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Questo testo tratta dei principi fondamentali della fiscalità italiana, in particolare riguarda il comportamento economico del contribuente, l'elusione fiscale, il domicilio fiscale e la base imponibile. Viene inoltre discusso sulla distinzione tra villa e villino, il ruolo delle agenzie fiscali e la distinzione tra soggetti passivi e soggetti attivi.
Tipologia: Appunti
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La volta scorsa abbiamo parlato dell’interpretazione della norma e dell’elusione tributaria. Se dovessimo trarre un sunto da quello che ci siamo detti potremmo dire che, proprio per i problemi dell’elusione, che è correlata ad un comportamento che è finalizzato ad un risparmio di imposta senza una valida ragione economica, quando un operatore economico vuol porre in essere un operazione di tipo imprenditoriale (che rientri nell’elenco del 37 bis o no non è importante perché ci può essere abuso del diritto) deve operare in modo da realizzare una finalità economicamente rilevante. Cioè il suo operare non deve mai essere affetto da anti economicità perché molto spesso le operazioni poste in essere dagli imprenditori, o anche la gestione di un’impresa viene contestata sotto il profilo della sua anti economicità: se un’impresa continua ad essere in perdita scatta l’accertamento. “Perché hai un impresa sempre in perdita? Chi te lo fa fare? Stai tenendo un comportamento anti economico e quindi stai nascondendo qualcosa”. Questa è la mentalità dell’Agenzia delle Entrate la quale applica la legge. Per cui per essere tranquilli dal punto di vista operativo per le nostre operazioni finanziarie (per i negozi ma soprattutto per le catene negoziali che poniamo in essere), dobbiamo far si che esse siano sempre coperte da ragioni economiche ( criterio di economicità ). Per ragioni economiche intendiamo ragioni economiche diverse dal risparmio di imposta. Non vi è dubbio che il risparmio di imposta sia una valida ragione economica (un amministratore di una società che non si preoccupasse di far risparmiare imposte alla sua società non sarebbe un buon amministratore ma non può essere questa la funzione prevalente se si comporta in maniera economicamente giustificata le sue operazioni sono maggiormente tutelabili dal punto di vista fiscale). Se voi comprate una casa lo potete fare tranquillamente, vuol dire che ne avete una convenienza economica. Ma se voi scegliete di comprare una casa A2 e non A1 bisogna specificare che le caratteristiche dell’A2 erano più consone alla vostra persona perché se no si potrebbe pensare che lo abbiate fatto per risparmiare le imposte sull’A1. Il problema dell’anti economicità sta in agguato, dietro l’art. 37 bis e dietro l’abuso del diritto. Se c’è economicità della mia prestazione non ci sarà nè abuso del diritto nè elusione fiscale il comportamento giustificato dal punto di vista economico è un viatico per il contribuente, per l’operatore economico (il contribuente che è in grado di giustificare il proprio comportamento, le proprie scelte da ragioni economiche o personali che non sono soltanto quelle del risparmio di imposta, è un contribuente che sta relativamente tranquillo nei confronti dell’amministrazione). L’operare del contribuente quindi deve essere sorretto non da ragioni fiscali di risparmio di imposta.
coltivare il terreno e vedere come avrebbe reso e poi ho deciso di comprarlo). Qui c’è una valida ragione economica e nessuno mi può dire che nel momento in cui ho acceso il contratto enfiteutico mi qualifico in realtà una compravendita con riqualificazione immobiliare perché vi è una valida ragione economica.
SOGGETTI ATTIVI E SOGGETTI PASSIVI (capitolo 7 del libro)
I soggetti sono attivi e passivi. Quelli passivi si distinguono in soggetti passivi propri e soggetti passivi impropri.
I soggetti attivi sono quei soggetti dotati di ius impositionis ai quali cioè la legge o la carta costituzionale riconoscono il diritto di applicare le imposte (supremazia tributaria): Stato e gli enti territoriali (Regioni, Comuni e Province). Le Province possono avere la potestà impositiva propria (e quindi applicare tributi propri nei limiti del sistema tributario nazionale) o derivata (possono applicare delle addizionali in relazione a tributi propri dello Stato) in base ai principi costituzionali. Lo Stato esercita la potestà impositiva mediante le agenzie fiscali. Le agenzie fiscali sono enti pubblici economici dotati di un proprio statuto ( sono istituzioni abbastanza recenti: anni ’70) e sono quattro:
contribuenti e diventiamo contribuenti effettivi quando poniamo in essere un comportamento fiscalmente rilevante. Esempio: se rendo 100 euro di stipendio, se possiedo un appartamento o acquisto un automobile divento un contribuente effettivo. Contribuente è quindi un termine un po’ generico che si contrappone all’Agenzia delle Entrate (o Agenzie fiscali in generale). Da una parte abbiamo l’Agenzia che emana gli atti di imposizione e dall’altra abbiamo il contribuente che riceve questi atti di imposizione. Il contribuente si distingue in contribuente persona fisica e contribuente non persona fisica. Entrambi si distinguono a loro volta in contribuente residente e contribuente non residente. E’ importante distinguere se il contribuente è residente in Italia o meno perché il sistema impositivo è molto diverso: il contribuente residente in Italia paga le imposte sui redditi prodotti anche all’estero, mentre il contribuente non residente in Italia paga le imposte solo sui redditi prodotti in Italia (quindi il criterio a monte è diverso). Ora non parliamo dei criteri per distinguere quando un soggetto è considerato residente in Italia o meno ma teniamo ben presente questa distinzione. La residenza è una situazione di fatto effettiva (quindi quelli che abitano in Castelletto ma lavorano a Monte Carlo e tornano a Genova tutte le sere non possono essere considerati residenti all’estero perché il nucleo principale dei loro interessi è in Italia). Quindi contribuente è colui che risiede nel territorio dello stato che svolge la sua attività in Italia o all’estero. Il contribuente viene collocato nel territorio dello Stato in ragione del domicilio fiscale. Il domicilio fiscale è un po’ come il codice fiscale: è un insieme di regole in forza delle quali il contribuente residente o non residente che sia, viene collocato in un comune del territorio italiano. In ragione del domicilio fiscale scatta un obbligo di dichiarazione e scatta il giudice competente ( giudice nella cui circoscrizione si trova l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato in ragione del mio domicilio fiscale). Il domicilio fiscale è una regola amministrativa che serve a collocare i contribuenti sul territorio (in un Comune piuttosto che un altro) e in base alla quale poi scattano le regole del procedimento amministrativo di accertamento e di riscossione. Quali sono i criteri di individuazione del domicilio fiscale? Li individuiamo all’art. 58 del D.P.R del 1973 n° 600 (decreto sull’accertamento):
” Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”
Il domicilio fiscale per i soggetti residenti in Italia coincide con il Comune di iscrizione anagrafica, mentre per i soggetti non residenti coincide con il luogo in cui si produce il reddito in Italia, e se si produce in più luoghi coincide con quello in cui si produce il reddito in misura superiore. Quindi il domicilio fiscale è una regola di organizzazione dell’amministrazione in relazione alla collocazione territoriale del contribuente (analogamente a quella che è la funzione della partita IVA che serve invece per identificare gli atti relativi ad un contribuente) serve per dire dove collochiamo il contribuente, a dire qual è l’ufficio competente a “prendersela” con il contribuente.
A questo punto dobbiamo affrontare il concetto di soggettività tributaria. Chi sono i soggetti passivi dell’imposizione? Per essere soggetti passivi dell’imposizione che caratteristiche bisogna avere? I soggetti passivi li distinguiamo in propri e impropri. L’art. 53 della Cost. dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche. Questo significa che ciascuno è tenuto a concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva (cioè io pago le imposte in ragione della mia capacità contributiva, non in ragione della capacità contributiva di un altro proprio per il principio della “capacità contributiva” che altrimenti sarebbe violato) per questo si dice che i soggetti passivi sono sempre responsabili (salvo eccezione). In base a quali criteri viene individuato un soggetto passivo? Viene individuato in ragione della sua capacità civilistica: non ci sono salvo alcune eccezioni dei soggetti passivi fiscalmente rilevanti che non abbiano una capacità di carattere civile. I soggetti passivi si distinguono come i soggetti giuridici ai sensi del codice civile: abbiamo persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti diversi dalle società. Secondo la dottrina tradizionale (oggi smentita) non ci poteva essere una soggettività passiva tributaria che non fosse accompagnata da una soggettività passiva civilisticamente rilevante. Questo anche se c’è l’art. 73 del Testo Unico delle imposte dirette (D.P.R. del 1986 n° 917) che dopo aver individuato tra i soggetti passivi del tributo, ed in particolare dell’IRES, le società di capitali e gli enti diversi dalle società di capitali, aggiunge che il medesimo tributo si applica anche nei confronti delle altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali i presupposti delle imposte si verifichino in modo unitario e autonomo. Quindi secondo questa norma ci possono essere delle entità non personificate che in quanto realizzano in modo unitario e autonomo il presupposto dell’imposta (che può essere il possesso del reddito oppure il possesso del fabbricato per esempio), si costituiscono autonomamente come soggetti passivi anche se non rientrano nei soggetti passivi tipici (cioè non rientrano tra le società di capitali, tra le società di persone, tra i consorzi o associazioni non riconosciute). Questa è una norma di chiusura del sistema perché dice che laddove ci sia una capacità/idoneità ad essere titolari di un reddito, lì c’è una soggettivizzazione passiva. Questa norma è un po’ cautelativa perché tende a dire che non ci possono essere situazioni di capacità contributiva che sfuggano all’imposizione: ci vuole sempre un elemento di carattere soggettivo che le deve catalizzare. Se noi però andiamo a vedere quelli che sono i casi in cui si potrebbe applicare questa ipotesi ci rendiamo conto che non è possibile ipotizzarne nessuno. Esempio: il fallimento non è un soggetto passivo del tributo. Il fallimento è una procedura, non è un soggetto passivo del tributo in quanto tale. E’ una procedura nella quale il soggetto passivo del tributo è sempre fallito. Altro esempio: l’eredità giacente è un altro caso in cui ci può essere una capacità contributiva data dal complesso dei beni ma il soggetto passivo è sempre l’erede che accetterà o che ha accettato con beneficio di inventario. C’è solo una procedura che attenderà al massimo l’esito della procedura di accettazione ma non c’è un soggetto passivo vero e proprio. Questa situazione aveva portato a dire che la capacità giuridica tributaria non è diversa dalla capacità giuridica civile cioè si può individuare un soggetto passivo dei tributi laddove esista anche una capacità giuridica di diritto civile. Oggi i tempi sono cambiati perché nello stesso art. 73 sono stati introdotti tra i soggetti passivi anche dei casi in cui chiaramente non c’è una soggettività di diritto civile: i trust per esempio se hanno un beneficiario individuato il soggetto passivo del tributo è il beneficiario stesso, se invece non è individuato il beneficiario, è il trust stesso ad essere soggetto passivo dei tributi autonomamente anche se non è un soggetto di diritto civile in quanto il trust non è altro che un contratto (non c’è una soggettivizzazione passiva di diritto civile). Vi è quindi una situazione di fatto in cui abbiamo un complesso di beni organizzato con questa destinazione particolare di cui è amministratore il trustee il quale dovrà pagare i tributi. Questo vale per i trust che non hanno indicato il beneficiario e per i trust non residenti. Quindi il negozio di trust (che è un negozio giuridico e non un soggetto) che comporta l’applicazione di un tributo evidenzia che la soggettività passiva va ricollegata anche a situazioni di fatto, non solo a situazioni dove ci sia una capacità giuridica civile. La tesi secondo cui la capacità