In materia patrimoniale la legge Santucci legittima nuovamente l’esistenza e la proprietà degli enti ecclesiastici soppressi dalle leggi eversive. Fu istituito il Ruolo organico dei cappellani cattolici nel Regio esercito nel 1926 e fu prevista come obbligatoria l’affissione del crocefisso nelle aule con i regi decreti del 1924 e 1928. All’autorità ecclesiastica fu affidata la rappresentanza istituzionale degli interessi e dei bisogni delle persone, che coincidevano inevitabilmente con quelli di tutti i cattolici.

La stipula dei Patti fra il cardinale Gasparri e Mussolini è la forma dittatoriale della disciplina delle religioni. Ad essi seguì il Trattato Lateranense con il quale, con forma di trattato internazionale, si istituiva lo Stato città del Vaticano, territorialmente autonomo e sovrano, attribuendo ad esso 40 ettari oltre il Tevere.

L’art. 1 del Trattato fa della religione cattolica apostolica romana la religion di Stato e l’art. 2 riconosce la sovranità della Santa sede in campo internazionale. A ciò si aggiunse una Convenzione finanziaria che attribuì un notevole viatico alla Chiesa, contropartita dovuta per gli eventi del 1870. L’art. 1 del Concordato poi impegna l’Italia a garantire alla Chiesa il libero e pubblico esercizio del culto nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica ed il libero esercizio del potere spirituale. Si attribuisce insomma alla Chiesa un potere di governo spirituale sui cittadini tanto autoritario e dispotico quanto quello territoriale e completamente indifferente alle reali esigenze dei cittadini. E’ ciò che la Chiesa intendeva per “contenuto

religioso dello Stato “. Con gli accordi così stipulati la Chiesa si garantiva la salvaguardia della propria indipendenza dalle ingerenze del potere civile giacchè le due potenze esercitano il proprio potere sul medesimo territorio e sui medesimi cittadini. Il Trattato attribuì alla Chiesa ed ai suoi componenti dei poteri di natura autoritativa che corrispondevano agli interessi della Chiesa stessa o del regime. Fra questi vi rientrano il matrimonio concordatario valevole anche agli effetti civili, l’istruzione religiosa obbligatoria, l’assistenza religiosa nelle forze armate, l’esenzione dell’amministrazione patrimoniale della Chiesa dal nostro regime ordinario. Si determinò, insomma, una nuova stagione di confusione dei poteri. La politica ecclesiastica è un cardine della politica fascista. Contemporaneamente alla stipula dei Patti il fascismo promulga la legge sui culti ammessi nell Stato – 1929, che pur operando un riconoscimento dei diritti dei protestanti e di altre poche confessioni religiose, si opera una vera e propria discriminazione per quelle non gradite alla Chiesa di Roma, con tanto di limitazioni e svantaggi per queste confessioni e le loro organizzazioni religiose.

  1. La democrazia repubblicana e il fenomeno religioso. (Valerio Tozzi)

Con il crollo del regime fascista, il referendum istituzionale del 2 giugno 46 e l’Assemblea costituente che produsse la Costituzione del 1948 l’Italia diviene una Repubblica democratica fondata sulle esigenze della persona umana e cui sono strumentali lo Stato ed i suoi poteri che devono garantirne la libertà materiale e spirituale, pace, democrazia politica, pluralismo. Essendo ormai al centro delle attenzioni dell’ordinamento la persona dell’uomo lo divengono inevitabilmente anche tutte quelle realtà sociali (associative) in cui la personalità dell’uomo trova un suo sviluppo e compimento. Il bene primario è la persona e le strutture dello Stato devono essere tutte rivolte a tutelarla. Anche la religiosità rientra chiaramente fra le espressioni della personalità dell’uomo e come tali tutelate dalla Costituzione; sono così salvaguardate l’organizzazione di istituzioni, enti, associazioni di vario tipo ed importanza, senza limitazioni di sorta se non quelle strettamente legate al cd. quadro della legalità costituzionale. Anche la religiosità è tutelata contemperando le esigenze di tutela di questa con le esigenza di tutela degli altri diritti costituzionalmente garantiti.

La religiosità è collocata, nella Costituzione, fra le libertà inviolabili dell’uomo (art. 2), prevedendo che la religione non deve essere motivo di discriminazione (art.3) e dotando la religiosità di un’ampia gamma di strumenti di tutela (art. 19 e 20) che ricomprendano le istituzioni ed organizzazione all’interno delle quali questa si svolge. Sinteticamente queste ultime hanno assunto la definizione di confessioni religiose. Dalla Costituzione sono poi anche disciplinati i rapporti fra le confessioni religiose e lo Stato ( art. 7 e8 ), inseriti nella parte dedicata ai Principi fondamentali. Ciò è accaduto poiché i costituenti si dovettero misurare con quegli esponenti cattolici (Dossetti, Moro) che vollero ad ogni costo salvaguardare i Patti Lateranensi, opponendosi alle correnti Togliattiane comuniste ed al pensiero autorevole di figure laiche quale quella di Pietro Calamandrei. Ne derivò la mancanza di un unitario progetto inerente la religiosità che venne lasciata fra le materie esterne all’ordinamento e come tali governate da accordi fra lo Stato e le varie confessioni religiose, in primis quella cattolica. Si affermò così la reciproca indipendenza e sovranità di Stato e Chiesa, la conservazione transitoria dei Patti Lateranensi e la necessaria, futura disciplina delle convenzioni che avrebbe regolato i rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Lo Stato si obbligò a riconoscere l’autonomia delle varie organizzazioni religiose (confessioni). La norma cardine è l’art. 8 comma I° della Costituzione che obbliga lo Stato a garantire uguale libertà a tutte le confessioni religiose.

Tuttavia le riforme che i padri costituenti auspicavano venissero prodotte in breve tempo non videro mai la luce e la struttura normativa sottostante alla Costituzione restò saldamente ancorata all’impostazione del regime fascista. Si stentò a superare il confessionismo statale, a costruire in primis intorno alla persona il sistema giuridico e poi estendendolo anche a quelle realtà dove la persona si forma quali sono le organizzazioni sociali. Ciò determinò una palese insofferenza verso il diritto concordatario, tanto da spingere

Capitolo secondo – I principi generali della disciplina del fenomeno religioso

  1. Vincoli sovra nazionali e produzione normativa ( cenni)

La tradizione democristiana italiana diede vita, nel 1943 al Programma di Milano, dove si palesava come necessaria la costituzione di una federazione degli stati europei. Tal programma ha raccolto consensi fra i governanti europei di medesima estrazione, tanto da sfociare in quello che sarà poi l’iter di formazione della moderna Unione Europea ( CECA- EURATOM-CEE, ecc…. ). Non sono solo i democristiana a parlare di esigenze di unità internazionale fra gli Stati d’Europa; anche Berlinguer all’interno del Partito comunista Italiano accenna ad un eurocomunismo inteso come nuova strategia in direzione del “socialismo nella libertà”; personalità come Giorgio Napolitano invece sono convinti che gli ideali del socialismo europeo possano coincidere con la causa di una Europa più unita, forte e solidale. Forti istanze europeiste provennero anche dal Partito Liberale Italiano di Luuigi Einaudi e dal Partito Repubblicano di La Malfa.

2.Il progetto di disciplina del fenomeno religioso nella Costituzione italiana del 1948. (Valerio Tozzi)