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Commissioni Parlamentari e Procedimento Legislativo: Schemi e Sintesi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale

Una sintesi schematica delle commissioni parlamentari e del procedimento legislativo in italia. Esplora le tipologie di commissioni (permanenti, temporanee, di inchiesta) e le fasi del procedimento legislativo (iniziativa, discussione, approvazione). Approfondisce il ruolo delle commissioni nel processo legislativo, le diverse procedure (ordinaria, decentrata, mista) e il procedimento di revisione costituzionale, inclusi i limiti alla revisione e il referendum costituzionale. Infine, analizza la formazione e il ruolo del governo, il rapporto fiduciario e la mozione di sfiducia, offrendo una panoramica completa e utile per lo studio del diritto costituzionale italiano. Il documento include anche riferimenti agli articoli della costituzione rilevanti per ciascun argomento trattato.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 30/10/2025

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ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL PARLAMENTO E
COMMISSIONI PARLAMENTARI
🔹
Composizione degli organi interni
Gli organi interni delle Camere (come le commissioni) sono formati in modo
proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari. Ciò garantisce la
rappresentanza politica all’interno delle strutture operative del Parlamento.
🏛
COMMISSIONI PARLAMENTARI
🔹
Tipologie principali
1. Commissioni permanenti
Sono monocamerali (esistono sia alla Camera sia al Senato).
Rimangono in carica per tutta la durata della legislatura.
Sono competenti per materia (es. Commissione Bilancio, Lavoro,
Cultura...).
Hanno un ruolo fondamentale nel procedimento legislativo, soprattutto
nella fase costitutiva (discussione ed esame del disegno di legge).
Rilevanza costituzionale: Art. 72 Cost.
2. Commissioni temporanee o speciali
Possono essere istituite per esigenze particolari.
Possono avere funzioni di controllo o preparatorie, per esempio in vista di
una riforma costituzionale.
3. Commissioni di inchiesta
Previste dall’Art. 82 Cost.
Hanno la funzione di far luce su fatti o vicende rilevanti per l’interesse
pubblico.
Agiscono con poteri simili a quelli dell’autorità giudiziaria.
Possono coesistere con le indagini della magistratura, ma non le
sostituiscono.
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PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
🔹
Fondamento costituzionale
Art. 70 Cost.: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
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ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL PARLAMENTO E

COMMISSIONI PARLAMENTARI

🔹 Composizione degli organi interni

Gli organi interni delle Camere (come le commissioni) sono formati in modo proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari. Ciò garantisce la rappresentanza politica all’interno delle strutture operative del Parlamento.

🏛 COMMISSIONI PARLAMENTARI

🔹 Tipologie principali

  1. Commissioni permanenti ○ Sono monocamerali (esistono sia alla Camera sia al Senato). ○ Rimangono in carica per tutta la durata della legislatura. ○ Sono competenti per materia (es. Commissione Bilancio, Lavoro, Cultura...). ○ Hanno un ruolo fondamentale nel procedimento legislativo , soprattutto nella fase costitutiva (discussione ed esame del disegno di legge). ○ Rilevanza costituzionale: Art. 72 Cost.
  2. Commissioni temporanee o speciali ○ Possono essere istituite per esigenze particolari. ○ Possono avere funzioni di controllo o preparatorie , per esempio in vista di una riforma costituzionale.
  3. Commissioni di inchiesta ○ Previste dall’ Art. 82 Cost. ○ Hanno la funzione di far luce su fatti o vicende rilevanti per l’interesse pubblico. ○ Agiscono con poteri simili a quelli dell’autorità giudiziaria. ○ Possono coesistere con le indagini della magistratura , ma non le sostituiscono.

📚 PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

🔹 Fondamento costituzionale

Art. 70 Cost.: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

● Questa norma rappresenta una continuità e insieme un'evoluzione rispetto allo Statuto Albertino : ○ Art. 3 dello Statuto: Il potere legislativo è esercitato dal Re e dalle due Camere. ○ Art. 7 dello Statuto: Il Re sanziona e promulga le leggi (riflesso della monarchia costituzionale).

🔹 Definizione di "funzione legislativa"

Secondo Feliciano Benvenuti , la "funzione" è il potere che si traduce in atto. Quindi, la funzione legislativa è il modo in cui il Parlamento trasforma il suo potere normativo in un atto formale , ovvero una legge. Per fare questo è necessario seguire un procedimento , ossia un insieme coordinato di atti che portano all’adozione della legge.

🔸 Le 3 fasi del procedimento legislativo

  1. Fase dell’iniziativa legislativa ( Art. 71 Cost. ) L’iniziativa può appartenere a: ○ Governo ○ Ogni singolo parlamentare ○ Popolo (con 50.000 firme → iniziativa popolare) ○ Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL – Art. 99) ○ Consigli Regionali (Art. 121)
  2. Nella pratica, l’iniziativa più efficace è quella del Governo , perché gode della fiducia del Parlamento.
  3. Fase costitutiva (esame e approvazione) ( Art. 72 Cost. ) ○ La proposta di legge ( disegno di legge ) viene esaminata da una commissione parlamentare , che può: ■ Analizzarla ■ Suddividerla in articoli ■ Chiedere il parere di altre commissioni ○ Il testo viene poi discusso e approvato dall’Assemblea , articolo per articolo , e infine con una votazione complessiva. ○ Se modificato da una Camera, torna all'altra: è il meccanismo del "ping pong" fino all'approvazione concorde dello stesso testo da entrambe le Camere.
  4. Fase della promulgazione ( Art. 87, comma 5, Cost. ) ○ Il Presidente della Repubblica promulga la legge entro un mese. ○ Può chiedere un nuovo esame (Art. 74 Cost.), ma non può rifiutarsi definitivamente. ○ Dopo la promulgazione, la legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale e entra in vigore dopo 15 giorni, salvo diversa previsione ( vacatio legis ).

Il procedimento di revisione costituzionale è il procedimento attraverso il quale:

● si può modificare una parte già esistente della Costituzione, ● oppure si possono aggiungere nuove norme costituzionali.

Questo procedimento ha una base simile al procedimento legislativo ordinario , ma prevede misure aggravate , in quanto si tratta di modificare la norma fondamentale dello Stato.

2. Costituzioni flessibili e rigide

Costituzione flessibile

● È detta anche "ottriata" (cioè concessa). ● Può essere modificata con legge ordinaria , senza particolari vincoli. ● Esempio storico: Statuto Albertino. ● Proprio grazie alla flessibilità dello Statuto Albertino , si è potuto instaurare in Italia un regime fascista , in quanto non erano previsti limiti o controlli adeguati alla modificabilità della Costituzione.

Costituzione rigida

Non può essere modificata con legge ordinaria. ● Richiede un procedimento aggravato (art. 138 Cost.). ● Prevede un organo di garanzia , attualmente la Corte Costituzionale , che controlla la conformità delle leggi ai principi costituzionali.

3. Principi e regole nella Costituzione

Principi

● Sono i valori fondamentali della Costituzione, il suo "DNA". ● Non possono essere modificati , neppure tramite revisione costituzionale. ● Hanno una natura graduabile : possono avere maggiore o minore intensità.

Regole

● Sono precetti giuridici che si possono rispettare oppure violare. ● Segue la logica del "tutto o niente" : o si rispettano o si infrangono. ● A differenza dei principi, possono essere modificate.

Le modifiche costituzionali non devono snaturare i principi fondamentali della Costituzione.

4. Procedimento di Revisione: Articolo 138 della Costituzione

Fasi del procedimento

  1. Due deliberazioni per ciascuna Camera, a distanza non inferiore a tre mesi.
  2. Il testo deve essere approvato nello stesso identico contenuto da entrambe le Camere.

Prima deliberazione

● Serve a introdurre il tema e la proposta di riforma. ● La maggioranza richiesta è relativa , per consentire un primo confronto. ● Se una Camera approva con modifiche, l'altra deve riesaminare il testo.

Seconda deliberazione

● È quella decisiva. ● Serve a consolidare il consenso sulla riforma. ● Richiede una maggioranza più ampia. Qui si aprono due scenari:

5. Due ipotesi di approvazione

A. Maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera

● La riforma viene approvata direttamente , senza referendum. ● Presuppone una larga convergenza politica , anche da parte dell’opposizione. ● Dopo l’approvazione, il testo va subito al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

B. Maggioranza assoluta (metà + 1 dei componenti)

● Non basta per approvare definitivamente la riforma. ● Si apre un sub-procedimento , in quanto: ○ La maggioranza assoluta potrebbe coincidere con la maggioranza di governo. ○ Si rende possibile la richiesta di un referendum costituzionale.

6. Referendum Costituzionale (facoltativo)

● È previsto quando la legge di revisione è approvata con maggioranza assoluta , ma non con i 2/3. ● Deve essere richiesto entro 3 mesi dalla pubblicazione del testo (pubblicazione con funzione conoscitiva, non ufficiale). ● Possono richiederlo: ○ 1/5 dei membri di una Camera500.000 elettori

○ Se approvata da maggioranza assoluta , ma non dai 2/3 → si può richiedere referendum costituzionale.

Il Governo

Articolo 92 della Costituzione

Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri che formano il Consiglio dei Ministri.

Il Governo si presenta come un organo complesso, cioè in esso convergono più soggetti. In effetti, è un organo formato da:

Il Presidente del Consiglio dei MinistriI Ministri , che insieme formano il Consiglio dei Ministri

Si tratta di un organo collegiale , nel quale:

● Ogni Ministro ha la responsabilità di un proprio dicastero ● Il Presidente del Consiglio ha un ruolo di direzione

Tuttavia, questa composizione non significa che il Presidente del Consiglio prevalga sui Ministri: è considerato infatti come “primo tra pari” ( primus inter pares ).

Per questo si dice che il Governo è un organo strutturato gerarchicamente : è formato dal Presidente e dai Ministri, ma l’organo superiore è il collegio , cioè il Consiglio dei Ministri.

A volte è successo che, a causa dell’apertura della forma di governo, le regole costituzionali si siano piegate in un modo o nell’altro. Per questo motivo, nel nostro Parlamento, si sono alternati:

● esiti compromissori ● esiti maggioritari

La scarsità di regole costituzionali si accompagna al fatto che queste si sono integrate con:

regole convenzionalicomportamenti concreti

Regole previste dalla Costituzione

In primo luogo, ci sono le disposizioni costituzionali. Poi ci sono le cosiddette fonti-fatto , cioè convenzioni e consuetudini , che nel nostro ordinamento non hanno la stessa valenza giuridica di altre fonti. Vengono chiamate così per comodità, ma non sono vere convenzioni costituzionali come nel modello inglese.

A questo si aggiunge la legge n. 400 del 1988.

La formazione, il fondamento e il ruolo del Governo dipendono dalla logica della forma di governo. Infatti, ci sono differenze tra:

Parlamentarismo compromissorioParlamentarismo maggioritario

La formazione del Governo

Articolo 92, comma 2, Costituzione

Il secondo comma dell’art. 92 prevede che:

● Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri ● Su proposta di questo, nomina i Ministri

Nel contesto delle democrazie mediate , esiste un “ medium ”, cioè i partiti , che fanno da tramite tra popolo e istituzioni. Invece, nelle democrazie immediate , questo passaggio intermedio manca e si ha una investitura popolare diretta.

Nelle forme di governo presidenziali , il canale è diretto : il Presidente è eletto dal popolo , e quindi c’è una investitura popolare diretta.

In quel caso, se il potere è accentrato nelle mani del Presidente, potere e responsabilità vanno di pari passo: se è lui il responsabile di tutto, è anche giusto che abbia la fiducia del popolo.

Il nostro sistema è una democrazia mediata , perché è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio. Tuttavia, questa mediazione è influenzata dal modo in cui i partiti incidono sulla formazione del Governo.

Il ruolo del Presidente della Repubblica nella nomina

del Governo

Il Presidente della Repubblica nomina i membri del Governo, ma ciò non significa che il Governo sia automaticamente in carica.

Fasi della formazione del Governo:

  1. Fase preparatoria: le consultazioni Il Presidente della Repubblica effettua consultazioni con le varie forze politiche. L'obiettivo è verificare la possibilità che il Governo ottenga la fiducia delle

● Il Governo è in caricaMa non ha ancora ricevuto la fiducia delle Camere

Il Governo in attesa della fiducia non può compiere atti che la presuppongono.

Entro 10 giorni dalla formazione, il Governo si presenta alle Camere per ricevere la fiducia , secondo quanto previsto dall’art. 94 Cost.

Governo monocolore e governo di legislatura

Il Presidente del Consiglio incaricato ha una maggiore forza politica se sostenuto da una maggioranza chiara. Il Presidente della Repubblica deve tener conto del voto popolare.

Si parla di:

Governo monocolore : sostenuto da un solo partito ● Governo di legislatura : pensato per durare tutta la legislatura

Il rapporto fiduciario – Art. 94 Cost.

Nel modello inglese, la fiducia è presupposta.

Nel nostro ordinamento, invece:

● La fiducia iniziale deve essere votata dalle due Camere ● Ciascuna Camera vota una mozione motivata

Il nostro Governo, quindi, non ha una fiducia presunta : la fiducia deve essere concessa espressamente.

La mozione di fiducia è:

● Un atto parlamentare ● Deve essere motivata ● Deve essere votata per appello nominale , affinché ogni parlamentare si assuma pubblicamente la responsabilità del voto

Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia è un atto grave e “mortale” per il Governo. Con essa, una parte dei parlamentari mette in discussione il rapporto fiduciario.

La mozione:

● Può essere rivolta all’intero Governo o a un singolo Ministro (es. caso Mancuso) ● Deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera ● Non può essere discussa prima di 3 giorni dalla presentazione

Perché 3 giorni? Perché la mozione è votata a maggioranza relativa , quindi si contano i presenti , non gli aventi diritto. Questo serve a compattare i ranghi della maggioranza: una mozione votata troppo in fretta potrebbe far cadere un Governo.

Mozione di fiducia

La mozione di fiducia è un atto che parte dal Parlamento verso il Governo , confermando il rapporto fiduciario.

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