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Atti di Indirizzo Politico: Fiducia, Interrogazioni e Commissioni Parlamentari, Appunti di Diritto Pubblico

L'importanza degli Atti di Indirizzo Politico, come la mozione di fiducia, le interrogazioni e le commissioni parlamentari, nel contesto del funzionamento del governo italiano. Viene discusso il ruolo di questi atti nella direzione politica del Parlamento e del Governo, nonché i limiti e i casi controversi che si possono incontrare. Il documento illustra anche la relazione tra le commissioni parlamentari e l'autorità giudiziaria.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 07/09/2022

farah-el
farah-el 🇮🇹

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ATTI DI INDIRIZZO POLITICO
Atti che tendono ad orientare l’azione di governo in ordine all’attuazione del programma.
Mozioni che Possono essere presentate:
Da un capo gruppo
Da 10 deputati alla camera
8 senatori al senato
Obbiettivo = di provocare una discussione e una votazione della camera o senato su un
tema attinente l’attività del governo. Attraverso questo atto, i parlamentari possono obbligare
il governo a seguire l’indirizzo preferito dalla maggioranza in parlamento. il governo deve
seguire ciò che viene deliberato dall’ordine del giorno è quindi politicamente vincolato a
seguire ciò che decidono i parlamentari attraverso la mozione. Il governo può scegliere di
porre sulla mozione la questione di fiducia.
Risoluzioni
Obbiettivo= manifestare un orientamento o definire un indirizzo. Questa a differenza delle
mozioni sono degli atti meno impegnativi poiché non lo obbligano politicamente. La
risoluzione può essere discussa in assemblea o in commissione, viene fatta per lo più dalle
minoranze per sollevare una questione e innescare una discussione parlamentare. Le
risoluzioni però non essendo vincolanti, la maggior parte delle volte non portano a nulla.
Ordine del giorno
Differisce dall’ordine del giorno parlamentare, questo è un atto che si inserisce nell’ambito
del procedimento legislativo.
Obbiettivo = quando si discute sull’approvazione di una determinata legge, l’ordine del
giorno ha il significato di conferire una determinata interpretazione (il parlamento attraverso
questo atto indirizza prevalentemente l’interpretazione di quella disposizione). Il governo può
decidere di accogliere o meno l’ordine del giorno.
MOZIONE DI FIDUCIA E SFIDUCIA
Sono atti parlamentari.
Sono atti di indirizzo che trovano riferimento all’interno del testo costituzionale all’art 94.
La mozione di fiducia è destinata e riservata all’assemblea in maniera esclusiva.
La mozione di fiducia e sfiducia deve essere motivata, votate per appello nominale e per
scrutinio palese (questo per la responsabilità del singolo parlamentare).
Per queste mozioni è necessaria la maggioranza semplice: ossia della maggioranza dei
presenti.
La mozione di fiducia deve essere votata entro 10 giorni dalla formazione del governo. La
fiducia deve esserci da entrambe le camere= instaura il rapporto di fiducia, se il governo non
riceve la fiducia esso è obbligato a dimettersi.
La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/10 dei componenti della camera
e non può essere messa in discussione prima dai 3 giorni dalla sua presentazione= questa
manifesta che il rapporto fiduciario è venuto meno.
Se questa passa, il governo deve dimettersi.
Non c’è l’obbligo a dimettersi per il governo se c’è un voto contrario alla sua proposta.
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ATTI DI INDIRIZZO POLITICO

Atti che tendono ad orientare l’azione di governo in ordine all’attuazione del programma. Mozioni che Possono essere presentate: Da un capo gruppo Da 10 deputati alla camera 8 senatori al senato Obbiettivo = di provocare una discussione e una votazione della camera o senato su un tema attinente l’attività del governo. Attraverso questo atto, i parlamentari possono obbligare il governo a seguire l’indirizzo preferito dalla maggioranza in parlamento. il governo deve seguire ciò che viene deliberato dall’ordine del giorno è quindi politicamente vincolato a seguire ciò che decidono i parlamentari attraverso la mozione. Il governo può scegliere di porre sulla mozione la questione di fiducia. Risoluzioni Obbiettivo= manifestare un orientamento o definire un indirizzo. Questa a differenza delle mozioni sono degli atti meno impegnativi poiché non lo obbligano politicamente. La risoluzione può essere discussa in assemblea o in commissione, viene fatta per lo più dalle minoranze per sollevare una questione e innescare una discussione parlamentare. Le risoluzioni però non essendo vincolanti, la maggior parte delle volte non portano a nulla. Ordine del giorno Differisce dall’ordine del giorno parlamentare, questo è un atto che si inserisce nell’ambito del procedimento legislativo. Obbiettivo = quando si discute sull’approvazione di una determinata legge, l’ordine del giorno ha il significato di conferire una determinata interpretazione (il parlamento attraverso questo atto indirizza prevalentemente l’interpretazione di quella disposizione). Il governo può decidere di accogliere o meno l’ordine del giorno. MOZIONE DI FIDUCIA E SFIDUCIA Sono atti parlamentari. Sono atti di indirizzo che trovano riferimento all’interno del testo costituzionale all’art 94. La mozione di fiducia è destinata e riservata all’assemblea in maniera esclusiva. La mozione di fiducia e sfiducia deve essere motivata, votate per appello nominale e per scrutinio palese (questo per la responsabilità del singolo parlamentare). Per queste mozioni è necessaria la maggioranza semplice: ossia della maggioranza dei presenti. La mozione di fiducia deve essere votata entro 10 giorni dalla formazione del governo. La fiducia deve esserci da entrambe le camere= instaura il rapporto di fiducia, se il governo non riceve la fiducia esso è obbligato a dimettersi. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/10 dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima dai 3 giorni dalla sua presentazione= questa manifesta che il rapporto fiduciario è venuto meno. Se questa passa, il governo deve dimettersi. Non c’è l’obbligo a dimettersi per il governo se c’è un voto contrario alla sua proposta.

QUESTIONE DI FIDUCIA

È un atto di iniziativa governativa, la pone il governo su questioni di fondamentale importanza per il perseguimento degli obbiettivi del governo. Essa trova la sua disciplina nei regolamenti parlamentari. La questione di fiducia posta su una legge in discussione si intendono respinti tutti gli emendamenti proposti su quel provvedimento. In sintesi: c’è una discussione su una legge, questa legge ritenuta dal governo fondamentale per il perseguimento dei propri obbiettivi, il governo pone quindi la questione di fiducia, si vota la questione di fiducia quindi approvazione di questa legge, se passa questa questione: tutti gli emendamenti su quella legge vengono respinti. Questo strumento è importante perché attraverso questa il governo riesce ad approvare una legge molto veloce poiché taglia tutti gli emendamenti proposti dalle opposizioni parlamentari= il governo limita il dibattito parlamentare. Se la questione di fiducia non viene votata, il governo si dimette perché viene meno il rapporto fiduciario, essa è completamente l’opposto della mozione di fiducia. La questione di fiducia non può essere posta su alcune materie, ad esempio, su proposte di inchiesta parlamentare, sulle modificazioni del regolamento parlamentari, sulle autorizzazioni a procedere alle verifiche delle elezioni, sulle nomine, fatti personali e sulle sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga le condizioni di funzionamento della camera ( art 116, 161…) Invece, tornando alla domanda sulla legge di bilancio, su di essa c’è stato un problema serio, perché appunto il Governo è arrivato all’ultimo a consegnare la legge al Parlamento, e poi ha posto la questione di fiducia il 31 dicembre, la Corte costituzionale ha detto che questa era un ‘ipotesi limite sulla quale obiettivamente veniva compresso e compromesso in maniera significativa l’azione di controllo e di indirizzo parlamentare. La Corte costituzionale ha lanciato un monito al Governo di non porre la questione di fiducia e di non comprimere il dibattito parlamentare proprio su una legge come quella di bilancio, che, come vedrete, ha una funzione molto importante di controllo e di indirizzo politico. Un altro caso molto delicato e al limite diciamo, è stato quello riguardante la questione di fiducia posta sull’approvazione della legge elettorale , perché pur non essendo la questione di fiducia esclusa da questo tipo di materia, è chiaro che essendo la legge elettorale la legge più politica tra tutte le leggi perché è quella che definisce la trasformazione dei voti in seggi e determina la composizione di Camera e Senato, il fatto che il Governo abbia posto la questione di fiducia sulla legge elettorale, è certamente un caso limite; vi parlo in particolare del cosiddetto “Italicum” che fu approvato dal Governo Renzi. La mancata approvazione della questione di fiducia comporta le dimissioni del Governo; il Governo è obbligato a presentare le proprie dimissioni, a differenza di quando il governo propone e riceve un voto contrario da parte del Parlamento, qui non deve dimettersi. ATTI DI INDIRIZZO Essi verificare se il Governo ha adottato degli atti conformi a quello che era l’indirizzo politico del Parlamento espresso mediante il voto di fiducia. Interrogazione= attraverso l’interrogazione i parlamentari pongono una domanda per iscritto al Governo, che ha per oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto. Il Governo può dichiarare di non voler rispondere alla domanda, motivando il perché, oppure può scegliere di differire la risposta però indicando una data entro la quale dovrà rispondere. Solitamente

parlamentari che erano molto usate nel regime liberale (anche se lo statuto Albertino non prevedeva le commissioni così come la Costituzione) erano realmente una sorta di strumento del Parlamento nei confronti del Governo e delle altre istituzioni dello Stato. Con l’aumento del pluralismo politico nel corso del tempo, le commissioni parlamentari hanno una doppia natura: da un lato vorrebbero essere delle commissioni di inchiesta che possano rappresentare la totalità delle forze politiche, dall’altro lato sono molto vincolate dall’indirizzo politico della maggioranza di quel momento, che istituisce la commissione stessa. Costantino Mortati, durante i lavori dell’assemblea costituente, per evitare che le commissioni di inchiesta divenissero ad uso e consumo della maggioranza contro la minoranza della legislatura precedente, aveva proposto che le commissioni parlamentari potessero essere anche instaurate attraverso un voto di minoranza, in modo tale che anche la minoranza avesse la forza per istituire una commissione di inchiesta anche contro la maggioranza parlamentare. Nella storia, poiché questo non fu accolto, le commissioni di inchiesta sono state istituite secondo due logiche: o sono state utilizzate da una minoranza che ha tentato in qualche modo di investigare un tema che riguardava altre parti politiche del passato, oppure sono state utilizzate per grandi argomenti realmente trasversali a tutto l’interesse politico, però tendenzialmente esulavano dall’indirizzo politico del Governo. Ad esempio, la commissione bicamerale sul delitto Moro, sulla quale erano implicati anche degli esponenti del Governo, cioè grandi questioni nazionali sulle quali c’era trasversalità tra maggioranza e opposizione e si cercava di recuperare almeno dei piccoli frammenti di verità su alcune questioni fondamentali della nostra storia. Ultimo comma, “la commissione di inchiesta procede all’indagine e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria”. Questo elemento è uno degli elementi più importanti e significativi della natura della commissione di inchiesta, perché la Costituzione riconosce alla commissione gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, e questo comporta che la commissione di inchiesta (almeno in fase istruttoria), possa disporre per esempio il sequestro, la chiamata a testimoniare, ha tutta una serie di poteri che la paragonano all'autorità giudiziaria. È chiaro che la finalità è differente, nel senso che l’autorità giudiziaria ha la finalità di chiarire se sono stati commessi reati, e dunque di verificare la responsabilità personale , viceversa la commissione di inchiesta ha la finalità di chiarire come sono andati i fatti, perché sono fatti che si pensa possano essere appunto di pubblico interesse. In ordine a questa finalità e diversità, la commissione di inchiesta (che non ha una finalità decisoria) il suo atto finale è una relazione, in cui la commissione dà conto della sua attività, e cerca di trarre alcune conclusioni, che sono necessarie al dibattito pubblico. Un punto centrale delle commissioni di inchiesta sta che si può porre un’inchiesta su una materia che è anche oggetto dell’autorità giudiziaria; questo elemento ha creato vari problemi , perché si è cercato di definire il limite della commissione di inchiesta. Vi faccio degli esempi: la prima sentenza importante su questo tema è stata un conflitto di attribuzione di potere dello Stato in seguito al rifiuto da parte della commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso in Sicilia di trasmettere al alcuni tribunali i documenti in suo possesso , affermando che era in suo potere trattenere questi documenti ( sentenza 231 del 1975); in questa sentenza due giornalisti erano stati querelati per diffamazione perché avevano pubblicato i nomi di alcuni mafiosi. I giudici di questi due procedimenti (uno a Roma e uno a Milano) dovettero verificare che le informazioni contenute nell’articolo di giornale e del libro fossero veritiere o meno, perché in quel modo sarebbero decadute le accuse di reato. I giudici avevano quindi bisogno dei documenti sulla mafia che la commissione di inchiesta aveva. In questo conflitto di attribuzione, la Corte Costituzionale si è espressa affermando che : in primo luogo, è da ribadire l’autonomia della commissione di inchiesta e l’autonomia del potere giudiziale, in

secondo luogo, però , tra questi due poteri vi deve essere leale collaborazione , bisogna che il potere di ciascuno debba essere esercitato in modo tale da evitare interferenze nell’azione degli organi giudiziali; infine, la Corte arriva a una distinzione, affermando che la commissione nella sua autonomia, può segretare alcuni documenti rifiutandosi di condividerli, può farlo per i documenti prodotti durante l’indagine della commissione di inchiesta (segreto funzionale) , viceversa, alla luce della leale collaborazione, tutti i documenti provenienti dall’esterno ( lettere, perizie, ecc) , devono e possono essere trasmessi all’autorità giudiziaria. La seconda sentenza è la numero 26 del 2008= riguarda il caso e l’inchiesta sulla morte di Ilaria Alti, che era una giornalista di Rai 3, uccisa in Somalia nel 1994 mentre conduceva un’inchiesta riguardante la situazione politica del Paese e i nessi che c’erano stati tra servizi segreti italiani e il traffico di rifiuti pericolosi verso la Somalia. Fu istituita una commissione di inchiesta su questa vicenda; il conflitto di attribuzione di poteri dello Stato fu sollevato perché la commissione di inchiesta era in possesso della macchina nella quale si trovava Ilaria quando fu uccisa; la commissione voleva fare una perizia che era però irripetibile per capire la balistica dei colpi sparati. Il tribunale che stava indagando sulla morte della giornalista aveva chiesto alla commissione di partecipare all’attività irripetibile, che si era rifiutata; con questa sentenza la Corte costituzionale affermò che in caso di attività investigativa impedita dalla commissione, era doveroso che questa lasciasse partecipare l’autorità giudiziaria per non intralciare il suo lavoro. L’aspetto di trasparenza tra autorità giudiziaria e commissione di inchiesta, ovvero si era posta la domanda in dottrina se fosse sindacabile l’attività di perquisizione da parte della commissione di inchiesta nell’esercizio delle proprie funzioni. Il caso si è posto perché durante i lavori riguardanti la loggia massonica P2, la commissione presieduta all’epoca da Nilde Iotti decise di sequestrare tutti i fascicoli personali dei massoni aderenti alla loggia dell’oriente d’Italia. In questo caso il conflitto arrivò fino in cassazione, che stabilì che era escluso che vi fosse una insindacabilità giudiziale.