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Una sintesi schematica delle commissioni parlamentari e del procedimento legislativo in italia. Esplora le tipologie di commissioni (permanenti, temporanee, di inchiesta) e le fasi del procedimento legislativo (iniziativa, discussione, approvazione). Approfondisce il ruolo delle commissioni nel processo legislativo, le diverse procedure (ordinaria, decentrata, mista) e il procedimento di revisione costituzionale, inclusi i limiti alla revisione e il referendum costituzionale. Infine, analizza la formazione e il ruolo del governo, il rapporto fiduciario e la mozione di sfiducia, offrendo una panoramica completa e utile per lo studio del diritto costituzionale italiano. Il documento include anche riferimenti agli articoli della costituzione rilevanti per ciascun argomento trattato.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Gli organi interni delle Camere (come le commissioni) sono formati in modo proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari. Ciò garantisce la rappresentanza politica all’interno delle strutture operative del Parlamento.
● Art. 70 Cost.: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
● Questa norma rappresenta una continuità e insieme un'evoluzione rispetto allo Statuto Albertino : ○ Art. 3 dello Statuto: Il potere legislativo è esercitato dal Re e dalle due Camere. ○ Art. 7 dello Statuto: Il Re sanziona e promulga le leggi (riflesso della monarchia costituzionale).
Secondo Feliciano Benvenuti , la "funzione" è il potere che si traduce in atto. Quindi, la funzione legislativa è il modo in cui il Parlamento trasforma il suo potere normativo in un atto formale , ovvero una legge. Per fare questo è necessario seguire un procedimento , ossia un insieme coordinato di atti che portano all’adozione della legge.
Il procedimento di revisione costituzionale è il procedimento attraverso il quale:
● si può modificare una parte già esistente della Costituzione, ● oppure si possono aggiungere nuove norme costituzionali.
Questo procedimento ha una base simile al procedimento legislativo ordinario , ma prevede misure aggravate , in quanto si tratta di modificare la norma fondamentale dello Stato.
Costituzione flessibile
● È detta anche "ottriata" (cioè concessa). ● Può essere modificata con legge ordinaria , senza particolari vincoli. ● Esempio storico: Statuto Albertino. ● Proprio grazie alla flessibilità dello Statuto Albertino , si è potuto instaurare in Italia un regime fascista , in quanto non erano previsti limiti o controlli adeguati alla modificabilità della Costituzione.
Costituzione rigida
● Non può essere modificata con legge ordinaria. ● Richiede un procedimento aggravato (art. 138 Cost.). ● Prevede un organo di garanzia , attualmente la Corte Costituzionale , che controlla la conformità delle leggi ai principi costituzionali.
Principi
● Sono i valori fondamentali della Costituzione, il suo "DNA". ● Non possono essere modificati , neppure tramite revisione costituzionale. ● Hanno una natura graduabile : possono avere maggiore o minore intensità.
Regole
● Sono precetti giuridici che si possono rispettare oppure violare. ● Segue la logica del "tutto o niente" : o si rispettano o si infrangono. ● A differenza dei principi, possono essere modificate.
Le modifiche costituzionali non devono snaturare i principi fondamentali della Costituzione.
Fasi del procedimento
Prima deliberazione
● Serve a introdurre il tema e la proposta di riforma. ● La maggioranza richiesta è relativa , per consentire un primo confronto. ● Se una Camera approva con modifiche, l'altra deve riesaminare il testo.
Seconda deliberazione
● È quella decisiva. ● Serve a consolidare il consenso sulla riforma. ● Richiede una maggioranza più ampia. Qui si aprono due scenari:
A. Maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera
● La riforma viene approvata direttamente , senza referendum. ● Presuppone una larga convergenza politica , anche da parte dell’opposizione. ● Dopo l’approvazione, il testo va subito al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
B. Maggioranza assoluta (metà + 1 dei componenti)
● Non basta per approvare definitivamente la riforma. ● Si apre un sub-procedimento , in quanto: ○ La maggioranza assoluta potrebbe coincidere con la maggioranza di governo. ○ Si rende possibile la richiesta di un referendum costituzionale.
● È previsto quando la legge di revisione è approvata con maggioranza assoluta , ma non con i 2/3. ● Deve essere richiesto entro 3 mesi dalla pubblicazione del testo (pubblicazione con funzione conoscitiva, non ufficiale). ● Possono richiederlo: ○ 1/5 dei membri di una Camera ○ 500.000 elettori
○ Se approvata da maggioranza assoluta , ma non dai 2/3 → si può richiedere referendum costituzionale.
Articolo 92 della Costituzione
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri che formano il Consiglio dei Ministri.
Il Governo si presenta come un organo complesso, cioè in esso convergono più soggetti. In effetti, è un organo formato da:
● Il Presidente del Consiglio dei Ministri ● I Ministri , che insieme formano il Consiglio dei Ministri
Si tratta di un organo collegiale , nel quale:
● Ogni Ministro ha la responsabilità di un proprio dicastero ● Il Presidente del Consiglio ha un ruolo di direzione
Tuttavia, questa composizione non significa che il Presidente del Consiglio prevalga sui Ministri: è considerato infatti come “primo tra pari” ( primus inter pares ).
Per questo si dice che il Governo è un organo strutturato gerarchicamente : è formato dal Presidente e dai Ministri, ma l’organo superiore è il collegio , cioè il Consiglio dei Ministri.
A volte è successo che, a causa dell’apertura della forma di governo, le regole costituzionali si siano piegate in un modo o nell’altro. Per questo motivo, nel nostro Parlamento, si sono alternati:
● esiti compromissori ● esiti maggioritari
La scarsità di regole costituzionali si accompagna al fatto che queste si sono integrate con:
● regole convenzionali ● comportamenti concreti
In primo luogo, ci sono le disposizioni costituzionali. Poi ci sono le cosiddette fonti-fatto , cioè convenzioni e consuetudini , che nel nostro ordinamento non hanno la stessa valenza giuridica di altre fonti. Vengono chiamate così per comodità, ma non sono vere convenzioni costituzionali come nel modello inglese.
A questo si aggiunge la legge n. 400 del 1988.
La formazione, il fondamento e il ruolo del Governo dipendono dalla logica della forma di governo. Infatti, ci sono differenze tra:
● Parlamentarismo compromissorio ● Parlamentarismo maggioritario
Articolo 92, comma 2, Costituzione
Il secondo comma dell’art. 92 prevede che:
● Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri ● Su proposta di questo, nomina i Ministri
Nel contesto delle democrazie mediate , esiste un “ medium ”, cioè i partiti , che fanno da tramite tra popolo e istituzioni. Invece, nelle democrazie immediate , questo passaggio intermedio manca e si ha una investitura popolare diretta.
Nelle forme di governo presidenziali , il canale è diretto : il Presidente è eletto dal popolo , e quindi c’è una investitura popolare diretta.
In quel caso, se il potere è accentrato nelle mani del Presidente, potere e responsabilità vanno di pari passo: se è lui il responsabile di tutto, è anche giusto che abbia la fiducia del popolo.
Il nostro sistema è una democrazia mediata , perché è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio. Tuttavia, questa mediazione è influenzata dal modo in cui i partiti incidono sulla formazione del Governo.
Il Presidente della Repubblica nomina i membri del Governo, ma ciò non significa che il Governo sia automaticamente in carica.
● Il Governo è in carica ● Ma non ha ancora ricevuto la fiducia delle Camere
Il Governo in attesa della fiducia non può compiere atti che la presuppongono.
Entro 10 giorni dalla formazione, il Governo si presenta alle Camere per ricevere la fiducia , secondo quanto previsto dall’art. 94 Cost.
Il Presidente del Consiglio incaricato ha una maggiore forza politica se sostenuto da una maggioranza chiara. Il Presidente della Repubblica deve tener conto del voto popolare.
Si parla di:
● Governo monocolore : sostenuto da un solo partito ● Governo di legislatura : pensato per durare tutta la legislatura
Nel modello inglese, la fiducia è presupposta.
Nel nostro ordinamento, invece:
● La fiducia iniziale deve essere votata dalle due Camere ● Ciascuna Camera vota una mozione motivata
Il nostro Governo, quindi, non ha una fiducia presunta : la fiducia deve essere concessa espressamente.
La mozione di fiducia è:
● Un atto parlamentare ● Deve essere motivata ● Deve essere votata per appello nominale , affinché ogni parlamentare si assuma pubblicamente la responsabilità del voto
La mozione di sfiducia è un atto grave e “mortale” per il Governo. Con essa, una parte dei parlamentari mette in discussione il rapporto fiduciario.
La mozione:
● Può essere rivolta all’intero Governo o a un singolo Ministro (es. caso Mancuso) ● Deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera ● Non può essere discussa prima di 3 giorni dalla presentazione
Perché 3 giorni? Perché la mozione è votata a maggioranza relativa , quindi si contano i presenti , non gli aventi diritto. Questo serve a compattare i ranghi della maggioranza: una mozione votata troppo in fretta potrebbe far cadere un Governo.
La mozione di fiducia è un atto che parte dal Parlamento verso il Governo , confermando il rapporto fiduciario.
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