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Breve dispensa di diritto penale in cui sono presenti tutti gli argomenti della parte generale della materia.
Tipologia: Appunti
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Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione, reprime o previene determinati comportamenti umani, considerati contrari ai fini che esso stesso persegue. Il diritto penale presenta i seguenti caratteri: positivo (previsto da norme giuridiche); statuale (norme emanate soltanto dallo Stato); pubblico (è un ramo del diritto pubblico interno); autonomo (tutela in modo autonomo determinati beni e/o interessi). Il diritto penale ha sia una funzione punitiva che preventiva. L’inosservanza delle regole nel diritto penale viene perseguita mediante una sanzione afflittiva , che incide sulla libertà personale, ragion per cui l’applicazione del diritto penale rappresenta l’extrema ratio , da applicare nelle situazioni in cui non è stato possibile ripristinare o far dissuadere i consociati alla violazione della norma mediante altre sanzioni (civili, amministrative o di altra natura). Il diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel Codice Penale, che è suddiviso in tre libri:
- Dei reati in generale (artt. 1 - 240) - Dei delitti (artt. 241 - 649) - Delle contravvenzioni (artt. 650 - 734bis) Il diritto penale complementare è contenuto nelle varie leggi speciali, che prevedono autonome figure di reati.
La norma penale è una disposizione di legge che vieta o impone determinati comportamenti sotto la minaccia di una pena per i trasgressori ; è caratterizzata dall’imperatività, è obbligatoria ed ha carattere statuale, nel senso che proviene soltanto dallo Stato, non è un atto autoritario dello Stato, ma è intesa come l’interpretazione dei sentimenti e delle esigenze del popolo. I caratteri essenziali delle norme penali sono: autonomia (complesso di norme, dotato di proprie regole e principi); sussidiarietà (il ricorso al diritto penale è l’extrema ratio); frammentarietà (l’illecito penale si configura solo con riferimento a determinate modalità di aggressione dei beni giuridici); necessarietà (l’intervento del diritto penale deve essere limitato alla sfera degli interessi di maggiore importanza per la collettività, di solito di rilevanza costituzionale). Sono caratterizzate da due elementi: il precetto e la sanzione. Per precetto si intende il comando o il divieto di compiere un’azione o un’omissione; per sanzione si intende la conseguenza giuridica che deriva dalla inosservanza del precetto. Altre figure di norme penali sono:
- norme imperfette : contengono o precetto o sanzione; - norme in bianco : contengono precetto generico e sanzione determinata; - norme integratrici : non contengono ne precetto ne sanzione, limitandosi a limitare o precisare la portata di altre norme.
È legge penale sia la legge che prevede un determinato fatto come reato comminando una sanzione penale, sia quella che prevede cause di esclusione del reato o della pena, sia quella che precisa l’ampiezza e la portata delle norme penali o di elementi di norme penali. Le caratteristiche della legge penale sono la certezza o principio di stretta legalità (art. 1 c.p.), l ’obbligatorietà , (la legge penale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato), l’irretroattività , (la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo),
la territorialità (caratteristica per la quale la legge penale è operante sul territorio dello Stato per cui trova limiti oltre che nel tempo anche nello spazio). L’unica fonte del diritto penale è la legge dello Stato. La consuetudine non può costituire fonte del diritto penale, ma ha importanza nella valutazione della legge. L’interpretazione è quell’operazione mentale con la quale si ricerca e se ne spiega il significato al fine di poter applicare la norma al fatto concreto. Ci sono tre tipi: autentica (organo che l’ha emanata), giudiziale (magistratura), dottrinale (giuristi nello studio del diritto).
Il diritto penale è retto da alcuni principi (di cui i primi quattro detti principi fondamentali):
Il soggetto attivo del reato può essere soltanto una persona fisica, in quanto nel nostro ordinamento non è ammessa la responsabilità penale degli enti. La non configurabilità di una responsabilità penale nelle persone giuridiche viene desunta dall’art. 27 della Costituzione, ovvero il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Vista l’irresponsabilità dell’ente, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri, alla luce dei quali i soggetti penalmente responsabili possono essere o il soggetto che ha la rappresentanza dell’ente o il soggetto che esercita le funzioni che normalmente sono inerenti alla qualità di imprenditore (ad esempio, l'amministratore). Responsabilità degli enti per illeciti dipendenti da reato (d.lgs. N. 231/2001) Il decreto legislativo n. 231/2001 regola la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi; la norma precisa che l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, oltre che da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati. Anche per l’ente vale il principio di legalità formale e il sistema sanzionatorio preposto dal decreto, prevede le seguenti sanzioni: pecuniaria, interdittiva, la confisca e la pubblicazione della sentenza.
3. ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO Gli elementi oggettivi del reato si distinguono in: A. Condotta B. Evento C. Nesso di casualità A. CONDOTTA: comportamento umano che costituisce reato. Per essere penalmente rilevante, la condotta deve corrispondere a quella descritta dalla norma incriminatrice speciale, deve cioè essere tipica. La condotta può essere positiva ( azione ) o negativa ( omissione ), ma in ogni caso deve essere accompagnata dalla coscienza e volontà di chi la compie. L' art. 42 comma 1 c.p ., sancisce: "Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come rato se non l’ha commessa con coscienza e volontà". Affinché vi sia azione (condotta attiva), deve esserci un movimento del corpo, che si concretizzi in atti esternamente visibili e manifestati. L’azione può essere quindi costituita da un unico atto (reati unisussistenti) o da una pluralità di atti (reati plurisussistenti). L' omissione (condotta omissiva) consiste invece mancato compimento dell’azione che si attendeva da una persona. I reati omissivi si distinguono in: - Reati omissivi propri : per la cui sussistenza è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo. - Reati commissivi mediante omissione : perché ricorrano è necessario che il soggetto, abbia causato con la propria omissione, un dato evento. In funzione della condotta, è possibile distinguere diverse tipologie di reati:
B. L’EVENTO: è il risultato della condotta consistente nella concretizzazione di una situazione derivante da un certo comportamento, è quindi un effetto naturale della condotta dell’agente. A tal proposito, si distinguono:
- Concezione naturalistica : l’evento è un accadimento esteriore causalmente collegato alla condotta del reo (es. morte nel reato di omicidio) - Concezione giuridica : l’evento coincide con l’offesa al bene giuridico tutelato. In funzione dell'evento, è possibile distinguere diverse tipologie di reati: - Reati di pura condotta: sono quelli che si realizzano attraverso un semplice comportamento umano. - Reati di evento: la cui consumazione richiede che si concreti un effetto distinto della condotta. - Reati di danno e di pericolo: a seconda che il bene sia lesionato o solo messo in pericolo - Reati istantanei e permanenti: i primi si esauriscono in un solo momento, gli altri si protraggono. C. NESSO DI CAUSALITA’: ai fini dell’esistenza di un reato è necessario che la condotta e l’evento siano legati da un nesso causale. L’esistenza di tale legame è importante per poter stabilire se un fatto verificatosi sia opera dell’uomo, che grado di responsabilità questi abbia avuto, oppure se il fatto debba attribuirsi a fattori estranei. Vi sono diverse teorie dominanti: - Conditio sine qua non : deve considerarsi ogni singola condizione dell’evento, è causa dell’evento l’insieme degli antecedenti senza i quali l’evento non si sarebbe verificato; - Causalità adeguata: è necessario che l’azione determinata dall’uomo sia proporzionata a provocare l’evento; - Causalità umana : per l’esistenza del rapporto di causalità, è necessario che l’uomo abbia posto in essere una condizione dell’evento e che quest’ultimo non sia il risultato del concorso di fattori eccezionali. 4. ELEMENTI SOGGETTIVI DEL REATO
L'elemento soggettivo, inteso come atteggiamento psichico dell'agente, può assumere le forme di: A. Dolo B. Colpa C. Preterintenzione A. IL DOLO : è la rappresentazione (cioè la previsione dell’evento) e volontà di realizzare il fatto costituente reato. Il dolo è il normale criterio di imputazione soggettiva in quanto l’art. 42 comma 1 c.p., stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo. Il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, ed è strutturato da due elementi costitutivi:
- momento rappresentativo , cioè la previsione dell’evento - momento volitivo , ossia la volontà del fatto di reato. L’oggetto del dolo La dottrina dominante ritiene che l’oggetto del dolo sia il fatto tipico o costitutivo di reato e vi rientra la condotta tipica, cioè l’azione che costituisce reato, in tutti i suoi elementi positivi e negativi. La Corte Costituzionale ha stabilito che per aversi dolo, occorre che il soggetto abbia la rappresentazione e volontà degli elementi significativi della fattispecie di reato e la consapevolezza che il fatto che sta per commettere sia un illecito penalmente sanzionato (= il soggetto agente ha conoscenza dell’antigiuridicità).
Diverse specie di colpa:
- Si ha colpa cosciente nel caso in cui l’agente non vuole commettere il reato, ma prevede come possibile la verificazione; si ha, invece, colpa incosciente quando l’agente agisce con imprudenza o negligenza o imperizia o violando norme cautelari, ma non prevede di causare con il proprio comportamento un evento antigiuridico. - Nella colpa propria rientrano i casi nei quali si riscontra la caratteristica tipica della colpa, cioè la mancanza di volontà dell’evento; si ha, invece, colpa impropria in quei casi eccezionali in cui l’evento è voluto, ma l’agente risponde di reato colposo. C. LA PRETERINTENZIONE : il delitto è preterintenzionale quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Tale delitto si compone di tre elementi: - la volontà di un evento meno grave (rispetto a quello realizzato) - la realizzazione di un evento più grave (di quello voluto dall’agente) - la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave realizzatosi.
L’ art. 42 c.p. comma 1 , fissa la regola per cui nessuno può essere punito per un’azione od omissione se non l’ha commessa con coscienza e volontà ed al secondo comma quella per cui, ai fini della punibilità è richiesto il dolo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge di delitto preterintenzionale o colposo. Al comma 3 dice che la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione. La dottrina ritiene che tale previsione preveda la c.d. responsabilità oggettiva , cioè quella forma di responsabilità attribuita solo in base al rapporto di causalità. Si distingue:
- responsabilità oggettiva pura , in cui il fatto è attribuito sulla base del rapporto di causalità, - responsabilità oggettiva mista a dolo o colpa , in cui alla base dell’attribuzione del fatto vi è sempre una fattispecie dolosa o colposa.
Sono quei delitti per cui si prevede un aumento di pena quando oltre all’evento tipico se ne produca un ulteriore posto a carico dell’agente sulla base del solo nesso di causalità, come ad esempio la calunnia, la morte o lesione della donna come conseguenza dell’aborto, la lesione personale derivante dall’abuso di mezzi di correzione. I delitti aggravati dall’evento si distinguono tra quelli in cui è indifferente che l’evento ulteriore sia voluto o non voluto, delitti in cui l’evento più grave deve necessariamente essere non voluto e delitti in cui l’evento è necessariamente voluto.
Salva la responsabilità dell’autore delle pubblicazioni e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa (art 57). Per i reati commessi a mezzo stampa, per il direttore si rinviene una responsabilità per fatto proprio omissivo colposo , concorrente con la responsabilità dell’autore. Per la sussistenza della responsabilità penale, sarà necessario accertare non solo la violazione dell’obbligo di controllo ma anche se tale omissione sia dovuta a negligenza di quest’ultimo. Nel caso in cui la violazione dell’obbligo di controllo sia dolosa, il direttore risponderà a titolo di concorso nel reato commesso dall’autore della pubblicazione. In dottrina si è escluso che il direttore di testate online possa essere responsabile per il reato di omesso controllo, ex. art. 57 c.p., in quanto l’attività online non può essere ricompresa nel concetto di stampa periodica.
Lo spacciatore risponde del D.P.R. n.309/. In caso di morte del tossico, risponderà ai sensi degli artt. 586 e 589 c.p., morte come conseguenza di altro delitto e omicidio colposo. La morte dell’assuntore di sostanza è imputabile alla responsabile del cedente sempre che sussistano, un nesso di causalità materiale fra condotta ed evento lesivo, la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale.
5. CAUSE OGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO Denominate comunemente, cause di giustificazione , cause di liceità , scriminanti o esimenti, sono circostanze particolari, in presenza delle quali un fatto, che di regola costituisce reato, non è considerato tale, in quanto è la legge stessa che lo autorizza. Si distinguono: - Cause di giustificazione : rendono il fatto lecito ab origine. - Scusanti : incidono sull’elemento soggettivo, facendo venir meno la colpevolezza. - Cause di non punibilità : pur in presenza di un fatto antigiuridico, per motivi di opportunità il legislatore preferisce non applicare la pena. Eccesso colposo nelle cause di giustificazione Si configura ogni qualvolta esistono i presupposti di fatto della causa di giustificazione, ma il soggetto ne travalica i limiti. Nell’esercizio del diritto o adempimento del dovere, per aversi l’eccesso, occorre che l’attività sia iniziata nell’esercizio di un diritto o adempimento del dovere e che si siano superati, per colpa, i limiti posti dalla legge o dall’ordine. Nella legittima difesa, occorre il superamento colposo dei limiti imposti dalla necessità di difesa. Nello stato di necessità e uso legittimo delle armi, occorre il superamento, per colpa, dei limiti stabiliti dalla legge.
È una causa di giustificazione prevista dall’ art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”. Oggetto del consenso deve essere un diritto disponibile, non censito dal codice penale, ma stabilito dalla dottrina dominante, nel senso che sono diritti indisponibili i diritti tutelati in quanto appartenenti alla collettività, come gli interessi dello Stato-amministrazione, gli interessi che fanno capo allo Stato-comunità e il bene della pubblica fede; mentre diritti disponibili sono i diritti patrimoniali, alcuni diritti inerenti alla personalità morale, alcuni diritti di libertà e alcuni diritti relativi alla persona fisica. Secondo la dottrina, il consenso andrebbe qualificato come atto giuridico in senso stretto, ovvero come un permesso col quale si attribuisce al destinatario un potere di agire che non crea alcun vincolo a carico dell’avente diritto e non trasferisce alcun diritto in capo all’agente. Legittimato a prestare il consenso è il titolare dell’interesse protetto, il quale ne deve avere la capacità e lo deve fare in modo libero, non viziato da errore, violenza o dolo. Il consenso deve essere:
A norma dell' art. 53 c.p ., non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La prima condizione è che il soggetto sia determinato dal fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, nel senso che l’uso delle armi deve essere diretto ad eliminare un ostacolo che si è frapposto fra lui e il dovere da adempiere. La necessità di respingere una violenza (ossia qualsiasi impiego di forza fisica posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale) o di vincere una resistenza ( resistenza attiva : effettiva opposizione; resistenza passiva : inerzia o fuga), o impedire atroci delitti, configurano comunque l’utilizzo delle armi come extrema ratio , ovvero quando il fine non può raggiungersi in altro modo. Altri casi di uso legittimo delle armi sono:
A norma dell' art. 54 c.p ., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Gli elementi dello stato di necessità sono:
- concezione normativa : contrasto tra volontà dell’agente e comando o divieto contenuto nella norma. Ne consegue quindi che l’imputabilità diventa presupposto della colpevolezza e che il non imputabile, non potrà mai essere ritenuto autore di un reato. IMPUTABILITA’ : secondo l’art. 85 c.p., è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere nel momento in cui è commesso il reato. Le cause che escludono l’imputabilità sono: minore età, infermità di mente, sordomutismo e ubriachezza.
- minori di 14 anni : presunzione assoluta di assenza di capacità di intendere e di volere; - minori tra i 14 e i 18 anni : non vi è tale presunzione, ma il giudice deve accertare caso per caso l’imputabilità. Il minore non imputabile, viene prosciolto, ma nel caso in cui venga riscontrata la pericolosità sociale, può essere disposto il ricovero presso il riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Il minore di anni diciotto ma maggiore di anni quattordici è imputabile e quindi soggetto a processo penale.
Il vizio di mente deve essere conseguenza di una malattia, di uno stato psicologico che turba la psiche del soggetto. Sotto il profilo cronologico, non occorre che lo stato di infermità sia duraturo, essendo sufficiente che sussista al momento della commissione del fatto, mentre sotto il profilo causale, vi è la necessità di un nesso di causalità tra la malattia e il reato. Distinzione tra:
- vizio totale di mente: vi è l’assoluta mancanza di capacità di intendere o di volere - vizio parziale di mente: la capacità è grandemente scemata. La differenza sta nella pena, nel primo caso vi è il proscioglimento dell’imputato al quale viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nel secondo caso, vi è solo una diminuzione della pena, a cui di solito si aggiunge il ricovero presso una casa di cura e custodia dopo aver scontato la pena. Per il minore imputabile, semi-infermo di mente si opera nello stesso modo e nei limiti del maggiorenne, mentre per gli stati emotivi e passionali, non vi è né esclusione né diminuzione dell’imputabilità.
Il legislatore non ha adottato una soluzione definitiva ma va analizzato caso per caso. Nel caso in cui si riconosce la piena capacità di intendere e di volere viene considerato imputabile, se la capacità non sussiste, viene equiparato a chi è affetto da vizio totale di mente, se si accerta che è grandemente scemata, è parificato a chi è affetto da vizio parziale di mente.
In caso di ubriachezza accidentale , cioè quando la perdita della capacità di autocontrollo è determinata da fattori del tutto imprevedibili, non si applicano misure di sicurezza. Nel caso di ubriachezza volontaria , non vi è né esclusione né diminuzione dell’imputabilità. Nel caso di ubriachezza preordinata , utilizzata per commettere un reato, vi è un aumento di pena. Nel caso di ubriachezza abituale , vi è la necessità che il soggetto abbia la consuetudine di fare un eccessivo uso di sostanze alcoliche e che la conseguenza sia un frequente stato di ubriachezza. L’ubriachezza cronica viene considerata come una malattia psichica e quindi viene disciplinata con le norme sul vizio di mente. Stesso discorso vale per l’uso di sostanze stupefacenti.
8. CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO Sono cause soggettive di esclusione del reato , quelle che eliminano il reato escludendo il nesso psichico richiesto dal comma 1 dell’art. 42 c.p. (c.d. suitas ) ed escludendo l’elemento soggettivo del reato (c.d. colpevolezza ), cioè il dolo o la colpa. Nella prima ipotesi rientrano l’incoscienza indipendente della volontà, la forza maggiore e il costringimento fisico, nella seconda ipotesi rientrano invece il caso fortuito e l’errore.
Art. 45 c.p., “ non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore” Caso fortuito Consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce improvvisamente nell’azione del soggetto e che non può farsi risalire all’attività psichica dell’agente, neppure a titolo di colpa. È l’imprevedibilità che caratterizza il caso fortuito. Forza maggiore Si concreta in un evento derivante dalla natura o dall’uomo, che pur se preveduto, non può essere impedito ; va esclusa in presenza di una mera difficoltà di tenere la condotta richiesta dalla norma penale, nonché quando il soggetto avrebbe potuto evitare o prevedere la forza maggiore in base a criteri di diligenza, perizia, prudenza. Differenze Il criterio tradizionalmente accolto è quello per cui caratteristica distintiva del caso fortuito è la imprevedibilità , mentre quella della forza maggiore è l’irresistibilità. Dunque, si sarà in presenza di:
L'art. 46 c.p. dispone che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi". Colui che commette il fatto solo apparentemente non è l'autore, essendo, in realtà, mero strumento dell'agire altrui. Il potere di agire è cancellato dalla violenza fisica esercitata da altro soggetto, che risponderà del reato. Per quanto riguarda la responsabilità dell'autore della violenza, deve ritenersi che si tratta di una ipotesi speciale di concorso nel reato.
L'errore viene inteso come inesatto rappresentazione della realtà naturalistica o normativa. Il soggetto, agendo sul presupposto di una situazione diversa e dunque non corrispondente a quella reale, non acquisisce la consapevolezza del disvalore penale del fatto e dunque la volontà colpevole: l’errore esclude l'imputazione del reato a titolo di dolo ( art. 47 c.p .) L'errore assume rilievo penale se abbia ad oggetto uno degli elementi costitutivi del reato: può rilevare, dunque, la mancata o scorretta rappresentazione di uno o più elementi positivi o negativi del fatto tipico, quali la condotta oppure l'evento; irrilevante è, invece, l'errore che investa esclusivamente il nesso causale tra la condotta e l'evento nei reati a condotta libera o causalmente orientati.
Si distingue:
L' ultimo comma dell'art 47 c.p. afferma che l'errore che cade su una legge diversa da quella penale esclude la responsabilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato. L'errore sul fatto costituente reato può derivare anche dall'altrui inganno; in tal caso del fatto commesso dalla persona ingannata risponderà chi l'ha determinata a connettermi commetterlo ( art 48 c.p .)
9. REATO PUTATIVO E REATO IMPOSSIBILE Art. 49 c.p. co.1 “non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato”. Il reato putativo può dipendere da: - errore di diritto : nel caso in cui taluno crede erroneamente che il fatto da lui commesso sia punito da una norma penale - errore di fatto : quando il soggetto crede di compiere un reato mentre in realtà manca uno degli elementi essenziali per la sua sussistenza. Art. 49 c.p. co.2 “la punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione (ad esempio, Tizio intende uccidere Caio con una pistola giocattolo) o per l’inesistenza dell’oggetto di essa (ad esempio, quando manchi la persona o l’oggetto su cui cade l’attività materiale del reato), è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”. Per comprendere la figura del reato impossibile occorre far riferimento al principio di offensività , requisito fondamentale per la configurazione e punibilità di un fatto come reato, per cui se l’esito di un’azione non si sostanzia nella lesione o messa in pericolo del bene, l’azione stessa non è offensiva e quindi non può costituire reato, per cui il reato è impossibile perché è impossibile che si verifiche l’evento dannoso o pericoloso.
Le pene per il delitto tentato sono più lievi rispetto al delitto consumato, la reclusione non inferiore a dodici anni se per il consumato è previsto l’ergastolo, la pena diminuita da un terzo a due terzi per gli altri casi.
Si ha desistenza (art. 56 comma 3 c.p.) quando l’agente dopo aver iniziato l’esecuzione del delitto, muta proposito e interrompe la sua attività criminosa. Ha carattere positivo nei reati commissivi e negativo nei reati omissivi e deve verificarsi volontariamente. La desistenza comporta di regola l’impunità, a meno che non siano già stati compiuti atti che costituiscono reato diverso per i quali l’agente risponderà.
A differenza della desistenza, il recesso attivo (art. 56 comma 4 c.p.) si verifica allorquando il colpevole abbia già condotto a termine l’attività delittuosa e desiderando evitare il verificarsi dell’evento, si attiva per impedirlo. Il pentimento operoso non importa la totale impunità ma solo una diminuzione della pena. Collaborazione con l’autorità giudiziaria per delitti di terrorismo ed eversione Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico ( D.L. n.625/1979 ), nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente forze dell’ordine e l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione e la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. L’attività dissociativa è considerata quindi una circostanza attenuante. Il recesso attivo del terrorista Fuori da quanto disposto dall’art. 56 c.p., “non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione che volontariamente impedisce l’evento e fornisce elementi di prova determinanti per l’esatta ricostruzione del fatto e per l’individuazione di eventuali concorrenti”.
11. REATO ABERRANTE Reato aberrante : identifica quelle ipotesi in cui il soggetto agente realizza per errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa, un reato diverso da quello voluto o cagiona un’offesa nei confronti di una persona diversa da quella che voleva offendere. Esso è disciplinato dagli artt. 82 e 83 c.p ., nel campo relativo al concorso di reati. Vi sono due ipotesi, l’ aberratio ictus e l’ aberratio delicti.
L’art. 82 c.p. dispone che quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il fatto in danno della persona che voleva offendere. Qualora oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. L’ aberratio ictus è compatibile col delitto preterintenzionale.
Si distinguono:
- aberratio ictus monolesiva : si arreca offesa esclusivamente alla persona diversa; - aberratio ictus bi-offensiva : si offendono contemporaneamente tanto la vittima predestinata che una persona diversa; - aberratio ictus plurioffensiva : oltre alla vittima predestinata sono offese anche altre persone.
Se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde a titolo di colpa dell’evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo ( art. 83 c.p .). Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati.
La dottrina ha elaborato una terza ipotesi: l’aberratio causae , ricorrente quando per errore nella fase consumativa, la successione causale si sia svolta in maniera diversa da quella prevista dall’agente. Irrilevante nei reati a condotta libera, è rilevante nei reati a condotta vincolata.
12. REATO CIRCOSTANZIATO Nella struttura del reato si distinguono elementi essenziali ed elementi accidentali o accessori , che incidono sulla gravità del reato e ne determinano una variazione qualitativa e/o quantitativa della pena. La loro presenza trasforma il reato da semplice a circostanziato. Vi sono circostanze tipiche o definite e circostanze indefinite o innominate, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Il reato circostanziato contiene tutti gli elementi della fattispecie del reato semplice, con l’aggiunta di uno o più requisiti specializzanti; non devono quindi considerarsi circostanze gli elementi essenziali del reato. Le circostanze si suddividono in: 1) comuni e speciali (a seconda che siano previste per tutti i reati con cui non siano incompatibili o per uno o più reati determinati); **2) aggravanti e attenuanti;
L’ art. 61 c.p. prevede le seguenti circostanze aggravanti comuni, applicabili a qualsiasi reato:
- Ipotesi in cui si commette un reato al fine di eseguirne un altro;
con un apprezzamento insindacabile; quindi se prevalgono le aggravanti, non si tiene conto della diminuzione di pena stabilita per le attenuanti, facendosi luogo solo agli aumenti di pena previsto per le specifiche aggravanti, se invece prevalgono le attenuanti, si applicano solo le relative diminuzioni di pena.
- Nel caso di equivalenza , si applica la pena che sarebbe stata inflitta senza alcuna circostanza. 13. CONCORSO EVENTUALE DI PERSONE Il reato come fatto umano può essere commesso sia da un soggetto che da una pluralità di soggetti: in questa seconda ipotesi si parla di concorso di persone nel reato. Si distingue tra: - concorso necessario che si verifica per quei reati che possono essere commessi solo da due o più persone (reati plurisoggettivi) - concorso eventuale , ovvero per tutti i reati che possono essere commessi da una persona sola. La disciplina del concorso eventuale è dettata dall’ art. 110 c.p. che stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Tale norma svolge una funzione estensiva dell’ordinamento penale in quanto consente di punire sia chi concorre con la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, sia chi pone in essere azioni atipiche che in base alla sola norma non sarebbero punibili (ad esempio, istigazione al furto senza la partecipazione alla sottrazione). Bisogna distinguere tra partecipazione materiale o fisica , che si verifica nell’esecuzione del reato, ove l’ autore è chi compie l’azione, il coautore è chi, insieme ad altri, esegue l’azione tipica e il partecipe è chi pone in essere un’azione che di per se non realizza la fattispecie tipica criminosa (ad esempio, il palo nel furto) e partecipazione psichica , che si verifica nell’ideazione del reato, ove il determinatore è colui che fa sorgere un proposito criminoso che prima non esisteva, l’ istigatore è il compartecipe che si limita a rafforzare in un’altra persona un proposito criminoso già esistente.
Gli elementi essenziali per configurarsi il concorso di persone nel reato sono:
- la pluralità di agenti (in alcuni casi si segue la teoria dell’autore mediato, quando chi compie il reato è incapace: ne risponde solo colui che l’ha indotto al crimine; altre teorie considerano concorso di persone anche se tra questi vi è un incapace); - la realizzazione dell’elemento oggettivo del reato (per aversi la sussistenza del concorso, deve aversi un reato); - il contributo causale del concorrente al verificarsi dell’evento (vi sono varie teorie, quella condizionalistica prevede la condicio sine qua non , l’aumento del rischio, la facilitazione o agevolazione e l’apporto materiale o compartecipazione psichica o morale); - la volontà effettiva di cooperare nel reato (è l’elemento soggettivo , indicato come la volontà di partecipare alla realizzazione dell’evento). Il reato in concorso è sempre doloso è necessita di due elementi, chi vi sia la volontà di commettere un reato e che vi sia la volontà di commetterlo insieme ad altri.
L’ art. 113 c.p. prevede che “nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”. Deve essere accertato in capo ai concorrenti:
- la coscienza e la volontà di concorrere alla condotta violatrice delle norme cautelari; - la previsione o la prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo.
Disciplinato dall’ art. 116 c.p. stabilisce che quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. La pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. Qualora il compartecipe abbia previsto che l’azione criminosa potesse sfociare in un reato più grave accettandone il rischio non risponderà più ex art. 116 c.p. ma ex art. 110 c.p. per averlo voluto a titolo di dolo eventuale.
Ex art. 112 c.p ., la pena è obbligatoriamente aumentata :
- se il numero delle persone concorse nel reato sia di cinque o più; - per chi ha promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, per chi nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato a persone ad esso soggette; - per chi ha determinato a commettere reato un minore di diciotto anni o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato per la commissione di un reato per il quale è previsto l’arresto in flagranza. Ex art. 114 c.p ., la pena può essere diminuita : - qualora il giudice ritenga che l’opera prestata da talune persone concorse nel reato, abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato - nei confronti di colui che è stato indotto alla partecipazione per timore reverenziale da persona che esercita su di lui autorità, direzione o vigilanza, come pure per il minore di diciotto anni, l’infermo o avente deficienza psichica.
La desistenza volontaria non si estende agli altri compartecipi e secondo la dottrina dominante si verifica allorché il soggetto impedisca il compimento dell’evento. Il pentimento operoso presuppone che l’azione collettiva sia giunta a compimento e che uno dei concorrenti riesca ad impedire il verificarsi dell’evento lesivo (ad esempio, due persone accoltellano con volontà omicida ma uno dei due accompagna il ferito in ospedale impedendone il decesso).
14. CONCORSO DI REATI Concorso di reati: si verifica quando un individuo viola più volte la legge penale ed è perciò chiamato a rispondere di più reati. Il concorso può essere materiale , quando è caratterizzato dal fatto che i vari reati sono posti in essere da una pluralità di azioni od omissioni, oppure formale , quando i reati vengono realizzati con una sola azione od omissione, o apparente , quando la molteplicità dei reati è solo apparente, in quanto la violazione della norma penale è sostanzialmente unica.
Si ha quando è caratterizzato dal fatto che i vari reati sono posti in essere da una pluralità di azioni od omissioni; l’unico legame tra questi reati è dato dall’identità della persona dell’agente che li ha posti in essere. Il concorso materiale è omogeneo , quando l’agente viola più volte la stessa fattispecie, eterogeneo , quando viola norme diverse. I reati commessi da un unico agente possono essere legati da un: